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Decisione

9.2024.65

Accesso agli atti

24 luglio 2024Italiano22 min

testamentario e di ritenere necessaria la nomina in tempi brevi di un curatore a

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.65

Lugano

24 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

tutti

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

rappr.

da: CURA 1

e

da: CURA 2

per

quanto riguarda l’istanza di accesso agli atti

giudicando

sul reclamo del 22 aprile 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 28 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 26

ottobre 2023 il lic. iur. __________, ha illustrato all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la situazione di PI

1 (1934), vedovo dal 2023 a seguito del decesso della moglie † __________. Il

lic. iur. ha precisato di essere amico della coppia e loro esecutore

testamentario e di ritenere necessaria la nomina in tempi brevi di un curatore a

PI 1, esprimendo pure la sua disponibilità ad assumere il mandato. L’esecutore

testamentario ha inoltre precisato che per contratto successorio gli eredi

della defunta sono PI 1 e i nipoti RE 1 (1963) e RE 2 (1967).

B. PI 1 è stato sentito

dall’Autorità di protezione il 15 novembre 2023 presso l’istituto dove si

trovava ricoverato. Egli ha espresso il desiderio di far rientro al domicilio,

condividendo l’esigenza di istituzione di una curatela e proponendo quali

curatrici due nipoti, CURA 1 (1965) e CURA 2 (1958).

C. Con scritto 28

novembre 2023 all’Autorità di protezione, RE 1 e RE 2 hanno informato di

sostenere da anni la coppia, ovvero la loro zia † __________ e suo marito PI 1,

che avrebbe avuto nei loro confronti una relazione paterna dal 1997, quando il

loro padre è deceduto. Fornendo alcune osservazioni sull’ascolto di PI 1, hanno

precisato di ritenere opportuna la nomina di un curatore indipendente, senza legami

famigliari con le famiglie __________ e __________.

D. L’Autorità di

protezione è stata contattata con scritto 4 dicembre 2023 anche dal medico

curante di PI 1, Dr. med. __________, che ha informato di seguirlo dal 2014 e

di ritenere che egli non si più in grado di autogestirsi, mentre la sua

funzione cognitiva sarebbe “gravemente ridotta”. Il medico ha inoltre

precisato che alle visite con i coniugi __________ erano sempre presenti i

coniugi __________, specificando infine di “perorare la causa della nomina

di un curatore esterno che possa giudicare oggettivamente la situazione e non

occuparsi solo della gestione corrente”.

E. PI 1 è stato

nuovamente sentito dall’Autorità di protezione il 6 dicembre 2023 e ha

confermato il suo desiderio di nominare quali curatrici le nipoti CURA 1 e CURA

2.

F. Con scritto 11

dicembre 2023 __________ (moglie di RE 2) ha riassunto i fatti degli ultimi

mesi, precisando i suoi rapporti con la zia e il suo marito, e informando di

una situazione di tensione tra cugini. Anch’essa ha quindi auspicato la nomina

di un curatore estraneo alla famiglia. Il 13 dicembre 2023 ha inoltrato un

ulteriore scritto con il quale ha segnalato la sua preoccupazione per la salute

di PI 1, trasferito da inizio mese alla Residenza __________.

G. Tramite decisione 14

dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una

curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio,

combinata con una curatela di cooperazione, nominando quali curatrici le nipoti

CURA 1 e CURA 2. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a

un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

H. Con scritto 15

gennaio 2024 all’Autorità di protezione RE 1 e RE 2, per il tramite dell’Avv. PR

1, hanno chiesto all’Autorità di sapere se esistesse una decisione di nomina di

curatore a favore di PI 1 e in caso affermativo a chi fosse stato affidato il

mandato. Egli ha precisato di ritenere necessaria la nomina di un curatore

estraneo alla famiglia, neutro e senza “alcuna interessenza con l’uno o

l’altro nipote”. Ha pure lamentato che le richieste di informazione

formulate dai suoi clienti, scritte, orali o via email, sono rimaste senza

evasione.

I. Con ulteriore

comunicazione del 22 gennaio 2024 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di

protezione un riscontro al suo precedente scritto.

J. Il 26 gennaio 2024

l’Autorità di protezione ha risposto alle richieste di RE 1 e RE 2, sostenendo

che questi fossero al corrente dell’istituzione della curatela e della nomina

di CURA 1 e CURA 2. Ha quindi precisato di ritenere escluso qualsiasi conflitto

di interesse delle curatrici e invitato i richiedenti a rispettare il loro

ruolo, consentendo loro l’accesso all’abitazione di PI 1, anche al fine di

permettere l’allestimento dell’inventario iniziale e dei rendiconti finanziari.

K. Il 1. febbraio 2024 RE

1 e RE 2 hanno puntualizzato all’Autorità di protezione di non aver mai

ricevuto formale indicazione sulla designazione delle curatrici e hanno

respinto l’accusa di non rispettare il loro ruolo, ritenendo che la volontà di PI

1 meriti approfondimento. Hanno chiarito che in merito all’accesso alla sua

abitazione l’esecutore testamentario della defunta moglie avrebbe chiesto che

sia motivato, “considerata l’incertezza ed i rapporti tra le parti”,

precisando che ciò riguarderebbe le relazioni tra eredi e non la curatela. RE 1

e RE 2 hanno quindi chiesto la trasmissione della decisione di nomina delle

curatrici, integrale e motivata e munita dei termini di ricorso.

L. Tramite decisione 28

marzo 2024 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e RE 2

chiedente la trasmissione della decisione di istituzione di una curatela a

favore di PI 1, negando la loro qualità di parte nel procedimento.

M. Contro la suddetta

decisione sono insorti con reclamo 22 aprile 2024 RE 1 e RE 2, chiedendone

l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di trasmettere loro

la decisione formale di nomina a curatrici di PI 1 di CURA 1 e CURA 2, “debitamente

motivata e munita di termini di ricorso, che dovranno essere calcolati a far tempo

dalla ricezione della suddetta decisione”. I reclamanti criticano la

ricostruzione dei fatti nella decisione impugnata, contestando che PI 1 abbia

liberamente deciso di voler assegnare il mandato di curatrici alle nipoti

designate. Essi precisano di non aver presentato istanza di accesso agli atti

ma soltanto di aver chiesto l’intimazione della decisione di nomina delle

curatrici. A loro avviso, l’Autorità di prima sede avrebbe arbitrariamente

negato loro la conoscenza della decisione, impedendo di interporre reclamo in qualità

di parti al procedimento o di persone vicine all’interessato. Essi ritengono

che la decisione impugnata non si giustifichi e sia “gravemente lesiva del

contenuto dell’art. 450 CCS, al punto da urtare in modo scioccante il sentimento

di giustizia ed equità”.

N. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni il 14 maggio 2024 e prodotto

l’incarto completo. Essa chiede di respingere integralmente il reclamo e di

confermare la decisione impugnata. Chiarendo di ritenere che la richiesta di

ottenere un esemplare della decisione di istituzione della curatela rappresenti

una domanda di accesso agli atti, precisa che i reclamanti non hanno un legame

di parentela con PI 1. Di conseguenza l’Autorità di primo grado non ha ritenuto

di dover comunicare ai reclamanti le sue decisioni o di coinvolgerli nella

procedura. Non commenta le censure relative alla scelta delle curatrici, che

andranno a suo avviso eventualmente dibattute nel contesto di un reclamo contro

la relativa decisione.

O. Con osservazioni 15

maggio 2024 CURA 1 CURA 2 precisano le relazioni con lo zio PI 1, contestando i

fatti descritti dai reclamanti e confermando che la loro nomina è avvenuta per

desiderio del diretto interessato, espressa in modo inequivocabile e libero.

P. In data 3 giugno 2024

i reclamanti hanno presentato la replica. Essi ribadiscono i fatti già

descritti nel reclamo e i rapporti intrattenuti con PI 1, confermando le loro

richieste, al fine di eventualmente sottoporre al giudizio dell’Autorità

superiore se la nomina delle curatrici corrisponda agli interessi dello zio. La

decisione contestata nella presente procedura avrebbe infatti violato la loro

facoltà di impugnare la decisione di nomina, che spetterebbe loro di diritto,

considerandosi parti del procedimento o comunque persone vicine all’interessato,

segnatamente quali nipoti della defunta moglie del curatelato e in virtù dei

relativi legami famigliari e affettivi.

Q. Il 20 giugno 2024

l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare la duplica,

riconfermando il contenuto della decisione impugnata e delle osservazioni.

R. Tramite duplica 20/24

giugno 2024 CURA 1 e CURA 2 hanno espresso alcune precisazioni relativamente ai

rapporti tra PI 1 e i reclamanti, ribadendo la scelta delle curatrici da parte

dell’interessato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel

caso concreto a essere contestata è la decisione con la quale l’Autorità di

protezione ha respinto la richiesta di RE 1 e RE 2 di ottenere la

trasmissione della decisione di nomina delle curatrici, integrale e motivata e

munita dei termini di ricorso. L’Autorità di protezione sostiene che i

reclamanti non hanno qualità di parte al procedimento ai sensi dell’art. 449b

CC e, pur riconoscendo che possono essere considerati persone vicine

all’interessato, reputa che la loro richiesta di ottenimento della decisione di

istituzione della curatela non possa quindi essere accolta. Di diverso avviso

sono i reclamanti, che ritengono invece di avere incontestabilmente la facoltà

di impugnare la decisione di nomina delle curatrici ai sensi dell’art. 450 cpv.

2.

CC in quanto persone vicine all’interessato e di conseguenza la mancata

notificazione della decisione avrebbe tolto loro de jure tale prerogativa,

negando la possibilità di intervenire a salvaguardia degli interessi di PI 1. Postulando

l’annullamento della decisione impugnata, i reclamanti chiedono a questa Camera

di ordinare all’Autorità di protezione l’intimazione della decisione integrale,

con la conseguente decorrenza dei termini di ricorso a far tempo dalla

ricezione della decisione.

Occorre quindi evidenziare

che RE 1 e RE 2 non contestano in questa sede la decisione relativa all’istituzione

della curatela, la loro critica limitandosi concretamente all’asserita

privazione della loro facoltà di interporre reclamo contro tale decisione. Il

presente giudizio esamina esclusivamente l’oggetto della risoluzione impugnata,

senza entrare nel merito delle argomentazioni inerenti la scelta delle

curatrici.

3.

Ai sensi dell’art.

450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione

della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle

persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere

comunicata. Si tratta di un termine legale che non può essere prolungato (CommFam Protection de l’adulte, STECK,

ad. art. 450b N 6).

La decisione deve essere

comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art.

450.

cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo

luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori,

e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate

parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)

partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o

alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad 450 n. 20-21; Steck, BSK

Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

La legge conferisce

legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura

(cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato

e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse

siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una comunicazione

individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del

diritto, il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui

vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la

notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2022, n. 269); in caso di notificazione a

più parti, dall’ultima notificazione avvenuta [Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF

2006.

6391, pag. 6472]. Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art.

450.

cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a

conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le

persone vicine all’interessato e le persone che hanno un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità

di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della stessa

(Messaggio, pag. 6472; Meier, op.

cit., loc. cit.; Reusser, BSK

Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).

4.

Le Autorità di

protezione trattano informazioni di natura molto confidenziale relative alle

persone coinvolte. Queste sono protette dal segreto di funzione dall’art. 320

CP e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati. Giusta l’art. 451

cpv. 1 CC l’Autorità di protezione degli adulti è tenuta anche alla

discrezione. L’obbligo di discrezione è espressamente previsto

sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2

CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità

giudiziarie e pure i privati; l’obbligo vale anche nei confronti dei parenti,

salvo se la persona interessata abbia acconsentito a che le informazioni che la

concernono siano trasmesse o se il richiedente ha un diritto preponderante alla

trasmissione delle informazioni o, infine, se i parenti hanno un diritto di

consultare gli atti siccome parti alla procedura (CommFam Protection de

l’adulte, Cottier/Hassler, ad.

art. 451 N 10). In altri termini, i membri della famiglia non hanno un diritto

incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito

alla gestione della misura.

L’obbligo di

discrezione porta su tutti i dati personali relativi alla persona; fanno parte

della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria

(CommFam Protection de l’adulte, Cottier/Hassler,

ad. art. 451 N 12). L’art. 451 cpv. 1 CC menziona espressamente gli

interessi preponderanti come eccezioni all’obbligo di mantenere il segreto. Le

eccezioni al principio del segreto possono avere una base legale espressa (art.

449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC) oppure fondarsi sul consenso dell’interessato

(CommFam Protection del l’adulte, op. cit., ad. art. 451 N. 26 e 27).

L’Autorità, per determinare in che misura può essere derogato all’obbligo di

discrezione, procede ad una valutazione degli interessi e questo anche se una

disposizione legale o il consenso del diretto interessato l’autorizzano, di

principio, a comunicare i dati (CommFam, op. cit., ad. art. 451 N. 24).

4.1

Il diritto di

consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)

concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29

Cost).

Ai sensi dell'art.

449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di

consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano (cpv.

1). L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al

procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia

comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso (cpv.

2).

4.2

La persona interessata

da una decisione dell’Autorità è sempre parte al procedimento di primo grado

(CommFam, Protection de l'adulte, Steck,

n. 7 ad art. 445 CC, su rinvio N. 8 ad art. 449b CC; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 18 segg.).

Tra le parti al

procedimento figurano, oltre all’interessato, le persone vicine

all’interessato ai sensi della legge (cfr. art. 450 cpv. 2 CC), le persone di

fiducia (art. 443 CC), il curatore e in alcuni casi anche i terzi (nel caso in

cui dimostrino un interesse giuridicamente protetto; BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, ad. art. 449b N. 22).

Il diritto

procedurale di consultare gli atti appartiene alle parti che partecipano alla

procedura, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un

interesse particolare (DTF 129 I 249; CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 8 art. 449b CC).

4.3

Il diritto di

consultare gli atti si riferisce unicamente alla relativa procedura pendente e

non concede un accesso agli atti di altre autorità. Questo diritto va distinto

dal dovere di consegnare gli atti ex art. 448 cpv. 4 CC, il quale interessa i rapporti

tra l’autorità di protezione e altre autorità amministrative e giudiziarie. Il

diritto di consultare gli atti può estendersi anche agli atti di un

procedimento già concluso, tuttavia l’art. 449b CC regola soltanto il diritto

di accesso agli atti nell’ambito di una procedura pendente (BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, in art. 449b n. 4). Si deve

ammettere l’esistenza di un interesse degno di protezione quando la

consultazione è motivata dall’esistenza di una procedura in corso. Trattandosi

di una procedura già conclusa, in questo caso la persona che presenta la

richiesta deve giustificare un interesse particolare (DTF 122 I 153 in Jdt 1998

I consid. 6a p. 197). Il diritto a consultare gli atti può in ogni caso essere

rifiutato interamente o in parte quando un interesse pubblico o degli interessi

preponderanti di terzi vi si oppongano (CommFam, Steck, N. 10 art. 449b CC; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, N. 28 ad. art. 449b).

4.4

Questo diritto non è

tuttavia assoluto e illimitato: può in effetti essere limitato dall'Autorità di

protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi

possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del

segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla

legge sulla protezione dei dati (STF 5A_1000/2017 del 15 giugno 2018 consid.

4.2; CommFam Protection de l'adulte, Steck,

N. 11 art. 449b CC).

Nella valutazione degli

interessi alla quale deve procedere, l’Autorità deve applicare il principio di

proporzionalità. Nella misura del possibile, il diritto di consultare gli atti

non dovrebbe essere totalmente rifiutato, ma solamente limitato da un punto di

vista fattuale, temporale o personale (STF 5A_1000/2017; STF 5A_750/2015).

Un rifiuto ingiustificato

del diritto di consultare gli atti costituisce una violazione del diritto, che

può essere invocato nel quadro di un ricorso contro una decisione finale

dell’autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 art. 449b CC).

5.

L’Autorità di

protezione ha negato a RE 1 e RE 2 la qualità di parte al procedimento,

riconoscendo invece loro quella di persone vicine all’interessato.

5.1

Come correttamente

ricordato dall’Autorità di prime cure, i reclamanti non sono istanti nella

procedura di istituzione della curatela, che è stata attivata con scritto 26

ottobre 2023 dal lic. iur. __________, esecutore testamentario nell’ambito

della successione della defunta moglie dell’interessato. Nemmeno essi vantano

concretamente un legame di parentela con PI 1, essendo figli della gemella

della sua defunta moglie (cfr. scritto 28 novembre 2023 dei reclamanti

all’Autorità di protezione).

Non emerge peraltro dagli

atti che l’interessato – la cui capacità di discernimento non è posta

concretamente in discussione dall’Autorità di protezione – li abbia coinvolti

nella procedura. Al proposito, dalla decisione di istituzione della misura di

protezione si evidenzia una fragilità e uno stato di debolezza tale da non

permettere a PI 1 di “occuparsi totalmente delle proprie faccende

amministrative e finanziarie”. Egli risulta però “lucido ed orientato”

e di aver “indicato non solo di essere consapevole di necessitare di un

aiuto per le questioni amministrative ma pure di desiderare quali sue curatrici

le nipoti CURA 1 e CURA 2” (cfr. verbali audizioni). Nella procedura di

prima istanza RE 1 e RE 2 sono quindi intervenuti esclusivamente con scritti

spontanei nei quali hanno illustrato la situazione e suggerito all’Autorità di

primo grado di nominare quale curatore una persona “estranea” e senza

legami con “una delle famiglie” (della defunta e dell’interessato, ndr).

Di conseguenza, ai sensi delle normative citate, appare corretta la valutazione

dell’Autorità di prima istanza che ha considerato che essi non avessero diritto

ad ottenere una comunicazione individuale al momento dell’emanazione della

decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici di PI 1, in

quanto non possono essere considerati parti al procedimento.

5.2

La qualità di “persone

vicine all’interessato” di RE 1 e RE 2 non risulta invece contestata dall’Autorità

di prima sede e potrebbe conferire loro la legittimazione a interporre reclamo

contro la decisione di istituzione della curatela e di nomina delle curatrici.

Tuttavia, come si dirà meglio in seguito, tale aspetto non è oggetto di

disamina nella presente procedura.

L’Autorità di

protezione ha negato l’accesso agli atti (in particolare alla decisione citata)

a RE 1 e RE 2 considerando che il loro intervento nella procedura di

istituzione della curatela non era attinente alla misura, ma esclusivamente

alla scelta del curatore, che ha formulato PI 1 senza che fosse necessario

tenere conto di eventuali desideri di persone a lui vicine. In tal senso,

secondo l’Autorità di prima istanza, i reclamanti non avevano pertanto il

diritto ad essere informati della procedura, di parteciparvi o di ricevere la

decisione finale. Valutazione che secondo questo giudice non può essere considerata

arbitraria, come preteso dai reclamanti, rientrando nel potere di apprezzamento

dell’Autorità di prima sede, in particolare relativamente alla capacità di

autodeterminazione di PI 1. Si osserva peraltro che nei casi in cui le misure

di protezione sono messe in atto conformemente ai desideri dell’interessato, di

norma non vi è spazio per un’impugnazione da parte delle persone vicine al fine

di tutelarne gli interessi (Meier, op.

cit., n. 257, con riferimenti).

5.3

Come già chiarito, il

termine d’impugnazione della decisione ha cominciato a decorrere dal momento in

cui è avvenuta la notificazione della decisione alle parti al procedimento vere

e proprie. I reclamanti (che di fatto hanno preso conoscenza del contenuto

della decisione al più tardi con la comunicazione dell’Autorità di protezione

del 26 gennaio 2024) non l’hanno mai formalmente contestata, nemmeno

prudenzialmente. Ad oggi un eventuale reclamo sarebbe pertanto intempestivo essendo

decorso infruttuoso il termine di 30 giorni per interporre reclamo in

applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC. Di conseguenza, l’esame

della legittimazione per agire di RE 1 e RE 2 può rimanere irrisolta nella

presente procedura, tenuto conto dell’evidente irricevibilità di un eventuale

loro reclamo. In ogni caso, quand’anche fosse stata riconosciuta ai reclamanti

la qualità di parte, anche in assenza dell’intimazione della decisione il

termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere dal momento della conoscenza

della stessa (art. Art. 68 LPAmm “il ricorso dev’essere presentato per

iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza

di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata”). Davanti

all’Autorità di protezione, ma anche nella presente procedura, i reclamanti

sono invece limitati a chiedere la notificazione della decisione di nomina

delle curatrici nell’erronea convinzione che il termine per un reclamo non avesse

ancora iniziato a decorrere.

Va infine osservato

che in questa sede le parti hanno avuto accesso all’incarto completo che

l’Autorità di protezione ha prodotto con le osservazioni 14 maggio 2024 (come

richiesto nell’ordinanza del 24 aprile 2024 della scrivente Camera) e pertanto anche

alla decisione richiesta. Di conseguenza, quand’anche il rifiuto dell’Autorità

di prima sede avesse costituito una violazione del diritto di essere sentiti

dei reclamanti, esso sarebbe sanato nella presente procedura.

Abbondanzialmente si

osserva che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 3), le persone

vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto hanno sempre la facoltà, qualora ne siano dati i requisiti, di

chiedere l’annullamento o la modifica delle decisioni cresciute in giudicato.

6.

Nelle circostanze descritte,

il reclamo di RE 1 e RE 2 non merita accoglimento e la decisione impugnata va

confermata integralmente. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.