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Decisione

9.2024.8

Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale

11 marzo 2025Italiano38 min

maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.8

9.2024.19

Lugano

11 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

CO

2

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda il figlio PI 1;

giudicando

sul reclamo del 16 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 2 novembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (8

febbraio 2019) è figlio di CO 2 e di RE 1. I genitori esercitano l’autorità

parentale congiunta (cfr. convenzione 20 febbraio 2019: assegnazione di

accrediti per compiti educativi ripartita fra i due genitori).

Mediante decisione 9

maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha approvato la convenzione sottoscritta dai genitori, rinunciando

provvisoriamente alla fissazione di un contributo di mantenimento a carico di RE

1.

B. Durante l’udienza di

discussione del 13 maggio 2019 dinanzi all’Autorità di protezione è stato

stabilito, con il consenso dei genitori, un diritto di visita settimanale di 1

ora e mezza alla presenza di entrambi i genitori e di una terza persona, presso

il domicilio della madre, per la durata di tre mesi.

C. Con scritto 13

settembre 2019 i responsabili della Fondazione __________ (invitati a

presenziare allo svolgimento delle relazioni personali) hanno riferito che la

modalità sperimentata durante i tre mesi “non è adatta alla situazione”.

D. Durante l’udienza di

discussione del 16 settembre 2019 le parti hanno acconsentito alla proposta di un

diritto di visita settimanale sorvegliato. L’Autorità ha invitato i genitori a

valutare un percorso di mediazione e informato che nel caso in cui la comunicazione

tra di loro non fosse migliorata, si sarebbe valutata la nomina di un curatore

educativo.

E. Mediante decisione 27

settembre 2019 l’Autorità di protezione ha disposto relazioni tra padre e

figlio in forma sorvegliata, presso il Punto d’incontro, della durata di un’ora

settimanale. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

F. Con rapporto 14

gennaio 2020 (dopo tre incontri) i responsabili del Punto d’incontro hanno

riferito che il “clima è stato civile” ma i diritti di visita non si sono

svolti in maniera positiva e costruttiva ai fini dell’instaurazione della

relazione padre-figlio. Hanno rilevato una “criticità di fondo rispetto

all’intenzione” di RE 1 in riferimento alla sua paternità.

G. Con scritto 30

gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha assegnato ai genitori di PI 1 un

termine per esprimersi sui contenuti del Rapporto del Punto d’incontro,

segnalando a tutte le parti “l’opportunità di effettuare i diritti di visita

conformemente a quanto discusso, cioè in assenza della madre, per evitare

attriti e pressioni”.

Con scritto14 febbraio

2020 CO 2 ha chiesto la sospensione delle relazioni personali padre-figlio per

qualche tempo, per rivalutare la situazione in futuro qualora il padre dovesse

manifestare un diverso atteggiamento, coinvolgimento e attaccamento al figlio.

Con scritto 20 febbraio

2020 RE 1 lamenta di dover esercitare il suo ruolo di padre in forma

sorvegliata e propone di ridurre a due gli incontri mensili con la possibilità

di ampliarli non appena il figlio diventi più autonomo, in modo da poter vivere

gli incontri in maniera più spontanea e genuina. Chiede di essere coinvolto e

ragguagliato da CO 2 in merito a tutti gli aspetti medici e educativi afferenti

al figlio.

Mediante lettera 10 marzo

2020 CO 2, alla luce del fatto che il padre non si è presentato all’incontro

stabilito, ha informato che non intendeva presentarsi alle visite successive “sino

a quando non giungerà da parte di RE 1 un segnale concreto e serio in merito

alla sua volontà di avviare finalmente una relazione con suo figlio”.

H. Con rapporto 11 marzo

2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno aggiornato l’Autorità di prime

cure sull’andamento dei diritti di visita. In sostanza dall’ultimo rapporto non

si erano svolti ulteriori incontri (4 annullati dalla madre e 3 dal padre). Hanno

riferito che in un’occasione RE 1 ha detto di non avere voglia “di sprecare

il suo tempo così”, aggiungendo che “da quando non posso neanche fargli

le foto, per me il bambino è come morto”. In conclusione è stato sollevato

l’interrogatorio sulla reale utilità di proseguire gli incontri, non avendo

riscontrato collaborazione da parte del padre.

I. Con

scritto 11 maggio 2020 RE 1 ha lamentato un atteggiamento ostruttivo da parte

della madre e ha invitato l’Autorità di protezione a voler fare in modo che gli

incontri, seppur più diradati nel tempo, possano condurre a una definizione e a

una stabilità della difficile situazione che il nucleo famigliare sta vivendo.

J. Con scritto 9 giugno

2020 l’Autorità di protezione ha ricordato alla madre l’importanza di mantenere

le relazioni personali padre-figlio.

K. Con scritto 12 giugno

2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità che a causa

delle misure igienico-sanitarie legate al COVID non era possibile reinserire

normali diritti di visita tra padre e figlio.

L. Con scritto 11 maggio

2021 l’Autorità di protezione ha informato che il Punto d’incontro ha dato la

disponibilità per una ripresa delle relazioni personali. La madre si è opposta,

mentre il padre si è dichiarato desideroso di riprendere gli incontri con il

figlio, ritenuto che da un anno non lo vedeva, auspicando di poterlo incontrare

anche al di fuori della struttura.

Con scritto 20 maggio 2021

l’Autorità ha autorizzato la ripresa delle relazioni padre-figlio presso il

Punto d’incontro.

M. Ritenuto che i

genitori non si sono attivati per una ripresa dei diritti di visita (cfr.

scritti Punto d’incontro 19 maggio e 26 maggio 2021) l’Autorità di protezione

ha assegnato agli stessi un ulteriore termine (cfr. scritto 1° giugno 2021).

Con scritto 10 giugno 2021

il padre ha comunicato all’Autorità “che al momento non se la sente di

riprendere i diritti di visita in forma sorvegliata in quanto con tale modalità

manca il giusto coinvolgimento libero e spontaneo verso il figlio”.

Con scritto 20 gennaio

2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto un aggiornamento della situazione.

Con scritto 1° febbraio

2022 la madre ha confermato che da gennaio 2020 il padre non ha più visto il

figlio.

Con scritto 10 marzo 2022

il padre si è dichiarato disposto ad organizzare incontri regolari con il

figlio, preferibilmente durante i fine settimana, dichiarandosi desideroso di

riallacciare rapporti essenziali anche con la madre del piccolo affinché possa

partecipare ed assistere attivamente alla crescita di PI 1.

N. Durante l’udienza di

discussione del 25 aprile 2022 il padre, pur dichiarandosi disposto a

riprendere i contatti con il figlio, riferisce che “non è in grado di

assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d’incontro”.

L’Autorità ha stabilito che quanto RE 1 sarà in grado di attenersi alle regole

lo comunicherà tramite il suo legale. La madre ha informato che dovrà essere

presente agli eventuali incontri con il padre, poiché il figlio è abituato a

stare solo con lei.

O. Con istanza 22

novembre 2022 CO 2 ha chiesto l’autorità parentale esclusiva sul figlio PI 1,

indicando che il conflitto genitoriale e la totale indisponibilità del padre è

tale da rendere impossibile qualsivoglia comunicazione tra i genitori.

P. Durante l’udienza di

discussione 5 dicembre 2022, alla presenza della madre, è emerso che PI 1 ha

delle difficoltà alla scuola dell’infanzia (“ha tirato una testata alla

maestra d’asilo”). L’Autorità di protezione ha deciso, in via supercautelare,

di conferire mandato al SMP per una presa a carico terapeutica del minore.

Con lettera 12

dicembre 2022 la direttrice della Scuola dell’infanzia ha segnalato

all’Autorità di protezione la situazione del minore (rapporto di attaccamento e

dipendenza quasi ossessiva dalla madre, impossibilità per le docenti a gestire

i momenti di attività in comune con gli altri bambini, preoccupazione dei

genitori dei compagni).

Con scritto 29 dicembre

2022 la madre ha dichiarato di essere disposta ad accettare qualsiasi aiuto al

fine di adempiere al meglio il suo ruolo di madre.

Con scritto 27 dicembre

2022 il padre si è opposto alla decisione supercautelare, ribadendo la

richiesta di poter vedere il figlio.

Q. Mediante scritto 20

marzo 2023 RE 1 ha ribadito la richiesta di poter vedere il figlio, proponendo

degli incontri al domicilio alla presenza di un educatore del SAE. Ha

dichiarato di opporsi alla richiesta della madre volta a privarlo dell’autorità

parentale sul figlio, in quanto non giustificata e che il suo “disinteresse”

era la conseguenza del periodo del COVID.

Con ulteriore scritto 19

maggio 2023 RE 1 ha confermato la richiesta di poter vedere il figlio “non

più in ambiente protetto”.

R. Con scritto 23 maggio

2023 CO 2 ripropone la richiesta di revoca dell’autorità parentale, informando

che il padre avrebbe dichiarato di non essere disposto a sottoporsi a delle

regole (cfr. scritti di sollecito 26 luglio 2023, 19 settembre 2023.

S. Con rapporto 2 giugno

2023 i responsabili del SMP hanno informato sull’evolvere della presa a carico

di PI 1, proponendo l’attivazione del SAE in sinergia con l’intervento del loro

Servizio.

T. Con scritto 20

ottobre 2023, “preso atto dell’ennesimo silenzio da parte di RE 1” (agli

scritti della madre del 23 maggio, 26 luglio e 19 settembre 2023), l’Autorità

di prime cure ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con ulteriori

accertamenti.

U. Con scritto 10

novembre 2023 RE 1 ha ribadito la ferma volontà di non voler rinunciare

all’autorità parentale.

V. Mediante decisione 21

dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale in

via esclusiva alla madre, con effetto immediato (disp. 1), sospeso le relazioni

personali del padre con il figlio (disp. 3) e dichiarato la decisione

immediatamente esecutiva.

W. Mediante reclamo 16

gennaio 2024 RE 1 ha avversato la decisione 21 dicembre 2023, contestando in

particolare la sospensione delle relazioni personali padre-figlio. Ha ribadito di

aver sempre cercato di mantenere i contatti con PI 1, ma di essere stato

ostacolato dalla pandemia, dalla madre e dagli assistenti sociali.

Con osservazioni 2

febbraio 2024 CO 2 ha lamentato che RE 1 non avrebbe mai dimostrato di voler

instaurare un rapporto con PI 1, ma di aver sempre anteposto i propri interessi

a quelli del figlio.

Con osservazioni 8 febbraio

2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione. Visto il

conflitto genitoriale non è possibile, a mente dell’Autorità, fare a meno di un

sostegno e di un’osservazione neutrale come il Punto d’incontro.

Mediante replica 21

febbraio 2024 RE 1 ha contestato di essere immaturo e disinteressato al figlio.

Ha riferito di non comprendere la necessità di dover vedere il figlio in un

luogo protetto ritenuto che non ha mai commesso atti violenti o gravi.

Con duplica 1° marzo 2024

l’Autorità di protezione ha indicato che “il padre non ha ancora capito di

necessitare di un accompagnamento per gestire il figlio, poiché non è in grado

di farlo da solo”.

Con duplica 6 marzo 2024

la madre ha chiesto la conferma della decisione.

X. Nel frattempo con

decreto 9 aprile 2024 il Presidente di questa Camera ha escluso dagli atti “le

registrazioni audio con oggetto conversazioni di natura non pubblica eseguite

senza l’assenso degli altri interlocutori contenute la chiavetta USB prodotta

da RE 1 con replica 21 febbraio 2024”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con

la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha privato il padre

dell’autorità parentale sul figlio, indicando che dagli atti si palesa la

persistente incapacità di comunicazione, cooperazione e la conflittualità tra i

genitori. Ha precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese

per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta

con decisioni per palliare all’assenteismo paterno”.

Quanto

alla sospensione delle relazioni personali ha ricordato che il padre non ha mutato

in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura a incontri

sorvegliati né l’intenzione di rispettare le regole, ribadendo che non appaiono

dati presupposti per una ripresa degli incontri. In considerazione del lungo

tempo trascorso ha confermato “la sospensione delle relazioni personali

padre-figlio”.

3.

Il padre, dal canto

suo si è aggravato in particolare contro la sospensione delle relazioni

personali con il figlio. Lamenta che l’Autorità l’ha definito immaturo esclusivamente

perché non vedeva la necessità di incontrare il figlio in un luogo protetto,

pur non avendo commesso atti violenti o gravi nei confronti dello stesso.

4.

Giusta l’art. 296

cpv. 2 CC, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e

della loro situazione, l’autorità parentale è attribuita congiuntamente ad

entrambi i genitori (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025). Da questo

punto di vista i genitori sono orami trattati in maniera uguale.

Tuttavia, per i genitori

non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin

dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale

(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico

istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta

per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale

congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori

(art. 298a CC), con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o

del giudice (art. 298c CC).

4.1

Giusta l’art. 298d CC,

ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei

minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni

materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione

dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata

all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi

importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una

modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.

Nel caso in cui la

modifica (passaggio da un’autorità parentale congiunta ad un’autorità esclusiva

di genitori non coniugati) sia contestata è pertanto l’autorità di protezione a

decidere (art. 298d CC). In presenza di due genitori non coniugati che avevano presentato

una dichiarazione comune ai sensi dell’art. 298a CC (che non fa oggetto di

alcun esame da parte dell’autorità) l’autorità di protezione dovrà, nella

misura del possibile, stabilire a posteriori quale era la situazione al momento

della dichiarazione e quali sono i cambiamenti intervenuti da allora (Meier/Stettler, Droit de la filiation,

op. cit., n. 644 segg., pag. 436). La modifica sarà pronunciata nel caso in cui

fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.

4.2

Sapere se una

modifica essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli

elementi del caso e deriva dal potere d’apprezzamento dell’autorità di

protezione. Le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e

innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro

volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da

parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una

circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso

ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione

(BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC,

pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, op.

cit., nota pp. 1578 pag. 438).).

Un cambiamento sostanziale

di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente

convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione

lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di

accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della

custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il

bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola

e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve

termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si

presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

4.3

Una modifica

dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si

imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto

imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità

parentale, in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia

maggiormente il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla

conseguente perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita

(decisione TF 5A_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A_29/2013 del 4

aprile 2013).

Centrale è la

circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il

mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del

bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo

disciplinamento dell’autorità parentale.

5.

Nel

caso in esame, la madre ha inoltrato un’istanza volta ad ottenere l’autorità

esclusiva sulla figlia, lamentando che il padre ha di fatto rinunciato ad

intrattenere qualsivoglia relazione con il figlio, che non vede e non sente da

gennaio 2020. Ha indicato in particolare che ogniqualvolta necessita il concorso

del padre per compiere atti indispensabili per il bene del figlio (ad. esempio:

rinnovo carta d’identità, richiesta per ricevere assegni famigliari) RE 1 non

collabora e non risponde alle richieste.

Al

riguardo l’Autorità di prime cure ha confermato che vi è una notevole e

persistente incapacità di comunicazione tra i genitori, una mancanza di

cooperazione e un’alta conflittualità. Il padre si è rilevato immaturo e

neppure con l’ausilio dei legali la situazione è migliorata. Ha altresì

precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare

le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta con decisioni

per palliare all’assenteismo paterno”.

5.1

Come

a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, sebbene alla nascita di PI

1.

i genitori abbiano disposto l’autorità parentale congiunta, al momento

attuale dagli atti emerge l’impossibilità di esercitarla congiuntamente. Fra i

genitori non vi è la benché minima forma comunicazione ed ogni volta la madre

necessita della collaborazione o di un’autorizzazione da parte padre deve

rivolgersi all’autorità di protezione (cfr. procedura volta all’ottenimento

degli assegni famigliari, cfr. scritto ARP__________ marzo 2024, doc. 11). Benché

RE 1 si dichiari “convinto di

essere in grado di avere un dialogo con

la signora CO 2” (cfr. verbale udienza 25 aprile 2022), tale affermazione

non trova riscontro alcuno negli atti. Neppure in sede d’udienza e alla

presenza dei legali i due genitori sono riusciti a dialogare o comunicare fra

di loro.

Va

altresì indicato che il padre, dal canto suo, pur contestando genericamente l’istanza

della madre (cfr. osservazioni 27 dicembre 2022) con il reclamo ora in esame

non si è confrontato con la questione relativa all’attribuzione dell’autorità

parentale e neppure con le motivazioni contenute nella decisione impugnata,

limitandosi a esprimersi puntualmente solo sulla sospensione delle relazioni

personali.

In

simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre, la decisione

dell’Autorità che ha disposto di assegnare l’autorità parentale in via

esclusiva alla madre, nell’interesse prioritario del bene del minore, resiste

alle generiche critiche del reclamante, che come detto neppure si confronta con

le puntuali motivazioni contenute nella decisione.

6.

Giusta

l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale

o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come

si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze.

Il

diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo

durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della

situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di

entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

6.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778

segg.; CR CC I, Leuba, art. 274

ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti

stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o

maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una

relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i

rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i

genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o

duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita

di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il

pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per

giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in

genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può

entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza

il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del

bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25

agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,

Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e

morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del

genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano

negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in

particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è

pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.

4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità

occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente

limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;

DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza

persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui

il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di

violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure

sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha

problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,

Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di

visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa

risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.

2.

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390).

6.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del

figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il

dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di

questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il

diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare

l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

6.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del

passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori

di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il

gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,

cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di

sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in

un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

6.4

Le relazioni personali

sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso

del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre

dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta

seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti

compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC

n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch

2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di

discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso

in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di

un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.

Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere

ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,

più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna

del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare

i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo

approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere

effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in

particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con

cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende

necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del

rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta

maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo

per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre

tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data

all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà

autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la

coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un

atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è

necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto

di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente

riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e

può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.

Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta

categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere

contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il

bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è

incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del

bambino (Meier/Stettler, op. cit.,

n. 970 e 971).

6.5

Tuttavia, non si può

privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice

abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con

l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le

ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del

diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;

c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una

forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente

fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro

genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei

vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale

questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404

consid. 4).

7.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

8.

Nel caso in esame va

precisato che RE 1 non ha mai convissuto con CO 2 e il figlio PI 1 e, al

momento in cui l’Autorità di protezione è stata chiamata ad intervenire per

organizzare gli incontri padre-figlio, PI 1 era ancora un neonato. L’Autorità

ha inizialmente organizzato incontri presso il domicilio della madre alla

presenza di una terza persona (udienza 13 maggio 2019). Tali incontri sono però

stati interrotti già nel corso del mese di settembre 2019, in quanto che la

modalità non è stata ritenuta “adatta alla situazione” e “i

comportamenti adeguati sono stati sporadici e sono prevalsi atteggiamenti

inappropriati e talvolta anche maleducati del padre”. L’impegno di RE 1 a

rispettare gli incontri è stato definito altalenante e ha spesso assunto un

atteggiamento provocatorio e non adeguato nei confronti di CO 2. È stata

riscontrata difficoltà a mantenere il contatto fisico con PI 1 e a svolgere

determinate attività di cura, indicando che tutto è “probabilmente dovuto

anche al poco tempo trascorso con il figlio e alla poca esperienza in merito”

(cfr. scritto 13 settembre 2019 della Fondazione __________).

In seguito l’Autorità

di protezione ha ordinato relazioni personali sorvegliate (cfr. decisione 27

settembre 2019). I responsabili del Punto d’incontro hanno lamentato una scarsa

collaborazione del padre, contrario alla modalità ordinata dall’Autorità. Poco

dopo è sopraggiunta la pandemia COVID, che ha inizialmente ostacolato e poi

interrotto gli incontri sorvegliati.

Su

richiesta dell’Autorità di protezione, con scritto 10 giugno 2021 il padre ha

riferito che non se la “sentiva” di riprendere gli incontri con il

figlio, in forma sorvegliata.

A

gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha nuovamente chiesto un aggiornamento, con

scritto 10 marzo 2022 RE 1 si è dichiarato disposto a organizzare incontri con

il figlio e durante l’udienza 25 aprile 2022 ha confermato di volerlo vedere,

ma ha altresì riferito “di non essere in grado di assicurare se riuscirà a

sottostare alle regole del Punto d’incontro”. Al termine dell’udienza l’Autorità

ha pertanto disposto che il padre avrebbe comunicato quando sarebbe stato

disposto ad attenersi alle regole.

Con

scritto 20 marzo 2023 il padre ha proposto incontri con il figlio al domicilio e

alla presenza di un educatore. Il 19 maggio 2023 ha riaffermato la richiesta

precisando di voler vedere il figlio “non più in un ambiente protetto”.

Con

ulteriore scritto 10 novembre 2023 RE 1 ha riaffermato che non vede il figlio

da ben quattro anni a causa del Covid, degli impedimenti di CO 2 e dell’obbligo

di vederlo in un ambiente protetto senza possibilità di uscire all’aria aperta.

8.1

Con

decisione 21 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni

personali indicando che “il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento

né ha dimostrato apertura verso incontri sorvegliati al PDI né l’intenzione di

rispettarne le regole”, osservando che “non appaiono dati i presupposti

per una ripresa degli incontri”. In conclusione ha deciso che “in

considerazione del lungo tempo trascorso in questa sede si conferma la

sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre”. In sede

d’osservazione al reclamo ha aggiunto che all’udienza del 22 aprile 2022 il

padre aveva riferito di non essere “in grado di assicurare se riuscirà a

sottostare alle regole del Punto d’incontro, che prevedono che venga

sorvegliato dagli operatori del Punto d’incontro e niente fotografie” e

inoltre che RE 1 avrebbe dichiarato che “il bambino che piange gli procura

un trauma”. Il padre non sarebbe pertanto in grado di gestire e sostenere

il figlio e darebbe più importanza a mostrare un’immagine sui social network

piuttosto che passare del tempo con lui. Ritenuto il “disinteresse” del

padre l’Autorità ha stabilito “l’impossibilità di procedere ad una ripresa

delle relazioni personali”.

RE

1, dal canto suo, contesta le conclusioni dell’Autorità, ribadendo di non

vedere il figlio dal 2020, inizialmente per la pandemia COVID (non essendo

vaccinato) ed in seguito a causa della madre di PI 1, che gli avrebbe sempre

impedito di vedere il figlio, ostacolandolo e rinviando gli incontri. Quanto

alle precedenti decisione dell’Autorità di protezione di imporre relazioni

personali sorvegliate, ribadisce di non aver mai commesso atti gravi da mettere

in pericolo l’incolumità del figlio e di non comprenderne le motivazioni.

8.2

In

concreto, ai fini del giudizio, non è ora necessario valutare le ragioni per le

quali il figlio non ha più avuto alcun contatto con il padre e neppure può essere

contestato che RE 1 abbia a più riprese espresso il desiderio di vedere PI 1. Non

può d’altro canto essere messo in discussione che il padre ha sempre espresso

contrarietà e “di fatto” si oppone tutt’ora al fatto di dover vedere il figlio

in forma sorvegliata o in un contesto protetto.

Considerata

la giovane età di PI 1, che ha appena compiuto 6 anni e in particolare la

circostanza che non vede il padre da oltre cinque anni, appare evidente che egli

debba inizialmente essere accompagnato in un eventuale avvicinamento al padre. Questo

indipendentemente dalla condizione del minore, dalle capacità genitoriali del

padre o dall’atteggiamento dello stesso, ma semplicemente perché PI 1 ha visto

il padre in poche occasioni nel corso del suo primo anno di vita e da allora i

due non hanno più avuto alcun tipo di contatto e non si sono in alcun modo

frequentati.

Viste

le circostanze è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha finora

sempre incoraggiato e proposto un avvicinamento in forma sorvegliata.

In

concreto, va però rilevato che l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni

personali, limitandosi a fondare tale decisione sul comportamento del padre e

in particolare sulla circostanza secondo cui questi si sarebbe sempre opposto ai

diritti di visita sorvegliati, senza prendere in considerazione il benessere

del minore al riguardo.

Ora,

l’incapacità del padre di comprendere e implementare i suggerimenti dell’Autorità

o di specialisti (educatrice/ore) così come le diffidenze dello stesso in

relazione alle modalità di svolgimento delle relazioni personali (forma

sorvegliata) non sono certo un motivo sufficiente per rinunciare sine die

ad un rapporto padre-figlio, ma sono piuttosto presupposti per valutare ulteriori

misure, in particolare a supporto del padre stesso. Va infatti ribadito che la

sospensione delle relazioni personali è comunque da considerare quale “ultima

ratio”.

Nella

misura in cui un genitore si rivela immaturo o inadeguato, come accertato dall’Autorità

nel caso in esame, lo stesso deve essere aiutato e sostenuto, ma non escluso vita

natural durante dalla vita del figlio. Non è accettabile, per il benessere

e lo sviluppo del minore, che tale situazione contingente, abbia come

conseguenza una rinuncia generale ad ogni contatto con il padre. Per un minore

intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce

infatti un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della

sua individualità.

Come

precisato, l’Autorità non si è chinata sul benessere del minore in relazione al

necessario rapporto con il padre e neppure ha mai preteso che lo stesso abbia

manifestato alcun disagio relativamente ai diritti di visita con il padre.

Nel

frattempo dagli atti, indipendentemente dalla procedura di regolamentazione

delle relazioni personali padre-figlio, è emerso un forte malessere di PI 1. Su

segnalazione della direzione della scuola dell’infanzia l’Autorità di

protezione è stata invitata a voler approfondire d’ufficio i motivi alla base

dei comportamenti del minore (“problemi di relazione con i compagni, i

docenti e la madre” cfr. scritto 12 dicembre 2022) per appurare le cause

del disagio del minore, confermato dalla madre stessa (dichiarazione di CO 2

all’udienza 5 dicembre 2022). L’Autorità di protezione, con decisione supercautelare

5.

dicembre 2022 ha conferito mandato al SMP per una presa a carico del minore.

8.3

Ritenuto

che al momento non si giustifica più, nell’interesse prioritario del bene del

minore, una sospensione a tempo indeterminato delle relazioni personali con il

padre e ritenuto l’accertamento parziale delle circostanze da parte

dell’Autorità di prime cure, il reclamo va parzialmente accolto. Benché abbia

più volte ordinato relazioni personali sorvegliate, non risulta infatti che

l’Autorità abbia proceduto con ulteriori accertamenti in vista di una decisione

di merito.

L’incarto

è ritornato all’Autorità di prime cure perché valuti, al più presto, la

situazione del minore e si esprima nuovamente sulle relazioni personali

padre-figlio.

L’Autorità

di protezione è pertanto invitata a voler adottare tutte le misure necessarie

al fine di sostenere e accompagnare il padre e il minore nel necessario percorso

di avvicinamento. In particolare, vista l’alta conflittualità genitoriale e la

totale mancanza di comunicazione, dovrà valutare quali possano essere le

ulteriori misure di sostegno necessarie per sostenere il minore anche nella

ripresa graduale delle relazioni personali con il padre. L’Autorità valuterà l’opportunità

di adottare una curatela educativa e/o una misura di mediazione famigliare e

altre misure di protezione che riterrà necessarie, nell’interesse prioritario

del benessere del minore, per permettere al padre di superare l’evidente

contrarietà all’accompagnamento durante gli incontri e comprenderne le

motivazioni per il bene del figlio.

Al

riguardo va menzionato che, benché all’udienza del 16 settembre 2019 l’Autorità

si fosse già chinata sulla questione e “avesse invitato i genitori a

valutare un percorso di mediazione e anticipato che in caso di fallimento

avrebbe valutato la nomina di un curatore”, dagli atti non risulta che tali

misure siano però mai state ordinate.

9.

Gli oneri processuali seguirebbero

la soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia eccezionalmente

all’addebito di tasse e spese processuali.

La

richiesta formulata da CO 2, volta ad ottenere il beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile

su rinvio dell’art. 13 LAG va accolta, essendo adempiute le condizioni.

Già

in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).

L’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le

parti dal pagamento delle ripetibili

(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC

Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36).

Nella

fattispecie, per equità si giustifica pertanto di condannare il padre,

parzialmente soccombente alla rifusione di ripetibili ridotte a CO 2.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto e l’incarto è trasmesso all’CO 1, perché proceda senza

indugio ai sensi dei considerandi.

2.

L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è

accolta.

3. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

RE 1 verserà a CO 2

fr. 400.-, a titolo di ripetibili ridotte.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.