9.2024.42
Mercede del curatore, prescrizione
10 gennaio 2025Italiano17 min
spese di fr. 1'164.30 e l’IVA, calcolata con quattro aliquote diverse per altrettanti
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.42
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mercede della curatrice delle figlie
giudicando
sul reclamo del 1. marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29
gennaio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2001) e PI 1
(2005) sono nate dalla relazione tra RE 1 e PI 3. Tramite decisione 12 giugno
2007 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________ ha istituito
a favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, nominando quale
curatrice l’avv. CURA 1 “con il compito di rappresentare la minore nella
salvaguardia del suo diritto di mantenimento da parte del padre e alla
regolamentazione delle relazioni personali con il medesimo”. Con ulteriore
decisione 4 dicembre 2007 la medesima autorità ha evidenziato “l’eventualità
di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella procedura di modifica del
contributo alimentare” e ha istituito anche a favore di PI 2 una curatela
di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC, nominando la medesima
curatrice della sorella. La remunerazione della curatrice, per entrambe le
minori, è stata indicata a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
B. Facendo seguito a una
richiesta dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente, CURA 1 ha
presentato in data 11 gennaio 2024 il rapporto finale per entrambe le curatele,
in un unico documento. Rilevando che il suo mandato era terminato, essa ha
tramesso una nota professionale dettagliata, per le prestazioni svolte tra il
2007 e il 2016, per un totale di fr. 10'449.15. L’onorario richiesto è pari a
fr. 8'537.40 (applicata una tariffa oraria di fr. 180.–) a cui sono aggiunte le
spese di fr. 1'164.30 e l’IVA, calcolata con quattro aliquote diverse per altrettanti
periodi distinti.
C. Con decisione 29/30
gennaio 2024 l’Autorità di protezione ha revocato le misure a favore di PI 2 e PI
1 (disp. 1 e 2), ha approvato il rapporto finale della curatrice sollevandola
dal mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto (disp. 3) e le ha riconosciuto
la totalità dell’indennità richiesta, che è stata posta a carico dei genitori
in ragione di metà ciascuno (disp. 4), come pure tasse e spese per fr. 100.–
(disp. 6).
D. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 1 / 4 marzo 2024. Egli si oppone
esclusivamente al dispositivo 4. della decisione, chiedendo a questa Camera di
determinare se le prestazioni effettuate siano prescritte, in quanto la fattura
si riferisce al periodo da luglio 2007 a giugno 2016. Riconoscendo il diritto
della curatrice al compenso per il tempo investito e al rimborso delle spese,
il reclamante critica all’Autorità di protezione per aver avallato una fattura
per prestazioni in parte risalenti al 2007, ritenendo che essa abbia anche
violato il “principio secondo il quale il curatore deve presentare
annualmente la propria fattura”.
E. Tramite osservazioni
8 marzo 2024 l’Autorità di protezione si rimette al giudizio di questa Camera,
chiedendo che sia respinta l’eccezione della prescrizione sollevata da RE 1, in
quanto ritiene che il ritardo nel presentare la nota d’onorario da parte della
curatrice non abbia comportato la prescrizione del suo credito, che considera
essere diventato esigibile soltanto con la sua approvazione, avvenuta con la
decisione impugnata.
F. PI 3 ha presentato le
proprie osservazioni al reclamo il 19 marzo 2024. Essa riconosce che le
prestazioni fornite siano da retribuire, rimproverando tuttavia alla curatrice
e all’Autorità di protezione di non aver mai aggiornato la pratica o chiesto un
acconto. Sostiene di non essere mai stata informata di un importante scoperto
da saldare e chiede, nel caso in cui sia “possibile inviare una fattura dopo
ben 17 anni”, di poter rateizzare l’importo, proponendo un massimo di fr.
50.– mensili in ragione della sua precaria situazione professionale e della
priorità di dover mantenere le figlie agli studi per i prossimi otto anni.
G. Con osservazioni 25
marzo 2024 CURA 1 evidenzia di non comprendere la motivazione alla base del
reclamo, visto che RE 1 riconosce il suo diritto a un compenso, contestando invece
all’Autorità di protezione di non aver tenuto conto di un’eventuale
prescrizione. La curatrice ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato
a decorrere a far tempo dall’approvazione del rapporto conclusivo dell’11
gennaio 2024, trattandosi di prestazioni continuate nel tempo e considerando
che i mandati siano terminati solo con l’inoltro di tale rapporto. Essa
chiarisce che nulla vieta ai debitori di pagare importi prescritti, ritenuto
che l’eccezione di prescrizione è una facoltà della parte debitrice e non un
obbligo. Indica di essere disponibile per un incontro con RE 1 e PI 3 per
risolvere in via extra-giudiziaria la questione “purché in modo equo”.
In caso di esito favorevole al reclamante, CURA 1 chiede di essere esonerata
dal pagamento di tasse e spese di giudizio.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450 f CC).
2.
RE 1
contesta esclusivamente il dispositivo no. 4 della decisione impugnata, nel
quale l’Autorità di protezione ha approvato e posto a carico dei genitori in
ragione di metà ciascuno la nota d’onorario presentata l’11 gennaio 2024 della
curatrice CURA 1 per le prestazioni svolte dal luglio 2007 al giugno 2016 (a
cui ha aggiunto un colloquio telefonico del 12 dicembre 2023 e la stesura del
rapporto finale del 10 gennaio 2024). Il reclamante, che riconosce che l’avv. CURA
1.
ha svolto un mandato per il quale ha diritto a un compenso del quale non
contesta l’importo, chiede a questa Camera soltanto di giudicare se sia
intervenuta la prescrizione del credito, criticando altresì all’Autorità di
aver “violato il principio secondo il quale il curatore deve presentare
annualmente la propria fattura”.
Dal canto suo, l’Autorità di protezione richiama le normative cantonali
relative al compenso dei curatori e sostiene che il ritardo di CURA 1 nella
presentazione della sua richiesta di approvazione della mercede non comporti la
prescrizione del credito, esigibile soltanto con l’approvazione dello stesso,
avvenuta con la decisione impugnata.
Di medesimo
avviso è l’avv. CURA 1, che precisa di ritenere che i suoi mandati siano
terminati con l’inoltro del rapporto finale l’11 gennaio 2024 e che,
trattandosi di prestazioni continuate nel tempo, il termine di prescrizione inizierebbe
a decorrere solo da tale data. Evidenzia inoltre che il reclamante non
contesterebbe che l’indennità sia dovuta, e che nulla vieta al reclamante di
pagare anche importi eventualmente prescritti, la prescrizione essendo un
diritto ma non un obbligo. Per tale motivo e precisando di ritenere che non vi
sarebbe alcun obbligo per l’Autorità di protezione di richiedere annualmente la
presentazione di una nota professionale, l’avv. CURA 1 evidenzia la sua
disponibilità a risolvere equamente la questione insieme ai genitori in via
extra-giudiziaria.
3.
In virtù dell’art.
404.
cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei
minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, Reusserad, art. 404 n. 7) – il curatore
ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati
con i beni dell’interessato. Quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404
cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone fissato in
applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere pagato con i beni
dell’interessato; in caso la misura sia istituita a tutela di minorenni, le
spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e devono, in
principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900).
Ai sensi dell’art. 19 cpv.
1.
LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso,
spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio,
cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il
provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. BSK
ZGB I, 6ª ed. 2018, Fountoulakis/ Breitschmid, art. 276 CC
n. 22 e cit.).
In virtù dell’art.
404.
cpv. 2 CC l’autorità di protezione stabilisce l’importo del compenso. La
definizione della mercede dei curatori spetta esclusivamente (materialmente)
all’Autorità di protezione. Nel diritto precedentemente applicabile, la mercede
e il rimborso delle spese del curatore erano fissate dall’allora autorità
tutoria ai sensi degli artt. 416 ss vCCS, ossia dalla Commissione
tutoria fino al 31 dicembre 2012 (art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000
d’applicazione della LTut), con cadenza annuale e computate “sulla gestione
dell’anno successivo”.
La decisione di tassazione
dell’Autorità di protezione costituisce un titolo di rigetto definitivo ai
sensi dell’art. 80 LEF (BSK Erwachsenenschutz, Reusser,
N. 41 ad art. 404). Il curatore è legittimato a far valere la sua pretesa di
mercede e rimborso spese – dopo la definizione della medesima da parte
dell’Autorità di protezione – in via esecutiva (DTF 5A_503/2016 del 23.12.2016;
BSK Erwachsenenschutz, Reusser,
op. cit., loc. cit.).
3.1
La prescrizione è
un’istituzione di diritto materiale; va di conseguenza esaminata dal giudice
nella misura in cui – come nel caso in esame – il gravame sia ricevibile (CR
CO-I, Pichonnaz, N. 48 ad art. 127
CO, con rimando ad ampia dottrina convergente). La decisione che accetta
l’eccezione di prescrizione rigetta l’azione alla base (DTF 118 II 447, consid.
1b//bb) e permette al debitore di paralizzare il diritto d’azione legato al
credito.
Ci si può chiedere se la
Camera di protezione sia competente ad esaminare l’eccezione o se la stessa non
debba essere trattata dalle autorità preposte all’incasso della mercede. La
risposta è senz’altro affermativa, a motivo della forza esecutiva della
decisone di tassazione da parte delle autorità di protezione (titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 80 LEF) e delle competenze
specifiche della Camera di protezione, che le permettono di accertare la
problematica nei risvolti del diritto settoriale di sua competenza (cfr.
sentenza CDP del 6 luglio 2020,
inc. 9.2018.175, consid. 5.2.).
3.1.1
La prescrizione del
diritto alla remunerazione del curatore (secondo il vecchio e il nuovo diritto)
non era e non è espressamente regolata né dal diritto federale né dal diritto
cantonale.
Dottrina e giurisprudenza
non sono unanimi nel qualificare l’attività del curatore quale funzione
ufficiale o mandato di carattere pubblico. Tuttavia, il Tribunale federale
sembra comunque attribuire materialmente l’intero diritto di protezione al
diritto pubblico (COPMA, Guide pratique, Droit de la protection de l’adulte,
pag. 59 n. 1.151; DTF 137 III 67, consid. 3.5.). Ciò è a maggior ragione
giustificato dalla relazione tra curatore e autorità, agendo il primo in base
alle indicazioni della seconda, competente per stabilirne il compenso e per la
sorveglianza della gestione della misura. L’esigibilità del compenso del
curatore (comprensivo di mercede, esborsi e spese) è dunque strettamente
connessa con l’approvazione del medesimo da parte dell’autorità (Autorità
regionale di protezione dal 1. gennaio 2013, Commissione tutoria fino al 31
dicembre 2012 - art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000 d’applicazione della
LTut -). In ossequio ai principi giuridici esposti sopra, l’esigibilità della
mercede della curatrice presuppone l’approvazione della medesima da parte
dell’autorità di protezione. Un’interpretazione diversa della norma
determinerebbe un’insicurezza giuridica accresciuta (CR CO-I, Pichonnaz, N. 1 ad art. 130 CO).
Ai sensi della giurisprudenza
del Tribunale cantonale amministrativo, applicabile alla fattispecie, se la
legge non fissa un termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme
stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in
presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia,
il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualore agisse come
legislatore. Salvo diversa disposizione di legge, secondo costante dottrina e
giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si applica il termine
di dieci anni e per le prestazioni periodiche quello di cinque anni (cfr.
sentenza del 17 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;
52.2022.188, disp. 3.1, con riferimenti).
In assenza di un’esplicita
norma di diritto pubblico che disponga diversamente, la prescrizione del
diritto di tassare inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato
esigibile. Quando l’esistenza e l’ammontare di una determinata pretesa
necessitano di essere fissati tramite una decisione dell’autorità, il relativo
credito diventa esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a
partire dal momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita
del medesimo. In questo modo vi è la certezza che l’insorgere della
prescrizione o della perenzione non venga altrimenti ritardata dal
comportamento omissivo dell’autorità (sentenza citata, disp. 3.2, con
riferimenti).
3.1.2
Ai sensi dell’art. 130
CO la decorrenza del termine di prescrizione comincia quando il credito è
esigibile, ossia a partire dal momento in cui il creditore ha il diritto di
esigere la prestazione del debitore: fa stato il momento oggettivo
dell’esigibilità e non il momento in cui il creditore era in grado di provocare
l’esigibilità del credito (CR CO-I, Pichonnaz,
N. 1 ad art. 130 CO).
Giusta l’art. 411 cpv. 1
CC “ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore
rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela” (la norma è trasponibile
ai minori in virtù dell’art. 327c cpv. 2 CC). In Ticino, alla presentazione del
rapporto periodico coincide anche la richiesta di approvazione della mercede,
come risulta nel formulario ufficiale pubblicato dalla scrivente Camera.
Contrariamente a quanto osservato dalla curatrice, non appare pertanto fuori
luogo la critica sollevata dal reclamante relativa all’obbligo di presentare
una fattura ogni anno (ciò che peraltro era il caso in applicazione del diritto
in vigore fino al 31.12.2012).
L’avv. CURA 1 sostiene che
l.ttività da lei svolta equivalga a “prestazioni continuate nel tempo”,
ritenendo che il termine di prescrizione decorra esclusivamente dopo
l’emanazione della decisione di tassazione. Nel caso concreto, non merita
tuttavia disamina la qualificazione delle prestazioni fornite quale criterio
per determinare a quale termine soggiace la pretesa. Il credito va infatti in
ogni caso considerato prescritto, trattandosi di una particolare situazione in
cui è relativo a prestazioni eseguite tra l’11 luglio 2007 e il 9 settembre
2016, che in applicazione dei suddetti principi sarebbe divenuto esigibile con
la decisione del 29/30 gennaio 2024, ovvero a distanza di parecchi anni. In un
simile contesto, la sua esigibilità risulta pertanto differita a causa del
comportamento omissivo dell’Autorità, che ha ritardato l’insorgere della
decorrenza della prescrizione. Alla luce di tale situazione, si impone di
considerare che tale ritardo è imputabile al comportamento della curatrice e
dell’Autorità di primo grado, che in violazione delle norme applicabili, hanno
indebitamente omesso la prima di presentare i rapporti periodici e le relative
note d’onorario e la seconda di richiederli e tassarli, in ossequio del suo
obbligo di controllo. Non si può pertanto esimersi dal criticare il loro operato
(come peraltro ricordato anche dalla madre delle minori), che si rivela
contrario al principio della buona fede. Persino la curatrice, nelle sue
osservazioni, sembra voler tener conto dell’inusualità della situazione, proponendo
ai genitori un incontro per risolvere equamente la questione.
Nelle particolari condizioni
descritte e in ossequio del principio della buona fede, il credito è quindi da
considerare prescritto, non potendo la curatrice e l’Autorità di prima istanza
(in mora nella presentazione delle note d’onorario e nella loro approvazione)
trarre vantaggio da un comportamento negligente e omissivo, procrastinando nel
tempo l’esigibilità del credito e di conseguenza la decorrenza dei termini di
prescrizione.
4.
A titolo puramente
abbondanziale, in quanto non modifica l’esito del presente giudizio, occorre precisare
che, diversamente da quanto sostenuto dall’ avv. CURA 1, le misure di curatela
a favore di PI 2 e PI 1 hanno preso fine per legge (essendo esse divenute
maggiorenni) l’8 ottobre 2019, rispettivamente il 23 ottobre 2023 e non, come
da lei sostenuto, al momento della presentazione del rapporto finale. Ciò in
virtù delle norme del diritto della protezione dell’adulto relative alla fine
delle funzioni del curatore che si applicano per analogia in materia di
protezione del minore. Occorre quindi distinguere la fine dell’ufficio del
curatore per legge (art. 421 CC) e la dimissione a seguito di una decisione
dell’Autorità di protezione (artt. 422-423 CC). Le funzioni del curatore
prendono fine quando la curatela stessa prende fine (art. 421 cpv. 2 CC). In
ambito di protezione del minore le cause di fine della curatela sono la maggiore
età del minore o la revoca formale della misura da parte dell’Autorità di
protezione (art. 313 CC in applicazione con l’art. 399 cpv. 2 CC, applicabile
per analogia; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n.
4.66
e ss., pag. 148). Le misure di protezione del minore prendono fine per
legge quando egli diviene maggiorenne e ciò anche se necessita ancora di
protezione. In tal caso è compito dell’interessato, dei genitori o del
mandatario chiedere l’adozione di misure di protezione dell’adulto all’Autorità
di protezione competente (COPMA, op. cit., n. 4.81, pag. 152).
5.
Alla luce di quanto
precede, il reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è
annullato ai sensi dei considerandi. Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza ma tenuto conto del caso
particolare, eccezionalmente, questa Camera rinuncia al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è annullato ai
sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.