9.2024.175
Conferimento della curatela a più persone con ripartizione dei compiti. Reclamo contro la destituzione dei curatori. Inventario dei beni da amministrare e dei passivi. Rapporto morale. Dimissione dei curatori per motivi gravi.
2 dicembre 2024Italiano25 min
1, madre della ragazza, si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.175-176
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RECL2
1,
entrambi
patrocinati da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la destituzione dei curatori e la nomina di una nuova curatrice;
giudicando
sui reclami dell’11 ottobre 2024 presentati da RE 1 e RECL2 1 contro la decisione
emessa il 5 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2003
ed è domiciliata a __________.
B. Il 15 giugno 2023 RECL2
1, madre della ragazza, si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione) chiedendo di poter essere nominata
curatrice della figlia, della quale si è sempre occupata e intende continuare a
farlo, considerata la sua “problematica invalidante”. A sostegno della
propria domanda essa ha allegato un certificato medico rilasciato il 2 giugno
2023 dalla dr.ssa __________ in cui veniva indicata la necessità di istituire
una tutela a favore di PI 1 “a causa dei suoi problemi di salute”.
Nel suo scritto RECL2 1 ha
inoltre chiesto di essere da subito esonerata dal presentare il rendiconto
finanziario annuale.
C. Su richiesta
dell’Autorità di protezione, il 27 giugno 2023 la dr.ssa __________ ha
presentato un rapporto medico formale, da lei sottoscritto, in cui confermava
che PI 1 soffre di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua
capacità di gestione personale” e che “la paziente non è capace di
discernimento e non è in grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”.
D. Con decisione del 3
luglio 2023 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha quindi istituito
in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del
reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC In qualità di
curatori sono stati nominati RECL2 1 e il compagno di quest’ultima, RE 1. Alla
prima sono stati in particolare affidati i compiti inerenti la sfera della
salute e del benessere sociale della figlia, mentre al secondo è invece
toccata la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del
patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC con la relativa autorizzazione
– conformemente a quanto previsto dall’art. 391 cpv. 3 CC – ad aprire la
corrispondenza amministrativa dell’interessata. Il coinvolgimento di RE 1 e la
suddivisione dei compiti della curatela si sono resi necessari dopo che
l’Autorità di protezione aveva appurato che dall’estratto dell’Ufficio
d’esecuzioni e fallimenti vi erano diverse esecuzioni pendenti – e per un
importo rilevante – a carico di RECL2 1, motivo per cui quest’ultima non era
stata ritenuta idonea a gestire le questioni amministrative e finanziarie della
figlia.
Tra le altre cose, RECL2 1
è stata invitata a consegnare il rapporto morale entro la fine di febbraio di
ogni anno mentre a RE 1 è stato chiesto di presentare l’inventario dei beni da
amministrare e dei passivi entro 60 giorni dall’intimazione della decisione,
nonché di trasmettere il rendiconto finanziario entro la fine di febbraio di ogni
anno. Essendo quest’ultimo incarico stato affidato al proprio compagno, la
richiesta formulata il 15 giugno 2023 da RECL2 1 di essere esonerata dall’obbligo
di presentare i rendiconti finanziari annuali (sopra ad B) è quindi stata
dichiarata priva d’oggetto dall’Autorità di protezione.
E. Non avendo i curatori
presentato – nonostante svariati solleciti avvenuti tra il mese di gennaio e
luglio 2024 tramite emails, telefonate e lettere trasmesse per posta A-plus e
per raccomandata – né l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi né il
rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi al 2023, con uno scritto
del 2 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 e RECL2 1 che
avrebbe proceduto a destituirli dall’incarico di curatori di PI 1. Nemmeno a
seguito di tale scritto essi hanno preso posizione.
F. Con un’unica
decisione del 5 settembre 2024 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha
dimesso RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori con effetto immediato,
designando quale nuova curatrice CURA 1, alla quale ha attribuito gli stessi
compiti già assegnati ai precedenti curatori, ricordandole in particolare
l’obbligo di presentare l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi
entro 60 giorni dall’intimazione della decisione, nonché di consegnare il
rendiconto finanziario e il rapporto morale annui entro la fine di febbraio di
ogni anno. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.–
per un dispendio di quattro ore mensili (pari quindi a fr. 2'400.– all’anno
oltre alle dieci ore iniziali per avviare la pratica e riservati eventuali
futuri adeguamenti). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e
un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto sospensivo (dispositivo n.
11).
G. Contro la suddetta
decisione RE 1 e RECL2 1 sono insorti a questa Camera con due distinti reclami
dell’11 ottobre 2024 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto
sospensivo – l’annullamento e il mantenimento del loro ruolo di curatori di PI
1, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.
H. Chiamata ad
esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo formulata dai reclamanti, con
osservazioni del 4 novembre 2024 l’Autorità di protezione ne ha chiesto la
reiezione.
Per i motivi che verranno
esposti qui di seguito, questa Camera ha deciso di emettere subito la presente
decisione prescindendo dall’esprimersi preliminarmente sulla domanda di
concessione dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
I
reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione, fondata su un
medesimo complesso di fatti – la dimissione dal ruolo di curatori e la nomina
di una nuova curatrice – e vertenti sull’applicazione delle stesse norme
giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le
due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv. 1 LPAmm), pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
3.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha dimesso con effetto immediato (ai sensi
dell’art. 423 cpv. 1 CC) RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori di PI 1 dopo
aver constatato che gli stessi non avevano mai dato seguito al loro mandato e
non avevano svolto i compiti loro affidati, ignorando gli innumerevoli
solleciti trasmessi. A mente dell’Autorità di protezione un simile
comportamento rappresenta una grave violazione degli incarichi
attribuiti, da cui l’impellente necessità di destituirli dalla loro
funzione e di nominare una persona idonea al ruolo di curatrice – individuata
in CURA 1 – che possa prendersi cura degli interessi personali di PI 1 in
maniera adeguata e tempestiva, incaricandola anzitutto di allestire
l’inventario iniziale. L’Autorità di protezione ha invece rinunciato a
procedere all’audizione dell’interessata, ritenuto che dal certificato medico
agli atti essa risulta incapace d’intendere e di volere e non è in grado di
sostenere un’audizione.
4.
Nei loro reclami RE
1.
e RECL2 1 ritengono che la decisione di destituirli dalla carica di curatori
sia inappropriata e sproporzionata per rapporto a quanto effettivamente
avvenuto, ossia “unicamente” per la mancata presentazione
dell’inventario dei beni da amministrare e dei passivi, nonché del rendiconto
finanziario e del rapporto morale. Ricordano che l’istituzione della curatela
in questione – poi suddivisa tra loro – era stata richiesta da RECL2 1 a
seguito della situazione di difficoltà economica in cui essa si era ritrovata
dopo aver perso il lavoro e dopo aver contratto alcuni debiti e che mai fino
allora era stato chiesto alla madre di presentare i suddetti documenti. Giustificano
il loro silenzio spiegando di essere stati “particolarmente oberati” nel
loro ruolo di custodi del condominio in cui vivono a causa di “svariati
lavori edili” effettuati nel corso del 2024 – attualmente in fase di
ultimazione – all’interno dell’immobile e anche nella loro abitazione. Per via
di tali lavori e della gestione degli artigiani, i reclamanti sostengono di
essersi trovati in difficoltà con – da una parte – l’organizzazione e la
risistemazione del loro appartamento e – dall’altra – l’allestimento “di
determinati documenti a loro non noti” con cui si trovavano confrontati per
la prima volta. Ammettono che tutto ciò avrebbe portato a una “determinata
confusione”, al mancato rispetto dei termini loro impartiti – di cui si
dolgono molto – e al mancato ritiro della raccomandata del 1° luglio 2024, ma precisano
che il periodo di disagio non ha impedito loro di garantire sempre la massima
attenzione nella cura e nella gestione di PI 1 in tutte le sue quotidiane
necessità. Asseriscono infatti che, ad eccezione dell’invio tardivo
dell’inventario e del rapporto morale prodotti solo coi rispettivi reclami –
ciò che secondo loro costituisce “l’unica e certamente non grave
inadempienza”, tutti i compiti loro assegnati in veste di curatori sono
sempre stati svolti, nel rispetto dei bisogni della ragazza – i cui interessi
non sono stati messi in pericolo – motivo per cui a mente loro la decisione
impugnata risulta inadeguata e priva di fondamento in fatto e in diritto.
Osservano inoltre che la
cura di PI 1 – impegnativa su più fronti – può essere concretamente compresa
solo da chi trascorre la vita quotidiana con lei e non può pertanto che essere
affidata alla madre – senza nulla togliere alle competenze della nuova curatrice
– che da sempre se ne occupa. Sostengono che PI 1 è felice con la sua famiglia
e una soluzione diversa da quella finora adottata sarebbe per lei “devastante”
e contro qualsiasi suo interesse.
5.
Ai sensi dell’art.
400.
cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i
suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
Può segnatamente essere
nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o
pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a
stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in
considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente
delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la
sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero,
Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del
28.
giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). La persona nominata dovrà essere in
misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della persona
interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati, l’aiuto
adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del
curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo,
rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione
concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze
personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella
fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario
per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007
consid. 3).
5.1
Ai sensi dell’art. 402
cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la
curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va
esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle
persone alle quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in
quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità
di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art.
402.
CC n. 4).
5.2
Giusta l’art. 423 CC,
l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore
cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua
nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006
6391.
pag. 6449, v. anche sentenza della CDP 9.2023.130 del 24 aprile 2024,
consid. 5). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC possono
consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi nell’esercizio
delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del rapporto di
fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid.
2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22;
Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria
responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha
conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC
sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
I criteri per valutare se
il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da
prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze
nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:
la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti
raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i
motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore
si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue
attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in
lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia
verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di
fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi
valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del
mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio
2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche
qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla
gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello
stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da
proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del
mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
5.3
Nella fattispecie,
l’Autorità di protezione ha conferito, a norma dell’art. 402 CC, il mandato
curatelare in favore di PI 1 a più persone, ossia alla madre e al compagno di
quest’ultima, ripartendone i compiti. Considerata la situazione debitoria in
cui versava RECL2 1 in quel momento – tale da rendere problematica l’idoneità
per il ruolo di curatrice da essa stessa richiesto – l’Autorità di protezione
ha quindi optato, come peraltro indicato nelle sue osservazioni alla domanda di
concessione dell’effetto sospensivo, per una soluzione “il meno invasiva
possibile”, alleggerendola dai compiti legati alla questione
amministrativa-finanziaria di PI 1 per affidarli a RE 1. La suddivisione della
curatela, così come decisa dall’Autorità di protezione, se da un lato poteva
definirsi ragionevole per venire incontro alla richiesta di RECL2 1, dall’altro
ha portato da subito – a fronte di una situazione iniziale già precaria che presentava
dei rischi accresciuti – ad imporre una maggiore attenzione verso i curatori, al
fine di accertare che i compiti previsti per un simile (inusuale) incarico
fossero rispettati.
5.4
Sennonché, come visto,
i curatori hanno disatteso i propri obblighi – primo fra tutti quello di presentare
l’inventario – adducendo tra le altre cose di essersi trovati “durante il corrente
anno 2024” particolarmente oberati nel loro ruolo di custodi del condominio
in cui vivono.
5.4.1
L’allestimento
dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente previsto all’art. 405
cpv. 2 CC e poiché lo stesso è il fondamento della tenuta dei conti e della
gestione del patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7)
non è possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra
l’altro, da strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore
(v. sentenza della CDP 9.2015.166 del 4 febbraio 2016, pag. 3).
Ora, nel
caso concreto l’evidente e sistematica assenza di collaborazione è
iniziata già dalla mancata trasmissione dell’inventario iniziale dei beni da
amministrare e dei passivi, richiesta dall’Autorità di protezione a RE 1 entro
60.
giorni dall’intimazione della decisione di istituzione della curatela (v.
dispositivo n. 5 della risoluzione n. __________ del 3 luglio 2023, pag. 3),
quindi ben prima dell’inizio dei lavori edili eseguiti nel corso del corrente
anno. Come appena visto, tale documento costituisce un requisito fondamentale
per il controllo del lavoro del curatore, nonché per la verifica dell’adeguatezza
del modello di curatela istituito. Il suo immediato allestimento era pertanto
indispensabile al fine di garantire gli interessi economici di PI 1.
Contrariamente a quanto sostiene RE 1, la mancata tempestiva presentazione
dell’inventario iniziale costituisce pertanto una grave inadempienza del
curatore, già sufficiente a mettere in dubbio la sua idoneità per tale ruolo e
a violare così il rapporto di fiducia, senza contare la possibilità che vi
fosse un pericolo – perlomeno astratto, essendo il documento stato allegato solo
con il reclamo in esame, ossia oltre un anno dopo il termine impartito
dall’Autorità di protezione – degli interessi economici dell’interessata. E ciò
a maggior ragione considerato che, nella fattispecie, la situazione iniziale
presentava già dei rischi accresciuti alla luce della situazione debitoria
della madre, nonché compagna del curatore.
5.4.2
Oltre al mancato
allestimento dell’inventario – presentato dopo oltre un anno dal termine
impartito – il rapporto di fiducia tra l’Autorità di protezione da una parte e RE
1.
e RECL2 1 dall’altra è stato poi insormontabilmente compromesso dall’inazione
di quest’ultimi nonostante gli svariati solleciti (se ne contano almeno sette,
tra quelli telefonici, telematici e cartacei) iniziati a fine gennaio 2024 e
terminati con l’avviso di destituzione dal ruolo di curatori. Prima di adire la
scrivente Camera, essi non hanno infatti mai fornito alcuna spiegazione del
loro comportamento, nemmeno quando il 22 febbraio 2024 la segretaria dell’Autorità
di protezione aveva contattato telefonicamente RECL2 1 per sollecitare RE 1 a
presentare l’inventario, chiedendole se avessero bisogno di aiuto per la
compilazione dei documenti, avvicinandosi il termine per la produzione degli
stessi (v. rapporto interno dell’Autorità di protezione). L’allora curatrice si
era limitata a scusarsi e a comunicare che, pur non capendone il motivo –
essendo lei la madre dell’interessata – avrebbero provveduto all’allestimento e
alla consegna dei rapporti. Ciò che, come visto, non è però avvenuto,
nonostante i successivi richiami, portando in tal modo – e a giusta ragione –
l’Autorità di protezione a destituire i curatori conformemente a quanto
previsto dall’art. 423 CC, non avendo essi dato prova della diligenza che ci si
poteva attendere da un curatore coscienzioso posto nelle stesse circostanze.
5.4.3
Nei loro reclami RE 1 e
RECL2 1 ripetono poi più volte di provvedere e di aver sempre provveduto ai
bisogni di PI 1, garantendole una vita serena e colma di attività e passioni.
Il loro impegno non è d’altronde stato messo in dubbio. Occorre al proposito
ricordare che la revoca dei curatori e la conseguente nomina di una nuova
curatrice non costituisce una sanzione nei loro confronti – né è determinante
una loro colpa o l’insorgenza di un danno – ma serve a dare un adeguato e
immediato seguito ai bisogni della persona da proteggere (i cui interessi
potrebbero essere messi in pericolo, v. sopra ad 5.2), permettendo così
all’Autorità di protezione di svolgere i dovuti controlli sulla base dei
rapporti tempestivamente presentati. Come rilevato dall’Autorità di protezione
nelle osservazioni del 4 novembre 2024, la nomina di CURA 1 non ha mutato la
vita di PI 1, né d’altronde i reclamanti dimostrano il contrario. Anzi, dal
rapporto interno redatto a seguito del colloquio telefonico avvenuto il 31
ottobre 2024 tra l’Autorità di protezione e CURA 1 si evince che RE 1 e RECL2 1
collaborano bene con la nuova curatrice e la curatelata appare “molto serena”.
Ciò a comprova che la decisione conseguente l’accertamento dell’inidoneità dei
reclamanti ad adempiere ai compiti previsti per un curatore, rispettivamente la
sostituzione della persona di riferimento per quanto concerne gli aspetti della
curatela, non hanno pregiudicato la serenità dell’interessata, né la soluzione
adottata minaccia di essere per lei “devastante” e “contro qualsiasi
suo interesse” (reclamo, pag. 7 ad 5).
6.
RE 1 e RECL2 1
rimproverano poi all’Autorità di protezione di aver privato PI 1 del suo
diritto di essere sentita, previsto dall’art. 447 CC. Nonostante il certificato
medico della dr.ssa __________ indicasse che la ragazza non poteva comprendere
gli elementi giuridici della presente procedura, per i reclamanti PI 1 avrebbe
potuto in ogni caso “riferire del suo stato, della sua vita quotidiana, dei
suoi hobby e del suo lavoro e di chi si occupa in concreto di lei”, a piena
dimostrazione dell’adempimento dei loro compiti di curatori. A sostegno della
loro tesi essi rilevano che PI 1 ha recentemente ottenuto la cittadinanza
svizzera svolgendo senza problemi il percorso di naturalizzazione, che gestisce
le proprie piccole spese quotidiane e svolge un’attività lavorativa presso la __________,
dove le viene spesso affidato il ruolo di ricezionista.
Orbene, senza bisogno di
rievocare i principi e le norme relative alla violazione del diritto di essere
sentito, nel caso in esame occorre subito precisare che, a prescindere dalle
risultanze del certificato medico agli atti, un’eventuale audizione di PI 1 non
avrebbe avuto alcuna rilevanza, né avrebbe modificato in alcun modo la
decisione dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, qualsiasi
dichiarazione dell’interessata in merito alla sua vita quotidiana e all’impegno
profuso nei suoi confronti dalla madre e da RE 1 (circostanza peraltro mai
messa in dubbio) non sarebbe servito a giustificare l’atteggiamento assunto da
quest’ultimi, né a legittimare la loro inazione nonostante i vari solleciti
ricevuti da parte di un’autorità dimostratasi estremamente paziente e
collaborativa. Come avvenuto in occasione della decisione di istituzione della
curatela, anche per quella relativa alla destituzione dei curatori l’Autorità
di protezione ha correttamente ritenuto, sulla scorta del certificato agli atti
rilasciato dalla dr.ssa __________ (dove quest’ultima ha affermato che PI 1 soffre
di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua capacità di gestione
personale” e che “la paziente non è capace di discernimento e non è in
grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”, v. sopra ad C) di non
procedere all’audizione dell’interessata, ritenendola sproporzionata. Non si ravvede
pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito di PI 1 – a maggior
ragione dal momento che il contenuto di tale (e unico) certificato non è mai stato
contestato dai reclamanti – e la censura proposta in questa sede è al limite
del temerario.
7.
Da ultimo, proprio
per il fatto che si sono trovati per la prima volta confrontati con
l’allestimento dei documenti richiesti e considerati i richiami effettuati
dall’Autorità di protezione, i reclamanti criticano quest’ultima per non averli
citati “al fine di meglio indicare le nuove modalità che spettavano
loro”. In particolare RECL2 1 rileva che quanto da sempre fatto per la
propria figlia non è de facto cambiato dopo essere stata nominata sua
curatrice, sicché a maggior ragione la nuova situazione con la quale
ella si è dovuta confrontare si sarebbe probabilmente potuta risolvere con un
incontro con l’Autorità di protezione.
Ora, a prescindere dal
fatto che i reclamanti non precisano cosa intendano con le “nuove modalità”
loro spettanti, anche tali censure risultano prive di consistenza, per non dire
temerarie. Infatti già al momento – il 15 giugno 2023, v. sopra ad consid. B –
in cui RECL2 1 aveva postulato la richiesta d’istituire una curatela a suo
nome, ella aveva chiesto all’Autorità di protezione di essere da subito
esonerata dal presentare il rendiconto finanziario annuale. Ciò a dimostrazione
che la reclamante era perfettamente a conoscenza – oltretutto ancor prima di
essere nominata – di quali sono le incombenze (perlomeno quella relativa
all’allestimento del rendiconto) a cui deve far fronte un curatore. Il
tentativo d’incolpare l’Autorità di protezione per le loro inadempienze non
giova quindi ai reclamanti: l’invito ai curatori di presentare i rendiconti
finanziari e il rapporto morale annuali era stato espressamente indicato nella
decisione d’istituzione della curatela (dispositivo n. 5), sicché avendo
accettato quest’ultima essi non possono lamentarsi ora di non essersi mai
confrontati con l’allestimento di tali documenti, pretendendo pure che la loro
mancata presentazione poteva essere risolta con un non meglio precisato
incontro con l’Autorità di protezione. Tanto più che quest’ultima, per il
tramite della segretaria e in occasione del sollecito telefonico già menzionato
(sopra ad 5.4.2), dimostrando un’inusuale dose di pazienza aveva offerto il
proprio aiuto a RECL2 1 e a RE 1 per la compilazione dei rapporti. Non avendolo
accettato, i reclamanti subiscono ora le conseguenze del loro atteggiamento.
8.
Sulla scorta delle
considerazioni di cui sopra, i reclami vanno respinti e la decisione impugnata
di dimettere con effetto immediato i curatori RE 1 e RECL2 1 e di nominare una
nuova persona di riferimento per PI 1 va confermata, in quanto risponde
adeguatamente ad un bisogno di protezione attuale, concreto e immediato
dell’interessata.
9.
In considerazione
dell’odierna decisione, le richieste di concessione dell’effetto sospensivo postulate
coi reclami sono divenute prive d’oggetto.
10.
Le spese della
presente decisione seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Le cause (inc. n. 9.2024.175
e n. 9.2024.176) dipendenti dai reclami contro la decisione n. __________ del 5
settembre 2024 dell’Autorità regionale di protezione 15 sono congiunte.
2. La domanda di
concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 è priva d’oggetto.
3. Il reclamo di RE 1
(inc. n. 9.2024.175) è respinto.
Le spese processuali di
complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
4. La domanda di
concessione dell’effetto sospensivo postulata da RECL2 1 è priva d’oggetto.
5. Il reclamo di RECL2
1 (inc. n. 9.2024.176) è respinto.
Le spese processuali di
complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
6. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.