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Decisione

9.2024.53

Relazionipersonali (ferie estive), decisione formale e violazione diritto di essere sentito

15 luglio 2024Italiano25 min

protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza di RE 1, ordinando

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.53

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Decristophoris

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali, con

riferimento particolare alle vacanze estive, con il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 25 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13

marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Le circostanze di

fatto alla base del reclamo sono note alle parti, essendosi, RE 1, già

rivoltasi a questa Camera per quanto attiene alle relazioni personali fra il

figlio PI 1 e il padre CO 2. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto

strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.

B. Nelle more

istruttorie dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

solo Autorità di protezione o Autorità) è emersa l’elevata conflittualità e

mancanza di collaborazione fra i genitori, i quali hanno avanzato accuse

reciproche e inoltrato a più riprese numerose istanze cautelari e

supercautelari con oggetto le relazioni personali fra PI 1 e il padre. In

particolare, con decisione 29 novembre 2022 (ris. no. 478/29 novembre 2022)

l’Autorità di protezione ha riconosciuto un diritto di visita tra padre e

figlio di un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18:30 del venerdì alle

ore 18:30 della domenica, come pure una sera infrasettimanale da concordarsi

fra le parti. Parallelamente, con l’accordo di entrambi i genitori, l’autorità

parentale è stata attribuita in via esclusiva a RE 1, con l’auspicio che ciò

potesse “portare alla diminuzione della conflittualità esistente, agevolando

nel contempo, un miglioramento della situazione generale tra i genitori e, di

riflesso, di PI 1”. Successivamente la curatrice educativa nominata, CURA 1

ha predisposto un calendario relativo all’anno 2023 sui diritti di visita fra

padre e figlio che è stato approvato dall’Autorità regionale di protezione in

data 21 dicembre 2022.

C. In data 19 maggio

2023 RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha presentato un’istanza

supercautelare, cautelare e di merito postulando che le relazioni personali fra

CO 2 e il figlio si svolgessero con cadenza settimanale, alternativamente il

sabato e la domenica, senza il pernottamento di quest’ultimo e in assenza della

moglie del padre o, in via subordinata, un incontro settimanale presso un punto

d’incontro in modalità sorvegliata.

Mediante risoluzione 28

settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) l’Autorità regionale di

protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza di RE 1, ordinando

la ripresa dei diritti di visita fra il minore e il padre che “(…) per i

primi tre incontri avrà luogo a cadenza settimanale, o il sabato o la domenica,

presso il domicilio del padre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (…) e in seguito

facendo capo alla curatrice”. (cfr. n. 1 e 2 del dispositivo), con la

precisazione che a partire dal quarto incontro sarebbe tornato “automaticamente

in vigore il calendario omologato il 21 dicembre 2022” (cfr. n. 3 del

dispositivo).

D. Censurando l’assetto

deciso dall’Autorità di protezione, la quale non si sarebbe minimamente

confrontata con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore nella relazione

con __________ e le relative risultanze documentali agli atti, con reclamo 9

ottobre 2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 28 settembre 2023,

postulando in via supercautelare, cautelare e nel merito che le relazioni

personali padre – figlio venissero esercitate con un incontro settimanale,

senza pernottamento e in assenza della moglie del padre. In via subordinata, la

madre ha chiesto che i diritti di visita si svolgessero con un incontro

settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.

E. A fronte della

mancata audizione del minore, rispettivamente di un aggiornamento circa la sua

posizione in merito alla relazione con il padre e la di lui consorte, come pure

del criterio di urgenza per l’emanazione di una decisione prima

dell’espletamento degli ulteriori accertamenti necessari, con decisione

presidenziale 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), questa Camera ha

annullato la decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre

2023 e cfr. pti. 1 e 1.1 del dispositivo), rinviando gli atti all’Autorità di

prime cure affinché procedesse all’audizione di PI 1 e agli ulteriori

aggiornamenti istruttori circa il suo benessere nei confronti dei diritti di

visita con CO 2 (cfr. pti. 1 e 1.2 del dispositivo). In pari tempo, fino a

nuova decisione da parte dell’Autorità regionale di protezione e riservati più

ampi diritti di visita concordati autonomamente dai genitori, è stato stabilito

un assetto minimo delle relazioni personali fra padre e figlio nella misura di

un incontro settimanale della durata di 4 ore (cfr. pto. 1 e 1.3 del

dispositivo).

F. Con scritto/decisione

13 marzo 2024, l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trascorrere le

vacanze estive con il figlio PI 1 dal 15 agosto 2024 fino al 1°settembre 2024.

G. Con reclamo 25 marzo

2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 13 marzo 2024, postulando la

ricevibilità/accoglimento del gravame e, conseguentemente, l’annullamento della

risoluzione avversata. Evocando quanto disposto da questa Camera mediante

decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132), la madre lamenta anzitutto la

violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., ritenuto che l’Autorità

di prime cure avrebbe emanato la decisione senza concederle la possibilità di

prendere posizione in merito e in assenza dell’ascolto del minore (cfr. reclamo

pag. 6). A sua detta, l’Autorità non si sarebbe inoltre chinata a verificare il

bene e gli interessi di PI 1, il quale, per parte del periodo di vacanza

agendato assieme al padre, era già stato iscritto a una colonia estiva di Hockey,

circostanza di cui RE 1 aveva reso edotta l’Autorità di protezione a dicembre

2024 (recte 2023 e cfr. pag. 6 e 7 del reclamo). Pur chiedendo di accettare la

ricevibilità del gravame (cfr. pag. 2 e 3 del reclamo), osserva come lo scritto

oggetto di impugnativa difetti dei requisiti minimi di una decisione ex art.

238 CPC, non riportando neppure l’indicazione dei mezzi di ricorso ed essendo

carente nella motivazione (cfr. pag. 7 del reclamo). Alla luce di quanto

esposto e dell’accertamento asseritamente errato e incompleto dei fatti ad

opera dell’Autorità di protezione, RE 1 chiede l’accoglimento del gravame.

H. Frattanto, a seguito

dell’ascolto del minore avvenuto in data 20 marzo 2024, dei rapporti di

aggiornamento del 6 giugno 2024 della sua psicoterapeuta e del 14 maggio 2024

della scuola frequentata da PI 1, con risoluzione 19 giugno 2024 (ris. n. 275 /

19 giugno 2024), l’Autorità di protezione ha ampliato le relazioni personali

fra il minore e CO 2, stabilendo che “per il primo mese i diritti di visita

tra PI 1 e CO 2 sono estesi a due incontri settimanali di almeno quattro ore,

dopo di che torna in vigore l’assetto stabilito il 29 novembre 2022, ovvero

ogni 15 giorni dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.30 della domenica, oltre

ad una sera infrasettimanale da concordarsi” (cfr. pto. 1 del dispositivo).

Dopo aver ripercorso le circostanze fattuali e di diritto e sulla base degli

ulteriori accertamenti istruttori, l’Autorità di prime cure ha infatti ritenuto

che, nel caso in disamina, “è evidente come il bene del minore non è in

alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al

contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali

sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso vissuti

abbandonici (…) quanto alla presenza dell’attuale moglie del Signor CO 2

durante i diritti di visita, non è immaginabile che durante gli stessi

quest’ultima debba lasciare la propria abitazione così come non è immaginabile

che sia il signor CO 2 a incontrare il figlio al di fuori del proprio abituale

contesto di vita. Così facendo si creerebbe una situazione artificiosa che, a

mente della scrivente, non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali tra

il minore ed il padre” (cfr. pag. 3 della decisione). Per le medesime

ragioni, è stato altresì confermato il calendario delle vacanze estive

approvato mediante scritto/decisione 13 marzo 2024 qui oggetto di reclamo.

I. Con osservazioni 8

luglio 2024, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame, osservando come la

decisione contestata è stata superata dalla decisione di merito 19 giugno 2024

emanata dall’Autorità di protezione, mediante la quale è stato riconfermato

l’assetto dei diritti di visita paterni in maniera regolare con i

pernottamenti.

J. Con presa di

posizione 27 giugno 2024 (intimata per competenza a questa Camera il 12 luglio

2024), la curatrice CURA 1 ha informato circa i diritti di visita fra PI 1 e il

padre fino al 31 luglio 2024. Riguardo alle vacanze estive – a fronte del

reclamo inoltrato dalla madre – la curatrice postula la sottoscrizione

dell’apposito formulario di autorizzazione da parte dell’Autorità. Con

ulteriore scritto 12 luglio 2024, ha precisato la poca collaborazione dei

genitori nell’agendazione dei diritti di visita, chiedendo pertanto la revoca

della misura educativa.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Premettendo che, a

mente di questa Camera, le censure della reclamante rivolte alla carenza di

forma della decisione adottata nella misura di uno scritto non motivato e in

assenza dei rimedi di diritto appaiano in parte fondate, in questa sede

l’approvazione 13 marzo 2024 ad opera dell’Autorità di protezione sarà tuttavia

affrontata alla stregua di una decisione formale di diritto ai sensi dell’art.

238.

CC. L’annullamento della decisione e la conseguente irricevibilità del

reclamo sulla base dei vizi formali dello scritto in parola, costituirebbe infatti

un caso di formalismo eccessivo, soprattutto in considerazione della

fattispecie delicata qui vagliata che impone una definizione della vertenza tenuto

conto del benessere prioritario del minore, senza una protrazione inutile della

procedura.

3.

Anzitutto, evocando

la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 Cost., nel proprio

allegato ricorsuale la reclamante rimprovera l’Autorità di protezione di aver statuito

sulle vacanze estive che il figlio PI 1 trascorrerà assieme al padre, senza

attendere l’esito dell’audizione del minore – come peraltro stabilito da questa

Camera – e senza permetterle di determinarsi in merito.

4.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

4.1

Nel caso concreto, la

violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione alla risoluzione impugnata

appare palese.

La decisione in

esame che ha disposto il calendario delle vacanze estive di PI 1 con il suo pernottamento

presso il padre e la di lui compagna per due settimana dal 15 agosto 2024 al 1.

settembre 2024, è fondata sullo scritto 23 febbraio 2024 (replica di quello già

inoltrato in data 12 febbraio 2024) da parte della curatrice educativa, il

quale, tuttavia, non è stato trasmesso alla reclamante per osservazioni, ma

come a giusto titolo lamentato, l’Autorità di prime cure ha deciso in assenza

di una sua presa di posizione a riguardo. Tale fatto non è peraltro stato messo

in discussione neppure dall’Autorità di prime cure, la quale ha però giustificato

la mancata richieste di osservazioni alla madre poiché le sue motivazioni “erano

già state espresse per il tramite della curatrice educativa” (cfr. email

Autorità di protezione 21 marzo 2024).

Resta dunque da valutare, se tale

violazione, seppure in maniera marginale, possa essere sanata dinnanzi a questo

giudice.

4.2

In effetti, una

violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può –

eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di

ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue

argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere

cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

133.

I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra

in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla

concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla

sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione

segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con

rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi

in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una

formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF

132.

V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

4.3

Nella fattispecie la

reclamante ha potuto pronunciarsi nel suo memoriale di reclamo sul soggiorno

estivo di PI 1 con il padre. Al riguardo RE 1 si è limitata a lamentare di non

essersi potuta esprimere e che la decisione avversata non risponderebbe al bene

e agli interessi di PI 1, stante come quest’ultimo, prima dell’emanazione

dell’approvazione, non fosse stato ancora sentito dall’Autorità di protezione e

richiamata la sua iscrizione ad un campo estivo a cui terrebbe molto. Aldilà

degli asseriti vizi procedurali, la reclamante non si è tuttavia confrontata

sul contenuto e nel merito della decisione avversata, non apportando alcun

elemento concreto che potesse dimostrare, o quanto meno rendere verosimile, una

messa in pericolo del bene del minore nel momento in cui quest’ultimo trascorra

le vacanze estive con CO 2.

Invero, anche la

contestazione secondo cui “la disciplina delle vacanze non avrebbe potuto

prescindere da una regolamentazione dei pernottamenti” (cfr. pag. 6 del

reclamo), non può trovare accoglimento in questa sede in quanto superata dagli

eventi, ritenuto che, a seguito degli ulteriori accertamenti esperiti,

l’Autorità di protezione ha proceduto alla regolamentazione anche di tale

aspetto, ripristinando i pernottamenti di PI 1 presso il padre (cfr. ris. no. 275

/ 19 giugno 2024).

4.4

Neppure in occasione

dell’udienza 8 maggio 2024 – indetta a seguito dell’audizione del minore e della

conseguente necessità di statuire sulla regolamentazione dei diritti di visita

con il padre – la madre si è confrontata con la decisione o ha contestualizzato

la propria opposizione, limitandosi a ribadire il proprio generale dissenso all’ipotesi

che il figlio pernottasse dal padre “in quanto inevitabilmente vi sarebbe

anche la presenza della di lui moglie”, lamentando altresì un comportamento

agitato di PI 1 in occasione dei rientri dopo gli incontri con il padre.

4.5

Come visto e come

meglio verrà approfondito nel prosieguo della presente decisione, nonostante le

opposizioni formulate dalla madre nelle more istruttorie, a seguito dell’ascolto

di PI 1, dei rapporti scolastici e della psicoterapeuta del minore, con

risoluzione 19 giugno 2024 l’Autorità di prime cure ha confermato il soggiorno

estivo con il padre, ampliando nel contempo l’assetto delle loro relazioni personali

e ripristinando, pertanto, il pernottamento di PI 1 presso il domicilio di CO 2.

Nel caso concreto, l’Autorità ha infatti ritenuto che “il bene del minore

non è in alcun modo pregiudicato dai diritti di visita tra PI 1 ed il padre. Al

contrario, è emerso come l’eventuale interruzione delle relazioni personali

sarebbe pregiudizievole per il bene del minore, suscitando nello stesso tempo

vissuti abbandonici” (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024).

4.6

È evidente che il tema

delle vacanze estive rientra nel più ampio contesto delle modalità di

svolgimento delle relazioni personali padre e figlio – le due questioni

appaiono infatti strettamente connesse – aspetto su cui la reclamante ha invece

avuto facoltà di esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione, la quale ha tuttavia

convalidato l’approvazione 13 marzo 2024 mediante successiva risoluzione di

merito 19 giugno 2024 (avente, per l’appunto, quale oggetto la regolamentazione

dei diritti di visita).

Un rinvio degli atti

all’Autorità di prima istanza sarebbe quindi una formalità inutile. L’Autorità

di prime cure, che nel frattempo ha comunque preso atto delle generiche contestazioni

di RE 1 in merito alle relazioni personali fra PI 1 e il padre e della rispettiva

presa di posizione del minore a riguardo (cfr. audizione minore 20.3.2023 e

rapporto di aggiornamento 6.6.2024), non ha modificato la propria valutazione

sulla bontà dell’approvazione delle vacanze estive, mantenendo e confermando la

decisione impugnata. Per quanto oggi noto a questa Camera, la madre non avrebbe

peraltro interposto reclamo alla decisione dell’Autorità di prime cure del 19

giugno 2024. Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che, anche rinviando

l’incarto in prima istanza per permettere alla reclamante di pronunciarsi

formalmente, l’Autorità di protezione si riconfermerebbe integralmente nel

giudizio già emanato.

Si giustifica

pertanto di non rinviare gli atti all’Autorità di protezione e di considerare

sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito

delle sue contestazioni.

L’Autorità di protezione è

tuttavia invitata a maggior rigore in futuro.

5.

Vagliate e superate

le questioni di natura formale, occorre ora chinarsi sulla questione a sapere

se il fatto di trascorrere le vacanze estive con il padre e la moglie __________,

potrebbe in qualche modo pregiudicare il benessere di PI 1.

6.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle

relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,

e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF

5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con

entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale

per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III

590.

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

6.1

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può

essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni

personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una

soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio,

qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa

ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa;

STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24

ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

7.

Orbene, seppur

corrisponda al vero che in sede di audizione il minore ha manifestato

nuovamente una certa antipatia/astiosità nei confronti di __________ e,

rispettivamente, un dissenso generale alla di lei presenza durante le relazioni

con il padre, d’altra parte è altresì emerso il forte desiderio di PI 1 di

stare assieme a CO 2, il quale “gli manca molto” e con cui “gli

piacerebbe molto poter andare in vacanza” (cfr. audizione PI 1 del

20.3.2024). Invero, gli atti dell’incartamento dell’Autorità di prime cure

testimoniano lo stato di tristezza e di malessere del minore a fronte del poco

tempo trascorso con il padre e della mancanza di regolarità e di continuità nell’esercizio

delle loro relazioni personali. Particolarmente, tale aspetto emerge in modo

chiaro dal recente rapporto di aggiornamento della dr. med. __________, secondo

cui “permangono i temi abbandonici manifestati con domande rispetto ad altri

pazienti oppure rispetto a materiale prodotto e conservato dal bambino che

desidera ritrovare. Spesso si concretizzati anche in comportamenti provocatori

nel tentativo di essere visto e sentito”, la quale, in conclusione,

suggerisce pertanto “di poter avere incontri prevedibili e continuativi per

diminuire lo stress di PI 1” (cfr. rapporto di aggiornamento 6.6.2024). Del

resto, l’atteggiamento provocatorio sopradescritto si riscontra anche dallo

scritto 14 maggio 2024 dell’Istituto scolastico frequentato dal minore, il

quale riferisce circa le difficoltà di PI 1 e il peggioramento del suo comportamento

durante l’ultimo periodo.

7.1

Nella precedente

decisione 13 febbraio 2024 (inc. CDP 9.2023.132) questa Camera aveva richiamato

l’Autorità inferiore all’espletamento degli ulteriori atti istruttori necessari

volti ad accertare quale assetto delle relazioni personali rispecchiasse

maggiormente i desideri, il bene e l’interesse prioritario di PI 1. Sulla base

delle nuove risultanze e dell’evolversi della situazione del minore, è pertanto

a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha autorizzato la vacanza estiva tra

padre e figlio, in modo che quest’ultimo – sull’arco di un periodo lungo e

continuativo – possa costruire e rafforzare il proprio rapporto con il genitore

e trovare una sorta di routine ed equilibrio anche con la di lui moglie, senza

che, a lungo andare, la presenza di quest’ultima diventi un inutile tabù che

ostacoli la loro relazione. Sebbene all’Autorità di prime cure, come

giustamente rilevato dalla reclamante, può essere rimproverato il fatto di aver

proceduto alla decisione contestata senza prima procedere all’audizione del

minore, questa manchevolezza può essere sanata dagli esiti del successivo ascolto

e del rapporto della psicoterapeuta di PI 1, sulla base dei quali ha poi

confermato il soggiorno estivo padre e figlio, nonché ampliato in modo graduale

l’assetto dei diritti di visita paterni (cfr. ris. no. 275 / 19 giugno 2024). Il

ripristino del calendario dei diritti di visita che prevede il pernottamento di

PI 1 dal padre alla presenza di __________ e dei fratelli, fa sì che il minore

possa man mano riabituarsi a trascorrere più tempo al di fuori del contesto

familiare materno, di modo da riacquistare gradualmente fiducia, complicità e

sicurezza nei confronti di CO 2 e ciò anche in vista delle vacanze agendate ad

agosto.

Visto tutto quanto precede,

non si ravvisano quindi nel caso in disamina elementi concreti che possano denotare

una messa in pericolo per il minore e, di conseguenza, giustificare una

limitazione delle relazioni personali con il padre ai sensi della dottrina e

giurisprudenza citate al considerando 6.1 della presente decisione. Viceversa, effettuando

una ponderazione degli interessi in gioco, appare manifesto, come, alla luce

delle circostanze concrete, l’impedimento e/o la restrizione temporale dei

diritti di visita con CO 2 (finalizzate a scongiurare la presenza della moglie),

non rispecchia il volere e l’interesse di PI 1, così come la regolarità del

rapporto con il padre – benché condiviso con altre persone del suo nuovo nucleo

famigliare – costituisce ad oggi la priorità per il benessere del minore.

7.2

Riguardo alla

richiesta della reclamante circa la non presenza di __________ durante le

relazioni personali fra il padre e il figlio, questa Camera non può che condividere

e fare proprie le argomentazioni già espresse dall’Autorità di protezione in

sede di risoluzione 19 giugno 2024. Verificata ed appurata l’assenza di un

qualsivoglia pregiudizio o fonte di pericolo per il minore durante i diritti di

visita con CO 2, non è immaginabile che quest’ultimo debba incontrare il figlio

al di fuori del proprio abituale contesto di vita o che la sua attuale consorte

debba lasciare la propria abitazione. Così facendo si verrebbe a creare una situazione

artificiosa che, oltre a non favorirebbe in alcun modo le relazioni personali

tra il padre e il figlio, come già sopra indicato, non farebbe altro che accrescere

ulteriormente il tabù da parte di PI 1 attorno alla figura della moglie del

padre. Diversamente, una relazione, seppur più marginale e staccata, regolare anche

con quest’ultima, potrebbe aiutare il minore a conoscere meglio __________ e a

mettere da parte i timori e l’astio nei suoi confronti, nonché fornire un

ulteriore elemento di valutazione all’Autorità per determinarsi in futuro sui

diritti di visita.

8.

Da ultimo e a titolo

abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è la sua

continua esposizione alla conflittualità fra i genitori, che vengono pertanto

invitati a mettere da parte le loro rispettive riserve nei confronti uno

dell’altro per il bene prioritario del figlio. A tale riguardo, come questa

Camera aveva già chiesto al padre di rispettare gli impegni scolastici,

sportivi i e ricreativi di PI 1, si invita oggi la madre a coinvolgerlo

maggiormente nell’organizzazione del tempo libero del figlio, nell’ottica di

preservare, salvo eccezioni di cui CO 2 deve essere preliminarmente reso

edotto, le relazioni minime personali fra quest’ultimo e PI 1. A RE 1 è altresì

ricordato il dovere di cooperazione e collaborazione con la curatrice educativa

e il padre, fra cui rientra, per l’appunto, la sottoscrizione della relativa

autorizzazione per le vacanze estive.

Ora, premesso che la

decisione 13 marzo 2024 mediante la quale l’Autorità di protezione ha

autorizzato CO 2 a trascorrere due settimane di vacanza con il figlio è in

questa sede confermata per le ragioni già evocate ai precedenti considerandi,

spetta unicamente a quest’ultimo valutare e decidere sulla colonia estiva di Hockey

a cui PI 1 è stato iscritto per l’ultima settimana di agosto, ricadendo tale

impegno sportivo durante l’esercizio dei suoi diritti di visita con il figlio.

9.

In virtù di quanto

precede – ritenuto come non è dimostrato che il bene del minore sia minacciato

dall’esercizio del diritto di visita con il padre e ciò a prescindere dalla presenza

della moglie – il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto e la decisione

impugnata confermata.

10.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e andrebbero posti a carico di RE 1. Tuttavia, visto in

particolare il tema trattato e i vizi procedurali qui sanati, si prescinde dal

loro prelevamento. La reclamante dovrà rifondere a CO 2 fr. 400.– a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

RE 1 rifonderà a CO

2 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.