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Decisione

9.2024.175

Conferimento della curatela a più persone con ripartizione dei compiti. Reclamo contro la destituzione dei curatori. Inventario dei beni da amministrare e dei passivi. Rapporto morale. Dimissione dei curatori per motivi gravi.

2 dicembre 2024Italiano25 min

1, madre della ragazza, si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.175-176

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Villa

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RECL2

1,

entrambi

patrocinati da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la destituzione dei curatori e la nomina di una nuova curatrice;

giudicando

sui reclami dell’11 ottobre 2024 presentati da RE 1 e RECL2 1 contro la decisione

emessa il 5 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 è nata il 2003

ed è domiciliata a __________.

B. Il 15 giugno 2023 RECL2

1, madre della ragazza, si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito: Autorità di protezione) chiedendo di poter essere nominata

curatrice della figlia, della quale si è sempre occupata e intende continuare a

farlo, considerata la sua “problematica invalidante”. A sostegno della

propria domanda essa ha allegato un certificato medico rilasciato il 2 giugno

2023 dalla dr.ssa __________ in cui veniva indicata la necessità di istituire

una tutela a favore di PI 1 “a causa dei suoi problemi di salute”.

Nel suo scritto RECL2 1 ha

inoltre chiesto di essere da subito esonerata dal presentare il rendiconto

finanziario annuale.

C. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, il 27 giugno 2023 la dr.ssa __________ ha

presentato un rapporto medico formale, da lei sottoscritto, in cui confermava

che PI 1 soffre di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua

capacità di gestione personale” e che “la paziente non è capace di

discernimento e non è in grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”.

D. Con decisione del 3

luglio 2023 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha quindi istituito

in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del

reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC In qualità di

curatori sono stati nominati RECL2 1 e il compagno di quest’ultima, RE 1. Alla

prima sono stati in particolare affidati i compiti inerenti la sfera della

salute e del benessere sociale della figlia, mentre al secondo è invece

toccata la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC con la relativa autorizzazione

– conformemente a quanto previsto dall’art. 391 cpv. 3 CC – ad aprire la

corrispondenza amministrativa dell’interessata. Il coinvolgimento di RE 1 e la

suddivisione dei compiti della curatela si sono resi necessari dopo che

l’Autorità di protezione aveva appurato che dall’estratto dell’Ufficio

d’esecuzioni e fallimenti vi erano diverse esecuzioni pendenti – e per un

importo rilevante – a carico di RECL2 1, motivo per cui quest’ultima non era

stata ritenuta idonea a gestire le questioni amministrative e finanziarie della

figlia.

Tra le altre cose, RECL2 1

è stata invitata a consegnare il rapporto morale entro la fine di febbraio di

ogni anno mentre a RE 1 è stato chiesto di presentare l’inventario dei beni da

amministrare e dei passivi entro 60 giorni dall’intimazione della decisione,

nonché di trasmettere il rendiconto finanziario entro la fine di febbraio di ogni

anno. Essendo quest’ultimo incarico stato affidato al proprio compagno, la

richiesta formulata il 15 giugno 2023 da RECL2 1 di essere esonerata dall’obbligo

di presentare i rendiconti finanziari annuali (sopra ad B) è quindi stata

dichiarata priva d’oggetto dall’Autorità di protezione.

E. Non avendo i curatori

presentato – nonostante svariati solleciti avvenuti tra il mese di gennaio e

luglio 2024 tramite emails, telefonate e lettere trasmesse per posta A-plus e

per raccomandata – né l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi né il

rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi al 2023, con uno scritto

del 2 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 e RECL2 1 che

avrebbe proceduto a destituirli dall’incarico di curatori di PI 1. Nemmeno a

seguito di tale scritto essi hanno preso posizione.

F. Con un’unica

decisione del 5 settembre 2024 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha

dimesso RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori con effetto immediato,

designando quale nuova curatrice CURA 1, alla quale ha attribuito gli stessi

compiti già assegnati ai precedenti curatori, ricordandole in particolare

l’obbligo di presentare l’inventario dei beni da amministrare e dei passivi

entro 60 giorni dall’intimazione della decisione, nonché di consegnare il

rendiconto finanziario e il rapporto morale annui entro la fine di febbraio di

ogni anno. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.–

per un dispendio di quattro ore mensili (pari quindi a fr. 2'400.– all’anno

oltre alle dieci ore iniziali per avviare la pratica e riservati eventuali

futuri adeguamenti). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e

un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto sospensivo (dispositivo n.

11).

G. Contro la suddetta

decisione RE 1 e RECL2 1 sono insorti a questa Camera con due distinti reclami

dell’11 ottobre 2024 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto

sospensivo – l’annullamento e il mantenimento del loro ruolo di curatori di PI

1, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.

H. Chiamata ad

esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo formulata dai reclamanti, con

osservazioni del 4 novembre 2024 l’Autorità di protezione ne ha chiesto la

reiezione.

Per i motivi che verranno

esposti qui di seguito, questa Camera ha deciso di emettere subito la presente

decisione prescindendo dall’esprimersi preliminarmente sulla domanda di

concessione dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

I

reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione, fondata su un

medesimo complesso di fatti – la dimissione dal ruolo di curatori e la nomina

di una nuova curatrice – e vertenti sull’applicazione delle stesse norme

giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le

due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv. 1 LPAmm), pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

3.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha dimesso con effetto immediato (ai sensi

dell’art. 423 cpv. 1 CC) RE 1 e RECL2 1 dall’incarico di curatori di PI 1 dopo

aver constatato che gli stessi non avevano mai dato seguito al loro mandato e

non avevano svolto i compiti loro affidati, ignorando gli innumerevoli

solleciti trasmessi. A mente dell’Autorità di protezione un simile

comportamento rappresenta una grave violazione degli incarichi

attribuiti, da cui l’impellente necessità di destituirli dalla loro

funzione e di nominare una persona idonea al ruolo di curatrice – individuata

in CURA 1 – che possa prendersi cura degli interessi personali di PI 1 in

maniera adeguata e tempestiva, incaricandola anzitutto di allestire

l’inventario iniziale. L’Autorità di protezione ha invece rinunciato a

procedere all’audizione dell’interessata, ritenuto che dal certificato medico

agli atti essa risulta incapace d’intendere e di volere e non è in grado di

sostenere un’audizione.

4.

Nei loro reclami RE

1.

e RECL2 1 ritengono che la decisione di destituirli dalla carica di curatori

sia inappropriata e sproporzionata per rapporto a quanto effettivamente

avvenuto, ossia “unicamente” per la mancata presentazione

dell’inventario dei beni da amministrare e dei passivi, nonché del rendiconto

finanziario e del rapporto morale. Ricordano che l’istituzione della curatela

in questione – poi suddivisa tra loro – era stata richiesta da RECL2 1 a

seguito della situazione di difficoltà economica in cui essa si era ritrovata

dopo aver perso il lavoro e dopo aver contratto alcuni debiti e che mai fino

allora era stato chiesto alla madre di presentare i suddetti documenti. Giustificano

il loro silenzio spiegando di essere stati “particolarmente oberati” nel

loro ruolo di custodi del condominio in cui vivono a causa di “svariati

lavori edili” effettuati nel corso del 2024 – attualmente in fase di

ultimazione – all’interno dell’immobile e anche nella loro abitazione. Per via

di tali lavori e della gestione degli artigiani, i reclamanti sostengono di

essersi trovati in difficoltà con – da una parte – l’organizzazione e la

risistemazione del loro appartamento e – dall’altra – l’allestimento “di

determinati documenti a loro non noti” con cui si trovavano confrontati per

la prima volta. Ammettono che tutto ciò avrebbe portato a una “determinata

confusione”, al mancato rispetto dei termini loro impartiti – di cui si

dolgono molto – e al mancato ritiro della raccomandata del 1° luglio 2024, ma precisano

che il periodo di disagio non ha impedito loro di garantire sempre la massima

attenzione nella cura e nella gestione di PI 1 in tutte le sue quotidiane

necessità. Asseriscono infatti che, ad eccezione dell’invio tardivo

dell’inventario e del rapporto morale prodotti solo coi rispettivi reclami –

ciò che secondo loro costituisce “l’unica e certamente non grave

inadempienza”, tutti i compiti loro assegnati in veste di curatori sono

sempre stati svolti, nel rispetto dei bisogni della ragazza – i cui interessi

non sono stati messi in pericolo – motivo per cui a mente loro la decisione

impugnata risulta inadeguata e priva di fondamento in fatto e in diritto.

Osservano inoltre che la

cura di PI 1 – impegnativa su più fronti – può essere concretamente compresa

solo da chi trascorre la vita quotidiana con lei e non può pertanto che essere

affidata alla madre – senza nulla togliere alle competenze della nuova curatrice

– che da sempre se ne occupa. Sostengono che PI 1 è felice con la sua famiglia

e una soluzione diversa da quella finora adottata sarebbe per lei “devastante”

e contro qualsiasi suo interesse.

5.

Ai sensi dell’art.

400.

cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona

fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i

suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

Può segnatamente essere

nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o

pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a

stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in

considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente

delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la

sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero,

Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del

28.

giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). La persona nominata dovrà essere in

misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della persona

interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati, l’aiuto

adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del

curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo,

rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la

protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).

In ogni situazione

concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze

personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella

fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario

per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una

situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007

consid. 3).

5.1

Ai sensi dell’art. 402

cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la

curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va

esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle

persone alle quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in

quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità

di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art.

402.

CC n. 4).

5.2

Giusta l’art. 423 CC,

l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti

conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).

Se il curatore

cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua

nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio

concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006

6391.

pag. 6449, v. anche sentenza della CDP 9.2023.130 del 24 aprile 2024,

consid. 5). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC possono

consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi nell’esercizio

delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del rapporto di

fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l’adulte, 2014, N 1267).

La norma permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:

materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una

destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).

Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la

messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF

5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid.

2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22;

Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7;

Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191;

Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria

responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha

conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC

sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).

I criteri per valutare se

il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da

prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in:

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).

Non tutte le inadempienze

nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:

la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti

raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de

l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i

motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore

si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue

attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in

lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK

ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia

verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di

fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi

valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del

mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio

2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche

qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla

gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello

stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da

proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del

mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

5.3

Nella fattispecie,

l’Autorità di protezione ha conferito, a norma dell’art. 402 CC, il mandato

curatelare in favore di PI 1 a più persone, ossia alla madre e al compagno di

quest’ultima, ripartendone i compiti. Considerata la situazione debitoria in

cui versava RECL2 1 in quel momento – tale da rendere problematica l’idoneità

per il ruolo di curatrice da essa stessa richiesto – l’Autorità di protezione

ha quindi optato, come peraltro indicato nelle sue osservazioni alla domanda di

concessione dell’effetto sospensivo, per una soluzione “il meno invasiva

possibile”, alleggerendola dai compiti legati alla questione

amministrativa-finanziaria di PI 1 per affidarli a RE 1. La suddivisione della

curatela, così come decisa dall’Autorità di protezione, se da un lato poteva

definirsi ragionevole per venire incontro alla richiesta di RECL2 1, dall’altro

ha portato da subito – a fronte di una situazione iniziale già precaria che presentava

dei rischi accresciuti – ad imporre una maggiore attenzione verso i curatori, al

fine di accertare che i compiti previsti per un simile (inusuale) incarico

fossero rispettati.

5.4

Sennonché, come visto,

i curatori hanno disatteso i propri obblighi – primo fra tutti quello di presentare

l’inventario – adducendo tra le altre cose di essersi trovati “durante il corrente

anno 2024” particolarmente oberati nel loro ruolo di custodi del condominio

in cui vivono.

5.4.1

L’allestimento

dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente previsto all’art. 405

cpv. 2 CC e poiché lo stesso è il fondamento della tenuta dei conti e della

gestione del patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7)

non è possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra

l’altro, da strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore

(v. sentenza della CDP 9.2015.166 del 4 febbraio 2016, pag. 3).

Ora, nel

caso concreto l’evidente e sistematica assenza di collaborazione è

iniziata già dalla mancata trasmissione dell’inventario iniziale dei beni da

amministrare e dei passivi, richiesta dall’Autorità di protezione a RE 1 entro

60.

giorni dall’intimazione della decisione di istituzione della curatela (v.

dispositivo n. 5 della risoluzione n. __________ del 3 luglio 2023, pag. 3),

quindi ben prima dell’inizio dei lavori edili eseguiti nel corso del corrente

anno. Come appena visto, tale documento costituisce un requisito fondamentale

per il controllo del lavoro del curatore, nonché per la verifica dell’adeguatezza

del modello di curatela istituito. Il suo immediato allestimento era pertanto

indispensabile al fine di garantire gli interessi economici di PI 1.

Contrariamente a quanto sostiene RE 1, la mancata tempestiva presentazione

dell’inventario iniziale costituisce pertanto una grave inadempienza del

curatore, già sufficiente a mettere in dubbio la sua idoneità per tale ruolo e

a violare così il rapporto di fiducia, senza contare la possibilità che vi

fosse un pericolo – perlomeno astratto, essendo il documento stato allegato solo

con il reclamo in esame, ossia oltre un anno dopo il termine impartito

dall’Autorità di protezione – degli interessi economici dell’interessata. E ciò

a maggior ragione considerato che, nella fattispecie, la situazione iniziale

presentava già dei rischi accresciuti alla luce della situazione debitoria

della madre, nonché compagna del curatore.

5.4.2

Oltre al mancato

allestimento dell’inventario – presentato dopo oltre un anno dal termine

impartito – il rapporto di fiducia tra l’Autorità di protezione da una parte e RE

1.

e RECL2 1 dall’altra è stato poi insormontabilmente compromesso dall’inazione

di quest’ultimi nonostante gli svariati solleciti (se ne contano almeno sette,

tra quelli telefonici, telematici e cartacei) iniziati a fine gennaio 2024 e

terminati con l’avviso di destituzione dal ruolo di curatori. Prima di adire la

scrivente Camera, essi non hanno infatti mai fornito alcuna spiegazione del

loro comportamento, nemmeno quando il 22 febbraio 2024 la segretaria dell’Autorità

di protezione aveva contattato telefonicamente RECL2 1 per sollecitare RE 1 a

presentare l’inventario, chiedendole se avessero bisogno di aiuto per la

compilazione dei documenti, avvicinandosi il termine per la produzione degli

stessi (v. rapporto interno dell’Autorità di protezione). L’allora curatrice si

era limitata a scusarsi e a comunicare che, pur non capendone il motivo –

essendo lei la madre dell’interessata – avrebbero provveduto all’allestimento e

alla consegna dei rapporti. Ciò che, come visto, non è però avvenuto,

nonostante i successivi richiami, portando in tal modo – e a giusta ragione –

l’Autorità di protezione a destituire i curatori conformemente a quanto

previsto dall’art. 423 CC, non avendo essi dato prova della diligenza che ci si

poteva attendere da un curatore coscienzioso posto nelle stesse circostanze.

5.4.3

Nei loro reclami RE 1 e

RECL2 1 ripetono poi più volte di provvedere e di aver sempre provveduto ai

bisogni di PI 1, garantendole una vita serena e colma di attività e passioni.

Il loro impegno non è d’altronde stato messo in dubbio. Occorre al proposito

ricordare che la revoca dei curatori e la conseguente nomina di una nuova

curatrice non costituisce una sanzione nei loro confronti – né è determinante

una loro colpa o l’insorgenza di un danno – ma serve a dare un adeguato e

immediato seguito ai bisogni della persona da proteggere (i cui interessi

potrebbero essere messi in pericolo, v. sopra ad 5.2), permettendo così

all’Autorità di protezione di svolgere i dovuti controlli sulla base dei

rapporti tempestivamente presentati. Come rilevato dall’Autorità di protezione

nelle osservazioni del 4 novembre 2024, la nomina di CURA 1 non ha mutato la

vita di PI 1, né d’altronde i reclamanti dimostrano il contrario. Anzi, dal

rapporto interno redatto a seguito del colloquio telefonico avvenuto il 31

ottobre 2024 tra l’Autorità di protezione e CURA 1 si evince che RE 1 e RECL2 1

collaborano bene con la nuova curatrice e la curatelata appare “molto serena”.

Ciò a comprova che la decisione conseguente l’accertamento dell’inidoneità dei

reclamanti ad adempiere ai compiti previsti per un curatore, rispettivamente la

sostituzione della persona di riferimento per quanto concerne gli aspetti della

curatela, non hanno pregiudicato la serenità dell’interessata, né la soluzione

adottata minaccia di essere per lei “devastante” e “contro qualsiasi

suo interesse” (reclamo, pag. 7 ad 5).

6.

RE 1 e RECL2 1

rimproverano poi all’Autorità di protezione di aver privato PI 1 del suo

diritto di essere sentita, previsto dall’art. 447 CC. Nonostante il certificato

medico della dr.ssa __________ indicasse che la ragazza non poteva comprendere

gli elementi giuridici della presente procedura, per i reclamanti PI 1 avrebbe

potuto in ogni caso “riferire del suo stato, della sua vita quotidiana, dei

suoi hobby e del suo lavoro e di chi si occupa in concreto di lei”, a piena

dimostrazione dell’adempimento dei loro compiti di curatori. A sostegno della

loro tesi essi rilevano che PI 1 ha recentemente ottenuto la cittadinanza

svizzera svolgendo senza problemi il percorso di naturalizzazione, che gestisce

le proprie piccole spese quotidiane e svolge un’attività lavorativa presso la __________,

dove le viene spesso affidato il ruolo di ricezionista.

Orbene, senza bisogno di

rievocare i principi e le norme relative alla violazione del diritto di essere

sentito, nel caso in esame occorre subito precisare che, a prescindere dalle

risultanze del certificato medico agli atti, un’eventuale audizione di PI 1 non

avrebbe avuto alcuna rilevanza, né avrebbe modificato in alcun modo la

decisione dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, qualsiasi

dichiarazione dell’interessata in merito alla sua vita quotidiana e all’impegno

profuso nei suoi confronti dalla madre e da RE 1 (circostanza peraltro mai

messa in dubbio) non sarebbe servito a giustificare l’atteggiamento assunto da

quest’ultimi, né a legittimare la loro inazione nonostante i vari solleciti

ricevuti da parte di un’autorità dimostratasi estremamente paziente e

collaborativa. Come avvenuto in occasione della decisione di istituzione della

curatela, anche per quella relativa alla destituzione dei curatori l’Autorità

di protezione ha correttamente ritenuto, sulla scorta del certificato agli atti

rilasciato dalla dr.ssa __________ (dove quest’ultima ha affermato che PI 1 soffre

di un “ritardo mentale non chiaro che incide sulla sua capacità di gestione

personale” e che “la paziente non è capace di discernimento e non è in

grado di capire la procedura aperta nei suoi confronti”, v. sopra ad C) di non

procedere all’audizione dell’interessata, ritenendola sproporzionata. Non si ravvede

pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito di PI 1 – a maggior

ragione dal momento che il contenuto di tale (e unico) certificato non è mai stato

contestato dai reclamanti – e la censura proposta in questa sede è al limite

del temerario.

7.

Da ultimo, proprio

per il fatto che si sono trovati per la prima volta confrontati con

l’allestimento dei documenti richiesti e considerati i richiami effettuati

dall’Autorità di protezione, i reclamanti criticano quest’ultima per non averli

citati “al fine di meglio indicare le nuove modalità che spettavano

loro”. In particolare RECL2 1 rileva che quanto da sempre fatto per la

propria figlia non è de facto cambiato dopo essere stata nominata sua

curatrice, sicché a maggior ragione la nuova situazione con la quale

ella si è dovuta confrontare si sarebbe probabilmente potuta risolvere con un

incontro con l’Autorità di protezione.

Ora, a prescindere dal

fatto che i reclamanti non precisano cosa intendano con le “nuove modalità”

loro spettanti, anche tali censure risultano prive di consistenza, per non dire

temerarie. Infatti già al momento – il 15 giugno 2023, v. sopra ad consid. B –

in cui RECL2 1 aveva postulato la richiesta d’istituire una curatela a suo

nome, ella aveva chiesto all’Autorità di protezione di essere da subito

esonerata dal presentare il rendiconto finanziario annuale. Ciò a dimostrazione

che la reclamante era perfettamente a conoscenza – oltretutto ancor prima di

essere nominata – di quali sono le incombenze (perlomeno quella relativa

all’allestimento del rendiconto) a cui deve far fronte un curatore. Il

tentativo d’incolpare l’Autorità di protezione per le loro inadempienze non

giova quindi ai reclamanti: l’invito ai curatori di presentare i rendiconti

finanziari e il rapporto morale annuali era stato espressamente indicato nella

decisione d’istituzione della curatela (dispositivo n. 5), sicché avendo

accettato quest’ultima essi non possono lamentarsi ora di non essersi mai

confrontati con l’allestimento di tali documenti, pretendendo pure che la loro

mancata presentazione poteva essere risolta con un non meglio precisato

incontro con l’Autorità di protezione. Tanto più che quest’ultima, per il

tramite della segretaria e in occasione del sollecito telefonico già menzionato

(sopra ad 5.4.2), dimostrando un’inusuale dose di pazienza aveva offerto il

proprio aiuto a RECL2 1 e a RE 1 per la compilazione dei rapporti. Non avendolo

accettato, i reclamanti subiscono ora le conseguenze del loro atteggiamento.

8.

Sulla scorta delle

considerazioni di cui sopra, i reclami vanno respinti e la decisione impugnata

di dimettere con effetto immediato i curatori RE 1 e RECL2 1 e di nominare una

nuova persona di riferimento per PI 1 va confermata, in quanto risponde

adeguatamente ad un bisogno di protezione attuale, concreto e immediato

dell’interessata.

9.

In considerazione

dell’odierna decisione, le richieste di concessione dell’effetto sospensivo postulate

coi reclami sono divenute prive d’oggetto.

10.

Le spese della

presente decisione seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Le cause (inc. n. 9.2024.175

e n. 9.2024.176) dipendenti dai reclami contro la decisione n. __________ del 5

settembre 2024 dell’Autorità regionale di protezione 15 sono congiunte.

2. La domanda di

concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 è priva d’oggetto.

3. Il reclamo di RE 1

(inc. n. 9.2024.175) è respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

4. La domanda di

concessione dell’effetto sospensivo postulata da RECL2 1 è priva d’oggetto.

5. Il reclamo di RECL2

1 (inc. n. 9.2024.176) è respinto.

Le spese processuali di

complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

6. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.