9.2024.47
Attribuzione della custodia a un genitore in via cautelare
5 agosto 2024Italiano23 min
protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 25 marzo 2024, chiedendone
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.47
9.2024.48
Lugano
5 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la custodia e le relazioni personali con i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 14 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5
marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. __________
(2020) e __________ (2022) sono figli di RE 1 (1989) e CO 2 (1987), genitori
non coniugati.
B. L’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si
occupa del nucleo famigliare dall’autunno 2022, a seguito di una segnalazione
del 24 novembre 2022 della Dr. Med. __________, FMH in Psichiatria e
Psicoterapia, a quel momento medico curante di CO 2. Essa necessita di cure per
un Disturbo di personalità paranoide (ICD10; F 60.0) ed è presa a carico da
vari professionisti e servizi. In particolare risulta essere sostenuta dal 2019
dall’__________, dal Servizio __________ dall’inizio del 2023, mentre insieme
ai suoi genitori e al compagno è in terapia presso il Centro per l’età
evolutiva da settembre 2022. Nel mese di dicembre 2022 la coppia ha aderito al
progetto __________ con i genitori dell’Associazione __________, acconsentendo
fino al compimento dei tre anni di __________, il __________ 2025, alle
numerose visite a domicilio.
C. Con
decisione supercautelare del 23 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha
conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e
minorenni, __________ (di seguito: UAP), un mandato urgente di valutazione
socio-ambientale. Nel mese di gennaio 2023 CO 2 è stata ricoverata due volte in
clinica psichiatrica.
Con
ulteriore decisione 8 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha confermato il
mandato urgente di valutazione socio-ambientale conferito il 23 dicembre 2022.
L’ 11 aprile 2023 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha reso una
valutazione, concludendo di ritenere adeguata a tutela dei minori una messa in
protezione di madre e figli presso il __________, misura che non risulta essere
mai stata attuata.
D. Tramite
rapporto 7 febbraio 2024 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha segnalato
all’Autorità di protezione l’intenzione di CO 2 di separarsi dal compagno e che
la stessa si è assentata qualche giorno dal domicilio insieme ai figli,
rendendosi irreperibile. Ulteriormente, il 9/12 febbraio 2024 l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione ha informato che madre e figli sono stati
ritrovati nel __________. Essa è poi stata ricoverata volontariamente dal 9
febbraio al 5 marzo 2024 presso la Clinica psichiatrica cantonale.
Il
27 febbraio 2024 il Dr. med. __________ della Clinica psichiatrica cantonale ha
trasmesso un rapporto nel quale ha riferito di conoscere CO 2 da anni,
assistita in occasione delle fasi più critiche durante i ricoveri presso la
clinica e ha specificato di non assistere a una situazione psichiatrica di
aumentato rischio rispetto al passato nei confronti dei figli, ma di ritenere
difficile che la madre possa occuparsi di loro “(in maniera sicura) senza
supporto di terzi”.
Il
4 marzo 2024 si è svolta un’udienza presso l’Autorità di protezione, durante la
quale i genitori hanno discusso della loro separazione e dei provvedimenti da
porre in atto a sostegno di CO 2, come pure delle misure di protezione a favore
di __________ e __________, dei quali il padre ha chiesto l’affidamento.
E. Con
decisione cautelare del 5 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha stabilito che
“la custodia dei minori (…) è provvisoriamente affidata alla madre”
(disp. 1), facendo obbligo ai genitori di accompagnare la figlia __________
presso la __________ ogni giorno della settimana per la durata massima
consentita, invitando la stessa a segnalare all’Autorità di protezione ogni e
qualsiasi assenza ingiustificata (disp. 2). Ha previsto un analogo obbligo ai
genitori nei confronti del figlio __________, presso la Scuola dell’infanzia di
__________ ogni giorno della settimana per la durata massima consentita,
invitando la stessa a segnalare all’Autorità di protezione ogni e qualsiasi
assenza ingiustificata (disp. 3). Ha quindi invitato RE 1 a lasciare al più
presto l’appartamento di __________ condotto in locazione da CO 2 (disp. 4). Ha
infine fissato i diritti di visita con i figli in due fine settimana al mese
dal venerdì sera alla domenica sera e un pomeriggio nelle settimane in cui
esercita il diritto di visita del fine settimana, mentre due pomeriggi
settimanali quando non esercita il diritto di visita del fine settimana (disp.
5). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva a un eventuale
reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (art. 450c CC).
F. Contro
la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 14/15 marzo 2024, postulando
in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito egli
chiede la riforma dei punti 1. e 5. del dispositivo nel senso che la custodia
dei figli sia provvisoriamente affidata a lui e che siano garantiti alla madre
diritti di visita da concordarsi direttamente con lui e con la rete di sostegno
(UAP e __________) tenuto conto degli interessi e delle esigenze dei minori
nonché dello stato di salute della madre. Il reclamante chiede altresì di
essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
G. L’Autorità di
protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 25 marzo 2024, chiedendone
la reiezione e la conferma della propria decisione. Sostiene di aver tenuto
conto della situazione di fragilità della madre e dei minori e di aver accertato,
in maniera oggettiva e attraverso i servizi (dei quali cita le relative valutazioni)
che non vi sarebbe un concreto pericolo per i figli nell’essere affidati alle
cure della madre. Avendo esaminato oggettivamente la situazione, ha quindi
ritenuto che in via cautelare l’attribuzione della custodia alla madre “rappresentava
la soluzione che meglio rispondeva all’’interesse supremo dei minori”.
H. Tramite decisione 28
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a
favore dei minori.
I. CO
2 ha presentato le proprie osservazioni in data 8 aprile 2024, chiedendo la
reiezione del reclamo. Essa sostiene che la sua malattia non va
strumentalizzata e utilizzata per dimostrare una presunta inadeguatezza
genitoriale. A suo dire, soltanto una valutazione apposita sulle capacità
genitoriali potrà essere risolutiva in merito a eventuali carenze di entrambi i
genitori. Ella precisa che i figli vivono con lei da quasi un anno all’attuale
domicilio e di essersi sempre occupata in prima persona della loro cura ed
educazione, in modo adeguato. Contestando qualsiasi pericolo per i minori se da
lei accuditi, evidenzia che le problematiche di coppia si sono risolte con la
separazione, con una conseguente evoluzione positiva della situazione.
J. Con
decisione 10 aprile 2024 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo.
K. Il
17 aprile 2024 l’Autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione
delle capacità genitoriali a __________, psicologa e psicoterapeuta FSP e __________,
psicologo e psicoterapeuta, dello studio medico psichiatrico e terapeutico __________.
Il mandato precisa una valutazione del grado/tipologia di attaccamento dei
figli al padre a alla madre.
L. Il
25 aprile 2024 RE 1 ha presentato due allegati di replica, uno relativo alle
osservazioni dell’Autorità di protezione e uno riferito alle osservazioni di CO
2, confermando in entrambi il contenuto del reclamo.
Replicando
alle osservazioni dell’Autorità, le rimprovera di non riconoscere la gravità
della situazione e una condizione della madre che esporrebbe i figli a un
pericolo concreto. Cita gli avvenimenti precedenti il suo ricovero in Clinica
Psichiatrica in febbraio 2024 e rapporti di valutazione precedenti e posteriori
alla decisione impugnata. A suo dire, emergerebbe dagli atti che cita che
l’accudimento dei figli da parte della madre sarebbe contrario al loro
interesse, mentre egli rappresenterebbe invece una figura presente e costante,
più idonea per la cura dei minori. La malattia di CO 2 sarebbe invece un
rischio concreto per la stabilità e il benessere dei figli e a suo dire non
corrisponderebbe al vero che essa si sia occupata di loro in maniera costante.
Anche nella replica
relativa alle osservazioni di CO 2 RE 1 evidenzia di ritenere che la situazione
medica della madre e il parere degli esperti dimostrerebbero che la decisione
impugnata non tiene conto del benessere dei bambini, ribadendo quindi la sua
richiesta di ottenere la custodia. A suo dire non corrisponderebbe al vero che
la situazione sarebbe migliorata dopo la separazione e fa riferimento ad alcune
valutazioni successive alla decisione impugnata.
M. Con duplica 15 maggio
2024 l’Autorità di protezione osserva in particolare che dal momento della
decisione impugnata non sono giunte segnalazioni di disagio e la madre avrebbe
quindi dimostrato di disporre delle necessarie competenze per accudire i figli.
La rete e gli operatori che si stanno occupando del nucleo famigliare e dei minori
non avrebbe infatti evidenziato particolari problematiche. L’Autorità di prime
cure sottolinea che il padre non disporrebbe ancora di un proprio domicilio,
dimorando presso i suoi genitori. Ribadisce quindi di ritenere che la
separazione delle parti abbia giovato alla madre e riconferma la decisione
impugnata e le argomentazioni espresse nelle osservazioni al reclamo,
producendo un aggiornamento del 10 maggio 2024 da parte della curatrice
educativa.
N. CO 2 ha presentato la
propria duplica il 29 maggio 2024, riaffermando la richiesta di reiezione del
reclamo. Essa contesta nuovamente che l’accudimento dei figli da parte sua
possa costituire un pericolo, precisando una positiva evoluzione della
situazione e di essere adeguatamente sostenuta dalla rete, contrariamente al
padre.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha attribuito, in via provvisoria, la
custodia esclusiva dei minori PI 1 e PI 2 alla madre, disponendo le relazioni
personali con il padre in due fine settimana al mese dal venerdì sera alla
domenica sera e un pomeriggio nelle settimane in cui esercita il diritto di
visita del fine settimana, mentre due pomeriggi settimanali quando non esercita
il diritto di visita del fine settimana.
Contro il suddetto assetto
è insorto RE 1, chiedendone l’annullamento, ritenendo più adeguata a protezione
del bene dei figli l’attribuzione della custodia a lui, con la definizione di
relazioni personali con la madre.
3.
L'art.
445.
CC prevede che l’Autorità di protezione prende, ad istanza di
una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti
i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in
particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione (cpv. 1) e in
caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente
prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al
procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni,
emanando in seguito una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni
dalla loro comunicazione (cpv. 3).
3.1
I
presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi
favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris),
l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la
misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21
maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare
unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe
illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte,
N1.187 pag. 75).
Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura
provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un
esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa
dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza
della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la
situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba
essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 27 e segg).
4.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i
genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di
protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
4.1
Ai
sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia
dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di
pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità
parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n.
27.36
pag. 214; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ͣ ed., Losanna 2019, n. 1742 pag. 1133-1134; STF del
1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1).
4.2
Le
cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa
del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è
una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela
del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF
5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio
2009.
consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.
3; Meier/Stettler, op. cit, n.
1742.
pag. 1133-1134).
4.3
L'Autorità
di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di
privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e
proporzionalità (Meier, in: CR CC
I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura
nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può
essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o
appaiono di primo acchito insufficienti (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017
consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015
del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).
Le
misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n.
14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca
inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio deve di principio essere preceduta da
un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio,
affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo
interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16).
4.4
Qualora
il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai
bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione
in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle
circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova
situazione (Breitschmid, in: BSK
ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier,
in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).
5.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali
applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,
l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni
occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una
persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista
effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle
conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica
d’ufficio il diritto (cpv. 4).
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni
personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012
consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone
all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti
gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme
al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6° ed., 2019, N. 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del
29.
settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere
di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,
consid. 2.3).
6.
Nel caso concreto,
il nucleo famigliare dei minori PI 1 e PI 2 è da tempo seguito dall’Autorità di
protezione e dai servizi già citati, che hanno evidenziato problematiche tali
da necessitare l’attribuzione, il 17 aprile 2024, di un mandato di valutazione
delle capacità genitoriali di entrambi, a tutt’oggi in corso. Un mandato di
valutazione socio ambientale era stato attribuito all’UAP il 23 dicembre 2022
in via supercautelare e confermato con decisione 8 marzo 2023 e il relativo
rapporto emanato l’11 aprile 2023 aveva già evidenziato un quadro preoccupante
in relazione alle “fragilità psichiche della madre e alle difficoltà
osservate nel padre, come riportato anche dai professionisti attivi a supporto
del nucleo” (cfr. conclusioni, pag. 13). Si rileva tuttavia che dalle
precedenti comunicazioni non risultava che le fragilità osservate nei genitori avessero
avuto particolari conseguenze sui figli. Al proposito, agli atti si trova un
rapporto del 9 gennaio 2023 del Dr. med. __________ (medico dell’infanzia e
dell’adolescenza) dal quale risulta che i bambini, nonostante le difficoltà dei
genitori, hanno una buona crescita e sviluppo e che egli non ha mai avuto
l’impressione che fossero in reale pericolo, malgrado il “grado aumentato di
stress genitoriale”. Anche dalla valutazione dello studio di psicologia e
psicoterapia __________ del 15 febbraio 2023, emerge che “non sono stati osservati
in presenza dei bambini particolari segni di incuria nei loro confronti”.
Il Dr. med. __________, specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia
dell’infanzia e dell’adolescenza ha riferito con scritto 16 gennaio 2023 di
essere stato contattato da RE 1, di non aver mai incontrato la compagna e i
figli ma di aver constatato una preoccupazione per l’esposizione dei bambini
alle fragilità di entrambi i genitori. Egli ha concluso quindi di ritenere
necessario un approfondimento delle capacità genitoriali. La consulente __________
con i genitori __________, in un rapporto dell’11 gennaio 2023 ha riferito di
aver osservato il nucleo famigliare durante 5 incontri personali e di non aver
notato nello sviluppo dei bambini delle conseguenze della situazione
conflittuale tra i genitori.
A seguito della volontà
di separarsi dei genitori, l’Autorità di protezione ha deciso sulla custodia
dei figli, fino a quel momento esercitata congiuntamente, con la decisione
cautelare impugnata. Essa ha quindi sottolineato le problematiche e la situazione
complessa a carico di entrambi i genitori, adottando la soluzione che ha
giudicato la più idonea alla protezione degli interessi e del bene dei minori. In
attesa delle successive valutazioni sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2,
l’Autorità di protezione risulta aver tenuto conto di quanto osservato nel
passato (e ripreso nel precedente paragrafo) e delle comunicazioni ricevute nei
mesi che hanno preceduto la decisione contestata. In particolare ha preso atto
del rapporto della Clinica Psichiatrica cantonale del 23 febbraio 2024, dal quale
risultava che non si assisteva a “una situazione psichiatrica di aumentato
rischio rispetto al passato nei confronti dei figli”. Peraltro, il Dr. med.
__________, Medico Capo Servizio specialista in Psichiatria e Psicoterapia, FMH
precisava la difficoltà di immaginare che la madre potesse “occuparsi dei
figli (in maniera sicura) senza supporto di terzi. Supporto in senso medico e
psicologico ma anche nel senso di un sostegno relazionale che funga da
orientamento e stabilizzazione (il marito? l’educatrice)”. Durante
l’udienza del 4 marzo 2024 alla quale hanno partecipato i genitori e la
consulente __________ con i genitori __________, vista l’intenzione di
separarsi, entrambi hanno chiesto l’attribuzione della custodia dei minori. Il
padre ha precisato di temere per i figli e “pur di ottenere la custodia dei
figli” di essere “disposto a smettere di lavorare”. La Consulente __________
ha precisato l’esigenza di stabilità e ha appoggiato la continuazione della
frequentazione dei rispettivi istituti scolastici da parte dei bambini.
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione ha evidenziato che dagli atti non emergevano “in
capo a uno o all’altro genitore carenze genitoriali in termini di incapacità
educative, incapacità di occuparsi personalmente dei figli e di accudirli
convenientemente allorquando le dinamiche di coppia non presentano difficoltà”.
Ha poi chiarito che malgrado la sua malattia psichiatrica la madre,
beneficiando degli aiuti già in essere, era in grado di occuparsi convenientemente
dei bambini, la cui stabilità era maggiormente garantita rimanendo al loro
domicilio insieme a lei. In sede di osservazioni e di duplica, l’Autorità di
prime cure ha quindi ribadito di ritenere la soluzione adottata quella più
idonea a garantire stabilità ai minori, con tutte le misure di protezione
adottate a loro favore e mantenendo invariato il loro luogo di vita. L’Autorità
ha inoltre chiarito di aver accertato che le problematiche psichiche della
madre sono aggravate dalla situazione conflittuale della coppia e in tal senso
ha evidenziato un miglioramento a seguito della separazione. Il fatto che la
madre collabori con la rete e gli operatori dei servizi, diversamente da quanto
emerge per il padre, più reticente (cfr. rapporto UAP 11 aprile 2023, pag. 2 e
pag. 11), è un ulteriore elemento a favore della scelta operata. Le allegazioni
del reclamante che sostiene che CO 2 avrebbe interrotto il percorso presso il
Centro per l’età evolutiva dopo l’emanazione della decisione impugnata non sono
dimostrate e al contrario risulta che ciò era già stato discusso in precedenza,
durante l’udienza del 4 marzo 2024. In definitiva, gli argomenti sollevati dal
padre, che in sostanza considera che la malattia della madre potrebbe essere un
pericolo per i figli, non sono dimostrati dalle valutazioni esperite e dagli
atti versati all’incarto e le preoccupazioni di RE 1 non trovano conferma concreta.
Si rammenta peraltro che nel periodo trascorso tra l’emanazione della decisione
impugnata e della presente decisione (oltre 4 mesi) non risultano segnalazioni
di malessere o indicazioni che lascino immaginare un disagio dei minori tale da
esigere da parte dell’Autorità di prime cure un intervento a loro protezione
già prima dell’emanazione della decisione di merito.
Abbondanzialmente, si
osserva che il reclamante lascia infine intendere che la soluzione adottata
potrebbe essere dettata da “una sorta di prevenzione e antipatia” nei
suoi confronti da parte della Presidente Supplente dell’Autorità di protezione,
ciò che non è concretamente dimostrato ma nemmeno risulta dagli atti. Come
correttamente ricordato nelle osservazioni dell’Autorità di prime cure, qualora
il reclamante avesse recepito dei pregiudizi da parte dell’Autorità (che non è
composta dalla sola Presidente Supplente) disponeva della possibilità di
chiederne ricusa, ciò che non ha fatto.
Visto quanto precede, a
mente di questo Giudice la decisione impugnata merita conferma, non apparendo
contraria al benessere di PI 1 e PI 2. L’Autorità ha tenuto conto della
situazione concreta e della fragilità di tutto il nucleo famigliare, accertata
al momento della decisione. Trattandosi di una misura cautelare, disposta in
attesa di una decisione di merito che potrà essere emanata soltanto con le
risultanze delle valutazioni in corso, occorre pure evidenziare che i minori e
i genitori risultano ben assistiti e tutelati dalle misure poste in atto e dalla
rete di specialisti che si sta occupando del nucleo famigliare, garantendo un
costante monitoraggio della situazione, giustificato dalla conclamata
fragilità.
7.
Nel suo gravame RE 1
ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art.
13.
LAG.
Giusta
l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni,
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio del reclamante può essere accolta.
8.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 all’assistenza
giudiziaria si rinuncia al loro prelievo. Il
reclamante non è per contro esentato
dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC e art.
122.
cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
RE 1 rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titoli di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.