9.2024.181
Scelta del curatore educativo da parte dell'Autorità di protezione
30 aprile 2025Italiano28 min
discussione 11 settembre 2024 l’Autorità ha presentato alla madre il curatore CURA
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.181
Lugano
30 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda il curatore educativo nominato per i figli;
giudicando
sul reclamo del 23 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 13 settembre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2013) e PI 1
(2019) PI 1 sono figli di CO 2 e RE 1. I genitori sono separati giudizialmente,
detengono l’autorità parentale congiunta e i figli sono affidati alla madre
(cfr. decisione della Pretura di __________ 7 agosto 2024 che ha omologato la
Convenzione sottoscritta dalle parti il 31 luglio 2024).
Nella predetta Convenzione
le parti hanno concordato sulla necessità di nominare di un curatore educativo,
chiedendo al Giudice di dare ordine in tal senso all’ARP, avendo cura che “il
curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della
lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).
Il Pretore, con decisione
7 agosto 2024 ha in particolare deciso che in favore dei minori viene istituita
una curatela educativa (art. 308 CC) con il compito di:
- ascoltare i minori e vigilare sulla loro
situazione e sul loro stato di salute;
- consigliare e sostenere i genitori, affiancando e
integrando le loro capacità genitoriali, in relazione alla cura ed educazione
dei minori, come pure mediare il conflitto genitoriale, aiutando i genitori
anche nel passaggio fra le comunicazioni fra di loro;
- monitorare, sostenere, mediare e incentivare le
relazioni personali dei minori con il padre;
- proporre, se necessario, puntuali aggiustamenti
dell’assetto relazionale paterno;
- aiutare i genitori a definire il calendario delle
relazioni personali ordinatorie e in occasioni delle vacanze scolastiche;
- informare l’ARP, con regolarità, in caso di
un’eventuale necessità di intervento a protezione dei minori, o se necessario,
proporre eventuali altre misure di controllo e/o attivare un sostegno da parte
dei servizi sul territorio;
- consegnare all’ARP annualmente il rapporto morale
inerente la situazione dei minori.
B. Con scritto 26 agosto
2024 l’Ente Ospedaliero __________ ha chiesto all’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un intervento urgente
e mirato a protezione di PI 2 (considerata la patologia oncologica del minore e
la forte conflittualità del contesto famigliare).
C. Mediante scritto 30
agosto 2024 CO 2 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione, alla luce
della grave malattia del figlio PI 2 e dell’atteggiamento del padre, che il
curatore abbia la facoltà di ricevere le informazioni mediche relative al
figlio, di parlare con i medici nonché di mediare tra i genitori le necessarie
decisioni mediche nell’interesse del minore.
D. Con scritto 3
settembre 2024 l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di
discussione, fissata per l’11 settembre 2024, al fine di presentare ai genitori
il curatore educativo.
Con scritto 5
settembre 2024 RE 1 ha chiesto di posticipare l’udienza dopo il 23 settembre
2024, informando di non potere presenziare, per impegni professionali, con il
proprio legale prima di quella data. Ha riferito che essendo germanofono, non
comprende la lingua italiana e necessita dell’ausilio del proprio legale per
presenziare all’udienza. Si è opposto alla richiesta della madre di estendere i
compiti al curatore ricordando di essere medico.
L’Autorità di
protezione ha assegnato alla madre un termine entro il 16 settembre per
esprimersi sui contenuti di tale scritto.
Con scritto 9
settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato di non poter accogliere la
richiesta del padre “data l’urgenza dettata dalla precaria situazione di
salute del minore PI 2” e allo stesso tempo ha informato le parti che
avrebbe avuto a disposizione per tale giorno un interprete professionista.
E. Durante l’udienza di
discussione 11 settembre 2024 l’Autorità ha presentato alla madre il curatore CURA
1. Dal verbale emerge che il padre era assente e che CO 2 ha esposto
preoccupazioni per quanto concerne la lingua, non parlando RE 1 in __________.
Con scritto 16 settembre
2024 la madre, a risposta del precedente scritto 5 settembre del padre, ha
ribadito l’urgenza e la necessita di nominare un curatore, confermando
preoccupazione per la situazione e l’atteggiamento di RE 1.
F. Nel frattempo, mediante
decisione 13 settembre 2024, l’Autorità di protezione ha nominato CURA 1 quale
curatore educativo di PI 1 e PI 2 (cfr. conferma dei compiti già stabiliti
nella decisione pretorile del 7 agosto 2024).
La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
G. Con ulteriore scritto
28 ottobre 2024 il curatore ha riferito di essere costantemente in contatto con
le parti, in particolare in relazione alle discussioni genitoriali legate alle
cure alle quali è sottoposto PI 2.
H. Mediante reclamo 23
agosto 2024 RE 1 ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo e
l’annullamento della risoluzione, postulando che l’incarto venga ritornato
all’Autorità di prime cure affinché nomini un curatore che abbia almeno una
conoscenza base della lingua __________. Oltre a dolersi della violazione del
diritto di essere sentito, poiché non ha avuto la possibilità di esprimersi
prima della decisione, lamenta che il curatore non possiede le competenze
necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla __________. A
mente del reclamante non vi sarebbe alcuna urgenza.
I. Con osservazioni 12
dicembre 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione
impugnata, ribadendo in modo deciso l’urgenza, vista la gravità della
situazione per le persistenti tensioni genitoriali attestate dallo scritto del
dr. med. __________ (9 dicembre 2024, agli atti). Ha inoltre assicurato che il
curatore designato presenta delle conoscenze più che sufficienti nella lingua
inglese e __________, sia parlata che scritta.
Con osservazioni 23
dicembre 2024 il curatore CURA 1 ha postulato la conferma della decisione,
ritenendo pretestuoso il reclamo e confermando di avere una conoscenza base
della lingua __________. La comunicazione con le parti è sempre stata buona,
con il padre parla anche in francese e reputa che la conoscenza del __________
“non perfetta” non sia da ostacolo per il proseguimento del mandato.
Con osservazioni 10
gennaio 2025 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione, ribadendo l’urgenza della
situazione.
Mediante osservazioni 10
gennaio 2025 il curatore ha confermato che la comunicazione con il padre è efficace.
Con replica 3 marzo 2025 RE
1 ha chiesto l’accoglimento del gravame, indicando che vista la delicata
situazione è imprescindibile che la comunicazione fra il curatore e i genitori
avvenga in modo chiaro, efficace e privo di ostacoli linguistici. Ha affermato
che i messaggi telefonici inviati dal curatore sono di difficile comprensione e
indicato che eventuali incomprensioni potrebbero acuire le difficoltà tra i
genitori.
Con nuovo scritto 7 marzo
2025 (integrazione alla replica) il reclamante produce ulteriori messaggi
telefonici a suo dire atti a comprovare l’asserita mancanza di competenze
linguistiche del curatore.
Con duplica 18 marzo 2025
l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione, riconfermando
i contenuti delle precedenti osservazioni.
Mediante duplica 18 marzo
2025 la madre ha postulato la reiezione del gravame.
Mediante ulteriore duplica
21 marzo 2025 (a seguito della replica 7 marzo 2025) l’Autorità ha puntualizzato
che l’integrazione alla replica del reclamante è tardiva e inammissibile,
poiché non fornisce prove nuove.
Con scritto 2 aprile 2025
il curatore si riconferma nelle proprie conclusioni.
L. Nel frattempo con
decisione 9 gennaio 2025 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, a seguito di quanto concordato fra i genitori (cfr. Convenzione) e
della decisione del Pretore che istituiva una misura di curatela educativa in
favore dei due minori (sentenza 9 agosto 2024), dopo aver convocato le parti in
udienza, l’Autorità ha disposto la nomina di CURA 1. Vista l’alta
conflittualità genitoriale, la gravità e l’urgenza dettata dalla situazione
medica di PI 2, l’Autorità ha indicato che vi era la necessità di mettere in protezione
con urgenza i minori. Ha assicurato che il profilo del curatore nominato presenta
un’idoneità globale sia dal profilo personale che delle competenze ad assumere
il mandato.
In sede
d’osservazione al reclamo ha precisato che a livello linguistico CURA 1
possiede delle conoscenze più che sufficienti nella lingua __________, inglese
e francese e finora è sempre riuscito ad adempiere diligentemente al suo ruolo
e a comunicare con i genitori e i minori.
3.
Nel proprio reclamo RE
1.
chiede che la decisione venga annullata e l’incarto trasmesso all’Autorità di
prime cure perché nomini un curatore che abbia almeno una conoscenza base della
lingua __________. Postula in primo luogo la violazione del diritto di essere
sentito, lamentando di non aver avuto la possibilità di esprimersi prima della
decisione in quanto l’Autorità non avrebbe posticipato l’udienza come da lui
richiesto. Il reclamante lamenta che il curatore nominato non possiede le
competenze necessarie a questo tipo di mandato, in particolare non parla
sufficientemente bene il __________. A comprova della sua tesi trasmette alcuni
messaggi di posta elettronica del curatore. RE 1 nega che vi fosse urgenza di
nominare un curatore e che i minori abbiano un particolare bisogno di
protezione.
4.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono
ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014
(art. 34 e seg. LPAmm).
4.1
Nella
fattispecie, l’urgenza della situazione emerge con ogni evidenza dagli atti.
Mal si comprende come il reclamante possa pretendere il
contrario.
Con
scritto 26 agosto 2024 il dr. med. __________ esortava infatti l’Autorità di
prime cure a svolgere una “valutazione urgente” della situazione per
poter garantire al meglio al benessere del minore e al fine di adottare le
decisioni mediche necessarie, considerata la patologia oncologica che aveva
colpito PI 2 “che richiederà un periodo prolungato di terapia”. Il
medico aveva informato che “la direzione medica dell’Istituto pediatrico IPSI
ritiene, dopo attenta valutazione delle circostanze e discussione con
ulteriori enti attualmente attivi nella presa a carico del bambino, che il
contesto
famigliare attuale possa compromettere il benessere del minore
come anche decisioni mediche”. I successivi scritti 9 dicembre 2024 del dr.
med. __________ e 12 dicembre 2024 del SMP dimostrano ulteriormente l’evidente
conflittualità genitoriale, in particolare in relazione alla malattia di PI 2 e
alle relative terapie, nonché la necessità di istituire la misura in questione
a protezione del minore (l’SMP chiedeva una curatela educativa con allargamento
delle mansioni riguardo alle cure mediche, la scolarizzazione dei minori e la
gestione dei diritti di visita padre-figli).
Con
scritto 3 settembre 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto convocato le
parti ad un’udienza di discussione, fissata per l’11 settembre 2024 al fine di
presentare ai genitori il curatore educativo scelto (con l’indicazione del
nominativo). Nella convocazione veniva trasmesso lo scritto 30 agosto 2024
della madre che sollecitava la nomina del curatore e precisato che “la
partecipazione all’udienza è obbligatoria”.
Con scritto 5 settembre
2024.
il legale del reclamante ha informato di aver già avvertito telefonicamente
l’Autorità che né lui né il padre avrebbero potuto essere presenti prima del 23
settembre. Il padre medico anestesista, asseriva di non poter riorganizzare le
operazioni già agendate con un preavviso di soli 5 giorni, mentre il legale
sarebbe stato all’estero dall’8 al 22 settembre 2024. Ha inoltre ribadito che
essendo il padre germanofono era necessaria la presenza del proprio legale
all’udienza.
Con ulteriore scritto 9
settembre 2024 l’Autorità di protezione ha informato le parti dell’impossibilità
di accogliere la richiesta di rinvio di RE 1 “data l’urgenza dettata dalla
precaria situazione di salute” di PI 2. Ha precisato che all’udienza il
padre avrebbe avuto a disposizione un interprete. Tale scritto è stato
anticipato per posta elettronica ai legali (cfr. riposta automatica 9 settembre
2024.
“out of office” del legale agli atti). Il padre non ha risposto
allo scritto 9 settembre 2024.
Dal
verbale d’udienza dell’11 settembre 2024 il padre figura pertanto come “assente
ingiustificato”.
In
simili circostanze le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita
violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure
risultano infondate, avendo quest’ultima regolarmente convocato le parti ad
un’udienza di discussione (cfr. 11 settembre 2024) e avendo già comunicato il
nominativo del curatore proposto. L’interessato si è limitato ad indicare di
non poter presenziare all’udienza, non dando seguito allo scritto dell’Autorità
che gli negava il rinvio. Tale scritto è pure stato anticipato al legale via
posta elettronica lo stesso giorno.
L’interessato
avrebbe avuto la possibilità di presenziare all’udienza anche in videoconferenza
o di formulare le proprie osservazioni per iscritto circa il curatore proposto
all’Autorità prima che venisse emessa la decisione ora in esame. In simili
circostanze la censura risulta infondata.
4.2
In
ogni caso anche qualora si volesse ritenere che vi sia stata in concreto una
violazione del diritto di essere sentito la stessa può in ogni caso essere
ritenuta sanata in questa sede.
In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da
un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni –
essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato
possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012,
ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra
in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente
dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione
segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con
rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi
in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una
formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF
132.
V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
4.3
Nella
fattispecie il reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e
di replica sul fatto di non essere stato sentito prima della decisione e di non
essersi espresso sulla figura del curatore scelto dall’Autorità. Al riguardo RE
1.
si è limitato a lamentare che in concreto non vi era alcuna urgenza alla
nomina di un curatore per i figli, ribadendo che l’Autorità avrebbe dovuto
posticipare l’udienza a dopo il 23 settembre 2024 come da lui richiesto. Anche
in questa sede RE 1 ha continuato a negare che vi fosse urgenza e che
l’Autorità avrebbe dovuto attendere prima di nominare il curatore.
Nel
caso in esame, viste le circostanze di forte conflittualità genitoriale e
l’urgenza di decidere imposta dalla situazione, un rinvio degli atti all’Autorità
di prime cure sarebbe una formalità inutile che rischierebbe soltanto di
prolungare la procedura e andrebbe a scapito del bene dei minori ed in
particolare della difficile situazione medica di PI 2.
Va
peraltro rilevato come l’Autorità era stata chiamata a nominare un curatore per
i minori, ma non più ad esprimersi sul principio dell’istituzione di una misura
di curatela a protezione dei minori, questione questa concordata fra le parti e
decisa in precedenza dal Pretore.
Si
giustifica pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di
considerare sanato in questa sede il diritto di RE 1 essere sentito, entrando
nel merito delle sue contestazioni, limitate alla figura del curatore scelto
dall’Autorità, sul quale si è ampiamente potuto esprimere in questa sede.
5.
Nella fattispecie,
come già rilevato, non è in discussione la necessità di istituire una misura di
protezione nei termini stabiliti con la decisione in esame, peraltro già
disposta dal Pretore, bensì la scelta del curatore operata dall’Autorità di
prime cure.
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate dall’art. 390 CC.
Giusta gli art. 400
ss CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei
minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del
curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Giusta l’art. 400 CC
l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori
(cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi
gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona nominata deve
essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il
mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si
intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad
art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina,
essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di
determinarne l’idoneità nella fattispecie. Le competenze professionali del
curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti
della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono
dunque un mero accumulo di conoscenze, quanto la capacità cognitiva che
permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle
situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le
proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni
concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al
curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo
competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni
professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere
valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei
limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della
misura (CommFam, op. cit., art. 400 CC N. 12ss).
5.1
Ai sensi dell’art. 401
cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato
devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”
e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non
vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non
possiede le competenze necessarie (CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2).
L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio
e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di
quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552).
L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art.
401.
CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei
parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC
n. 2).
5.2
Ai sensi dell’art. 423
CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di
adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina,
sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la
modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag.
6449).
La norma permette la
dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà:
materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una
destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147).
Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la
messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre
2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., N.
1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti
conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della
nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC
N. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano
tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della
persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità
(COPMA, op. cit., N. 8.9-8.10).
Possono in particolare
essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto
previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave
negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da
dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente
(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel,
in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, op. cit., n. 8.10 pag. 229). Si
tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione
pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di
servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla
questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in
questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
6.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF
5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III
612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di
procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid.
2.3).
7.
Contestate in
particolare da RE 1 sono le competenze del curatore, nello specifico la
conoscenza della lingua __________ dello stesso e il fatto che non avrebbe una
formazione di educatore o psicologo.
Va innanzitutto precisato
che nella decisione 7 agosto 2024 il Pretore ha indicato che le parti hanno
chiesto al Giudice di dare ordine all’Autorità di protezione di nominare un
curatore educativo “avendo cura, vista la delicata situazione, che il
curatore abbia determinate qualifiche (psicologo o educatore e le basi della
lingua __________) e sia persona adeguata” (punto 2.3).
Con scritto 5 settembre
2024.
il padre ha ricordato che essendo germanofono non comprende la lingua
italiana.
Anche la madre CO 2 ha inizialmente
esposto le sue preoccupazioni per quanto concerne la lingua “non parlando il
signor RE 1 in italiano” (cfr. verbale udienza 11 settembre 2024). Dopo la
presentazione di CURA 1, in sede d’udienza, la madre ha accettato la sua nomina
quale curatore dei figli.
Nella decisione 13
settembre 2024 l’Autorità di protezione ha assicurato alle parti che il
curatore identificato è idoneo.
Il reclamante lamenta che
il curatore non parlando __________ non sarebbe in grado di esercitare
correttamente la sua funzione e non potrebbe tutelare i minori (cfr. reclamo
punto 43). In sede di replica ha ribadito che le competenze linguistiche del
curatore in __________ appaiono limitate e non adeguate a gestire una
situazione di particolare complessità. Ha precisato che ogni decisione relativa
alla cura e al benessere di PI 2 deve essere il risultato di un confronto
trasparente tra i genitori e il curatore, indicando che vi è il rischio che non
sia adeguatamente coinvolto nelle decisioni fondamentali della salute del
figlio.
RE 1 ha infine riportato
alcuni messaggi di posta elettronica trasmessi dal curatore (cfr. replica) lamentando
che sarebbero poco chiari e di difficile comprensione.
Va puntualizzato che, la
decisione essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ed essendo stata
respinta la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, CURA 1 è
immediatamente entrato in funzione.
Riguardo alle
contestazioni del reclamante, il curatore CURA 1 ha confermato (osservazioni 23
dicembre 2024) di avere una conoscenza base della lingua __________ e di aver “sempre
capito, tradotto e trasmesso le informazioni dall’una all’altra parte senza
particolari difficoltà e con buona comprensione di tutti”. Ha altresì
informato che la comunicazione che ha nel frattempo avuto con RE 1 si è anche tenuta
in un fluente francese “che entrambi conosciamo bene” e che le
conversazioni con i minori sono sempre state chiare e fluide. Ha assicurato che
la sua conoscenza della lingua __________ “non perfetta” non è un ostacolo
per il proseguimento del mandato.
Dal canto suo pure CO 2
ha confermato che il padre parla francese e inglese in modo fluente, negando
che vi siano problemi di comunicazione con il curatore.
Tale circostanza è stata
confermata pure dall’Autorità di protezione. Le decisioni non sono prese in
modo efficace e tempestivo a causa della mancata collaborazione del padre e del
conflitto genitoriale, non a causa delle difficoltà di comunicazione tra il curatore
e il padre. A mente dell’Autorità di prime cure va data la priorità alle
competenze professionali che presenta il curatore rispetto a quelle
linguistiche.
Riguardo ai messaggi
prodotti dal reclamante ha indicato che vi è una differenza fra la lingua
(struttura) e il linguaggio (uso) “specie nel caso della messaggistica
odierna, che di fatto si discosta spesso da ogni tipologia di regola
grammaticale e di struttura di una lingua”.
In concreto va ricordato
che la decisione pretorile disponeva che il curatore avesse una “conoscenza
di base” della lingua __________ e non già una padronanza della lingua,
come pretende il reclamante. Pur ammettendo che i messaggi prodotti non risultano
redatti in un __________ perfetto, va in ogni caso ammesso che il contenuto
degli stessi poteva essere facilmente compreso. Come indicato dall’Autorità di
prime cure nel caso di dubbi o perplessità il padre poteva e può in ogni momento
chiedere chiarimenti o precisazioni al curatore. RE 1 si limita peraltro a
lamentare che i messaggi in questione sono di difficile comprensione, ma non ha
indicato quali sono state le conseguenze e nemmeno che questo abbia creato una
qualsiasi ripercussione sui minori o sul loro benessere. Neppure pretende che a
causa del livello di __________ “basilare” di cui dispone, al curatore
possa essere addebitata una qualsiasi grave negligenza in relazione allo
svolgimento del mandato a lui conferito.
Anche l’appurato utilizzo
della lingua francese tra reclamante e curatore conferma la pretestuosità della
censura.
La lamentela del padre, va
di conseguenza respinta.
8.
La decisione impugnata resiste pertanto alle generiche
critiche del reclamante e va confermata.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di
giustizia vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 150.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a CO 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.