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Decisione

9.2024.213

Assunzione delle spese del trasporto “ufficiale” per l’esercizio dei diritti di visita stabilito dall’Autorità di protezione e dalla curatrice

21 agosto 2025Italiano20 min

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha adottato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.213/214

Lugano

21 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Villa

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita

del figlio PI 1

giudicando

sul reclamo del 25 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 25 ottobre 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2010) è figlio

di RE 1 e __________, genitori divorziati. Quest’ultimi hanno anche una figlia,

__________ (2014), mentre __________ (2020) è figlio di RE 1 e di padre non

ancora accertato.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità) ha adottato

nel corso degli anni – ossia dal 2017 – diversi provvedimenti a favore dei

minori e si è occupata del nucleo familiare per questioni che non occorre qui

esporre. Essendo i fatti noti alle parti e alla scrivente Camera, quest’ultima

si limiterà pertanto a rievocare quelli di rilievo per la presente decisione.

C. Con decisione

cautelare del 24 marzo 2021 (ris. n. __________) l’Autorità di protezione ha

confermato la privazione della madre del diritto di determinare il luogo di

dimora dei figli – stabilita in via supercautelare il 9 marzo 2021 – e disposto

il collocamento di quest’ultimi presso terzi idonei (__________ e __________ in

una famiglia affidataria SOS mentre PI 1 in adeguate strutture) disciplinando,

tra le altre cose, le relazioni personali. __________ e __________ sono successivamente

stati ospitati da una famiglia affidataria professionale (FAP).

Il 20 gennaio 2022 (ris.

n. __________) e il 25 agosto 2022 (ris. n. __________) l’Autorità di prime

cure ha invece decretato in via supercautelare il collocamento di PI 1 presso

l’Istituto __________, a __________.

D. Mediante decisione

del 9 dicembre 2022 (ris. n. __________) è stato revocato il collocamento dei

minori __________ e __________ – con conseguente soppressione della privazione

diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 – e sono stati decretati dei

sostegni al nucleo familiare, tra cui l’istituzione di una curatela educativa.

Dopo vicissitudini che non

occorre qui rievocare, con decisione del 21 dicembre 2023 (ris. n. __________) l’Autorità

di protezione ha confermato la curatela “per la pianificazione e

l’accompagnamento delle relazioni personali” in favore di PI 1 e dei suoi

fratelli (già decretata il 3 luglio 2023, ris. n. __________), nominando a tale

scopo __________ di __________, in sostituzione della precedente curatrice.

E. Il 26 gennaio 2024

(ris. n. __________ l’Autorità di protezione ha esteso le relazioni personali

di PI 1 con la madre – con rientri settimanali dal venerdì sera al sabato sera

– per poi ampliarli ulteriormente il mese successivo quando, con risoluzione n.

__________ del 22 febbraio 2024 emanata in via cautelare, ha modificato il

precedente dispositivo n. 1.1.2 per stabilire che “(…)

Dal 22.2.2024 in poi PI

1 incontra la mamma presso il suo domicilio ogni settimana, dal venerdì sera

dopo l’orario scolastico fino al lunedì mattina con entrata presso l’Istituto __________

al preciso orario stabilito dall’Istituto. Le modalità di trasporto da e per

l’Istituto sono concordate con la curatrice”.

Nel frattempo, l’Autorità

di prime cure ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore

famiglie e minorenni di __________ (UAP) un mandato di verifica dell’idoneità

dell’attuale struttura di accoglienza del minore (decisione supercautelare del

9 febbraio 2024, ris. n. __________).

F. Con un primo scritto

del 10 luglio 2024 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore e richiamando

l’art. 19 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (LPMA), ha chiesto all’Autorità di

protezione di anticipare i costi per i servizi di trasporto forniti a PI 1 dalla

__________ (di complessivi fr. 471.–) e dalla società “__________” (di fr.

1'540.–), allegando le relative fatture. Per la madre le spese relative al

trasporto del figlio sono da considerarsi quali costi derivanti dal

collocamento di quest’ultimo, essendo lei sprovvista della licenza di condurre

e non potendo i diritti di visita svolgersi in mancanza di tale servizio. Oltre

a ciò, RE 1 sostiene di non essere in grado di “far fronte a queste ingenti

spese a causa della sua precaria situazione economica”. L’anticipo da parte

dell’Autorità di prime cure dei suddetti costi eviterebbe a suo dire “inutili

procedure esecutive che potrebbero avere conseguenze negative per il nucleo

familiare”.

G. Non avendo ottenuto

alcun riscontro a tale scritto, il 2 settembre 2024 RE 1 ha nuovamente sollecitato

l’Autorità di protezione la quale, con risposta dell’11 settembre 2024, si è

limitata a ricordare al patrocinatore della richiedente che, per costante

giurisprudenza, i costi per l’esercizio dei diritti di visita sono a carico di

chi li esercita.

A tale presa di posizione

è seguita la risposta dell’avv. PR 1, che con scritto dell’11 ottobre 2024 ha

contestato le allegazioni dell’Autorità di prime cure – in particolare la

giurisprudenza da essa citata, poiché a suo dire non avrebbe niente a che

vedere con la richiesta di anticipo formulata – e ha ribadito la posizione

della propria assistita, chiedendo l’emanazione di una decisione formale

impugnabile.

H. La decisione

richiesta è stata emanata il 25 ottobre 2024 (ris. n. __________) e con la

stessa l’Autorità di protezione ha stabilito che i costi di trasporto per

l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio

della madre RE 1 sono posti a carico di quest’ultima.

I. Con reclamo del 25

novembre 2024 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento e la riforma nel senso che i costi di trasporto per complessivi

fr. 2'011.– sono anticipati dall’Autorità di protezione __________, ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 LPMA, protestate tasse, spese e ripetibili.

La reclamante ha inoltre chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avvocato PR 1.

J. Con scritti

rispettivamente del 9 e del 12 dicembre 2024, la curatrice __________ e

l’Autorità di protezione hanno presentato le loro osservazioni al reclamo. L’Autorità

di prime cure ne ha postulato la reiezione, mentre la curatrice si è limitata a

precisare i motivi che hanno portato, per garantire la protezione del minore, a

decidere per un trasporto professionale.

K. Con replica del 30

gennaio 2025 e duplica del 7 febbraio 2025, RE 1 e l’Autorità di protezione si

sono riconfermate nelle loro rispettive e antitetiche conclusioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo apprezzamento,

l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle

prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).

Il citato principio impone

all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti

gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme

al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011

del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esordito ricordando che secondo

la dottrina l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori e il

diritto di intrattenere le relazioni personali con essi (art. 273 CC)

continuano di principio anche in caso di privazione del diritto di determinarne

il luogo di dimora. Non risultando alcuna indicazione particolare in merito a

una diversa ripartizione dei costi tra l’esercizio dei diritti di visita

ordinari e quelli in regime di collocamento, per l’Autorità di prime cure anche

le spese relative a quest’ultimo tipo di misura – segnatamente quelle di

trasporto – sono poste a carico del genitore che li esercita. Per tale motivo

essa ha quindi accollato a RE 1 i costi di trasporto del figlio PI 1

dall’Istituto __________ al proprio domicilio. Ha inoltre precisato da un lato

che l’estratto del verbale di udienza del 7 febbraio 2024, riportato in maniera

“fuorviante” dal patrocinatore della madre nel suo scritto del 10 luglio

2024, si riferisce ai passaggi di custodia e non all’obbligo di far capo ad un

servizio specializzato di trasporto e dall’altro che la decisione di concordare

con la curatrice educativa le modalità di trasporto da e per l’Istituto era

stata presa dal momento che quelle precedentemente scelte da RE 1 non erano più

idonee a rispondere ai bisogni sempre maggiori del minore.

L’Autorità

di prime cure ha infine sottolineato che la curatrice educativa doveva – sulla

base dei compiti a lei conferiti con la decisione di nomina del 21 dicembre

2023.

(ris. n. __________) – valutare con RE 1 e l’Istituto __________

l’adeguatezza del trasporto scelto dal punto di vista dei bisogni di PI 1 e che

in ogni caso nessun fondamento legale permette di porre a carico del Comune di

domicilio del minore i costi di trasporto per l’esercizio dei diritti di visita,

suggerendo alla richiedente di far capo ad altri sistemi di aiuto sociale.

4.

Con il

proprio gravame RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di

essere sentita da parte dell’Autorità di protezione siccome quest’ultima si è

limitata ad accollarle le spese di esercizio dei diritti di visita del figlio

senza chinarsi sull’applicabilità dell’art. 19 LPMA e senza esprimersi in

merito alle argomentazioni da lei presentate negli scritti precedenti.

La critica risulta

fondata, dal momento che nella sua decisione l’Autorità di prime cure non ha

speso una parola in merito all’applicazione dell’art. 19 LPMA, norma in base

alla quale RE 1 ha fondato la propria pretesa. Non è tuttavia necessario

rinviarle la causa per sanare la violazione siccome la reclamante, nel petitum del suo gravame, non ha

formulato una domanda in tal senso ma ha chiesto a questa Camera di annullare

la decisione impugnata e di accogliere la sua richiesta di far anticipare i

costi di trasporto dall’Autorità di protezione. Il reclamo verte d’altronde su

una questione giuridica – ovvero

l’interpretazione di una norma e la sua applicabilità alla fattispecie – che

questa Camera è chiamata ad esaminare

d’ufficio. Nulla osta quindi a statuire senza indugio nel merito del

reclamo.

5.

Dopo

aver ripercorso i fatti e i motivi che hanno portato all’emanazione della

decisione qui impugnata, col suo gravame RE 1 ritiene “evidente” che tra

i “costi di gestione” previsti dall’art. 19 LPMA siano da intendersi “tutti

i costi derivanti da una misura di protezione adottata dall’Autorità competente”,

senza che quest’ultima proceda a fare una “cernita” a sua discrezione.

Pertanto, continua l’insorgente, sia il collocamento sia l’utilizzo di professionisti

per il trasporto del figlio in occasione dei diritti di visita – poiché stabiliti

dall’Autorità di prime cure – rientrano tra le misure ufficiali di protezione

previste dall’art. 19 cpv. 1 LPMA, i cui costi sono di principio a carico

dell’interessato. Al proposito la reclamante rileva di aver sempre provveduto

autonomamente, con il supporto delle curatrici, ad organizzare il tragitto

dall’Istituto __________ a casa (e ritorno), ciò che le aveva permesso di

contenere le spese senza appoggiarsi ad aiuti esterni. La decisione di

ricorrere a dei servizi specializzati di trasporto ha però cambiato la

situazione, mettendola nella condizione di non poter far fronte ai costi che ne

sono derivati. Motivo per cui chiede che gli stessi siano anticipati

dall’Autorità di prime cure in virtù dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.

6.

Oggetto della presente procedura è quindi di

verificare se le spese del trasporto professionale stabilito dall’Autorità di

protezione a tutela del minore per l’esercizio dei diritti di visita in caso di

collocamento possano essere considerate quali “costi di gestione della

misura di protezione” ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA e se gli stessi debbano

pertanto essere anticipati conformemente a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2

LPMA.

6.1

Conformemente

all’art. 276 cpv. 2 CC, i costi delle misure a tutela del figlio

rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª

ed.,

Losanna-Ginevra 2019, pag. 704 nota 2461). Sono quindi i genitori a dover

provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di cura, educazione e

formazione, e per le misure prese a loro tutela.

L’art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di

gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico

della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio (sopra

menzionati), cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa

ragionevolmente pretendere ch’egli vi provveda da sé medesimo con il provento

del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, ad art. 276 CC n. 22 e segg., n. 26).

Per il cpv. 2 del medesimo

disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo

sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale

di protezione.

Gli anticipi

effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi dieci

anni possono essere recuperati presso l’interessato tenuto conto del suo

fabbisogno (cpv. 3 lett. a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona

in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria

o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3).

La

legge cantonale prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione

siano di principio a carico dell’interessato. Se

quest’ultimo non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e

3.

LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto

di regresso.

Giusta

l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo

sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

6.2

Nella

fattispecie in esame, la reclamante non contesta la modalità di trasporto stabilita

dall’Autorità di protezione per permettere al figlio PI 1 di rientrare a casa

dall’Istituto, ma sottolinea il carattere di misura ufficiale che tali

trasporti rivestono e afferma di non essere in grado di assumerne i relativi

costi, che a suo dire non può “in alcun modo sostenere in considerazione

della nota difficoltà economica” a cui è confrontata.

6.3

Ora, per poter

esaminare la domanda della reclamante occorre ricordare l’origine della sua

richiesta.

Come visto (sopra,

consid. C e per quanto di rilievo per la presente decisione), dal 2022 il

minore è stato collocato presso l’Istituto __________, beneficiando quindi di una

misura di protezione ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC. Essendo la madre stata privata

della custodia del figlio, entrambi hanno reciprocamente il diritto – sancito

dall’art. 273 cpv. 1 CC – di conservare le relazioni personali indicate dalle

circostanze. Esso è considerato come un diritto della personalità del figlio, e

va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF

5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con

entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale

per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III

590.

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2,

v. anche sentenza di questa Camera 9.2024.116 del 13 febbraio 2025, consid. 3.4).

6.4

Come già anticipato

sopra (consid. 6.1) l’art. 276 cpv. 2 CC prevede che i costi

delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento

dei genitori. Va dunque da sé che anche i costi per esercitare i diritti di

visita siano, per principio, a carico della persona interessata o – come nel

caso concreto – del genitore tenuto al suo sostentamento. Sennonché, con la

decisione di ricorrere a un servizio di trasporto professionale per consentire

uno spostamento in sicurezza tra il domicilio della madre e l’Istituto (e

viceversa) alla luce della particolarità dei bisogni del minore, è stata

adottata una (ulteriore) misura di protezione a favore di PI 1 oltre a quelle

già in essere (collocamento e curatrice). D’altronde, già nella sua decisione

cautelare del 22 febbraio 2024 (ris. n. __________, v. sopra consid. E)

l’Autorità di prime cure aveva stabilito che per lo svolgimento dei diritti di

visita “le modalità di trasporto da e per l’Istituto sono concordate con la

curatrice”, ritenendo quindi necessario affidare a quest’ultima l’incarico

di organizzare le trasferte per meglio tutelare il minore.

6.5

A dissipare ogni

dubbio è stata la stessa curatrice la quale, dal canto suo, nelle

proprie osservazioni al reclamo ha precisato di essere stata incaricata

dall’Autorità di protezione di gestire e organizzare i trasporti di PI 1 da e

per l’Istituto __________ e che a febbraio 2024 “la situazione e il disagio

del ragazzo erano importanti”, poiché egli “non stava bene” e

assumeva spesso comportamenti problematici (quali “fughe, aggressione contro

oggetti, aggressioni verbali e atteggiamenti oppositivi”). Vista la

delicata situazione, __________ riferisce di essersi confrontata con il

presidente dell’Autorità di protezione sulla questione dei trasporti e che “dopo

un’attenta valutazione abbiamo convenuto che per garantire la protezione del

ragazzo occorre organizzare un trasporto professionale”.

A fronte di tale precisazione – che ben sottolinea la delicata

situazione di quel periodo – emerge con ogni evidenza l’esigenza di ricorrere a

un servizio ufficiale di trasporto concordato con l’Autorità di prime cure. Analogamente

alle altre misure resesi necessarie a protezione di PI 1, anche tale

provvedimento gestito dalla curatrice in adempimento del compito conferitole

costituisce quindi senz’altro una misura ufficiale di protezione ai sensi

dell’art. 19 LPMA, i cui costi di gestione sono ripartiti nelle modalità

previste dalla norma stessa. Conformemente a tale disposto e agli oneri di

mantenimento del figlio, le fatture emesse dai servizi di trasporto andrebbero

saldate dalla reclamante (art. 19 cpv. 1 LPMA) ma, viste le circostanze ed

essendo il perseguimento dell’interesse del minore a esercitare il diritto di

visita preminente rispetto a quello della madre, non appare giustificato porre

i costi di trasporto a carico di quest’ultima.

6.6

Ne discende che, diversamente

da quanto ritenuto dall’Autorità di protezione nella sua decisione (pag. 3 a

metà), l’obbligo di far capo ad un servizio specializzato di trasporto per garantire

la sicurezza del minore non deriva da una “costruzione” della tesi del

patrocinatore della reclamante sulla scorta della documentazione agli atti,

bensì da una decisione presa in concerto con la curatrice, per medesima

ammissione di quest’ultima. A tutela del minore la madre è stata

di fatto privata della facoltà di organizzare autonomamente altre modalità per

un trasporto più conveniente (amici, mezzi pubblici, altri servizi, ecc.) e,

non potendovi far fronte con i propri mezzi, le spese di gestione della misura

di protezione adottata sono quindi anticipate dall’Autorità conformemente a

quanto previsto dall’art. 19 cpv. 2 LPMA.

7.

In conclusione, le

argomentazioni della reclamante appaiono fondate e la decisione impugnata deve

dunque essere riformata nel senso di mettere a carico dell’Autorità di

protezione i costi generati dall’accompagnamento di PI 1 per l’esercizio dei

diritti di visita per complessivi fr. 2'011.–, riservato l’art. 19 cpv. 3 LPMA

che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme corrisposte.

8.

Gli oneri del procedimento

seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l’Autorità

di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere

ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali

agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico

(art. 47 cpv. 6 LPAmm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali

oneri.

9.

Quanto alle

ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di

protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nel caso

concreto, essendo l’Autorità di protezione l’unica antagonista di RE 1, deve

pertanto essere condannata al versamento di un’equa

indennità per ripetibili, quantificate in fr. 800.–

che equivale a circa 4,5 ore di

lavoro alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, spese comprese.

Ne discende che la domanda

di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata

da RE 1 diventa quindi priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 25 ottobre 2024 dell’Autorità

di protezione __________, è annullato e così riformato:

“1.

I costi di trasporto per

l’esercizio dei diritti di visita di PI 1 dall’Istituto __________ al domicilio

della madre RE 1, di complessivi fr. 2'011.– (ossia fr. 471.– a favore della __________

e fr. 1'540.– per la società __________) sono anticipati dall’Autorità

regionale di protezione __________, riservato il diritto di regresso nei

confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPMA.”

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

L’Autorità di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata

da RE 1 col reclamo è dichiarata priva d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

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