9.2024.2
Provvedimento disciplinare a carico di un ex curatore
31 ottobre 2024Italiano13 min
dell’interessato. Egli sostiene di aver tempestivamente avvisato l’Autorità di protezione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.2
Lugano
31 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la sanzione disciplinare nell’ambito del mandato di curatore
di PI 1
giudicando
sul reclamo del 1. gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 1. dicembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 28
marzo 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione
dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1, nominando RE 1
quale curatore. A seguito delle sue dimissioni, l’Autorità ha revocato il suo
mandato con decisione 10 luglio 2020 e con effetto a decorrere dal 1. agosto
2020 ha nominato __________. RE 1 è stato invitato a trasmettere appena
possibile, al più tardi entro il 31 agosto 2020, il rendiconto e il rapporto
morale finali ed è stato liberato dal suo operato, soggetto all’azione di
responsabilità conformemente agli artt. 454 ss.CC, con l’approvazione del
rapporto finale. L’incarto è poi stato trasferito all’Autorità regionale di
protezione __________ con effetto 31 luglio 2020. Quest’ultima autorità ha
revocato la misura di protezione il 26 settembre 2022.
B. Con decisione 1.
dicembre 2023 l’Autorità di protezione, facendo seguito ad alcuni solleciti, ha
inflitto a RE 1 una multa disciplinare di fr. 500.00, con l’obbligo di
trasmettere i rendiconti finanziari per gli anni 2019 e 2020 (fino al 31
luglio) e con la comminatoria dell’art. 292 CP.
C. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 1. gennaio 2024, precisando di non essere
stato in grado di fornire i rendiconti finanziari richiesti, come pure di
svolgere il suo mandato, a causa della mancanza di collaborazione
dell’interessato. Egli sostiene di aver tempestivamente avvisato l’Autorità di protezione
a questo riguardo, già con scritti del 2018 e 2019.
D. Tramite osservazioni
del 23 gennaio 2024 l’Autorità di prima istanza chiede la conferma della
propria decisione, precisando di aver sollecitato più volte il reclamante a
presentare i rendiconti finanziari, senza ottenere risultato. Essa ricorda i
principi relativi allo svolgimento del mandato e alla responsabilit del
curatore, ammettendo che egli si era palesato già nel 2018 descrivendo
difficoltà di collaborazione con il curatelato, restando tuttavia silente in
seguito ai successivi solleciti, rimasti inevasi.
E. Il 4 febbraio 2024 RE
1 in replica ribadisce di aver tempestivamente informato l’Autorità di
protezione dell’impossibilità di redigere i rendiconti finanziari, ritenendola quindi
responsabile di non essere intervenuta, privandolo di fatto della possibilità
di svolgere adeguatamente il suo lavoro.
F. Mediante duplica 20
febbraio 2024 l’Autorità di prima istanza ha riconfermato integralmente le
osservazioni, ribadendo di aver sollecitato senza risultato il curatore il 12
agosto 2022, il 12 gennaio 2023 e con raccomandata 11 maggio 2023 con la quale
ha avvisato che nei suoi confronti avrebbe avviato una procedura disciplinare.
In considerazione dell’avvenuta presentazione da parte del reclamante dei
rendiconti 2017 e 2018, l’Autorità di protezione si aspettava l’inoltro dei
rendiconti 2019 e 2020, anche incompleti, o almeno che il curatore fornisse le
giustificazioni del suo impedimento.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai
sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta
per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa
fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta
sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di
protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio
della curatela.
L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)
prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve
presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il
rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di
protezione può accordare una proroga.
Il curatore adempie i suoi
compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).
Secondo l’art. 11
dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di
una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare
accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti
all'amministrazione dei beni.
2.1
In virtù dell’art. 415
CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità
di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se
necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se
necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure
adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
L’Autorità di protezione
esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma
anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La
contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e
veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare
sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,
FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.
13; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.
293; Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).
Dal profilo materiale,
l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili
sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state
respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni
derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito
fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad
art. 415 CC n. 7; Biberost, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).
Sia l’approvazione del
conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto
morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore
di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,
l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in
responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre
2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).
Occorre tuttavia tenere in
considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza
probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale
(STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.
4).
2.2
Giusta l’art. 425 CC
alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli
adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi
dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva
il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici.
Il curatore adempie i suoi
compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le
disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam
Protection de l’adulte, Häfeli, n.
2.
ad art. 413 CC).
Contrariamente ai conti e
ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto
(o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo
meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come
sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono
al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di
protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto
sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non
hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge)
completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non
esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di
quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF
5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).
3.
Ai sensi dell’art.
51.
cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione esercita la competenza disciplinare nei
confronti dei curatori. Al suo secondo capoverso il medesimo disposto prevede
che per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni
della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966.
Ai sensi dell’art. 32
della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni
disciplinari: ammonimento; multa sino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio
fino ad un massimo del
10% durante un anno al massimo; sospensione dell’impiego con privazione totale
o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.
4.
In virtù dell’art.
446.
CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione
quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo
apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
5.
Nel caso concreto, RE
1.
è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione censurando la
sanzione inflitta nei suoi confronti e sostenendo che la mancata presentazione
dei rendiconti sarebbe causata dall’assenza di collaborazione da parte del
curatelato, circostanza di cui egli avrebbe avvisato l’Autorità di protezione
quando era ancora in carica. L’ex curatore non chiarisce in alcun modo la sua
mancata reazione ai successivi solleciti da parte dell’Autorità e il suo
silenzio di fronte alle richieste presentate, che sono alla base della misura
disciplinare decisa. In tal senso, il reclamo, giustificato solo genericamente
e con argomenti che non si confrontano con quelli dell’Autorità di prima
istanza, si rivela irricevibile in quanto manifestamente immotivato.
Tuttavia, in virtù
dei principi sopra esposti, questa Camera non può esimersi dal rilevare che la
LORD si applica a funzionari, impiegati, agenti del Corpo di polizia e operai
al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti, ai direttori e
ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e
comunali, ma non è applicabile agli ex dipendenti che non vengono specificati
dalle disposizioni menzionate (decisione CDP del 25 agosto 2016, inc. n.
9.2016.89). Le sanzioni disciplinari fissate dalla LORD hanno infatti senso
finché si protrae il rapporto di lavoro, non invece se la persona soggetta al
procedimento disciplinare non è già più alle dipendenze dello Stato. Ciò è
conforme ai principi sviluppati da consolidata giurisprudenza secondo i quali
le sanzioni disciplinari possono essere inflitte fintanto che la persona da
sanzionare detiene la funzione per la quale è sottoposta a speciale vigilanza;
quando tale funzione cessa, viene infatti meno un sufficiente interesse
pubblico a dare luogo ad un procedimento disciplinare, il cui scopo primario è
quello di richiamare ai propri doveri l’interessato (scopo correttivo) (RDAT
II-1995 n. 12 pag. 34 consid. 4.1).
Analogo ragionamento va pertanto
applicato alla procedura che ci occupa, in cui il curatore non è già più in
carica dal 31 luglio 2020. Malgrado gli si possa certamente rimproverare di
aver disatteso i suoi obblighi, non solo omettendo di presentare i rendiconti,
ma pure per non aver chiesto l’eventuale intervento dell’Autorità di protezione
presso il curatelato qualora fosse stato necessario, va rilevato come un
procedimento disciplinare, promosso oltre tre anni dopo la sua sostituzione con
un altro curatore, non appare più attuabile. Peraltro, qualora ne sussistessero
gli estremi, l’Autorità avrebbe eventualmente la possibilità di avviare
un’azione civile, ai sensi degli art. 454 e ss. CC o un’azione penale.
In definitiva, la
decisione impugnata va quindi parzialmente annullata nel suo primo dispositivo
e di conseguenza il reclamo è da accogliere parzialmente, sebbene per ragioni
differenti da quelle esposte dal reclamante. Egli resta comunque obbligato a
presentare i rendiconti e rapporti richiesti, la cui stesura è indipendente
concretamente dalla collaborazione dell’ex curatelato. Si rammenta al proposito
che l’Autorità di protezione dispone della facoltà di esercitare un’azione in
responsabilità nei confronti di RE 1, invitato quindi a procedere sollecitamente
nei suoi incombenti.
6.
Per le ragioni sopra
esposte, per quanto ricevibile, il reclamo va accolto relativamente al
dispositivo 1 della decisione impugnata, che per il resto è invece confermata
(in particolare per l’ordine di presentare i rendiconti finanziari di cui al
dispositivo 2).
All’Autorità di
protezione, benché parzialmente soccombente, non vengono addebitate tasse e
spese procedurali (art. 47 cpv. 1 LPamm), mentre si giustifica di porle a
carico di RE 1, ridotte in ragione della sua parziale soccombenza e il cui
mancato adempimento dei relativi obblighi è alla base della presente vertenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è annullato. Per il resto la
decisione è confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.