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Decisione

90.1994.59

Non approvazione di un fondo in zona edificabile artigianale-industriale

2 settembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Infatti, il

29 maggio 2008 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo, durante il quale sono

state scattate alcune fotografie dei luoghi, poi acquisite agli atti. I

rappresentanti del municipio hanno edotto il Tribunale che nel gennaio 2008 il

consiglio comunale aveva adottato la revisione generale del piano regolatore. Il

Tribunale ha disposto quindi l'acquisizione agli atti del piano delle zone e

del rapporto di pianificazione della summenzionata revisione del piano

regolatore comunale, nonché i relativi messaggio municipale, rapporto della

commissione edilizia e verbale del consiglio comunale. Inoltre, è stata

disposta l'acquisizione del piano delle zone del piano regolatore del 1987 e

del piano particolareggiato delle zone delle cave. Dopo discussione le parti

hanno riconfermato le rispettive allegazioni e posizioni e il Tribunale ha

dichiarata chiusa l'istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;

LALPT; RL 7.1.1.1), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione

del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700) il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000 (OPT, RS 700.1), (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27

consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale

unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib

121.

consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

3.

Il

ricorrente si aggrava contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo

l'attribuzione del suo fondo alla zona artigianale-residenziale.

3.1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano

le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2

cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani

d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina

dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono

difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette

(art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e

ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione

(art. 18 cpv. 1 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i

terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura

(lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni

(lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla

zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi

che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare

(cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o

totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno

alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata

relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Alexandre Flückiger,

Commentario LPT, Zurigo 1999, ad art. 15 n. da 25 a 29; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le

costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Alexandre Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto, questo requisito non appare soddisfatto. In effetti, la

visita dei luoghi ha permesso di appurare che il fondo dell'insorgente si

estende a valle della strada cantonale, quindi nettamente separato dal comparto

edificabile di riferimento, che si sviluppa a monte della stessa. D'altra

parte, malgrado la presenza del gruppetto di edificazioni, di varia natura e

genere (capannoni, tettoie, depositi ed edifici amministrativi), discosto, a circa

60.

m dalla strada, il mapp. 654 non appare edificato al punto tale da potere essere

considerato esso stesso come ampiamente edificato, nel senso restrittivo inteso

dalla giurisprudenza. In realtà, il terreno fa parte di un ampio comprensorio inedificato

che costeggia il fiume Ticino, costituito da fasce di foresta golenale

intercalate da spazi aperti agricoli.

3.3

L'attribuzione del mapp. 654 alla zona artigianale-industriale non rispondeva all'epoca

(1987) nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati

entro 15 anni giusta l'art. 15 lett. b LPT. Come anticipato in narrativa, con

l'adozione del piano regolatore, il comune ha voluto tenere in debita considerazione

la presenza dell'industria del granito sul proprio territorio, giacché

d'importanza economica per nulla trascurabile. A questo proposito, è stata

istituita una zona artigianale-industriale che comprendesse tutti i laboratori

dedicati a questo genere di attività, necessaria per regolamentare una

situazione di fatto formatasi nel corso degli anni e concepita in maniera tale

da consentirne, eventualmente, la conversione, qualora si fosse riproposta una

nuova recessione dell'industria del granito. In questo modo è risultato un

dimensionamento della zona artigianale-industriale che eccedeva le necessità

reali di sviluppo per i successivi dieci-quindici anni, con una contenibilità teorica

di 230 posti di lavoro, rispetto agli allora 140 posti presenti (cfr. rapporto

di pianificazione 1984, pag. 19). Contenibilità teorica che, per quanto

riguardava le attività lavorative in generale nel comune, si attestava a 335

posti di lavoro, a fronte degli allora 200 posti effettivi (dati del 1983; cfr.

rapporto di pianificazione 1984, pag. 14). Posti, questi, che negli ultimi

vent'anni sono rimasti invariati (cfr. rapporto di pianificazione dicembre

2007, pag. 29). Di conseguenza, in tale situazione, appariva corretta la

decisione di includere in quella zona soltanto quei fondi, in cui erano

presenti attività dalle caratteristiche artigianali, essendo adibiti a cave o a

laboratori per la lavorazione del granito. Considerato il sovradimensionamento

della zona artigianale-industriale e che il fondo del ricorrente non dimostrava,

e non dimostra nemmeno oggi, alcuna di queste connotazioni, la sua esclusione

dalla stessa risultava già per questi motivi senz'altro giustificata. Com'è

noto, sussiste un interesse generale ad impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Questa considerazione

deve, di conseguenza, essere applicata anche al fondo dell'insorgente.

3.4

Nell'ambito

della ponderazione generale degli interessi (cfr. consid. 3.1), va innanzitutto

ricordata l'esigenza, troppo spesso trascurata, di mantenere sufficienti spazi

liberi per le future generazioni, oltre che al già ricordato obiettivo di

impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (cfr. consid. 3.3). Va

poi ricordato che il mapp. 654 fa parte con tutta evidenza di comparti

caratterizzati dalla presenza di fasce boschive golenali, alternate ad aree

agricole e a estensioni prative. Si giustifica pertanto di preservare questo

territorio da un'ulteriore edificazione anche per motivi di ordine agricolo e

paesaggistico.

3.5

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, l'assegnazione del fondo del ricorrente

alla zona edificabile deve pertanto essere esclusa. Va aggiunto, a tale proposito,

che la circostanza, secondo cui il comparto in questione sia urbanizzato, non è

decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione dei fondi alla zona

edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit.,

n. 321). Di conseguenza, la risoluzione impugnata, ponendo il piano regolatore

in consonanza con l'ordinamento giuridico, non è nemmeno lesiva dell'autonomia

comunale.

4.

In

conclusione, per le pregresse motivazioni il gravame deve essere respinto. La

tassa e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 75 Cost. fed., 2, 3, 14, 15, 18,

26, 33 LPT, 3 OPT, 24, 26, 28, 38 LALPT, 28 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse

di giudizio e le spese per complessivi fr. 2'000.- (duemila) sono poste a

carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

,;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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