9.2024.37
Curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e blocco accesso conti, stato di debolezza
23 aprile 2024Italiano22 min
domicilio a __________ (attualmente con residenza temporanea presso la Casa __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.37
Lugano
23 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni e con blocco dell’accesso a dati beni (conti
bancari) ex art. 394 e 395 cpv. 3 CC;
giudicando
sul reclamo del 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) presentato da RE 1
contro la decisione emessa il 12 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1, nata l’1990 con
domicilio a __________ (attualmente con residenza temporanea presso la Casa __________
di __________), è sposata con __________ e madre di quattro figli: __________.
B. Con scritto / segnalazione
8 settembre 2023 __________ – curatore di rappresentanza con gestione del
reddito e del patrimonio a favore del marito __________ – ha informato
l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di
protezione o Autorità) circa l’intenzione dei coniugi di divorziare e le
rispettive conseguenze sul benessere dei figli, i quali “sono sempre molto
stanchi, e se già l’anno scorso avevano problemi nel profitto scolastico,
quest’anno purtroppo il discorso non è cambiato”.
C. Con rapporto 6
ottobre 2023 dell’Ufficio del Servizio Sociale del Comune di __________ è stato
segnalato che RE 1 si è rivolta a loro a seguito dei continui conflitti e
litigi con il marito, il quale, a sua detta, le avrebbe usato violenza verbale
e fisica con intervento della Polizia. Confermando l’intenzione di separarsi da
__________, ella ha espresso altresì le sue preoccupazioni in merito alle
conseguenze economiche che comporterebbe predetta separazione.
D. Con decisione
supercautelare 24 novembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuendo l’abitazione coniugale al
padre e affidandogli la custodia dei figli __________. A questo proposito,
l’Autorità di protezione si era infatti già occupata anche della situazione dei
quattro minori, attraverso un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, famiglie e minorenni, __________ (di seguito UAP) di valutazione
socio-familiare/ambientale – poi convertito in un mandato di controllo e
informazione – e privando in via cautelare la madre della facoltà di
determinare il luogo di dimora dei figli ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,
vista l’incapacità di quest’ultima di accudirli convenientemente (stato di
incuria generale, mancanza di alimentazione, vestiario inadeguato, ritardi e/o numerose
assenze a scuola senza giustificazione, ecc…).
E. Frattanto, con
successiva decisione 15 febbraio 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________
ha confermato l’attribuzione dell’abitazione coniugale e l’affidamento dei
quattro figli al padre, rilevando inoltre che “(…) la madre non si è opposta
a questi provvedimenti ed ha esplicitamente dichiarato di non voler esercitare
un diritto di visita fino a quando non avrà lasciato la Casa __________, dove
attualmente soggiorna” e che “i coniugi non hanno né reddito, né
sostanza, così che si prescinde dal fissare contributi di mantenimento”.
F. Dall’estratto del
registro delle esecuzioni dell’Ufficio di esecuzione di __________ è emerso che
a carico di RE 1 vi sono esecuzioni per fr. 6'635.96 e attestati carenza beni
per fr. 647.00.
G. A fronte di tutto
quanto precede, con risoluzione cautelare no. 116 del 12 febbraio 2024
l’Autorità di protezione ha pertanto: istituito a favore di RE 1 una curatela
di rappresentanza con gestione del reddito e dei patrimonio con blocco
dell’accesso ai suoi conti bancari ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con
l’art. 395 CC ad eccezione di un conto spillatico messo a sua disposizione (dispositivo
n. 1 e 2); nominato alla funzione di curatrice __________ (dispositivo n. 3)
con anche i compiti di provvedere a una situazione abitativa adeguata e di
rappresentare la curatelata in tutti gli atti necessari a tale proposito
(dispositivo n. 1 lett. a), provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza
medica (dispositivo n. 1 lett. b), promuovere e rappresentarla nel suo
benessere sociale (dispositivo n. 1 lett. c), nonché rappresentarla nel
disbrigo degli affari amministrativi e finanziari (dispositivo n. 1 lett. d ed
e); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e denegato l’effetto
sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 11).
H. Avverso la suddetta
decisione il 17 novembre 2023 (recte 22 febbraio 2024) RE 1 ha interposto reclamo
davanti a questa Camera per ottenerne in via principale – previo conferimento
dell’effetto sospensivo e dell’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria – l’annullamento e, in via subordinata, la nomina di una misura di
amministrazione o di sostegno senza la rappresentanza.
I. In data 23 febbraio
2024 RE 1 ha inoltrato un scritto il cui contenuto appare confusionale e poco
comprensibile, apparendo in effetti un’ulteriore contestazione nei confronti
dell’Autorità di protezione e della nominata curatrice per quanto attiene “(lettre
e ordinanze) del 12.02.2024 (tutti) contro di me”.
J. Con osservazioni 1.
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione 12
febbraio 2024 (ris. no. 116) sia per quanto riguarda la tolta dell’effetto
sospensivo che nel merito. Rileva come la reclamante presenti una situazione
abitativa, personale e psichiatrica tutt’altro che stabile, risultando altresì
apatica e non curante di quanto accaduto ai figli. Non essendo in grado di attivarsi
per modificare le proprie condizioni di vita e alla luce delle scarse, se non
inesistenti, risorse economiche proprie, l’Autorità ha ritenuto la misura di
rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio necessaria –
almeno sul breve termine – per supportare la curatelata, precisando al contempo
che “una volta accertata, rispettivamente assestatasi, la situazione, l’ARP
sarà ben lieta di revocare quanto deciso, e determinarsi ulteriormente nel
merito”.
Per quanto attiene
alle altre corroborate argomentazioni dell’Autorità di protezione, si dirà, per
quanto utile, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Mediante la
decisione cautelare impugnata è stata istituita a favore di RE 1 una curatela
di rappresentanza con amministrazione dei beni con blocco di accesso a dati
beni (conti bancari) ex art. 394 e 395 CC Sulla base dello stato psicofisico
fragile e apatico dimostrato dalla curatelata nei confronti della situazione
con i figli durante le more istruttorie, della sua condizione abitativa
temporanea presso Casa __________, nonché dell’assenza di una qualsivoglia
entrata economica, l’Autorità di prime cure ha ritenuto la curatela istituita
mediante la decisione avversata “più indicativa viste le circostanze
concrete, al fine di preservare gli interessi personali e finanziari della
signora RE 1, in particolare garantirle un’adeguata gestione regolare delle
entrate e il pagamento regolare delle fatture, valutare degli interventi in
vista di provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati”.
3.
Nel proprio
memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta che siano date le condizioni per la
misura di rappresentanza e gestione del reddito e del patrimonio, quali, in
particolare, lo stato di debolezza e una situazione finanziaria precaria,
precisando che “la presenza di esecuzioni e di attestati di carenza beni,
non è sufficiente a giustificare una misura di curatela (…) in quanto gli
importi sono minimi e non temerari”. Aggiunge che tale provvedimento appare
invasivo e limitante della propria vita privata nonché di essere perfettamente
in grado di gestire in modo autonomo i propri affari, essendo, peraltro, non
giustificata l’immediata esecutività della decisione “considerato che la
stessa autorità da termine fino al 29 febbraio 2024 per presentare un rapporto
medico che si esprima sulla necessità di confermare, modificare o revocare la
curatela”. Da ultimo, postulato in via principale l’annullamento della
decisione avversata, la reclamante osserva di essere, se del caso, d’accordo
all’eventuale nomina di una curatela di amministrazione o di sostegno senza
rappresentanza.
4.
Ora, premesso che a
mente di questo Giudice dall’incartamento di RE 1 vi sono elementi più che
sufficienti per potersi, già in questa sede, determinare nel merito, occorre
valutare se l’Autorità di protezione abbia vagliato correttamente le condizioni
fattuali e giuridiche per l’istituzione a titolo cautelare di una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e
l’abbia, a giusta ragione, ritenuta necessaria nel caso di specie.
5.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
5.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau
droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina
sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe
come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o
da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza,
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione
permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di
debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità
mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona
interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente
la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in
particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.
390.
CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17;
Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
5.2
L’esistenza di uno “stato
di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai
propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del
28.
giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12
ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa,
da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a
gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una
curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare
le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte,
Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 4.1).
5.3
Conformemente al
principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se
l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
6.
Ai sensi dell’art.
399.
cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di
protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una
persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa
senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che
richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
7.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che
il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i
terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411
consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP
del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448
cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva
dell’obbligo di collaborare.
8.
Ai sensi dell’art.
445.
cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona
che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,
giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.
8.1
Presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi
favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus
boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.
art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea; Maranta, in: BSK Erwachsenenschutz, 2022, ad art. 445 CC n. 6 e segg.;
sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del
21.
maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19
giugno 2017 consid. 4.2.1).
9.
Questa Camera
condivide la necessità di istituire una misura di protezione nei termini
stabiliti con la decisione contestata, risultando tale misura necessaria, nonché
adeguata e proporzionale a fronte delle seguenti motivazioni.
9.1
Nel caso in disamina, dagli
atti dell’Autorità di prime cure è emerso che, a seguito della separazione da __________,
i figli della reclamante non erano ben accuditi durante la loro permanenza con la
madre (ritardi e numerose ore di assenza da scuola non giustificati, vestiti
non adeguati alla stagione e igiene personale molto scarsa, ricerca di cibo nei
confronti di terze persone in quanto affamati, ecc.., cfr. scritti 21 settembre
2023.
e 23 novembre Scuole Comunali di __________ e 21 novembre 2023 dell’UAP),
ragione predominante per la quale sono stati affidati alle cure del padre.
Nelle successive udienze dinanzi all’Autorità di protezione volte a stabilire
il loro luogo di dimora, i relativi diritti di visita ed eventuali ulteriori
misure di protezione a loro favore, RE 1 è apparsa dissociata da quanto
accaduto, rilevandosi altresì apatica e disinteressata rispetto al contesto di
cui si stava discutendo – il benessere dei propri figli – assumendo
comportamenti bizzarri (segnalazioni intervenute secondo cui girovagava con un
coltello su di sé il giorno precedente all’incontro con i membri dell’Autorità
di prime cure) e facendo affermazioni stravaganti e non conformi alla realtà (a
titolo di esempio l’asserita intenzione di partire per la __________, il
riferire a terze persone che il marito l’avrebbe picchiata per poi ritrattare,
come pure di essere svenuta poiché stanca, non riuscendo a dormire “in
quanto qualcuno le bussa alla finestra ormai da una settimana”), tutte
circostanze che, a mente di questa Camera, dimostrano, almeno con un alto grado
di verosimiglianza necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, uno
suo stato di debolezza, rispettivamente una sua fragilità psichica che merita
di essere approfondita.
Utile inoltre
sottolineare che, in occasione dell’udienza 24 novembre 2023, l’Autorità aveva
invitato la reclamante a consultare uno psichiatra e a far pervenire alla sua
attenzione un rapporto circa la propria situazione psichica (assunzione di medicamenti
e/o stati preoccupanti), richiesta di fronte alla quale RE 1, nonostante
l’ulteriore proroga del termine a suo favore, è rimasta del tutto silente, non
essendo pertanto stato possibile accertare una sua eventuale presa a carico in
tale direzione.
9.2
A prescindere da una
più che verosimile fragilità e/o patologia psichica nei confronti della reclamante,
dalle more istruttorie sono emerse concretamente le sue difficoltà nella
gestione delle proprie incombenze finanziarie/amministrative e della situazione
abitativa. Anzitutto, già prima della separazione dal marito, quest’ultimo, nel
disbrigo delle questioni amministrative ed economiche della famiglia – e quindi
della stessa reclamante – beneficiava di una curatela di rappresentanza con
gestione del reddito e del patrimonio. RE 1 è poi entrata a Casa __________
grazie proprio all’appoggio del curatore del marito __________ esponendo nel
seguito richieste importanti ed esose senza tuttavia attivarsi personalmente
per reperire concretamente un altro alloggio, circostanza che per lei avrebbe
dovuto costituire la priorità, stante il suo rifiuto di esercitare le relazioni
personali con i figli fintanto che non avesse lasciato l’attuale situazione
abitativa a __________. Anche di fronte a tale aspetto la reclamante è risultata
invece indifferente. Oltre a non percepire alcun reddito, ella pare non avere
altre persone di riferimento affidabili e disinteressate che le possano essere
di supporto o fornire aiuto nelle questioni amministrative. Viste anche le sue
scarse conoscenze della lingua italiana – aspetto che emerge già solo leggendo
lo scritto inoltrato a questa Camera in data 23 febbraio 2024 – risulta
imprescindibile una figura che la rappresenti in tutte le questioni
burocratiche di difficile comprensione e che si occupi, almeno nel breve
termine, da una parte, di richiedere e di rinnovare presso i servizi sociali
preposti le prestazioni assistenziali a suo favore, dall’altra, di far fronte
alle spese correnti essenziali, in modo da non peggiorare la sua attuale,
benché non importante, situazione debitoria.
9.3
Ennesimo segnale di
preoccupazione e indicativo della necessità della misura istituita mediante la
decisione avversata, è il fatto che RE 1 rivolge la propria fiducia a persone
poco affidabili e la cui buona fede appare tutt’altro che scontata, cagionando
in tale modo un aggravio della sua già delicata situazione finanziaria. Dallo
scritto di aggiornamento 1. marzo 2024 ad opera della sua curatrice risulta che
la reclamante, oltre ad avere inoltrato delle richieste a proprio nome a favore
di amici (a titolo di esempio la richiesta di targa e della rispettiva assicurazione
veicolo a favore di una terza persona), con conseguenti fatture non saldate a
suo carico, non ha gestito in modo parsimonioso le proprie scarse risorse
finanziarie, effettuando degli acquisti non necessari e al di sopra delle sue possibilità
economiche, stipulando un abbonamento con costi mensili alti “in quanto ha
acquistato ratealmente, insieme con l’abbonamento: un cellulare, un orologio
watch e delle cuffie e un abbonamento senza limiti in Svizzera ed Europa per il
quale c’è una fattura in sospeso. I soldi per le fatture precedenti la signora RE
1.
mi ha riferito di averli chiesti a un amico” (cfr. allegati a scritto 21
marzo 2024 dell’Autorità di protezione).
Già da questo primo
sommario esame delle circostanze di fatto questo giudice non può pertanto che
condividere e fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’Autorità di
protezione secondo cui è dato il bisogno di protezione e di assistenza alla
reclamante.
9.4
Nemmeno le censure in
merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con la
contestuale richiesta della reclamante volta a istituire una misura meno
incisiva quale una curatela amministrativa o di sostegno, possono trovare
accoglimento in questa sede.
9.5
In realtà, il primo
presupposto per nominare tale curatela è il consenso e la collaborazione della
persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di
conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di
una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria, non
riconoscendo, né durante l’istruttoria né in sede di reclamo i suoi bisogni e
le sue difficoltà e sembrando nemmeno aver capito la funzione di tale provvedimento
cautelare (“Preciso che non ritengo di aver bisogno di una curatrice in
quanto, non appena mi sarà accordata la possibilità di rientrare in un appartamento
sarò perfettamente in grado di gestire i miei affari. In ogni caso, in
subordine, non sono contraria sia istituita una curatela amministrativa o di
sostegno, che potrebbe essere comunque un aiuto per gestire la nuova situazione”).
Per queste ragioni – unite alla mancata collaborazione se non totale refrattarietà
dimostrata da RE 1 nei confronti degli accertamenti richiesti dall’Autorità di
prime cure (quali quello di sottoporsi a un consulto psichiatrico e ad una
valutazione peritale sulle capacità genitoriali, cfr. email Autorità di
protezione 16 febbraio 2024) –
una misura meno incisiva, rispetto a
quella istituita mediante la decisione avversata, non può nella situazione
attuale essere ritenuta adeguata e sufficiente. Inoltre, la curatela richiesta
(curatela di sostegno) non prevede la possibilità per la curatrice di rappresentare
RE 1 nelle questioni amministrative e finanziarie, con il rischio concreto che,
vista la mancata collaborazione e l’assenza di coscienza della curatelata
rispetto ai suoi limiti e alle sue necessità, quest’ultima non fornisca le
informazioni complete alla curatrice e non le permetta di espletare correttamente
il suo mandato, con la conseguenza che le sue questioni amministrative e la sua
situazione abitativa continuino ad essere gestite in modo non adeguato.
10.
Infine, seppur vero
che la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del
patrimonio sia stata decretata dall’Autorità di protezione in assenza di una
valutazione psicodiagnostica della reclamante e senza attendere gli esiti della
perizia sulle capacità genitoriali, tale misura è tuttavia stata presa in via cautelare,
sulla scorta di un giudizio di alta verosimiglianza quanto all’esistenza di una
fragilità psichica/cognitiva e di una situazione di imminente necessità per la
reclamante di trovare una situazione abitativa adeguata, di poter beneficiare
delle prestazioni sociali e di far fronte alle spese essenziali correnti. Una
simile decisione è provvisoria e l’Autorità di protezione è chiamata a espletare
ulteriori approfondimenti istruttori richiesti e necessari, di modo da
permettere la rapida definizione della fattispecie e delle misure più idonee a
protezione degli interessi di RE 1. Anche prima di tali esiti, a dipendenza
dell’evolversi della fattispecie e dell’emergere di nuove circostanze
rilevanti, l’Autorità di protezione avrà comunque la facoltà di modificare e adattare
la propria decisione alle circostanze concrete con una nuova pronuncia
cautelare, come da lei stessa precisato in più occasioni.
11.
La reclamante postula da
ultimo l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’esenzione
delle spese di procedura e delle tasse di giustizia. Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze si
prescinde dal loro prelevamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.