9.2024.53
Relazionipersonali (ferie estive), decisione formale e violazione diritto di essere sentito
15 luglio 2024Italiano25 min
protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza di RE 1, ordinando
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.53
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Decristophoris
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali, con
riferimento particolare alle vacanze estive, con il figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 25 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13
marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Le circostanze di
fatto alla base del reclamo sono note alle parti, essendosi, RE 1, già
rivoltasi a questa Camera per quanto attiene alle relazioni personali fra il
figlio PI 1 e il padre CO 2. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto
strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.
B. Nelle more
istruttorie dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito
solo Autorità di protezione o Autorità) è emersa l’elevata conflittualità e
mancanza di collaborazione fra i genitori, i quali hanno avanzato accuse
reciproche e inoltrato a più riprese numerose istanze cautelari e
supercautelari con oggetto le relazioni personali fra PI 1 e il padre. In
particolare, con decisione 29 novembre 2022 (ris. no. 478/29 novembre 2022)
l’Autorità di protezione ha riconosciuto un diritto di visita tra padre e
figlio di un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18:30 del venerdì alle
ore 18:30 della domenica, come pure una sera infrasettimanale da concordarsi
fra le parti. Parallelamente, con l’accordo di entrambi i genitori, l’autorità
parentale è stata attribuita in via esclusiva a RE 1, con l’auspicio che ciò
potesse “portare alla diminuzione della conflittualità esistente, agevolando
nel contempo, un miglioramento della situazione generale tra i genitori e, di
riflesso, di PI 1”. Successivamente la curatrice educativa nominata, CURA 1
ha predisposto un calendario relativo all’anno 2023 sui diritti di visita fra
padre e figlio che è stato approvato dall’Autorità regionale di protezione in
data 21 dicembre 2022.
C. In data 19 maggio
2023 RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha presentato un’istanza
supercautelare, cautelare e di merito postulando che le relazioni personali fra
CO 2 e il figlio si svolgessero con cadenza settimanale, alternativamente il
sabato e la domenica, senza il pernottamento di quest’ultimo e in assenza della
moglie del padre o, in via subordinata, un incontro settimanale presso un punto
d’incontro in modalità sorvegliata.
Mediante risoluzione 28
settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) l’Autorità regionale di
protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza di RE 1, ordinando
la ripresa dei diritti di visita fra il minore e il padre che “(…) per i
primi tre incontri avrà luogo a cadenza settimanale, o il sabato o la domenica,
presso il domicilio del padre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (…) e in seguito
facendo capo alla curatrice”. (cfr. n. 1 e 2 del dispositivo), con la
precisazione che a partire dal quarto incontro sarebbe tornato “automaticamente
in vigore il calendario omologato il 21 dicembre 2022” (cfr. n. 3 del
dispositivo).
D. Censurando l’assetto
deciso dall’Autorità di protezione, la quale non si sarebbe minimamente
confrontata con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore nella relazione
con __________ e le relative risultanze documentali agli atti, con reclamo 9
ottobre 2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 28 settembre 2023,
postulando in via supercautelare, cautelare e nel merito che le relazioni
personali padre – figlio venissero esercitate con un incontro settimanale,
senza pernottamento e in assenza della moglie del padre. In via subordinata, la
madre ha chiesto che i diritti di visita si svolgessero con un incontro
settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.
E. A fronte della
mancata audizione del minore, rispettivamente di un aggiornamento circa la sua
posizione in merito alla relazione con il padre e la di lui consorte, come pure
del criterio di urgenza per l’emanazione di una decisione prima
dell’espletamento degli ulteriori accertamenti necessari, con decisione
presidenziale 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), questa Camera ha
annullato la decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre
2023 e cfr. pti. 1 e 1.1 del dispositivo), rinviando gli atti all’Autorità di
prime cure affinché procedesse all’audizione di PI 1 e agli ulteriori
aggiornamenti istruttori circa il suo benessere nei confronti dei diritti di
visita con CO 2 (cfr. pti. 1 e 1.2 del dispositivo). In pari tempo, fino a
nuova decisione da parte dell’Autorità regionale di protezione e riservati più
ampi diritti di visita concordati autonomamente dai genitori, è stato stabilito
un assetto minimo delle relazioni personali fra padre e figlio nella misura di
un incontro settimanale della durata di 4 ore (cfr. pto. 1 e 1.3 del
dispositivo).
F. Con scritto/decisione
13 marzo 2024, l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trascorrere le
vacanze estive con il figlio PI 1 dal 15 agosto 2024 fino al 1°settembre 2024.
G. Con reclamo 25 marzo
2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 13 marzo 2024, postulando la
ricevibilità/accoglimento del gravame e, conseguentemente, l’annullamento della
risoluzione avversata. Evocando quanto disposto da questa Camera mediante
decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), la madre lamenta anzitutto la
violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., ritenuto che l’Autorità
di prime cure avrebbe emanato la decisione senza concederle la possibilità di
prendere posizione in merito e in assenza dell’ascolto del minore (cfr. reclamo
pag. 6). A sua detta, l’Autorità non si sarebbe inoltre chinata a verificare il
bene e gli interessi di PI 1, il quale, per parte del periodo di vacanza
agendato assieme al padre, era già stato iscritto a una colonia estiva di Hockey,
circostanza di cui RE 1 aveva reso edotta l’Autorità di protezione a dicembre
2024 (recte 2023 e cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Pur chiedendo di accettare la
ricevibilità del gravame (cfr. pag. 2 e 3 del reclamo), osserva come lo scritto
oggetto di impugnativa difetti dei requisiti minimi di una decisione ex art.
238 CPC, non riportando neppure l’indicazione dei mezzi di ricorso ed essendo
carente nella motivazione (cfr. pag. 7 del reclamo). Alla luce di quanto
esposto e dell’accertamento asseritamente errato e incompleto dei fatti ad
opera dell’Autorità di protezione, RE 1 chiede l’accoglimento del gravame.
H. Frattanto, a seguito
dell’ascolto del minore avvenuto in data 20 marzo 2024, dei rapporti di
aggiornamento del 6 giugno 2024 della sua psicoterapeuta e del 14 maggio 2024
della scuola frequentata da PI 1, con risoluzione 19 giugno 2024 (ris. n. 275 /
19 giugno 2024), l’Autorità di protezione ha ampliato le relazioni personali
fra il minore e CO 2, stabilendo che “per il primo mese i diritti di visita
tra PI 1 e CO 2 sono estesi a due incontri settimanali di almeno quattro ore,
dopo di che torna in vigore l’assetto stabilito il 29 novembre 2022, ovvero
ogni 15 giorni dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.30 della domenica, oltre
ad una sera infrasettimanale da concordarsi” (cfr. pto. 1 del dispositivo).
Dopo aver ripercorso le circostanze fattuali e di diritto e sulla base degli
ulteriori accertamenti istruttori, l’Autorità di prime cure ha infatti ritenuto
che, nel caso in disamina, “è evidente come il bene del minore non è in
alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al
contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali
sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso vissuti
abbandonici (…) quanto alla presenza dell’attuale moglie del Signor CO 2
durante i diritti di visita, non è immaginabile che durante gli stessi
quest’ultima debba lasciare la propria abitazione così come non è immaginabile
che sia il signor CO 2 a incontrare il figlio al di fuori del proprio abituale
contesto di vita. Così facendo si creerebbe una situazione artificiosa che, a
mente della scrivente, non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali tra
il minore ed il padre” (cfr. pag. 3 della decisione). Per le medesime
ragioni, è stato altresì confermato il calendario delle vacanze estive
approvato mediante scritto/decisione 13 marzo 2024 qui oggetto di reclamo.
I. Con osservazioni 8
luglio 2024, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame, osservando come la
decisione contestata è stata superata dalla decisione di merito 19 giugno 2024
emanata dall’Autorità di protezione, mediante la quale è stato riconfermato
l’assetto dei diritti di visita paterni in maniera regolare con i
pernottamenti.
J. Con presa di
posizione 27 giugno 2024 (intimata per competenza a questa Camera il 12 luglio
2024), la curatrice CURA 1 ha informato circa i diritti di visita fra PI 1 e il
padre fino al 31 luglio 2024. Riguardo alle vacanze estive – a fronte del
reclamo inoltrato dalla madre – la curatrice postula la sottoscrizione
dell’apposito formulario di autorizzazione da parte dell’Autorità. Con
ulteriore scritto 12 luglio 2024, ha precisato la poca collaborazione dei
genitori nell’agendazione dei diritti di visita, chiedendo pertanto la revoca
della misura educativa.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Premettendo che, a
mente di questa Camera, le censure della reclamante rivolte alla carenza di
forma della decisione adottata nella misura di uno scritto non motivato e in
assenza dei rimedi di diritto appaiano in parte fondate, in questa sede
l’approvazione 13 marzo 2024 ad opera dell’Autorità di protezione sarà tuttavia
affrontata alla stregua di una decisione formale di diritto ai sensi dell’art.
238.
CC. L’annullamento della decisione e la conseguente irricevibilità del
reclamo sulla base dei vizi formali dello scritto in parola, costituirebbe infatti
un caso di formalismo eccessivo, soprattutto in considerazione della
fattispecie delicata qui vagliata che impone una definizione della vertenza tenuto
conto del benessere prioritario del minore, senza una protrazione inutile della
procedura.
3.
Anzitutto, evocando
la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., nel proprio
allegato ricorsuale la reclamante rimprovera l’Autorità di protezione di aver statuito
sulle vacanze estive che il figlio PI 1 trascorrerà assieme al padre, senza
attendere l’esito dell’audizione del minore – come peraltro stabilito da questa
Camera – e senza permetterle di determinarsi in merito.
4.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
4.1
Nel caso concreto, la
violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione alla risoluzione impugnata
appare palese.
La decisione in
esame che ha disposto il calendario delle vacanze estive di PI 1 con il suo pernottamento
presso il padre e la di lui compagna per due settimana dal 15 agosto 2024 al 1.
settembre 2024, è fondata sullo scritto 23 febbraio 2024 (replica di quello già
inoltrato in data 12 febbraio 2024) da parte della curatrice educativa, il
quale, tuttavia, non è stato trasmesso alla reclamante per osservazioni, ma
come a giusto titolo lamentato, l’Autorità di prime cure ha deciso in assenza
di una sua presa di posizione a riguardo. Tale fatto non è peraltro stato messo
in discussione neppure dall’Autorità di prime cure, la quale ha però giustificato
la mancata richieste di osservazioni alla madre poiché le sue motivazioni “erano
già state espresse per il tramite della curatrice educativa” (cfr. email
Autorità di protezione 21 marzo 2024).
Resta dunque da valutare, se tale
violazione, seppure in maniera marginale, possa essere sanata dinnanzi a questo
giudice.
4.2
In effetti, una
violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può –
eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di
ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue
argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133.
I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra
in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla
concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla
sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione
segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con
rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi
in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una
formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF
132.
V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
4.3
Nella fattispecie la
reclamante ha potuto pronunciarsi nel suo memoriale di reclamo sul soggiorno
estivo di PI 1 con il padre. Al riguardo RE 1 si è limitata a lamentare di non
essersi potuta esprimere e che la decisione avversata non risponderebbe al bene
e agli interessi di PI 1, stante come quest’ultimo, prima dell’emanazione
dell’approvazione, non fosse stato ancora sentito dall’Autorità di protezione e
richiamata la sua iscrizione ad un campo estivo a cui terrebbe molto. Aldilà
degli asseriti vizi procedurali, la reclamante non si è tuttavia confrontata
sul contenuto e nel merito della decisione avversata, non apportando alcun
elemento concreto che potesse dimostrare, o quanto meno rendere verosimile, una
messa in pericolo del bene del minore nel momento in cui quest’ultimo trascorra
le vacanze estive con CO 2.
Invero, anche la
contestazione secondo cui “la disciplina delle vacanze non avrebbe potuto
prescindere da una regolamentazione dei pernottamenti” (cfr. pag. 6 del
reclamo), non può trovare accoglimento in questa sede in quanto superata dagli
eventi, ritenuto che, a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti,
l’Autorità di protezione ha proceduto alla regolamentazione anche di tale
aspetto, ripristinando i pernottamenti di PI 1 presso il padre (cfr. ris. no. 275
/ 19 giugno 2024).
4.4
Neppure in occasione
dell’udienza 8 maggio 2024 – indetta a seguito dell’audizione del minore e della
conseguente necessità di statuire sulla regolamentazione dei diritti di visita
con il padre – la madre si è confrontata con la decisione o ha contestualizzato
la propria opposizione, limitandosi a ribadire il proprio generale dissenso all’ipotesi
che il figlio pernottasse dal padre “in quanto inevitabilmente vi sarebbe
anche la presenza della di lui moglie”, lamentando altresì un comportamento
agitato di PI 1 in occasione dei rientri dopo gli incontri con il padre.
4.5
Come visto e come
meglio verrà approfondito nel prosieguo della presente decisione, nonostante le
opposizioni formulate dalla madre nelle more istruttorie, a seguito dell’ascolto
di PI 1, dei rapporti scolastici e della psicoterapeuta del minore, con
risoluzione 19 giugno 2024 l’Autorità di prime cure ha confermato il soggiorno
estivo con il padre, ampliando nel contempo l’assetto delle loro relazioni personali
e ripristinando, pertanto, il pernottamento di PI 1 presso il domicilio di CO 2.
Nel caso concreto, l’Autorità ha infatti ritenuto che “il bene del minore
non è in alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al
contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali
sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso tempo
vissuti abbandonici” (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024).
4.6
È evidente che il tema
delle vacanze estive rientra nel più ampio contesto delle modalità di
svolgimento delle relazioni personali padre e figlio – le due questioni
appaiono infatti strettamente connesse – aspetto su cui la reclamante ha invece
avuto facoltà di esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione, la quale ha tuttavia
convalidato l’approvazione 13 marzo 2024 mediante successiva risoluzione di
merito 19 giugno 2024 (avente, per l’appunto, quale oggetto la regolamentazione
dei diritti di visita).
Un rinvio degli atti
all’Autorità di prima istanza sarebbe quindi una formalità inutile. L’Autorità
di prime cure, che nel frattempo ha comunque preso atto delle generiche contestazioni
di RE 1 in merito alle relazioni personali fra PI 1 e il padre e della rispettiva
presa di posizione del minore a riguardo (cfr. audizione minore 20.3.2023 e
rapporto di aggiornamento 6.6.2024), non ha modificato la propria valutazione
sulla bontà dell’approvazione delle vacanze estive, mantenendo e confermando la
decisione impugnata. Per quanto oggi noto a questa Camera, la madre non avrebbe
peraltro interposto reclamo alla decisione dell’Autorità di prime cure del 19
giugno 2024. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che, anche rinviando
l’incarto in prima istanza per permettere alla reclamante di pronunciarsi
formalmente, l’Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel
giudizio già emanato.
Si giustifica
pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di considerare
sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito
delle sue contestazioni.
L’Autorità di protezione è
tuttavia invitata a maggior rigore in futuro.
5.
Vagliate e superate
le questioni di natura formale, occorre ora chinarsi sulla questione a sapere
se il fatto di trascorrere le vacanze estive con il padre e la moglie __________,
potrebbe in qualche modo pregiudicare il benessere di PI 1.
6.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,
e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF
5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con
entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale
per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III
590.
consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
6.1
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può
essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni
personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una
soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio,
qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa
ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa;
STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24
ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
7.
Orbene, seppur
corrisponda al vero che in sede di audizione il minore ha manifestato
nuovamente una certa antipatia/astiosità nei confronti di __________ e,
rispettivamente, un dissenso generale alla di lei presenza durante le relazioni
con il padre, d’altra parte è altresì emerso il forte desiderio di PI 1 di
stare assieme a CO 2, il quale “gli manca molto” e con cui “gli
piacerebbe molto poter andare in vacanza” (cfr. audizione PI 1 del
20.3.2024). Invero, gli atti dell’incartamento dell’Autorità di prime cure
testimoniano lo stato di tristezza e di malessere del minore a fronte del poco
tempo trascorso con il padre e della mancanza di regolarità e di continuità nell’esercizio
delle loro relazioni personali. Particolarmente, tale aspetto emerge in modo
chiaro dal recente rapporto di aggiornamento della dr. med. __________, secondo
cui “permangono i temi abbandonici manifestati con domande rispetto ad altri
pazienti oppure rispetto a materiale prodotto e conservato dal bambino che
desidera ritrovare. Spesso si concretizzati anche in comportamenti provocatori
nel tentativo di essere visto e sentito”, la quale, in conclusione,
suggerisce pertanto “di poter avere incontri prevedibili e continuativi per
diminuire lo stress di PI 1” (cfr. rapporto di aggiornamento 6.6.2024). Del
resto, l’atteggiamento provocatorio sopradescritto si riscontra anche dallo
scritto 14 maggio 2024 dell’Istituto scolastico frequentato dal minore, il
quale riferisce circa le difficoltà di PI 1 e il peggioramento del suo comportamento
durante l’ultimo periodo.
7.1
Nella precedente
decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132) questa Camera aveva richiamato
l’Autorità inferiore all’espletamento degli ulteriori atti istruttori necessari
volti ad accertare quale assetto delle relazioni personali rispecchiasse
maggiormente i desideri, il bene e l’interesse prioritario di PI 1. Sulla base
delle nuove risultanze e dell’evolversi della situazione del minore, è pertanto
a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha autorizzato la vacanza estiva tra
padre e figlio, in modo che quest’ultimo – sull’arco di un periodo lungo e
continuativo – possa costruire e rafforzare il proprio rapporto con il genitore
e trovare una sorta di routine ed equilibrio anche con la di lui moglie, senza
che, a lungo andare, la presenza di quest’ultima diventi un inutile tabù che
ostacoli la loro relazione. Sebbene all’Autorità di prime cure, come
giustamente rilevato dalla reclamante, può essere rimproverato il fatto di aver
proceduto alla decisione contestata senza prima procedere all’audizione del
minore, questa manchevolezza può essere sanata dagli esiti del successivo ascolto
e del rapporto della psicoterapeuta di PI 1, sulla base dei quali ha poi
confermato il soggiorno estivo padre e figlio, nonché ampliato in modo graduale
l’assetto dei diritti di visita paterni (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024). Il
ripristino del calendario dei diritti di visita che prevede il pernottamento di
PI 1 dal padre alla presenza di __________ e dei fratelli, fa sì che il minore
possa man mano riabituarsi a trascorrere più tempo al di fuori del contesto
familiare materno, di modo da riacquistare gradualmente fiducia, complicità e
sicurezza nei confronti di CO 2 e ciò anche in vista delle vacanze agendate ad
agosto.
Visto tutto quanto precede,
non si ravvisano quindi nel caso in disamina elementi concreti che possano denotare
una messa in pericolo per il minore e, di conseguenza, giustificare una
limitazione delle relazioni personali con il padre ai sensi della dottrina e
giurisprudenza citate al considerando 6.1 della presente decisione. Viceversa, effettuando
una ponderazione degli interessi in gioco, appare manifesto, come, alla luce
delle circostanze concrete, l’impedimento e/o la restrizione temporale dei
diritti di visita con CO 2 (finalizzate a scongiurare la presenza della moglie),
non rispecchia il volere e l’interesse di PI 1, così come la regolarità del
rapporto con il padre – benché condiviso con altre persone del suo nuovo nucleo
famigliare – costituisce ad oggi la priorità per il benessere del minore.
7.2
Riguardo alla
richiesta della reclamante circa la non presenza di __________ durante le
relazioni personali fra il padre e il figlio, questa Camera non può che condividere
e fare proprie le argomentazioni già espresse dall’Autorità di protezione in
sede di risoluzione 19 giugno 2024. Verificata ed appurata l’assenza di un
qualsivoglia pregiudizio o fonte di pericolo per il minore durante i diritti di
visita con CO 2, non è immaginabile che quest’ultimo debba incontrare il figlio
al di fuori del proprio abituale contesto di vita o che la sua attuale consorte
debba lasciare la propria abitazione. Così facendo si verrebbe a creare una situazione
artificiosa che, oltre a non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali
tra il padre e il figlio, come già sopra indicato, non farebbe altro che accrescere
ulteriormente il tabù da parte di PI 1 attorno alla figura della moglie del
padre. Diversamente, una relazione, seppur più marginale e staccata, regolare anche
con quest’ultima, potrebbe aiutare il minore a conoscere meglio __________ e a
mettere da parte i timori e l’astio nei suoi confronti, nonché fornire un
ulteriore elemento di valutazione all’Autorità per determinarsi in futuro sui
diritti di visita.
8.
Da ultimo e a titolo
abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è la sua
continua esposizione alla conflittualità fra i genitori, che vengono pertanto
invitati a mettere da parte le loro rispettive riserve nei confronti uno
dell’altro per il bene prioritario del figlio. A tale riguardo, come questa
Camera aveva già chiesto al padre di rispettare gli impegni scolastici,
sportivi i e ricreativi di PI 1, si invita oggi la madre a coinvolgerlo
maggiormente nell’organizzazione del tempo libero del figlio, nell’ottica di
preservare, salvo eccezioni di cui CO 2 deve essere preliminarmente reso
edotto, le relazioni minime personali fra quest’ultimo e PI 1. A RE 1 è altresì
ricordato il dovere di cooperazione e collaborazione con la curatrice educativa
e il padre, fra cui rientra, per l’appunto, la sottoscrizione della relativa
autorizzazione per le vacanze estive.
Ora, premesso che la
decisione 13 marzo 2024 mediante la quale l’Autorità di protezione ha
autorizzato CO 2 a trascorrere due settimane di vacanza con il figlio è in
questa sede confermata per le ragioni già evocate ai precedenti considerandi,
spetta unicamente a quest’ultimo valutare e decidere sulla colonia estiva di Hockey
a cui PI 1 è stato iscritto per l’ultima settimana di agosto, ricadendo tale
impegno sportivo durante l’esercizio dei suoi diritti di visita con il figlio.
9.
In virtù di quanto
precede – ritenuto come non è dimostrato che il bene del minore sia minacciato
dall’esercizio del diritto di visita con il padre e ciò a prescindere dalla presenza
della moglie – il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto e la decisione
impugnata confermata.
10.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza e andrebbero posti a carico di RE 1. Tuttavia, visto in
particolare il tema trattato e i vizi procedurali qui sanati, si prescinde dal
loro prelevamento. La reclamante dovrà rifondere a CO 2 fr. 400.– a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
RE 1 rifonderà a CO
2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.