9.2024.8
Modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale
11 marzo 2025Italiano38 min
maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.8
9.2024.19
Lugano
11 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda il figlio PI 1;
giudicando
sul reclamo del 16 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 2 novembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (8
febbraio 2019) è figlio di CO 2 e di RE 1. I genitori esercitano l’autorità
parentale congiunta (cfr. convenzione 20 febbraio 2019: assegnazione di
accrediti per compiti educativi ripartita fra i due genitori).
Mediante decisione 9
maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha approvato la convenzione sottoscritta dai genitori, rinunciando
provvisoriamente alla fissazione di un contributo di mantenimento a carico di RE
1.
B. Durante l’udienza di
discussione del 13 maggio 2019 dinanzi all’Autorità di protezione è stato
stabilito, con il consenso dei genitori, un diritto di visita settimanale di 1
ora e mezza alla presenza di entrambi i genitori e di una terza persona, presso
il domicilio della madre, per la durata di tre mesi.
C. Con scritto 13
settembre 2019 i responsabili della Fondazione __________ (invitati a
presenziare allo svolgimento delle relazioni personali) hanno riferito che la
modalità sperimentata durante i tre mesi “non è adatta alla situazione”.
D. Durante l’udienza di
discussione del 16 settembre 2019 le parti hanno acconsentito alla proposta di un
diritto di visita settimanale sorvegliato. L’Autorità ha invitato i genitori a
valutare un percorso di mediazione e informato che nel caso in cui la comunicazione
tra di loro non fosse migliorata, si sarebbe valutata la nomina di un curatore
educativo.
E. Mediante decisione 27
settembre 2019 l’Autorità di protezione ha disposto relazioni tra padre e
figlio in forma sorvegliata, presso il Punto d’incontro, della durata di un’ora
settimanale. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
F. Con rapporto 14
gennaio 2020 (dopo tre incontri) i responsabili del Punto d’incontro hanno
riferito che il “clima è stato civile” ma i diritti di visita non si sono
svolti in maniera positiva e costruttiva ai fini dell’instaurazione della
relazione padre-figlio. Hanno rilevato una “criticità di fondo rispetto
all’intenzione” di RE 1 in riferimento alla sua paternità.
G. Con scritto 30
gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha assegnato ai genitori di PI 1 un
termine per esprimersi sui contenuti del Rapporto del Punto d’incontro,
segnalando a tutte le parti “l’opportunità di effettuare i diritti di visita
conformemente a quanto discusso, cioè in assenza della madre, per evitare
attriti e pressioni”.
Con scritto14 febbraio
2020 CO 2 ha chiesto la sospensione delle relazioni personali padre-figlio per
qualche tempo, per rivalutare la situazione in futuro qualora il padre dovesse
manifestare un diverso atteggiamento, coinvolgimento e attaccamento al figlio.
Con scritto 20 febbraio
2020 RE 1 lamenta di dover esercitare il suo ruolo di padre in forma
sorvegliata e propone di ridurre a due gli incontri mensili con la possibilità
di ampliarli non appena il figlio diventi più autonomo, in modo da poter vivere
gli incontri in maniera più spontanea e genuina. Chiede di essere coinvolto e
ragguagliato da CO 2 in merito a tutti gli aspetti medici e educativi afferenti
al figlio.
Mediante lettera 10 marzo
2020 CO 2, alla luce del fatto che il padre non si è presentato all’incontro
stabilito, ha informato che non intendeva presentarsi alle visite successive “sino
a quando non giungerà da parte di RE 1 un segnale concreto e serio in merito
alla sua volontà di avviare finalmente una relazione con suo figlio”.
H. Con rapporto 11 marzo
2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno aggiornato l’Autorità di prime
cure sull’andamento dei diritti di visita. In sostanza dall’ultimo rapporto non
si erano svolti ulteriori incontri (4 annullati dalla madre e 3 dal padre). Hanno
riferito che in un’occasione RE 1 ha detto di non avere voglia “di sprecare
il suo tempo così”, aggiungendo che “da quando non posso neanche fargli
le foto, per me il bambino è come morto”. In conclusione è stato sollevato
l’interrogatorio sulla reale utilità di proseguire gli incontri, non avendo
riscontrato collaborazione da parte del padre.
I. Con
scritto 11 maggio 2020 RE 1 ha lamentato un atteggiamento ostruttivo da parte
della madre e ha invitato l’Autorità di protezione a voler fare in modo che gli
incontri, seppur più diradati nel tempo, possano condurre a una definizione e a
una stabilità della difficile situazione che il nucleo famigliare sta vivendo.
J. Con scritto 9 giugno
2020 l’Autorità di protezione ha ricordato alla madre l’importanza di mantenere
le relazioni personali padre-figlio.
K. Con scritto 12 giugno
2020 i responsabili del Punto d’incontro hanno informato l’Autorità che a causa
delle misure igienico-sanitarie legate al COVID non era possibile reinserire
normali diritti di visita tra padre e figlio.
L. Con scritto 11 maggio
2021 l’Autorità di protezione ha informato che il Punto d’incontro ha dato la
disponibilità per una ripresa delle relazioni personali. La madre si è opposta,
mentre il padre si è dichiarato desideroso di riprendere gli incontri con il
figlio, ritenuto che da un anno non lo vedeva, auspicando di poterlo incontrare
anche al di fuori della struttura.
Con scritto 20 maggio 2021
l’Autorità ha autorizzato la ripresa delle relazioni padre-figlio presso il
Punto d’incontro.
M. Ritenuto che i
genitori non si sono attivati per una ripresa dei diritti di visita (cfr.
scritti Punto d’incontro 19 maggio e 26 maggio 2021) l’Autorità di protezione
ha assegnato agli stessi un ulteriore termine (cfr. scritto 1° giugno 2021).
Con scritto 10 giugno 2021
il padre ha comunicato all’Autorità “che al momento non se la sente di
riprendere i diritti di visita in forma sorvegliata in quanto con tale modalità
manca il giusto coinvolgimento libero e spontaneo verso il figlio”.
Con scritto 20 gennaio
2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto un aggiornamento della situazione.
Con scritto 1° febbraio
2022 la madre ha confermato che da gennaio 2020 il padre non ha più visto il
figlio.
Con scritto 10 marzo 2022
il padre si è dichiarato disposto ad organizzare incontri regolari con il
figlio, preferibilmente durante i fine settimana, dichiarandosi desideroso di
riallacciare rapporti essenziali anche con la madre del piccolo affinché possa
partecipare ed assistere attivamente alla crescita di PI 1.
N. Durante l’udienza di
discussione del 25 aprile 2022 il padre, pur dichiarandosi disposto a
riprendere i contatti con il figlio, riferisce che “non è in grado di
assicurare se riuscirà a sottostare alle regole del Punto d’incontro”.
L’Autorità ha stabilito che quanto RE 1 sarà in grado di attenersi alle regole
lo comunicherà tramite il suo legale. La madre ha informato che dovrà essere
presente agli eventuali incontri con il padre, poiché il figlio è abituato a
stare solo con lei.
O. Con istanza 22
novembre 2022 CO 2 ha chiesto l’autorità parentale esclusiva sul figlio PI 1,
indicando che il conflitto genitoriale e la totale indisponibilità del padre è
tale da rendere impossibile qualsivoglia comunicazione tra i genitori.
P. Durante l’udienza di
discussione 5 dicembre 2022, alla presenza della madre, è emerso che PI 1 ha
delle difficoltà alla scuola dell’infanzia (“ha tirato una testata alla
maestra d’asilo”). L’Autorità di protezione ha deciso, in via supercautelare,
di conferire mandato al SMP per una presa a carico terapeutica del minore.
Con lettera 12
dicembre 2022 la direttrice della Scuola dell’infanzia ha segnalato
all’Autorità di protezione la situazione del minore (rapporto di attaccamento e
dipendenza quasi ossessiva dalla madre, impossibilità per le docenti a gestire
i momenti di attività in comune con gli altri bambini, preoccupazione dei
genitori dei compagni).
Con scritto 29 dicembre
2022 la madre ha dichiarato di essere disposta ad accettare qualsiasi aiuto al
fine di adempiere al meglio il suo ruolo di madre.
Con scritto 27 dicembre
2022 il padre si è opposto alla decisione supercautelare, ribadendo la
richiesta di poter vedere il figlio.
Q. Mediante scritto 20
marzo 2023 RE 1 ha ribadito la richiesta di poter vedere il figlio, proponendo
degli incontri al domicilio alla presenza di un educatore del SAE. Ha
dichiarato di opporsi alla richiesta della madre volta a privarlo dell’autorità
parentale sul figlio, in quanto non giustificata e che il suo “disinteresse”
era la conseguenza del periodo del COVID.
Con ulteriore scritto 19
maggio 2023 RE 1 ha confermato la richiesta di poter vedere il figlio “non
più in ambiente protetto”.
R. Con scritto 23 maggio
2023 CO 2 ripropone la richiesta di revoca dell’autorità parentale, informando
che il padre avrebbe dichiarato di non essere disposto a sottoporsi a delle
regole (cfr. scritti di sollecito 26 luglio 2023, 19 settembre 2023.
S. Con rapporto 2 giugno
2023 i responsabili del SMP hanno informato sull’evolvere della presa a carico
di PI 1, proponendo l’attivazione del SAE in sinergia con l’intervento del loro
Servizio.
T. Con scritto 20
ottobre 2023, “preso atto dell’ennesimo silenzio da parte di RE 1” (agli
scritti della madre del 23 maggio, 26 luglio e 19 settembre 2023), l’Autorità
di prime cure ha dichiarato di non ritenere necessario procedere con ulteriori
accertamenti.
U. Con scritto 10
novembre 2023 RE 1 ha ribadito la ferma volontà di non voler rinunciare
all’autorità parentale.
V. Mediante decisione 21
dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale in
via esclusiva alla madre, con effetto immediato (disp. 1), sospeso le relazioni
personali del padre con il figlio (disp. 3) e dichiarato la decisione
immediatamente esecutiva.
W. Mediante reclamo 16
gennaio 2024 RE 1 ha avversato la decisione 21 dicembre 2023, contestando in
particolare la sospensione delle relazioni personali padre-figlio. Ha ribadito di
aver sempre cercato di mantenere i contatti con PI 1, ma di essere stato
ostacolato dalla pandemia, dalla madre e dagli assistenti sociali.
Con osservazioni 2
febbraio 2024 CO 2 ha lamentato che RE 1 non avrebbe mai dimostrato di voler
instaurare un rapporto con PI 1, ma di aver sempre anteposto i propri interessi
a quelli del figlio.
Con osservazioni 8 febbraio
2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione. Visto il
conflitto genitoriale non è possibile, a mente dell’Autorità, fare a meno di un
sostegno e di un’osservazione neutrale come il Punto d’incontro.
Mediante replica 21
febbraio 2024 RE 1 ha contestato di essere immaturo e disinteressato al figlio.
Ha riferito di non comprendere la necessità di dover vedere il figlio in un
luogo protetto ritenuto che non ha mai commesso atti violenti o gravi.
Con duplica 1° marzo 2024
l’Autorità di protezione ha indicato che “il padre non ha ancora capito di
necessitare di un accompagnamento per gestire il figlio, poiché non è in grado
di farlo da solo”.
Con duplica 6 marzo 2024
la madre ha chiesto la conferma della decisione.
X. Nel frattempo con
decreto 9 aprile 2024 il Presidente di questa Camera ha escluso dagli atti “le
registrazioni audio con oggetto conversazioni di natura non pubblica eseguite
senza l’assenso degli altri interlocutori contenute la chiavetta USB prodotta
da RE 1 con replica 21 febbraio 2024”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con
la decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha privato il padre
dell’autorità parentale sul figlio, indicando che dagli atti si palesa la
persistente incapacità di comunicazione, cooperazione e la conflittualità tra i
genitori. Ha precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese
per adottare le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta
con decisioni per palliare all’assenteismo paterno”.
Quanto
alla sospensione delle relazioni personali ha ricordato che il padre non ha mutato
in nessun modo il suo atteggiamento né ha dimostrato apertura a incontri
sorvegliati né l’intenzione di rispettare le regole, ribadendo che non appaiono
dati presupposti per una ripresa degli incontri. In considerazione del lungo
tempo trascorso ha confermato “la sospensione delle relazioni personali
padre-figlio”.
3.
Il padre, dal canto
suo si è aggravato in particolare contro la sospensione delle relazioni
personali con il figlio. Lamenta che l’Autorità l’ha definito immaturo esclusivamente
perché non vedeva la necessità di incontrare il figlio in un luogo protetto,
pur non avendo commesso atti violenti o gravi nei confronti dello stesso.
4.
Giusta l’art. 296
cpv. 2 CC, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e
della loro situazione, l’autorità parentale è attribuita congiuntamente ad
entrambi i genitori (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025). Da questo
punto di vista i genitori sono orami trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori
non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin
dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale
(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico
istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta
per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale
congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori
(art. 298a CC), con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o
del giudice (art. 298c CC).
4.1
Giusta l’art. 298d CC,
ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei
minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni
materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione
dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata
all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi
importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una
modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.
Nel caso in cui la
modifica (passaggio da un’autorità parentale congiunta ad un’autorità esclusiva
di genitori non coniugati) sia contestata è pertanto l’autorità di protezione a
decidere (art. 298d CC). In presenza di due genitori non coniugati che avevano presentato
una dichiarazione comune ai sensi dell’art. 298a CC (che non fa oggetto di
alcun esame da parte dell’autorità) l’autorità di protezione dovrà, nella
misura del possibile, stabilire a posteriori quale era la situazione al momento
della dichiarazione e quali sono i cambiamenti intervenuti da allora (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
op. cit., n. 644 segg., pag. 436). La modifica sarà pronunciata nel caso in cui
fatti nuovi e importanti lo esigono per il bene del minore.
4.2
Sapere se una
modifica essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli
elementi del caso e deriva dal potere d’apprezzamento dell’autorità di
protezione. Le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e
innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro
volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da
parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una
circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso
ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione
(BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC,
pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, op.
cit., nota pp. 1578 pag. 438).).
Un cambiamento sostanziale
di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente
convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione
lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di
accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della
custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il
bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola
e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve
termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si
presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).
4.3
Una modifica
dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si
imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto
imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità
parentale, in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia
maggiormente il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla
conseguente perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita
(decisione TF 5A_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A_29/2013 del 4
aprile 2013).
Centrale è la
circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il
mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del
bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo
disciplinamento dell’autorità parentale.
5.
Nel
caso in esame, la madre ha inoltrato un’istanza volta ad ottenere l’autorità
esclusiva sulla figlia, lamentando che il padre ha di fatto rinunciato ad
intrattenere qualsivoglia relazione con il figlio, che non vede e non sente da
gennaio 2020. Ha indicato in particolare che ogniqualvolta necessita il concorso
del padre per compiere atti indispensabili per il bene del figlio (ad. esempio:
rinnovo carta d’identità, richiesta per ricevere assegni famigliari) RE 1 non
collabora e non risponde alle richieste.
Al
riguardo l’Autorità di prime cure ha confermato che vi è una notevole e
persistente incapacità di comunicazione tra i genitori, una mancanza di
cooperazione e un’alta conflittualità. Il padre si è rilevato immaturo e
neppure con l’ausilio dei legali la situazione è migliorata. Ha altresì
precisato che “non è pensabile proseguire con ulteriori attese per adottare
le decisioni a favore di PI 1, né che l’ARP intervenga ogni volta con decisioni
per palliare all’assenteismo paterno”.
5.1
Come
a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, sebbene alla nascita di PI
1.
i genitori abbiano disposto l’autorità parentale congiunta, al momento
attuale dagli atti emerge l’impossibilità di esercitarla congiuntamente. Fra i
genitori non vi è la benché minima forma comunicazione ed ogni volta la madre
necessita della collaborazione o di un’autorizzazione da parte padre deve
rivolgersi all’autorità di protezione (cfr. procedura volta all’ottenimento
degli assegni famigliari, cfr. scritto ARP__________ marzo 2024, doc. 11). Benché
RE 1 si dichiari “convinto di
essere in grado di avere un dialogo con
la signora CO 2” (cfr. verbale udienza 25 aprile 2022), tale affermazione
non trova riscontro alcuno negli atti. Neppure in sede d’udienza e alla
presenza dei legali i due genitori sono riusciti a dialogare o comunicare fra
di loro.
Va
altresì indicato che il padre, dal canto suo, pur contestando genericamente l’istanza
della madre (cfr. osservazioni 27 dicembre 2022) con il reclamo ora in esame
non si è confrontato con la questione relativa all’attribuzione dell’autorità
parentale e neppure con le motivazioni contenute nella decisione impugnata,
limitandosi a esprimersi puntualmente solo sulla sospensione delle relazioni
personali.
In
simili circostanze, senza che sia necessario dilungarsi oltre, la decisione
dell’Autorità che ha disposto di assegnare l’autorità parentale in via
esclusiva alla madre, nell’interesse prioritario del bene del minore, resiste
alle generiche critiche del reclamante, che come detto neppure si confronta con
le puntuali motivazioni contenute nella decisione.
6.
Giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un
minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come
si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e
all'evolversi delle sue esigenze.
Il
diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo
durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della
situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di
entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
6.1
Giusta l’art. 274 cpv.
2.
CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778
segg.; CR CC I, Leuba, art. 274
ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti
stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o
maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una
relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i
rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i
genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o
duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita
usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su
circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca
del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita
di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il
pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per
giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in
genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore
titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una
perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha
la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in
virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato
una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in
FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può
entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza
il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del
bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo,
Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e
morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del
genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano
negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in
particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.
4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente
limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;
DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza
persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui
il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di
violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure
sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha
problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally,
Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009
del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di
visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa
risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.
2.
CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle
relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti
(FamPra 2/2001 pag. 390).
6.2
In virtù dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il
dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di
questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il
diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare
l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime
richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 775).
6.3
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del
passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori
di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il
gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005,
cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di
sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in
un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
6.4
Le relazioni personali
sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso
del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre
dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta
seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti
compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC
n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch
2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di
discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso
in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di
un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC.
Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere
ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce,
più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna
del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare
i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo
approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere
effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in
particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con
cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende
necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del
rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta
maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo
per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre
tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data
all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà
autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la
coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un
atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è
necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto
di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente
riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e
può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.
Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta
categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere
contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il
bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è
incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del
bambino (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 970 e 971).
6.5
Tuttavia, non si può
privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice
abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una
regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con
l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le
ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del
diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione;
c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una
forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente
fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro
genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei
vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale
questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404
consid. 4).
7.
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
8.
Nel caso in esame va
precisato che RE 1 non ha mai convissuto con CO 2 e il figlio PI 1 e, al
momento in cui l’Autorità di protezione è stata chiamata ad intervenire per
organizzare gli incontri padre-figlio, PI 1 era ancora un neonato. L’Autorità
ha inizialmente organizzato incontri presso il domicilio della madre alla
presenza di una terza persona (udienza 13 maggio 2019). Tali incontri sono però
stati interrotti già nel corso del mese di settembre 2019, in quanto che la
modalità non è stata ritenuta “adatta alla situazione” e “i
comportamenti adeguati sono stati sporadici e sono prevalsi atteggiamenti
inappropriati e talvolta anche maleducati del padre”. L’impegno di RE 1 a
rispettare gli incontri è stato definito altalenante e ha spesso assunto un
atteggiamento provocatorio e non adeguato nei confronti di CO 2. È stata
riscontrata difficoltà a mantenere il contatto fisico con PI 1 e a svolgere
determinate attività di cura, indicando che tutto è “probabilmente dovuto
anche al poco tempo trascorso con il figlio e alla poca esperienza in merito”
(cfr. scritto 13 settembre 2019 della Fondazione __________).
In seguito l’Autorità
di protezione ha ordinato relazioni personali sorvegliate (cfr. decisione 27
settembre 2019). I responsabili del Punto d’incontro hanno lamentato una scarsa
collaborazione del padre, contrario alla modalità ordinata dall’Autorità. Poco
dopo è sopraggiunta la pandemia COVID, che ha inizialmente ostacolato e poi
interrotto gli incontri sorvegliati.
Su
richiesta dell’Autorità di protezione, con scritto 10 giugno 2021 il padre ha
riferito che non se la “sentiva” di riprendere gli incontri con il
figlio, in forma sorvegliata.
A
gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha nuovamente chiesto un aggiornamento, con
scritto 10 marzo 2022 RE 1 si è dichiarato disposto a organizzare incontri con
il figlio e durante l’udienza 25 aprile 2022 ha confermato di volerlo vedere,
ma ha altresì riferito “di non essere in grado di assicurare se riuscirà a
sottostare alle regole del Punto d’incontro”. Al termine dell’udienza l’Autorità
ha pertanto disposto che il padre avrebbe comunicato quando sarebbe stato
disposto ad attenersi alle regole.
Con
scritto 20 marzo 2023 il padre ha proposto incontri con il figlio al domicilio e
alla presenza di un educatore. Il 19 maggio 2023 ha riaffermato la richiesta
precisando di voler vedere il figlio “non più in un ambiente protetto”.
Con
ulteriore scritto 10 novembre 2023 RE 1 ha riaffermato che non vede il figlio
da ben quattro anni a causa del Covid, degli impedimenti di CO 2 e dell’obbligo
di vederlo in un ambiente protetto senza possibilità di uscire all’aria aperta.
8.1
Con
decisione 21 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni
personali indicando che “il padre non ha mutato in nessun modo il suo atteggiamento
né ha dimostrato apertura verso incontri sorvegliati al PDI né l’intenzione di
rispettarne le regole”, osservando che “non appaiono dati i presupposti
per una ripresa degli incontri”. In conclusione ha deciso che “in
considerazione del lungo tempo trascorso in questa sede si conferma la
sospensione delle relazioni personali tra PI 1 e il padre”. In sede
d’osservazione al reclamo ha aggiunto che all’udienza del 22 aprile 2022 il
padre aveva riferito di non essere “in grado di assicurare se riuscirà a
sottostare alle regole del Punto d’incontro, che prevedono che venga
sorvegliato dagli operatori del Punto d’incontro e niente fotografie” e
inoltre che RE 1 avrebbe dichiarato che “il bambino che piange gli procura
un trauma”. Il padre non sarebbe pertanto in grado di gestire e sostenere
il figlio e darebbe più importanza a mostrare un’immagine sui social network
piuttosto che passare del tempo con lui. Ritenuto il “disinteresse” del
padre l’Autorità ha stabilito “l’impossibilità di procedere ad una ripresa
delle relazioni personali”.
RE
1, dal canto suo, contesta le conclusioni dell’Autorità, ribadendo di non
vedere il figlio dal 2020, inizialmente per la pandemia COVID (non essendo
vaccinato) ed in seguito a causa della madre di PI 1, che gli avrebbe sempre
impedito di vedere il figlio, ostacolandolo e rinviando gli incontri. Quanto
alle precedenti decisione dell’Autorità di protezione di imporre relazioni
personali sorvegliate, ribadisce di non aver mai commesso atti gravi da mettere
in pericolo l’incolumità del figlio e di non comprenderne le motivazioni.
8.2
In
concreto, ai fini del giudizio, non è ora necessario valutare le ragioni per le
quali il figlio non ha più avuto alcun contatto con il padre e neppure può essere
contestato che RE 1 abbia a più riprese espresso il desiderio di vedere PI 1. Non
può d’altro canto essere messo in discussione che il padre ha sempre espresso
contrarietà e “di fatto” si oppone tutt’ora al fatto di dover vedere il figlio
in forma sorvegliata o in un contesto protetto.
Considerata
la giovane età di PI 1, che ha appena compiuto 6 anni e in particolare la
circostanza che non vede il padre da oltre cinque anni, appare evidente che egli
debba inizialmente essere accompagnato in un eventuale avvicinamento al padre. Questo
indipendentemente dalla condizione del minore, dalle capacità genitoriali del
padre o dall’atteggiamento dello stesso, ma semplicemente perché PI 1 ha visto
il padre in poche occasioni nel corso del suo primo anno di vita e da allora i
due non hanno più avuto alcun tipo di contatto e non si sono in alcun modo
frequentati.
Viste
le circostanze è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha finora
sempre incoraggiato e proposto un avvicinamento in forma sorvegliata.
In
concreto, va però rilevato che l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni
personali, limitandosi a fondare tale decisione sul comportamento del padre e
in particolare sulla circostanza secondo cui questi si sarebbe sempre opposto ai
diritti di visita sorvegliati, senza prendere in considerazione il benessere
del minore al riguardo.
Ora,
l’incapacità del padre di comprendere e implementare i suggerimenti dell’Autorità
o di specialisti (educatrice/ore) così come le diffidenze dello stesso in
relazione alle modalità di svolgimento delle relazioni personali (forma
sorvegliata) non sono certo un motivo sufficiente per rinunciare sine die
ad un rapporto padre-figlio, ma sono piuttosto presupposti per valutare ulteriori
misure, in particolare a supporto del padre stesso. Va infatti ribadito che la
sospensione delle relazioni personali è comunque da considerare quale “ultima
ratio”.
Nella
misura in cui un genitore si rivela immaturo o inadeguato, come accertato dall’Autorità
nel caso in esame, lo stesso deve essere aiutato e sostenuto, ma non escluso vita
natural durante dalla vita del figlio. Non è accettabile, per il benessere
e lo sviluppo del minore, che tale situazione contingente, abbia come
conseguenza una rinuncia generale ad ogni contatto con il padre. Per un minore
intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce
infatti un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della
sua individualità.
Come
precisato, l’Autorità non si è chinata sul benessere del minore in relazione al
necessario rapporto con il padre e neppure ha mai preteso che lo stesso abbia
manifestato alcun disagio relativamente ai diritti di visita con il padre.
Nel
frattempo dagli atti, indipendentemente dalla procedura di regolamentazione
delle relazioni personali padre-figlio, è emerso un forte malessere di PI 1. Su
segnalazione della direzione della scuola dell’infanzia l’Autorità di
protezione è stata invitata a voler approfondire d’ufficio i motivi alla base
dei comportamenti del minore (“problemi di relazione con i compagni, i
docenti e la madre” cfr. scritto 12 dicembre 2022) per appurare le cause
del disagio del minore, confermato dalla madre stessa (dichiarazione di CO 2
all’udienza 5 dicembre 2022). L’Autorità di protezione, con decisione supercautelare
5.
dicembre 2022 ha conferito mandato al SMP per una presa a carico del minore.
8.3
Ritenuto
che al momento non si giustifica più, nell’interesse prioritario del bene del
minore, una sospensione a tempo indeterminato delle relazioni personali con il
padre e ritenuto l’accertamento parziale delle circostanze da parte
dell’Autorità di prime cure, il reclamo va parzialmente accolto. Benché abbia
più volte ordinato relazioni personali sorvegliate, non risulta infatti che
l’Autorità abbia proceduto con ulteriori accertamenti in vista di una decisione
di merito.
L’incarto
è ritornato all’Autorità di prime cure perché valuti, al più presto, la
situazione del minore e si esprima nuovamente sulle relazioni personali
padre-figlio.
L’Autorità
di protezione è pertanto invitata a voler adottare tutte le misure necessarie
al fine di sostenere e accompagnare il padre e il minore nel necessario percorso
di avvicinamento. In particolare, vista l’alta conflittualità genitoriale e la
totale mancanza di comunicazione, dovrà valutare quali possano essere le
ulteriori misure di sostegno necessarie per sostenere il minore anche nella
ripresa graduale delle relazioni personali con il padre. L’Autorità valuterà l’opportunità
di adottare una curatela educativa e/o una misura di mediazione famigliare e
altre misure di protezione che riterrà necessarie, nell’interesse prioritario
del benessere del minore, per permettere al padre di superare l’evidente
contrarietà all’accompagnamento durante gli incontri e comprenderne le
motivazioni per il bene del figlio.
Al
riguardo va menzionato che, benché all’udienza del 16 settembre 2019 l’Autorità
si fosse già chinata sulla questione e “avesse invitato i genitori a
valutare un percorso di mediazione e anticipato che in caso di fallimento
avrebbe valutato la nomina di un curatore”, dagli atti non risulta che tali
misure siano però mai state ordinate.
9.
Gli oneri processuali seguirebbero
la soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia eccezionalmente
all’addebito di tasse e spese processuali.
La
richiesta formulata da CO 2, volta ad ottenere il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile
su rinvio dell’art. 13 LAG va accolta, essendo adempiute le condizioni.
Già
in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche
antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).
L’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le
parti dal pagamento delle ripetibili
(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC
Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36).
Nella
fattispecie, per equità si giustifica pertanto di condannare il padre,
parzialmente soccombente alla rifusione di ripetibili ridotte a CO 2.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
parzialmente accolto e l’incarto è trasmesso all’CO 1, perché proceda senza
indugio ai sensi dei considerandi.
2.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è
accolta.
3. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 verserà a CO 2
fr. 400.-, a titolo di ripetibili ridotte.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.