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Decisione

9.2024.96

Conferma collocamento in CEM, sospensione relazioni personali con i genitori, mandato per l'esame del capello

9 ottobre 2024Italiano25 min

comunicato all’Autorità di protezione la mancata disponibilità di un CEM nel __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2024.96

9.2024.97

Lugano

9 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

3

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2

giudicando

sul reclamo del 7 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24

maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 2 (2016) e PI 1

(2018) sono figli di RE 1 e PI 3. L’autorità parentale sui minori è esercitata

dai genitori congiuntamente ed essi sono affidati alle cure della madre.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa della

situazione dei minori sin dal 2018. A loro favore è in essere una curatela

educativa istituita il 4 aprile 2019. __________, curatrice allora nominata è

stata sostituita il 29 gennaio 2021 da __________, a sua volta sostituita il 31

maggio 2023 da CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione

curatele e tutele (di seguito: UAP). A protezione dei minori sono state messe

in atto importanti misure di sostegno.

C. A seguito di

segnalazioni preoccupanti da parte della rete, mediante decisione 11 novembre

2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, sezione famiglie e minorenni, un mandato di valutazione e messa in

protezione urgente di PI 1e PI 2.

Dal rapporto 16/17 marzo

2023 dell’UAP è emersa la necessità di inserimento in internato dei minori. In

un ulteriore documento di aggiornamento del 29/30 novembre 2023 è stato

indicato il CEM __________ quale istituto per un possibile inserimento dei

bambini.

Il 29 marzo 2024 l’UAP ha

comunicato all’Autorità di protezione la mancata disponibilità di un CEM nel __________,

mentre sarebbe stato possibile l’inserimento da subito presso __________ a __________,

con la valutazione della possibilità di un trasporto quotidiano dei bambini da __________

a __________, per mantenere una continuità con gli adulti di riferimento.

D. Con scritto 3 maggio

2024 RE 1 si è opposta al progetto di collocamento presso il CEM __________,

riferendo asseriti miglioramenti della situazione.

Dopo l’ascolto di PI 2,

con decisione supercautelare 7 maggio 2024 il Presidente aggiunto dell’Autorità

di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di

dimora dei figli e li ha collocati entrambi presso l’istituto __________.

Tramite decisione

supercautelare 10 maggio 2024 è stato modificato il luogo di collocamento dei

minori ed essi sono stati accompagnati presso l’istituto __________.

E. Dopo aver sentito i

genitori, il 24 maggio 2024 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare

la privazione del diritto di entrambi di determinare il luogo di dimora dei

figli e il collocamento dei minori con effetto immediato presso il CEM __________

(disp. 1), la sospensione provvisoria delle relazioni personali dei bambini con

i genitori (disp. 2), ha respinto due istanze presentate dalla madre (disp. 3),

conferito mandato per l’esame del capello nei confronti di entrambi i genitori,

facendo ordine con la comminatoria dell’art. 292 CP ai genitori di presentarsi

alle convocazioni, “con divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione,

di rasatura” (disp. 4).

F. RE 1 è insorta con

reclamo 7 giugno 2024 contro i dispositivi 2 e 4 della decisione, chiedendone

l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di predisporre

immediatamente dei diritti di visita sorvegliati settimanali (al minimo una

volta alla settimana) tra lei e i figli, della durata di almeno due ore. Quanto

agli esami predisposti, fa valere la violazione del suo diritto di essere

sentita in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata e non avrebbe

quindi avuto modo di esprimersi, in particolare considerando che dall’esame

delle urine è già emerso un consumo di saltuario di cocaina, non contestato. RE

1 ritiene inoltre inutilmente vessatorio, arbitrario e lesivo della sua

personalità il divieto di epilazione/depilazione/rasatura, che considera un

abuso di autorità. Essa ha contestualmente presentato istanza di restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo e di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Con decisione 26 giugno 2024, questa Camera ha decretato la

reiezione della richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo relativamente

al dispositivo 2 della decisione e l’accoglimento quanto al dispositivo 4.

G. Tramite osservazioni

18 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha chiarito di aver sospeso le

relazioni personali confrontandosi con le autorità penali e la rete e che era

in atto la valutazione della riattivazione in modalità sorvegliata, con

frequenza quindicinale e alternata tra madre e padre presso il punto di

incontro di __________ e tramite videochiamata. Quanto all’esame del capello

predisposto, ha chiarito la sua necessità per comprendere la reale dipendenza

della madre nelle more istruttorie, con la necessità di risalire in modo

efficace al consumo dei mesi precedenti.

H. Con decisione 26

giugno 2024 l’Autorità di prima sede ha deciso il ripristino in via cautelare

delle relazioni personali tra i genitori e i figli a partire dal 6 luglio 2024,

in modalità strettamente sorvegliata al Punto di incontro di __________ il

sabato dalle 14:45 alle 15:45, con una frequenza quindicinale alternata tra i

genitori e due chiamate a settimana (una con la madre e una con il padre) da

concordare con gli educatori del CEM e supervisionati da questi ultimi.

I. La curatrice CURA 1

ha presentato le proprie osservazioni il 26 giugno 2024, evidenziando che le

relazioni personali tra i genitori e i figli sarebbero state ripristinate.

Relativamente all’esame del capello essa chiarisce di ritenere importante poter

ottenere dati oggettivi che possano essere inclusi nelle riflessioni rispetto a

eventuali modifiche ed evoluzione del diritto di visita, nell’interesse dei

bambini. Essa precisa inoltre di ritenere importante anche che i genitori

possano sottoporsi a screening regolari per un monitoraggio della situazione

inerente al consumo di sostanze stupefacenti.

J. Il 3 luglio 2024 PI

3 ha comunicato di non avere osservazioni particolari al reclamo, rimettendosi

al giudizio di questa Camera.

K. Con scritto 3 luglio

2024 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del rapporto 25/26 giugno 2024

riguardante l’analisi del capello di PI 3.

L. Il 23 luglio 2024 in

replica RE 1 osserva che l’Autorità di protezione non si oppone alla richiesta

di beneficiare di diritti di visita sorvegliati con cadenza settimanale, non

confrontandosi con tale richiesta. Essa precisa che il primo degli incontri

fissati quindicinalmente si è svolto molto bene e che i bambini erano felici di

incontrarla, ritenendo tuttavia insufficiente la frequenza stabilita,

nell’interesse di PI 1 e PI 2, in considerazione anche della loro età. Quanto

agli esami predisposti per monitorare il suo consumo di stupefacenti, la

reclamante conferma di non contestare l’uso sporadico di cocaina nel passato,

precisando di essersi rivolta sia a uno psichiatra che a una psicologa.

Sostenendo la propria astinenza, ritiene che in ogni caso il tempo trascorso

per l’esecuzione del test del capello sarebbe troppo breve e che avrebbe invece

più senso svolgere degli esami a sorpresa delle urine, che mostrerebbero la

situazione attuale. Ribadisce di ritenere arbitrario e vessatorio il divieto di

epilazione/depilazione e rasatura. Quanto alle osservazioni della curatrice,

rimarca che anch’essa non si oppone alla ripresa delle relazioni personali con

cadenza settimanale. RE 1 ribadisce di ritenere tale frequenza più adeguata a

quella quindicinale decisa, per il bene dei minori. Quanto all’esigenza

suggerita della curatrice di uno screening regolare per il controllo del

consumo di sostanze, la reclamante conferma di considerare più idoneo il test

delle urine a sorpresa, come svolto in passato, che permette di verificare la

situazione attuale e non gli ultimi sei mesi di consumo, come invece il test

del capello ordinato.

M. CURA 1 ha presentato

la duplica il 29 luglio 2024, informando del previsto incontro di bilancio con

i genitori e gli operatori del Punto di incontro e gli educatori del CEM il 22

agosto 2024, per riflettere su eventuali modifiche da apportare all’assetto

degli incontri.

N. Con duplica 23 agosto

2024 l’Autorità di protezione ha chiarito che la rete ha trasmesso un

aggiornamento in merito all’andamento del collocamento e che risulta che entrambi

i bambini necessitano di una presa a carico terapeutica per elaborare i vissuti

traumatici. Avendo nel frattempo ripristinato le relazioni personali tra la

madre e i figli, l’Autorità ritiene il reclamo superato e privo d’oggetto su

tale aspetto. Quanto all’esame del capello a carico dei genitori, essa

considera necessario comprendere non solo il tipo di sostanza ma anche la

quantità consumata, in considerazione di uno stato di grave trascuratezza dei

minori che ascrive anche al consumo continuo e di pluri-sostanze. L’esigenza di

approfondire anche tali aspetti appare pertanto fondamentale per decidere le

misure di protezione più adeguate ai minori e definire il proseguio del

progetto a loro favore. In considerazione dei risultati relativi al padre, che

“parlano a favore di un uso di cocaina nel periodo in analisi (metà febbraio

2024-inizio giugno 2024)”, l’Autorità di prima istanza ritiene quindi

fondamentale poter svolgere il medesimo controllo sulla madre, sempre che essa abbia

una sufficiente lunghezza dei capelli per procedere all’esame.

O. Tramite scritto 26

agosto 2024 la curatrice ha informato che i genitori non si sono presentati

all’incontro del 22 agosto 2024. La madre non era reperibile e il padre,

rintracciato, ha comunicato di essersi dimenticato. CURA 1 chiarisce di essere

in attesa di un rapporto di aggiornamento sugli incontri dopo il quinto/sesto diritto

di visita, avvenuto con entrambi i genitori. Essa evidenzia quindi l’importanza

della loro partecipazione agli incontri tra gli operatori, per riflettere sulle

proposte relative ai figli.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel proprio reclamo RE

1.

contesta la sospensione delle relazioni personali con i figli, chiedendo che

questo giudice ordini all’Autorità di predisporre il ripristino con frequenza

settimanale. Essa di oppone pure all’ordine di sottoporsi all’esame del

capello, nella misura in cui ritiene violato il suo diritto di essere sentita

in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata. Inoltre, non avendo

mai negato un consumo saltuario di cocaina, ritiene inutilmente vessatorio,

arbitrario e lesivo della sua personalità il divieto di

epilazione/depilazione/rasatura, che considera un abuso di autorità.

L’Autorità di protezione reputa

che la contestazione della sospensione delle relazioni personali sia nel

frattempo superata dalla decisione 26 giugno 2024, con la quale ha ripristinato

i diritti di visita con cadenza quindicinale. Nella replica la reclamante

ribadisce la sua richiesta a questa Camera di decidere gli incontri con

frequenza settimanale, che considera più idonei a proteggere gli interessi dei

figli, vista la loro età. Quanto all’esame del capello, l’Autorità di prima istanza

conferma l’esigenza di ottenere risultati non solo relativamente al consumo ma

anche che dimostrino i quantitativi.

3.

Ai sensi dell’art.

445.

cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona

che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,

giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

3.1

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).

3.2

Tale principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004

del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria

iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

3.3

Nel suo esame, sempre

ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una

procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un

esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è

possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad

intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento

cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,

senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad

art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione

cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il

cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua

proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e

idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP

del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto

invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa

sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de

d’adulte, N1.187 pag. 75).

4.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle

relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,

e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle

circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF

5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con

entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale

per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III

590.

consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

4.1

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può

essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni

personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una

soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio,

qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa

ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa;

STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24

ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

4.2

Una delle modalità

particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni

personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274

cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,

quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di

sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,

consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017

del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª

ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato,

in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi

siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del

figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario

metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico,

psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del

23.

marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di

subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF

5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i

soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore

non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF

5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita

sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni

personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata

solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2;

Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274

CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che

occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24

ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2;

STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin

dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo

senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF

5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto

2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

5.

Nel caso in esame, RE

1.

nel suo reclamo chiede l’annullamento per quanto la riguarda del dispositivo

2.

della decisione impugnata (petitum 1) e che questa Camera ordini all’Autorità

di protezione di predisporre immediatamente dei diritti di visita sorvegliati

settimanali (al minimo una volta alla settimana) tra lei e i figli, della

durata di almeno due ore (petitum 2). La contestata sospensione delle relazioni

personali tra PI 1e PI 2 e i genitori è stata decisa quale provvedimento

cautelare, “prudenzialmente” e “in attesa di accertare ulteriormente

la situazione e i fatti accaduti a danno dei minori”, in ragione anche di

un’inchiesta penale in corso per presunti maltrattamenti, viste le

comunicazioni della curatrice educativa e della rete e dopo l’ascolto di PI 2. Come

peraltro già annunciato il 18 giugno 2024 nelle osservazioni al reclamo, il

ripristino delle relazioni personali, in modalità strettamente sorvegliata, è stato

deciso già il 26 giugno 2024 (senza contestazione da parte della reclamante) e

dai più recenti rapporti agli atti risulta che sono già avvenuti numerosi

incontri dei minori con entrambi i genitori (cfr. rapporto UAP del 26 agosto

2024.

all’Autorità di protezione). Su tale aspetto il reclamo appare pertanto

divenuto privo d’oggetto.

La richiesta della

madre di ordinare all’Autorità di protezione di predisporre gli incontri nelle

modalità da lei proposte, per quanto ricevibile, non può trovare accoglimento, viste

le argomentazioni della reclamante, generiche e prive di fondamenti concreti,

che nemmeno si confrontano con le valutazioni degli operatori che si stanno

occupando attivamente del bene dei suoi figli. Si osserva infatti che ancora in

replica il 23 luglio 2024 RE 1 si concentra sulla frequenza degli incontri, ritenendola

inadeguata come decisa (quindicinale e non settimanale, di un’ora invece che di

due), ma con allegazioni sommarie, limitate concretamente all’opinione che un

diritto di visita quindicinale non sarebbe sufficiente e non tutelerebbe il

benessere dei minori, tenuto conto della loro giovanissima età. In alcun modo

essa si confronta con le circostanze rilevate dall’autorità e con l’evolversi costante

della situazione, monitorata regolarmente dalla rete, la cui prudenza è dettata

dalle concrete condizioni e dai tempi dei minori. Dalle osservazioni fornite

nella presente procedura dalla curatrice e dall’Autorità di protezione emerge

infatti una situazione in divenire, che pone in ogni caso al centro della

Dispositivo

procedura la protezione dei bambini. Per questi motivi, per quanto ricevibile,

la richiesta va respinta.

6. Per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove

sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF

5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de

l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

6.1. Giusta

l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile

unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio

irreparabile, ovvero un pregiudizio

cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione

finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;

RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,

consid. 4).

6.2. Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a

titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e

dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,

giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.

9.2015.170).

6.3. Come la procedura di

adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è

parimenti soggetto ai principi procedurali di cui all’art. 446 CC. Ad esso sono

applicabili i principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità

previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di

conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono servire l'interesse

superiore del minore, essere idonee e necessarie per ottenere le informazioni

necessarie sul bisogno di protezione del minore, evitare di imporre alle

persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero, coinvolgere

terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere

adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati

tangibili, essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento

e avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung

Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).

7. La risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una

perizia del capello (e dei peli) è finalizzata a stabilire la situazione dei

genitori e la loro adeguatezza a garantire il bene dei figli, ciò che nemmeno

la reclamante contesta. Essa deve essere quindi considerata una decisione

incidentale ordinatoria e come tale è impugnabile alle condizioni restrittive

già citate.

Le critiche sollevate da RE 1 circa un’asserita violazione

del suo diritto di essere sentita da parte dell’Autorità di prime cure appaiono

infondate, tenuto conto anche della natura della decisione. In ogni caso, quand’anche fosse accertata, una violazione risulterebbe

sanata da questa Camera, avendo l’interessata avuto modo di far valere le sue

argomentazioni davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere

cognitivo in fatto e in diritto (DTF

137 I 195 consid. 2.3.2;

133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117

pag. 498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37).

RE

1, chiedendo l’annullamento del dispositivo 4

della decisione impugnata, contesta l’esame ordinato

e le sue modalità, sostenendo che sarebbe invece sufficiente l’esame

delle urine “a sorpresa” e ritenendo particolarmente

vessatorio il divieto di “epilazione/depilazione/rasatura”. In

particolare in relazione al divieto di epilazione essa reputa che “costituisce

una violazione della sua identità personale, in quanto conduce ad una

alterazione visibile di una delle caratteristiche della sua appartenenza al

sesso femminile”, considerando che “senza epilazione (…) presenterà

giocoforza una importante pelosità che ne minerà in maniera importante il

sentimento profondo della sua identità personale, con rischio di conseguenti

turbe psichiche”. Le critiche della reclamante possono essere condivise

soltanto parzialmente da questo giudice, apparendo

adeguato procedere con le verifiche ordinate dall’Autorità di prima sede, consone

a verificare l’uso di sostanze da parte della madre e in particolare la sua

dipendenza, per un periodo determinato e sufficientemente ampio e non soltanto

in un momento preciso, come è il caso per l’esame delle urine. Ciò è peraltro confermato

nello scritto 30 aprile/2 maggio 2024 del Laboratorio del dr. __________, che

riferisce di non poter garantire un test delle urine random in considerazione

di una “scarsissima aderenza alle chiamate in laboratorio” e consiglia

di procedere all’esame del capello, precisando “che non vanno tagliati,

colorati e trattati fino al momento del prelievo”. Di conseguenza, anche

viste le indicazioni del laboratorio, possono invece essere condivise le

critiche della reclamante sulle modalità previste dall’Autorità di protezione,

che risultano ingiustificatamente severe e quindi sproporzionate. Il

divieto totale di epilazione e rasatura per la madre non può essere considerato

consono al risultato che l’Autorità deve ottenere, nella misura in cui non risulta

necessario e nemmeno è verosimile o dimostrata l’eventuale sua intenzione di

procedere con una rasatura di tutto il corpo. In tal senso appaiono violati i

principi di proporzionalità e sussidiarietà, in quanto all’Autorità di primo

grado sarebbe bastato fare obbligo alla madre di mantenere intatta una parte di

capelli o di peli, al fine di poter procedere all’esame ordinato. In tali

circostanze, le censure sollevate dalla reclamante possono trovare un limitato

accoglimento, con l’annullamento parziale del dispositivo 4 della decisione

impugnata, soltanto relativamente all’inciso che definisce il “divieto di

epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura.”

8. Visto quanto precede, per quanto ricevibile e non

divenuto privo d’oggetto, il reclamo è accolto parzialmente. La decisione

impugnata è quindi integralmente confermata, fatta eccezione dell’inciso al

dispositivo 4 (“divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione,

di rasatura”), che è annullato.

9. Nel

suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, richiamando l’incarto dell’Autorità di prima sede.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto

adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita

accoglimento.

10. Gli

oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde eccezionalmente dal

loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ricevibilità e per quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la

decisione cautelare del 24 maggio 2024 (ris. no. 1419/2024) è confermata, fatta

eccezione del “divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di

rasatura” che è annullato.

2. La domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.