9.2024.213
Assunzione delle spese del trasporto “ufficiale” per l’esercizio dei diritti di visita stabilito dall’Autorità di protezione e dalla curatrice
21 agosto 2025Italiano20 min
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha adottato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.213/214
Lugano
21 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Villa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita
del figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 25 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 25 ottobre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2010) è figlio
di RE 1 e __________, genitori divorziati. Quest’ultimi hanno anche una figlia,
__________ (2014), mentre __________ (2020) è figlio di RE 1 e di padre non
ancora accertato.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha adottato
nel corso degli anni – ossia dal 2017 – diversi provvedimenti a favore dei
minori e si è occupata del nucleo familiare per questioni che non occorre qui
esporre. Essendo i fatti noti alle parti e alla scrivente Camera, quest’ultima
si limiterà pertanto a rievocare quelli di rilievo per la presente decisione.
C. Con decisione
cautelare del 24 marzo 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha
confermato la privazione della madre del diritto di determinare il luogo di
dimora dei figli – stabilita in via supercautelare il 9 marzo 2021 – e disposto
il collocamento di quest’ultimi presso terzi idonei (__________ e __________ in
una famiglia affidataria SOS mentre PI 1 in adeguate strutture) disciplinando,
tra le altre cose, le relazioni personali. __________ e __________ sono successivamente
stati ospitati da una famiglia affidataria professionale (FAP).
Il 20 gennaio 2022 (ris.
n. __________) e il 25 agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di prime
cure ha invece decretato in via supercautelare il collocamento di PI 1 presso
l’Istituto __________, a __________.
D. Mediante decisione
del 9 dicembre 2022 (ris. n. __________) è stato revocato il collocamento dei
minori __________ e __________ – con conseguente soppressione della privazione
diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 – e sono stati decretati dei
sostegni al nucleo familiare, tra cui l’istituzione di una curatela educativa.
Dopo vicissitudini che non
occorre qui rievocare, con decisione del 21 dicembre 2023 (ris. n. __________) l’Autorità
di protezione ha confermato la curatela “per la pianificazione e
l’accompagnamento delle relazioni personali” in favore di PI 1 e dei suoi
fratelli (già decretata il 3 luglio 2023, ris. n. __________), nominando a tale
scopo __________ di __________, in sostituzione della precedente curatrice.
E. Il 26 gennaio 2024
(ris. n. __________ l’Autorità di protezione ha esteso le relazioni personali
di PI 1 con la madre – con rientri settimanali dal venerdì sera al sabato sera
– per poi ampliarli ulteriormente il mese successivo quando, con risoluzione n.
__________ del 22 febbraio 2024 emanata in via cautelare, ha modificato il
precedente dispositivo n. 1.1.2 per stabilire che “(…)
Dal 22.2.2024 in poi PI
1 incontra la mamma presso il suo domicilio ogni settimana, dal venerdì sera
dopo l’orario scolastico fino al lunedì mattina con entrata presso l’Istituto __________
al preciso orario stabilito dall’Istituto. Le modalità di trasporto da e per
l’Istituto sono concordate con la curatrice”.
Nel frattempo, l’Autorità
di prime cure ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore
famiglie e minorenni di __________ (UAP) un mandato di verifica dell’idoneità
dell’attuale struttura di accoglienza del minore (decisione supercautelare del
9 febbraio 2024, ris. n. __________).
F. Con un primo scritto
del 10 luglio 2024 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore e richiamando
l’art. 19 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (LPMA), ha chiesto all’Autorità di
protezione di anticipare i costi per i servizi di trasporto forniti a PI 1 dalla
__________ (di complessivi fr. 471.–) e dalla società “__________” (di fr.
1'540.–), allegando le relative fatture. Per la madre le spese relative al
trasporto del figlio sono da considerarsi quali costi derivanti dal
collocamento di quest’ultimo, essendo lei sprovvista della licenza di condurre
e non potendo i diritti di visita svolgersi in mancanza di tale servizio. Oltre
a ciò, RE 1 sostiene di non essere in grado di “far fronte a queste ingenti
spese a causa della sua precaria situazione economica”. L’anticipo da parte
dell’Autorità di prime cure dei suddetti costi eviterebbe a suo dire “inutili
procedure esecutive che potrebbero avere conseguenze negative per il nucleo
familiare”.
G. Non avendo ottenuto
alcun riscontro a tale scritto, il 2 settembre 2024 RE 1 ha nuovamente sollecitato
l’Autorità di protezione la quale, con risposta dell’11 settembre 2024, si è
limitata a ricordare al patrocinatore della richiedente che, per costante
giurisprudenza, i costi per l’esercizio dei diritti di visita sono a carico di
chi li esercita.
A tale presa di posizione
è seguita la risposta dell’avv. PR 1, che con scritto dell’11 ottobre 2024 ha
contestato le allegazioni dell’Autorità di prime cure – in particolare la
giurisprudenza da essa citata, poiché a suo dire non avrebbe niente a che
vedere con la richiesta di anticipo formulata – e ha ribadito la posizione
della propria assistita, chiedendo l’emanazione di una decisione formale
impugnabile.
H. La decisione
richiesta è stata emanata il 25 ottobre 2024 (ris. n. __________) e con la
stessa l’Autorità di protezione ha stabilito che i costi di trasporto per
l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio
della madre RE 1 sono posti a carico di quest’ultima.
I. Con reclamo del 25
novembre 2024 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone
l’annullamento e la riforma nel senso che i costi di trasporto per complessivi
fr. 2'011.– sono anticipati dall’Autorità di protezione __________, ai sensi
dell’art. 19 cpv. 2 LPMA, protestate tasse, spese e ripetibili.
La reclamante ha inoltre chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio
dell’avvocato PR 1.
J. Con scritti
rispettivamente del 9 e del 12 dicembre 2024, la curatrice __________ e
l’Autorità di protezione hanno presentato le loro osservazioni al reclamo. L’Autorità
di prime cure ne ha postulato la reiezione, mentre la curatrice si è limitata a
precisare i motivi che hanno portato, per garantire la protezione del minore, a
decidere per un trasporto professionale.
K. Con replica del 30
gennaio 2025 e duplica del 7 febbraio 2025, RE 1 e l’Autorità di protezione si
sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche conclusioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo apprezzamento,
l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle
prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio impone
all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti
gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme
al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011
del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esordito ricordando che secondo
la dottrina l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori e il
diritto di intrattenere le relazioni personali con essi (art. 273 CC)
continuano di principio anche in caso di privazione del diritto di determinarne
il luogo di dimora. Non risultando alcuna indicazione particolare in merito a
una diversa ripartizione dei costi tra l’esercizio dei diritti di visita
ordinari e quelli in regime di collocamento, per l’Autorità di prime cure anche
le spese relative a quest’ultimo tipo di misura – segnatamente quelle di
trasporto – sono poste a carico del genitore che li esercita. Per tale motivo
essa ha quindi accollato a RE 1 i costi di trasporto del figlio PI 1
dall’Istituto __________ al proprio domicilio. Ha inoltre precisato da un lato
che l’estratto del verbale di udienza del 7 febbraio 2024, riportato in maniera
“fuorviante” dal patrocinatore della madre nel suo scritto del 10 luglio
2024, si riferisce ai passaggi di custodia e non all’obbligo di far capo ad un
servizio specializzato di trasporto e dall’altro che la decisione di concordare
con la curatrice educativa le modalità di trasporto da e per l’Istituto era
stata presa dal momento che quelle precedentemente scelte da RE 1 non erano più
idonee a rispondere ai bisogni sempre maggiori del minore.
L’Autorità
di prime cure ha infine sottolineato che la curatrice educativa doveva – sulla
base dei compiti a lei conferiti con la decisione di nomina del 21 dicembre
2023.
(ris. n. __________) – valutare con RE 1 e l’Istituto __________
l’adeguatezza del trasporto scelto dal punto di vista dei bisogni di PI 1 e che
in ogni caso nessun fondamento legale permette di porre a carico del Comune di
domicilio del minore i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita,
suggerendo alla richiedente di far capo ad altri sistemi di aiuto sociale.
4.
Con il
proprio gravame RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di
essere sentita da parte dell’Autorità di protezione siccome quest’ultima si è
limitata ad accollarle le spese di esercizio dei diritti di visita del figlio
senza chinarsi sull’applicabilità dell’art. 19 LPMA e senza esprimersi in
merito alle argomentazioni da lei presentate negli scritti precedenti.
La critica risulta
fondata, dal momento che nella sua decisione l’Autorità di prime cure non ha
speso una parola in merito all’applicazione dell’art. 19 LPMA, norma in base
alla quale RE 1 ha fondato la propria pretesa. Non è tuttavia necessario
rinviarle la causa per sanare la violazione siccome la reclamante, nel petitum del suo gravame, non ha
formulato una domanda in tal senso ma ha chiesto a questa Camera di annullare
la decisione impugnata e di accogliere la sua richiesta di far anticipare i
costi di trasporto dall’Autorità di protezione. Il reclamo verte d’altronde su
una questione giuridica – ovvero
l’interpretazione di una norma e la sua applicabilità alla fattispecie – che
questa Camera è chiamata ad esaminare
d’ufficio. Nulla osta quindi a statuire senza indugio nel merito del
reclamo.
5.
Dopo
aver ripercorso i fatti e i motivi che hanno portato all’emanazione della
decisione qui impugnata, col suo gravame RE 1 ritiene “evidente” che tra
i “costi di gestione” previsti dall’art. 19 LPMA siano da intendersi “tutti
i costi derivanti da una misura di protezione adottata dall’Autorità competente”,
senza che quest’ultima proceda a fare una “cernita” a sua discrezione.
Pertanto, continua l’insorgente, sia il collocamento sia l’utilizzo di professionisti
per il trasporto del figlio in occasione dei diritti di visita – poiché stabiliti
dall’Autorità di prime cure – rientrano tra le misure ufficiali di protezione
previste dall’art. 19 cpv. 1 LPMA, i cui costi sono di principio a carico
dell’interessato. Al proposito la reclamante rileva di aver sempre provveduto
autonomamente, con il supporto delle curatrici, ad organizzare il tragitto
dall’Istituto __________ a casa (e ritorno), ciò che le aveva permesso di
contenere le spese senza appoggiarsi ad aiuti esterni. La decisione di
ricorrere a dei servizi specializzati di trasporto ha però cambiato la
situazione, mettendola nella condizione di non poter far fronte ai costi che ne
sono derivati. Motivo per cui chiede che gli stessi siano anticipati
dall’Autorità di prime cure in virtù dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.
6.
Oggetto della presente procedura è quindi di
verificare se le spese del trasporto professionale stabilito dall’Autorità di
protezione a tutela del minore per l’esercizio dei diritti di visita in caso di
collocamento possano essere considerate quali “costi di gestione della
misura di protezione” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA e se gli stessi debbano
pertanto essere anticipati conformemente a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2
LPMA.
6.1
Conformemente
all’art. 276 cpv. 2 CC, i costi delle misure a tutela del figlio
rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª
ed.,
Losanna-Ginevra 2019, pag. 704 nota 2461). Sono quindi i genitori a dover
provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di cura, educazione e
formazione, e per le misure prese a loro tutela.
L’art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di
gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio (sopra
menzionati), cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa
ragionevolmente pretendere ch’egli vi provveda da sé medesimo con il provento
del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, ad art. 276 CC n. 22 e segg., n. 26).
Per il cpv. 2 del medesimo
disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo
sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale
di protezione.
Gli anticipi
effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi dieci
anni possono essere recuperati presso l’interessato tenuto conto del suo
fabbisogno (cpv. 3 lett. a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona
in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria
o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3).
La
legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione
siano di principio a carico dell’interessato. Se
quest’ultimo non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e
3.
LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto
di regresso.
Giusta
l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate
dall’Autorità e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo
sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.
6.2
Nella
fattispecie in esame, la reclamante non contesta la modalità di trasporto stabilita
dall’Autorità di protezione per permettere al figlio PI 1 di rientrare a casa
dall’Istituto, ma sottolinea il carattere di misura ufficiale che tali
trasporti rivestono e afferma di non essere in grado di assumerne i relativi
costi, che a suo dire non può “in alcun modo sostenere in considerazione
della nota difficoltà economica” a cui è confrontata.
6.3
Ora, per poter
esaminare la domanda della reclamante occorre ricordare l’origine della sua
richiesta.
Come visto (sopra,
consid. C e per quanto di rilievo per la presente decisione), dal 2022 il
minore è stato collocato presso l’Istituto __________, beneficiando quindi di una
misura di protezione ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC. Essendo la madre stata privata
della custodia del figlio, entrambi hanno reciprocamente il diritto – sancito
dall’art. 273 cpv. 1 CC – di conservare le relazioni personali indicate dalle
circostanze. Esso è considerato come un diritto della personalità del figlio, e
va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF
5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con
entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale
per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III
590.
consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2,
v. anche sentenza di questa Camera 9.2024.116 del 13 febbraio 2025, consid. 3.4).
6.4
Come già anticipato
sopra (consid. 6.1) l’art. 276 cpv. 2 CC prevede che i costi
delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento
dei genitori. Va dunque da sé che anche i costi per esercitare i diritti di
visita siano, per principio, a carico della persona interessata o – come nel
caso concreto – del genitore tenuto al suo sostentamento. Sennonché, con la
decisione di ricorrere a un servizio di trasporto professionale per consentire
uno spostamento in sicurezza tra il domicilio della madre e l’Istituto (e
viceversa) alla luce della particolarità dei bisogni del minore, è stata
adottata una (ulteriore) misura di protezione a favore di PI 1 oltre a quelle
già in essere (collocamento e curatrice). D’altronde, già nella sua decisione
cautelare del 22 febbraio 2024 (ris. n. __________, v. sopra consid. E)
l’Autorità di prime cure aveva stabilito che per lo svolgimento dei diritti di
visita “le modalità di trasporto da e per l’Istituto sono concordate con la
curatrice”, ritenendo quindi necessario affidare a quest’ultima l’incarico
di organizzare le trasferte per meglio tutelare il minore.
6.5
A dissipare ogni
dubbio è stata la stessa curatrice la quale, dal canto suo, nelle
proprie osservazioni al reclamo ha precisato di essere stata incaricata
dall’Autorità di protezione di gestire e organizzare i trasporti di PI 1 da e
per l’Istituto __________ e che a febbraio 2024 “la situazione e il disagio
del ragazzo erano importanti”, poiché egli “non stava bene” e
assumeva spesso comportamenti problematici (quali “fughe, aggressione contro
oggetti, aggressioni verbali e atteggiamenti oppositivi”). Vista la
delicata situazione, __________ riferisce di essersi confrontata con il
presidente dell’Autorità di protezione sulla questione dei trasporti e che “dopo
un’attenta valutazione abbiamo convenuto che per garantire la protezione del
ragazzo occorre organizzare un trasporto professionale”.
A fronte di tale precisazione – che ben sottolinea la delicata
situazione di quel periodo – emerge con ogni evidenza l’esigenza di ricorrere a
un servizio ufficiale di trasporto concordato con l’Autorità di prime cure. Analogamente
alle altre misure resesi necessarie a protezione di PI 1, anche tale
provvedimento gestito dalla curatrice in adempimento del compito conferitole
costituisce quindi senz’altro una misura ufficiale di protezione ai sensi
dell’art. 19 LPMA, i cui costi di gestione sono ripartiti nelle modalità
previste dalla norma stessa. Conformemente a tale disposto e agli oneri di
mantenimento del figlio, le fatture emesse dai servizi di trasporto andrebbero
saldate dalla reclamante (art. 19 cpv. 1 LPMA) ma, viste le circostanze ed
essendo il perseguimento dell’interesse del minore a esercitare il diritto di
visita preminente rispetto a quello della madre, non appare giustificato porre
i costi di trasporto a carico di quest’ultima.
6.6
Ne discende che, diversamente
da quanto ritenuto dall’Autorità di protezione nella sua decisione (pag. 3 a
metà), l’obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto per garantire
la sicurezza del minore non deriva da una “costruzione” della tesi del
patrocinatore della reclamante sulla scorta della documentazione agli atti,
bensì da una decisione presa in concerto con la curatrice, per medesima
ammissione di quest’ultima. A tutela del minore la madre è stata
di fatto privata della facoltà di organizzare autonomamente altre modalità per
un trasporto più conveniente (amici, mezzi pubblici, altri servizi, ecc.) e,
non potendovi far fronte con i propri mezzi, le spese di gestione della misura
di protezione adottata sono quindi anticipate dall’Autorità conformemente a
quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2 LPMA.
7.
In conclusione, le
argomentazioni della reclamante appaiono fondate e la decisione impugnata deve
dunque essere riformata nel senso di mettere a carico dell’Autorità di
protezione i costi generati dall’accompagnamento di PI 1 per l’esercizio dei
diritti di visita per complessivi fr. 2'011.–, riservato l’art. 19 cpv. 3 LPMA
che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme corrisposte.
8.
Gli oneri del procedimento
seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l’Autorità
di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere
ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali
agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico
(art. 47 cpv. 6 LPAmm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali
oneri.
9.
Quanto alle
ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di
protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nel caso
concreto, essendo l’Autorità di protezione l’unica antagonista di RE 1, deve
pertanto essere condannata al versamento di un’equa
indennità per ripetibili, quantificate in fr. 800.–
che equivale a circa 4,5 ore di
lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, spese comprese.
Ne discende che la domanda
di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata
da RE 1 diventa quindi priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 25 ottobre 2024 dell’Autorità
di protezione __________, è annullato e così riformato:
“1.
I costi di trasporto per
l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio
della madre RE 1, di complessivi fr. 2'011.– (ossia fr. 471.– a favore della __________
e fr. 1'540.– per la società __________) sono anticipati dall’Autorità
regionale di protezione __________, riservato il diritto di regresso nei
confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.”
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
L’Autorità di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata
da RE 1 col reclamo è dichiarata priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.