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Decisione

9.2024.54

Misure di protezione a favore del figlio

25 settembre 2024Italiano21 min

a quel momento ha beneficiato di interventi non specifici per l’ADHD, ha precisato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.54

Lugano

25 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda il figlio PI 1

giudicando

sul reclamo del 27 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22

febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2013) è figlio

di RE 1 e PI 2, separati dal giugno 2022. Dal loro matrimonio è nata anche

un’altra figlia, __________ (2012).

Con decisione 24 ottobre

2022 il Pretore Aggiunto della Pretura di __________ ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, affidando i figli alla madre, regolamentando le relazioni

personali con il padre e i contributi di mantenimento.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1

a seguito di una segnalazione del 1. febbraio 2023 del Centro Psico-Educativo

(di seguito: CPE) di __________, che lo ha preso a carico dal mese di agosto

2021, in urgenza a causa di importanti problemi comportamentali e relazionali

segnalati dalla scuola. Il servizio ha comunicato una riduzione della frequenza

e un disaccordo dei genitori relativo alla presa a carico del figlio,

precisando che in assenza di un intervento di autorità sarebbe stata destinata

a interrompersi a pregiudizio del benessere del minore.

C. PI 1 è stato oggetto

di una valutazione neuropsicologica dal 27 febbraio al 29 marzo 2023. Con

rapporto 6 aprile 2023 il Dott. __________, Neuropsicologo Responsabile

dell’ambulatorio di Neuropsicologia e Logopedia pediatrica dell’__________ ha

diagnosticato al minore un disturbo da deficit di attenzione/iperattività,

con iperattività e impulsività predominanti (ADHD) e con associate

manifestazioni oppositive-provocatorie (F90.1). Osservando che il bambino sino

a quel momento ha beneficiato di interventi non specifici per l’ADHD, ha precisato

che si tratta di un disturbo neuroevolutivo che “può trarre un beneficio

parziale da interventi psico-educativi e che richiede, nelle situazioni con

sintomatologia importante come quella di PI1, un approccio combinato tra

terapie farmacologiche e non farmacologiche mirate”. Ha quindi fornito

suggerimenti all’indirizzo dei docenti di misure “da intendersi come

indicative”.

D. L’Autorità di

protezione ha sentito le parti, con uno scambio di osservazioni sul suddetto

rapporto. Con scritto 23 agosto 2023 ha quindi riassunto le misure intraprese

da entrambi genitori a favore del figlio, ritenendo “al momento evasa ogni

richiesta, con archiviazione della pratica senza ulteriori formalità”.

E. Tramite “urgente

richiesta di intervento” del 7 dicembre 2023 all’Autorità di protezione PI

2 ha descritto la situazione del figlio e le terapie intraprese, precisando che

il padre avrebbe manifestato la sua opposizione alla somministrazione di un

farmaco e avrebbe indotto PI 1 a non ingerirlo, a suo dire con la complicità

della scuola. Ha quindi chiesto di “ammonire il padre” relativamente ai

suoi comportamenti nei confronti dei figli e della moglie (riservandosi di

chiedere la revoca dell’autorità parentale di cui è titolare), di inviare copia

dello scritto alla Pretura “a titolo di memoria preventiva”, di

mantenere quali medici curanti del figlio esclusivamente i dottori __________ e

__________ e di diffidare il corpo scolastico e relativo/a rappresentante

dall’assumere iniziative.

F. Dopo aver

interpellato i medici curanti di PI 1, l’Autorità di protezione ha tenuto

un’udienza l’8 febbraio 2024 con entrambi i genitori.

G. Con decisione 22

febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha fatto ordine ai genitori ai sensi

dell’art. 307 cpv. 1 CC di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli

specialisti, in particolare di:

- attenersi

alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;

- collaborare

nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto

dell’8 febbraio 2024;

- attenersi

alle ulteriori indicazioni di cura medica;

- mantenere

la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”

L’Autorità di

protezione ha pure invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________

(che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso

farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla

necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che

legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato

al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.

L’ordine ai genitori è

stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

H. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 27 marzo 2024. Egli, riconoscendo “la

professionalità e la competenza del dottor __________” evidenzia una

mancanza di fiducia nei suoi confronti “a causa della mal gestione

dell’informazione” e postula quindi l’annullamento della decisione

dell’Autorità di protezione che ritiene violi il “suo diritto previsto

dall’art. 301 cpv. 1 CC e dall’art. 275a CC”. A questa Camera chiede che

sia “indicato un nuovo specialista per la posologia farmacologica di PI 1”.

I. Tramite scritto 30

aprile 2024 ai genitori, l’Autorità di protezione, constatato il mancato

rapporto di fiducia di RE 1 nei confronti del Dr. med. __________ e la

necessità riferita dalla Dr.ssa med. __________ di essere “affiancata da una

figura professionale di riferimento (…) che prescriva il farmaco e dia

indicazioni”, ha segnalato il Dr. med. __________ o in Dr. med. __________

quali possibili sostituti, assegnando un termine di dieci giorni alle parti per

esprimersi e poter dare formale riscontro alla pediatra curante di PI 1.

Con osservazioni 7 maggio

2024 PI 2 ha specificato all’Autorità di protezione di ritenere che la figura

da affiancare alla pediatra Dr.ssa med. __________ può essere unicamente il Dr.

med. __________ fino all’evasione della procedura di reclamo dinnanzi a questa

Camera, a prescindere dall’effetto sospensivo conferito al reclamo. Essa

respinge inoltre la proposta delle “due figure professionali indicate

(entrambi di __________) in quanto il loro intervento allo stato delle cose, con

ogni probabilità, genererebbe ulteriori attriti, rispettivamente uno stallo

nella prosecuzione della terapia (…) a danno del minore”. PI 2 ha infine

invitato l’Autorità di protezione a “sospendere ogni decisione in merito”,

ritenendo che sarebbe finalizzata unicamente “ad appagare i

desideri/capricci del padre”.

Con scritto 10 maggio 2024

all’Autorità di protezione il padre ha segnalato di aver tentato di ottenere

appuntamento con il Dr. med. __________, insieme a PI 2 e PI 1, dapprima

organizzato e inseguito cancellato dalla madre. Egli ha quindi chiesto

all’Autorità di prima sede di prendere posizione e di autorizzare il medico in

questione a fissare un appuntamento per il figlio.

J. L’Autorità di

protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 14 maggio 2024,

rimettendosi al giudizio di questa Camera e precisando che la terapia sarebbe

definita e condivisa dai genitori mentre il padre si opporrebbe esclusivamente

alla figura del medico Dr. med. __________. A tal proposito precisa di ritenere

a favore del minore “mantenere la presa a carico pediatrica dalla Dr.ssa med.

__________, mantenere la psicoterapia dalla Dr.ssa __________ e il monitoraggio

dal Dr. med. __________ tenuto anche conto che il Dr. med. __________ ha sede a

__________ ed è quindi oggettivamente fuori comprensorio per svolgere il dovuto

monitoraggio a sostegno della Dr. Med. __________”.

K. Tramite osservazioni

29 maggio 2024 PI 2 contesta il contenuto del reclamo, ritenendolo temerario,

pretestuoso e contrario agli interessi del figlio. Essa chiede che sia respinto

in quanto carente di motivazione relativamente alla figura del Dr. med. __________.

La madre precisa di ritenere il reclamo infondato quanto all’asserita

violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC e sostiene che l’Autorità di

protezione non sarebbe un organo di risoluzione delle controversie tra i

genitori, che dovrebbero piuttosto rivolgersi a un servizio di consulenza

genitoriale. PI 2 considera il reclamo superato dagli eventi in quanto il padre

concorderebbe nella prosecuzione della cura secondo il protocollo concordato

con il Dr. med. __________. A suo avviso non vi sarebbe inoltre interesse alla

nomina di un nuovo specialista, in quanto sarebbe stato confermato da “tutti

gli specialisti autorevoli del Cantone” che la cura in essere sarebbe

quella corretta. Ritiene infine inaccettabile l’atteggiamento del padre e si

riserva di agire eventualmente in relazione all’attribuzione dell’autorità

parentale.

L. RE 1 ha presentato la

replica il 12 luglio 2024, ribadendo le richieste formulate nel reclamo.

Relativamente alle osservazioni di PI 2 egli contesta di agire con tendenze

ostruzionistiche e asserisce che la moglie non sarebbe disposta a affrontare un

dialogo nell’interesse dei figli. Conferma di ritenere data la violazione degli

artt. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, in quanto non è stato informato della cura

farmacologica assunta da PI 1 con un farmaco qualificato come stupefacente e contesta

pertanto le modalità che hanno portato “alla nomina” del Dr. med. __________.

Egli precisa di aver sollevato preoccupazioni sulla somministrazione del

Medikinet e chiede nuovamente che il figlio sia preso a carico da un altro

specialista, che confermi l’effettiva efficacia del farmaco determinandosi

eventualmente sulla posologia.

Evidenziando che la

moglie percepisce mensilmente un assegno di fr. 10'500.– contesta la pretesa

avanzata di fr. 2'500.– di ripetibili.

In relazione alle

osservazioni dell’Autorità di protezione, RE 1 si riconferma totalmente nel reclamo.

M. Il 31 luglio 2024 PI

2 ha presentato la duplica, ribadendo il contenuto delle osservazioni. Essa

contesta le asserzioni del padre relative alla mancata informazione sulle cure

prescritte al figlio. Precisa che non vi sarebbe alcuna decisione di nomina del

Dr. Med. __________ che possa essere oggetto di reclamo. Contesta nuovamente

una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, ritenendo che la richiesta

di indicare un altro specialista che prenda a carico PI 1 sia ingiustificata e

superata dagli eventi. A suo avviso il padre non avrebbe sostanziato

adeguatamente le ragioni che giustificherebbero un cambiamento dello specialista

nell’interesse del minore.

N. L’Autorità di

protezione ha inoltrato la duplica il 31 luglio 2024, con la quale conferma la

decisione impugnata e le precedenti osservazioni. Chiarisce che durante

l’estate l’assunzione del farmaco è stata sospesa non essendoci la frequenza

scolastica e che il 20 agosto 2024 si terrà un incontro organizzato dal Dr.

Med. __________ per definire la ripresa del farmaco. L’Autorità di prima sede precisa

infine di affidarsi agli specialisti in materia medica, mentre per la scelta

del medico rinvia agli scritti trasmessi alle parti e agli atti.

O. Tramite scritto 2

settembre 2024 all’Autorità di protezione, PI 2 si è lamentata dell’assenza del

Dr. med. __________ all’incontro del 20 agosto 2024, che avrebbe dovuto

partecipare in videochiamata. Essa ritiene che la presenza del medico sia stata

ostacolata dal Dr. med. __________ e dal reclamante. In conclusione riferisce

che quest’ultimo avrebbe “cambiato opinione” sul farmaco che dovrebbe

essere prescritto dal Dr. med. __________.

P. Con scritto 9

settembre 2024 al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________ e trasmesso in

copia a questa Camera, l’Autorità di protezione ha inviato alle parti una

comunicazione del Dr. med. __________ con il quale afferma che il collegamento

online previsto per l’incontro del 20 agosto 2024 è stato annullato all’ultimo

momento, come pure una comunicazione del Dr. med. __________ a conferma della presenza

puntuale dei genitori al medesimo appuntamento. Ha inoltre trasmesso la lettera

di PI 2 citata in precedenza, chiedendo a tutte le parti coinvolte di

esprimersi in merito all’annullamento della partecipazione del Dr. med. __________

e in relazione alle indicazioni sulla terapia farmacologica e sul previsto

coinvolgimento della Dr.ssa med. __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame,

l’Autorità di protezione ha risposto a un’istanza tramite la quale PI 2 ha

chiesto l’intervento urgente nei confronti del padre, che avrebbe manifestato

la sua opposizione all’assunzione da parte del figlio di un farmaco per un

disturbo ADHD e lo avrebbe indotto a non ingerirlo.

Dopo aver

interpellato i medici curanti di PI 1 e aver sentito entrambi i genitori, l’Autorità

di protezione, accertata l’esigenza di una cura a favore del bambino, ha deciso

le necessarie misure a sua protezione ai sensi dell’art. 307 CC. In particolare

l’Autorità di prima istanza ha quindi ordinato a RE 1 e PI 2 di “volersi

attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di:

- attenersi

alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;

- collaborare

nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto

dell’8 febbraio 2024;

- attenersi

alle ulteriori indicazioni di cura medica;

- mantenere

la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”

L’Autorità di

protezione ha inoltre invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________

(che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso

farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla

necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che

legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato

al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.

L’ordine ai genitori è

stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

RE 1 si oppone

esclusivamente a quello che ritiene essere (contrariamente all’avviso della

madre) l’attribuzione di un mandato al Dr. med. __________, chiedendo a questa

Camera di indicare un altro specialista in sua vece. Il reclamante giustifica

la sua richiesta asserendo che il medico avrebbe perso la sua fiducia dopo aver

prescritto un farmaco al figlio (qualificato come stupefacente) senza fornirgli

le sufficienti informazioni. Sostiene quindi una violazione degli art. 301 cpv.

1.

CC e 275a CC.

In corso di procedura,

l’Autorità di prima istanza ha proposto ai genitori di sostituire il Dr. med. __________

con il Dr. med. __________ o con il Dott. __________. Proposta rifiutata dalla

madre, che ha chiesto sia mantenuta la figura del Dr. med. __________.

L’Autorità di protezione ha evidenziato che

la cura del figlio appare definita e condivisa dai genitori e che i medici sono

concordi nell’affermare che se il minore assume il farmaco prescritto sta bene

e la situazione è sotto controllo, senza che siano stati rilevati effetti

secondari collaterali non tollerati da PI 1. Essa ha pure chiarito di ritenere

necessario “contenere le pretestuose contestazioni dei genitori e mantenere

quanto indicato dai medici”.

3.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei

genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa

del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della

misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad

Intro. art. 307–315b; Breitschmid

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea

2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta

dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità

degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.

1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della

proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la

protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai

loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del

minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura,

partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i

genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro

istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per

sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,

di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per

una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,

MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,

op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.

6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria

iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di

procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF

128.

III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal

dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi

(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

5.

Nel caso concreto, RE

1.

detiene insieme a PI 2 l’autorità parentale e sostiene di non essere stato

informato dalla madre prima dell’inizio di una cura farmacologica e nemmeno

sulla scelta del medico specialista che lo ha prescritto, Dr. med. __________,

del quale pertanto avrebbe perso la fiducia. Egli fa riferimento all’art. 301 cpv. 1 CC, che

sancisce che i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono

le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni

necessarie.

Sostiene pure una

violazione dell’art. 275a CC secondo cui i genitori senza autorità parentale

devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita

del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo

del figlio. Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono

chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti

e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. Le

disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza

si applicano per analogia.

Le censure del padre

relative all’applicazione delle suddette norme non appaiono pertinenti, non

riguardando concretamente il contenuto della decisione impugnata, che ordina le

misure opportune a proteggere il bene del figlio in una situazione in cui i

genitori in conflitto non si dimostrano in grado di accordarsi.

La conferma del percorso

medico e farmacologico già definito e in essere risulta giustificato dall’esigenza

di proteggere gli interessi del minore, in virtù del parere espresso dagli specialisti

che si occupano di lui da tempo. Va peraltro rilevato che dagli atti emerge la

volontà di entrambi i genitori di salvaguardare il benessere e la salute del

figlio, anche attraverso le terapie più adeguate. In tal senso appare del tutto

appropriato l’intervento dell’Autorità di protezione, nell’interesse esclusivo

di PI 1, in considerazione delle difficoltà di comunicazione e collaborazione

dei genitori, non ascrivibili agli specialisti che si stanno occupando del

bambino.

In conclusione, per quanto

possa essere considerato ricevibile, il reclamo (che concretamente non si

confronta con la risoluzione impugnata) va respinto, difettando palesemente di

fondate motivazioni a favore della sostituzione del Dr. med. __________,

specialista le cui qualifiche nemmeno sono poste in discussione. La decisione impugnata

va di conseguenza confermata integralmente, in quanto misura di protezione a

favore esclusivamente dell’interesse del minore. Non rientra invece nelle

competenze delle Autorità di protezione dirimere controversie tra i coniugi in

situazioni di conflitto, sebbene tra le misure di protezione a favore del

figlio si annoveri anche la possibilità di ordinare o suggerire una mediazione

o una terapia famigliare.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti

a carico del reclamante.

PI 2 ha protestato

tasse e spese e chiesto che RE 1 sia astretto a corrisponderle un’indennità per

ripetibili di fr. 2'500.–. Il reclamante, in sede di replica, contesta tale

richiesta sostenendo che la moglie “percepisce un importante assegno di CHF.

10'500.–, motivo per cui non è possibile che (…) non riesca a retribuire il

proprio avvocato, eventualmente anche rateizzando il pagamento”. Ai sensi

dell’art. 49 cpv. 1 LPAmm le autorità di ricorso condannano la parte

soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese

necessarie causate dalla controversia e le parti possono presentare una nota

delle loro spese. Non essendo dati validi motivi per discostarsi da tale

principio, la richiesta di PI 2 va accolta e RE 1 condannato al versamento di

ripetibili. In assenza di una relativa nota professionale dettagliata e in

considerazione delle motivazioni del presente giudizio, questo Giudice quantifica

quale adeguata un’indennità di fr. 1'500.–.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a PI 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.