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Decisione

9.2024.49

Ripresa dele relazioni personali padre-figlio in forma sorvegliata. Contesto famigliare di alta conflittualità

3 settembre 2024Italiano32 min

entrare in colloquio e di proferire qualsiasi parola o gesto e ordinato di limitarsi

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.49/50/66

Lugano

3 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 14 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4

marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2014) è figlio

di RE 1 e di CO 2.

I genitori sono divorziati e detengono l’autorità

parentale congiunta sul figlio, affidato alla madre.

Il giudice civile ha

regolamentato le relazioni personali padre-figlio (un pomeriggio alla settimana

oltre a due fine settimana al mese; cfr. decisione 14 agosto 2018 il Pretore di

__________).

B. Con decisione 24

febbraio/6 marzo 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha ordinato una mediazione per i genitori.

C. Con istanza 8 maggio

2020 RE 1 ha chiesto l’attivazione del Punto d’incontro (PI) per il passaggio

del figlio durante l’esercizio dei diritti di visita padre-figlio.

Mediante ulteriore istanza

supercautelare 27 maggio 2020 RE 1 ha postulato la sospensione dei

diritti di visita paterni fintanto finché non verrà attivato il Punto

d’incontro.

D. Con decreto 4 giugno

2020 l’Autorità di prime cure ha respinto l’istanza supercautelare e convocato

le parti ad un’udienza.

Durante l’udienza 22

giugno 2020 l’Autorità di protezione ha confermato l’assetto delle relazioni

personali previsto in sede di divorzio. Ai genitori è stato vietato di avere

contatti diretti l’uno con l’altro.

E. Mediante decisione 19

ottobre/6 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha:

- sospeso

la mediazione con effetto immediato (disp. 1);

- stabilito che sulla

richiesta di istituire una curatela educativa si deciderà in seguito (disp. 2);

- respinto l’istanza della madre

di ordinare il passaggio della custodia attraverso il Punto d’incontro (disp.

3);

- fatto fermo divieto ai

genitori – sotto comminatoria della sanzione penale dell’art. 292 CP in caso di

disobbedienza – di avere contatti diretti di persona, anche a distanza e di

entrare in colloquio e di proferire qualsiasi parola o gesto e ordinato di limitarsi

unicamente, a turno, a far scendere il figlio dall’auto ed accoglierlo nella

propria (disp. 4).

Chiamata a decidere su

reclamo di RE 1, questa Camera ha parzialmente accolto il gravame e annullato i

disp. 3 e 4 della precedente decisione. L’incarto è stato ritornato

all’Autorità di prime cure “perché riesamini la fattispecie e prenda, se del

caso le misure, che ritiene necessarie affinché lo svolgimento delle relazioni

personali possa avvenire nell’interesse prioritario del bene del minore”,

valutando la necessità di istituire la figura del curatore educativo e/o la

necessità dello scambio presso il Punto d’incontro (cfr. decisione 18 marzo

2021 inc. CDP 9.2020.157).

F. Con decisione cautelare

28 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha ordinato che le relazioni personali

padre-figlio avvengano attraverso il PI, prevedendo che la valutazione

sull’andamento di tale misura d’accompagnamento sarebbe stata effettuata

all’udienza fissata al 15 novembre 2021.

Durante l’udienza, il

presidente dell’Autorità di prime cure ha ricordato che “l’ordine per il PI

esiste e non va modificato” (cfr. verbale 15 novembre 2021).

G. Con istanza 21

febbraio 2021 la madre ha chiesto la sospensione dei diritti di visita finché

il padre non avesse ottemperato a quanto disposto dall’Autorità. Con scritto 13

aprile 2022 ha nuovamente sollecitato la richiesta di sospensione.

H. Mediante decisione cautelare

22 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una

curatela educativa, nominando CURA 1 con il compito “di procedere

all’ascolto del minore, incontrare genitori e figlio, presentare un rapporto di

ascolto del minore e di sostegno e mediazione tra i due genitori” (decisione

confermata da questo Giudice con decisione 16 marzo 2023, inc. 9.2022.71).

I. Mediante rapporti

16 e 26 maggio 2022 la curatrice educativa ha evidenziato una forte

conflittualità genitoriale, l’opposizione del padre a far capo al PI e riferito

che il minore non vorrebbe più recarsi dal padre a causa delle percosse e dei

maltrattamenti subiti.

J. Con decisione supercautelare

13/17 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha immediatamente sospeso le

relazioni personali padre-figlio e fatto obbligo al padre di iniziare un

percorso psicoterapeutico sulle modalità educative, affettive e relazionali con

il figlio. L’Autorità ha indicato che “la prudenza impone che le relazioni

siano interrotte” e ha convocato le parti ad un’udienza.

K. Mediante decisione 30

settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al dr. med. __________

di svolgere una valutazione psicoaffettiva e diagnostica di PI 1.

L. Con decisione 8 marzo

2023 l’Autorità di protezione ha decretato in via cautelare la mediazione

genitoriale, dando mandato al Consultorio famigliare (ACF), facendo obbligo ai

genitori di prendere contatto con la struttura.

M. Il 30 marzo 2023 il

dr. med. __________ ha trasmesso la valutazione, dalla quale è emerso che il

minore non presenta alcuna diagnosi psicopatologica e ha proposto di continuare

il percorso di tipo educativo della genitorialità con la curatrice. I diritti

di visita “solo col padre” non sono, a mente del perito, ancora indicati

e ha proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione fra 6 e 12 mesi

dell’evoluzione del percorso educativo con la curatrice.

N. L’8 maggio 2023

l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di discussione.

L’Autorità ha accolto la domanda dei genitori di avere delucidazioni in merito

alla valutazione peritale e dato incarico alla curatrice di predisporre un

programma di attuazione del punto 2 delle conclusioni del referto peritale (che

consigliava un “percorso di tipo educativo sulla genitorialità”).

O. Con scritto 5 luglio

2023 la curatrice educativa ha aggiornato l’Autorità sulla situazione. In

particolare ha riferito che il minore “esprime di non voler vedere il papà

ed è sfuggente se si cerca di capire il perché, ribadendo che in passato lo ha

ferito e fatto del male”. La curatrice ritiene che PI 1 avrebbe bisogno di

un supporto di tipo terapeutico prima di incontrare il papà e informa di aver

preso contatto con la psicoterapeuta __________ a tal scopo.

P. Con decisione 30

ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha decretato l’immediata ripresa delle

relazioni tra padre e figlio in forma sorvegliata e accompagnata, presso lo

studio della pedagogista __________ (tre incontri entro il 31 dicembre 2023,

dopodiché dovrà consegnare un rapporto dettagliato di valutazione

sull’andamento; disp. 1 e 2). L’Autorità ha previsto che una nuova decisione

sarà emessa in seguito (disp. 7).

Q. Con osservazioni 19

dicembre 2023 la psicologa __________ ha fornito un resoconto positivo dei primi

tre incontri padre-figlio.

Con ulteriore scritto 16

gennaio 2024 __________ ha aggiornato sul seguito degli incontri padre-figlio,

riferendo che dal quarto incontro il minore ha manifestato contrarietà.

R. Il 21 gennaio 2024 la

curatrice ha trasmesso il proprio rapporto, riportando quanto riferito da __________

in relazione agli incontri padre-figlio.

Con ulteriore rapporto 4

febbraio 2024 la curatrice ha aggiornato sulla situazione, sugli incontri di Rete.

S. Durante l’udienza del

4 marzo 2024 l’Autorità di protezione deciso, in via cautelare, che:

- PI 1 dovrà vedere il

padre una volta ogni 15 giorni, giorno e orario da definirsi d’intesa con i due

genitori e la sorvegliante, che continuerà con i diritti di visita (disp. 1);

- __________ è incaricata

della sorveglianza delle relazioni padre-figlio avrà la facoltà di video o

audio registrare gli incontri (disp. 2);

- è fatto obbligo ai

genitori di sottoporsi a mediazione (disp. 3).

T. Con scritto 20 marzo

2024 la curatrice __________ ha riferito di aver preso contatto con i genitori,

a seguito della decisione dell’Autorità. La madre non ha acconsentito a fissare

il diritto di visita informando di aver inoltrato ricorso avverso la decisione

dell’Autorità di prime cure.

U. Mediante reclamo 14

marzo 2024 RE 1 ha avversato i dispositivi 1 e 2 della decisione presa in sede

d’udienza, chiedendo che i contatti fra padre e figlio vengano sospesi,

ritenuto che il figlio avrebbe manifestato contrarietà ad incontrare il padre.

V. Con osservazioni 8

aprile 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione

impugnata, indicando che la stessa si baserebbe sulle risultanze della perizia

agli atti e dei rapporti della curatrice e della pedagogista responsabile della

sorveglianza dei diritti di visita. L’Autorità conferma che il minore soffre di

un forte conflitto di lealtà e che dagli atti non emerge un comportamento

inadeguato del padre.

Con osservazioni 23 aprile

2024 il padre riferisce di aver provato negli anni a trovare un dialogo con RE

1 ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano e l’attitudine materna esclude

un riavvicinamento con il figlio. Per questa ragione è pronto a rinunciare a

diritti di visita, “poiché questa soluzione fa soffrire meno PI 1 e gli conferisce

maggiore serenità”. Il padre chiede solo di poter portare di tanto in tanto

a scuola una merenda al figlio o passare ogni tanto per un saluto, senza

doversi sentire al posto sbagliato. Il padre si rimette al prudente giudizio di

questa Camera.

Mediante replica 10 maggio

2024 la madre nega di essere oppositiva, prende atto della rinuncia del padre e

si oppone alla richiesta dello stesso di poter passare “di tanto in tanto”

per un saluto a scuola dal figlio. Il 16 maggio 2024 la madre ha trasmesso uno

scritto del pediatra dr. med. __________, il quale ritiene che non dovrebbe

essere imposto al minore di vedere il padre.

Con duplica 16 maggio 2024

il padre ha negato di aver mai picchiato il figlio e ha informato di essersi

recato presso la scuola elementare del figlio per un incontro fissato dalla

Rete con i genitori (13 maggio). La madre non si è presentata, dimostrando

disinteresse. Ha ribadito che d’ora in avanti non sarà più “proattivo”

come lo è stato in passato, sperando che la “passività” darà serenità al

figlio. Ha infine dichiarato che “ci sarà sempre per il figlio”.

L’Autorità di protezione

ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come

si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze.

Il

diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo

durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della

situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di

entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

2.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778

segg.; CR CC I, Leuba, art. 274

ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti

stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o

maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una

relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i

rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i

genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o

duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita

di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il

pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per

giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in

genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,

Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e

morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del

genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano

negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in

particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è

pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.

4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità

occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente

limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;

DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza

persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui

il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di

violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure

sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha

problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,

Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di

visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa

risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.

2.

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390).

2.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del

figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il

dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di

questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il

diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

2.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in

un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

2.4

Le relazioni personali

sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso

del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre

dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta

seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti

compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC

n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch

2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di

discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso

in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di

un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.

Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere

ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,

più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna

del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare

i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo

approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere

effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in

particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con

cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende

necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto

può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un

difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un

contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di

diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione

del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che

generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua

opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo

nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le

motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero

suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il

rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un

ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia

il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e

ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno

dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino;

di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo

scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).

2.5

Tuttavia, non si può

privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice

abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione

di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di

una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono

risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i

figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in

grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore

interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi

essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che

costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede

una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

3.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

4.

Nel caso in esame,

la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio è stata oggetto di

varie decisioni e generato disaccordi tra i genitori.

Con decisione 14

agosto 2018 il Pretore ha stabilito che il figlio avrebbe visto il padre un

fine settimana ogni due e un pomeriggio alla settimana.

Da quel momento, la madre

ha postulato varie volte la sospensione delle relazioni padre-figlio e

richiesto che venissero svolte in forma sorvegliata. La mediazione ordinata ai

genitori, non è stata concretizzata.

L’Autorità di protezione,

con decisione 28 giugno 2021 ha ordinato relazioni personali sorvegliate presso

il Punto d’incontro, prevedendo una valutazione sull’andamento delle stesse.

Ritenuto che malgrado la

decisione le relazioni personali non venivano effettuate, l’Autorità ha

istituito una curatela educativa.

Alla luce di quanto emerso

dai rapporti della curatrice (cfr. 16 e 26 maggio 2022) l’Autorità di

protezione ha inizialmente sospeso “per prudenza” le relazioni personali

e fatto obbligo al padre di iniziare un percorso terapeutico sulle modalità

educative, affettive e relazionali.

Ha altresì ordinato una valutazione psico-affettiva

(cfr. 30 marzo 2023, dr. med. __________) dalla quale è emerso che il minore

non presenta alcuna diagnosi psicopatologica, tranne un disturbo

dell’adattamento di tipo ansioso in seguito alla discordia fra i genitori. Il

perito ha proposto di continuare il percorso di tipo educativo della

genitorialità con la curatrice “che sta dando frutti positivi nella

riapertura di un canale di comunicazione fra il figlio e il padre”. Ha

rilevato che quando le condizioni lo permetteranno a seconda della valutazione

della curatrice sarà opportuno organizzare in modo protetto in luogo neutro in

presenza della curatrice un incontro tra PI 1 e suo padre, per poi

progressivamente continuare tale percorso. I diritti di visita solo col padre

non sono, a mente del perito, ancora indicati “poiché PI 1 deve poter avere

il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre ed è

tale esigenza che è prioritaria e deve guidare il modo, la frequenza e la

tempistica con i quali tali incontri dovranno essere organizzati”. Ha

infine proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione fra 6 e 12 mesi

dell’evoluzione del percorso educativo con la curatrice.

Il 30 ottobre 2023 a seguito

delle risultanze della perizia l’Autorità di protezione ha ordinato l’immediata

ripresa delle relazioni personali padre-figlio, disponendo tre incontri in

forma sorvegliata alla presenza della pedagogista __________, disponendo che la

stessa dovrà presentare un rapporto dettagliato di valutazione sull’andamento

delle stesse.

Come stabilito

dall’Autorità, la responsabile del PI ha aggiornato l’Autorità e riferito una “buona

interazione padre-figlio, da cui si evince l’esistenza di un legame solido tra

loro, fatto di sguardi, intese e affettività, nonostante le iniziali resistenze

manifestate da PI 1 all’incontro preliminare”.

Con ulteriore scritto __________ ha comunicato che dal

quarto incontro il figlio ha manifestato contrarietà al fatto di dover

incontrare il padre. Alla luce di quanto osservato dai due incontri successivi,

la psicologa ha osservato che “PI 1 soffre di un conflitto di lealtà

inconscio verso i due genitori, osservando la netta contrapposizione fra i

primi tre incontri e i successivi due, con conseguente frattura a livello

comportamentale nei confronti del padre” (cfr. scritto 16 gennaio 2024).

Mediante rapporto 4 febbraio 2024 la curatrice ha, a

sua volta, indicato all’Autorità di ritenere “indispensabile comprendere i

fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo

atteggiamento nei confronti del papà e a non voler continuare i diritti di

visita per evitare che questa nuova rottura continui nel tempo”.

Durante l’udienza di

discussione del 4 marzo 2024 la madre ha dichiarato di aver favorito gli

incontri padre-figlio, ma che sarebbe il figlio a rifiutare gli incontri “e

a farsi venire il mal di pancia”. Il padre, dal canto suo, ha chiesto che

il figlio non venga coinvolto nei litigi fra i genitori. L’Autorità al termine

dell’incontro ha decretato che il minore dovrà vedere il padre in forma

sorvegliata una volta ogni due settimane (giorno e orario da definire d’intesa

fra i genitori e la responsabile della sorveglianza). __________ è stata

incaricata della sorveglianza e durante gli incontri padre-figlio e di tenere a

disposizione dell’Autorità le registrazioni degli incontri.

Con il proprio gravame la madre si è opposta alla

decisione, chiedendo che i contatti fra

padre e figlio vengano sospesi, considerato che il figlio avrebbe “manifestato

un’avversione tale da provocargli un malessere fisico”. La madre sostiene

che il pediatra di PI 1, dr. med. __________ avrebbe dichiarato che vi sono

oggettive controindicazioni a far proseguire forzatamente gli incontri

padre-figlio. Dello stesso avviso sarebbe anche la dr. med. __________, collega

di studio del pediatra, che segue da anni il minore. La madre ha postulato il

conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo.

5.

In

concreto l’alta conflittualità genitoriale emerge con ogni evidenza dagli atti

e il disagio del minore che ne deriva è evidente.

Il

conflitto di lealtà di cui soffre PI 1 appare in modo chiaro anche dalla

valutazione sullo stato psico-emotivo del minore allestita dallo psichiatra dr.

med. __________. Il perito riferisce che PI 1 “è molto fedele nella sua

visione con quella della madre e conseguentemente è aderente alla visione della

madre rispetto alla frequentazione con il padre, dicendo che non vorrebbe più

incontrarlo e che lui non farebbe parte della sua famiglia”. Indica che

tale “lealtà viene vissuta in modo infantile senza definire con chiarezza

episodi specifici tra lui e il padre”. In conclusione oltre a non aver

riscontrato alcuna diagnosi psicopatologica, tranne ansia dovuta alla “discordia

fra i genitori” il perito ha proposto che venga previsto che la curatrice

prosegua il percorso educativo della genitorialità per entrambi i genitori. Ha

inoltre indicato che “quanto le condizioni permetteranno a seconda della

valutazione della curatrice è opportuno organizzare in modo protetto in un

luogo neutro” in presenza della curatrice un incontro tra figlio e padre.

Il perito ha ricordato che le relazioni personali genitori figli sono un

diritto del figlio e non del padre, suggerendo che PI 1 deve potere avere il

tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre. Ha infine

proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione tra 6 mesi ed in seguito

fra 12 mesi dell’evoluzione e dei risultati raggiunti durante il percorso

educativo con la curatrice (cfr. valutazione 30 marzo 2023 agli atti).

Gli

atti mostrano che i primi tre incontri padre-figlio, dopo la sospensione, si

sono svolti positivamente (cfr. scritto 19 dicembre 2023). In seguito __________

ha riportato che dal quarto incontro PI 1 ha manifestato contrarietà,

dichiarando di non voler vedere il padre.

Al

riguardo la curatrice __________ ha riferito che PI 1 non ha saputo dare

spiegazioni al perché “ad un tratto, non abbia più voluto incontrare il papà

e passare del tempo con lui”. La curatrice, per evitare che questa nuova

rottura continui nel tempo, ritiene pertanto indispensabile comprendere i

fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo atteggiamento

nei confronti del padre e a non voler proseguire i diritti di visita.

Come

debitamente osservato dall’Autorità, dalla curatrice e dal perito le relazioni

personali con il padre sono nell’interesse del minore. Pur riconoscendo che

sono state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli ultimi incontri, non ci

si può esimere dal rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza, la mancanza

di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore

in termini di sviluppo. In concreto, senza sminuire l’attuale situazione e la

sofferenza, va riconosciuto che il figlio non ha avuto contatti con il padre

per tanto tempo e dalla ripresa degli stessi sono stati organizzati solo pochi

incontri peraltro in forma strettamente sorvegliata.

Con

il proprio gravame RE 1 ribadisce che il figlio non vuole incontrare il padre,

sostenendo che il pediatra del minore si sarebbe dichiarato contrario alla

soluzione ordinata dall’Autorità che rischierebbe di compromettere la salute

del minore.

Va

innanzitutto relativizzata l’opinione espressa dal pediatra che non dispone di

tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione e rilasciare un

referto in merito. Dagli atti emerge che PI 1 fatica ad incontrare il padre ma

non è in grado di motivare la sua posizione (cfr. scritto curatrice agli atti).

Tale rifiuto, benché apparentemente categorico, non può essere considerato

chiaro e univoco. Si ricorda infatti che i primi tre incontri dopo la

sospensione si erano svolti con modi dichiarati positivi dagli esperti. I veri

motivi di tale disagio esigono quindi di essere chiariti. È importante che PI 1,

come peraltro già evidenziato dallo stesso perito, possa essere seguito da uno

psicoterapeuta, scelto dall’Autorità che possa assisterlo nella ripresa del

percorso di contatto con il padre (cfr. punto 5 valutazione peritale).

5.1

Seguendo

quanto proposto, l’Autorità ha previsto un incontro ogni due settimane “da

definire” d’intesa fra i genitori e la sorvegliante. L’Autorità ha altresì

disposto che __________ venga incaricata della sorveglianza e

dell’accompagnamento del minore, con facoltà di video o audio registrare gli

incontri padre-figlio (a disposizione dell’Autorità).

La

dettagliata valutazione agli atti suggeriva infatti che il minore potesse “avere

la possibilità di incontrare il padre”, pur riconoscendo che allo stesso

dovesse essere dato il tempo necessario per ritrovare progressivamente il

legame. Il perito ha suggerito che questo dovrà avvenire sotto la sorveglianza

di uno specialista incaricato di accompagnare il minore in questo percorso

graduale e progressivo di riavvicinamento al padre.

In

sede d’osservazioni al reclamo l’Autorità di prime cure ha precisato che la

decisione di proseguire gli incontri è stata presa per “alleggerire”

agli occhi del minore la responsabilità di entrambi i genitori.

Nel

caso in esame, pur riconoscendo il forte conflitto di lealtà del minore e il

disagio dello stesso, l’Autorità ha correttamente ritenuto importante ordinare

la ripresa di contatti, seppur minimi, al fine di permettere di ritrovare il

legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall’Autorità, concretizzando

quanto proposto dal perito, è indubbiamente un modo graduale di ripresa

dei contatti che tutela adeguatamente il bene del minore. Il perito aveva

infatti consigliato che il minore potesse aver il tempo di ritrovare

progressivamente il legame con suo padre e indicato come tale esigenza fosse

prioritaria e dovesse guidare “il modo, la frequenza e la tempistica con i

quali gli incontri dovranno essere organizzati”.

La

decisione, nella misura in cui ordina una ripresa delle relazioni nella forma

prevista, ossia sorvegliati e “da discutere fra i genitori e __________”,

nell’interesse prioritario del minore, resiste alle critiche della reclamante.

La mediazione famigliare, ordinata in sede di decisione, aiuterà i genitori a relazionarsi

e a meglio affrontare e sostenere il figlio in questo delicato momento.

In

concreto, non risulta dagli atti un’evidente messa in pericolo del bene del

minore tale da giustificare un’ulteriore sospensione delle relazioni personali

del figlio con il padre.

Con

ogni evidenza, la decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere

adeguata e modificata nel caso in cui l’Autorità dovesse ritenerlo necessario,

nell’interesse prioritario del bene del minore.

6.

La

richiesta del padre di “poter portare di tanto in tanto a scuola una merenda

al figlio o passare ogni tanto per un saluto, senza doversi sentire al posto

sbagliato”, seppur comprensibile, non può essere al momento attuale accolta.

Vista l’ancora alta conflittualità genitoriale un simile disciplinamento, non

risulta attuabile.

A titolo

abbondanziale si rileva che la richiesta di sospensione della decisione,

formulata dalla reclamante, è priva di senso ritenuto che la decisione in esame

non è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall’Autorità (art. 388 cpv. 1

e 446 cpv. 3 e 4 CC).

7.

Nel proprio gravame RE

1.

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art.

13.

LAG.

Giusta l’art. 13 LAG ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b). La reclamante non documenta la propria richiesta di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria, e neppure fornisce documentazione atta a

comprovare la sua situazione economica, che nemmeno è desumibile dall’incarto

dell’Autorità di protezione. In simili circostanze l’istanza è da respingere.

La richiesta formulata da CO

2.

va invece accolta, essendo adempiute le condizioni.

8.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Viste le circostanze,

si prescinde eccezionalmente dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Non

si prelevano spese e tasse di giustizia.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

4. L’istanza di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di CO 2 è accolta.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.