9.2024.130
Ripresa delle relazioni personali padre-figlio ordinata dall'Autorità
11 febbraio 2025Italiano37 min
genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.130
9.2024.131
Lugano
11 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda le relazioni personali del padre con la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 29 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
25 giugno 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlia
di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e PI 1 vive con la madre.
B. I rapporti tra i
genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata più volte ad intervenire a
protezione della minore per la regolamentazione dei diritti di visita con il padre.
C. Con decisione 10
agosto 2020, l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una
curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, nominando quale curatrice
educativa CURA 1.
D. Con decisione 12
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza della madre
relativa alla sostituzione della curatrice e all’annullamento della curatela
educativa (decisione confermata da questa Camera, cfr. decisione CDP 15 aprile
2021, inc. 9.2020.171).
E. Mediante decisione 14
dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato lo Studio del dr. med. __________,
Gruppo peritale __________, di allestire una perizia sulle capacità genitoriali
della madre e del padre nei confronti di PI 1 (cfr. quesiti).
F. Con decisione
cautelare 1° aprile 2021 l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni
personali tra padre e figlia nella misura di due diritti di visita settimanali “tenendo
conto dei turni dei genitori”.
G. In sede di udienza 23
settembre 2021 i genitori si sono accordati su un nuovo assetto per lo
svolgimento dei diritti di visita, ossia che “il padre vedrà PI 1 per 2
volte la settimana per 4 ore” (cfr. verbale).
H. L’istanza 8 novembre
2021 della madre tendente alla modifica dei diritti di visita tra padre e
figlia è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare
22 novembre 2021. L’Autorità ha ritenuto che le motivazioni esposte dalla madre
riguarderebbero “un adombrato conflitto di lealtà in cui verserebbe la
minore” e che non sarebbe stato indicato in che modo la minore fosse “esposta
a un pericolo grave e imminente nel trascorrere del tempo con il padre”.
I. Con scritto 23
dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha proposto alle parti un nuovo assetto
per l’esercizio dei diritti di visita nella misura di una visita settimanale in
forma libera della durata di 8 ore, rispettivamente il sabato o la domenica,
con passaggio presso il Punto d’incontro. Il padre si è dichiarato d’accordo,
mentre la madre si è opposta.
In occasione dell’incontro
24 marzo 2022 presso l’Autorità di protezione, i genitori non sono riusciti a
raggiungere un accordo. È stato evidenziato dalle parti che PI 1 non vuole più
vedere il padre. L’Autorità di protezione ha sottolineato l’importanza di far
seguire la minore da uno psicoterapeuta infantile, alfine di comprendere meglio
il suo disagio nei confronti del padre.
J. Con decisione 12
settembre 2022 l’Autorità di protezione ha definito le relazioni personali tra
padre e figlia nella misura di una visita “ogni quindici giorni, la domenica
dalle ore 10.00 alle ore 15.45, passaggio al Punto d’incontro”.
K. Con
rapporto 12 ottobre 2022 il Punto d’incontro ha riferito all’Autorità di
protezione che non era stato possibile concludere il processo di avvio dei
diritti di visita “a causa della mancata disponibilità della Sig.ra RE 1”.
L. Con decisione 14
novembre 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico-psicologico
(in seguito SMP) di stilare un rapporto sullo stato psico-emotivo di PI 1. In
particolare, al perito è stato richiesto di indicare “se siano stati
rilevati disturbi psichici, effetti da maltrattamento, negligenza o violenza,
con la prognosi sul breve, medio e lungo termine in merito allo sviluppo della
minore e alla necessità di aiuti e/o di misure di protezione”, e di
pronunciarsi “sull’eventuale disagio della minore nei confronti del padre”.
M. Con rapporto 11 dicembre
2022, il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione che l’incontro
di visita previsto il medesimo giorno ha dovuto essere annullato a causa del
rifiuto della figlia di vedere il padre. Le operatrici del Punto d’incontro
hanno concluso che “le forti resistenze da parte della minore non
renderebbero realizzabile il percorso di riavvicinamento auspicato”.
N. Mediante decisione 19
giugno 2023 questa Camera (inc. 9.2022.163) ha parzialmente accolto il gravame
inoltrato da RE 1 avverso la decisione 12 settembre 2022 e sospeso provvisoriamente
i diritti di visita di PI 1 con il padre. È stato indicato che “per il
corretto sviluppo psico-emotivo di PI 1 è fondamentale che venga superato
l’evidente conflitto di lealtà vissuto”. “Non appena i periti del SMP
incaricati con la valutazione psico-emotiva avranno potuto pronunciarsi sui
concreti disagi e necessità della minore, spetterà poi all’Autorità di
protezione adeguare le relazioni personali tra padre e figlia nelle modalità
ritenute più opportune rispetto allo stato psichico della bambina”. Nel
frattempo l’Autorità è stata invitata ad introdurre e regolamentare delle
adeguate relazioni personali telefoniche tra padre e figlia.
O. Il 31 luglio 2023
l’SMP ha presentato la valutazione della condizione psicoaffettiva di PI 1, nella
quale è stato escluso un grave quadro psicopatologico. I periti hanno premesso
che rimane indicato ricostruire un rapporto con il padre, che lo stesso deve
sottoporsi ad un lavoro psicoterapeutico e hanno giudicato opportuna la
riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto.
P. Il rapporto del SMP è
stato trasmesso alle parti per osservazioni.
Con scritto 29 agosto 2023
la madre ha rimarcato che dalla valutazione del SMP emerge che la ripresa dei diritti
di visita padre-figlia potrà avvenire solamente dopo che il padre avrà svolto
un lavoro psicoterapeutico individuale, informando che lei stessa è seguita da
anni da un terapeuta. RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la sospensione
delle relazioni personali padre-figlia, la revoca del mandato alla curatrice e
la conferma dell’autorità parentale esclusiva della madre.
Il padre non ha formulato
osservazioni.
Q. Mediante decisione 25
giugno 2024 l’Autorità di protezione ha:
- conferito mandato al SMP per controlli evolutivi
sulla minore (4 volte l’anno) (disp. 1);
- fatto ordine ai
genitori di seguire un percorso di sostegno psicologico (disp. 2);
- regolamentato un
diritto di visita padre-figlia quindicinale in forma sorvegliata e della durata
di un’ora (disp. 3);
- confermato la
curatela educativa e la curatrice CURA 1 (disp. 6 e 7);
- respinto
l’istanza di RE 1 tendente all’ottenimento dell’autorità parentale esclusiva
(disp. 8);
- dichiarato la
decisione immediatamente esecutiva.
L’Autorità ha indicato che
“il padre, pur avendo palesato in passato atteggiamenti di disinteresse nei
confronti della figlia, non presenta motivi tali da limitarne l’esercizio
dell’autorità parentale”.
R. Con reclamo 29 luglio
2024 RE 1 è insorta contro quest’ultima decisione, chiedendo preliminarmente il
ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito l’annullamento dei
dispositivi n. 2, 4 e 5, e meglio, la sospensione delle relazioni personali tra
padre e figlia “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso
psicoterapeutico individuale attestante la sua capacità di approcciarsi
adeguatamente alla figlia e di instaurare con lei un rapporto adeguato e
corretto”, con riattivazione delle relazioni personali una volta il padre
avrà fornito all’Autorità di protezione un adeguato rapporto specialistico
attestante i predetti requisiti e “previo ascolto e consenso di PI 1”.
La reclamante ha inoltre chiesto l’annullamento del dispositivo n. 8, chiedendo
che l’autorità parentale continui ad essere esercitata dalla madre.
S. Con osservazioni 5 agosto
2024 l’Autorità di protezione ha precisato di aver seguito le indicazioni della
perizia e aver previsto “delle tappe specifiche, affinché il padre – seppur
sollecitato dalla curatrice – dimostri attivamente interesse per un ripristino
delle relazioni”. Ha riferito che “nella misura in cui non dovesse
procedervi, essi verranno a cadere” e precisato di aver imposto al padre
l’attivazione di un seguito personale. Quanto al parere della minore l’Autorità
ha rimarcato che è stata oggetto di un approfondimento specialistico e che non
avendo PI 1 ancora compiuto 8 anni la richiesta di una maggiore considerazione
del suo parere non appare proporzionata. Dall’incarto sono emerse difficoltà
della madre a favorire la relazione padre-figlia e resistenza verso un
riavvicinamento al padre. “Viste le resistenze in atto si è pure previsto
che la psicologa prepari la minore e che la curatrice l’accompagni”,
concludendo che non risultano pericoli per la minore, che un’esperienza “infelice”
non è sufficiente per interrompere le relazioni personali e che sarebbe peggio
se perdurasse ulteriormente il conflitto di lealtà. Nell’ipotesi in cui il
padre non dovesse attivarsi e dimostrare interesse per iniziare le relazioni
personali il caso verrebbe rivalutato nuovamente. L’Autorità ha assicurato che
tutte le precauzioni sono state messe in atto.
Quanto alla
richiesta di ottenere l’autorità parentale esclusiva ha precisato che per
giurisprudenza l’autorità parentale congiunta va concessa, salvo metta in
pericolo il bene del minore.
Con osservazioni 6 agosto
2024 CURA 1 ha riferito che già dal 2020 PI 1 si rifiutava di incontrare il
padre, esprimendo il desiderio di stare con la madre. La curatrice ha confermato
che il padre si è sempre dimostrato accogliente, ma che nel tempo la situazione
si è “cristallizzata” e che forse un sostegno di presa a carico potrebbe
aiutarlo. Ha assicurato che sono entrambi genitori a cui “si può fare
affidamento, responsabili e che non metterebbero la minore in pericolo”.
Mediante replica 18
settembre 2024 RE 1 ha rilevato che l’Autorità di protezione non considera che
il padre ha “deliberatamente interrotto ogni contatto con la figlia da due
anni a questa parte nonostante la curatrice gli abbia a più riprese suggerito
di mantenere i contatti con la figlia per dimostrarle il proprio interesse ad
assumere il ruolo genitoriale di padre”. La madre sostiene che PI 1 ha
dimostrato di non necessitare in alcun modo una relazione con il padre per
crescere in modo sano ed equilibrato. A mente della reclamante il padre non ha
dimostrato il minimo interesse per un riavvicinamento alla figlia, rifiutando
qualsiasi percorso psicoterapeutico e sospendendo ogni contatto. La madre ritiene
che in simili circostanze non si possa sostenere l’attribuzione dell’autorità
parentale congiunta, negando che si possa attribuire alla curatrice un compito
in tale ambito. RE 1 prende atto che la curatrice ha ritenuto che il suo ruolo
non ha ragione d’essere in assenza di una partecipazione attiva da parte del
padre.
Con duplica 3 ottobre 2024
l’Autorità di protezione ha informato che il padre si è attivato, mentre la
madre non è collaborativa. L’Autorità rimarca che dalla perizia è emerso che “non
si può trascurare che nel conflitto la minore ha dovuto scegliere con quale dei
due genitori allearsi e ne soffre”.
Mediante duplica 8 ottobre
2024 la curatrice ha riferito che PI 1 le ha ribadito di non voler vedere il
padre e di non sentirne la mancanza. La curatrice ha confermato di essere
favorevole ad un ripristino dei diritti di visita ma con la premessa che ci sia
un coinvolgimento ed un impegno da parte del padre nel voler migliorare la
situazione, precisando che tale processo durerà molto nel tempo e non sarà
facile, vista la determinazione della figlia.
T. Nel frattempo,
mediante decisione 23 agosto 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo
presentato da RE 1.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art.
450.
segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come
si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e
all'evolversi delle sue esigenze.
Il
diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo
durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della
situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di
entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
2.1
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778
segg.; CR CC I, Leuba, art. 274
ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti
stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o
maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una
relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i
rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i
genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o
duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita
di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il
pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per
giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in
genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,
Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e
morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del
genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano
negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in
particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.
4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente
limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;
DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza
persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui
il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di
violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure
sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha
problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,
Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di
visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa
risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.
2.
CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390).
2.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il
dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di
questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il
diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime
richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 775).
2.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto
al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire
una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante
i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la
presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi
dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in
un luogo protetto specifico (Meier/Stettler,
op. cit., n. 793).
2.4
Le relazioni personali
sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso
del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre
dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta
seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti
compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC
n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch
2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di
discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso
in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di
un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.
Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere
ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,
più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna
del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare
i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo
approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere
effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare
perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si
confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente
conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare,
o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di
questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo
di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori.
Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua
età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si
verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono
centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del
genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e
se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi
interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi
i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di
ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino
capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base
delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il
contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte
opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e
con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler,
op. cit., n. 970 e 971).
2.5
Tuttavia, non si può
privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice
abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una
regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con
l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le
ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del
diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;
c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una
forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente
fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro
genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei
vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale
questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404
consid. 4).
3.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.
Nel caso in esame,
negli anni la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia è stata
modificata diverse volte. I rapporti fra i genitori sono altamente conflittuali.
Inizialmente gli
incontri sono stati previsti in forma libera per la durata di una mezza
giornata o di quale ora settimanale (1° aprile 2021, 23 settembre 2021).
Ritenuto che è subito emersa
una forte resistenza da parte della madre e in seguito sono stati segnalati
disagi della minore, l’Autorità ha ordinato il passaggio al Punto d’incontro
per gli incontri con il padre (12 settembre 2022) e successivamente in forma sorvegliata.
Nella perizia sulle
capacità genitoriali del 29 aprile 2021, ordinata dall’Autorità, i periti hanno
concluso che le capacità educative di entrambi i genitori fossero
sufficientemente adeguate, così come i rapporti della minore con gli stessi.
Benché la relazione di PI 1 con i genitori era stata definita “adeguata,
naturale e positiva”, i periti hanno osservato che, già all’epoca, si
intravvedevano indicatori di un conflitto di lealtà nella minore e per tale
motivo hanno suggerito che fosse seguita da uno psicologo-psicoterapeuta
infantile. A quel momento non era stato ritenuto che vi fossero elementi che
giustificassero l’esclusione o la limitazione delle relazioni padre-figlia e
neppure che il benessere di PI 1 fosse a rischio “nella relazione con il
padre”. I periti hanno reputato importante che la figura paterna venisse “legittimata
agli occhi della figlia”, con il supporto della madre.
Dopo aver a più riprese
sentito le parti e aver appreso che le relazioni personali padre-figlia non
venivano svolte (cfr. rapporto 27 ottobre 2022 del Punto d’incontro) l’Autorità
ha incaricato il Servizio medico-psicologico (SMP) di stilare un rapporto sullo
stato psico-emotivo di PI 1.
Nel frattempo, con
ulteriore rapporto 11 dicembre 2022 i responsabili del Punto d’incontro hanno
informato l’Autorità che le forti resistenze della minore non rendevano
realizzabile il percorso di riavvicinamento con il padre.
Con decisione 19 giugno
2023.
questa Camera ha accolto il gravame inoltrato dalla madre contro la
decisione 12 settembre 2022, che prevedeva relazioni personali con passaggio al
Punto d’incontro (dalle 10.00 alle 15.45 ogni due settimane) e sospeso
provvisoriamente i diritti di visita di PI 1 con il padre, in attesa delle
risultanze della perizia ordinata al SMP.
Il 31 luglio 2023 l’SMP ha
presentato la valutazione sulla condizione psicoaffettiva di PI 1, che esclude
un grave quadro psicopatologico. I periti non hanno rilevato effetti da
maltrattamento, negligenza o violenza gravi. La minore è risultata una bambina
serena e socievole.
Dalla perizia è emerso che
la figura che PI 1 ha investito maggiormente è la madre. Il “legame con la
stessa è
apparso esclusivo e prioritario, in parte fisiologicamente
legato all’età e in parte ad un sentimento di lealtà sviluppato dalla minore
nei confronti della figura materna”. I periti hanno rilevato che PI 1
sembra identificarsi inconsciamente con la madre, condividendone l’esperienza
di un legame interrotto con la figura genitoriale in età infantile.
I periti hanno rilevato
che la minore sembra aver sviluppato meccanismi difensivi nei confronti del
padre biologico che, se protratti nel tempo, potranno risultare dei fattori di
rischio evolutivo e mettere a repentaglio lo sviluppo della personalità della stessa.
Preso atto delle risultanze
della valutazione del SMP con decisione del 25 giugno 2024 l’Autorità di prime
cure ha deciso di ripristinare le relazioni personali padre-figlia,
disponendole in forma sorvegliata della durata di un’ora ogni due settimane.
L’Autorità ha altresì ordinato un percorso di sostegno psicologico individuale
per entrambi i genitori e conferito un mandato al SMP per controlli evolutivi
sulla minore (4 volte l’anno).
4.1
La madre, con il
gravame in oggetto chiede ancora una volta la sospensione delle relazioni
personali “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso
psicoterapeutico individuale attestante la sua capacità di approcciarsi
adeguatamente alla figlia e di instaurare con lei un rapporto adeguato e
corretto”. RE 1 pretende che le relazioni padre-figlia vengano riattivate
solo dopo che il padre avrà fornito all’Autorità un adeguato rapporto
specialistico attestante i predetti requisiti, “previo ascolto e consenso di
PI 1”.
A mente della reclamante,
la figlia ha dimostrato di non necessitare in alcun modo una relazione con il
padre per crescere in modo sano ed equilibrato e il padre, dal canto suo non ha
mostrato il minimo interesse nei confronti della figlia, rifiutando qualsiasi
percorso psicoterapeutico e sospendendo ogni contatto.
Secondo RE 1 dalla valutazione
del SMP la ripresa dei diritti di visita padre-figlia potrà avvenire solamente
dopo che il padre avrà svolto un lavoro psicoterapeutico individuale.
4.2
In realtà da una
lettura attenta della valutazione emerge che periti hanno sì premesso che “rimane
indicato ricostruire un rapporto con il padre biologico, ma sarebbe necessario
dapprima un lavoro psicoterapeutico individuale del padre stesso poiché al
momento il signor CO 2 non appare sintonizzato sui bisogni affettivi della
bambina ma cristallizzato sui rifiuti della stessa”.
Hanno però giudicato “opportuno
la riattivazione dei diritti di visita in un contesto protetto, così come
l’importanza del non esporre la minore alla discussione dei genitori
tutelandola per mezzo di una figura intermediaria”. Nel favorire il
processo psicoterapeutico di PI 1 “risulterebbe importante anche un percorso
psicoterapeutico individuale parallelo di entrambi i genitori” ma considerata
la mancata adesione e le resistenze di entrambi i genitori ad una
collaborazione reciproca, hanno concluso “che non esistano attualmente i
presupposti per un lavoro psicoterapeutico per la minore”.
4.3
Come debitamente
osservato dall’Autorità, dagli esperti (cfr. valutazione SMP 31 luglio 2023
pag. 13 in fondo), dalla curatrice e già ampiamente ribadito anche da questo
Giudice (cfr. decisione 19 giugno 2023, consid. 4.1) le relazioni personali con
il padre sono nell’interesse del minore. Per un minore intrattenere le
relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce infatti un
elemento fondamentale per lo sviluppo alla sua individualità, la sua sana
crescita e nel processo di ricerca della propria identità.
In concreto, non
sono stati riscontrati elementi concreti per una messa a rischio della minore
da parte del padre.
Tali circostanze, già
ampiamente approfondite nella precedente decisione di questa Camera, sono
nuovamente state ribadite e confermate anche nella valutazione SMP agli atti e
dalla curatrice educativa (cfr. osservazioni 6 agosto e duplica 8 ottobre 2024).
Neppure la madre sembra
più pretendere una messa in pericolo del bene della minore.
RE 1 sostiene ora che le
relazioni personali padre-figlia dovrebbero restare sospese a causa del comportamento
del padre. Afferma che questi si sarebbe nel tempo disinteressato alla figlia,
rifiutandosi di sottoporsi ad un percorso terapeutico e farsi aiutare da uno specialista.
Sostiene che CO 2 non sarebbe capace di interagire con la figlia correttamente
e amorevolmente e che con il suo comportamento avrebbe portato PI 1 a
sviluppare nei suoi confronti sentimenti tali da non riconoscere nemmeno più il
ruolo genitoriale del padre. Ritiene che la figlia ha già dovuto subire
sufficienti cambiamenti nell’organizzazione dei diritti di visita. I continui
tentativi di forzare un riavvicinamento con il padre non fanno altro che
alimentare e incrementare i sentimenti di insicurezza e timore di PI 1, senza
giovare al suo benessere.
Conclude che fino a quando
CO 2 non verrà obbligato a sottoporsi ad un percorso terapeutico, che gli
insegni come approcciarsi alla figlia, non sarà possibile sanare i ricordi
negativi che il padre ha impresso in lei, né riprendere un normale e adeguato
rapporto padre-figlia.
4.4
Posto che non è stata
riscontrata una messa in pericolo del bene della minore nello svolgimento delle
relazioni personali con il genitore, e ritenuta l’importanza per il bene del
minore di poter intrattenere relazioni personali con il padre, la decisione
dell’Autorità di protezione di disporre la ripresa delle stesse resiste alle
critiche della reclamante.
In concreto va ricordato
che PI 1 non ha più avuto contatti con il padre dall’estate del 2022 (cfr.
valutazione SMP pag. 12).
Gli esperti hanno
riscontrato che PI 1 sembra aver sviluppato diversi meccanismi difensivi nei
confronti del padre biologico e di aver un legame esclusivo e prioritario con
la madre, in parte legato a un sentimento di lealtà nei confronti della stessa.
Pur riconoscendo che la
minore ha manifestato di non voler più vedere il padre e preso atto che sono
state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli incontri, non ci si può
esimere dal rilevare che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza, la mancanza
di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore
in termini di sviluppo.
Il rifiuto di PI 1, benché
apparentemente categorico, non può esser considerato chiaro e univoco. Senza
sminuire la situazione attuale e la difficoltà riscontrate, va ricordato che PI
1.
si è limitata a dichiarare di non voler più avere contatti con il padre sostenendo
che “ha fatto troppo male alla mamma e ha detto tante cose brutte su di lei
che mi hanno fatto male e non voglio più sentirle, per me è finita” (cfr. duplica
curatrice 8 ottobre 2024).
Seguendo quanto proposto
dagli specialisti dell’SMP nella dettagliata valutazione e sostenuto dalla
curatrice, l’Autorità di prime cure ha correttamente previsto la riattivazione
dei diritti di visita in un contesto protetto, limitandoli ad una singola ora
ogni due settimane. Nel contempo ha ordinato ai genitori di seguire un percorso
di sostegno piscologico individuale, al fine di aiutare la minore nel processo
di riavvicinamento al padre. Come dichiarato dall’Autorità sono state “messe
in atto tutte le precauzioni a tutela della minore”.
Neppure può essere
contestato l’evidente conflitto di lealtà di cui soffre la minore. La
dichiarazione riportata dalla curatrice ne è la conferma. Come rimarcato
dall’Autorità “non si può trascurare che nel conflitto la minore ha dovuto
scegliere con quale dei due genitori allearsi e ne soffre” (cfr. perizia
SMP).
Dagli atti emerge infatti
che la reclamante persiste nel dimostrare il mancato sostegno nel favorire la
relazione padre-figlia e nel facilitare l’avvicinamento di PI 1 al padre. La
dichiarazione della madre in sede di replica secondo cui la figlia ha
dimostrato di “non necessitare in alcun modo di una relazione con il padre
per crescere in modo sano ed equilibrato” dimostra la mancata presa di
coscienza delle esigenze della figlia e il conseguente il mancato sostegno
della madre e conferma la necessità di una misura come quella contestata.
Dal canto suo il padre,
pur affermando di non voler rinunciare alla figlia (cfr. valutazione SMP pag.
13) ha dichiarato di non aver effettuato ulteriori visita a seguito del rifiuto
espresso più volte dalla figlia di incontrarlo. Come indicato nella valutazione,
il padre “non è apparso sintonizzato sui bisogni affettivi della figlia ma
cristallizzato sui rifiuti della stessa”.
Tali circostanze
comprovano altresì la necessità della misura di sostegno individuale ordinata
ai genitori, al fine di favorire la minore nella ripresa graduale delle
relazioni con il padre e di permetterle di superare l’evidente conflitto di
lealtà di cui soffre.
Nel caso in esame, pur
riconoscendo il forte conflitto di lealtà della minore e il disagio manifestato
della stessa, l’Autorità ha pertanto correttamente ritenuto prioritario
ordinare una ripresa dei contatti, seppur minimi, al fine di permettere di
ritrovare un legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall’Autorità,
concretizzando quanto proposto nella valutazione dall’SMP, è indubbiamente un
adeguato approccio graduale di ripresa dei contatti che tutela adeguatamente il
bene della minore. Il perito ha infatti valutato opportuno la riattivazione dei
diritti di visita in un “contesto protetto”.
4.5
La generica richiesta
della reclamante, peraltro neppure motivata, di sottoporre la figlia ad
un’ulteriore ascolto al fine di autorizzare la ripresa delle relazioni
personali con il padre si rivela infondata e addirittura contradditoria
ritenuto che la madre si lamenta come la figlia si sia dovuta confrontare con
diverse figure professionali estranee al suo nucleo famigliare.
Come risulta dagli atti PI
1.
è stata ascoltata dai periti nell’ambito della perizia sulle capacità
genitoriali e recentemente in relazione alla valutazione sullo stato
psicoemotivo (SMP, quattro incontri). Il diritto di essere sentito di PI 1 è pertanto
stato debitamente rispettato.
4.6
La decisione, nella
misura in cui ordina una ripresa delle relazioni personali nella forma
prevista, ossia sorvegliati della durata di un’ora, resiste alle critiche della
reclamante. Il percorso psicoterapeutico individuale dei genitori, ordinato in
sede di decisione, aiuterà entrambi a sostenere la figlia in questo delicato
momento e a focalizzarsi sui reali bisogni della minore.
Va altresì ribadito che la
decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere adeguata e
modificata nel caso in cui l’Autorità di protezione dovesse ritenerlo
necessario, sempre nell’interesse prioritario del bene della minore. Giova
infatti ribadire che l’assetto definito in via cautelare parte da un approccio
estremamente prudente, con una ripresa di un diritto di visita molto limitato.
Un’estensione resta l’obiettivo primario, compatibilmente con le esigenze della
minore e la sua età.
5.
Quanto alla
questione dell’attribuzione dell’autorità parentale vanno fatte alcune
precisazioni.
5.1
Il 1° luglio 2014 è
entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità
parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un
cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità
parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei
genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o
domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono
oramai trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori
non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin
dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale
(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione
giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza
non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità
parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei
genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione
(art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).
Fintanto che non sia stata
presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta alla madre (art. 298a
cpv. 5 CC).
5.2
Dall’incarto emerge
che i genitori non sono mai stati sposati e che CO 2 ha riconosciuto PI 1 il 10
novembre 2016.
Mediante scritto 8 giugno
2017.
il padre ha chiesto all’Autorità di protezione la concessione
dell’autorità parentale congiunta e con ulteriore istanza 23 gennaio 2019 ha
sollecitato la richiesta. La madre si è opposta alla richiesta (cfr. verbale udienza
18.
febbraio 2019).
Dagli atti non risulta che
l’Autorità di protezione si sia mai espressa sulla richiesta del padre volta
all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta e neppure che i genitori
abbiano sottoscritto una dichiarazione comune ai sensi dell’art. 298a
CC.
Nel frattempo, con istanza
29.
agosto 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di prime cure “di confermare
l’autorità parentale esclusiva” della madre sulla figlia, senza fornire
motivazione alcuna.
In simili circostanze,
senza che sia necessario dilungarsi oltre sulla questione, ci si limita a rilevare
che per legge nel caso in esame la madre detiene l’autorità parentale esclusiva
sulla figlia, non avendo l’Autorità di prime cure deciso sulle richieste del
padre volte ad attribuirgli l’autorità congiuntamente alla madre.
Diversamente da quanto
rilevato dall’Autorità di protezione non si tratta pertanto di analizzare le
condizioni poste dalla legge per una privazione dell’autorità parentale al
padre, non avendo quest’ultimo mai avuto tale autorità sulla figlia.
La richiesta formulata da RE
1.
con istanza 29 agosto 2023 era pertanto superflua. Contrariamente a quanto
indicato dalla stessa nel proprio reclamo, la decisione impugnata non
attribuisce quindi l’autorità parentale congiunta, bensì respinge la sua richiesta
(superflua) di confermare l’autorità parentale esclusiva (cfr. disp. 8). La sua
argomentazione è contradditoria ed erronea, nella misura in cui attribuisce al
dispositivo l’effetto di aver riconosciuto al padre l’autorità parentale
congiunta.
In concreto non c’è pertanto
nessun interesse all’evasione delle censure contro il dispositivo n. 8 della
sentenza in esame che ha respinto l’istanza della madre 29 agosto 2023, ritenuto
che lo stesso è privo di effetti e viene pertanto a mancare l’interesse al suo
annullamento.
Su questo punto il reclamo
è pertanto irricevibile, perché privo d’oggetto.
6.
Nel proprio gravame RE
1.
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art.
13.
LAG.
Giusta l’art. 13 LAG ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza va
accolta.
Gli oneri giudiziari del
presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le
circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.