9.2024.65
Accesso agli atti
24 luglio 2024Italiano22 min
testamentario e di ritenere necessaria la nomina in tempi brevi di un curatore a
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.65
Lugano
24 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
e
da: CURA 2
per
quanto riguarda l’istanza di accesso agli atti
giudicando
sul reclamo del 22 aprile 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 28 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 26
ottobre 2023 il lic. iur. __________, ha illustrato all’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la situazione di PI
1 (1934), vedovo dal 2023 a seguito del decesso della moglie † __________. Il
lic. iur. ha precisato di essere amico della coppia e loro esecutore
testamentario e di ritenere necessaria la nomina in tempi brevi di un curatore a
PI 1, esprimendo pure la sua disponibilità ad assumere il mandato. L’esecutore
testamentario ha inoltre precisato che per contratto successorio gli eredi
della defunta sono PI 1 e i nipoti RE 1 (1963) e RE 2 (1967).
B. PI 1 è stato sentito
dall’Autorità di protezione il 15 novembre 2023 presso l’istituto dove si
trovava ricoverato. Egli ha espresso il desiderio di far rientro al domicilio,
condividendo l’esigenza di istituzione di una curatela e proponendo quali
curatrici due nipoti, CURA 1 (1965) e CURA 2 (1958).
C. Con scritto 28
novembre 2023 all’Autorità di protezione, RE 1 e RE 2 hanno informato di
sostenere da anni la coppia, ovvero la loro zia † __________ e suo marito PI 1,
che avrebbe avuto nei loro confronti una relazione paterna dal 1997, quando il
loro padre è deceduto. Fornendo alcune osservazioni sull’ascolto di PI 1, hanno
precisato di ritenere opportuna la nomina di un curatore indipendente, senza legami
famigliari con le famiglie __________ e __________.
D. L’Autorità di
protezione è stata contattata con scritto 4 dicembre 2023 anche dal medico
curante di PI 1, Dr. med. __________, che ha informato di seguirlo dal 2014 e
di ritenere che egli non si più in grado di autogestirsi, mentre la sua
funzione cognitiva sarebbe “gravemente ridotta”. Il medico ha inoltre
precisato che alle visite con i coniugi __________ erano sempre presenti i
coniugi __________, specificando infine di “perorare la causa della nomina
di un curatore esterno che possa giudicare oggettivamente la situazione e non
occuparsi solo della gestione corrente”.
E. PI 1 è stato
nuovamente sentito dall’Autorità di protezione il 6 dicembre 2023 e ha
confermato il suo desiderio di nominare quali curatrici le nipoti CURA 1 e CURA
2.
F. Con scritto 11
dicembre 2023 __________ (moglie di RE 2) ha riassunto i fatti degli ultimi
mesi, precisando i suoi rapporti con la zia e il suo marito, e informando di
una situazione di tensione tra cugini. Anch’essa ha quindi auspicato la nomina
di un curatore estraneo alla famiglia. Il 13 dicembre 2023 ha inoltrato un
ulteriore scritto con il quale ha segnalato la sua preoccupazione per la salute
di PI 1, trasferito da inizio mese alla Residenza __________.
G. Tramite decisione 14
dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una
curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio,
combinata con una curatela di cooperazione, nominando quali curatrici le nipoti
CURA 1 e CURA 2. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a
un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
H. Con scritto 15
gennaio 2024 all’Autorità di protezione RE 1 e RE 2, per il tramite dell’Avv. PR
1, hanno chiesto all’Autorità di sapere se esistesse una decisione di nomina di
curatore a favore di PI 1 e in caso affermativo a chi fosse stato affidato il
mandato. Egli ha precisato di ritenere necessaria la nomina di un curatore
estraneo alla famiglia, neutro e senza “alcuna interessenza con l’uno o
l’altro nipote”. Ha pure lamentato che le richieste di informazione
formulate dai suoi clienti, scritte, orali o via email, sono rimaste senza
evasione.
I. Con ulteriore
comunicazione del 22 gennaio 2024 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di
protezione un riscontro al suo precedente scritto.
J. Il 26 gennaio 2024
l’Autorità di protezione ha risposto alle richieste di RE 1 e RE 2, sostenendo
che questi fossero al corrente dell’istituzione della curatela e della nomina
di CURA 1 e CURA 2. Ha quindi precisato di ritenere escluso qualsiasi conflitto
di interesse delle curatrici e invitato i richiedenti a rispettare il loro
ruolo, consentendo loro l’accesso all’abitazione di PI 1, anche al fine di
permettere l’allestimento dell’inventario iniziale e dei rendiconti finanziari.
K. Il 1. febbraio 2024 RE
1 e RE 2 hanno puntualizzato all’Autorità di protezione di non aver mai
ricevuto formale indicazione sulla designazione delle curatrici e hanno
respinto l’accusa di non rispettare il loro ruolo, ritenendo che la volontà di PI
1 meriti approfondimento. Hanno chiarito che in merito all’accesso alla sua
abitazione l’esecutore testamentario della defunta moglie avrebbe chiesto che
sia motivato, “considerata l’incertezza ed i rapporti tra le parti”,
precisando che ciò riguarderebbe le relazioni tra eredi e non la curatela. RE 1
e RE 2 hanno quindi chiesto la trasmissione della decisione di nomina delle
curatrici, integrale e motivata e munita dei termini di ricorso.
L. Tramite decisione 28
marzo 2024 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e RE 2
chiedente la trasmissione della decisione di istituzione di una curatela a
favore di PI 1, negando la loro qualità di parte nel procedimento.
M. Contro la suddetta
decisione sono insorti con reclamo 22 aprile 2024 RE 1 e RE 2, chiedendone
l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di trasmettere loro
la decisione formale di nomina a curatrici di PI 1 di CURA 1 e CURA 2, “debitamente
motivata e munita di termini di ricorso, che dovranno essere calcolati a far tempo
dalla ricezione della suddetta decisione”. I reclamanti criticano la
ricostruzione dei fatti nella decisione impugnata, contestando che PI 1 abbia
liberamente deciso di voler assegnare il mandato di curatrici alle nipoti
designate. Essi precisano di non aver presentato istanza di accesso agli atti
ma soltanto di aver chiesto l’intimazione della decisione di nomina delle
curatrici. A loro avviso, l’Autorità di prima sede avrebbe arbitrariamente
negato loro la conoscenza della decisione, impedendo di interporre reclamo in qualità
di parti al procedimento o di persone vicine all’interessato. Essi ritengono
che la decisione impugnata non si giustifichi e sia “gravemente lesiva del
contenuto dell’art. 450 CCS, al punto da urtare in modo scioccante il sentimento
di giustizia ed equità”.
N. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni il 14 maggio 2024 e prodotto
l’incarto completo. Essa chiede di respingere integralmente il reclamo e di
confermare la decisione impugnata. Chiarendo di ritenere che la richiesta di
ottenere un esemplare della decisione di istituzione della curatela rappresenti
una domanda di accesso agli atti, precisa che i reclamanti non hanno un legame
di parentela con PI 1. Di conseguenza l’Autorità di primo grado non ha ritenuto
di dover comunicare ai reclamanti le sue decisioni o di coinvolgerli nella
procedura. Non commenta le censure relative alla scelta delle curatrici, che
andranno a suo avviso eventualmente dibattute nel contesto di un reclamo contro
la relativa decisione.
O. Con osservazioni 15
maggio 2024 CURA 1 CURA 2 precisano le relazioni con lo zio PI 1, contestando i
fatti descritti dai reclamanti e confermando che la loro nomina è avvenuta per
desiderio del diretto interessato, espressa in modo inequivocabile e libero.
P. In data 3 giugno 2024
i reclamanti hanno presentato la replica. Essi ribadiscono i fatti già
descritti nel reclamo e i rapporti intrattenuti con PI 1, confermando le loro
richieste, al fine di eventualmente sottoporre al giudizio dell’Autorità
superiore se la nomina delle curatrici corrisponda agli interessi dello zio. La
decisione contestata nella presente procedura avrebbe infatti violato la loro
facoltà di impugnare la decisione di nomina, che spetterebbe loro di diritto,
considerandosi parti del procedimento o comunque persone vicine all’interessato,
segnatamente quali nipoti della defunta moglie del curatelato e in virtù dei
relativi legami famigliari e affettivi.
Q. Il 20 giugno 2024
l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare la duplica,
riconfermando il contenuto della decisione impugnata e delle osservazioni.
R. Tramite duplica 20/24
giugno 2024 CURA 1 e CURA 2 hanno espresso alcune precisazioni relativamente ai
rapporti tra PI 1 e i reclamanti, ribadendo la scelta delle curatrici da parte
dell’interessato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel
caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di
protezione ha respinto la richiesta di RE 1 e RE 2 di ottenere la
trasmissione della decisione di nomina delle curatrici, integrale e motivata e
munita dei termini di ricorso. L’Autorità di protezione sostiene che i
reclamanti non hanno qualità di parte al procedimento ai sensi dell’art. 449b
CC e, pur riconoscendo che possono essere considerati persone vicine
all’interessato, reputa che la loro richiesta di ottenimento della decisione di
istituzione della curatela non possa quindi essere accolta. Di diverso avviso
sono i reclamanti, che ritengono invece di avere incontestabilmente la facoltà
di impugnare la decisione di nomina delle curatrici ai sensi dell’art. 450 cpv.
2.
CC in quanto persone vicine all’interessato e di conseguenza la mancata
notificazione della decisione avrebbe tolto loro de jure tale prerogativa,
negando la possibilità di intervenire a salvaguardia degli interessi di PI 1. Postulando
l’annullamento della decisione impugnata, i reclamanti chiedono a questa Camera
di ordinare all’Autorità di protezione l’intimazione della decisione integrale,
con la conseguente decorrenza dei termini di ricorso a far tempo dalla
ricezione della decisione.
Occorre quindi evidenziare
che RE 1 e RE 2 non contestano in questa sede la decisione relativa all’istituzione
della curatela, la loro critica limitandosi concretamente all’asserita
privazione della loro facoltà di interporre reclamo contro tale decisione. Il
presente giudizio esamina esclusivamente l’oggetto della risoluzione impugnata,
senza entrare nel merito delle argomentazioni inerenti la scelta delle
curatrici.
3.
Ai sensi dell’art.
450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione
della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle
persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere
comunicata. Si tratta di un termine legale che non può essere prolungato (CommFam Protection de l’adulte, STECK,
ad. art. 450b N 6).
La decisione deve essere
comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art.
450.
cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo
luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori,
e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate
parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)
partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o
alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad 450 n. 20-21; Steck, BSK
Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).
La legge conferisce
legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura
(cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato
e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o
alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse
siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una comunicazione
individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del
diritto, il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui
vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la
notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2022, n. 269); in caso di notificazione a
più parti, dall’ultima notificazione avvenuta [Messaggio concernente la
modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF
2006.
6391, pag. 6472]. Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art.
450.
cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a
conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le
persone vicine all’interessato e le persone che hanno un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della
decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità
di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della stessa
(Messaggio, pag. 6472; Meier, op.
cit., loc. cit.; Reusser, BSK
Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).
4.
Le Autorità di
protezione trattano informazioni di natura molto confidenziale relative alle
persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione dall’art. 320
CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Giusta l’art. 451
cpv. 1 CC l’Autorità di protezione degli adulti è tenuta anche alla
discrezione. L’obbligo di discrezione è espressamente previsto
sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2
CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità
giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti,
salvo se la persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la
concernono siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla
trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di
consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de
l’adulte, Cottier/Hassler, ad.
art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto
incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito
alla gestione della misura.
L’obbligo di
discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte
della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria
(CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler,
ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli
interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto. Le
eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art.
449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell’interessato
(CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art. 451 N. 26 e 27).
L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di
discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo anche se una
disposizione legale o il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di
principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art. 451 N. 24).
4.1
Il diritto di
consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)
concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29
Cost).
Ai sensi dell'art.
449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di
consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv.
1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al
procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv.
2).
4.2
La persona interessata
da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado
(CommFam, Protection de l'adulte, Steck,
n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).
Tra le parti al
procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine
all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di
fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in
cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).
Il diritto
procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla
procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un
interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).
4.3
Il diritto di
consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e
non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto
dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti
tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il
diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un
procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto
di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve
ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la
consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi
di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la
richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998
I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere
rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi
preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).
4.4
Questo diritto non è
tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di
protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi
possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del
segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla
legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid.
4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck,
N. 11 art. 449b CC).
Nella valutazione degli
interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di
proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti
non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di
vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).
Un rifiuto ingiustificato
del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che
può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale
dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).
5.
L’Autorità di
protezione ha negato a RE 1 e RE 2 la qualità di parte al procedimento,
riconoscendo invece loro quella di persone vicine all’interessato.
5.1
Come correttamente
ricordato dall’Autorità di prime cure, i reclamanti non sono istanti nella
procedura di istituzione della curatela, che è stata attivata con scritto 26
ottobre 2023 dal lic. iur. __________, esecutore testamentario nell’ambito
della successione della defunta moglie dell’interessato. Nemmeno essi vantano
concretamente un legame di parentela con PI 1, essendo figli della gemella
della sua defunta moglie (cfr. scritto 28 novembre 2023 dei reclamanti
all’Autorità di protezione).
Non emerge peraltro dagli
atti che l’interessato – la cui capacità di discernimento non è posta
concretamente in discussione dall’Autorità di protezione – li abbia coinvolti
nella procedura. Al proposito, dalla decisione di istituzione della misura di
protezione si evidenzia una fragilità e uno stato di debolezza tale da non
permettere a PI 1 di “occuparsi totalmente delle proprie faccende
amministrative e finanziarie”. Egli risulta però “lucido ed orientato”
e di aver “indicato non solo di essere consapevole di necessitare di un
aiuto per le questioni amministrative ma pure di desiderare quali sue curatrici
le nipoti CURA 1 e CURA 2” (cfr. verbali audizioni). Nella procedura di
prima istanza RE 1 e RE 2 sono quindi intervenuti esclusivamente con scritti
spontanei nei quali hanno illustrato la situazione e suggerito all’Autorità di
primo grado di nominare quale curatore una persona “estranea” e senza
legami con “una delle famiglie” (della defunta e dell’interessato, ndr).
Di conseguenza, ai sensi delle normative citate, appare corretta la valutazione
dell’Autorità di prima istanza che ha considerato che essi non avessero diritto
ad ottenere una comunicazione individuale al momento dell’emanazione della
decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici di PI 1, in
quanto non possono essere considerati parti al procedimento.
5.2
La qualità di “persone
vicine all’interessato” di RE 1 e RE 2 non risulta invece contestata dall’Autorità
di prima sede e potrebbe conferire loro la legittimazione a interporre reclamo
contro la decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici.
Tuttavia, come si dirà meglio in seguito, tale aspetto non è oggetto di
disamina nella presente procedura.
L’Autorità di
protezione ha negato l’accesso agli atti (in particolare alla decisione citata)
a RE 1 e RE 2 considerando che il loro intervento nella procedura di
istituzione della curatela non era attinente alla misura, ma esclusivamente
alla scelta del curatore, che ha formulato PI 1 senza che fosse necessario
tenere conto di eventuali desideri di persone a lui vicine. In tal senso,
secondo l’Autorità di prima istanza, i reclamanti non avevano pertanto il
diritto ad essere informati della procedura, di parteciparvi o di ricevere la
decisione finale. Valutazione che secondo questo giudice non può essere considerata
arbitraria, come preteso dai reclamanti, rientrando nel potere di apprezzamento
dell’Autorità di prima sede, in particolare relativamente alla capacità di
autodeterminazione di PI 1. Si osserva peraltro che nei casi in cui le misure
di protezione sono messe in atto conformemente ai desideri dell’interessato, di
norma non vi è spazio per un’impugnazione da parte delle persone vicine al fine
di tutelarne gli interessi (Meier, op.
cit., n. 257, con riferimenti).
5.3
Come già chiarito, il
termine d’impugnazione della decisione ha cominciato a decorrere dal momento in
cui è avvenuta la notificazione della decisione alle parti al procedimento vere
e proprie. I reclamanti (che di fatto hanno preso conoscenza del contenuto
della decisione al più tardi con la comunicazione dell’Autorità di protezione
del 26 gennaio 2024) non l’hanno mai formalmente contestata, nemmeno
prudenzialmente. Ad oggi un eventuale reclamo sarebbe pertanto intempestivo essendo
decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per interporre reclamo in
applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC. Di conseguenza, l’esame
della legittimazione per agire di RE 1 e RE 2 può rimanere irrisolta nella
presente procedura, tenuto conto dell’evidente irricevibilità di un eventuale
loro reclamo. In ogni caso, quand’anche fosse stata riconosciuta ai reclamanti
la qualità di parte, anche in assenza dell’intimazione della decisione il
termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dal momento della conoscenza
della stessa (art. Art. 68 LPAmm “il ricorso dev’essere presentato per
iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza
di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata”). Davanti
all’Autorità di protezione, ma anche nella presente procedura, i reclamanti
sono invece limitati a chiedere la notificazione della decisione di nomina
delle curatrici nell’erronea convinzione che il termine per un reclamo non avesse
ancora iniziato a decorrere.
Va infine osservato
che in questa sede le parti hanno avuto accesso all’incarto completo che
l’Autorità di protezione ha prodotto con le osservazioni 14 maggio 2024 (come
richiesto nell’ordinanza del 24 aprile 2024 della scrivente Camera) e pertanto anche
alla decisione richiesta. Di conseguenza, quand’anche il rifiuto dell’Autorità
di prima sede avesse costituito una violazione del diritto di essere sentiti
dei reclamanti, esso sarebbe sanato nella presente procedura.
Abbondanzialmente si
osserva che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 3), le persone
vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto hanno sempre la facoltà, qualora ne siano dati i requisiti, di
chiedere l’annullamento o la modifica delle decisioni cresciute in giudicato.
6.
Nelle circostanze descritte,
il reclamo di RE 1 e RE 2 non merita accoglimento e la decisione impugnata va
confermata integralmente. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.