9.2025.107
Commisurazione della tassa di giustizia
28 novembre 2025Italiano12 min
mediante decisione 16 novembre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2025.107
Lugano
28 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la tassa posta a suo carico per l’autorizzazione al curatore alla
sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare e all’iscrizione a
registro fondiario
giudicando
sul reclamo del 15 giugno 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
19 maggio 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. A favore di RE 1 l’allora
Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito con decisione 3
febbraio 2011 una tutela volontaria, nominando quale tutore RA 1.
A seguito dell’entrata in
vigore del nuovo diritto, la misura è stata convertita in una curatela generale
mediante decisione 16 novembre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione), divenuta competente. Quale curatore è
stato confermato RA 1.
B. Tramite decisione 7
aprile 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 alla vendita dell’immobile
part. n. __________ per conto del suo rappresentato RE 1. Il 14 aprile 2025 il
curatore ha quindi trasmesso all’Autorità una bozza del rogito.
C. Mediante decisione 19
maggio 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 a sottoscrivere il
rogito per la compravendita del suddetto fondo in rappresentanza di RE 1, come
da bozza presentata il 14 aprile 2025 (disp. 1) e ha ordinato al notaio di
trasmettere una copia autentica del rogito sottoscritto dalle parti (disp. 2),
autorizzandolo a procedere all’iscrizione delle necessarie modifiche a registro
fondiario (disp. 3). Ha quindi invitato il curatore a comunicare l’avvenuta
iscrizione (disp. 4), ponendo a carico della sostanza dell’interessato una
tassa di Fr. 5'000.– (disp. 5).
D. RE 1 è insorto contro
la suddetta decisione limitatamente al dispositivo 5, contestando l’entità
della tassa e chiedendo che sia ridotta a “un importo decisamente minore”.
Il curatore, che lo rappresenta, sostiene che i problemi di liquidità
riscontrati negli ultimi anni sarebbero tali da giustificare l’esigenza di
discostarsi dal prelievo dell’importo massimo previsto dall’art. 29 lett. b
LPMA, calcolando invece la tassa in base alla situazione finanziaria e non solo
al valore di vendita dell’immobile (pari a Fr. 1'350'000.–).
E. Il notaio avv. __________
con osservazioni 25 giugno 2025 si è rimesso al giudizio di questa Camera,
precisando di non avere contezza della situazione economica del curatelato.
F. Con osservazioni 15
luglio 2025 l’Autorità di primo grado ha chiesto di respingere il reclamo, precisando
che il curatelato ha incassato dalla vendita Fr. 948'673.80 (già dedotta
l’ipoteca di Fr. 300'000.–, la commissione per intermediazione di Fr. 47'326.20
e la TUI di Fr. 54'000.–), ciò che renderebbe poco verosimile quanto da lui
sostenuto riguardo alla sua situazione finanziaria. L’Autorità specifica di
aver applicato una tassa conforme all’art. 29 lett. b della LPMA, in ossequio
ai principi di copertura dei costi e dell’equivalenza. Ritiene quindi
proporzionata la commisurazione dell’importo fissato in fr. 5'000.–, tenuto
conto del valore di vendita e in analogia anche alle norme che regolano le
altre tasse applicate alle compravendite immobiliari, quale la tassa per
l’iscrizione al Registro fondiario (nel caso specifico di Fr. 14'850.–).
G. RE 1 non ha replicato
alle osservazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di
protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla
Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice
unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio
inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera
nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità
inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128
III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013,
consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio
della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una
collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid.
3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13
agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC se
necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo
di collaborare.
3.
Ai sensi dell’art.
416.
CC il curatore abbisogna del
consenso dell’autorità di protezione per compiere alcuni atti e negozi in
rappresentanza dell’interessato. Tale autorizzazione è necessaria in
particolare per l’acquisto e
l’alienazione di fondi (art. 418 cpv. 1 cifra 4 CC).
4.
In virtù dell’art.
29.
cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle
proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione di rendiconti morali,
da fr. 20.– a fr. 200.–;
b) per ogni altra decisione fino a fr.
5'000.–.
La LPMA non specifica se,
per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba
applicare il diritto civile o quello amministrativo. Come ha già avuto modo di
rilevare questa Camera (sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. n. 9.2013.203
consid. 3a, con riferimenti) sia nell’uno che nell’altro ambito, le tasse di
giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei
costi e dell’equivalenza.
4.1
Il principio della
copertura dei costi esige in particolare che il gettito globale delle tasse non
ecceda, o solo in minima parte, l'ammontare complessivo dei costi generati
dall'unità amministrativa interessata
(cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2). In questi costi non rientrano
soltanto le spese dirette e immediate ma anche le spese generali, in
particolare quelle postali, telefoniche e i salari del personale (cfr. DTF 120
Ia 171 consid. 2e e rif.; STA 52.2023.317 del 30 aprile 2024, consid. 4.1.1 e
rif.).
4.2
I diversi tipi di
contributi causali rispondono al principio dell’equivalenza, che è l'espressione del principio della
proporzionalità e del divieto di arbitrio in materia di tributi pubblici,
secondo il quale l’ammontare della tassa deve rimanere in un rapporto
adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico, non deve essere manifestamente
sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione fornita e deve
contenersi entro limiti ragionevoli (rapporto di equivalenza individuale).
(cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2; sentenza CDP citata, consid. 3 c).
4.3
Nella quantificazione
delle tasse, il valore della
prestazione va misurato secondo la sua utilità per il beneficiario oppure
secondo il suo costo rispetto a quello totale dell'attività amministrativa in
quel settore, ritenuto che possono essere applicati criteri schematici, fondati
su fattori di probabilità e d'esperienza, senza che sia necessario che le tasse
corrispondano esattamente al costo dell'operazione amministrativa in questione
(sentenza CDP citata, consid. 3 e). Occorre tuttavia che le tasse siano stabilite secondo criteri
oggettivi e non creino differenze che non possano essere giustificate da motivi
pertinenti. Nella loro quantificazione, l'autorità può dunque tenere conto,
entro certi limiti, anche della situazione economica del debitore e del suo
interesse all'atto amministrativo all'origine delle stesse (cfr. DTF 141 I 105
consid. 3.3.2;). Il criterio del valore dell’operazione è ammesso dalla
prassi che precisa che nei casi in cui esso è elevato, tenerne conto in maniera
rigida può condurre a un rapporto sproporzionato rispetto al valore della
prestazione, in particolare se è fissato in percentuale o per mille. Nelle
procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di
giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle
cause minori (sentenza CDP citata, consid. 3 f, con riferimenti; DTF 139 III
334.
consid. 3.2.4, con riferimenti).
4.4
Nei limiti del
principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone
comunque di un ampio potere di apprezzamento in materia di spese, che può
essere censurato solo in caso di eccesso o abuso manifesto (art. 69 cpv. 1
LPAmm, cfr. STA citata, consid. 4.1.3).
5.
Il reclamante
contesta l’ammontare della tassa, chiedendo che venga fissato “un importo
decisamente minore, tenendo conto non soltanto del valore di vendita
dell’immobile ma anche della “situazione finanziaria”, che sostiene sia caratterizzata
da una scarsa liquidità, senza tuttavia fornire elementi a dimostrazione di
tale asserzione. Ora, anche tralasciando l’assenza di giustificativi, gli atti smentiscono
l’insufficiente disponibilità finanziaria. In particolare, già dal rendiconto
per l’anno 2023 approvato dall’Autorità di prime cure, non emerge una
situazione debitoria preoccupante (l’unico debito a carico del curatelato era l’ipoteca
gravante l’immobile venduto) mentre le entrate erano a quel momento quantificate
in Fr. 118'389.55 a fronte di uscite pari a Fr. 111'816.69. Peraltro, tenuto
conto del provento della vendita (pari a Fr. 948'673.80), una scarsa liquidità appare
decisamente inverosimile. La censura, che invero sfiora il pretesto, non merita
pertanto accoglimento.
6.
Anche tenendo conto
della dubbia ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, in ossequio al
principio inquisitorio illimitato questa Camera è comunque tenuta a verificare
la proporzionalità della tassa applicata, in relazione ai principi in
precedenza evocati, segnatamente a quello di equivalenza. L’Autorità di
protezione ha infatti prelevato una tassa di Fr. 5'000.–, corrispondente all’importo
massimo previsto dall’art. 29 LPMA,
senza indicare nella decisione impugnata come
abbia determinato tale importo. Essa ha poi specificato nelle
osservazioni al reclamo di aver applicato il criterio del valore della
compravendita, analogamente alle “norme che regolano le altre tasse che
vengono applicate alle compravendite immobiliari, in primis le tasse
dell’Ufficio del registro fondiario”, precisando che la legge prevede per
l’iscrizione della compravendita “una tassa dell’11 ‰, ossia nel caso
specifico, CHF 14'850.–”. L’Autorità di prime cure ha inoltre osservato di
aver tenuto conto pure del tempo dedicato per il rilascio dell’autorizzazione
alla sottoscrizione del rogito. In definitiva, ha quindi contestato la
sussistenza dei presupposti per una violazione del principio di equivalenza, in
assenza di una “manifesta sproporzione” per rapporto alla prestazione
fornita.
Dagli atti non è possibile
evincere i parametri effettivamente applicati per determinare l’importo
contestato, segnatamente la valutazione della difficoltà della procedura e il reale
impegno richiesto in termini di tempo e lavoro. Tuttavia, l’importo di Fr.
5'000.– non appare sproporzionato, se confrontato all’ipotetico onorario di un
legale che fosse stato incaricato di esaminare l’opportunità e l’adeguatezza
del negozio giuridico (ritenuto che nella relativa decisione del 7 aprile 2025
l’Autorità di protezione ha applicato una tassa di soli Fr. 250.–), oltre al
controllo dell’atto di compravendita, con l’assunzione della responsabilità di
un parere determinante nella decisione dell’Autorità. Infine, come
correttamente ricordato da quest’ultima, l’ammontare della tassa nemmeno risulta
inadeguato se comparato agli altri oneri relativi al negozio giuridico. Di
conseguenza, l’Autorità di prima sede non può essere rimproverata di aver abusato
del proprio potere di apprezzamento, in assenza di una schematizzazione (già
auspicata da questa Camera nella sentenza citata in precedenza) che
garantirebbe una maggior prevedibilità dei costi della procedura e la parità di
trattamento. Nelle circostanze descritte, la decisione contestata resiste quindi
alle critiche del reclamante e merita conferma.
7.
Visto quanto
precede, il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.