9.2024.59
Relazioni personali fra il genitore e il figlio collocato presso una famiglia affidataria
19 settembre 2024Italiano20 min
CURA 1 (UAP) quale tutore di PI 1 e, nel contempo, ha privato RE 1 dell’autorità
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.59
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 5 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4
marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2019) è figlia
di RE 1 e di PI 2 (al momento della nascita entrambi i genitori erano
minorenni).
B. Mediante decisione 19
giugno 2019 la KEBS di __________ (allora competente) ha istituito in favore di
PI 1 una tutela, nominando la nonna materna quale tutrice della minore.
C. Dopo vicissitudini
note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor
CURA 1 (UAP) quale tutore di PI 1 e, nel contempo, ha privato RE 1 dell’autorità
parentale sulla figlia.
D. Nel frattempo, con
decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia
presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.
E. Con decisione 3
novembre 2020 ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale (art. 398
CC), nominando __________ quale curatrice.
F. Mediante decisione 16
luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale curatrice
di rappresentanza di PI 1.
G. Con decisione 22
settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto
di determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il
collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family. L’Autorità
ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da
discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla
rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria
della minore”.
H. Mediante decisione 17
febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad
ottenere l’autorità parentale.
Con decisione 13 ottobre
2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 2 avverso
la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per
nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc.
CDP 9.2022.41).
I. Durante l’udienza
di discussione 9 novembre 2022 RE 1 ha chiesto un’estensione dei diritti di
visita con la figlia (una giornata alla settimana). Dal verbale emerge che, all’epoca,
la minore incontrava la madre per due ore ogni due settimane e il padre una domenica
ogni due settimane.
L’Autorità aveva ricordato
che dalla perizia sulle capacità genitoriali del 2020 emergeva la necessità di
un sostegno terapeutico per entrambi i genitori.
J. Con rapporto 2
febbraio 2023 il tutore CURA 1 (unitamente alla Rete) hanno proposto
all’Autorità un “modello alternativo per i diritti di visita materni”,
seguendo le indicazioni della perizia sulle capacità genitoriali SMP del 15
settembre 2020.
K. Il 7 febbraio 2023
l’Autorità ha pertanto conferito mandato di rivalutazione delle capacità
genitoriali alla Clinica Psiche.
L. Dopo aver trasmesso
alle parti la proposta del tutore per osservazioni, l’Autorità di protezione ha
nuovamente indetto un incontro di Rete e in quell’occasione concordato una
graduale e moderata estensione dell’esercizio dei diritti di visita materni “da
svolgersi in modalità accompagnata”.
Durante l’udienza di
discussione del 31 maggio 2023 con la Rete di sostegno l’Autorità ha proposto
un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo all’attuale assetto
un diritto di visita ogni quindici giorni con accompagnamento da parte
dell’Associazione __________, per una durata di due ore.
Con scritto 28 giugno 2023
la proposta di estensione è stata sottoposta alla madre per osservazioni.
M. Con scritto 21 agosto
2023 RE 1 ha chiesto che “l’attuale diritto di visita libero quindicinale
venga mantenuto” e che “venga introdotto un diritto di visita
quindicinale il mercoledì presso l’Associazione __________ della durata di 4
ore” e che la chiamata si svolga settimanalmente la domenica, lunedì o
martedì. La madre chiede che il diritto di visita “non sia di sole 2 ore
bensì di 4 ore, dalle 12.00 alle 17.00”.
Il 28 agosto 2023,
l’Autorità di prime cure ha informato il padre di aver proposto alla madre un
nuovo assetto di relazioni personali madre-figlia.
N. Con scritto 11
settembre 2023 il tutore CURA 1 ha ribadito i contenuti della sua proposta
(cfr. scritto 27 aprile 2023), in sostanza un’estensione delle relazioni
personali da due a cinque ore ogni quindici giorni con accompagnamento, inteso
come sostegno alla madre e non già sorveglianza.
Il tutore ritiene che la
proposta dell’Autorità di prevedere gli incontri ogni settimana e
l’accompagnamento ogni quindici giorni non sia giustificato e suggerisce (in
attesa dell’esito della nuova valutazione già ordinata) che venga aumentata la
durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle 17.00 ogni
due settimane e in forma accompagnata).
Il padre, dal canto suo,
si è opposto alla richiesta di ampliamento formulata dalla madre.
O. Mediante decisione 4
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto stabilito:
-
un nuovo assetto delle relazioni
personali madre-figlia: il mercoledì, a cadenza quindicinale, dalle 12.00 alle
17.00, con passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________”,
dalle 14.00 alle 17.00” e i mercoledì in cui non si svolgono i diritti di
visita è prevista una videochiamata;
-
tali diritti di visita potranno
essere rivalutati e soggetti a successiva modifica a fronte dell’andamento
riportato al termine dei primi tre mesi e meglio entro il 1° giugno 2024;
-
la decisone è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
P. Mediante reclamo 5
aprile 2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione chiedendo il ripristino
dell’effetto sospensivo e postulando che venga stabilito un diritto di visita
settimanale in forma libera: il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via
subordinata il mercoledì dalle 12.00 alle 20.00.
Q. Con osservazioni 17
aprile 2024 la curatrice di rappresentanza della minore avv. __________ ha
chiesto che il reclamo venga respinto, negando che vi sia stata una violazione
del diritto di essere sentito. Anche la curatrice concorda che non sarebbe
sensato stabilire un diritto di visita alternativamente una settimana in forma
libera e una “con accompagnamento”, come prospettato dalla madre.
Con osservazioni 29 aprile
2024 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione impugnata,
rilevando che l’evidente mancanza di collaborazione della reclamante ha
contribuito a rendere difficoltoso il lavoro della Rete.
Con osservazioni 30 aprile
2024 il tutore CURA 1 postula la conferma della decisione, ribadendo che la
soluzione proposta è stata concordata con la Rete e più volte discussa con la
reclamante. La decisione proposta avrebbe permesso di offrire un’estensione
della durata degli incontri e un accompagnamento volto a sostenere madre e
figlia durante il percorso di crescita relazionale.
Con osservazioni 30 aprile
2024 il padre della minore chiede la reiezione del gravame.
Con replica 21 maggio 2024
RE 1 conferma i contenuti del proprio gravame, contestando una messa in
pericolo della figlia nell’esercizio di diritti di visita liberi con la madre e
opponendosi alla proposta di accompagnamento contenuta nella decisione.
Mediante duplica 29 maggio
2024 la curatrice avv. __________ conferma le proprie osservazioni al reclamo.
Con duplica 5 giugno 2024
l’Autorità di prime cure conferma la propria decisione lamentando che il
gravame non fa che dilazionare i tempi e rendere più difficile l’attuazione del
progetto di estensione graduale dei diritti di visita, costruito con la
reclamante.
Con scritto 7 giugno 2024
il padre rinuncia a presentare l’allegato di duplica.
R. Nel frattempo con
decisione 30 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla madre in
sede di reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art.
450.
segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame,
l’Autorità di protezione ha fissato un nuovo assetto delle relazioni personali
madre-figlia, il mercoledì dalle 12.00 alle 17.00 (ogni quindici giorni), con
passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________”
dalle 14.00 alle 17.00”. I mercoledì in cui non si svolgono i diritti di visita
ha previsto una videochiamata. L’Autorità ha, in sostanza, ha esteso i diritti
di visita della madre, che in precedenza erano previsti il mercoledì pomeriggio,
ogni due settimane, dalle 15.30 alle 17.30 (in modalità libera).
Nella propria decisione
l’Autorità ha osservato che il modello di ampliamento dei diritti di visita “alternativo”
è stato proposto dalla Rete, seguendo le indicazioni contenute nella perizia
sulle capacità genitoriali del 2020 agli atti. Dopo aver sentito le parti e
discusso con la Rete, l’Autorità ha modificato l’ampliamento che aveva inizialmente
proposto. Ha indicato di ritenere opportuno procedere ad una proporzionata
estensione dell’esercizio del diritto di visita prevedendo un accompagnamento. In
sede d’osservazione ha previsto che la contestazione quanto all’accompagnamento
“proposto, spiegato e condiviso”, sarebbe pretestuosa. La madre non
avrebbe peraltro mostrato una seria intenzione ad un’estensione delle relazioni
personali, dando prova di non essere pronta ad esercitare diritti di visita più
lunghi e regolari. L’Autorità ha precisato altresì che qualora la nuova perizia
fosse favorevole vi sarebbe la possibilità di un’estensione nelle modalità e
nei tempi indicati. Lamenta che il reclamo non risulta sufficientemente
motivato.
Ha infine rilevato che “rimangono
riservate eventuali ulteriori misure da adottare, se e per quanto necessario, a
protezione della minore come pure una futura rivalutazione delle relazioni
personali, compatibilmente con il prioritario bene della minore”.
3.
Con il suo reclamo RE
1.
avversa la decisione, postulando un diritto di visita settimanale in forma
libera, il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via subordinata il mercoledì
dalle 12.00 alle 20.00. La reclamante oltre lamentare la violazione del diritto
di essere sentito, ritenuto che “la decisione non corrisponde a quanto le
era stato prospettato a cui aveva dato il suo assenso”, riferisce che la
decisione si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, ossia una perizia
lacunosa e generica. Critica la scelta “di un accompagnamento” per i diritti
di visita con la figlia presso la __________.
4.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono
ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014
(art. 34 e seg. LPAmm).
4.1
Le critiche sollevate
dalla reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente infondate e inconsistenti,
avendo quest’ultima convocato le parti e l’interessata ad un’udienza di
discussione (cfr. 9 novembre 2022) e avendole trasmesso la proposta del tutore CURA
1.
del 2 febbraio 2023. L’interessata ha avuto la possibilità di formulare le
proprie osservazioni al riguardo prima che venisse emessa la decisione ora in
esame (cfr. scritto 21 agosto 2023).
In simili
circostanze, la censura risulta infondata.
5.
Nella fissazione del
diritto alle relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC) con i genitori non importa
tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare
le relazioni tra questi ultimi e il figlio nell'interesse del minore. Determinante
è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi
dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid.
4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 30 ottobre 2020, inc. 9.2020.55; (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6ͣ ed., n. 965 pag. 616).
Nel caso in cui i genitori
non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni
personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del
minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e
modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler,
op. cit., n. 977).
Il diritto di visita va
organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone
un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì
tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando
soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,
op. cit., n. 986).
5.1
Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto
alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre
sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni
e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene
anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce
espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al
figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o
la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono.
Tra
le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli
incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274
cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito
del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli
incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del
minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro,
per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1018-1019).
6.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid.
2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche
per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012.
consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di
chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono
essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche
le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Stock,
ad art. 296 CPC; Meier/Stettler,
op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.
6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa,
anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale
(FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,
art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa
tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre
le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
7.
Nel caso in esame, contestata
è la regolamentazione delle relazioni personali proposta dall’Autorità di
protezione a seguito della richiesta di ampliamento della madre.
Come risulta dagli atti
l’ultima regolamentazione prevedeva che madre e figlia si incontrassero, ogni
due settimane, il mercoledì pomeriggio (per due ore).
A seguito della richiesta
della madre, formulata in sede d’udienza (9 novembre 2022) l’Autorità di
protezione ha consultato la Rete di sostegno (il curatore educativo e il tutore
della madre) e ha innanzitutto ricordato che dalla perizia sulle capacità
genitoriali agli atti del 2020 emergeva la necessità di un sostegno terapeutico
per entrambi i genitori. Visto il tempo trascorso, con scritto 7 febbraio 2023
l’Autorità ha conferito mandato di rivalutazione delle capacità
genitoriali alla Clinica Psiche.
Durante l’udienza di
discussione del 31 maggio 2023, l’Autorità ha inizialmente suggerito la
possibilità di un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo
all’attuale assetto, un accompagnamento da parte dell’Associazione __________,
per una durata di due ore. Con scritto 28 giugno 2023 la proposta di estensione
è stata sottoposta alla madre per osservazioni (diritti di visita liberi di 2
ore con passaggio presso l’UAP la “settimana 1”; e diritti di visita di 2 ore
accompagnati presso l’Associazione __________ la “settimana 2”).
Con scritto 21 agosto 2023
RE 1 ha formulato le proprie osservazioni al riguardo, e ha chiesto che “l’attuale
diritto di visita libero quindicinale venga mantenuto” e che “venga
introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso l’Associazione
__________ della durata di 4 ore”.
Il curatore CURA 1 (11
settembre 2023) pur acconsentendo di principio all’ampliamento delle relazioni
personali, ha ribadito la sua iniziale indicazione ossia un aumento da due a
cinque ore ogni quindici giorni “con accompagnamento”. Come già indicato
nel precedente scritto del 27 aprile 2023, il curatore ha precisato che “l’accompagnamento”
va inteso come sostegno alla madre e non già come sorveglianza. Ha inoltre riferito
che la proposta dell’Autorità di prevedere incontri settimanali di due ore e
l’accompagnamento ogni quindici giorni non pare giustificato nel caso in esame.
Nell’attesa dell’esito della nuova valutazione, ha suggerito che venga
aumentata la durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle
17.00
ogni due settimane e in forma accompagnata).
Con ulteriore scritto 26
febbraio 2024 il curatore CURA 1 ha infine suggerito, dopo aver incontrato le operatrici
dell’associazione __________, un ampliamento delle relazioni personali, dalle
12.00
alle 17.00 ogni quindici giorni, con accompagnamento del servizio __________
dalle 14.00 alle 17.00.
8.
In concreto, da
quando PI 1 è stata collocata presso la famiglia affidataria, madre e figlia
hanno sempre svolto diritti di visita della durata di due ore ogni quindici
giorni.
Tale regolamentazione
era stata presa a seguito delle risultanze della valutazione sulle capacità
genitoriali della madre.
Di fatto l’Autorità
di protezione, con la decisione in esame e in attesa delle risultanze di una rivalutazione,
ha accolto la richiesta della madre di aumentare le relazioni personali con la
figlia. In effetti con la decisione impugnata l’Autorità ha previsto che oltre
le due ore già in essere avrebbe accordato altre tre ore, da svolgere presso
l’Associazione __________.
Come a giusto titolo
osservato anche dalla curatrice di rappresentanza avv. __________, dalla
valutazione sulle capacità genitoriali agli atti (2020) viste le fragilità e le
difficoltà emerse, era stato suggerito che RE 1 potesse essere sostenuta nel
suo ruolo di madre. La valutazione suggeriva diritti di visita supportati da
figure educative di riferimento, necessariamente extra-famigliari (cfr. perizia
pag. 18).
Al riguardo va altresì
rilevato che RE 1 con osservazioni scritto 21 agosto 2023, ossia prima
dell’emanazione della decisione, aveva di fatto acconsentito ad un “accompagnamento”
durante le relazioni personali con la figlia, proponendo a sua volta che
venisse “introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso
l’Associazione __________ della durata di 4 ore”.
Con la decisione in esame
l’Autorità ha pertanto disposto un graduale aumento delle già esistenti
relazioni personali, prevedendo un supporto alla madre da parte
dell’Associazione __________. Come già spiegato anche all’interessata tale
formulazione non è intesa come un diritto di visita sorvegliato, bensì come un
accompagnamento per la madre, permettendole di stare più tempo da sola con la
figlia, senza interferenze esterne.
Tale regolamentazione,
graduale e proporzionata, suggerita e debitamente discussa con la Rete, è stata
ordinata in attesa della rivalutazione sulle capacità genitoriali della madre.
Tutto quanto considerato e
senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente, la decisione, sufficientemente
motivata e proporzionata, presa nell’interesse della minore, resiste pertanto
alle generiche critiche della reclamante.
8.1
A titolo abbondanziale
si rileva che le critiche della madre circa la valutazione sulle capacità genitoriali
del 2020, ritenuta lacunosa, cadono nel vuoto siccome infondate. Si rileva al
riguardo, che le considerazioni di questo Giudice contenute nella decisione 13
ottobre 2022 (inc. CDP 9.2022.41) non riguardavano la valutazione sulle
capacità genitoriali della madre, bensì quella del padre.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si
prescinde eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.