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Decisione

9.2024.39

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, collocamento presso CEM, competenza territoriale ARP

12 giugno 2024Italiano38 min

2006) e RE 1 (nata il 2009) – precedentemente domiciliata a __________ e poi a __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.39

9.2024.40

Lugano

12 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

rappresentata

da:

RE

2

e

RE

3

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto dei genitori di determinare il

luogo di dimora e il rispettivo collocamento presso un __________

della figlia

RE

1, __________

giudicando

sul reclamo del 27 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 5 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. __________ (nata il

2006) e RE 1 (nata il 2009) – precedentemente domiciliata a __________ e poi a __________

a far tempo dal 9 settembre 2020 (recte 1.12.2021 come da estratto MOVPOP) –

sono figlie di RE 3 e di RE 2, il cui matrimonio si è sciolto per divorzio il

2016.

B. A seguito della

segnalazione datata 23.6.2020 del padre RE 3 – secondo cui le figlie minorenni

venivano spesso lasciate a casa da sole dalla madre, a volte anche durante la

notte – e dei relativi accertamenti di polizia, con decisione supercautelare 7

agosto 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità

di protezione o Autorità) ha privato in via provvisoria RE 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora delle figlie ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,

affidandole al padre e interrompendo altresì le relazioni personali (incontri

di persona) con la madre. È stato inoltre conferito mandato urgente di

valutazione socio-familiare/ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione di __________, settore famiglie e minorenni (di seguito UAP), volto

a stabilire se e quali misure potessero entrare in considerazione a favore

delle figlie.

C. Mediante successiva

risoluzione 12 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha privato entrambi i

genitori del diritto di determinare il luogo di dimora limitatamente alla

figlia __________ ex art. 310 cpv. 1 CC, ricoverandola in via provvisoria

presso l’Ospedale __________ (art. 314b CC), stante le sue continue fughe dal

domicilio del padre e dalla Cellula Socio-educativa, come pure dei ripetuti

atti vandalici da lei commessi.

D. La decisione 7 agosto

2020 di cui sopra è stata confermata con risoluzione 4 settembre 2020 (ris. no.

20.452) e, di conseguenza, la provvisoria privazione in capo alla madre del

diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 1 e l’affidamento di

quest’ultima alle cure del padre. Nel contempo è stato conferito un mandato al

Servizio medico-psicologico di __________ per una valutazione delle capacità

genitoriali, come pure mandato per una valutazione psicoaffettiva della

minorenne RE 1. L’UAP è stato altresì designato quale Ufficio di controllo e

informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC. In data 1. settembre 2020,

l’Autorità di protezione ha emanato un’ulteriore decisione riferita alla

situazione abitativa di __________.

E. In data 14 settembre

2021 è pervenuta all’Autorità di protezione la valutazione delle capacità

genitoriali, da cui è emerso che “il signor RE 3 allo stato attuale non

possiede delle sufficienti capacità genitoriale che gli permettono di

rispondere ai bisogni emotivi e educativi della figlia RE 1, in maniera

continua e stabile (…) per quanto concerne la minore RE 1 riteniamo che la

ragazza debba intraprendere anche un percorso di psicoterapia. Inoltre è

necessario la continua presenza di una curatrice educativa per tutelare i

diritti della ragazza nella relazione con entrambi i genitori. Se il padre non

fosse collaborante e non accettasse questi aiuti vediamo il collocamento presso

un istituto come un aiuto indispensabile per la minore (…)”.

F. Con scritti 19

ottobre 2023, 23 novembre 2023 e 12 gennaio 2024 la Scuola media di __________

(Istituto scolastico frequentato da RE 1) ha riportato le sue preoccupazioni in

merito alla situazione della minore, rilevando una mancata chiarezza circa la

sua condizione abitativa e la figura genitoriale di riferimento a cui

rivolgersi, precisando di non essere riuscita, nonostante i vari tentativi, ad

avere un colloquio con la madre, mentre, per quanto riguarda il padre, “sostiene

di non aver più presa su sua figlia e si dimostra rinunciatario di fronte ai

suoi impegni genitoriali”. Lamenta inoltre le numerose ore di assenza di RE

1 e la circostanza secondo cui i genitori non avrebbero ancora provveduto a

rinnovare l’abbonamento del trasporto pubblico della figlia.

G. Frattanto sono pure giunti

i rapporti di aggiornamento 9 gennaio 2024 e 29 gennaio 2024 dell’UAP.

L’Ufficio segnala le difficoltà dei genitori in merito alla gestione educativa

di RE 1, la quale si assenta da scuola ed è stata coinvolta in fatti gravi,

quali la fuga di casa per una notte, vie di fatto nei confronti di una coetanea

e un violento pestaggio per cui vi è stato il coinvolgimento della Polizia e

della Magistratura dei minorenni. Aggiunge che la minore è scossa e la madre

preoccupata per la situazione della figlia, che appare fuori controllo. RE 2

risulta inoltre non sempre reperibile, rendendo difficoltosa la collaborazione

e l’intervento in seno alla famiglia, situazione analoga al padre che, in balia

degli eventi, non riesce a rivestire un ruolo autorevole e contenitivo.

L’Ufficio osserva da ultimo che “la situazione della minore appare sempre

più preoccupante e fuori controllo e i genitori non paiono riuscire a contenere

gli agiti e a fungere da agenti protettivi”.

H. Alla luce di quanto

precede, con risoluzione no. 24.78 del 5 febbraio 2024, tenendo conto dei

rapporti UAP pervenuti, l’Autorità di protezione ha pertanto: privato RE 2 e RE

3 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 1 (art. 310

cpv. 1 CC e cfr. pto. 1 del dispositivo); collocato la minore presso il Centro

di pronta accoglienza e osservazione di __________ (di seguito __________) con

effetto immediato (cfr. pto. 2 del dispositivo); incaricato l’operatrice

sociale dell’UAP della gestione delle relazioni personali fra RE 1, i genitori

e la sorella, tenendo conto dello stato psico-fisico della ragazza (cfr. pti. 3

e 4 del dispositivo), dichiarato la decisione immediatamente esecutiva

denegando a un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (cfr. pto. 8 del

dispositivo). È inoltre stata fatta richiesta all’Autorità regionale di

protezione __________ di assumere l’incarto relativo a RE 1, stante il suo

attuale domicilio a __________ (cfr. pto. 5 del dispositivo).

I. Tramite la sua

patrocinatrice, RE 1 – rappresentata dai genitori – ha interposto reclamo a

questa Camera il 27 febbraio 2024 avverso i provvedimenti adottati

dall’Autorità di protezione (cfr. pti. 1, 2, 3 e 4 del dispositivo),

postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, nel

merito, l’annullamento della decisione limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4 del

dispositivo. La reclamante, rispettivamente i genitori, chiedono altresì di

essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

J. Con osservazioni 4

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha riassunto i fatti che hanno condotto

all’emanazione della misura di protezione attuata a favore di RE 1,

evidenziando le circostanze secondo cui i presupposti giuridici per il

collocamento della minore sono adempiuti, ritenendolo confacente al suo

benessere, necessario e appropriato. Conferma altresì la propria competenza

territoriale, avendo istituito diverse misure di protezione a favore di RE 1 e

di sua sorella maggiore.

Per quanto riguarda il ruolo e l’idoneità dei

genitori di far fronte alle esigenze di RE 1, l’Autorità rileva che “i

signori RE 2 e RE 3 in tutti questi anni non si sono distinti di certo per

senso di responsabilità e guida genitoriale nonostante tutti gli strumenti

puntuali e tempestivi che lo Stato ha messo a loro disposizione

(…) il

padre ha tuttavia affermato che non era più in grado di gestire RE 1 per cui ha

accettato ben volentieri la proposta della madre che la figlia le fosse

affidata (…) la Scuola media di __________ comunicava all’ARP __________ che

purtroppo la situazione di controllo e di guida genitoriale su RE 1 era

rapidamente venuta meno visto che la ragazza non si presentava a scuola, che la

madre non avvisava la scuola delle sue assenze e neppure rispondeva alle numerose

telefonate indirizzate all’istituto (…) considerata la riconosciuta fragilità

genitoriale della madre e del padre di RE 1, già noti da alcuni anni alla

Magistratura dei minorenni a causa di inchieste e di decisioni di giustizia che

hanno riguardato la sorella più grande di RE 1 (…) si è palesata subito la

necessità di procedere senza ulteriore indugio al collocamento fuori dalla

famiglia della giovane RE 1”.

Non presentando delle

osservazioni specifiche riferite alla richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo, l’Autorità di prime cure postula la reiezione del gravame sia per

tale domanda che per quanto attiene al merito.

K. Nel frattempo, con

decisione 14 marzo 2024, questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione

dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 1 a fronte delle sue ripetute

assenze da scuola, dei comportamenti violenti adottati, nonché delle difficoltà

concrete di entrambi i genitori, i quali, nonostante i numerosi supporti della

rete messi a loro disposizione, non sono riusciti a gestire e a contenere gli agiti

della propria figlia. Per tali ragioni e tenuto conto del quadro generale della

situazione “una ponderazione degli interessi in gioco conduce a ritenere

pregiudizievole e lesivo del benessere di RE 1 il fatto di rimanere con RE 2 e RE

3 (…)”.

L. Con successiva

decisione 11 aprile 2024 (ris. no. 187) l’Autorità regionale di protezione __________,

ha assunto l’incarto concernente RE 1, stante il suo trasferimento di domicilio

a __________ a far tempo dal 1. dicembre 2021, risoluzione avverso la quale non

è stata interposto reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse

con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La reclamante

critica la decisione dell’Autorità di protezione in merito al suo collocamento

presso un istituto giovanile e alla conseguente privazione dei genitori del

diritto di determinarne il luogo di dimora, contestando gli accertamenti dell’Autorità

di prime cure e giudicando il provvedimento lesivo del principio della

proporzionalità e della sussidiarietà.

3.

Con risoluzione 5

febbraio 2024 (ris. n. 24/2023), dopo aver ricordato minuziosamente le

circostanze fattuali, la situazione di disagio ascritta a RE 1 sia all’interno

che fuori dal nucleo familiare con entrambi i genitori, gli atti delinquenziali

da lei commessi nei confronti di alcuni coetanei al vaglio della Magistratura

dei minorenni, come pure tutti gli interventi ambulatoriali intrapresi a suo

favore e non andati a buon fine da parte dei servizi sociali e della sua rete

di supporto, l’Autorità di protezione ha deciso di collocare la minore presso un

centro di accoglienza minorile ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC (cfr. pto. 2

del dispositivo), privando pertanto i genitori del diritto di determinare il

luogo di dimora della figlia (cfr. pto. 1 del dispositivo). L’Autorità di prime

cure ha infatti considerato che, alla luce “ dei gravi reati commessi dalla

minore (…) delle difficoltà dei genitori di RE 1 di costruire un punto di

riferimento in cui la minore possa trovare sostegno e assistenza, come pure la

loro completa incapacità di porre un freno ai comportamenti socialmente

devianti della loro figlia (…)

appare assolutamente necessario privare i

signori RE 2 e RE 3 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE

1, ricoverandola presso il Centro di pronta accoglienza e osservazione __________

di __________” (cfr. pag. 2 e 3 della decisione impugnata).

4.

Nel proprio reclamo,

l’insorgente, rappresentata dai genitori, richiamando i dispositivi di legge e

la relativa dottrina, contesta preliminarmente la competenza territoriale

dell’Autorità di protezione di __________, stante il proprio trasferimento di

domicilio a __________ a far tempo dal 9 settembre 2020 (recte 1. dicembre 2021

e cfr. reclamo a pag. 6). Dopo aver riassunto i fatti e il complesso contesto

familiare, osserva che “la qui decisione avversata appare assolutamente

fuori luogo, manifestamente sproporzionata, lesiva dei diritti della qui

reclamante e del suo legittimo interesse”, tenuto anche conto del fatto

che, a sua detta, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto prima istituire a suo

sostegno, e a quello dei genitori, delle misure meno incisive che permettessero

la conservazione della vita nel nucleo familiare (cfr. reclamo a pag. 5), ciò

che, invero, non avrebbe fatto. In particolare, la reclamante lamenta che,

nella propria risoluzione, l’Autorità non avrebbe chiarito o, quantomeno

menzionato, il pericolo a cui ella non poteva essere altrimenti sottratta, così

come non si è premurata di sottoporla ad un esame peritale prima di procedere

al suo ricovero (cfr. pag. 15 e 17 del reclamo). Evocando i principi di

proporzionalità e sussidiarietà, ribadisce che non sono adempiuti i presupposti

giuridici per il provvedimento adottato nei suoi confronti, chiedendo pertanto

l’annullamento della risoluzione contestata limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4

del dispositivo “poiché palesemente arbitraria, resa senza minimamente

accertare l’interesse ed il bene della qui reclamante, che, in modo del tutto

ingiustificato si è vista limitare la propria libertà personale senza che vi

siano delle risultanze oggettive (una perizia) che indichino come tale misura

sia idonea alla luce delle problematiche familiari riscontrate e mai

adeguatamente indagate” (cfr. reclamo pag. 16, 17 e 19). Da ultimo,

l’insorgente postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

I. Competenza territoriale

5.

Come giustamente

rilevato da RE 1 nel proprio allegato ricorsuale, prima di entrare nel merito, occorre

anzitutto chinarsi sulla questione a sapere se l’Autorità regionale di

protezione __________ era, in effetti, territorialmente competente per

l’istituzione della misura nei confronti della minore, a fronte del suo intervenuto

cambio di domicilio a __________ __________).

5.1

Anche nel caso in cui

la reclamante non avesse eccepito l’incompetenza territoriale, a norma degli

art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una

decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad essa connessi

passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684

e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in diritto,

segnatamente la competenza a decidere dell'autorità di primo grado, sia

materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC

n. 2 e 4).

5.2

Giusta l’art. 442 cpv.

1.

CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato.

In caso di cambiamento di

domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua

conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli

altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio,

l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura,

salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il

trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della

legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di

meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o

revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza

attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che

riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla situazione

giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123;

decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002; decisione CDP del 30 gennaio

2015, 9.2014.40). In particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche

prima del trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura

(BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).

5.3

Come giustamente

ricordato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni, nel caso in

esame, essendo pendente il procedimento, nonostante il cambiamento di domicilio

dell’interessata, la competenza è rimasta inalterata fino all’emanazione del

provvedimento a sua protezione. RE 1 ha infatti trasferito il proprio domicilio

a __________ con effetto dal 1. dicembre 2021, mentre il collocamento della

sorella maggiore __________ era in corso ed erano, di riflesso, già pendenti

gli ulteriori accertamenti richiesti nei confronti della situazione famigliare

e personale della stessa reclamante (valutazione socio-famigliare/ambientale,

delle capacità genitoriali e della condizione psicoaffettiva della minorenne)

per decidere in seguito la misura più idonea e tutelante il suo benessere;

ritenuto altresì come, nel frattempo, la madre fosse già stata privata del

diritto di determinare il luogo di dimora anche della figlia RE 1 (cfr.

risoluzione no. 20.4524 del 4 settembre 2020). Richiamato il principio della perpetuatio

fori evocato al precedente considerando, è pertanto a giusto titolo che

l’Autorità di prime cure, una volta in possesso delle risultanze dei rapporti

richiesti ai servizi preposti e degli ulteriori aggiornamenti circa la

situazione di RE 1 – fra cui, in particolare, il rapporto urgente 29.1.2024

dell’UAP – ha predisposto il collocamento della minore, trasmettendo, nel

contempo, la misura alla nuova Autorità competente, essendo tale provvedimento,

per definizione, di natura temporanea. Sarà infatti l’Autorità del “nuovo” domicilio

a doversi chinare – in base alle mutate o nuove circostanze – sulla necessità,

sia del proseguimento e/o della modifica della misura istituita, che della

richiesta di ulteriori accertamenti peritali nei confronti di RE 1 e dei suoi

genitori.

Premesso che questa

Camera – alla luce dell’attuale e comprovata situazione di disagio in cui versa

la reclamante – condivide, a sua tutela, il provvedimento adottato nei suoi

confronti per le ragioni di fatto e di diritto che verranno approfondite nei

seguenti considerandi, a titolo abbondanziale occorre inoltre evidenziare che l’eccezione

della competenza territoriale, oltre a non essere mai stata sollevata nel corso

degli ultimi quattro anni, sarebbe altresì contraria al benessere della minore,

andando ad annullare, in maniera temporanea, una situazione abitativa di fatto

della minore, per poi essere, molto verosimilmente, nuovamente ripristinata ad

opera dell’Autorità del suo luogo di domicilio, creando discontinuità e

ulteriore confusione nel percorso istituito a favore di RE 1 a sua protezione.

Per le ragioni sopra

esposte, tale censura non può quindi trovare accoglimento in questa sede.

II Collocamento

6.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non

sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

L'art. 310 cpv. 1

CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio)

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La privazione del

diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel

togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le

modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ

ed., 2019, n. 1173-1739 pag. 1129-1132).

Nel caso in cui i genitori

vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione

che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF

128.

III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012

consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6;

Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).

6.1

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

10.

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1;

Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745

pag. 1138). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti

(circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage

familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue

quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF

5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio

2009.

consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3,

Meier/Stettler, op. cit., n. 1742 pag. 1133-1134).

Il collocamento del

minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la

norma, “conveniente” (approprié; angemessen). Esso deve dunque

corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere

in considerazione sono in particolare l’età del minore, la sua personalità, i

suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a

carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei

genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il diritto deve assicurare

al minore l’adeguata protezione e le possibilità di sviluppo di cui gode

normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che il collocamento sia messo

in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza federale

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza

sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione

dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n.

1815, pag. 1188).

Il collocamento in

istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria

con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il

minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno

del minore nella sua famiglia naturale (Choffat, Du retrait du droit de garde

au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus adaptée, RMA

2014, p. 41 e rif.).

Decidendo il collocamento

del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia –

di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische

Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio

e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione

quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e

rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

6.2

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di

adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate

in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio

2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non

più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno

severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014

del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione

adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e

significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro

pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi

di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica

peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle

circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal

comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei

minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere

"ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da

loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza

CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del

21.

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

Qualora il collocamento

non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità

di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313

CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro

del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC,

nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di

protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per

decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza

CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del

27.

marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

7.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito del diritto di

protezione. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

7.1

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova

“inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29

settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed.

2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei rapporti

allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13

gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag.

6465-6466).

8.

Nella fattispecie,

la reclamante, supportata dai genitori, contesta le motivazioni che l’Autorità

di protezione ha posto alla base della propria risoluzione, collocandola presso

il __________ e privando i genitori, provvisoriamente, della facoltà di

determinare il suo luogo di dimora. Particolarmente, RE 1 contesta che vi sia

una situazione di pericolo ai sensi della dottrina e giurisprudenza citate,

elemento, a sua detta, neppure verificato e menzionato da parte dell’Autorità

di prime cure.

8.1

Corrisponde al vero,

come sostenuto dalla reclamante, che a seguito del suo affidamento alle cure

del padre è susseguito un periodo tutto sommato tranquillo, caratterizzato da

una situazione familiare relativamente stabile, con un rapporto padre e figlia

senza particolare conflittualità e/o difficolta relazionali, sebbene

quest’ultimo fosse sempre supportato dagli operatori scolastici e della rete

(cfr. reclamo a pag. 12). Tali singoli elementi non permettono tuttavia di

rimettere in discussione la valutazione globale delle circostanze a lungo

termine operata dall’Autorità di protezione, la quale fa emergere l’esistenza

di una situazione di pericolo per il bene di RE 1. La reclamante tralascia

infatti di specificare che, a fronte degli atteggiamenti violenti nei confronti

dei coetanei, delle ripetute fughe da casa, delle lunghe assenze da scuola e

delle rispettive richieste ai genitori (rimaste inevase) di farsi parte attiva

per contenere gli agiti della minore e far fronte, in modo adeguato, alle sue

esigenze educative, l’Autorità di protezione ha potuto accertare – non solo alla

luce dei fatti concreti, bensì anche mediante la perizia sulle capacità

genitoriali – la loro scarsa collaborazione con i servizi preposti, come pure

l’incapacità di gestire la propria figlia, ciò che ha reso necessario un

intervento immediato nei suoi confronti, finalizzato alla protezione fisica ed

emotiva della minore, a impedirle di commettere ulteriori atti delinquenziali e

di pregiudicare il proprio percorso didattico.

Contrariamente da quanto

asserito dall’insorgente, non si tratta pertanto di una situazione critica

momentanea riconducibile a momenti di vita particolari come, ad esempio, il

ricongiungimento con la madre, risolvibile trasferendosi dal padre e con

l’ausilio di supporti ambulatoriali. La documentazione agli atti testimonia una

condizione famigliare complessa di lunga data e la circostanza secondo cui RE 2

e RE 3 sono stati richiamati, spronati e seguiti nelle loro problematiche di

genitori nell’esecuzione dei loro compiti educativi almeno a far tempo nel

2014, difficoltà intervenute non solo nei confronti della qui reclamante ma

anche della sorella maggiore, tanto che, a fronte delle fughe da casa e degli

atti vandalici, si è reso necessario anche nei suoi confronti il ricovero

presso un centro educativo minorile.

I numerosi rapporti

UAP e dell’Istituto scolastico frequentato da RE 1 evidenziano in particolare

un crescendo, negli ultimi anni, degli atteggiamenti ribelli e fuori controllo

della minore, così come l’incapacità dei genitori di controllare la propria

figlia (ciò anche prima del ritorno della madre RE 2), di rispondere alle sue

necessità e di collaborare con la rete e gli operatori scolastici (cfr. rapporto

UAP 1.2.2021 “il signor RE 3 fatica ad avere un ruolo autorevole nei

confronti della figlia, che appare in generale resistente alle regole e limiti…Abbiamo

quindi proposto al signor RE 3 di beneficiare dell’aiuto del Servizio di

sostegno e accompagnamento educativo (SAE). Dopo iniziali resistenze, il signor

RE 3 ha aderito a questo progetto…”; rapporto UAP 3.11.2022 “Il signor RE

3.

necessita tuttavia di un appoggio educativo per far fronte alle varie e

complesse situazioni che si presentano con la figlia … L’adesione a questi

supporti, in particolare SAE, è altalenante e discontinua. Il signor RE 3 …

fatica a riflettere sulle proprie difficoltà e sui propri limiti e, di

conseguenza, fatica a tratti a comprendere il senso dell’intervento educativo”;

rapporto UAP 17.10.2023 “Abbiamo potuto constatare che il signor RE 3 fatica

a gestire adeguatamente questa situazione e ha nei confronti della figlia delle

reazioni inopportune. Ad esempio, se ci sono discussioni fra loro, il signor RE

3.

caccia la figlia di casa e le intima di andare a vivere dalla madre”; scritto

Scuola media di __________ 23.11.2023 “La signora RE 2 è stata convocata per

un colloquio lo scorso 21 ottobre, ma ha annullato l’appuntamento all’ultimo

momento per un impegno di lavoro. Anche i successivi tentativi di incontro sono

stati vani. Il signor RE 3 sostiene di non aver più presa sulla figlia e si

dimostra rinunciatario di fronte ai suoi impegni genitoriali”; rapporto UAP

9.1.2024

“RE 1 ha presentato delle criticità e i genitori hanno manifestato

difficoltà in merito alla sua gestione educativa … è stata assente da scuola

per diversi giorni … insieme a una sua coetanea, si è allontanata da casa per

una notte, senza avvisare la madre … è stata coinvolta in un diverbio con

un’altra ragazza, sfociato in vie di fatto … alla ripresa scolastica, RE 1 non

si è recata a scuola … la madre di RE 1 non sempre appare trasparente nella

comunicazione delle difficoltà nella gestione della figlia, che hanno

differenti cause ma che trovano in parte anche origine nella difficile situazione

relazionale tra i genitori, … il padre di RE 1, in conflitto con la ex-moglie e

ritenendo di detenere ancora la custodia delle figlie, interviene a livello

educativo, spesso in contrasto con quanto definito dalla madre … il signor RE 3,

dopo un confronto con la figlia, ha abbandonato anzitempo ed in malo modo la

riunione … gli inviti alla moderazione e alla ragionevolezza e i tentativi di

mediazione tra genitori da parte del nostro Ufficio non hanno purtroppo dato

alcun risultato … in merito alla situazione generale, riteniamo che qualora non

vi fosse un’inversione di tendenza, un progetto di collocamento per la minore

sarebbe l’opzione necessaria da percorrere”; rapporto UAP 29.1.2024 … le

due sorelle, unitamente ad altre due ragazze, minorenni, si sono rese

protagoniste di un violento pestaggio ai danni di un’altra ragazza … la madre,

tuttavia, non è sempre reperibile e questo rende difficoltosa la collaborazione

e l’intervento in seno alla famiglia. Il padre, appare in balia degli eventi e

non riesce a investire un ruolo autorevole e contenitivo … da diverse settimane

non frequenta più la scuola … la situazione della minore appare sempre più

preoccupante e fuori controllo e i genitori non paiono riuscire a contenere gli

agiti e a fungere da agenti protettivi … chiediamo alla vostra Autorità di

indire un incontro urgente con i genitori e la minore al fine di discutere di

quanto sopra e valutare la necessità di predisporre di un collocamento fuori

famiglia”).

Già solo da questa sintesi

degli avvenimenti intercorsi negli ultimi tre anni, l’esposizione di RE 1 ad

una situazione critica rispetto al proprio benessere fisico, psicologico ed

educativo, può dunque essere considerata accertata.

8.2

Risulta pure un

fattore di pericolo per la minore il fatto che i suoi genitori, a fronte di

tali riscontri, abbiano sempre in qualche modo sminuito l’evidenza e la gravità

della situazione (cfr. rapporto UAP 1.2.2021 “Osserviamo come la tendenza

del signor RE 3 sia quella di negare/banalizzare le difficoltà con la figlia e

le proprie, in quanto genitore. Anche per quanto riguarda la propria situazione

personale, il padre di RE 1 fatica a riconoscere le fragilità, con la

conseguenza di non attivarsi nella ricerca di sostegni e con il rischio di una

non tenuta della situazione. Questi aspetti, in prospettiva futura, destano

preoccupazione e ci interrogano in merito alle reali capacità del signor RE 3

di accudire adeguatamente la figlia” e valutazione delle capacità

genitoriali 14.9.2021 con riferimento particolare ai colloqui telefonici), omettendo

di soppesare con la dovuta accortezza quanto stava accadendo, non accogliendo per

tempo i suggerimenti proposti dalla rete (come un sostegno psicoterapeutico a

favore del padre e della reclamante, cfr. rapporto UAP 1.2.2021 “Gli abbiamo

quindi proposto di far capo al Servizio psico-sociale, ma il signor RE 3 si è

recato per un solo appuntamento, non ritenendolo più necessario farvi capo”

e rapporto UAP 17.10.2023 “Da valutare inoltre la necessità di ricorrere ad

un sostegno terapeutico per RE 1. Riteniamo in effetti necessario che la

ragazza possa beneficiare di un sostegno che la aiuti ad elaborare quanto

vissuto negli ultimi anni e ad affrontare con più strumenti il percorso futuro.

Tale proposta è stata fatta sistematicamente negli anni sia a RE 1 che al

padre, trovando in entrambi il rifiuto”), tralasciando di informarsi

sull’andamento scolastico della figlia RE 1 (cfr. incontro ARP 30.11.2023), di

avvisare l’Istituto scolastico delle sue assenze, come pure di rendersi

reperibili nei confronti della scuola e delle richieste di incontro con i

docenti di sostegno (in particolare la madre). Tale atteggiamento di negazione

e di mancata consapevolezza circa le loro criticità genitoriali emerge anche

dal tenore dell’atto ricorsuale, sede in cui essi appaiono nuovamente minimizzare

quanto commesso da entrambe le figlie e la rispettiva necessità di un percorso

presso un luogo estraneo ai conflitti familiari, ritenendo l’Autorità di prime

cure in parte responsabile dei comportamenti fuori controllo ascritti a RE 1, siccome

essa non avrebbe “deciso di disporre alcuna misura a sostegno/protezione di RE

1” e “emesso una decisione formale in luogo all’affidamento di RE 1”,

ciò che, a loro detta, “ha creato un vero proprio caos tra i genitori in

conflitto, che i contendevano l’affidamento di RE 1, e per la minore che ne

approfittava per eludere ogni genere di regola del Signor RE 3, sostenendo che

quest’ultimo non avesse voce in capitolo” (cfr. pag. 14 del reclamo).

Invero, come già evocato ai precedenti

considerandi, gli atti costituenti i voluminosi incartamenti di RE 1 e di sua

sorella maggiore __________, dimostrano che le problematiche familiari, così

come l’alta conflittualità fra genitori, sono di vecchia data e non hanno fatto

altro che acutizzarsi a fronte delle fasi evolutive delle figlie e della rispettiva

incapacità di RE 2 e RE 3 di rispondere, in modo adeguato, ai loro bisogni

educativi ed emotivi. Tutto quanto ciò, congiunto alla scarsa cooperazione

dimostrata sinora dai genitori con i servizi sociali e con gli operatori

scolastici, non può essere rimesso in dubbio dalla reclamante e costituisce un

elemento di pericolo.

8.3

Sebbene le misure che permettono

la conservazione della vita nel nucleo famigliare debbano rimanere prioritarie,

l’Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri provvedimenti appaiano

di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo, come nel caso

concreto. Già la perizia sulle capacità genitoriali datata 14.9.2021 aveva

evidenziato l’indispensabilità del collocamento della minore qualora il padre

non si fosse dimostrato collaborante e non avesse accettato gli aiuti proposti

dall’Autorità di protezione. L’UAP medesimo ha segnalato la misura del ricovero

fuori dalla famiglia quale opzione necessaria da percorre per RE 1, essendo la

sua situazione “sempre più preoccupante e fuori controllo e i genitori non

paiono riuscire a contenere gli agiti e a fungere da agenti protettivi”

(cfr. rapporto UAP 9 e 29 gennaio 2024). Premesso che questa Camera ha già

minuziosamente esposto e accertato al considerando 8.2 della presente sentenza

i comportamenti acritici, a tratti disinteressati e poco collaborativi da parte

di RE 2 e RE 3 nei confronti dell’Autorità di protezione, dei servizi sociali e

degli operatori scolastici, giova evidenziare che, al di là di una eventuale

responsabilità dell’uno o dell’altro o dell’esistenza di eventuali

giustificazioni, il loro atteggiamento avrebbe impedito di fatto (e reso vani) la

messa in atto di tutti quegli interventi protettivi, anche meno incisivi, in

favore della minore che avrebbero potuto essere intrapresi a fronte della

chiara situazione di disagio che si trascina da diverso tempo, da loro negata o

minimizzata. Particolarmente e tenuto conto della complessità attuale della

situazione, la figura di una curatrice educativa appare superflua e destinata all’insuccesso

nella sua funzione, alla luce, soprattutto, dell’alta conflittualità fra

genitori, ma anche delle loro difficoltà a comprendere i propri limiti

genitoriali e della loro reticenza nei confronti dei supporti suggeriti dalla

rete e dall’Autorità di protezione. In tal senso, il principio della proporzionalità

non risulta dunque violato dall’Autorità di prime cure.

8.4

A tale proposito, va

altresì rilevato che gli scritti datati 24.4.2024, 29.4.2024 e 6.5.2024

inoltrati a questa Camera con oggetto le fughe di RE 1 dal centro di

accoglienza minorile e il suo desiderio di tornare a casa, rappresentano

l’ennesimo segnale della sua incapacità di sottostare alle regole e ai limiti

imposti dalle figure educative di riferimento, ciò che, a maggior ragione, rende

inattuabile, allo stadio attuale della procedura, un suo rientro in famiglia.

8.5

Infine, corrisponde al

vero che la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di

dimora di RE 1 è stata emanata dall’Autorità di protezione prima di richiamare e

attendere una valutazione psicodiagnostica della minore e, se del caso, istituire

a suo favore un sostegno terapeutico, come censurato dalla reclamante. A mente

di questa Camera tale privazione – sebbene questa circostanza non emerga in

modo chiaro ed esplicito dal tenore della decisione impugnata – deve essere

tuttavia intesa di natura provvisoria sulla scorta di una situazione di pericolo,

suscettibile di pregiudicare il benessere fisico, emotivo ed educativo della

minore, che non poteva più protrarsi (“I signori RE 2 e RE 3 sono provvisoriamente

privati del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 1…”).

La nuova Autorità di protezione investita (sede __________ di __________) è pertanto

chiamata a espletare gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari (quali,

ad esempio, l’audizione della minore, una sua valutazione psicodiagnostica, la perizia

sulle capacità genitoriale della madre, ecc…), di modo da permettere il più rapidamente

possibile una definizione della fattispecie e del futuro prossimo di RE 1.

Anche prima di tali esiti, a dipendenza dell’evolversi della fattispecie e

dell’emergere di nuove circostanze rilevanti che potrebbero modificare la

prognosi e la valutazione della situazione di pericolo ascritta alla minore (ad

esempio una fattiva collaborazione dei genitori con i servizi, una loro presa a

carico psicoterapeutica, un percorso di mediazione e di sostegno alla

genitorialità, ecc…), l’Autorità di protezione ha comunque la facoltà di

adattare la propria decisione alle circostanze concrete con una nuova pronuncia

di carattere cautelare.

9.

Sulla scorta di

tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione,

presa nell’interesse prioritario della minore, merita conferma, mentre il

reclamo di RE 1, coadiuvata dai genitori, deve essere respinto.

10.

Ai sensi dell’art.

art. 314abis CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina che il figlio

sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e

giuridiche (cpv. 1), in particolare se il procedimento concerne il ricovero del

figlio (cpv. 2 n. 1). Analogo principio è sancito anche dall’art. 449a CC,

applicabile in modo esteso al diritto di protezione del minore e dell’adulto

(Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 4). Nel caso in cui

la necessità emerga in sede di reclamo, spetta al giudice ordinare che

l’interessato sia rappresentato da un curatore (Steck, Comm-Fam Protection de

l’adulte, ad art. 449a CC n. 6 e 8).

10.1

Nella fattispecie,

questo giudice si è chinato sulla questione di ordinare una curatela di rappresentanza

in favore di RE 1 nell’ambito del presente procedimento di reclamo, non ritenendo

ancora necessario – alla luce di tutte le circostanze del caso e dei contenuti

dell’impugnativa – procedere con una simile nomina a questo stadio.

Tuttavia,

come visto, considerata l’età della minore, la sua rispettiva capacità di

esprimersi, con cognizione di causa, in merito al suo futuro, la collaborazione

inizialmente dimostrata al progetto di collocamento (cfr. email __________

dell’8 e 12.2.2024) per poi interporre reclamo supportata dai genitori

(firmanti la procura al legale della reclamante), in applicazione della

summenzionata norma, l’Autorità di protezione competente è invitata a valutare

– anche sulla base degli accertamenti che verranno esperiti fra cui

l’ascolto della reclamante – l’istituzione di una curatela di rappresentanza in

favore di RE 1 per il prosieguo del procedimento di prime cure.

11.

La reclamante postula

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art.

29.

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Alla luce della

documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza dei genitori

di RE 1, la domanda può essere accolta.

12.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 (e, di

riflesso, di RE 2 e RE 3) al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, tali oneri sarebbero posti a carico del Cantone (art. 118

cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). Tuttavia, viste le

circostanze, si prescinde dal loro prelevamento. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

3. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.