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Decisione

9.2024.3

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

2 maggio 2024Italiano14 min

di protezione) con scritti 13 ottobre 2022 e 16 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.3

Lugano

2 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a favore della

madre

giudicando

sul reclamo del 2 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 14 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (1941) è stata

segnalata all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione) con scritti 13 ottobre 2022 e 16 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________,

capoclinica dell’Ospedale __________ tendenti alla valutazione dei

provvedimenti necessari. Un’ulteriore comunicazione è giunta all’Autorità di

protezione dall’Associazione assistenza e cura a domicilio del __________ il 26

settembre 2022, che ha evidenziato una situazione di declino cognitivo con

conseguenti difficoltà di gestione dei propri interessi amministrativi e

personali. Esperiti i necessari accertamenti, l’Autorità di protezione non ha

ritenuto necessaria l’adozione di misure di protezione, in considerazione della

presenza e del sostegno attivo dei figli, sentiti l’11 gennaio 2023, RE 1 e RE

2 (che vive nella medesima casa dell’anziana madre).

B. Con scritto 25 maggio

2023 la Dr.ssa med. __________ ha nuovamente segnalato all’Autorità di

protezione lo stato di fragilità di PI 1. Ulteriori richieste di intervento

sono giunte dall’Associazione assistenza e cura a domicilio, dall’ergoterapista

e infine anche dalla Dr. ssa med. __________, che il 17 agosto 2023 ha in

particolare chiesto un intervento a protezione degli interessi economici e

amministrativi, ma anche della salute e benessere psico-fisico di PI 1.

Interpellati, i figli dell’interessata hanno sostenuto di aver adottato le

misure necessarie.

C. Con decisione 14

dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela

di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e

395 CC) (disp. 1), con i seguenti compiti (disp. 2):

“2.1. la rappresentanza terapeutica e nell’attivazione di

tutta la rete di cure ed aiuti necessari al benessere psico-fisico dell’interessata;

2.2. la rappresentanza

nella gestione delle incombenze amministrative, segnatamente dinnanzi ad

autorità, uffici e servizi pubblici (inclusi tassazioni, AI, USSI, PC, UE,

ecc.) e nelle relazioni con assicurazioni (incluse casse malati), Postfinance,

banche, datori di lavoro, locatori ed altri privati;

2.3. la gestione con

la massima diligenza delle rendite e della sostanza.”

Quale curatore è stato

designato CURA 1 (disp. 3), con precisi compiti un onorario di “fr. 40.–

l’ora per un tetto massimo di 70 ore l’anno”.

D. Contro la decisione

sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 5/8 gennaio 2024. Essi ritengono

sproporzionata la misura decisa, chiedendo “copia degli atti e dei mezzi di

prova che hanno portato l’Autorità a pronunciare tale decisione” e

confermando la volontà di sostenere la mamma, adottando tutte le misure che le

autorità “vorranno” consigliare, “per garantirne il benessere e la

protezione”.

E. Tramite osservazioni

10 gennaio 2024 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della

scrivente Camera, trasmettendo l’intero incarto e limitandosi a osservare di

aver “tentato di lasciare, in via sussidiaria, ai figli (…) la gestione

della presa a carico della madre PI 1 ma la loro collaborazione si è rivelata

insoddisfacente e non ha permesso di fugare i dubbi circa le disfunzioni sul

loro riguardo segnalate dalla rete”.

F. In data 14 febbraio

2024 l’Autorità di protezione ha trasmesso uno scritto consegnatole brevi

manu dai reclamanti, relativo al ricorso (recte: reclamo), nel quale

confermano la richiesta di annullamento della decisione contestata, sostenendo

di essersi attivati a favore della madre con alcuni provvedimenti pratici

attuati dai servizi. Essi ritengono di aver “confrontato gli intervenenti

con le loro responsabilità” con “l’impressione che la valutazione fosse

per loro un dettaglio e che avrebbe dovuto riconoscere il rientro in toto delle

problematiche sollevate”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

[LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via

sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle

norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2017.118

consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria

e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità

(art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina

sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,

pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10

pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del

genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non

è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20).

2.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013.175).

Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere

di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di

compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le

relazioni giuridiche (cpv. 2).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier,

ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

3.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va

ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le

parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra

i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,

consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6);

conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario,

l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di

collaborare.

4.

Nel caso in esame,

la ricevibilità del reclamo di RE 1 e RE 2 appare dubbia, ritenuto che essi non

motivano adeguatamente il loro gravame, limitandosi a chiedere l’annullamento

della decisione ritenendo che la misura istituita a favore della madre sarebbe “sproporzionata”.

I reclamanti sembrano poi sostenere, nello scritto di replica trasmesso

erroneamente all’Autorità di primo grado, che i provvedimenti da loro messi in

atto a favore della mamma sarebbero conformi ai consigli ricevuti dalla rete e

di conseguenza sufficienti. Dagli atti, ai quali i reclamanti hanno avuto

accesso sia in prima sede che in dinnanzi a questa Camera, si evidenzia

palesemente la situazione di disagio e difficoltà in cui si trova PI 1, affetta

da un decadimento cognitivo importante che le causa un’incapacità di provvedere

ai propri interessi, sia di tipo amministrativo che personale. Le numerose

segnalazioni all’attenzione dell’Autorità di protezione dimostrano lo stato di debolezza in cui versa l’interessata, che ha un evidente bisogno

di assistenza e protezione al quale i figli – da soli – non risultano essere in

grado di far fronte. Ciò che si è evidenziato pure durante il periodo

intercorso tra prime segnalazioni (agosto 2022) e l’istituzione della misura di

protezione (dicembre 2023), nel quale l’Autorità di protezione ha lasciato a RE

1.

e RE 2 la gestione della presa a carico

della madre, senza risultati soddisfacenti. Al contrario, comunicazioni e

richieste di intervento ricevute in tale periodo dai vari servizi e operatori hanno infatti mostrato le criticità

relative al sostegno fornito dai reclamanti, in particolare RE 2, che

vive con la madre. Dal canto loro,

i figli non hanno saputo dimostrare di essere concretamente in grado di far

fronte alla situazione, come chiarito dall’Autorità di protezione e dalla rete.

Risulta infatti che malgrado PI 1 abiti con il figlio RE 2 (o almeno nella

medesima casa) la situazione ambientale e di igiene è inadeguata, finanche

pericolosa per l’anziana. Al proposito, sono chiare le segnalazioni di

Associazione assistenza e cure a domicilio del 26 settembre 2022 e del 24

agosto 2023, dalle quali emerge che l’interessata non è in grado di scegliere

un abbigliamento consono alle situazioni e adatto alle stagione, “non è in

grado di riconoscere i bisogni primari né di collocarli temporalmente durante la

giornata (…) non è in grado di alimentarsi, non riconoscendo nemmeno il

frigorifero come tale (…) è capitato di trovarla mentre tentava di assumere del

pesce congelato”. Anche dal rapporto del 3 agosto 2023 dell’ergoterapista

emerge un quadro preoccupante, come pure dalle considerazioni di __________ del

25.

ottobre 2023 che riporta di “condizioni indigenti ed evidenti disfunzionalità

tra i figli”. Relativamente a questi ultimi, l’Associazione assistenza e

cure a domicilio ha precisato che RE 1 vive a __________ e sembrerebbe “sottovalutare

la situazione”, mentre il figlio RE 2 non sarebbe in grado di provvedere al

sostegno alla madre, per ragioni soggettive e pratiche.

In conclusione, anche

prescindendo da un rigoroso giudizio sulla ricevibilità del reclamo (concretamente

non supportato da documentazione medica o da motivazioni ammissibili), i

presupposti per l’istituzione di una misura di protezione a favore di PI 1 e

per la sua gestione da parte di una terza persona appaiono evidentemente dati e

di conseguenza le contestazioni dei reclamanti risultano prive di fondamento.

5.

Visto quanto precede la decisione, che ha per unico scopo la

protezione degli interessi di PI 1, resiste alle critiche di RE 1 e RE 2. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è quindi respinto e la decisione

impugnata confermata.

Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei

reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Per quanto

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

150.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2 in solido.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.