9.2024.43
Istituzione di una curatela di rappresentenza con amministrazione dei beni per stato di debolezza; competenza territoriale dell'Autorità di protezione
12 agosto 2024Italiano18 min
territoriale e la restituzione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.43
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito
e del patrimonio
giudicando
sul reclamo del 8 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8
febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con
segnalazione 2 settembre 2021 il Delegato comunale di __________, ha informato
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) dell’asserita precaria situazione abitativa di RE 1 (1969).
B. Sono
susseguiti diversi interventi da parte dell’Autorità di protezione ai fini
dell’accertamento della situazione personale e patrimoniale dell’interessata e
volti alla valutazione del suo stato di bisogno e di protezione (tra cui e in
particolare un sopralluogo presso la sua abitazione, la raccolta di certificati
medici e di estratti dal Registro delle esecuzioni e dal Registro fondiario).
C. RE
1 è stata sentita più volte dall’Autorità di protezione, e più recentemente in
data 12 ottobre 2023.
D. Mediante
decisione 23 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio
psico-sociale di __________ un mandato per l’espletazione di una valutazione
psichiatrica nei confronti dell’interessata. La perizia è stata conclusa e
presentata in data 21 novembre 2022. Su invito dell’Autorità di protezione (e
in seguito a numerosi solleciti), con scritto 24 luglio 2023, il Servizio
psico-sociale ha delucidato alcuni aspetti della perizia.
E. L’interessata
ha preso posizione su quest’ultimo completamento peritale con scritto 17 agosto
2023 (stilato dall’allora patrocinatore avv. __________) e con scritto
personale della stessa data, contestando sia il referto peritale che il
relativo aggiornamento e sottolineando di essere in grado di badare a sé stessa
e di curare i propri affari e quindi di non necessitare alcuna forma di
assistenza o protezione.
F. In
occasione dell’udienza del 12 ottobre 2023 dinnanzi all’Autorità di protezione
all’interessata è stato presentato __________, persona proposta quale curatore.
L’interessata ha contestato di aver bisogno di una misura di protezione,
producendo un mandato precauzionale redatto il 20 agosto 2023 e proponendo in
via subordinata quali curatori i candidati ivi indicati.
G. In data 1°dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha invitato
l’interessata a presentare della documentazione attestante l’idoneità dei
candidati proposti quali curatori. L’interessata non ha dato seguito alla
domanda.
H. Con
scritto 19 gennaio 2024 l’interessata ha comunicato all’Autorità di protezione
di aver trasferito il proprio domicilio a __________ (Cantone __________).
Quale motivo del trasferimento l’interessata ha indicato lo sfratto ordinato da
parte dei suoi fratelli.
I. Con risoluzione n. 98 del 8 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha
istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del
reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, nominando quale
curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e
ad un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo.
J. Contro
quest’ultima decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 8 marzo 2024, chiedendo,
in ordine, che la decisione impugnata venga dichiarata nulla per incompetenza
territoriale e la restituzione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento
della decisione impugnata. La reclamante ha negato di aver bisogno di
protezione, facendo valere di essere capace di badare a sé stessa, contestando
gli elementi alla base della decisione impugnata.
K. Con
osservazioni 21 marzo 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella
decisione impugnata, invocando il principio della perpetuatio fori ai fini di
giustificare la sua competenza territoriale e rilevando la fondatezza delle
cause della curatela, la quale secondo l’Autorità di protezione andrebbe
confermata così come la sua esecuzione immediata.
L. __________
non ha presentato osservazioni al reclamo.
M. Con
decreto 28 marzo 2024 lo scrivente giudice ha accolto la domanda di restituzione
dell’effetto sospensivo.
N. Con
replica 29 maggio 2024 la reclamante ha criticato l’invocazione da parte
dell’Autorità di protezione del principio della perpetuatio fori, poiché
non sarebbe applicabile alla fattispecie in questione (in quanto al momento del
cambiamento del domicilio della ricorrente non era ancora stata adottata alcuna
misura di protezione). La reclamante ha nuovamente contestato la versione dei
fatti illustrata dall’Autorità di protezione così come il contenuto della
perizia, rilevando che nel frattempo la situazione abitativa ed ereditaria
sarebbe stata risolta, mentre il suo rifiuto del sostegno sociale sarebbe stato
“legato ai meccanismi della relativa legge, legati alla proprietà
immobiliare e non certo a comportamenti inadeguati della reclamante”.
O. Con
duplica 17 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha rilevato che la procedura
iniziata da un’autorità di protezione vada conclusa dalla medesima, anche in
caso di un cambiamento di domicilio, proprio per evitare il “forum shopping”.
Secondo l’Autorità di protezione l’interessata non sarebbe stata capace di
chiedere gli aiuti necessari e idonei, nonché di collaborare a una risoluzione
delle sue pendenze, affinché i suoi interessi fossero maggiormente
salvaguardati, richiamando le risposte peritali che confermerebbero la causa e
la necessità di rappresentanza, così come di cure per il disturbo schizoide.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Competenza
territoriale
2.
La
competenza territoriale va esaminata d’ufficio e si basa sulla situazione
presente al momento dell'avvio del procedimento (art. 444 cpv. 1 CC; DTF 135
III 49 consid. 4.2; DTF 126 III 415 consid. 2c). Il
procedimento si considera avviato quando, per la prima volta, viene reso noto
che l’autorità di protezione responsabile dell’istruttoria sta esaminando una
misura di protezione (Fassbind,
OFK art. 442 n. 1; Geiser, BSK vCC 373 n. 10). La litispendenza comporta
che la competenza dell'autorità rimane in vigore nonostante il cambiamento
successivo delle circostanze, ad esempio con il trasferimento del domicilio
delle parti (Vogel, CHK – Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1–456 ZGB, art. 442 CC, n. 1510 e
segg.; DTF 5A_703/2009 e 101 II 11 consid. 2a; Hegnauer, Kindesrecht, n. 27.61). Questo principio è esplicitamente codificato
dall’art. 442 cpv. 1 CC e si applica in linea di principio nei procedimenti di protezione
dei minori e degli adulti (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
Familienrecht, N 1630).
Giusta
l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio
dell’interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in
corso, la competenza permane quindi fino alla sua conclusione (perpetuatio
fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona
sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di
domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi
si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). La legge non prevede un termine per il
trasferimento della misura di protezione all’autorità di protezione del nuovo
domicilio ed è possibile attendere qualche settimana o mese, il tempo
necessario che la situazione della persona interessata si stabilisca (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35 n. 1.108). Il
trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della
legge; sono infatti necessarie delle decisioni delle due autorità in questione.
In ogni caso, nell'interesse della continuità della protezione, sono controindicati
tentativi affrettati di trasferimento di competenza se le intenzioni della
persona interessata non risultano chiare (cfr. Vogel, op. cit. n. 1514; Affolter,
BSK ZGB 406 n. 12; Häfeli, Kindes-
und Erwachsenenschutzrecht, Rz 798). Non di meno, l’autorità del nuovo
domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura. L’autorità
che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da
parte dell’altra, emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura
iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona
interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35
n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; DTF 5C.200/2002 del 16 ottobre 2002). In
particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del
trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura (BSK
Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF
126.
III 415 consid. 2b.bb).
2.1
Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha iniziato
a occuparsi della situazione personale e patrimoniale di RE 1 già nel 2021.
Sono conseguiti diversi atti e provvedimenti formali ai fini dell’accertamento
dello stato di bisogno dell’interessata (tra cui le audizioni dell’interessata,
l’espletazione della perizia psichiatrica da parte del Servizio psico-sociale
di __________ e il richiamo di diversi certificati medici e estratti
amministrativi). Nel mese di dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha poi concluso
gli ultimi passi istruttori, invitando l’interessata a volersi pronunciare in
merito alle misure di protezione proposte e lasciando alla medesima un ampio
margine per collaborare ai fini di personalizzare al meglio la prevista misura
di protezione e la nomina del relativo curatore (cfr. scritti dell’Autorità di
protezione del 4 agosto 2023, 1° dicembre 2023, 21 dicembre 2023; verbale di
udienza 12 ottobre 2023). La procedura si trovava pertanto in uno stadio
avanzato (e praticamente a termine) al momento del trasferimento di domicilio
dell’interessata. È quindi in virtù della sopraccitata giurisprudenza e
dottrina relativa all’art. 442 CC che, vista la chiara litispendenza e le circostanze
concrete, che l’Autorità di protezione era indubbiamente competente per
concludere la procedura con l’istituzione della misura curatelare nei confronti
dell’interessata. A maggior ragione ciò vale, considerato il motivo adotto
dall’interessata per il suo trasferimento a __________, ovvero lo sfratto. In
quel frangente non si poteva nemmeno presumere che il cambiamento di domicilio
fosse avvenuto per una vera e propria scelta ponderata ai fini di un
trasferimento definitivo del suo centro degli interessi al nuovo luogo. Non vi
erano neppure gli estremi per esigere una trasmissione immediata o urgente
della competenza all’autorità di protezione del nuovo domicilio. L’eccezione
sollevata dalla reclamante circa l’incompetenza territoriale dell’Autorità di
protezione risulta pertanto infondata e va respinta. Spetterà poi all’Autorità
di protezione informare le autorità del nuovo domicilio della situazione di RE
1.
e chiedere l’assunzione della misura di protezione.
II. Nel
merito
3.
L’art.
390.
CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare,
l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona
maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
3.1
Cause
della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre
alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba
psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo
stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata
restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza,
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione
permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di
debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità
mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona
interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre
2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
3.2
L’esistenza di uno “stato di
debolezza” non è ancora
sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che
l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare
rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo
stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un
bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale”
della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP
del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione
relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è
chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per
l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.
4.1).
3.3
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.
Ai
sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla,
l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda
dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC
prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli
adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono
la revoca della curatela.
5.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va
ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le
parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra
i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015,
consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6);
conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario,
l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di
collaborare.
6.
In
concreto, le varie segnalazioni da parte del Comune, il rapporto d’ispezione della
verifica dello stato dell’immobile abitato dall’interessata attestante
l’inabitabilità secondo la Legge sanitaria del 22 dicembre 2021, la perizia del
Servizio psico-sociale 21 novembre 2022, nonché le difficoltà
d’amministrazione patrimoniale dell’interessata, dimostrano una situazione
personale e di gestione amministrativa piuttosto precaria. La presenza di
un’accertata turba psichica (disturbo schizotipico) e la conseguente assenza totale
di coscienza di malattia dell’interessata, la rendono, come valutato dal
Servizio psico-sociale con perizia 21 novembre 2022, parzialmente incapace di
provvedere ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale (cfr.
perizia, punto D conclusioni). Secondo i periti il disturbo psichico “ha un
andamento cronico”, mentre l’assenza di una critica di malattia
comprometterebbe “le capacità di controllo”, motivo per cui gli
specialisti hanno concluso la necessità di una misura curatelare (generale) a
favore della peritanda, che “fornisca maggiore protezione anche dal punto di
vista della salute”. Sebbene dalla perizia risulti anche uno stato di isolamento
sociale dell’interessata, dagli ulteriori documenti agli atti emerge invece che
essa parteciperebbe alla vita sociale sia a livello lavorativo che culturale e
di tempo libero (cfr. dichiarazioni allegati alle osservazioni alla perizia 31
gennaio 2023 dell’interessata). Ciononostante, con il complemento di perizia
del 24 luglio 2023, i periti del Servizio psico-sociale hanno confermato la
necessità della peritanda di beneficiare di un sostegno sia dal punto di vista
medico-psicologico che dal punto di vista curatelare. La situazione debitoria
(sebbene nel frattempo risolta) in cui l’interessata si è trovata in seguito
alla divisione ereditaria della successione del padre defunto, la successiva
messa all’asta della sua casa, così come il più recente sfratto che avrebbe
subito la reclamante, dimostrano comunque anche una sua evidente difficoltà
nell’affrontare e nel gestirsi a livello amministrativo. La necessità di
istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione
contestata è pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti,
la causa della curatela (ossia la turba psichica con il conseguente stato di
debolezza dell’interessata, per il quale necessita di assistenza, sia a livello
personale che amministrativo) è data, e la misura risulta necessaria, nonché
adeguata e proporzionale.
6.1
Risulta dunque che
l’interessata è affetta da un insieme di difficoltà psichiche, le quali la
rendono parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non risulta in
grado di prendersi sufficiente cura della propria persona e della propria
abitazione (negando anche la sua psicopatologia per la quale non sembra essere
in terapia), né di gestire le sue questioni amministrative. Oltre alle sue
criticità personali, l’interessata è anche chiamata a confrontarsi con i
rapporti famigliari assai conflittuali, per i quali avrebbe anche subito il recente
sfratto dall’abitazione. Tutte queste difficoltà, oltre alla resistenza e
mancata collaborazione dell’interessata con le autorità, sono chiari elementi a
comprova del suo bisogno di assistenza nella forma di una curatela di
rappresentanza e di amministrazione dei beni. Vista anche la sua ferma
riluttanza a farsi aiutare, si è dimostrata inabile di designare una persona
che potrebbe assisterla, essendo rimasta silente rispetto alla proposta
dell’Autorità di protezione di valutare l’idoneità dei candidati proposti. È
pertanto necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare
i suoi interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
Gli oneri giudiziari
seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto messi a carico della
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.