9.2025.87
Vendita di immobili da parte del curatore; donazione; approvazione del rendiconto finale negata
16 ottobre 2025Italiano30 min
agosto 2019 (ris. n. 117/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di
Source ti.ch
Incarto n.
9.2025.87
Lugano
16 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Luca
Grisanti
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la curatela a favore della madre
PI
1
rappr.
da: CURA 1
giudicando
sul reclamo del 22 maggio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
17 aprile 2025 (ris. no. 169.2025) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione del 19
agosto 2019 (ris. n. 117/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 (1931) una
curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, per effetto della quale l’interessata,
che è affetta da una demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer, è stata privata
dell’esercizio dei diritti civili.
B. Mediante la medesima
decisione RE 1 (figlio dell’interessata) è stato nominato curatore, con potere
di rappresentare la madre nella cura della persona, degli interessi
patrimoniali e delle relazioni giuridiche. I suoi compiti sono stati definiti
come segue:
1.
Amministrare i beni ed i
redditi del patrimonio dell'interessata presentando annualmente i rendiconti
sui moduli ufficiali, corredati dai giustificativi, ed il rapporto morale entro
il mese di febbraio di ogni anno.
2.
Salvaguardare
convenientemente gli interessi materiali e morali dell'interessata.
3.
Rappresentare l'interessata
davanti alle autorità amministrative, ai servizi amministrativi, agli istituti
bancari, alla posta, alle assicurazioni sociali ed ad ogni altro istituto
privato, con diritto di firma individuale.
4.
Rappresentare l'interessata
in tutti gli ambiti medici.
5.
Chiedere se necessario i
consensi previsti dall'art. 416 CC.
6.
Presentare all'autorità di
protezione, l'inventario dei beni dell'interessata entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della presente decisione. Delegato all'inventario è
designato __________.
C. Il 5 novembre 2019 RE
1 in qualità di curatore di PI 1 ha sottoscritto un contratto di permuta
riguardante la part. n. __________ con la __________, __________. Con decisione
19 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato la relativa richiesta di
autorizzazione all’iscrizione a registro fondiario, presentata il 20 novembre
2019 dal notaio Avv. __________.
D. Dopo aver sollecitato
RE 1 a presentare l’inventario iniziale e il rendiconto finanziario per il
periodo dal 20 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, con decisione 17/21 settembre
2020 (ris. n. 156/346) l’Autorità di protezione ha negato la loro approvazione
a causa della carenza di atti giustificativi, approvando soltanto il rapporto morale.
L’Autorità ha inoltre revocato con effetto immediato il mandato al curatore, intimandogli
di consegnare entro il 31 ottobre 2020 il rendiconto finanziario munito di
tutti i giustificativi in originale e il rapporto morale per l’anno 2020 fino
al 22 settembre 2020. Quale nuova curatrice l’Autorità ha nominato __________.
E. Il 23 dicembre 2020
la curatrice __________ ha chiesto l’autorizzazione a procedere alla
cancellazione di un diritto di abitazione a favore di PI 1 sulla part. n. __________,
di proprietà di RE 1, in quanto la curatelata, a causa del suo stato di salute,
non era più in grado di risiedere al domicilio, essendo stabilmente degente
presso la Casa __________ per anziani a __________ dall’11 febbraio 2019. Mediante
decisione 11 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice
nel senso richiesto.
F. Con decisione 26
marzo 2021 (ris. n. 78/2021) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta
dei figli dell’interessata di nominare quale curatore nuovamente una persona in
seno alla famiglia e la curatrice è stata sostituita dalla figlia CURA 1.
G. Dopo due solleciti da
parte dell’Autorità di protezione, il 30 marzo 2021 RE 1 ha presentato il rapporto
morale e il rendiconto finanziario solo parzialmente compilato per il periodo
dal 1. gennaio al 22 settembre 2020. Con scritto 16 settembre 2021 l’Autorità di
primo grado, rilevando che nel periodo in questione era stato venduto, senza
autorizzazione, un immobile di proprietà di PI 1 (part. n. __________), ha
chiesto la produzione della relativa documentazione, allestendo inoltre una
lista di giustificativi mancanti e assegnando un termine di 15 giorni per la
loro presentazione.
H. Con decisione 17
aprile 2025 (ris. n. 169/2025) l’Autorità di protezione ha constatato la
vendita della part. n. __________ di proprietà di PI 1, avvenuta il 29 aprile
2020 a seguito dell’esercizio di un diritto di compera sottoscritto il 7
dicembre 2018 tra l’interessata, rappresentata da RE 1, e la __________. Rilevato
che con certificato medico del 7 maggio 2018 il dr. med. __________ aveva attestato
che l'interessata "a causa del suo stato di salute non è più in grado
di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito
né di riempire formulari o firmare contratti" e che con successivo
certificato 24 (recte: 23) gennaio 2019 il dr. med. __________
(specialista in geriatria) aveva fatto stato di una "demenza grave
(CD3) di tipo Alzheimer con/su: declino cognitivo funzionale di grado grave
(…), disorientata nei tre domini; disturbi nel linguaggio, in produzione e
comprensione, disturbi del comportamento con anosognosia ed apatia", l’Autorità
si è chiesta come ella potesse aver firmato validamente una procura di vendita
il 7 dicembre 2018. Essa ha pure accertato che parte del ricavato della vendita
di fr. 2'000'000.-, pari a fr. 1'800'000.-, era stato suddiviso tra il
curatore, le sue due sorelle e i due figli di una sorella già deceduta, senza che
fosse mai stata chiesta l'autorizzazione (nel senso dell'art. 416 cpv. 1 n. 4
CC). Evidenziato infine che il rendiconto presentato rimaneva incompleto e
sprovvisto dei giustificativi contabili, l’Autorità di protezione, ha così deciso
che:
1.
La vendita della part. __________
non è approvata;
2.
Non sono approvati i
versamenti di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________,
di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;
3.
tali importi rimangono
quali crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e così sono da contabilizzare
a rendiconto;
4.
Il rendiconto finanziario
01.01.2020-22.09.2020 non è approvato.
5.
Il rapporto morale
01.01.2020-22.09.2020 è approvato.
6.
L'operato del curatore e
quello dell'Autorità regionale di protezione sono soggetti all'azione di
responsabilità, di risarcimento o di riparazione che si prescrive in tre anni
dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona
responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso
è stato commesso o è cessato (art. 455 CC).
7.
Tasse in fr. 450 e spese in
fr. 150.- sono posti a carico del curatore dimesso RE 1. L’importo sarà
fatturato separatamente.”
I. Contro la suddetta
decisione RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 22 maggio 2025 con cui
lamenta anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito e una carente
motivazione della decisione. Sostenendo che l’Autorità avrebbe dovuto accertare
d’ufficio i fatti e ritenendo dati gli estremi per un’approvazione a posteriori
della vendita, postula quindi in via principale l’annullamento della decisione
e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per nuova decisione. In via
subordinata egli chiede di riformare la decisione impugnata nel senso che:
1.
La vendita della part. __________
è approvata;
2.
Sono approvati i versamenti
di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________,
di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;
3.
Gli importi di cui al punto
nr. 2 non rappresentano crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e
non sono contabilizzati quali crediti.
4.
Il rendiconto finanziario
01.01.2020-22.09.2020 è approvato.
In entrambi i casi il
reclamante chiede che questa Camera accerti la validità del contratto di
compravendita.
L. Con osservazioni 20
giugno 2025 l’Autorità di protezione chiede di respingere il reclamo nei limiti
della sua ricevibilità e di confermare la decisione impugnata. Esclusa una
ratifica a posteriori in virtù degli art. 418 e 19a CC, essa osserva di non
avere previsto "per rispetto del principio della sicurezza giuridica"
l'avvio di una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con
obbligo di ripetizione delle prestazioni. Ciò nondimeno sottolinea che i
versamenti del provento della vendita ai parenti non erano di certo
nell'interesse della curatelata, il suo interesse consistendo nel ricevere e
poter disporre di quel provento. L’Autorità contesta infine di avere leso il
diritto di essere sentito di RE 1, avendolo “innumerevoli volte richiamato”
alla presentazione dell’inventario, dei rendiconti e dei relativi
giustificativi, anche dopo averne decretato la sua destituzione.
M. Nella replica del 30
luglio 2025 RE 1 ribadisce la propria posizione, non senza precisare che,
avendo l’Autorità di protezione indicato con la risposta di non avviare una
procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l’obbligo di
ripetizione delle rispettive prestazioni, egli considera evasa la richiesta di
accertamento della validità del contratto di compravendita. Dolendosi poi che
dalla sua destituzione all’emanazione della decisione impugnata non vi sia
stato alcuno scambio “epistolare, telefonico o verbale” con i membri
dell’Autorità, egli reitera la censura di grave violazione del suo diritto di
essere sentito.
N. Con scritto 7 agosto
2025 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Il
reclamante lamenta anzitutto una grave violazione del suo diritto di essere
sentito per non averlo l’Autorità di protezione più interpellato negli ultimi
anni prima di emanare la decisione impugnata e non avergli dato la possibilità
di illustrare i motivi che avevano condotto alla vendita del fondo n. __________.
Le fa carico di non avere raccolto alcuna informazione necessaria (in
particolare sulle offerte ricevute, sulle stime di valore dei beni in
questione, sul bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata)
per esaminare le condizioni di autorizzazione del negozio giuridico già
concluso. Ciò che si ripercuote a suo parere sulla motivazione della decisione
che non riporta un solo motivo oggettivo per il quale la vendita del noto fondo
non sarebbe stata approvata, l'Autorità di protezione avendo preferito
accanirsi nei suoi confronti solo per via delle sue manchevolezze nella
rendicontazione e della già avvenuta divisione (secondo le regole successorie)
dell'incasso della vendita (reclamo, pag. 10 a 12).
2.1
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato
di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire
prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli
atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 148 II 73, consid. 7.3.1, 145 I
167, consid. 4.1 con riferimenti) ma non garantisce di per sé stesso il diritto
di esprimersi oralmente (5A_181/2025 del 23 luglio 2025, consid. 4.2. con riferimenti).
Tali diritti sono ancorati
nel titolo II° della LPAmm (art. 34 e seg. LPAmm).
La
giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito anche il dovere del giudice
di motivare la propria decisione, affinché il destinatario possa comprenderla
ed esercitare il proprio diritto di ricorso. Per soddisfare tali requisiti, il
giudice deve menzionare, almeno brevemente, le motivazioni su cui ha fondato la
propria decisione, affinché la persona interessata possa comprenderne la
portata e impugnarla con piena cognizione di causa (DTF 145 IV 407 consid.
3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Il diritto a una
decisione motivata è rispettato anche se la motivazione presentata è errata.
Essa può anche essere implicita e risultare dai diversi considerandi della
decisione o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con rinvii;
STF 5A_359/2024 del 14 ottobre 2024).
2.2
Nel caso concreto,
giova rammentare che l’Autorità di protezione, precedentemente alla decisione
impugnata, aveva già negato l’approvazione dell’inventario e del rendiconto
finanziario per l’anno 2019, rilevando, malgrado i solleciti a RE 1, una
carenza della documentazione richiesta. Nonostante la revoca del mandato e
l’assegnazione di un termine per presentare il rendiconto e i giustificativi anche
per il 2020 (cfr. decisione 17/21 settembre 2020 dell’Autorità di protezione, passata
in giudicato), il reclamante ha quindi dovuto essere nuovamente sollecitato con
richiami del 16 novembre 2020, 18 marzo 2021 e 16 settembre 2021. In
quest’ultimo scritto, l’Autorità ha esplicitamente
menzionato la vendita di cui era nel frattempo venuta a conoscenza e,
indicando di non aver mai rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 416 CC,
ha chiesto chiarimenti e in particolare la presentazione del rogito e di “tutta
la relativa documentazione”, con la puntuale richiesta di 48 documenti
mancanti, tra i quali anche i giustificativi relativi ai ricordati accrediti –
"come ordine mamma" rispettivamente "come ordine nonna"
– per complessivi fr. 1'800'000.- in favore di sé stesso, delle sorelle CURA 1
e __________ come pure di __________ e __________ (figli della sorella,
premorta, __________). Nella decisione impugnata, l’Autorità ha quindi rilevato
che, fatta eccezione per il conteggio delle prestazioni __________ per fr.
88.30, RE 1 aveva omesso (l'11/13 ottobre 2021) di presentare tutti i documenti
contabili chiesti ed elencati il 16 settembre precedente, mentre aveva prodotto
la documentazione relativa alla vendita della part. __________ (rogito del
diritto di compera 7 dicembre 2018 per fr. 2'000'000.- da lui firmato in
rappresentanza della madre in virtù della procura che gli era stata conferita
quello stesso giorno e rogito delle due proroghe del medesimo diritto di
compera).
Ciò posto, sebbene fossero
trascorsi tre anni e mezzo dall’ultimo scambio epistolare, non può essere
seguito il rimprovero mosso all’Autorità di prime cure di non averlo coinvolto nel
procedimento decisionale. Né può essere condivisa la censura relativa alla carente
motivazione della decisione, che, benché concisa, permetteva senza dubbio al
reclamante di comprenderne le ragioni. L'Autorità di protezione ha infatti manifestato
le perplessità circa la validità della procura a fronte dello stato di salute
della madre accertato prima e dopo il negozio giuridico e ha precisato che la
vendita e la distribuzione del ricavo non potevano essere approvate anche avuto
riguardo all'art. 412 CC (espressamente richiamato) e alla carenza dei giustificativi
contabili. La doglianza sfiora pertanto il pretesto. Senza contare che una
eventuale – ma denegata - violazione del diritto di essere sentito di RE 1, risulterebbe in ogni caso sanata in questa sede, avendo
egli potuto esprimersi (senza difficoltà) nel merito delle sue
contestazioni nei suoi memoriali di reclamo e di replica davanti a un'autorità
di ricorso dotata di pieno potere cognitivo sui fatti e sul diritto, di modo
che un eventuale rinvio si risolverebbe in un mero esercizio formale.
3.
L’operato del
curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 segg. CC. In
particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito
(art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a
tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui
affidato (art. 408 cpv. 1 CC).
3.1
Ai sensi dell’art. 410
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia
necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di
protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e
sull’esercizio della curatela.
Ai sensi dell’art. 415 CC,
per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di
protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario
ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,
chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per
salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
3.2
Il curatore è chiamato
a esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente dal
tipo di curatela, egli è – nel limite dei compiti attribuitigli – un mandatario
autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere rappresenta
quindi il curatelato.
La legge prevede il
concorso dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi
comprendono certe operazioni di importanza particolare per le quali il consenso
si rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam
Protection de l’adulte, Biderbost,
n. 1 ad art. 416 CC): tra di essi vi è l’acquisto e l’alienazione di fondi
(art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC).
Il curatore è responsabile
dell’esecuzione della misura ed è tenuto a esercitare il suo potere di
rappresentanza, limitato dalla condizione (sospensiva) del consenso
dell’Autorità per gli atti descritti. L’autorizzazione permette all’atto di
produrre gli effetti giuridici, senza sanare eventuali vizi. Essa si presenta
quindi come un atto ibrido, sia come un atto pubblico ufficiale, sia come atto
di diritto privato. Non è di per sé un atto di rappresentanza e non lo
sostituisce, trattandosi di un intervento concomitante dell’Autorità. La
rappresentanza spetta esclusivamente al curatore, mentre il consenso
dell’Autorità è una condizione essenziale di validità. L’Autorità può quindi
solo accordare o negare l’autorizzazione, non può invece di sua iniziativa
modificare l’atto o approvarne un altro (Biderbost,
op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere
nella misura in cui la persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti
civili e acconsenta all’atto (art. 416 cpv. 2 CC). In ogni caso, quando il
curatore ritenga di effettuare un atto con l’accordo dell’interessato, gli è
raccomandato di sollecitare un certificato medico che attesti la sua capacità
ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost,
op. cit., n. 11 ad art. 416 CC).
Di principio, l’Autorità
agisce su richiesta. Incombe al curatore di sottoporre un’istanza motivata e
generalmente in forma scritta, con la quale dimostri la fondatezza dell’operazione,
ne faccia valere le motivazioni e soprattutto l’interesse del curatelato,
fornendo indicazioni sulle trattative, sulle offerte e sull’esame di soluzioni
alternative, allegando i relativi documenti giustificativi (Biderbost, op.cit. n. 43 art. 416 CC,
con riferimenti; Fountoulakis, CR CC I, 2
ed, Basilea 2023, n 66 art. 416 CC, BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 416 N 44).
L’Autorità di protezione
deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal
curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica
una visione completa delle circostanze del caso di specie (Biderbost, op.cit. n. 44 art. 416 CC).
Il curatore deve fornire
all'Autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie
alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di
valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e
medio termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto
è nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze
personali e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono
ragionevolmente prevedibili. In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un
atto i cui dettagli sono già stati negoziati tra il curatore ed il contraente (Copma, Guide
pratique Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45; sentenza CDP del 9
dicembre 2013, inc. no. 9.2013.145, consid. 2).
Il consenso o il rifiuto
costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in
forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo (Biderbost, op.cit. n. 49 art. 416 CC).
Ai sensi dell’art. 416
cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i
contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca
un mandato gratuito.
Giusta l’art. 417 CC, per
motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano
subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
4.
Il reclamante obietta
– richiamandosi all'opinione di Fountoulakis
(op. cit., n. 58 ad art. 416 CC)
– che, analogamente a quanto prevede l'art. 19 cpv. 2 CC, gli atti che
rientrano formalmente in una delle categorie contemplate dall'art. 416 cpv. 1
n. 1-9 CC ma che non comportano alcun rischio né impegno per la persona
interessata non sono soggetti al consenso dell'autorità. Al riguardo egli
rileva che la vendita del fondo n. __________, oltre a rappresentare la volontà
della persona interessata che già prima del sopraggiungimento dell'incapacità
di discernimento si era prodigata, in fasi successive, per suddividere e donare
i suoi beni ai figli e agli abiatici in parti uguali onde evitare discussioni
al momento del suo decesso, non pone in alcun modo a rischio gli interessi
economici di PI 1, già ampiamente tutelati dai suoi congiunti i quali si sono
impegnati a provvedere al sostentamento economico di lei in caso di necessità e
che in ogni caso erediteranno i suoi beni al memento del decesso, posto come
l'interessata non ha allestito alcun testamento (né pubblico né olografo). Egli
desume da ciò che il negozio giuridico in rassegna non ha alcuna influenza sulla
situazione economica della madre e rappresenta un caso di poca importanza non
soggetto al consenso dell'Autorità di protezione (reclamo, pag. 12 seg.;
replica, pag. 3).
A parte la dubbia
consistenza dell'argomento (soprattutto in merito all'asserita mancanza di
disposizioni per causa morte di PI 1, che si fonda su una mera congettura del
reclamante), la tesi ricorsuale cade nel vuoto già solo per il fatto che la
vendita di un fondo e la distribuzione del suo ricavo nella misura di fr.
1'800'000.-, seppure sorrette da una dichiarazione dei famigliari beneficiari che
si impegnano in maniera astratta a provvedere al sostentamento della curatelata
e ad assumersi "tutti i costi e le spese necessarie, ordinarie e
straordinarie" (doc. O), non costituiscono – e da lungi – vantaggi
gratuiti né piccole incombenze della vita quotidiana che permettono di
applicare anche solo per analogia l'art. 19 cpv. 2 CC (cfr. pure sentenza CDP
del 9 dicembre 2013, inc. 9.2013.145, consid. 2, secondo cui l'alienazione di
un immobile comporta somme di denaro importanti o implica la rinuncia a un
investimento a priori stabile e durevole). Contrariamente all'opinione
del reclamante, tali operazioni non rientrano in alcun modo nelle previsioni
dell'art. 19 cpv. 2 CC. Al proposito non occorre dunque attardarsi.
5.
Il reclamante
sostiene dipoi che in ogni caso i requisiti per l'ottenimento
dell'autorizzazione ex art. 416 CC erano adempiuti. Ricordato che nell'ambito
di tale autorizzazione il curatore deve fornire all'autorità di protezione
tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in
particolare le offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, il
bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata), egli allega che
nel caso concreto il fondo in questione aveva un valore di mercato pari a
quello, saldato, della compravendita (fr. 2'000'000.-) e che non vi erano state
ulteriori offerte più allettanti rispetto a quella della __________, di modo
che il negozio giuridico era avvenuto nel pieno interesse di PI 1 e in
considerazione delle sue esigenze personali e finanziarie del momento (reclamo,
pag. 13 seg.).
In virtù della
cifra 4 dell’art. 416 cpv. 1 CC, il curatore necessita del consenso
dell’autorità di protezione per “acquisto, alienazione di fondi,
costituzione di pegno e altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che
eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria”.
Formalmente,
l’Autorità è tenuta a esaminare la richiesta presentata, di regola dal
curatore, al quale incombe l’onere di dimostrare l’interesse alla vendita per
la persona posta a beneficio di una misura di protezione. Nel caso in esame,
non vi è traccia di una simile domanda, nemmeno formulata a posteriori.
Come peraltro rammentato dal reclamante medesimo, era quindi suo compito quello
di fornire tutte le informazioni necessarie per decidere, non imponendosi
invece un intervento d’ufficio da parte dell’Autorità. Oltre a ciò, neppure in
questa sede il reclamante produce i giustificativi invano richiesti
dall'Autorità di protezione, atti a dimostrare i declamati vantaggi della
vendita per PI 1 e a ponderarne gli interessi. Per tacere del fatto che gli
stessi argomenti addotti in questa sede non sono suffragati da alcun riscontro
probatorio, il reclamante non curandosi in particolare di indicare – ancor
prima di provare – quali siano le esigenze personali e finanziarie della madre.
6.
Certo, ancora con la
replica il reclamante ribadisce che la madre aveva concesso il diritto di
compera in data 7 dicembre 2018, ovvero precedentemente all'istituzione, il 19
agosto 2019, della curatela generale, e che, almeno fino al rilascio del
certificato medico del gennaio 2019 che ne attestava una demenza grave (CD3) di
tipo Alzheimer, ella poteva conferire procura e disporre dei propri beni a suo
beneplacito. Anche perché la capacità di discernimento si presume, sicché
spettava all'Autorità di protezione dimostrarne l'incapacità di discernimento
al momento della firma della procura (reclamo, pag. 7; replica, pag. 5 con
rinvio al doc. L1).
Sta di fatto che già
precedentemente al rilascio della procura – datata 7 dicembre 2018, al pari
della costituzione del diritto di compera – PI 1 risultava “non più in grado
di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito
né di riempire formulari o firmare contratti” (cfr. certificato medico del
7.
maggio 2018 del dr. med. __________, allegato da RE 1 al rendiconto finanziario
per l’anno 2019). E a conferma di ciò, poco dopo il negozio giuridico in
questione uno specialista in geriatria (dr. med. __________), in occasione di
una sua degenza presso la Clinica __________ dal 10 al 24 gennaio 2019, aveva
riscontrato il 23 gennaio 2019 una “demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer
con declino funzionale di grado grave, disorientata nei tre domini, disturbi di
linguaggio, in produzione e comprensione” (nel fascicolo relativo al
rendiconto non approvato dal 1° gennaio al 22 settembre 2020). Nelle
circostanze descritte si deve concludere che al momento della vendita la capacità
di intendere e di volere dell'interessata non sussisteva più con
verosimiglianza preponderante e che spettava semmai a RE 1 dimostrare – almeno
con lo stesso grado di verosimiglianza preponderante – che la madre avesse
agito in un lucido intervallo (Fankhauser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a edizione, n. 26 seg. ad art. 16 CC
con richiami). In condizioni del genere può rimanere irrisolta la questione – lecitamente
sollevata dall'Autorità di protezione (osservazioni al reclamo, pag. 2 in alto)
– di sapere se la procura sottoscritta da PI 1 (v. allegato al doc. L1) con dei
tratti manifestamente diversi da quelli (nettamente più rudimentali) che connotavano
la sua firma sulla carta d'identità rilasciata il 19 marzo 2016 (v. fascicolo
rendiconto non approvato 2019) si riconducesse effettivamente all'interessata.
7.
Non soccorre al
reclamante il richiamo a precedenti operazioni immobiliari condotte dalla madre
o da lui per conto di lei già a partire dal 2008 (reclamo, pag. 4 segg.). A
parte che – per quanto concerne l'invocato frazionamento nel 2017
dell'originaria part. __________ in quattro nuovi fondi (nuovo __________ e __________:
doc. D) – non consta, contrariamente all'allegazione dell'interessato, che lo
stesso fosse destinato ai tre figli e ai due abiatici in parti uguali (essendo,
tra il marzo del 2018 e l'aprile del 2020, tre dei quattro fondi in questione
stati alienati da PI 1 alla __________ o al suo amministratore unico __________,
come si evince da un'ispezione a registro fondiario), le ricordate operazioni non
sono, comunque sia, idonee a fondare il concreto interesse e beneficio della
madre per l'alienazione (e la distribuzione) in rassegna che l'Autorità di
protezione era invece tenuta a verificare e tutelare. Anche su questo punto il
reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Per quanto attiene
alla domanda di accertamento della validità del contratto di compravendita
rogato (reclamo, pag. 14 seg.), il reclamante precisa nella replica (pag. 5) che
alla luce della risposta dell'Autorità di protezione – che ha dichiarato che la
decisione impugnata non prevede, ponderati gli interessi in gioco e "per
rispetto del principio della sicurezza giuridica", "l'avvio di
una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l'obbligo di
ripetizione delle rispettive prestazioni" – la richiesta può
considerarsi "evasa". Ciò posto, non occorre più – dato che la
questione è superata – pronunciarsi sulla presunta buona fede di RE 1, che
assevera di non essere stato consapevole della necessità di ottenere
un'autorizzazione formale da parte dell'Autorità di protezione (quantunque essa
fosse espressamente indicata nella decisione di nomina che richiamava
l'esigenza di chiedere i consensi previsti dall'art. 416 CC), né su quella del
notaio rogante e dell'acquirente (nonostante le stesse parti avessero stipulato
il 5 novembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'esercizio del diritto di compera
in rassegna, sempre davanti al medesimo notaio, un contratto di permuta
relativo al fondo n. __________ cui era stata acclusa la decisione di
istituzione della curatela generale: v. fascicolo inc. ARP corrispondenza).
9.
Né per i motivi
testé esposti al consid. 8 mette conto di pronunciarsi sulla dichiarazione di
compensare alcuni crediti che il reclamante, le due sorelle e i nipoti –
nell'ipotesi in cui dovessero provvedere alla ripetizione di quanto già
incassato – sostengono di vantare nei confronti della madre/nonna in relazione
a un mandato di gestione patrimoniale conferito a suo tempo dall'interessata
alla Banca __________ e che in seguito al crollo di alcuni titoli d'investimento
li avrebbe visti versare sul conto di lei complessivi fr. 40'000.- (reclamo,
pag. 16 con riferimento al doc. P). A parte che la domanda – comunque sia,
insufficientemente motivata e comprovata – non sembra essere più attuale, essa esula
finanche dalle competenze di questa Camera e si rivela per finire irricevibile
(analogamente: sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 5.2 in
fine).
10.
Formalmente contestata
nel reclamo è pure la mancata approvazione da parte dell’Autorità di protezione
del versamento della maggior parte del provento della vendita, in ragione di fr.
450'000 a ciascuno dei figli e di fr. 225'000 a due abiatici della curatelata,
per un totale di fr. 1'800'000.- (decisione impugnata, dispositivo n. 2). A
giustificazione dell'operazione, il reclamante rileva che la madre dispone in
ogni caso di fr. 200'000.- e richiama la già citata dichiarazione da parte dei
figli e degli abiatici che si impegnano a provvedere solidalmente e
integralmente al suo mantenimento e ad assumere tutte le spese necessarie
ordinarie e straordinarie pro quota in caso di mancanza di liquidità e di mezzi
sufficienti a garantirne il sostentamento (doc. O). Produce inoltre gli atti
relativi alla costituzione di una proprietà per piani sulla part. n. __________
adiacente al fondo oggetto della vendita contestata (doc. G-K), ad alcune
contestuali donazioni e a un frazionamento intervenuto nel 2014 (doc. K1-K4),
che confermerebbero la volontà di PI 1 di suddividere anche il ricavato della
vendita della part. n. __________. Per il resto, come detto, accenna all’inesistenza
di disposizioni testamentarie della madre per concludere che in ogni caso i
versamenti eseguiti “sarebbero comunque eseguiti in questi esatti termini al
momento del decesso della persona interessata” (reclamo, pag. 5 seg., pag.
9).
Il reclamante perde di
vista, tuttavia, che a norma dell’art. 412 cpv. 1 CC, il curatore non può
contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni in
rappresentanza dell’interessato, fatti salvi i regali d’uso. Tale limitazione
del potere del curatore è valida sia in caso di capacità, sia nel caso di
incapacità di discernimento della persona a beneficio della curatela. Gli atti
svolti in violazione della suddetta norma sono nulli e non è possibile nessuna ratifica
da parte dell’Autorità (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, 2022, n. 1064, p. 566; BSK, op. cit., art.
412.
N 7). Ora, sebbene non esplicitato dall’Autorità di protezione, che nelle
osservazioni nega esclusivamente la possibilità di una ratifica a posteriori del
“versamento del provento della vendita” non potendolo considerare
nell’interesse della curatelata ma che nella decisione impugnata (pag. 2, n. 4)
ha pur sempre citato la norma di riferimento, di fatto l’operazione corrisponde
a una donazione, i cui beneficiari sono i figli (tra i quali il curatore al
momento della sua esecuzione) e gli abiatici. Non occorre invece tornare sulla loro
(prematura) qualifica di “eredi”, di cui già si è detto al consid. 4.
Ciò premesso, la decisione impugnata resiste quindi alle critiche del
reclamante e merita conferma anche in punto alla correzione del rendiconto
presentato, con l’aggiunta dei relativi importi quali crediti nei confronti
della curatelata (dispositivo n. 3). Non vi è invece bisogno di dilungarsi oltre
sull’esigenza eventuale di un consenso dell’Autorità di protezione per i
contratti stipulati tra il curatore e l’interessata ai sensi dell’art. 416 cpv.
3.
CC.
11.
Con la richiesta di
annullamento della decisione impugnata, RE 1 si aggrava formalmente anche
contro il dispositivo 4, con il quale l’Autorità di protezione non ha approvato
il rendiconto per l’anno 2020 (v. reclamo, pag. 2; replica, pag. 2). Il
reclamante non motiva tuttavia la censura, né si confronta con la decisione impugnata,
sicché la sua richiesta risulta irricevibile. Senza contare – per abbondanza – che
l’esame degli atti conferma l’inadempienza dello scopo informativo del
rendiconto finale, dal quale non si desume l’attività svolta dal curatore, in
particolare in merito alla gestione del patrimonio dell’interessata.
12.
Visto quanto precede,
nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico del
reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
200.–
fr.
1’000.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
vicepresidente
La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.