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Decisione

9.2025.107

Commisurazione della tassa di giustizia

28 novembre 2025Italiano12 min

mediante decisione 16 novembre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2025.107

Lugano

28 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

rappr.

da: RA 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________

per

quanto riguarda la tassa posta a suo carico per l’autorizzazione al curatore alla

sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare e all’iscrizione a

registro fondiario

giudicando

sul reclamo del 15 giugno 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

19 maggio 2025 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. A favore di RE 1 l’allora

Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito con decisione 3

febbraio 2011 una tutela volontaria, nominando quale tutore RA 1.

A seguito dell’entrata in

vigore del nuovo diritto, la misura è stata convertita in una curatela generale

mediante decisione 16 novembre 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione), divenuta competente. Quale curatore è

stato confermato RA 1.

B. Tramite decisione 7

aprile 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 alla vendita dell’immobile

part. n. __________ per conto del suo rappresentato RE 1. Il 14 aprile 2025 il

curatore ha quindi trasmesso all’Autorità una bozza del rogito.

C. Mediante decisione 19

maggio 2025 l’Autorità di protezione ha autorizzato RA 1 a sottoscrivere il

rogito per la compravendita del suddetto fondo in rappresentanza di RE 1, come

da bozza presentata il 14 aprile 2025 (disp. 1) e ha ordinato al notaio di

trasmettere una copia autentica del rogito sottoscritto dalle parti (disp. 2),

autorizzandolo a procedere all’iscrizione delle necessarie modifiche a registro

fondiario (disp. 3). Ha quindi invitato il curatore a comunicare l’avvenuta

iscrizione (disp. 4), ponendo a carico della sostanza dell’interessato una

tassa di Fr. 5'000.– (disp. 5).

D. RE 1 è insorto contro

la suddetta decisione limitatamente al dispositivo 5, contestando l’entità

della tassa e chiedendo che sia ridotta a “un importo decisamente minore”.

Il curatore, che lo rappresenta, sostiene che i problemi di liquidità

riscontrati negli ultimi anni sarebbero tali da giustificare l’esigenza di

discostarsi dal prelievo dell’importo massimo previsto dall’art. 29 lett. b

LPMA, calcolando invece la tassa in base alla situazione finanziaria e non solo

al valore di vendita dell’immobile (pari a Fr. 1'350'000.–).

E. Il notaio avv. __________

con osservazioni 25 giugno 2025 si è rimesso al giudizio di questa Camera,

precisando di non avere contezza della situazione economica del curatelato.

F. Con osservazioni 15

luglio 2025 l’Autorità di primo grado ha chiesto di respingere il reclamo, precisando

che il curatelato ha incassato dalla vendita Fr. 948'673.80 (già dedotta

l’ipoteca di Fr. 300'000.–, la commissione per intermediazione di Fr. 47'326.20

e la TUI di Fr. 54'000.–), ciò che renderebbe poco verosimile quanto da lui

sostenuto riguardo alla sua situazione finanziaria. L’Autorità specifica di

aver applicato una tassa conforme all’art. 29 lett. b della LPMA, in ossequio

ai principi di copertura dei costi e dell’equivalenza. Ritiene quindi

proporzionata la commisurazione dell’importo fissato in fr. 5'000.–, tenuto

conto del valore di vendita e in analogia anche alle norme che regolano le

altre tasse applicate alle compravendite immobiliari, quale la tassa per

l’iscrizione al Registro fondiario (nel caso specifico di Fr. 14'850.–).

G. RE 1 non ha replicato

alle osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di

protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla

Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice

unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio

inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera

nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità

inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128

III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013,

consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio

della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una

collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid.

3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13

agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC se

necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo

di collaborare.

3.

Ai sensi dell’art.

416.

CC il curatore abbisogna del

consenso dell’autorità di protezione per compiere alcuni atti e negozi in

rappresentanza dell’interessato. Tale autorizzazione è necessaria in

particolare per l’acquisto e

l’alienazione di fondi (art. 418 cpv. 1 cifra 4 CC).

4.

In virtù dell’art.

29.

cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle

proprie decisioni le seguenti tasse:

a) per l’approvazione di rendiconti morali,

da fr. 20.– a fr. 200.–;

b) per ogni altra decisione fino a fr.

5'000.–.

La LPMA non specifica se,

per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba

applicare il diritto civile o quello amministrativo. Come ha già avuto modo di

rilevare questa Camera (sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. n. 9.2013.203

consid. 3a, con riferimenti) sia nell’uno che nell’altro ambito, le tasse di

giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei

costi e dell’equivalenza.

4.1

Il principio della

copertura dei costi esige in particolare che il gettito globale delle tasse non

ecceda, o solo in minima parte, l'ammontare complessivo dei costi generati

dall'unità amministrativa interessata

(cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2). In questi costi non rientrano

soltanto le spese dirette e immediate ma anche le spese generali, in

particolare quelle postali, telefoniche e i salari del personale (cfr. DTF 120

Ia 171 consid. 2e e rif.; STA 52.2023.317 del 30 aprile 2024, consid. 4.1.1 e

rif.).

4.2

I diversi tipi di

contributi causali rispondono al principio dell’equivalenza, che è l'espressione del principio della

proporzionalità e del divieto di arbitrio in materia di tributi pubblici,

secondo il quale l’ammontare della tassa deve rimanere in un rapporto

adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico, non deve essere manifestamente

sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione fornita e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (rapporto di equivalenza individuale).

(cfr. DTF 143 I 227 consid. 4.2.2; sentenza CDP citata, consid. 3 c).

4.3

Nella quantificazione

delle tasse, il valore della

prestazione va misurato secondo la sua utilità per il beneficiario oppure

secondo il suo costo rispetto a quello totale dell'attività amministrativa in

quel settore, ritenuto che possono essere applicati criteri schematici, fondati

su fattori di probabilità e d'esperienza, senza che sia necessario che le tasse

corrispondano esattamente al costo dell'operazione amministrativa in questione

(sentenza CDP citata, consid. 3 e). Occorre tuttavia che le tasse siano stabilite secondo criteri

oggettivi e non creino differenze che non possano essere giustificate da motivi

pertinenti. Nella loro quantificazione, l'autorità può dunque tenere conto,

entro certi limiti, anche della situazione economica del debitore e del suo

interesse all'atto amministrativo all'origine delle stesse (cfr. DTF 141 I 105

consid. 3.3.2;). Il criterio del valore dell’operazione è ammesso dalla

prassi che precisa che nei casi in cui esso è elevato, tenerne conto in maniera

rigida può condurre a un rapporto sproporzionato rispetto al valore della

prestazione, in particolare se è fissato in percentuale o per mille. Nelle

procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di

giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle

cause minori (sentenza CDP citata, consid. 3 f, con riferimenti; DTF 139 III

334.

consid. 3.2.4, con riferimenti).

4.4

Nei limiti del

principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone

comunque di un ampio potere di apprezzamento in materia di spese, che può

essere censurato solo in caso di eccesso o abuso manifesto (art. 69 cpv. 1

LPAmm, cfr. STA citata, consid. 4.1.3).

5.

Il reclamante

contesta l’ammontare della tassa, chiedendo che venga fissato “un importo

decisamente minore, tenendo conto non soltanto del valore di vendita

dell’immobile ma anche della “situazione finanziaria”, che sostiene sia caratterizzata

da una scarsa liquidità, senza tuttavia fornire elementi a dimostrazione di

tale asserzione. Ora, anche tralasciando l’assenza di giustificativi, gli atti smentiscono

l’insufficiente disponibilità finanziaria. In particolare, già dal rendiconto

per l’anno 2023 approvato dall’Autorità di prime cure, non emerge una

situazione debitoria preoccupante (l’unico debito a carico del curatelato era l’ipoteca

gravante l’immobile venduto) mentre le entrate erano a quel momento quantificate

in Fr. 118'389.55 a fronte di uscite pari a Fr. 111'816.69. Peraltro, tenuto

conto del provento della vendita (pari a Fr. 948'673.80), una scarsa liquidità appare

decisamente inverosimile. La censura, che invero sfiora il pretesto, non merita

pertanto accoglimento.

6.

Anche tenendo conto

della dubbia ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, in ossequio al

principio inquisitorio illimitato questa Camera è comunque tenuta a verificare

la proporzionalità della tassa applicata, in relazione ai principi in

precedenza evocati, segnatamente a quello di equivalenza. L’Autorità di

protezione ha infatti prelevato una tassa di Fr. 5'000.–, corrispondente all’importo

massimo previsto dall’art. 29 LPMA,

senza indicare nella decisione impugnata come

abbia determinato tale importo. Essa ha poi specificato nelle

osservazioni al reclamo di aver applicato il criterio del valore della

compravendita, analogamente alle “norme che regolano le altre tasse che

vengono applicate alle compravendite immobiliari, in primis le tasse

dell’Ufficio del registro fondiario”, precisando che la legge prevede per

l’iscrizione della compravendita “una tassa dell’11 ‰, ossia nel caso

specifico, CHF 14'850.–”. L’Autorità di prime cure ha inoltre osservato di

aver tenuto conto pure del tempo dedicato per il rilascio dell’autorizzazione

alla sottoscrizione del rogito. In definitiva, ha quindi contestato la

sussistenza dei presupposti per una violazione del principio di equivalenza, in

assenza di una “manifesta sproporzione” per rapporto alla prestazione

fornita.

Dagli atti non è possibile

evincere i parametri effettivamente applicati per determinare l’importo

contestato, segnatamente la valutazione della difficoltà della procedura e il reale

impegno richiesto in termini di tempo e lavoro. Tuttavia, l’importo di Fr.

5'000.– non appare sproporzionato, se confrontato all’ipotetico onorario di un

legale che fosse stato incaricato di esaminare l’opportunità e l’adeguatezza

del negozio giuridico (ritenuto che nella relativa decisione del 7 aprile 2025

l’Autorità di protezione ha applicato una tassa di soli Fr. 250.–), oltre al

controllo dell’atto di compravendita, con l’assunzione della responsabilità di

un parere determinante nella decisione dell’Autorità. Infine, come

correttamente ricordato da quest’ultima, l’ammontare della tassa nemmeno risulta

inadeguato se comparato agli altri oneri relativi al negozio giuridico. Di

conseguenza, l’Autorità di prima sede non può essere rimproverata di aver abusato

del proprio potere di apprezzamento, in assenza di una schematizzazione (già

auspicata da questa Camera nella sentenza citata in precedenza) che

garantirebbe una maggior prevedibilità dei costi della procedura e la parità di

trattamento. Nelle circostanze descritte, la decisione contestata resiste quindi

alle critiche del reclamante e merita conferma.

7.

Visto quanto

precede, il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.