9.2024.54
Misure di protezione a favore del figlio
25 settembre 2024Italiano21 min
a quel momento ha beneficiato di interventi non specifici per l’ADHD, ha precisato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.54
Lugano
25 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda il figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 27 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22
febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2013) è figlio
di RE 1 e PI 2, separati dal giugno 2022. Dal loro matrimonio è nata anche
un’altra figlia, __________ (2012).
Con decisione 24 ottobre
2022 il Pretore Aggiunto della Pretura di __________ ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, affidando i figli alla madre, regolamentando le relazioni
personali con il padre e i contributi di mantenimento.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1
a seguito di una segnalazione del 1. febbraio 2023 del Centro Psico-Educativo
(di seguito: CPE) di __________, che lo ha preso a carico dal mese di agosto
2021, in urgenza a causa di importanti problemi comportamentali e relazionali
segnalati dalla scuola. Il servizio ha comunicato una riduzione della frequenza
e un disaccordo dei genitori relativo alla presa a carico del figlio,
precisando che in assenza di un intervento di autorità sarebbe stata destinata
a interrompersi a pregiudizio del benessere del minore.
C. PI 1 è stato oggetto
di una valutazione neuropsicologica dal 27 febbraio al 29 marzo 2023. Con
rapporto 6 aprile 2023 il Dott. __________, Neuropsicologo Responsabile
dell’ambulatorio di Neuropsicologia e Logopedia pediatrica dell’__________ ha
diagnosticato al minore un disturbo da deficit di attenzione/iperattività,
con iperattività e impulsività predominanti (ADHD) e con associate
manifestazioni oppositive-provocatorie (F90.1). Osservando che il bambino sino
a quel momento ha beneficiato di interventi non specifici per l’ADHD, ha precisato
che si tratta di un disturbo neuroevolutivo che “può trarre un beneficio
parziale da interventi psico-educativi e che richiede, nelle situazioni con
sintomatologia importante come quella di PI1, un approccio combinato tra
terapie farmacologiche e non farmacologiche mirate”. Ha quindi fornito
suggerimenti all’indirizzo dei docenti di misure “da intendersi come
indicative”.
D. L’Autorità di
protezione ha sentito le parti, con uno scambio di osservazioni sul suddetto
rapporto. Con scritto 23 agosto 2023 ha quindi riassunto le misure intraprese
da entrambi genitori a favore del figlio, ritenendo “al momento evasa ogni
richiesta, con archiviazione della pratica senza ulteriori formalità”.
E. Tramite “urgente
richiesta di intervento” del 7 dicembre 2023 all’Autorità di protezione PI
2 ha descritto la situazione del figlio e le terapie intraprese, precisando che
il padre avrebbe manifestato la sua opposizione alla somministrazione di un
farmaco e avrebbe indotto PI 1 a non ingerirlo, a suo dire con la complicità
della scuola. Ha quindi chiesto di “ammonire il padre” relativamente ai
suoi comportamenti nei confronti dei figli e della moglie (riservandosi di
chiedere la revoca dell’autorità parentale di cui è titolare), di inviare copia
dello scritto alla Pretura “a titolo di memoria preventiva”, di
mantenere quali medici curanti del figlio esclusivamente i dottori __________ e
__________ e di diffidare il corpo scolastico e relativo/a rappresentante
dall’assumere iniziative.
F. Dopo aver
interpellato i medici curanti di PI 1, l’Autorità di protezione ha tenuto
un’udienza l’8 febbraio 2024 con entrambi i genitori.
G. Con decisione 22
febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha fatto ordine ai genitori ai sensi
dell’art. 307 cpv. 1 CC di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli
specialisti, in particolare di:
- attenersi
alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;
- collaborare
nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto
dell’8 febbraio 2024;
- attenersi
alle ulteriori indicazioni di cura medica;
- mantenere
la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”
L’Autorità di
protezione ha pure invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________
(che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso
farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla
necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che
legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato
al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.
L’ordine ai genitori è
stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.
H. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 27 marzo 2024. Egli, riconoscendo “la
professionalità e la competenza del dottor __________” evidenzia una
mancanza di fiducia nei suoi confronti “a causa della mal gestione
dell’informazione” e postula quindi l’annullamento della decisione
dell’Autorità di protezione che ritiene violi il “suo diritto previsto
dall’art. 301 cpv. 1 CC e dall’art. 275a CC”. A questa Camera chiede che
sia “indicato un nuovo specialista per la posologia farmacologica di PI 1”.
I. Tramite scritto 30
aprile 2024 ai genitori, l’Autorità di protezione, constatato il mancato
rapporto di fiducia di RE 1 nei confronti del Dr. med. __________ e la
necessità riferita dalla Dr.ssa med. __________ di essere “affiancata da una
figura professionale di riferimento (…) che prescriva il farmaco e dia
indicazioni”, ha segnalato il Dr. med. __________ o in Dr. med. __________
quali possibili sostituti, assegnando un termine di dieci giorni alle parti per
esprimersi e poter dare formale riscontro alla pediatra curante di PI 1.
Con osservazioni 7 maggio
2024 PI 2 ha specificato all’Autorità di protezione di ritenere che la figura
da affiancare alla pediatra Dr.ssa med. __________ può essere unicamente il Dr.
med. __________ fino all’evasione della procedura di reclamo dinnanzi a questa
Camera, a prescindere dall’effetto sospensivo conferito al reclamo. Essa
respinge inoltre la proposta delle “due figure professionali indicate
(entrambi di __________) in quanto il loro intervento allo stato delle cose, con
ogni probabilità, genererebbe ulteriori attriti, rispettivamente uno stallo
nella prosecuzione della terapia (…) a danno del minore”. PI 2 ha infine
invitato l’Autorità di protezione a “sospendere ogni decisione in merito”,
ritenendo che sarebbe finalizzata unicamente “ad appagare i
desideri/capricci del padre”.
Con scritto 10 maggio 2024
all’Autorità di protezione il padre ha segnalato di aver tentato di ottenere
appuntamento con il Dr. med. __________, insieme a PI 2 e PI 1, dapprima
organizzato e inseguito cancellato dalla madre. Egli ha quindi chiesto
all’Autorità di prima sede di prendere posizione e di autorizzare il medico in
questione a fissare un appuntamento per il figlio.
J. L’Autorità di
protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 14 maggio 2024,
rimettendosi al giudizio di questa Camera e precisando che la terapia sarebbe
definita e condivisa dai genitori mentre il padre si opporrebbe esclusivamente
alla figura del medico Dr. med. __________. A tal proposito precisa di ritenere
a favore del minore “mantenere la presa a carico pediatrica dalla Dr.ssa med.
__________, mantenere la psicoterapia dalla Dr.ssa __________ e il monitoraggio
dal Dr. med. __________ tenuto anche conto che il Dr. med. __________ ha sede a
__________ ed è quindi oggettivamente fuori comprensorio per svolgere il dovuto
monitoraggio a sostegno della Dr. Med. __________”.
K. Tramite osservazioni
29 maggio 2024 PI 2 contesta il contenuto del reclamo, ritenendolo temerario,
pretestuoso e contrario agli interessi del figlio. Essa chiede che sia respinto
in quanto carente di motivazione relativamente alla figura del Dr. med. __________.
La madre precisa di ritenere il reclamo infondato quanto all’asserita
violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC e sostiene che l’Autorità di
protezione non sarebbe un organo di risoluzione delle controversie tra i
genitori, che dovrebbero piuttosto rivolgersi a un servizio di consulenza
genitoriale. PI 2 considera il reclamo superato dagli eventi in quanto il padre
concorderebbe nella prosecuzione della cura secondo il protocollo concordato
con il Dr. med. __________. A suo avviso non vi sarebbe inoltre interesse alla
nomina di un nuovo specialista, in quanto sarebbe stato confermato da “tutti
gli specialisti autorevoli del Cantone” che la cura in essere sarebbe
quella corretta. Ritiene infine inaccettabile l’atteggiamento del padre e si
riserva di agire eventualmente in relazione all’attribuzione dell’autorità
parentale.
L. RE 1 ha presentato la
replica il 12 luglio 2024, ribadendo le richieste formulate nel reclamo.
Relativamente alle osservazioni di PI 2 egli contesta di agire con tendenze
ostruzionistiche e asserisce che la moglie non sarebbe disposta a affrontare un
dialogo nell’interesse dei figli. Conferma di ritenere data la violazione degli
artt. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, in quanto non è stato informato della cura
farmacologica assunta da PI 1 con un farmaco qualificato come stupefacente e contesta
pertanto le modalità che hanno portato “alla nomina” del Dr. med. __________.
Egli precisa di aver sollevato preoccupazioni sulla somministrazione del
Medikinet e chiede nuovamente che il figlio sia preso a carico da un altro
specialista, che confermi l’effettiva efficacia del farmaco determinandosi
eventualmente sulla posologia.
Evidenziando che la
moglie percepisce mensilmente un assegno di fr. 10'500.– contesta la pretesa
avanzata di fr. 2'500.– di ripetibili.
In relazione alle
osservazioni dell’Autorità di protezione, RE 1 si riconferma totalmente nel reclamo.
M. Il 31 luglio 2024 PI
2 ha presentato la duplica, ribadendo il contenuto delle osservazioni. Essa
contesta le asserzioni del padre relative alla mancata informazione sulle cure
prescritte al figlio. Precisa che non vi sarebbe alcuna decisione di nomina del
Dr. Med. __________ che possa essere oggetto di reclamo. Contesta nuovamente
una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, ritenendo che la richiesta
di indicare un altro specialista che prenda a carico PI 1 sia ingiustificata e
superata dagli eventi. A suo avviso il padre non avrebbe sostanziato
adeguatamente le ragioni che giustificherebbero un cambiamento dello specialista
nell’interesse del minore.
N. L’Autorità di
protezione ha inoltrato la duplica il 31 luglio 2024, con la quale conferma la
decisione impugnata e le precedenti osservazioni. Chiarisce che durante
l’estate l’assunzione del farmaco è stata sospesa non essendoci la frequenza
scolastica e che il 20 agosto 2024 si terrà un incontro organizzato dal Dr.
Med. __________ per definire la ripresa del farmaco. L’Autorità di prima sede precisa
infine di affidarsi agli specialisti in materia medica, mentre per la scelta
del medico rinvia agli scritti trasmessi alle parti e agli atti.
O. Tramite scritto 2
settembre 2024 all’Autorità di protezione, PI 2 si è lamentata dell’assenza del
Dr. med. __________ all’incontro del 20 agosto 2024, che avrebbe dovuto
partecipare in videochiamata. Essa ritiene che la presenza del medico sia stata
ostacolata dal Dr. med. __________ e dal reclamante. In conclusione riferisce
che quest’ultimo avrebbe “cambiato opinione” sul farmaco che dovrebbe
essere prescritto dal Dr. med. __________.
P. Con scritto 9
settembre 2024 al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________ e trasmesso in
copia a questa Camera, l’Autorità di protezione ha inviato alle parti una
comunicazione del Dr. med. __________ con il quale afferma che il collegamento
online previsto per l’incontro del 20 agosto 2024 è stato annullato all’ultimo
momento, come pure una comunicazione del Dr. med. __________ a conferma della presenza
puntuale dei genitori al medesimo appuntamento. Ha inoltre trasmesso la lettera
di PI 2 citata in precedenza, chiedendo a tutte le parti coinvolte di
esprimersi in merito all’annullamento della partecipazione del Dr. med. __________
e in relazione alle indicazioni sulla terapia farmacologica e sul previsto
coinvolgimento della Dr.ssa med. __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame,
l’Autorità di protezione ha risposto a un’istanza tramite la quale PI 2 ha
chiesto l’intervento urgente nei confronti del padre, che avrebbe manifestato
la sua opposizione all’assunzione da parte del figlio di un farmaco per un
disturbo ADHD e lo avrebbe indotto a non ingerirlo.
Dopo aver
interpellato i medici curanti di PI 1 e aver sentito entrambi i genitori, l’Autorità
di protezione, accertata l’esigenza di una cura a favore del bambino, ha deciso
le necessarie misure a sua protezione ai sensi dell’art. 307 CC. In particolare
l’Autorità di prima istanza ha quindi ordinato a RE 1 e PI 2 di “volersi
attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di:
- attenersi
alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;
- collaborare
nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto
dell’8 febbraio 2024;
- attenersi
alle ulteriori indicazioni di cura medica;
- mantenere
la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”
L’Autorità di
protezione ha inoltre invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________
(che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso
farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla
necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che
legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato
al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.
L’ordine ai genitori è
stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.
RE 1 si oppone
esclusivamente a quello che ritiene essere (contrariamente all’avviso della
madre) l’attribuzione di un mandato al Dr. med. __________, chiedendo a questa
Camera di indicare un altro specialista in sua vece. Il reclamante giustifica
la sua richiesta asserendo che il medico avrebbe perso la sua fiducia dopo aver
prescritto un farmaco al figlio (qualificato come stupefacente) senza fornirgli
le sufficienti informazioni. Sostiene quindi una violazione degli art. 301 cpv.
1.
CC e 275a CC.
In corso di procedura,
l’Autorità di prima istanza ha proposto ai genitori di sostituire il Dr. med. __________
con il Dr. med. __________ o con il Dott. __________. Proposta rifiutata dalla
madre, che ha chiesto sia mantenuta la figura del Dr. med. __________.
L’Autorità di protezione ha evidenziato che
la cura del figlio appare definita e condivisa dai genitori e che i medici sono
concordi nell’affermare che se il minore assume il farmaco prescritto sta bene
e la situazione è sotto controllo, senza che siano stati rilevati effetti
secondari collaterali non tollerati da PI 1. Essa ha pure chiarito di ritenere
necessario “contenere le pretestuose contestazioni dei genitori e mantenere
quanto indicato dai medici”.
3.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte
dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei
genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa
del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della
misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad
Intro. art. 307–315b; Breitschmid
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea
2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta
dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità
degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.
1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della
proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la
protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai
loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del
minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura,
partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i
genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro
istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per
sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato,
di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per
una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,
MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,
op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.
6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria
iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di
procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF
128.
III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal
dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi
(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
5.
Nel caso concreto, RE
1.
detiene insieme a PI 2 l’autorità parentale e sostiene di non essere stato
informato dalla madre prima dell’inizio di una cura farmacologica e nemmeno
sulla scelta del medico specialista che lo ha prescritto, Dr. med. __________,
del quale pertanto avrebbe perso la fiducia. Egli fa riferimento all’art. 301 cpv. 1 CC, che
sancisce che i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono
le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni
necessarie.
Sostiene pure una
violazione dell’art. 275a CC secondo cui i genitori senza autorità parentale
devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita
del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo
del figlio. Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono
chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti
e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. Le
disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza
si applicano per analogia.
Le censure del padre
relative all’applicazione delle suddette norme non appaiono pertinenti, non
riguardando concretamente il contenuto della decisione impugnata, che ordina le
misure opportune a proteggere il bene del figlio in una situazione in cui i
genitori in conflitto non si dimostrano in grado di accordarsi.
La conferma del percorso
medico e farmacologico già definito e in essere risulta giustificato dall’esigenza
di proteggere gli interessi del minore, in virtù del parere espresso dagli specialisti
che si occupano di lui da tempo. Va peraltro rilevato che dagli atti emerge la
volontà di entrambi i genitori di salvaguardare il benessere e la salute del
figlio, anche attraverso le terapie più adeguate. In tal senso appare del tutto
appropriato l’intervento dell’Autorità di protezione, nell’interesse esclusivo
di PI 1, in considerazione delle difficoltà di comunicazione e collaborazione
dei genitori, non ascrivibili agli specialisti che si stanno occupando del
bambino.
In conclusione, per quanto
possa essere considerato ricevibile, il reclamo (che concretamente non si
confronta con la risoluzione impugnata) va respinto, difettando palesemente di
fondate motivazioni a favore della sostituzione del Dr. med. __________,
specialista le cui qualifiche nemmeno sono poste in discussione. La decisione impugnata
va di conseguenza confermata integralmente, in quanto misura di protezione a
favore esclusivamente dell’interesse del minore. Non rientra invece nelle
competenze delle Autorità di protezione dirimere controversie tra i coniugi in
situazioni di conflitto, sebbene tra le misure di protezione a favore del
figlio si annoveri anche la possibilità di ordinare o suggerire una mediazione
o una terapia famigliare.
6.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti
a carico del reclamante.
PI 2 ha protestato
tasse e spese e chiesto che RE 1 sia astretto a corrisponderle un’indennità per
ripetibili di fr. 2'500.–. Il reclamante, in sede di replica, contesta tale
richiesta sostenendo che la moglie “percepisce un importante assegno di CHF.
10'500.–, motivo per cui non è possibile che (…) non riesca a retribuire il
proprio avvocato, eventualmente anche rateizzando il pagamento”. Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 1 LPAmm le autorità di ricorso condannano la parte
soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese
necessarie causate dalla controversia e le parti possono presentare una nota
delle loro spese. Non essendo dati validi motivi per discostarsi da tale
principio, la richiesta di PI 2 va accolta e RE 1 condannato al versamento di
ripetibili. In assenza di una relativa nota professionale dettagliata e in
considerazione delle motivazioni del presente giudizio, questo Giudice quantifica
quale adeguata un’indennità di fr. 1'500.–.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a PI 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.