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Decisione

9.2024.59

Relazioni personali fra il genitore e il figlio collocato presso una famiglia affidataria

19 settembre 2024Italiano20 min

CURA 1 (UAP) quale tutore di PI 1 e, nel contempo, ha privato RE 1 dell’autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.59

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la figlia PI 1;

giudicando

sul reclamo del 5 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4

marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2019) è figlia

di RE 1 e di PI 2 (al momento della nascita entrambi i genitori erano

minorenni).

B. Mediante decisione 19

giugno 2019 la KEBS di __________ (allora competente) ha istituito in favore di

PI 1 una tutela, nominando la nonna materna quale tutrice della minore.

C. Dopo vicissitudini

note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor

CURA 1 (UAP) quale tutore di PI 1 e, nel contempo, ha privato RE 1 dell’autorità

parentale sulla figlia.

D. Nel frattempo, con

decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia

presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.

E. Con decisione 3

novembre 2020 ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale (art. 398

CC), nominando __________ quale curatrice.

F. Mediante decisione 16

luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale curatrice

di rappresentanza di PI 1.

G. Con decisione 22

settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto

di determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il

collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family. L’Autorità

ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da

discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla

rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria

della minore”.

H. Mediante decisione 17

febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad

ottenere l’autorità parentale.

Con decisione 13 ottobre

2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 2 avverso

la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per

nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc.

CDP 9.2022.41).

I. Durante l’udienza

di discussione 9 novembre 2022 RE 1 ha chiesto un’estensione dei diritti di

visita con la figlia (una giornata alla settimana). Dal verbale emerge che, all’epoca,

la minore incontrava la madre per due ore ogni due settimane e il padre una domenica

ogni due settimane.

L’Autorità aveva ricordato

che dalla perizia sulle capacità genitoriali del 2020 emergeva la necessità di

un sostegno terapeutico per entrambi i genitori.

J. Con rapporto 2

febbraio 2023 il tutore CURA 1 (unitamente alla Rete) hanno proposto

all’Autorità un “modello alternativo per i diritti di visita materni”,

seguendo le indicazioni della perizia sulle capacità genitoriali SMP del 15

settembre 2020.

K. Il 7 febbraio 2023

l’Autorità ha pertanto conferito mandato di rivalutazione delle capacità

genitoriali alla Clinica Psiche.

L. Dopo aver trasmesso

alle parti la proposta del tutore per osservazioni, l’Autorità di protezione ha

nuovamente indetto un incontro di Rete e in quell’occasione concordato una

graduale e moderata estensione dell’esercizio dei diritti di visita materni “da

svolgersi in modalità accompagnata”.

Durante l’udienza di

discussione del 31 maggio 2023 con la Rete di sostegno l’Autorità ha proposto

un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo all’attuale assetto

un diritto di visita ogni quindici giorni con accompagnamento da parte

dell’Associazione __________, per una durata di due ore.

Con scritto 28 giugno 2023

la proposta di estensione è stata sottoposta alla madre per osservazioni.

M. Con scritto 21 agosto

2023 RE 1 ha chiesto che “l’attuale diritto di visita libero quindicinale

venga mantenuto” e che “venga introdotto un diritto di visita

quindicinale il mercoledì presso l’Associazione __________ della durata di 4

ore” e che la chiamata si svolga settimanalmente la domenica, lunedì o

martedì. La madre chiede che il diritto di visita “non sia di sole 2 ore

bensì di 4 ore, dalle 12.00 alle 17.00”.

Il 28 agosto 2023,

l’Autorità di prime cure ha informato il padre di aver proposto alla madre un

nuovo assetto di relazioni personali madre-figlia.

N. Con scritto 11

settembre 2023 il tutore CURA 1 ha ribadito i contenuti della sua proposta

(cfr. scritto 27 aprile 2023), in sostanza un’estensione delle relazioni

personali da due a cinque ore ogni quindici giorni con accompagnamento, inteso

come sostegno alla madre e non già sorveglianza.

Il tutore ritiene che la

proposta dell’Autorità di prevedere gli incontri ogni settimana e

l’accompagnamento ogni quindici giorni non sia giustificato e suggerisce (in

attesa dell’esito della nuova valutazione già ordinata) che venga aumentata la

durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle 17.00 ogni

due settimane e in forma accompagnata).

Il padre, dal canto suo,

si è opposto alla richiesta di ampliamento formulata dalla madre.

O. Mediante decisione 4

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto stabilito:

-

un nuovo assetto delle relazioni

personali madre-figlia: il mercoledì, a cadenza quindicinale, dalle 12.00 alle

17.00, con passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________”,

dalle 14.00 alle 17.00” e i mercoledì in cui non si svolgono i diritti di

visita è prevista una videochiamata;

-

tali diritti di visita potranno

essere rivalutati e soggetti a successiva modifica a fronte dell’andamento

riportato al termine dei primi tre mesi e meglio entro il 1° giugno 2024;

-

la decisone è stata dichiarata

immediatamente esecutiva.

P. Mediante reclamo 5

aprile 2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione chiedendo il ripristino

dell’effetto sospensivo e postulando che venga stabilito un diritto di visita

settimanale in forma libera: il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via

subordinata il mercoledì dalle 12.00 alle 20.00.

Q. Con osservazioni 17

aprile 2024 la curatrice di rappresentanza della minore avv. __________ ha

chiesto che il reclamo venga respinto, negando che vi sia stata una violazione

del diritto di essere sentito. Anche la curatrice concorda che non sarebbe

sensato stabilire un diritto di visita alternativamente una settimana in forma

libera e una “con accompagnamento”, come prospettato dalla madre.

Con osservazioni 29 aprile

2024 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione impugnata,

rilevando che l’evidente mancanza di collaborazione della reclamante ha

contribuito a rendere difficoltoso il lavoro della Rete.

Con osservazioni 30 aprile

2024 il tutore CURA 1 postula la conferma della decisione, ribadendo che la

soluzione proposta è stata concordata con la Rete e più volte discussa con la

reclamante. La decisione proposta avrebbe permesso di offrire un’estensione

della durata degli incontri e un accompagnamento volto a sostenere madre e

figlia durante il percorso di crescita relazionale.

Con osservazioni 30 aprile

2024 il padre della minore chiede la reiezione del gravame.

Con replica 21 maggio 2024

RE 1 conferma i contenuti del proprio gravame, contestando una messa in

pericolo della figlia nell’esercizio di diritti di visita liberi con la madre e

opponendosi alla proposta di accompagnamento contenuta nella decisione.

Mediante duplica 29 maggio

2024 la curatrice avv. __________ conferma le proprie osservazioni al reclamo.

Con duplica 5 giugno 2024

l’Autorità di prime cure conferma la propria decisione lamentando che il

gravame non fa che dilazionare i tempi e rendere più difficile l’attuazione del

progetto di estensione graduale dei diritti di visita, costruito con la

reclamante.

Con scritto 7 giugno 2024

il padre rinuncia a presentare l’allegato di duplica.

R. Nel frattempo con

decisione 30 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla madre in

sede di reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art.

450.

segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame,

l’Autorità di protezione ha fissato un nuovo assetto delle relazioni personali

madre-figlia, il mercoledì dalle 12.00 alle 17.00 (ogni quindici giorni), con

passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________”

dalle 14.00 alle 17.00”. I mercoledì in cui non si svolgono i diritti di visita

ha previsto una videochiamata. L’Autorità ha, in sostanza, ha esteso i diritti

di visita della madre, che in precedenza erano previsti il mercoledì pomeriggio,

ogni due settimane, dalle 15.30 alle 17.30 (in modalità libera).

Nella propria decisione

l’Autorità ha osservato che il modello di ampliamento dei diritti di visita “alternativo”

è stato proposto dalla Rete, seguendo le indicazioni contenute nella perizia

sulle capacità genitoriali del 2020 agli atti. Dopo aver sentito le parti e

discusso con la Rete, l’Autorità ha modificato l’ampliamento che aveva inizialmente

proposto. Ha indicato di ritenere opportuno procedere ad una proporzionata

estensione dell’esercizio del diritto di visita prevedendo un accompagnamento. In

sede d’osservazione ha previsto che la contestazione quanto all’accompagnamento

“proposto, spiegato e condiviso”, sarebbe pretestuosa. La madre non

avrebbe peraltro mostrato una seria intenzione ad un’estensione delle relazioni

personali, dando prova di non essere pronta ad esercitare diritti di visita più

lunghi e regolari. L’Autorità ha precisato altresì che qualora la nuova perizia

fosse favorevole vi sarebbe la possibilità di un’estensione nelle modalità e

nei tempi indicati. Lamenta che il reclamo non risulta sufficientemente

motivato.

Ha infine rilevato che “rimangono

riservate eventuali ulteriori misure da adottare, se e per quanto necessario, a

protezione della minore come pure una futura rivalutazione delle relazioni

personali, compatibilmente con il prioritario bene della minore”.

3.

Con il suo reclamo RE

1.

avversa la decisione, postulando un diritto di visita settimanale in forma

libera, il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via subordinata il mercoledì

dalle 12.00 alle 20.00. La reclamante oltre lamentare la violazione del diritto

di essere sentito, ritenuto che “la decisione non corrisponde a quanto le

era stato prospettato a cui aveva dato il suo assenso”, riferisce che la

decisione si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, ossia una perizia

lacunosa e generica. Critica la scelta “di un accompagnamento” per i diritti

di visita con la figlia presso la __________.

4.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono

ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014

(art. 34 e seg. LPAmm).

4.1

Le critiche sollevate

dalla reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente infondate e inconsistenti,

avendo quest’ultima convocato le parti e l’interessata ad un’udienza di

discussione (cfr. 9 novembre 2022) e avendole trasmesso la proposta del tutore CURA

1.

del 2 febbraio 2023. L’interessata ha avuto la possibilità di formulare le

proprie osservazioni al riguardo prima che venisse emessa la decisione ora in

esame (cfr. scritto 21 agosto 2023).

In simili

circostanze, la censura risulta infondata.

5.

Nella fissazione del

diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non importa

tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare

le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del minore. Determinante

è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi

dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid.

4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6ͣ ed., n. 965 pag. 616).

Nel caso in cui i genitori

non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni

personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del

minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e

modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,

op. cit., n. 977).

Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì

tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando

soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,

op. cit., n. 986).

5.1

Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto

alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre

sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni

e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene

anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce

espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al

figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o

la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono.

Tra

le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli

incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274

cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito

del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli

incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del

minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro,

per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1018-1019).

6.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa

il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid.

2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche

per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012.

consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di

chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono

essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche

le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Stock,

ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,

op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.

6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa,

anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale

(FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,

art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre

le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

7.

Nel caso in esame, contestata

è la regolamentazione delle relazioni personali proposta dall’Autorità di

protezione a seguito della richiesta di ampliamento della madre.

Come risulta dagli atti

l’ultima regolamentazione prevedeva che madre e figlia si incontrassero, ogni

due settimane, il mercoledì pomeriggio (per due ore).

A seguito della richiesta

della madre, formulata in sede d’udienza (9 novembre 2022) l’Autorità di

protezione ha consultato la Rete di sostegno (il curatore educativo e il tutore

della madre) e ha innanzitutto ricordato che dalla perizia sulle capacità

genitoriali agli atti del 2020 emergeva la necessità di un sostegno terapeutico

per entrambi i genitori. Visto il tempo trascorso, con scritto 7 febbraio 2023

l’Autorità ha conferito mandato di rivalutazione delle capacità

genitoriali alla Clinica Psiche.

Durante l’udienza di

discussione del 31 maggio 2023, l’Autorità ha inizialmente suggerito la

possibilità di un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo

all’attuale assetto, un accompagnamento da parte dell’Associazione __________,

per una durata di due ore. Con scritto 28 giugno 2023 la proposta di estensione

è stata sottoposta alla madre per osservazioni (diritti di visita liberi di 2

ore con passaggio presso l’UAP la “settimana 1”; e diritti di visita di 2 ore

accompagnati presso l’Associazione __________ la “settimana 2”).

Con scritto 21 agosto 2023

RE 1 ha formulato le proprie osservazioni al riguardo, e ha chiesto che “l’attuale

diritto di visita libero quindicinale venga mantenuto” e che “venga

introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso l’Associazione

__________ della durata di 4 ore”.

Il curatore CURA 1 (11

settembre 2023) pur acconsentendo di principio all’ampliamento delle relazioni

personali, ha ribadito la sua iniziale indicazione ossia un aumento da due a

cinque ore ogni quindici giorni “con accompagnamento”. Come già indicato

nel precedente scritto del 27 aprile 2023, il curatore ha precisato che “l’accompagnamento”

va inteso come sostegno alla madre e non già come sorveglianza. Ha inoltre riferito

che la proposta dell’Autorità di prevedere incontri settimanali di due ore e

l’accompagnamento ogni quindici giorni non pare giustificato nel caso in esame.

Nell’attesa dell’esito della nuova valutazione, ha suggerito che venga

aumentata la durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle

17.00

ogni due settimane e in forma accompagnata).

Con ulteriore scritto 26

febbraio 2024 il curatore CURA 1 ha infine suggerito, dopo aver incontrato le operatrici

dell’associazione __________, un ampliamento delle relazioni personali, dalle

12.00

alle 17.00 ogni quindici giorni, con accompagnamento del servizio __________

dalle 14.00 alle 17.00.

8.

In concreto, da

quando PI 1 è stata collocata presso la famiglia affidataria, madre e figlia

hanno sempre svolto diritti di visita della durata di due ore ogni quindici

giorni.

Tale regolamentazione

era stata presa a seguito delle risultanze della valutazione sulle capacità

genitoriali della madre.

Di fatto l’Autorità

di protezione, con la decisione in esame e in attesa delle risultanze di una rivalutazione,

ha accolto la richiesta della madre di aumentare le relazioni personali con la

figlia. In effetti con la decisione impugnata l’Autorità ha previsto che oltre

le due ore già in essere avrebbe accordato altre tre ore, da svolgere presso

l’Associazione __________.

Come a giusto titolo

osservato anche dalla curatrice di rappresentanza avv. __________, dalla

valutazione sulle capacità genitoriali agli atti (2020) viste le fragilità e le

difficoltà emerse, era stato suggerito che RE 1 potesse essere sostenuta nel

suo ruolo di madre. La valutazione suggeriva diritti di visita supportati da

figure educative di riferimento, necessariamente extra-famigliari (cfr. perizia

pag. 18).

Al riguardo va altresì

rilevato che RE 1 con osservazioni scritto 21 agosto 2023, ossia prima

dell’emanazione della decisione, aveva di fatto acconsentito ad un “accompagnamento”

durante le relazioni personali con la figlia, proponendo a sua volta che

venisse “introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso

l’Associazione __________ della durata di 4 ore”.

Con la decisione in esame

l’Autorità ha pertanto disposto un graduale aumento delle già esistenti

relazioni personali, prevedendo un supporto alla madre da parte

dell’Associazione __________. Come già spiegato anche all’interessata tale

formulazione non è intesa come un diritto di visita sorvegliato, bensì come un

accompagnamento per la madre, permettendole di stare più tempo da sola con la

figlia, senza interferenze esterne.

Tale regolamentazione,

graduale e proporzionata, suggerita e debitamente discussa con la Rete, è stata

ordinata in attesa della rivalutazione sulle capacità genitoriali della madre.

Tutto quanto considerato e

senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente, la decisione, sufficientemente

motivata e proporzionata, presa nell’interesse della minore, resiste pertanto

alle generiche critiche della reclamante.

8.1

A titolo abbondanziale

si rileva che le critiche della madre circa la valutazione sulle capacità genitoriali

del 2020, ritenuta lacunosa, cadono nel vuoto siccome infondate. Si rileva al

riguardo, che le considerazioni di questo Giudice contenute nella decisione 13

ottobre 2022 (inc. CDP 9.2022.41) non riguardavano la valutazione sulle

capacità genitoriali della madre, bensì quella del padre.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si

prescinde eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.

Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.