9.2024.96
Conferma collocamento in CEM, sospensione relazioni personali con i genitori, mandato per l'esame del capello
9 ottobre 2024Italiano25 min
comunicato all’Autorità di protezione la mancata disponibilità di un CEM nel __________,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2024.96
9.2024.97
Lugano
9 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
3
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 7 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24
maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 2 (2016) e PI 1
(2018) sono figli di RE 1 e PI 3. L’autorità parentale sui minori è esercitata
dai genitori congiuntamente ed essi sono affidati alle cure della madre.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa della
situazione dei minori sin dal 2018. A loro favore è in essere una curatela
educativa istituita il 4 aprile 2019. __________, curatrice allora nominata è
stata sostituita il 29 gennaio 2021 da __________, a sua volta sostituita il 31
maggio 2023 da CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione
curatele e tutele (di seguito: UAP). A protezione dei minori sono state messe
in atto importanti misure di sostegno.
C. A seguito di
segnalazioni preoccupanti da parte della rete, mediante decisione 11 novembre
2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, sezione famiglie e minorenni, un mandato di valutazione e messa in
protezione urgente di PI 1e PI 2.
Dal rapporto 16/17 marzo
2023 dell’UAP è emersa la necessità di inserimento in internato dei minori. In
un ulteriore documento di aggiornamento del 29/30 novembre 2023 è stato
indicato il CEM __________ quale istituto per un possibile inserimento dei
bambini.
Il 29 marzo 2024 l’UAP ha
comunicato all’Autorità di protezione la mancata disponibilità di un CEM nel __________,
mentre sarebbe stato possibile l’inserimento da subito presso __________ a __________,
con la valutazione della possibilità di un trasporto quotidiano dei bambini da __________
a __________, per mantenere una continuità con gli adulti di riferimento.
D. Con scritto 3 maggio
2024 RE 1 si è opposta al progetto di collocamento presso il CEM __________,
riferendo asseriti miglioramenti della situazione.
Dopo l’ascolto di PI 2,
con decisione supercautelare 7 maggio 2024 il Presidente aggiunto dell’Autorità
di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di
dimora dei figli e li ha collocati entrambi presso l’istituto __________.
Tramite decisione
supercautelare 10 maggio 2024 è stato modificato il luogo di collocamento dei
minori ed essi sono stati accompagnati presso l’istituto __________.
E. Dopo aver sentito i
genitori, il 24 maggio 2024 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare
la privazione del diritto di entrambi di determinare il luogo di dimora dei
figli e il collocamento dei minori con effetto immediato presso il CEM __________
(disp. 1), la sospensione provvisoria delle relazioni personali dei bambini con
i genitori (disp. 2), ha respinto due istanze presentate dalla madre (disp. 3),
conferito mandato per l’esame del capello nei confronti di entrambi i genitori,
facendo ordine con la comminatoria dell’art. 292 CP ai genitori di presentarsi
alle convocazioni, “con divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione,
di rasatura” (disp. 4).
F. RE 1 è insorta con
reclamo 7 giugno 2024 contro i dispositivi 2 e 4 della decisione, chiedendone
l’annullamento e di fare ordine all’Autorità di protezione di predisporre
immediatamente dei diritti di visita sorvegliati settimanali (al minimo una
volta alla settimana) tra lei e i figli, della durata di almeno due ore. Quanto
agli esami predisposti, fa valere la violazione del suo diritto di essere
sentita in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata e non avrebbe
quindi avuto modo di esprimersi, in particolare considerando che dall’esame
delle urine è già emerso un consumo di saltuario di cocaina, non contestato. RE
1 ritiene inoltre inutilmente vessatorio, arbitrario e lesivo della sua
personalità il divieto di epilazione/depilazione/rasatura, che considera un
abuso di autorità. Essa ha contestualmente presentato istanza di restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo e di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Con decisione 26 giugno 2024, questa Camera ha decretato la
reiezione della richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo relativamente
al dispositivo 2 della decisione e l’accoglimento quanto al dispositivo 4.
G. Tramite osservazioni
18 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha chiarito di aver sospeso le
relazioni personali confrontandosi con le autorità penali e la rete e che era
in atto la valutazione della riattivazione in modalità sorvegliata, con
frequenza quindicinale e alternata tra madre e padre presso il punto di
incontro di __________ e tramite videochiamata. Quanto all’esame del capello
predisposto, ha chiarito la sua necessità per comprendere la reale dipendenza
della madre nelle more istruttorie, con la necessità di risalire in modo
efficace al consumo dei mesi precedenti.
H. Con decisione 26
giugno 2024 l’Autorità di prima sede ha deciso il ripristino in via cautelare
delle relazioni personali tra i genitori e i figli a partire dal 6 luglio 2024,
in modalità strettamente sorvegliata al Punto di incontro di __________ il
sabato dalle 14:45 alle 15:45, con una frequenza quindicinale alternata tra i
genitori e due chiamate a settimana (una con la madre e una con il padre) da
concordare con gli educatori del CEM e supervisionati da questi ultimi.
I. La curatrice CURA 1
ha presentato le proprie osservazioni il 26 giugno 2024, evidenziando che le
relazioni personali tra i genitori e i figli sarebbero state ripristinate.
Relativamente all’esame del capello essa chiarisce di ritenere importante poter
ottenere dati oggettivi che possano essere inclusi nelle riflessioni rispetto a
eventuali modifiche ed evoluzione del diritto di visita, nell’interesse dei
bambini. Essa precisa inoltre di ritenere importante anche che i genitori
possano sottoporsi a screening regolari per un monitoraggio della situazione
inerente al consumo di sostanze stupefacenti.
J. Il 3 luglio 2024 PI
3 ha comunicato di non avere osservazioni particolari al reclamo, rimettendosi
al giudizio di questa Camera.
K. Con scritto 3 luglio
2024 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del rapporto 25/26 giugno 2024
riguardante l’analisi del capello di PI 3.
L. Il 23 luglio 2024 in
replica RE 1 osserva che l’Autorità di protezione non si oppone alla richiesta
di beneficiare di diritti di visita sorvegliati con cadenza settimanale, non
confrontandosi con tale richiesta. Essa precisa che il primo degli incontri
fissati quindicinalmente si è svolto molto bene e che i bambini erano felici di
incontrarla, ritenendo tuttavia insufficiente la frequenza stabilita,
nell’interesse di PI 1 e PI 2, in considerazione anche della loro età. Quanto
agli esami predisposti per monitorare il suo consumo di stupefacenti, la
reclamante conferma di non contestare l’uso sporadico di cocaina nel passato,
precisando di essersi rivolta sia a uno psichiatra che a una psicologa.
Sostenendo la propria astinenza, ritiene che in ogni caso il tempo trascorso
per l’esecuzione del test del capello sarebbe troppo breve e che avrebbe invece
più senso svolgere degli esami a sorpresa delle urine, che mostrerebbero la
situazione attuale. Ribadisce di ritenere arbitrario e vessatorio il divieto di
epilazione/depilazione e rasatura. Quanto alle osservazioni della curatrice,
rimarca che anch’essa non si oppone alla ripresa delle relazioni personali con
cadenza settimanale. RE 1 ribadisce di ritenere tale frequenza più adeguata a
quella quindicinale decisa, per il bene dei minori. Quanto all’esigenza
suggerita della curatrice di uno screening regolare per il controllo del
consumo di sostanze, la reclamante conferma di considerare più idoneo il test
delle urine a sorpresa, come svolto in passato, che permette di verificare la
situazione attuale e non gli ultimi sei mesi di consumo, come invece il test
del capello ordinato.
M. CURA 1 ha presentato
la duplica il 29 luglio 2024, informando del previsto incontro di bilancio con
i genitori e gli operatori del Punto di incontro e gli educatori del CEM il 22
agosto 2024, per riflettere su eventuali modifiche da apportare all’assetto
degli incontri.
N. Con duplica 23 agosto
2024 l’Autorità di protezione ha chiarito che la rete ha trasmesso un
aggiornamento in merito all’andamento del collocamento e che risulta che entrambi
i bambini necessitano di una presa a carico terapeutica per elaborare i vissuti
traumatici. Avendo nel frattempo ripristinato le relazioni personali tra la
madre e i figli, l’Autorità ritiene il reclamo superato e privo d’oggetto su
tale aspetto. Quanto all’esame del capello a carico dei genitori, essa
considera necessario comprendere non solo il tipo di sostanza ma anche la
quantità consumata, in considerazione di uno stato di grave trascuratezza dei
minori che ascrive anche al consumo continuo e di pluri-sostanze. L’esigenza di
approfondire anche tali aspetti appare pertanto fondamentale per decidere le
misure di protezione più adeguate ai minori e definire il proseguio del
progetto a loro favore. In considerazione dei risultati relativi al padre, che
“parlano a favore di un uso di cocaina nel periodo in analisi (metà febbraio
2024-inizio giugno 2024)”, l’Autorità di prima istanza ritiene quindi
fondamentale poter svolgere il medesimo controllo sulla madre, sempre che essa abbia
una sufficiente lunghezza dei capelli per procedere all’esame.
O. Tramite scritto 26
agosto 2024 la curatrice ha informato che i genitori non si sono presentati
all’incontro del 22 agosto 2024. La madre non era reperibile e il padre,
rintracciato, ha comunicato di essersi dimenticato. CURA 1 chiarisce di essere
in attesa di un rapporto di aggiornamento sugli incontri dopo il quinto/sesto diritto
di visita, avvenuto con entrambi i genitori. Essa evidenzia quindi l’importanza
della loro partecipazione agli incontri tra gli operatori, per riflettere sulle
proposte relative ai figli.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel proprio reclamo RE
1.
contesta la sospensione delle relazioni personali con i figli, chiedendo che
questo giudice ordini all’Autorità di predisporre il ripristino con frequenza
settimanale. Essa di oppone pure all’ordine di sottoporsi all’esame del
capello, nella misura in cui ritiene violato il suo diritto di essere sentita
in quanto la misura non le sarebbe mai stata prospettata. Inoltre, non avendo
mai negato un consumo saltuario di cocaina, ritiene inutilmente vessatorio,
arbitrario e lesivo della sua personalità il divieto di
epilazione/depilazione/rasatura, che considera un abuso di autorità.
L’Autorità di protezione reputa
che la contestazione della sospensione delle relazioni personali sia nel
frattempo superata dalla decisione 26 giugno 2024, con la quale ha ripristinato
i diritti di visita con cadenza quindicinale. Nella replica la reclamante
ribadisce la sua richiesta a questa Camera di decidere gli incontri con
frequenza settimanale, che considera più idonei a proteggere gli interessi dei
figli, vista la loro età. Quanto all’esame del capello, l’Autorità di prima istanza
conferma l’esigenza di ottenere risultati non solo relativamente al consumo ma
anche che dimostrino i quantitativi.
3.
Ai sensi dell’art.
445.
cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314
cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona
che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza,
giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.
3.1
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).
3.2
Tale principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004
del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria
iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III
411, consid. 3.2.1).
3.3
Nel suo esame, sempre
ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una
procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un
esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è
possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad
intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento
cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile,
senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad
art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione
cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il
cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua
proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e
idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP
del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto
invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa
sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de
d’adulte, N1.187 pag. 75).
4.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle
relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio,
e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle
circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF
5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con
entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale
per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III
590.
consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
4.1
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può
essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni
personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una
soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio,
qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa
ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa;
STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24
ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
4.2
Una delle modalità
particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni
personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274
cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,
quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di
sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,
consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017
del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª
ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato,
in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi
siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del
figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario
metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico,
psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del
23.
marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di
subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF
5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i
soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore
non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF
5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita
sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni
personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata
solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2;
Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274
CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che
occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24
ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2;
STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin
dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo
senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF
5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto
2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
5.
Nel caso in esame, RE
1.
nel suo reclamo chiede l’annullamento per quanto la riguarda del dispositivo
2.
della decisione impugnata (petitum 1) e che questa Camera ordini all’Autorità
di protezione di predisporre immediatamente dei diritti di visita sorvegliati
settimanali (al minimo una volta alla settimana) tra lei e i figli, della
durata di almeno due ore (petitum 2). La contestata sospensione delle relazioni
personali tra PI 1e PI 2 e i genitori è stata decisa quale provvedimento
cautelare, “prudenzialmente” e “in attesa di accertare ulteriormente
la situazione e i fatti accaduti a danno dei minori”, in ragione anche di
un’inchiesta penale in corso per presunti maltrattamenti, viste le
comunicazioni della curatrice educativa e della rete e dopo l’ascolto di PI 2. Come
peraltro già annunciato il 18 giugno 2024 nelle osservazioni al reclamo, il
ripristino delle relazioni personali, in modalità strettamente sorvegliata, è stato
deciso già il 26 giugno 2024 (senza contestazione da parte della reclamante) e
dai più recenti rapporti agli atti risulta che sono già avvenuti numerosi
incontri dei minori con entrambi i genitori (cfr. rapporto UAP del 26 agosto
2024.
all’Autorità di protezione). Su tale aspetto il reclamo appare pertanto
divenuto privo d’oggetto.
La richiesta della
madre di ordinare all’Autorità di protezione di predisporre gli incontri nelle
modalità da lei proposte, per quanto ricevibile, non può trovare accoglimento, viste
le argomentazioni della reclamante, generiche e prive di fondamenti concreti,
che nemmeno si confrontano con le valutazioni degli operatori che si stanno
occupando attivamente del bene dei suoi figli. Si osserva infatti che ancora in
replica il 23 luglio 2024 RE 1 si concentra sulla frequenza degli incontri, ritenendola
inadeguata come decisa (quindicinale e non settimanale, di un’ora invece che di
due), ma con allegazioni sommarie, limitate concretamente all’opinione che un
diritto di visita quindicinale non sarebbe sufficiente e non tutelerebbe il
benessere dei minori, tenuto conto della loro giovanissima età. In alcun modo
essa si confronta con le circostanze rilevate dall’autorità e con l’evolversi costante
della situazione, monitorata regolarmente dalla rete, la cui prudenza è dettata
dalle concrete condizioni e dai tempi dei minori. Dalle osservazioni fornite
nella presente procedura dalla curatrice e dall’Autorità di protezione emerge
infatti una situazione in divenire, che pone in ogni caso al centro della
Dispositivo
procedura la protezione dei bambini. Per questi motivi, per quanto ricevibile,
la richiesta va respinta.
6. Per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove
sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF
5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de
l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
6.1. Giusta
l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile
unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio
irreparabile, ovvero un pregiudizio
cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione
finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1;
RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175,
consid. 4).
6.2. Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a
titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e
dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso,
giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere
immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza
inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc.
9.2015.170).
6.3. Come la procedura di
adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è
parimenti soggetto ai principi procedurali di cui all’art. 446 CC. Ad esso sono
applicabili i principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità
previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di
conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono servire l'interesse
superiore del minore, essere idonee e necessarie per ottenere le informazioni
necessarie sul bisogno di protezione del minore, evitare di imporre alle
persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero, coinvolgere
terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere
adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati
tangibili, essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento
e avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung
Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).
7. La risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una
perizia del capello (e dei peli) è finalizzata a stabilire la situazione dei
genitori e la loro adeguatezza a garantire il bene dei figli, ciò che nemmeno
la reclamante contesta. Essa deve essere quindi considerata una decisione
incidentale ordinatoria e come tale è impugnabile alle condizioni restrittive
già citate.
Le critiche sollevate da RE 1 circa un’asserita violazione
del suo diritto di essere sentita da parte dell’Autorità di prime cure appaiono
infondate, tenuto conto anche della natura della decisione. In ogni caso, quand’anche fosse accertata, una violazione risulterebbe
sanata da questa Camera, avendo l’interessata avuto modo di far valere le sue
argomentazioni davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2;
133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117
pag. 498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37).
RE
1, chiedendo l’annullamento del dispositivo 4
della decisione impugnata, contesta l’esame ordinato
e le sue modalità, sostenendo che sarebbe invece sufficiente l’esame
delle urine “a sorpresa” e ritenendo particolarmente
vessatorio il divieto di “epilazione/depilazione/rasatura”. In
particolare in relazione al divieto di epilazione essa reputa che “costituisce
una violazione della sua identità personale, in quanto conduce ad una
alterazione visibile di una delle caratteristiche della sua appartenenza al
sesso femminile”, considerando che “senza epilazione (…) presenterà
giocoforza una importante pelosità che ne minerà in maniera importante il
sentimento profondo della sua identità personale, con rischio di conseguenti
turbe psichiche”. Le critiche della reclamante possono essere condivise
soltanto parzialmente da questo giudice, apparendo
adeguato procedere con le verifiche ordinate dall’Autorità di prima sede, consone
a verificare l’uso di sostanze da parte della madre e in particolare la sua
dipendenza, per un periodo determinato e sufficientemente ampio e non soltanto
in un momento preciso, come è il caso per l’esame delle urine. Ciò è peraltro confermato
nello scritto 30 aprile/2 maggio 2024 del Laboratorio del dr. __________, che
riferisce di non poter garantire un test delle urine random in considerazione
di una “scarsissima aderenza alle chiamate in laboratorio” e consiglia
di procedere all’esame del capello, precisando “che non vanno tagliati,
colorati e trattati fino al momento del prelievo”. Di conseguenza, anche
viste le indicazioni del laboratorio, possono invece essere condivise le
critiche della reclamante sulle modalità previste dall’Autorità di protezione,
che risultano ingiustificatamente severe e quindi sproporzionate. Il
divieto totale di epilazione e rasatura per la madre non può essere considerato
consono al risultato che l’Autorità deve ottenere, nella misura in cui non risulta
necessario e nemmeno è verosimile o dimostrata l’eventuale sua intenzione di
procedere con una rasatura di tutto il corpo. In tal senso appaiono violati i
principi di proporzionalità e sussidiarietà, in quanto all’Autorità di primo
grado sarebbe bastato fare obbligo alla madre di mantenere intatta una parte di
capelli o di peli, al fine di poter procedere all’esame ordinato. In tali
circostanze, le censure sollevate dalla reclamante possono trovare un limitato
accoglimento, con l’annullamento parziale del dispositivo 4 della decisione
impugnata, soltanto relativamente all’inciso che definisce il “divieto di
epilazione/depilazione, di decolorazione, di rasatura.”
8. Visto quanto precede, per quanto ricevibile e non
divenuto privo d’oggetto, il reclamo è accolto parzialmente. La decisione
impugnata è quindi integralmente confermata, fatta eccezione dell’inciso al
dispositivo 4 (“divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione,
di rasatura”), che è annullato.
9. Nel
suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, richiamando l’incarto dell’Autorità di prima sede.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto
adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita
accoglimento.
10. Gli
oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della
soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde eccezionalmente dal
loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura della
sua ricevibilità e per quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la
decisione cautelare del 24 maggio 2024 (ris. no. 1419/2024) è confermata, fatta
eccezione del “divieto di epilazione/depilazione, di decolorazione, di
rasatura” che è annullato.
2. La domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
3. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.