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Decisione

9.2024.37

Curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e blocco accesso conti, stato di debolezza

23 aprile 2024Italiano22 min

domicilio a __________ (attualmente con residenza temporanea presso la Casa __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.37

Lugano

23 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni e con blocco dell’accesso a dati beni (conti

bancari) ex art. 394 e 395 cpv. 3 CC;

giudicando

sul reclamo del 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) presentato da RE 1

contro la decisione emessa il 12 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1, nata l’1990 con

domicilio a __________ (attualmente con residenza temporanea presso la Casa __________

di __________), è sposata con __________ e madre di quattro figli: __________.

B. Con scritto / segnalazione

8 settembre 2023 __________ – curatore di rappresentanza con gestione del

reddito e del patrimonio a favore del marito __________ – ha informato

l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di

protezione o Autorità) circa l’intenzione dei coniugi di divorziare e le

rispettive conseguenze sul benessere dei figli, i quali “sono sempre molto

stanchi, e se già l’anno scorso avevano problemi nel profitto scolastico,

quest’anno purtroppo il discorso non è cambiato”.

C. Con rapporto 6

ottobre 2023 dell’Ufficio del Servizio Sociale del Comune di __________ è stato

segnalato che RE 1 si è rivolta a loro a seguito dei continui conflitti e

litigi con il marito, il quale, a sua detta, le avrebbe usato violenza verbale

e fisica con intervento della Polizia. Confermando l’intenzione di separarsi da

__________, ella ha espresso altresì le sue preoccupazioni in merito alle

conseguenze economiche che comporterebbe predetta separazione.

D. Con decisione

supercautelare 24 novembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuendo l’abitazione coniugale al

padre e affidandogli la custodia dei figli __________. A questo proposito,

l’Autorità di protezione si era infatti già occupata anche della situazione dei

quattro minori, attraverso un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, famiglie e minorenni, __________ (di seguito UAP) di valutazione

socio-familiare/ambientale – poi convertito in un mandato di controllo e

informazione – e privando in via cautelare la madre della facoltà di

determinare il luogo di dimora dei figli ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,

vista l’incapacità di quest’ultima di accudirli convenientemente (stato di

incuria generale, mancanza di alimentazione, vestiario inadeguato, ritardi e/o numerose

assenze a scuola senza giustificazione, ecc…).

E. Frattanto, con

successiva decisione 15 febbraio 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________

ha confermato l’attribuzione dell’abitazione coniugale e l’affidamento dei

quattro figli al padre, rilevando inoltre che “(…) la madre non si è opposta

a questi provvedimenti ed ha esplicitamente dichiarato di non voler esercitare

un diritto di visita fino a quando non avrà lasciato la Casa __________, dove

attualmente soggiorna” e che “i coniugi non hanno né reddito, né

sostanza, così che si prescinde dal fissare contributi di mantenimento”.

F. Dall’estratto del

registro delle esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione di __________ è emerso che

a carico di RE 1 vi sono esecuzioni per fr. 6'635.96 e attestati carenza beni

per fr. 647.00.

G. A fronte di tutto

quanto precede, con risoluzione cautelare no. 116 del 12 febbraio 2024

l’Autorità di protezione ha pertanto: istituito a favore di RE 1 una curatela

di rappresentanza con gestione del reddito e dei patrimonio con blocco

dell’accesso ai suoi conti bancari ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con

l’art. 395 CC ad eccezione di un conto spillatico messo a sua disposizione (dispositivo

n. 1 e 2); nominato alla funzione di curatrice __________ (dispositivo n. 3)

con anche i compiti di provvedere a una situazione abitativa adeguata e di

rappresentare la curatelata in tutti gli atti necessari a tale proposito

(dispositivo n. 1 lett. a), provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza

medica (dispositivo n. 1 lett. b), promuovere e rappresentarla nel suo

benessere sociale (dispositivo n. 1 lett. c), nonché rappresentarla nel

disbrigo degli affari amministrativi e finanziari (dispositivo n. 1 lett. d ed

e); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e denegato l’effetto

sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 11).

H. Avverso la suddetta

decisione il 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) RE 1 ha interposto reclamo

davanti a questa Camera per ottenerne in via principale – previo conferimento

dell’effetto sospensivo e dell’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria – l’annullamento e, in via subordinata, la nomina di una misura di

amministrazione o di sostegno senza la rappresentanza.

I. In data 23 febbraio

2024 RE 1 ha inoltrato un scritto il cui contenuto appare confusionale e poco

comprensibile, apparendo in effetti un’ulteriore contestazione nei confronti

dell’Autorità di protezione e della nominata curatrice per quanto attiene “(lettre

e ordinanze) del 12.02.2024 (tutti) contro di me”.

J. Con osservazioni 1.

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione 12

febbraio 2024 (ris. no. 116) sia per quanto riguarda la tolta dell’effetto

sospensivo che nel merito. Rileva come la reclamante presenti una situazione

abitativa, personale e psichiatrica tutt’altro che stabile, risultando altresì

apatica e non curante di quanto accaduto ai figli. Non essendo in grado di attivarsi

per modificare le proprie condizioni di vita e alla luce delle scarse, se non

inesistenti, risorse economiche proprie, l’Autorità ha ritenuto la misura di

rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio necessaria –

almeno sul breve termine – per supportare la curatelata, precisando al contempo

che “una volta accertata, rispettivamente assestatasi, la situazione, l’ARP

sarà ben lieta di revocare quanto deciso, e determinarsi ulteriormente nel

merito”.

Per quanto attiene

alle altre corroborate argomentazioni dell’Autorità di protezione, si dirà, per

quanto utile, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Mediante la

decisione cautelare impugnata è stata istituita a favore di RE 1 una curatela

di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco di accesso a dati

beni (conti bancari) ex art. 394 e 395 CC Sulla base dello stato psicofisico

fragile e apatico dimostrato dalla curatelata nei confronti della situazione

con i figli durante le more istruttorie, della sua condizione abitativa

temporanea presso Casa __________, nonché dell’assenza di una qualsivoglia

entrata economica, l’Autorità di prime cure ha ritenuto la curatela istituita

mediante la decisione avversata “più indicativa viste le circostanze

concrete, al fine di preservare gli interessi personali e finanziari della

signora RE 1, in particolare garantirle un’adeguata gestione regolare delle

entrate e il pagamento regolare delle fatture, valutare degli interventi in

vista di provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati”.

3.

Nel proprio

memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta che siano date le condizioni per la

misura di rappresentanza e gestione del reddito e del patrimonio, quali, in

particolare, lo stato di debolezza e una situazione finanziaria precaria,

precisando che “la presenza di esecuzioni e di attestati di carenza beni,

non è sufficiente a giustificare una misura di curatela (…) in quanto gli

importi sono minimi e non temerari”. Aggiunge che tale provvedimento appare

invasivo e limitante della propria vita privata nonché di essere perfettamente

in grado di gestire in modo autonomo i propri affari, essendo, peraltro, non

giustificata l’immediata esecutività della decisione “considerato che la

stessa autorità da termine fino al 29 febbraio 2024 per presentare un rapporto

medico che si esprima sulla necessità di confermare, modificare o revocare la

curatela”. Da ultimo, postulato in via principale l’annullamento della

decisione avversata, la reclamante osserva di essere, se del caso, d’accordo

all’eventuale nomina di una curatela di amministrazione o di sostegno senza

rappresentanza.

4.

Ora, premesso che a

mente di questo Giudice dall’incartamento di RE 1 vi sono elementi più che

sufficienti per potersi, già in questa sede, determinare nel merito, occorre

valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le condizioni

fattuali e giuridiche per l’istituzione a titolo cautelare di una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e

l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso di specie.

5.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

5.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille,

Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau

droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina

sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe

come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza,

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione

permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di

debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità

mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona

interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in

particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.

390.

CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17;

Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

5.2

L’esistenza di uno “stato

di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai

propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del

28.

giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12

ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa,

da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a

gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una

curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare

le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte,

Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,

consid. 4.1).

5.3

Conformemente al

principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se

l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

6.

Ai sensi dell’art.

399.

cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di

protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una

persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa

senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che

richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

7.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che

il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i

terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411

consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP

del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448

cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva

dell’obbligo di collaborare.

8.

Ai sensi dell’art.

445.

cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona

che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,

giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

8.1

Presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi

favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus

boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.

art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e

idonea; Maranta, in: BSK Erwachsenenschutz, 2022, ad art. 445 CC n. 6 e segg.;

sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del

21.

maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19

giugno 2017 consid. 4.2.1).

9.

Questa Camera

condivide la necessità di istituire una misura di protezione nei termini

stabiliti con la decisione contestata, risultando tale misura necessaria, nonché

adeguata e proporzionale a fronte delle seguenti motivazioni.

9.1

Nel caso in disamina, dagli

atti dell’Autorità di prime cure è emerso che, a seguito della separazione da __________,

i figli della reclamante non erano ben accuditi durante la loro permanenza con la

madre (ritardi e numerose ore di assenza da scuola non giustificati, vestiti

non adeguati alla stagione e igiene personale molto scarsa, ricerca di cibo nei

confronti di terze persone in quanto affamati, ecc.., cfr. scritti 21 settembre

2023.

e 23 novembre Scuole Comunali di __________ e 21 novembre 2023 dell’UAP),

ragione predominante per la quale sono stati affidati alle cure del padre.

Nelle successive udienze dinanzi all’Autorità di protezione volte a stabilire

il loro luogo di dimora, i relativi diritti di visita ed eventuali ulteriori

misure di protezione a loro favore, RE 1 è apparsa dissociata da quanto

accaduto, rilevandosi altresì apatica e disinteressata rispetto al contesto di

cui si stava discutendo – il benessere dei propri figli – assumendo

comportamenti bizzarri (segnalazioni intervenute secondo cui girovagava con un

coltello su di sé il giorno precedente all’incontro con i membri dell’Autorità

di prime cure) e facendo affermazioni stravaganti e non conformi alla realtà (a

titolo di esempio l’asserita intenzione di partire per la __________, il

riferire a terze persone che il marito l’avrebbe picchiata per poi ritrattare,

come pure di essere svenuta poiché stanca, non riuscendo a dormire “in

quanto qualcuno le bussa alla finestra ormai da una settimana”), tutte

circostanze che, a mente di questa Camera, dimostrano, almeno con un alto grado

di verosimiglianza necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, uno

suo stato di debolezza, rispettivamente una sua fragilità psichica che merita

di essere approfondita.

Utile inoltre

sottolineare che, in occasione dell’udienza 24 novembre 2023, l’Autorità aveva

invitato la reclamante a consultare uno psichiatra e a far pervenire alla sua

attenzione un rapporto circa la propria situazione psichica (assunzione di medicamenti

e/o stati preoccupanti), richiesta di fronte alla quale RE 1, nonostante

l’ulteriore proroga del termine a suo favore, è rimasta del tutto silente, non

essendo pertanto stato possibile accertare una sua eventuale presa a carico in

tale direzione.

9.2

A prescindere da una

più che verosimile fragilità e/o patologia psichica nei confronti della reclamante,

dalle more istruttorie sono emerse concretamente le sue difficoltà nella

gestione delle proprie incombenze finanziarie/amministrative e della situazione

abitativa. Anzitutto, già prima della separazione dal marito, quest’ultimo, nel

disbrigo delle questioni amministrative ed economiche della famiglia – e quindi

della stessa reclamante – beneficiava di una curatela di rappresentanza con

gestione del reddito e del patrimonio. RE 1 è poi entrata a Casa __________

grazie proprio all’appoggio del curatore del marito __________ esponendo nel

seguito richieste importanti ed esose senza tuttavia attivarsi personalmente

per reperire concretamente un altro alloggio, circostanza che per lei avrebbe

dovuto costituire la priorità, stante il suo rifiuto di esercitare le relazioni

personali con i figli fintanto che non avesse lasciato l’attuale situazione

abitativa a __________. Anche di fronte a tale aspetto la reclamante è risultata

invece indifferente. Oltre a non percepire alcun reddito, ella pare non avere

altre persone di riferimento affidabili e disinteressate che le possano essere

di supporto o fornire aiuto nelle questioni amministrative. Viste anche le sue

scarse conoscenze della lingua italiana – aspetto che emerge già solo leggendo

lo scritto inoltrato a questa Camera in data 23 febbraio 2024 – risulta

imprescindibile una figura che la rappresenti in tutte le questioni

burocratiche di difficile comprensione e che si occupi, almeno nel breve

termine, da una parte, di richiedere e di rinnovare presso i servizi sociali

preposti le prestazioni assistenziali a suo favore, dall’altra, di far fronte

alle spese correnti essenziali, in modo da non peggiorare la sua attuale,

benché non importante, situazione debitoria.

9.3

Ennesimo segnale di

preoccupazione e indicativo della necessità della misura istituita mediante la

decisione avversata, è il fatto che RE 1 rivolge la propria fiducia a persone

poco affidabili e la cui buona fede appare tutt’altro che scontata, cagionando

in tale modo un aggravio della sua già delicata situazione finanziaria. Dallo

scritto di aggiornamento 1. marzo 2024 ad opera della sua curatrice risulta che

la reclamante, oltre ad avere inoltrato delle richieste a proprio nome a favore

di amici (a titolo di esempio la richiesta di targa e della rispettiva assicurazione

veicolo a favore di una terza persona), con conseguenti fatture non saldate a

suo carico, non ha gestito in modo parsimonioso le proprie scarse risorse

finanziarie, effettuando degli acquisti non necessari e al di sopra delle sue possibilità

economiche, stipulando un abbonamento con costi mensili alti “in quanto ha

acquistato ratealmente, insieme con l’abbonamento: un cellulare, un orologio

watch e delle cuffie e un abbonamento senza limiti in Svizzera ed Europa per il

quale c’è una fattura in sospeso. I soldi per le fatture precedenti la signora RE

1.

mi ha riferito di averli chiesti a un amico” (cfr. allegati a scritto 21

marzo 2024 dell’Autorità di protezione).

Già da questo primo

sommario esame delle circostanze di fatto questo giudice non può pertanto che

condividere e fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’Autorità di

protezione secondo cui è dato il bisogno di protezione e di assistenza alla

reclamante.

9.4

Nemmeno le censure in

merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con la

contestuale richiesta della reclamante volta a istituire una misura meno

incisiva quale una curatela amministrativa o di sostegno, possono trovare

accoglimento in questa sede.

9.5

In realtà, il primo

presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della

persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di

conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di

una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non

riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo i suoi bisogni e

le sue difficoltà e sembrando nemmeno aver capito la funzione di tale provvedimento

cautelare (“Preciso che non ritengo di aver bisogno di una curatrice in

quanto, non appena mi sarà accordata la possibilità di rientrare in un appartamento

sarò perfettamente in grado di gestire i miei affari. In ogni caso, in

subordine, non sono contraria sia istituita una curatela amministrativa o di

sostegno, che potrebbe essere comunque un aiuto per gestire la nuova situazione”).

Per queste ragioni – unite alla mancata collaborazione se non totale refrattarietà

dimostrata da RE 1 nei confronti degli accertamenti richiesti dall’Autorità di

prime cure (quali quello di sottoporsi a un consulto psichiatrico e ad una

valutazione peritale sulle capacità genitoriali, cfr. email Autorità di

protezione 16 febbraio 2024) –

una misura meno incisiva, rispetto a

quella istituita mediante la decisione avversata, non può nella situazione

attuale essere ritenuta adeguata e sufficiente. Inoltre, la curatela richiesta

(curatela di sostegno) non prevede la possibilità per la curatrice di rappresentare

RE 1 nelle questioni amministrative e finanziarie, con il rischio concreto che,

vista la mancata collaborazione e l’assenza di coscienza della curatelata

rispetto ai suoi limiti e alle sue necessità, quest’ultima non fornisca le

informazioni complete alla curatrice e non le permetta di espletare correttamente

il suo mandato, con la conseguenza che le sue questioni amministrative e la sua

situazione abitativa continuino ad essere gestite in modo non adeguato.

10.

Infine, seppur vero

che la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio sia stata decretata dall’Autorità di protezione in assenza di una

valutazione psicodiagnostica della reclamante e senza attendere gli esiti della

perizia sulle capacità genitoriali, tale misura è tuttavia stata presa in via cautelare,

sulla scorta di un giudizio di alta verosimiglianza quanto all’esistenza di una

fragilità psichica/cognitiva e di una situazione di imminente necessità per la

reclamante di trovare una situazione abitativa adeguata, di poter beneficiare

delle prestazioni sociali e di far fronte alle spese essenziali correnti. Una

simile decisione è provvisoria e l’Autorità di protezione è chiamata a espletare

ulteriori approfondimenti istruttori richiesti e necessari, di modo da

permettere la rapida definizione della fattispecie e delle misure più idonee a

protezione degli interessi di RE 1. Anche prima di tali esiti, a dipendenza

dell’evolversi della fattispecie e dell’emergere di nuove circostanze

rilevanti, l’Autorità di protezione avrà comunque la facoltà di modificare e adattare

la propria decisione alle circostanze concrete con una nuova pronuncia

cautelare, come da lei stessa precisato in più occasioni.

11.

La reclamante postula da

ultimo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’esenzione

delle spese di procedura e delle tasse di giustizia. Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si

prescinde dal loro prelevamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.