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Decisione

9.2025.87

Vendita di immobili da parte del curatore; donazione; approvazione del rendiconto finale negata

16 ottobre 2025Italiano30 min

agosto 2019 (ris. n. 117/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di

Source ti.ch

Incarto n.

9.2025.87

Lugano

16 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Luca

Grisanti

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la curatela a favore della madre

PI

1

rappr.

da: CURA 1

giudicando

sul reclamo del 22 maggio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

17 aprile 2025 (ris. no. 169.2025) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione del 19

agosto 2019 (ris. n. 117/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 1 (1931) una

curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, per effetto della quale l’interessata,

che è affetta da una demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer, è stata privata

dell’esercizio dei diritti civili.

B. Mediante la medesima

decisione RE 1 (figlio dell’interessata) è stato nominato curatore, con potere

di rappresentare la madre nella cura della persona, degli interessi

patrimoniali e delle relazioni giuridiche. I suoi compiti sono stati definiti

come segue:

1.

Amministrare i beni ed i

redditi del patrimonio dell'interessata presentando annualmente i rendiconti

sui moduli ufficiali, corredati dai giustificativi, ed il rapporto morale entro

il mese di febbraio di ogni anno.

2.

Salvaguardare

convenientemente gli interessi materiali e morali dell'interessata.

3.

Rappresentare l'interessata

davanti alle autorità amministrative, ai servizi amministrativi, agli istituti

bancari, alla posta, alle assicurazioni sociali ed ad ogni altro istituto

privato, con diritto di firma individuale.

4.

Rappresentare l'interessata

in tutti gli ambiti medici.

5.

Chiedere se necessario i

consensi previsti dall'art. 416 CC.

6.

Presentare all'autorità di

protezione, l'inventario dei beni dell'interessata entro 30 giorni dalla

crescita in giudicato della presente decisione. Delegato all'inventario è

designato __________.

C. Il 5 novembre 2019 RE

1 in qualità di curatore di PI 1 ha sottoscritto un contratto di permuta

riguardante la part. n. __________ con la __________, __________. Con decisione

19 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato la relativa richiesta di

autorizzazione all’iscrizione a registro fondiario, presentata il 20 novembre

2019 dal notaio Avv. __________.

D. Dopo aver sollecitato

RE 1 a presentare l’inventario iniziale e il rendiconto finanziario per il

periodo dal 20 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, con decisione 17/21 settembre

2020 (ris. n. 156/346) l’Autorità di protezione ha negato la loro approvazione

a causa della carenza di atti giustificativi, approvando soltanto il rapporto morale.

L’Autorità ha inoltre revocato con effetto immediato il mandato al curatore, intimandogli

di consegnare entro il 31 ottobre 2020 il rendiconto finanziario munito di

tutti i giustificativi in originale e il rapporto morale per l’anno 2020 fino

al 22 settembre 2020. Quale nuova curatrice l’Autorità ha nominato __________.

E. Il 23 dicembre 2020

la curatrice __________ ha chiesto l’autorizzazione a procedere alla

cancellazione di un diritto di abitazione a favore di PI 1 sulla part. n. __________,

di proprietà di RE 1, in quanto la curatelata, a causa del suo stato di salute,

non era più in grado di risiedere al domicilio, essendo stabilmente degente

presso la Casa __________ per anziani a __________ dall’11 febbraio 2019. Mediante

decisione 11 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice

nel senso richiesto.

F. Con decisione 26

marzo 2021 (ris. n. 78/2021) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta

dei figli dell’interessata di nominare quale curatore nuovamente una persona in

seno alla famiglia e la curatrice è stata sostituita dalla figlia CURA 1.

G. Dopo due solleciti da

parte dell’Autorità di protezione, il 30 marzo 2021 RE 1 ha presentato il rapporto

morale e il rendiconto finanziario solo parzialmente compilato per il periodo

dal 1. gennaio al 22 settembre 2020. Con scritto 16 settembre 2021 l’Autorità di

primo grado, rilevando che nel periodo in questione era stato venduto, senza

autorizzazione, un immobile di proprietà di PI 1 (part. n. __________), ha

chiesto la produzione della relativa documentazione, allestendo inoltre una

lista di giustificativi mancanti e assegnando un termine di 15 giorni per la

loro presentazione.

H. Con decisione 17

aprile 2025 (ris. n. 169/2025) l’Autorità di protezione ha constatato la

vendita della part. n. __________ di proprietà di PI 1, avvenuta il 29 aprile

2020 a seguito dell’esercizio di un diritto di compera sottoscritto il 7

dicembre 2018 tra l’interessata, rappresentata da RE 1, e la __________. Rilevato

che con certificato medico del 7 maggio 2018 il dr. med. __________ aveva attestato

che l'interessata "a causa del suo stato di salute non è più in grado

di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito

né di riempire formulari o firmare contratti" e che con successivo

certificato 24 (recte: 23) gennaio 2019 il dr. med. __________

(specialista in geriatria) aveva fatto stato di una "demenza grave

(CD3) di tipo Alzheimer con/su: declino cognitivo funzionale di grado grave

(…), disorientata nei tre domini; disturbi nel linguaggio, in produzione e

comprensione, disturbi del comportamento con anosognosia ed apatia", l’Autorità

si è chiesta come ella potesse aver firmato validamente una procura di vendita

il 7 dicembre 2018. Essa ha pure accertato che parte del ricavato della vendita

di fr. 2'000'000.-, pari a fr. 1'800'000.-, era stato suddiviso tra il

curatore, le sue due sorelle e i due figli di una sorella già deceduta, senza che

fosse mai stata chiesta l'autorizzazione (nel senso dell'art. 416 cpv. 1 n. 4

CC). Evidenziato infine che il rendiconto presentato rimaneva incompleto e

sprovvisto dei giustificativi contabili, l’Autorità di protezione, ha così deciso

che:

1.

La vendita della part. __________

non è approvata;

2.

Non sono approvati i

versamenti di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________,

di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;

3.

tali importi rimangono

quali crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e così sono da contabilizzare

a rendiconto;

4.

Il rendiconto finanziario

01.01.2020-22.09.2020 non è approvato.

5.

Il rapporto morale

01.01.2020-22.09.2020 è approvato.

6.

L'operato del curatore e

quello dell'Autorità regionale di protezione sono soggetti all'azione di

responsabilità, di risarcimento o di riparazione che si prescrive in tre anni

dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona

responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso

è stato commesso o è cessato (art. 455 CC).

7.

Tasse in fr. 450 e spese in

fr. 150.- sono posti a carico del curatore dimesso RE 1. L’importo sarà

fatturato separatamente.”

I. Contro la suddetta

decisione RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 22 maggio 2025 con cui

lamenta anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito e una carente

motivazione della decisione. Sostenendo che l’Autorità avrebbe dovuto accertare

d’ufficio i fatti e ritenendo dati gli estremi per un’approvazione a posteriori

della vendita, postula quindi in via principale l’annullamento della decisione

e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione per nuova decisione. In via

subordinata egli chiede di riformare la decisione impugnata nel senso che:

1.

La vendita della part. __________

è approvata;

2.

Sono approvati i versamenti

di CHF 450’000 a RE 1, di CHF 225000 a __________, di CHF 225'000 a __________,

di CHF 450'000 a CURA 1 e di CHF 450’000 a __________;

3.

Gli importi di cui al punto

nr. 2 non rappresentano crediti dell'interessata verso chi li ha incassati e

non sono contabilizzati quali crediti.

4.

Il rendiconto finanziario

01.01.2020-22.09.2020 è approvato.

In entrambi i casi il

reclamante chiede che questa Camera accerti la validità del contratto di

compravendita.

L. Con osservazioni 20

giugno 2025 l’Autorità di protezione chiede di respingere il reclamo nei limiti

della sua ricevibilità e di confermare la decisione impugnata. Esclusa una

ratifica a posteriori in virtù degli art. 418 e 19a CC, essa osserva di non

avere previsto "per rispetto del principio della sicurezza giuridica"

l'avvio di una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con

obbligo di ripetizione delle prestazioni. Ciò nondimeno sottolinea che i

versamenti del provento della vendita ai parenti non erano di certo

nell'interesse della curatelata, il suo interesse consistendo nel ricevere e

poter disporre di quel provento. L’Autorità contesta infine di avere leso il

diritto di essere sentito di RE 1, avendolo “innumerevoli volte richiamato”

alla presentazione dell’inventario, dei rendiconti e dei relativi

giustificativi, anche dopo averne decretato la sua destituzione.

M. Nella replica del 30

luglio 2025 RE 1 ribadisce la propria posizione, non senza precisare che,

avendo l’Autorità di protezione indicato con la risposta di non avviare una

procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l’obbligo di

ripetizione delle rispettive prestazioni, egli considera evasa la richiesta di

accertamento della validità del contratto di compravendita. Dolendosi poi che

dalla sua destituzione all’emanazione della decisione impugnata non vi sia

stato alcuno scambio “epistolare, telefonico o verbale” con i membri

dell’Autorità, egli reitera la censura di grave violazione del suo diritto di

essere sentito.

N. Con scritto 7 agosto

2025 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Il

reclamante lamenta anzitutto una grave violazione del suo diritto di essere

sentito per non averlo l’Autorità di protezione più interpellato negli ultimi

anni prima di emanare la decisione impugnata e non avergli dato la possibilità

di illustrare i motivi che avevano condotto alla vendita del fondo n. __________.

Le fa carico di non avere raccolto alcuna informazione necessaria (in

particolare sulle offerte ricevute, sulle stime di valore dei beni in

questione, sul bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata)

per esaminare le condizioni di autorizzazione del negozio giuridico già

concluso. Ciò che si ripercuote a suo parere sulla motivazione della decisione

che non riporta un solo motivo oggettivo per il quale la vendita del noto fondo

non sarebbe stata approvata, l'Autorità di protezione avendo preferito

accanirsi nei suoi confronti solo per via delle sue manchevolezze nella

rendicontazione e della già avvenuta divisione (secondo le regole successorie)

dell'incasso della vendita (reclamo, pag. 10 a 12).

2.1

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato

di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire

prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli

atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 148 II 73, consid. 7.3.1, 145 I

167, consid. 4.1 con riferimenti) ma non garantisce di per sé stesso il diritto

di esprimersi oralmente (5A_181/2025 del 23 luglio 2025, consid. 4.2. con riferimenti).

Tali diritti sono ancorati

nel titolo II° della LPAmm (art. 34 e seg. LPAmm).

La

giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito anche il dovere del giudice

di motivare la propria decisione, affinché il destinatario possa comprenderla

ed esercitare il proprio diritto di ricorso. Per soddisfare tali requisiti, il

giudice deve menzionare, almeno brevemente, le motivazioni su cui ha fondato la

propria decisione, affinché la persona interessata possa comprenderne la

portata e impugnarla con piena cognizione di causa (DTF 145 IV 407 consid.

3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Il diritto a una

decisione motivata è rispettato anche se la motivazione presentata è errata.

Essa può anche essere implicita e risultare dai diversi considerandi della

decisione o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con rinvii;

STF 5A_359/2024 del 14 ottobre 2024).

2.2

Nel caso concreto,

giova rammentare che l’Autorità di protezione, precedentemente alla decisione

impugnata, aveva già negato l’approvazione dell’inventario e del rendiconto

finanziario per l’anno 2019, rilevando, malgrado i solleciti a RE 1, una

carenza della documentazione richiesta. Nonostante la revoca del mandato e

l’assegnazione di un termine per presentare il rendiconto e i giustificativi anche

per il 2020 (cfr. decisione 17/21 settembre 2020 dell’Autorità di protezione, passata

in giudicato), il reclamante ha quindi dovuto essere nuovamente sollecitato con

richiami del 16 novembre 2020, 18 marzo 2021 e 16 settembre 2021. In

quest’ultimo scritto, l’Autorità ha esplicitamente

menzionato la vendita di cui era nel frattempo venuta a conoscenza e,

indicando di non aver mai rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 416 CC,

ha chiesto chiarimenti e in particolare la presentazione del rogito e di “tutta

la relativa documentazione”, con la puntuale richiesta di 48 documenti

mancanti, tra i quali anche i giustificativi relativi ai ricordati accrediti –

"come ordine mamma" rispettivamente "come ordine nonna"

– per complessivi fr. 1'800'000.- in favore di sé stesso, delle sorelle CURA 1

e __________ come pure di __________ e __________ (figli della sorella,

premorta, __________). Nella decisione impugnata, l’Autorità ha quindi rilevato

che, fatta eccezione per il conteggio delle prestazioni __________ per fr.

88.30, RE 1 aveva omesso (l'11/13 ottobre 2021) di presentare tutti i documenti

contabili chiesti ed elencati il 16 settembre precedente, mentre aveva prodotto

la documentazione relativa alla vendita della part. __________ (rogito del

diritto di compera 7 dicembre 2018 per fr. 2'000'000.- da lui firmato in

rappresentanza della madre in virtù della procura che gli era stata conferita

quello stesso giorno e rogito delle due proroghe del medesimo diritto di

compera).

Ciò posto, sebbene fossero

trascorsi tre anni e mezzo dall’ultimo scambio epistolare, non può essere

seguito il rimprovero mosso all’Autorità di prime cure di non averlo coinvolto nel

procedimento decisionale. Né può essere condivisa la censura relativa alla carente

motivazione della decisione, che, benché concisa, permetteva senza dubbio al

reclamante di comprenderne le ragioni. L'Autorità di protezione ha infatti manifestato

le perplessità circa la validità della procura a fronte dello stato di salute

della madre accertato prima e dopo il negozio giuridico e ha precisato che la

vendita e la distribuzione del ricavo non potevano essere approvate anche avuto

riguardo all'art. 412 CC (espressamente richiamato) e alla carenza dei giustificativi

contabili. La doglianza sfiora pertanto il pretesto. Senza contare che una

eventuale – ma denegata - violazione del diritto di essere sentito di RE 1, risulterebbe in ogni caso sanata in questa sede, avendo

egli potuto esprimersi (senza difficoltà) nel merito delle sue

contestazioni nei suoi memoriali di reclamo e di replica davanti a un'autorità

di ricorso dotata di pieno potere cognitivo sui fatti e sul diritto, di modo

che un eventuale rinvio si risolverebbe in un mero esercizio formale.

3.

L’operato del

curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 segg. CC. In

particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito

(art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a

tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui

affidato (art. 408 cpv. 1 CC).

3.1

Ai sensi dell’art. 410

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia

necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di

protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e

sull’esercizio della curatela.

Ai sensi dell’art. 415 CC,

per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di

protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario

ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,

chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per

salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

3.2

Il curatore è chiamato

a esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente dal

tipo di curatela, egli è – nel limite dei compiti attribuitigli – un mandatario

autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere rappresenta

quindi il curatelato.

La legge prevede il

concorso dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi

comprendono certe operazioni di importanza particolare per le quali il consenso

si rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam

Protection de l’adulte, Biderbost,

n. 1 ad art. 416 CC): tra di essi vi è l’acquisto e l’alienazione di fondi

(art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC).

Il curatore è responsabile

dell’esecuzione della misura ed è tenuto a esercitare il suo potere di

rappresentanza, limitato dalla condizione (sospensiva) del consenso

dell’Autorità per gli atti descritti. L’autorizzazione permette all’atto di

produrre gli effetti giuridici, senza sanare eventuali vizi. Essa si presenta

quindi come un atto ibrido, sia come un atto pubblico ufficiale, sia come atto

di diritto privato. Non è di per sé un atto di rappresentanza e non lo

sostituisce, trattandosi di un intervento concomitante dell’Autorità. La

rappresentanza spetta esclusivamente al curatore, mentre il consenso

dell’Autorità è una condizione essenziale di validità. L’Autorità può quindi

solo accordare o negare l’autorizzazione, non può invece di sua iniziativa

modificare l’atto o approvarne un altro (Biderbost,

op. cit., n. 5 ad art. 416 CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere

nella misura in cui la persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti

civili e acconsenta all’atto (art. 416 cpv. 2 CC). In ogni caso, quando il

curatore ritenga di effettuare un atto con l’accordo dell’interessato, gli è

raccomandato di sollecitare un certificato medico che attesti la sua capacità

ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost,

op. cit., n. 11 ad art. 416 CC).

Di principio, l’Autorità

agisce su richiesta. Incombe al curatore di sottoporre un’istanza motivata e

generalmente in forma scritta, con la quale dimostri la fondatezza dell’operazione,

ne faccia valere le motivazioni e soprattutto l’interesse del curatelato,

fornendo indicazioni sulle trattative, sulle offerte e sull’esame di soluzioni

alternative, allegando i relativi documenti giustificativi (Biderbost, op.cit. n. 43 art. 416 CC,

con riferimenti; Fountoulakis, CR CC I, 2

ed, Basilea 2023, n 66 art. 416 CC, BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 416 N 44).

L’Autorità di protezione

deve procedere ad un’analisi completa dell’atto giuridico a lei sottoposto dal

curatore, dal profilo degli interessi della persona protetta, ciò che implica

una visione completa delle circostanze del caso di specie (Biderbost, op.cit. n. 44 art. 416 CC).

Il curatore deve fornire

all'Autorità di protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie

alla sua decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di

valore dei beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e

medio termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto

è nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze

personali e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono

ragionevolmente prevedibili. In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un

atto i cui dettagli sono già stati negoziati tra il curatore ed il contraente (Copma, Guide

pratique Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45; sentenza CDP del 9

dicembre 2013, inc. no. 9.2013.145, consid. 2).

Il consenso o il rifiuto

costituiscono una decisione dell’Autorità e deve di principio essere reso in

forma scritta e comunicato, in modo da permettere un eventuale reclamo (Biderbost, op.cit. n. 49 art. 416 CC).

Ai sensi dell’art. 416

cpv. 3 CC il consenso dell’autorità di protezione è sempre necessario per i

contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca

un mandato gratuito.

Giusta l’art. 417 CC, per

motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano

subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

4.

Il reclamante obietta

– richiamandosi all'opinione di Fountoulakis

(op. cit., n. 58 ad art. 416 CC)

– che, analogamente a quanto prevede l'art. 19 cpv. 2 CC, gli atti che

rientrano formalmente in una delle categorie contemplate dall'art. 416 cpv. 1

n. 1-9 CC ma che non comportano alcun rischio né impegno per la persona

interessata non sono soggetti al consenso dell'autorità. Al riguardo egli

rileva che la vendita del fondo n. __________, oltre a rappresentare la volontà

della persona interessata che già prima del sopraggiungimento dell'incapacità

di discernimento si era prodigata, in fasi successive, per suddividere e donare

i suoi beni ai figli e agli abiatici in parti uguali onde evitare discussioni

al momento del suo decesso, non pone in alcun modo a rischio gli interessi

economici di PI 1, già ampiamente tutelati dai suoi congiunti i quali si sono

impegnati a provvedere al sostentamento economico di lei in caso di necessità e

che in ogni caso erediteranno i suoi beni al memento del decesso, posto come

l'interessata non ha allestito alcun testamento (né pubblico né olografo). Egli

desume da ciò che il negozio giuridico in rassegna non ha alcuna influenza sulla

situazione economica della madre e rappresenta un caso di poca importanza non

soggetto al consenso dell'Autorità di protezione (reclamo, pag. 12 seg.;

replica, pag. 3).

A parte la dubbia

consistenza dell'argomento (soprattutto in merito all'asserita mancanza di

disposizioni per causa morte di PI 1, che si fonda su una mera congettura del

reclamante), la tesi ricorsuale cade nel vuoto già solo per il fatto che la

vendita di un fondo e la distribuzione del suo ricavo nella misura di fr.

1'800'000.-, seppure sorrette da una dichiarazione dei famigliari beneficiari che

si impegnano in maniera astratta a provvedere al sostentamento della curatelata

e ad assumersi "tutti i costi e le spese necessarie, ordinarie e

straordinarie" (doc. O), non costituiscono – e da lungi – vantaggi

gratuiti né piccole incombenze della vita quotidiana che permettono di

applicare anche solo per analogia l'art. 19 cpv. 2 CC (cfr. pure sentenza CDP

del 9 dicembre 2013, inc. 9.2013.145, consid. 2, secondo cui l'alienazione di

un immobile comporta somme di denaro importanti o implica la rinuncia a un

investimento a priori stabile e durevole). Contrariamente all'opinione

del reclamante, tali operazioni non rientrano in alcun modo nelle previsioni

dell'art. 19 cpv. 2 CC. Al proposito non occorre dunque attardarsi.

5.

Il reclamante

sostiene dipoi che in ogni caso i requisiti per l'ottenimento

dell'autorizzazione ex art. 416 CC erano adempiuti. Ricordato che nell'ambito

di tale autorizzazione il curatore deve fornire all'autorità di protezione

tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua decisione (in

particolare le offerte ricevute, le stime di valore dei beni in questione, il

bisogno di liquidità a breve e medio termine della curatelata), egli allega che

nel caso concreto il fondo in questione aveva un valore di mercato pari a

quello, saldato, della compravendita (fr. 2'000'000.-) e che non vi erano state

ulteriori offerte più allettanti rispetto a quella della __________, di modo

che il negozio giuridico era avvenuto nel pieno interesse di PI 1 e in

considerazione delle sue esigenze personali e finanziarie del momento (reclamo,

pag. 13 seg.).

In virtù della

cifra 4 dell’art. 416 cpv. 1 CC, il curatore necessita del consenso

dell’autorità di protezione per “acquisto, alienazione di fondi,

costituzione di pegno e altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che

eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria”.

Formalmente,

l’Autorità è tenuta a esaminare la richiesta presentata, di regola dal

curatore, al quale incombe l’onere di dimostrare l’interesse alla vendita per

la persona posta a beneficio di una misura di protezione. Nel caso in esame,

non vi è traccia di una simile domanda, nemmeno formulata a posteriori.

Come peraltro rammentato dal reclamante medesimo, era quindi suo compito quello

di fornire tutte le informazioni necessarie per decidere, non imponendosi

invece un intervento d’ufficio da parte dell’Autorità. Oltre a ciò, neppure in

questa sede il reclamante produce i giustificativi invano richiesti

dall'Autorità di protezione, atti a dimostrare i declamati vantaggi della

vendita per PI 1 e a ponderarne gli interessi. Per tacere del fatto che gli

stessi argomenti addotti in questa sede non sono suffragati da alcun riscontro

probatorio, il reclamante non curandosi in particolare di indicare – ancor

prima di provare – quali siano le esigenze personali e finanziarie della madre.

6.

Certo, ancora con la

replica il reclamante ribadisce che la madre aveva concesso il diritto di

compera in data 7 dicembre 2018, ovvero precedentemente all'istituzione, il 19

agosto 2019, della curatela generale, e che, almeno fino al rilascio del

certificato medico del gennaio 2019 che ne attestava una demenza grave (CD3) di

tipo Alzheimer, ella poteva conferire procura e disporre dei propri beni a suo

beneplacito. Anche perché la capacità di discernimento si presume, sicché

spettava all'Autorità di protezione dimostrarne l'incapacità di discernimento

al momento della firma della procura (reclamo, pag. 7; replica, pag. 5 con

rinvio al doc. L1).

Sta di fatto che già

precedentemente al rilascio della procura – datata 7 dicembre 2018, al pari

della costituzione del diritto di compera – PI 1 risultava “non più in grado

di gestire da sola i suoi averi patrimoniali o di prendere decisioni in merito

né di riempire formulari o firmare contratti” (cfr. certificato medico del

7.

maggio 2018 del dr. med. __________, allegato da RE 1 al rendiconto finanziario

per l’anno 2019). E a conferma di ciò, poco dopo il negozio giuridico in

questione uno specialista in geriatria (dr. med. __________), in occasione di

una sua degenza presso la Clinica __________ dal 10 al 24 gennaio 2019, aveva

riscontrato il 23 gennaio 2019 una “demenza grave (CD3) di tipo Alzheimer

con declino funzionale di grado grave, disorientata nei tre domini, disturbi di

linguaggio, in produzione e comprensione” (nel fascicolo relativo al

rendiconto non approvato dal 1° gennaio al 22 settembre 2020). Nelle

circostanze descritte si deve concludere che al momento della vendita la capacità

di intendere e di volere dell'interessata non sussisteva più con

verosimiglianza preponderante e che spettava semmai a RE 1 dimostrare – almeno

con lo stesso grado di verosimiglianza preponderante – che la madre avesse

agito in un lucido intervallo (Fankhauser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7a edizione, n. 26 seg. ad art. 16 CC

con richiami). In condizioni del genere può rimanere irrisolta la questione – lecitamente

sollevata dall'Autorità di protezione (osservazioni al reclamo, pag. 2 in alto)

– di sapere se la procura sottoscritta da PI 1 (v. allegato al doc. L1) con dei

tratti manifestamente diversi da quelli (nettamente più rudimentali) che connotavano

la sua firma sulla carta d'identità rilasciata il 19 marzo 2016 (v. fascicolo

rendiconto non approvato 2019) si riconducesse effettivamente all'interessata.

7.

Non soccorre al

reclamante il richiamo a precedenti operazioni immobiliari condotte dalla madre

o da lui per conto di lei già a partire dal 2008 (reclamo, pag. 4 segg.). A

parte che – per quanto concerne l'invocato frazionamento nel 2017

dell'originaria part. __________ in quattro nuovi fondi (nuovo __________ e __________:

doc. D) – non consta, contrariamente all'allegazione dell'interessato, che lo

stesso fosse destinato ai tre figli e ai due abiatici in parti uguali (essendo,

tra il marzo del 2018 e l'aprile del 2020, tre dei quattro fondi in questione

stati alienati da PI 1 alla __________ o al suo amministratore unico __________,

come si evince da un'ispezione a registro fondiario), le ricordate operazioni non

sono, comunque sia, idonee a fondare il concreto interesse e beneficio della

madre per l'alienazione (e la distribuzione) in rassegna che l'Autorità di

protezione era invece tenuta a verificare e tutelare. Anche su questo punto il

reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Per quanto attiene

alla domanda di accertamento della validità del contratto di compravendita

rogato (reclamo, pag. 14 seg.), il reclamante precisa nella replica (pag. 5) che

alla luce della risposta dell'Autorità di protezione – che ha dichiarato che la

decisione impugnata non prevede, ponderati gli interessi in gioco e "per

rispetto del principio della sicurezza giuridica", "l'avvio di

una procedura civile di annullamento del trapasso immobiliare con l'obbligo di

ripetizione delle rispettive prestazioni" – la richiesta può

considerarsi "evasa". Ciò posto, non occorre più – dato che la

questione è superata – pronunciarsi sulla presunta buona fede di RE 1, che

assevera di non essere stato consapevole della necessità di ottenere

un'autorizzazione formale da parte dell'Autorità di protezione (quantunque essa

fosse espressamente indicata nella decisione di nomina che richiamava

l'esigenza di chiedere i consensi previsti dall'art. 416 CC), né su quella del

notaio rogante e dell'acquirente (nonostante le stesse parti avessero stipulato

il 5 novembre 2019, ovvero pochi mesi prima dell'esercizio del diritto di compera

in rassegna, sempre davanti al medesimo notaio, un contratto di permuta

relativo al fondo n. __________ cui era stata acclusa la decisione di

istituzione della curatela generale: v. fascicolo inc. ARP corrispondenza).

9.

Né per i motivi

testé esposti al consid. 8 mette conto di pronunciarsi sulla dichiarazione di

compensare alcuni crediti che il reclamante, le due sorelle e i nipoti –

nell'ipotesi in cui dovessero provvedere alla ripetizione di quanto già

incassato – sostengono di vantare nei confronti della madre/nonna in relazione

a un mandato di gestione patrimoniale conferito a suo tempo dall'interessata

alla Banca __________ e che in seguito al crollo di alcuni titoli d'investimento

li avrebbe visti versare sul conto di lei complessivi fr. 40'000.- (reclamo,

pag. 16 con riferimento al doc. P). A parte che la domanda – comunque sia,

insufficientemente motivata e comprovata – non sembra essere più attuale, essa esula

finanche dalle competenze di questa Camera e si rivela per finire irricevibile

(analogamente: sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 5.2 in

fine).

10.

Formalmente contestata

nel reclamo è pure la mancata approvazione da parte dell’Autorità di protezione

del versamento della maggior parte del provento della vendita, in ragione di fr.

450'000 a ciascuno dei figli e di fr. 225'000 a due abiatici della curatelata,

per un totale di fr. 1'800'000.- (decisione impugnata, dispositivo n. 2). A

giustificazione dell'operazione, il reclamante rileva che la madre dispone in

ogni caso di fr. 200'000.- e richiama la già citata dichiarazione da parte dei

figli e degli abiatici che si impegnano a provvedere solidalmente e

integralmente al suo mantenimento e ad assumere tutte le spese necessarie

ordinarie e straordinarie pro quota in caso di mancanza di liquidità e di mezzi

sufficienti a garantirne il sostentamento (doc. O). Produce inoltre gli atti

relativi alla costituzione di una proprietà per piani sulla part. n. __________

adiacente al fondo oggetto della vendita contestata (doc. G-K), ad alcune

contestuali donazioni e a un frazionamento intervenuto nel 2014 (doc. K1-K4),

che confermerebbero la volontà di PI 1 di suddividere anche il ricavato della

vendita della part. n. __________. Per il resto, come detto, accenna all’inesistenza

di disposizioni testamentarie della madre per concludere che in ogni caso i

versamenti eseguiti “sarebbero comunque eseguiti in questi esatti termini al

momento del decesso della persona interessata” (reclamo, pag. 5 seg., pag.

9).

Il reclamante perde di

vista, tuttavia, che a norma dell’art. 412 cpv. 1 CC, il curatore non può

contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni in

rappresentanza dell’interessato, fatti salvi i regali d’uso. Tale limitazione

del potere del curatore è valida sia in caso di capacità, sia nel caso di

incapacità di discernimento della persona a beneficio della curatela. Gli atti

svolti in violazione della suddetta norma sono nulli e non è possibile nessuna ratifica

da parte dell’Autorità (Meier,

Droit de la protection de l'adulte, 2022, n. 1064, p. 566; BSK, op. cit., art.

412.

N 7). Ora, sebbene non esplicitato dall’Autorità di protezione, che nelle

osservazioni nega esclusivamente la possibilità di una ratifica a posteriori del

“versamento del provento della vendita” non potendolo considerare

nell’interesse della curatelata ma che nella decisione impugnata (pag. 2, n. 4)

ha pur sempre citato la norma di riferimento, di fatto l’operazione corrisponde

a una donazione, i cui beneficiari sono i figli (tra i quali il curatore al

momento della sua esecuzione) e gli abiatici. Non occorre invece tornare sulla loro

(prematura) qualifica di “eredi”, di cui già si è detto al consid. 4.

Ciò premesso, la decisione impugnata resiste quindi alle critiche del

reclamante e merita conferma anche in punto alla correzione del rendiconto

presentato, con l’aggiunta dei relativi importi quali crediti nei confronti

della curatelata (dispositivo n. 3). Non vi è invece bisogno di dilungarsi oltre

sull’esigenza eventuale di un consenso dell’Autorità di protezione per i

contratti stipulati tra il curatore e l’interessata ai sensi dell’art. 416 cpv.

3.

CC.

11.

Con la richiesta di

annullamento della decisione impugnata, RE 1 si aggrava formalmente anche

contro il dispositivo 4, con il quale l’Autorità di protezione non ha approvato

il rendiconto per l’anno 2020 (v. reclamo, pag. 2; replica, pag. 2). Il

reclamante non motiva tuttavia la censura, né si confronta con la decisione impugnata,

sicché la sua richiesta risulta irricevibile. Senza contare – per abbondanza – che

l’esame degli atti conferma l’inadempienza dello scopo informativo del

rendiconto finale, dal quale non si desume l’attività svolta dal curatore, in

particolare in merito alla gestione del patrimonio dell’interessata.

12.

Visto quanto precede,

nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese fr.

200.–

fr.

1’000.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

vicepresidente

La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.