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Decisione

9.2024.181

Scelta del curatore educativo da parte dell'Autorità di protezione

30 aprile 2025Italiano28 min

discussione 11 settembre 2024 l’Autorità ha presentato alla madre il curatore CURA

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.181

Lugano

30 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda il curatore educativo nominato per i figli;

giudicando

sul reclamo del 23 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 13 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2013) e PI 1

(2019) PI 1 sono figli di CO 2 e RE 1. I genitori sono separati giudizialmente,

detengono l’autorità parentale congiunta e i figli sono affidati alla madre

(cfr. decisione della Pretura di __________ 7 agosto 2024 che ha omologato la

Convenzione sottoscritta dalle parti il 31 luglio 2024).

Nella predetta Convenzione

le parti hanno concordato sulla necessità di nominare di un curatore educativo,

chiedendo al Giudice di dare ordine in tal senso all’ARP, avendo cura che “il

curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della

lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).

Il Pretore, con decisione

7 agosto 2024 ha in particolare deciso che in favore dei minori viene istituita

una curatela educativa (art. 308 CC) con il compito di:

- ascoltare i minori e vigilare sulla loro

situazione e sul loro stato di salute;

- consigliare e sostenere i genitori, affiancando e

integrando le loro capacità genitoriali, in relazione alla cura ed educazione

dei minori, come pure mediare il conflitto genitoriale, aiutando i genitori

anche nel passaggio fra le comunicazioni fra di loro;

- monitorare, sostenere, mediare e incentivare le

relazioni personali dei minori con il padre;

- proporre, se necessario, puntuali aggiustamenti

dell’assetto relazionale paterno;

- aiutare i genitori a definire il calendario delle

relazioni personali ordinatorie e in occasioni delle vacanze scolastiche;

- informare l’ARP, con regolarità, in caso di

un’eventuale necessità di intervento a protezione dei minori, o se necessario,

proporre eventuali altre misure di controllo e/o attivare un sostegno da parte

dei servizi sul territorio;

- consegnare all’ARP annualmente il rapporto morale

inerente la situazione dei minori.

B. Con scritto 26 agosto

2024 l’Ente Ospedaliero __________ ha chiesto all’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un intervento urgente

e mirato a protezione di PI 2 (considerata la patologia oncologica del minore e

la forte conflittualità del contesto famigliare).

C. Mediante scritto 30

agosto 2024 CO 2 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione, alla luce

della grave malattia del figlio PI 2 e dell’atteggiamento del padre, che il

curatore abbia la facoltà di ricevere le informazioni mediche relative al

figlio, di parlare con i medici nonché di mediare tra i genitori le necessarie

decisioni mediche nell’interesse del minore.

D. Con scritto 3

settembre 2024 l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di

discussione, fissata per l’11 settembre 2024, al fine di presentare ai genitori

il curatore educativo.

Con scritto 5

settembre 2024 RE 1 ha chiesto di posticipare l’udienza dopo il 23 settembre

2024, informando di non potere presenziare, per impegni professionali, con il

proprio legale prima di quella data. Ha riferito che essendo germanofono, non

comprende la lingua italiana e necessita dell’ausilio del proprio legale per

presenziare all’udienza. Si è opposto alla richiesta della madre di estendere i

compiti al curatore ricordando di essere medico.

L’Autorità di

protezione ha assegnato alla madre un termine entro il 16 settembre per

esprimersi sui contenuti di tale scritto.

Con scritto 9

settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato di non poter accogliere la

richiesta del padre “data l’urgenza dettata dalla precaria situazione di

salute del minore PI 2” e allo stesso tempo ha informato le parti che

avrebbe avuto a disposizione per tale giorno un interprete professionista.

E. Durante l’udienza di

discussione 11 settembre 2024 l’Autorità ha presentato alla madre il curatore CURA

1. Dal verbale emerge che il padre era assente e che CO 2 ha esposto

preoccupazioni per quanto concerne la lingua, non parlando RE 1 in __________.

Con scritto 16 settembre

2024 la madre, a risposta del precedente scritto 5 settembre del padre, ha

ribadito l’urgenza e la necessita di nominare un curatore, confermando

preoccupazione per la situazione e l’atteggiamento di RE 1.

F. Nel frattempo, mediante

decisione 13 settembre 2024, l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale

curatore educativo di PI 1 e PI 2 (cfr. conferma dei compiti già stabiliti

nella decisione pretorile del 7 agosto 2024).

La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

G. Con ulteriore scritto

28 ottobre 2024 il curatore ha riferito di essere costantemente in contatto con

le parti, in particolare in relazione alle discussioni genitoriali legate alle

cure alle quali è sottoposto PI 2.

H. Mediante reclamo 23

agosto 2024 RE 1 ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo e

l’annullamento della risoluzione, postulando che l’incarto venga ritornato

all’Autorità di prime cure affinché nomini un curatore che abbia almeno una

conoscenza base della lingua __________. Oltre a dolersi della violazione del

diritto di essere sentito, poiché non ha avuto la possibilità di esprimersi

prima della decisione, lamenta che il curatore non possiede le competenze

necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla __________. A

mente del reclamante non vi sarebbe alcuna urgenza.

I. Con osservazioni 12

dicembre 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione

impugnata, ribadendo in modo deciso l’urgenza, vista la gravità della

situazione per le persistenti tensioni genitoriali attestate dallo scritto del

dr. med. __________ (9 dicembre 2024, agli atti). Ha inoltre assicurato che il

curatore designato presenta delle conoscenze più che sufficienti nella lingua

inglese e __________, sia parlata che scritta.

Con osservazioni 23

dicembre 2024 il curatore CURA 1 ha postulato la conferma della decisione,

ritenendo pretestuoso il reclamo e confermando di avere una conoscenza base

della lingua __________. La comunicazione con le parti è sempre stata buona,

con il padre parla anche in francese e reputa che la conoscenza del __________

“non perfetta” non sia da ostacolo per il proseguimento del mandato.

Con osservazioni 10

gennaio 2025 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione, ribadendo l’urgenza della

situazione.

Mediante osservazioni 10

gennaio 2025 il curatore ha confermato che la comunicazione con il padre è efficace.

Con replica 3 marzo 2025 RE

1 ha chiesto l’accoglimento del gravame, indicando che vista la delicata

situazione è imprescindibile che la comunicazione fra il curatore e i genitori

avvenga in modo chiaro, efficace e privo di ostacoli linguistici. Ha affermato

che i messaggi telefonici inviati dal curatore sono di difficile comprensione e

indicato che eventuali incomprensioni potrebbero acuire le difficoltà tra i

genitori.

Con nuovo scritto 7 marzo

2025 (integrazione alla replica) il reclamante produce ulteriori messaggi

telefonici a suo dire atti a comprovare l’asserita mancanza di competenze

linguistiche del curatore.

Con duplica 18 marzo 2025

l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione, riconfermando

i contenuti delle precedenti osservazioni.

Mediante duplica 18 marzo

2025 la madre ha postulato la reiezione del gravame.

Mediante ulteriore duplica

21 marzo 2025 (a seguito della replica 7 marzo 2025) l’Autorità ha puntualizzato

che l’integrazione alla replica del reclamante è tardiva e inammissibile,

poiché non fornisce prove nuove.

Con scritto 2 aprile 2025

il curatore si riconferma nelle proprie conclusioni.

L. Nel frattempo con

decisione 9 gennaio 2025 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, a seguito di quanto concordato fra i genitori (cfr. Convenzione) e

della decisione del Pretore che istituiva una misura di curatela educativa in

favore dei due minori (sentenza 9 agosto 2024), dopo aver convocato le parti in

udienza, l’Autorità ha disposto la nomina di CURA 1. Vista l’alta

conflittualità genitoriale, la gravità e l’urgenza dettata dalla situazione

medica di PI 2, l’Autorità ha indicato che vi era la necessità di mettere in protezione

con urgenza i minori. Ha assicurato che il profilo del curatore nominato presenta

un’idoneità globale sia dal profilo personale che delle competenze ad assumere

il mandato.

In sede

d’osservazione al reclamo ha precisato che a livello linguistico CURA 1

possiede delle conoscenze più che sufficienti nella lingua __________, inglese

e francese e finora è sempre riuscito ad adempiere diligentemente al suo ruolo

e a comunicare con i genitori e i minori.

3.

Nel proprio reclamo RE

1.

chiede che la decisione venga annullata e l’incarto trasmesso all’Autorità di

prime cure perché nomini un curatore che abbia almeno una conoscenza base della

lingua __________. Postula in primo luogo la violazione del diritto di essere

sentito, lamentando di non aver avuto la possibilità di esprimersi prima della

decisione in quanto l’Autorità non avrebbe posticipato l’udienza come da lui

richiesto. Il reclamante lamenta che il curatore nominato non possiede le

competenze necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla

sufficientemente bene il __________. A comprova della sua tesi trasmette alcuni

messaggi di posta elettronica del curatore. RE 1 nega che vi fosse urgenza di

nominare un curatore e che i minori abbiano un particolare bisogno di

protezione.

4.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono

ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014

(art. 34 e seg. LPAmm).

4.1

Nella

fattispecie, l’urgenza della situazione emerge con ogni evidenza dagli atti.

Mal si comprende come il reclamante possa pretendere il

contrario.

Con

scritto 26 agosto 2024 il dr. med. __________ esortava infatti l’Autorità di

prime cure a svolgere una “valutazione urgente” della situazione per

poter garantire al meglio al benessere del minore e al fine di adottare le

decisioni mediche necessarie, considerata la patologia oncologica che aveva

colpito PI 2 “che richiederà un periodo prolungato di terapia”. Il

medico aveva informato che “la direzione medica dell’Istituto pediatrico IPSI

ritiene, dopo attenta valutazione delle circostanze e discussione con

ulteriori enti attualmente attivi nella presa a carico del bambino, che il

contesto

famigliare attuale possa compromettere il benessere del minore

come anche decisioni mediche”. I successivi scritti 9 dicembre 2024 del dr.

med. __________ e 12 dicembre 2024 del SMP dimostrano ulteriormente l’evidente

conflittualità genitoriale, in particolare in relazione alla malattia di PI 2 e

alle relative terapie, nonché la necessità di istituire la misura in questione

a protezione del minore (l’SMP chiedeva una curatela educativa con allargamento

delle mansioni riguardo alle cure mediche, la scolarizzazione dei minori e la

gestione dei diritti di visita padre-figli).

Con

scritto 3 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto convocato le

parti ad un’udienza di discussione, fissata per l’11 settembre 2024 al fine di

presentare ai genitori il curatore educativo scelto (con l’indicazione del

nominativo). Nella convocazione veniva trasmesso lo scritto 30 agosto 2024

della madre che sollecitava la nomina del curatore e precisato che “la

partecipazione all’udienza è obbligatoria”.

Con scritto 5 settembre

2024.

il legale del reclamante ha informato di aver già avvertito telefonicamente

l’Autorità che né lui né il padre avrebbero potuto essere presenti prima del 23

settembre. Il padre medico anestesista, asseriva di non poter riorganizzare le

operazioni già agendate con un preavviso di soli 5 giorni, mentre il legale

sarebbe stato all’estero dall’8 al 22 settembre 2024. Ha inoltre ribadito che

essendo il padre germanofono era necessaria la presenza del proprio legale

all’udienza.

Con ulteriore scritto 9

settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato le parti dell’impossibilità

di accogliere la richiesta di rinvio di RE 1 “data l’urgenza dettata dalla

precaria situazione di salute” di PI 2. Ha precisato che all’udienza il

padre avrebbe avuto a disposizione un interprete. Tale scritto è stato

anticipato per posta elettronica ai legali (cfr. riposta automatica 9 settembre

2024.

“out of office” del legale agli atti). Il padre non ha risposto

allo scritto 9 settembre 2024.

Dal

verbale d’udienza dell’11 settembre 2024 il padre figura pertanto come “assente

ingiustificato”.

In

simili circostanze le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita

violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure

risultano infondate, avendo quest’ultima regolarmente convocato le parti ad

un’udienza di discussione (cfr. 11 settembre 2024) e avendo già comunicato il

nominativo del curatore proposto. L’interessato si è limitato ad indicare di

non poter presenziare all’udienza, non dando seguito allo scritto dell’Autorità

che gli negava il rinvio. Tale scritto è pure stato anticipato al legale via

posta elettronica lo stesso giorno.

L’interessato

avrebbe avuto la possibilità di presenziare all’udienza anche in videoconferenza

o di formulare le proprie osservazioni per iscritto circa il curatore proposto

all’Autorità prima che venisse emessa la decisione ora in esame. In simili

circostanze la censura risulta infondata.

4.2

In

ogni caso anche qualora si volesse ritenere che vi sia stata in concreto una

violazione del diritto di essere sentito la stessa può in ogni caso essere

ritenuta sanata in questa sede.

In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da

un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni –

essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato

possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita

di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012,

ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra

in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio

dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente

dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione

segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con

rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi

in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una

formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF

132.

V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

4.3

Nella

fattispecie il reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e

di replica sul fatto di non essere stato sentito prima della decisione e di non

essersi espresso sulla figura del curatore scelto dall’Autorità. Al riguardo RE

1.

si è limitato a lamentare che in concreto non vi era alcuna urgenza alla

nomina di un curatore per i figli, ribadendo che l’Autorità avrebbe dovuto

posticipare l’udienza a dopo il 23 settembre 2024 come da lui richiesto. Anche

in questa sede RE 1 ha continuato a negare che vi fosse urgenza e che

l’Autorità avrebbe dovuto attendere prima di nominare il curatore.

Nel

caso in esame, viste le circostanze di forte conflittualità genitoriale e

l’urgenza di decidere imposta dalla situazione, un rinvio degli atti all’Autorità

di prime cure sarebbe una formalità inutile che rischierebbe soltanto di

prolungare la procedura e andrebbe a scapito del bene dei minori ed in

particolare della difficile situazione medica di PI 2.

Va

peraltro rilevato come l’Autorità era stata chiamata a nominare un curatore per

i minori, ma non più ad esprimersi sul principio dell’istituzione di una misura

di curatela a protezione dei minori, questione questa concordata fra le parti e

decisa in precedenza dal Pretore.

Si

giustifica pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di

considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 essere sentito, entrando

nel merito delle sue contestazioni, limitate alla figura del curatore scelto

dall’Autorità, sul quale si è ampiamente potuto esprimere in questa sede.

5.

Nella fattispecie,

come già rilevato, non è in discussione la necessità di istituire una misura di

protezione nei termini stabiliti con la decisione in esame, peraltro già

disposta dal Pretore, bensì la scelta del curatore operata dall’Autorità di

prime cure.

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate dall’art. 390 CC.

Giusta gli art. 400

ss CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei

minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del

curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Giusta l’art. 400 CC

l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori

(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi

gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona nominata deve

essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il

mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si

intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de

l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad

art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,

essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di

determinarne l’idoneità nella fattispecie. Le competenze professionali del

curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti

della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono

dunque un mero accumulo di conoscenze, quanto la capacità cognitiva che

permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle

situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le

proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni

concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al

curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo

competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni

professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere

valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei

limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della

misura (CommFam, op. cit., art. 400 CC N. 12ss).

5.1

Ai sensi dell’art. 401

cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato

devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”

e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non

vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non

possiede le competenze necessarie (CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2).

L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio

e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di

quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).

L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art.

401.

CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei

parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC

n. 2).

5.2

Ai sensi dell’art. 423

CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti

conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).

Se il curatore cessa di

adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,

sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag.

6449).

La norma permette la

dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:

materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una

destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147).

Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la

messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF

5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre

2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Meier,

Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., N.

1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti

conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della

nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC

N. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano

tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della

persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità

(COPMA, op. cit., N. 8.9-8.10).

Possono in particolare

essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto

previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave

negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da

dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente

(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel,

in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, op. cit., n. 8.10 pag. 229). Si

tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione

pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di

servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla

questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in

questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

6.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF

5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III

612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di

procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.

2.3).

7.

Contestate in

particolare da RE 1 sono le competenze del curatore, nello specifico la

conoscenza della lingua __________ dello stesso e il fatto che non avrebbe una

formazione di educatore o psicologo.

Va innanzitutto precisato

che nella decisione 7 agosto 2024 il Pretore ha indicato che le parti hanno

chiesto al Giudice di dare ordine all’Autorità di protezione di nominare un

curatore educativo “avendo cura, vista la delicata situazione, che il

curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della

lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).

Con scritto 5 settembre

2024.

il padre ha ricordato che essendo germanofono non comprende la lingua

italiana.

Anche la madre CO 2 ha inizialmente

esposto le sue preoccupazioni per quanto concerne la lingua “non parlando il

signor RE 1 in italiano” (cfr. verbale udienza 11 settembre 2024). Dopo la

presentazione di CURA 1, in sede d’udienza, la madre ha accettato la sua nomina

quale curatore dei figli.

Nella decisione 13

settembre 2024 l’Autorità di protezione ha assicurato alle parti che il

curatore identificato è idoneo.

Il reclamante lamenta che

il curatore non parlando __________ non sarebbe in grado di esercitare

correttamente la sua funzione e non potrebbe tutelare i minori (cfr. reclamo

punto 43). In sede di replica ha ribadito che le competenze linguistiche del

curatore in __________ appaiono limitate e non adeguate a gestire una

situazione di particolare complessità. Ha precisato che ogni decisione relativa

alla cura e al benessere di PI 2 deve essere il risultato di un confronto

trasparente tra i genitori e il curatore, indicando che vi è il rischio che non

sia adeguatamente coinvolto nelle decisioni fondamentali della salute del

figlio.

RE 1 ha infine riportato

alcuni messaggi di posta elettronica trasmessi dal curatore (cfr. replica) lamentando

che sarebbero poco chiari e di difficile comprensione.

Va puntualizzato che, la

decisione essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ed essendo stata

respinta la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, CURA 1 è

immediatamente entrato in funzione.

Riguardo alle

contestazioni del reclamante, il curatore CURA 1 ha confermato (osservazioni 23

dicembre 2024) di avere una conoscenza base della lingua __________ e di aver “sempre

capito, tradotto e trasmesso le informazioni dall’una all’altra parte senza

particolari difficoltà e con buona comprensione di tutti”. Ha altresì

informato che la comunicazione che ha nel frattempo avuto con RE 1 si è anche tenuta

in un fluente francese “che entrambi conosciamo bene” e che le

conversazioni con i minori sono sempre state chiare e fluide. Ha assicurato che

la sua conoscenza della lingua __________ “non perfetta” non è un ostacolo

per il proseguimento del mandato.

Dal canto suo pure CO 2

ha confermato che il padre parla francese e inglese in modo fluente, negando

che vi siano problemi di comunicazione con il curatore.

Tale circostanza è stata

confermata pure dall’Autorità di protezione. Le decisioni non sono prese in

modo efficace e tempestivo a causa della mancata collaborazione del padre e del

conflitto genitoriale, non a causa delle difficoltà di comunicazione tra il curatore

e il padre. A mente dell’Autorità di prime cure va data la priorità alle

competenze professionali che presenta il curatore rispetto a quelle

linguistiche.

Riguardo ai messaggi

prodotti dal reclamante ha indicato che vi è una differenza fra la lingua

(struttura) e il linguaggio (uso) “specie nel caso della messaggistica

odierna, che di fatto si discosta spesso da ogni tipologia di regola

grammaticale e di struttura di una lingua”.

In concreto va ricordato

che la decisione pretorile disponeva che il curatore avesse una “conoscenza

di base” della lingua __________ e non già una padronanza della lingua,

come pretende il reclamante. Pur ammettendo che i messaggi prodotti non risultano

redatti in un __________ perfetto, va in ogni caso ammesso che il contenuto

degli stessi poteva essere facilmente compreso. Come indicato dall’Autorità di

prime cure nel caso di dubbi o perplessità il padre poteva e può in ogni momento

chiedere chiarimenti o precisazioni al curatore. RE 1 si limita peraltro a

lamentare che i messaggi in questione sono di difficile comprensione, ma non ha

indicato quali sono state le conseguenze e nemmeno che questo abbia creato una

qualsiasi ripercussione sui minori o sul loro benessere. Neppure pretende che a

causa del livello di __________ “basilare” di cui dispone, al curatore

possa essere addebitata una qualsiasi grave negligenza in relazione allo

svolgimento del mandato a lui conferito.

Anche l’appurato utilizzo

della lingua francese tra reclamante e curatore conferma la pretestuosità della

censura.

La lamentela del padre, va

di conseguenza respinta.

8.

La decisione impugnata resiste pertanto alle generiche

critiche del reclamante e va confermata.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di

giustizia vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 150.–

fr. 600.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a CO 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.