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Decisione

9.2024.43

Istituzione di una curatela di rappresentenza con amministrazione dei beni per stato di debolezza; competenza territoriale dell'Autorità di protezione

12 agosto 2024Italiano18 min

territoriale e la restituzione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.43

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito

e del patrimonio

giudicando

sul reclamo del 8 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8

febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con

segnalazione 2 settembre 2021 il Delegato comunale di __________, ha informato

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) dell’asserita precaria situazione abitativa di RE 1 (1969).

B. Sono

susseguiti diversi interventi da parte dell’Autorità di protezione ai fini

dell’accertamento della situazione personale e patrimoniale dell’interessata e

volti alla valutazione del suo stato di bisogno e di protezione (tra cui e in

particolare un sopralluogo presso la sua abitazione, la raccolta di certificati

medici e di estratti dal Registro delle esecuzioni e dal Registro fondiario).

C. RE

1 è stata sentita più volte dall’Autorità di protezione, e più recentemente in

data 12 ottobre 2023.

D. Mediante

decisione 23 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio

psico-sociale di __________ un mandato per l’espletazione di una valutazione

psichiatrica nei confronti dell’interessata. La perizia è stata conclusa e

presentata in data 21 novembre 2022. Su invito dell’Autorità di protezione (e

in seguito a numerosi solleciti), con scritto 24 luglio 2023, il Servizio

psico-sociale ha delucidato alcuni aspetti della perizia.

E. L’interessata

ha preso posizione su quest’ultimo completamento peritale con scritto 17 agosto

2023 (stilato dall’allora patrocinatore avv. __________) e con scritto

personale della stessa data, contestando sia il referto peritale che il

relativo aggiornamento e sottolineando di essere in grado di badare a sé stessa

e di curare i propri affari e quindi di non necessitare alcuna forma di

assistenza o protezione.

F. In

occasione dell’udienza del 12 ottobre 2023 dinnanzi all’Autorità di protezione

all’interessata è stato presentato __________, persona proposta quale curatore.

L’interessata ha contestato di aver bisogno di una misura di protezione,

producendo un mandato precauzionale redatto il 20 agosto 2023 e proponendo in

via subordinata quali curatori i candidati ivi indicati.

G. In data 1°dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha invitato

l’interessata a presentare della documentazione attestante l’idoneità dei

candidati proposti quali curatori. L’interessata non ha dato seguito alla

domanda.

H. Con

scritto 19 gennaio 2024 l’interessata ha comunicato all’Autorità di protezione

di aver trasferito il proprio domicilio a __________ (Cantone __________).

Quale motivo del trasferimento l’interessata ha indicato lo sfratto ordinato da

parte dei suoi fratelli.

I. Con risoluzione n. 98 del 8 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha

istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del

reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, nominando quale

curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e

ad un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo.

J. Contro

quest’ultima decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 8 marzo 2024, chiedendo,

in ordine, che la decisione impugnata venga dichiarata nulla per incompetenza

territoriale e la restituzione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento

della decisione impugnata. La reclamante ha negato di aver bisogno di

protezione, facendo valere di essere capace di badare a sé stessa, contestando

gli elementi alla base della decisione impugnata.

K. Con

osservazioni 21 marzo 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella

decisione impugnata, invocando il principio della perpetuatio fori ai fini di

giustificare la sua competenza territoriale e rilevando la fondatezza delle

cause della curatela, la quale secondo l’Autorità di protezione andrebbe

confermata così come la sua esecuzione immediata.

L. __________

non ha presentato osservazioni al reclamo.

M. Con

decreto 28 marzo 2024 lo scrivente giudice ha accolto la domanda di restituzione

dell’effetto sospensivo.

N. Con

replica 29 maggio 2024 la reclamante ha criticato l’invocazione da parte

dell’Autorità di protezione del principio della perpetuatio fori, poiché

non sarebbe applicabile alla fattispecie in questione (in quanto al momento del

cambiamento del domicilio della ricorrente non era ancora stata adottata alcuna

misura di protezione). La reclamante ha nuovamente contestato la versione dei

fatti illustrata dall’Autorità di protezione così come il contenuto della

perizia, rilevando che nel frattempo la situazione abitativa ed ereditaria

sarebbe stata risolta, mentre il suo rifiuto del sostegno sociale sarebbe stato

“legato ai meccanismi della relativa legge, legati alla proprietà

immobiliare e non certo a comportamenti inadeguati della reclamante”.

O. Con

duplica 17 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha rilevato che la procedura

iniziata da un’autorità di protezione vada conclusa dalla medesima, anche in

caso di un cambiamento di domicilio, proprio per evitare il “forum shopping”.

Secondo l’Autorità di protezione l’interessata non sarebbe stata capace di

chiedere gli aiuti necessari e idonei, nonché di collaborare a una risoluzione

delle sue pendenze, affinché i suoi interessi fossero maggiormente

salvaguardati, richiamando le risposte peritali che confermerebbero la causa e

la necessità di rappresentanza, così come di cure per il disturbo schizoide.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Competenza

territoriale

2.

La

competenza territoriale va esaminata d’ufficio e si basa sulla situazione

presente al momento dell'avvio del procedimento (art. 444 cpv. 1 CC; DTF 135

III 49 consid. 4.2; DTF 126 III 415 consid. 2c). Il

procedimento si considera avviato quando, per la prima volta, viene reso noto

che l’autorità di protezione responsabile dell’istruttoria sta esaminando una

misura di protezione (Fassbind,

OFK art. 442 n. 1; Geiser, BSK vCC 373 n. 10). La litispendenza comporta

che la competenza dell'autorità rimane in vigore nonostante il cambiamento

successivo delle circostanze, ad esempio con il trasferimento del domicilio

delle parti (Vogel, CHK – Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1–456 ZGB, art. 442 CC, n. 1510 e

segg.; DTF 5A_703/2009 e 101 II 11 consid. 2a; Hegnauer, Kindesrecht, n. 27.61). Questo principio è esplicitamente codificato

dall’art. 442 cpv. 1 CC e si applica in linea di principio nei procedimenti di protezione

dei minori e degli adulti (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,

Familienrecht, N 1630).

Giusta

l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio

dell’interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in

corso, la competenza permane quindi fino alla sua conclusione (perpetuatio

fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona

sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di

domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi

si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). La legge non prevede un termine per il

trasferimento della misura di protezione all’autorità di protezione del nuovo

domicilio ed è possibile attendere qualche settimana o mese, il tempo

necessario che la situazione della persona interessata si stabilisca (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35 n. 1.108). Il

trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della

legge; sono infatti necessarie delle decisioni delle due autorità in questione.

In ogni caso, nell'interesse della continuità della protezione, sono controindicati

tentativi affrettati di trasferimento di competenza se le intenzioni della

persona interessata non risultano chiare (cfr. Vogel, op. cit. n. 1514; Affolter,

BSK ZGB 406 n. 12; Häfeli, Kindes-

und Erwachsenenschutzrecht, Rz 798). Non di meno, l’autorità del nuovo

domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura. L’autorità

che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da

parte dell’altra, emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura

iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona

interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35

n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; DTF 5C.200/2002 del 16 ottobre 2002). In

particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del

trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura (BSK

Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF

126.

III 415 consid. 2b.bb).

2.1

Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha iniziato

a occuparsi della situazione personale e patrimoniale di RE 1 già nel 2021.

Sono conseguiti diversi atti e provvedimenti formali ai fini dell’accertamento

dello stato di bisogno dell’interessata (tra cui le audizioni dell’interessata,

l’espletazione della perizia psichiatrica da parte del Servizio psico-sociale

di __________ e il richiamo di diversi certificati medici e estratti

amministrativi). Nel mese di dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha poi concluso

gli ultimi passi istruttori, invitando l’interessata a volersi pronunciare in

merito alle misure di protezione proposte e lasciando alla medesima un ampio

margine per collaborare ai fini di personalizzare al meglio la prevista misura

di protezione e la nomina del relativo curatore (cfr. scritti dell’Autorità di

protezione del 4 agosto 2023, 1° dicembre 2023, 21 dicembre 2023; verbale di

udienza 12 ottobre 2023). La procedura si trovava pertanto in uno stadio

avanzato (e praticamente a termine) al momento del trasferimento di domicilio

dell’interessata. È quindi in virtù della sopraccitata giurisprudenza e

dottrina relativa all’art. 442 CC che, vista la chiara litispendenza e le circostanze

concrete, che l’Autorità di protezione era indubbiamente competente per

concludere la procedura con l’istituzione della misura curatelare nei confronti

dell’interessata. A maggior ragione ciò vale, considerato il motivo adotto

dall’interessata per il suo trasferimento a __________, ovvero lo sfratto. In

quel frangente non si poteva nemmeno presumere che il cambiamento di domicilio

fosse avvenuto per una vera e propria scelta ponderata ai fini di un

trasferimento definitivo del suo centro degli interessi al nuovo luogo. Non vi

erano neppure gli estremi per esigere una trasmissione immediata o urgente

della competenza all’autorità di protezione del nuovo domicilio. L’eccezione

sollevata dalla reclamante circa l’incompetenza territoriale dell’Autorità di

protezione risulta pertanto infondata e va respinta. Spetterà poi all’Autorità

di protezione informare le autorità del nuovo domicilio della situazione di RE

1.

e chiedere l’assunzione della misura di protezione.

II. Nel

merito

3.

L’art.

390.

CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,

l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona

maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in

parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

3.1

Cause

della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre

alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba

psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo

stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata

restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza,

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione

permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di

debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità

mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona

interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

3.2

L’esistenza di uno “stato di

debolezza” non è ancora

sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che

l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare

rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo

stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un

bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale”

della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 17; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP

del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.

4.1).

3.3

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

4.

Ai

sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla,

l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC

prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli

adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono

la revoca della curatela.

5.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va

ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le

parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra

i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,

consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6);

conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario,

l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di

collaborare.

6.

In

concreto, le varie segnalazioni da parte del Comune, il rapporto d’ispezione della

verifica dello stato dell’immobile abitato dall’interessata attestante

l’inabitabilità secondo la Legge sanitaria del 22 dicembre 2021, la perizia del

Servizio psico-sociale 21 novembre 2022, nonché le difficoltà

d’amministrazione patrimoniale dell’interessata, dimostrano una situazione

personale e di gestione amministrativa piuttosto precaria. La presenza di

un’accertata turba psichica (disturbo schizotipico) e la conseguente assenza totale

di coscienza di malattia dell’interessata, la rendono, come valutato dal

Servizio psico-sociale con perizia 21 novembre 2022, parzialmente incapace di

provvedere ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale (cfr.

perizia, punto D conclusioni). Secondo i periti il disturbo psichico “ha un

andamento cronico”, mentre l’assenza di una critica di malattia

comprometterebbe “le capacità di controllo”, motivo per cui gli

specialisti hanno concluso la necessità di una misura curatelare (generale) a

favore della peritanda, che “fornisca maggiore protezione anche dal punto di

vista della salute”. Sebbene dalla perizia risulti anche uno stato di isolamento

sociale dell’interessata, dagli ulteriori documenti agli atti emerge invece che

essa parteciperebbe alla vita sociale sia a livello lavorativo che culturale e

di tempo libero (cfr. dichiarazioni allegati alle osservazioni alla perizia 31

gennaio 2023 dell’interessata). Ciononostante, con il complemento di perizia

del 24 luglio 2023, i periti del Servizio psico-sociale hanno confermato la

necessità della peritanda di beneficiare di un sostegno sia dal punto di vista

medico-psicologico che dal punto di vista curatelare. La situazione debitoria

(sebbene nel frattempo risolta) in cui l’interessata si è trovata in seguito

alla divisione ereditaria della successione del padre defunto, la successiva

messa all’asta della sua casa, così come il più recente sfratto che avrebbe

subito la reclamante, dimostrano comunque anche una sua evidente difficoltà

nell’affrontare e nel gestirsi a livello amministrativo. La necessità di

istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione

contestata è pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti,

la causa della curatela (ossia la turba psichica con il conseguente stato di

debolezza dell’interessata, per il quale necessita di assistenza, sia a livello

personale che amministrativo) è data, e la misura risulta necessaria, nonché

adeguata e proporzionale.

6.1

Risulta dunque che

l’interessata è affetta da un insieme di difficoltà psichiche, le quali la

rendono parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non risulta in

grado di prendersi sufficiente cura della propria persona e della propria

abitazione (negando anche la sua psicopatologia per la quale non sembra essere

in terapia), né di gestire le sue questioni amministrative. Oltre alle sue

criticità personali, l’interessata è anche chiamata a confrontarsi con i

rapporti famigliari assai conflittuali, per i quali avrebbe anche subito il recente

sfratto dall’abitazione. Tutte queste difficoltà, oltre alla resistenza e

mancata collaborazione dell’interessata con le autorità, sono chiari elementi a

comprova del suo bisogno di assistenza nella forma di una curatela di

rappresentanza e di amministrazione dei beni. Vista anche la sua ferma

riluttanza a farsi aiutare, si è dimostrata inabile di designare una persona

che potrebbe assisterla, essendo rimasta silente rispetto alla proposta

dell’Autorità di protezione di valutare l’idoneità dei candidati proposti. È

pertanto necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare

i suoi interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

7.

Gli oneri giudiziari

seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto messi a carico della

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.