Lexipedia

Decisione

9.2024.42

Mercede del curatore, prescrizione

10 gennaio 2025Italiano17 min

spese di fr. 1'164.30 e l’IVA, calcolata con quattro aliquote diverse per altrettanti

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.42

Lugano

10 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la mercede della curatrice delle figlie

giudicando

sul reclamo del 1. marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29

gennaio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2001) e PI 1

(2005) sono nate dalla relazione tra RE 1 e PI 3. Tramite decisione 12 giugno

2007 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________ ha istituito

a favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, nominando quale

curatrice l’avv. CURA 1 “con il compito di rappresentare la minore nella

salvaguardia del suo diritto di mantenimento da parte del padre e alla

regolamentazione delle relazioni personali con il medesimo”. Con ulteriore

decisione 4 dicembre 2007 la medesima autorità ha evidenziato “l’eventualità

di un conflitto di interessi tra madre e figlia nella procedura di modifica del

contributo alimentare” e ha istituito anche a favore di PI 2 una curatela

di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 CC, nominando la medesima

curatrice della sorella. La remunerazione della curatrice, per entrambe le

minori, è stata indicata a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

B. Facendo seguito a una

richiesta dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente, CURA 1 ha

presentato in data 11 gennaio 2024 il rapporto finale per entrambe le curatele,

in un unico documento. Rilevando che il suo mandato era terminato, essa ha

tramesso una nota professionale dettagliata, per le prestazioni svolte tra il

2007 e il 2016, per un totale di fr. 10'449.15. L’onorario richiesto è pari a

fr. 8'537.40 (applicata una tariffa oraria di fr. 180.–) a cui sono aggiunte le

spese di fr. 1'164.30 e l’IVA, calcolata con quattro aliquote diverse per altrettanti

periodi distinti.

C. Con decisione 29/30

gennaio 2024 l’Autorità di protezione ha revocato le misure a favore di PI 2 e PI

1 (disp. 1 e 2), ha approvato il rapporto finale della curatrice sollevandola

dal mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto (disp. 3) e le ha riconosciuto

la totalità dell’indennità richiesta, che è stata posta a carico dei genitori

in ragione di metà ciascuno (disp. 4), come pure tasse e spese per fr. 100.–

(disp. 6).

D. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 1 / 4 marzo 2024. Egli si oppone

esclusivamente al dispositivo 4. della decisione, chiedendo a questa Camera di

determinare se le prestazioni effettuate siano prescritte, in quanto la fattura

si riferisce al periodo da luglio 2007 a giugno 2016. Riconoscendo il diritto

della curatrice al compenso per il tempo investito e al rimborso delle spese,

il reclamante critica all’Autorità di protezione per aver avallato una fattura

per prestazioni in parte risalenti al 2007, ritenendo che essa abbia anche

violato il “principio secondo il quale il curatore deve presentare

annualmente la propria fattura”.

E. Tramite osservazioni

8 marzo 2024 l’Autorità di protezione si rimette al giudizio di questa Camera,

chiedendo che sia respinta l’eccezione della prescrizione sollevata da RE 1, in

quanto ritiene che il ritardo nel presentare la nota d’onorario da parte della

curatrice non abbia comportato la prescrizione del suo credito, che considera

essere diventato esigibile soltanto con la sua approvazione, avvenuta con la

decisione impugnata.

F. PI 3 ha presentato le

proprie osservazioni al reclamo il 19 marzo 2024. Essa riconosce che le

prestazioni fornite siano da retribuire, rimproverando tuttavia alla curatrice

e all’Autorità di protezione di non aver mai aggiornato la pratica o chiesto un

acconto. Sostiene di non essere mai stata informata di un importante scoperto

da saldare e chiede, nel caso in cui sia “possibile inviare una fattura dopo

ben 17 anni”, di poter rateizzare l’importo, proponendo un massimo di fr.

50.– mensili in ragione della sua precaria situazione professionale e della

priorità di dover mantenere le figlie agli studi per i prossimi otto anni.

G. Con osservazioni 25

marzo 2024 CURA 1 evidenzia di non comprendere la motivazione alla base del

reclamo, visto che RE 1 riconosce il suo diritto a un compenso, contestando invece

all’Autorità di protezione di non aver tenuto conto di un’eventuale

prescrizione. La curatrice ritiene che il termine di prescrizione sia iniziato

a decorrere a far tempo dall’approvazione del rapporto conclusivo dell’11

gennaio 2024, trattandosi di prestazioni continuate nel tempo e considerando

che i mandati siano terminati solo con l’inoltro di tale rapporto. Essa

chiarisce che nulla vieta ai debitori di pagare importi prescritti, ritenuto

che l’eccezione di prescrizione è una facoltà della parte debitrice e non un

obbligo. Indica di essere disponibile per un incontro con RE 1 e PI 3 per

risolvere in via extra-giudiziaria la questione “purché in modo equo”.

In caso di esito favorevole al reclamante, CURA 1 chiede di essere esonerata

dal pagamento di tasse e spese di giudizio.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450 f CC).

2.

RE 1

contesta esclusivamente il dispositivo no. 4 della decisione impugnata, nel

quale l’Autorità di protezione ha approvato e posto a carico dei genitori in

ragione di metà ciascuno la nota d’onorario presentata l’11 gennaio 2024 della

curatrice CURA 1 per le prestazioni svolte dal luglio 2007 al giugno 2016 (a

cui ha aggiunto un colloquio telefonico del 12 dicembre 2023 e la stesura del

rapporto finale del 10 gennaio 2024). Il reclamante, che riconosce che l’avv. CURA

1.

ha svolto un mandato per il quale ha diritto a un compenso del quale non

contesta l’importo, chiede a questa Camera soltanto di giudicare se sia

intervenuta la prescrizione del credito, criticando altresì all’Autorità di

aver “violato il principio secondo il quale il curatore deve presentare

annualmente la propria fattura”.

Dal canto suo, l’Autorità di protezione richiama le normative cantonali

relative al compenso dei curatori e sostiene che il ritardo di CURA 1 nella

presentazione della sua richiesta di approvazione della mercede non comporti la

prescrizione del credito, esigibile soltanto con l’approvazione dello stesso,

avvenuta con la decisione impugnata.

Di medesimo

avviso è l’avv. CURA 1, che precisa di ritenere che i suoi mandati siano

terminati con l’inoltro del rapporto finale l’11 gennaio 2024 e che,

trattandosi di prestazioni continuate nel tempo, il termine di prescrizione inizierebbe

a decorrere solo da tale data. Evidenzia inoltre che il reclamante non

contesterebbe che l’indennità sia dovuta, e che nulla vieta al reclamante di

pagare anche importi eventualmente prescritti, la prescrizione essendo un

diritto ma non un obbligo. Per tale motivo e precisando di ritenere che non vi

sarebbe alcun obbligo per l’Autorità di protezione di richiedere annualmente la

presentazione di una nota professionale, l’avv. CURA 1 evidenzia la sua

disponibilità a risolvere equamente la questione insieme ai genitori in via

extra-giudiziaria.

3.

In virtù dell’art.

404.

cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei

minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, Reusserad, art. 404 n. 7) – il curatore

ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati

con i beni dell’interessato. Quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404

cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone fissato in

applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere pagato con i beni

dell’interessato; in caso la misura sia istituita a tutela di minorenni, le

spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e devono, in

principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900).

Ai sensi dell’art. 19 cpv.

1.

LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso,

spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio,

cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il

provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 2 e 3 CC; v. BSK

ZGB I, 6ª ed. 2018, Fountoulakis/ Breitschmid, art. 276 CC

n. 22 e cit.).

In virtù dell’art.

404.

cpv. 2 CC l’autorità di protezione stabilisce l’importo del compenso. La

definizione della mercede dei curatori spetta esclusivamente (materialmente)

all’Autorità di protezione. Nel diritto precedentemente applicabile, la mercede

e il rimborso delle spese del curatore erano fissate dall’allora autorità

tutoria ai sensi degli artt. 416 ss vCCS, ossia dalla Commissione

tutoria fino al 31 dicembre 2012 (art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000

d’applicazione della LTut), con cadenza annuale e computate “sulla gestione

dell’anno successivo”.

La decisione di tassazione

dell’Autorità di protezione costituisce un titolo di rigetto definitivo ai

sensi dell’art. 80 LEF (BSK Erwachsenenschutz, Reusser,

N. 41 ad art. 404). Il curatore è legittimato a far valere la sua pretesa di

mercede e rimborso spese – dopo la definizione della medesima da parte

dell’Autorità di protezione – in via esecutiva (DTF 5A_503/2016 del 23.12.2016;

BSK Erwachsenenschutz, Reusser,

op. cit., loc. cit.).

3.1

La prescrizione è

un’istituzione di diritto materiale; va di conseguenza esaminata dal giudice

nella misura in cui – come nel caso in esame – il gravame sia ricevibile (CR

CO-I, Pichonnaz, N. 48 ad art. 127

CO, con rimando ad ampia dottrina convergente). La decisione che accetta

l’eccezione di prescrizione rigetta l’azione alla base (DTF 118 II 447, consid.

1b//bb) e permette al debitore di paralizzare il diritto d’azione legato al

credito.

Ci si può chiedere se la

Camera di protezione sia competente ad esaminare l’eccezione o se la stessa non

debba essere trattata dalle autorità preposte all’incasso della mercede. La

risposta è senz’altro affermativa, a motivo della forza esecutiva della

decisone di tassazione da parte delle autorità di protezione (titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 80 LEF) e delle competenze

specifiche della Camera di protezione, che le permettono di accertare la

problematica nei risvolti del diritto settoriale di sua competenza (cfr.

sentenza CDP del 6 luglio 2020,

inc. 9.2018.175, consid. 5.2.).

3.1.1

La prescrizione del

diritto alla remunerazione del curatore (secondo il vecchio e il nuovo diritto)

non era e non è espressamente regolata né dal diritto federale né dal diritto

cantonale.

Dottrina e giurisprudenza

non sono unanimi nel qualificare l’attività del curatore quale funzione

ufficiale o mandato di carattere pubblico. Tuttavia, il Tribunale federale

sembra comunque attribuire materialmente l’intero diritto di protezione al

diritto pubblico (COPMA, Guide pratique, Droit de la protection de l’adulte,

pag. 59 n. 1.151; DTF 137 III 67, consid. 3.5.). Ciò è a maggior ragione

giustificato dalla relazione tra curatore e autorità, agendo il primo in base

alle indicazioni della seconda, competente per stabilirne il compenso e per la

sorveglianza della gestione della misura. L’esigibilità del compenso del

curatore (comprensivo di mercede, esborsi e spese) è dunque strettamente

connessa con l’approvazione del medesimo da parte dell’autorità (Autorità

regionale di protezione dal 1. gennaio 2013, Commissione tutoria fino al 31

dicembre 2012 - art. 16 RTut-Regolamento del 29.11.2000 d’applicazione della

LTut -). In ossequio ai principi giuridici esposti sopra, l’esigibilità della

mercede della curatrice presuppone l’approvazione della medesima da parte

dell’autorità di protezione. Un’interpretazione diversa della norma

determinerebbe un’insicurezza giuridica accresciuta (CR CO-I, Pichonnaz, N. 1 ad art. 130 CO).

Ai sensi della giurisprudenza

del Tribunale cantonale amministrativo, applicabile alla fattispecie, se la

legge non fissa un termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme

stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in

presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia,

il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe qualore agisse come

legislatore. Salvo diversa disposizione di legge, secondo costante dottrina e

giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si applica il termine

di dieci anni e per le prestazioni periodiche quello di cinque anni (cfr.

sentenza del 17 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino;

52.2022.188, disp. 3.1, con riferimenti).

In assenza di un’esplicita

norma di diritto pubblico che disponga diversamente, la prescrizione del

diritto di tassare inizia a decorrere dal momento in cui il credito è diventato

esigibile. Quando l’esistenza e l’ammontare di una determinata pretesa

necessitano di essere fissati tramite una decisione dell’autorità, il relativo

credito diventa esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a

partire dal momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita

del medesimo. In questo modo vi è la certezza che l’insorgere della

prescrizione o della perenzione non venga altrimenti ritardata dal

comportamento omissivo dell’autorità (sentenza citata, disp. 3.2, con

riferimenti).

3.1.2

Ai sensi dell’art. 130

CO la decorrenza del termine di prescrizione comincia quando il credito è

esigibile, ossia a partire dal momento in cui il creditore ha il diritto di

esigere la prestazione del debitore: fa stato il momento oggettivo

dell’esigibilità e non il momento in cui il creditore era in grado di provocare

l’esigibilità del credito (CR CO-I, Pichonnaz,

N. 1 ad art. 130 CO).

Giusta l’art. 411 cpv. 1

CC “ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore

rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela” (la norma è trasponibile

ai minori in virtù dell’art. 327c cpv. 2 CC). In Ticino, alla presentazione del

rapporto periodico coincide anche la richiesta di approvazione della mercede,

come risulta nel formulario ufficiale pubblicato dalla scrivente Camera.

Contrariamente a quanto osservato dalla curatrice, non appare pertanto fuori

luogo la critica sollevata dal reclamante relativa all’obbligo di presentare

una fattura ogni anno (ciò che peraltro era il caso in applicazione del diritto

in vigore fino al 31.12.2012).

L’avv. CURA 1 sostiene che

l.ttività da lei svolta equivalga a “prestazioni continuate nel tempo”,

ritenendo che il termine di prescrizione decorra esclusivamente dopo

l’emanazione della decisione di tassazione. Nel caso concreto, non merita

tuttavia disamina la qualificazione delle prestazioni fornite quale criterio

per determinare a quale termine soggiace la pretesa. Il credito va infatti in

ogni caso considerato prescritto, trattandosi di una particolare situazione in

cui è relativo a prestazioni eseguite tra l’11 luglio 2007 e il 9 settembre

2016, che in applicazione dei suddetti principi sarebbe divenuto esigibile con

la decisione del 29/30 gennaio 2024, ovvero a distanza di parecchi anni. In un

simile contesto, la sua esigibilità risulta pertanto differita a causa del

comportamento omissivo dell’Autorità, che ha ritardato l’insorgere della

decorrenza della prescrizione. Alla luce di tale situazione, si impone di

considerare che tale ritardo è imputabile al comportamento della curatrice e

dell’Autorità di primo grado, che in violazione delle norme applicabili, hanno

indebitamente omesso la prima di presentare i rapporti periodici e le relative

note d’onorario e la seconda di richiederli e tassarli, in ossequio del suo

obbligo di controllo. Non si può pertanto esimersi dal criticare il loro operato

(come peraltro ricordato anche dalla madre delle minori), che si rivela

contrario al principio della buona fede. Persino la curatrice, nelle sue

osservazioni, sembra voler tener conto dell’inusualità della situazione, proponendo

ai genitori un incontro per risolvere equamente la questione.

Nelle particolari condizioni

descritte e in ossequio del principio della buona fede, il credito è quindi da

considerare prescritto, non potendo la curatrice e l’Autorità di prima istanza

(in mora nella presentazione delle note d’onorario e nella loro approvazione)

trarre vantaggio da un comportamento negligente e omissivo, procrastinando nel

tempo l’esigibilità del credito e di conseguenza la decorrenza dei termini di

prescrizione.

4.

A titolo puramente

abbondanziale, in quanto non modifica l’esito del presente giudizio, occorre precisare

che, diversamente da quanto sostenuto dall’ avv. CURA 1, le misure di curatela

a favore di PI 2 e PI 1 hanno preso fine per legge (essendo esse divenute

maggiorenni) l’8 ottobre 2019, rispettivamente il 23 ottobre 2023 e non, come

da lei sostenuto, al momento della presentazione del rapporto finale. Ciò in

virtù delle norme del diritto della protezione dell’adulto relative alla fine

delle funzioni del curatore che si applicano per analogia in materia di

protezione del minore. Occorre quindi distinguere la fine dell’ufficio del

curatore per legge (art. 421 CC) e la dimissione a seguito di una decisione

dell’Autorità di protezione (artt. 422-423 CC). Le funzioni del curatore

prendono fine quando la curatela stessa prende fine (art. 421 cpv. 2 CC). In

ambito di protezione del minore le cause di fine della curatela sono la maggiore

età del minore o la revoca formale della misura da parte dell’Autorità di

protezione (art. 313 CC in applicazione con l’art. 399 cpv. 2 CC, applicabile

per analogia; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n.

4.66

e ss., pag. 148). Le misure di protezione del minore prendono fine per

legge quando egli diviene maggiorenne e ciò anche se necessita ancora di

protezione. In tal caso è compito dell’interessato, dei genitori o del

mandatario chiedere l’adozione di misure di protezione dell’adulto all’Autorità

di protezione competente (COPMA, op. cit., n. 4.81, pag. 152).

5.

Alla luce di quanto

precede, il reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è

annullato ai sensi dei considerandi. Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza ma tenuto conto del caso

particolare, eccezionalmente, questa Camera rinuncia al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e il dispositivo 4. della decisione impugnata è annullato ai

sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.