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Decisione

90.1996.27

ricorso contro un piano regolatore

14 aprile 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti hanno ribadito gli argomenti già sottoposti al giudizio dell'istanza

inferiore; hanno inoltre addotto che gli studi concernenti il concetto per lo sviluppo

del piano di __________ escludevano i loro terreni dalle superfici per l'avvicendamento

delle colture.

Tanto la

divisione della pianificazione territoriale che il municipio di __________

hanno postulato la reiezione dei gravami.

E. In data 28

novembre 1996 hanno avuto luogo le udienze. In quell'occasione i rappresentanti

del municipio si sono impegnati a riformulare l'art. 45 NAPR in modo da evitare

possibili equivoci. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.

Con

lettera 17 aprile 1997 il municipio di __________ ha domandato al tribunale di

sospendere l'evasione del procedimento ricorsuale introdotto da E__________ S__________,

allo scopo di esaminare una proposta formulata da quest'ultimo, tendente ad

assegnare quantomeno il mapp. 507 alla zona artigianale; in contropartita l'imprenditore

si impegnava a ripristinare a scopo agricolo il mapp. 503. La richiesta di

sospensione è stata confermata, con lettera del 26 maggio successivo, anche per

quanto concerneva il gravame di RI 1 ed altre contestazioni pendenti dinnanzi

al tribunale relative al piano regolatore, che qui non interessano, in vista

della presentazione di varianti del piano medesimo.

F. Nelle sedute

del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune

varianti del piano regolatore. Tra di esse quella del piano del paesaggio ha

precisato, all'interno delle zone agricole, le superfici per l'avvicendamento

delle colture, cui sono stati attributi anche i mapp. 503, 504, 601 e 619, a

quella data tutti di proprietà di E__________ S__________. Il mapp. 507, ove

insiste il deposito principale dell'impresa e confinante con via __________, è

invece stato inserito nelle zona edificabile artigianale-industriale. Il nuovo

art. 27 cpv. 4 NAPR, che regolamenta questa zona, è stato modificato per l'occasione,

prescrivendo l'obbligo di rispettare, per il mapp 507, le prescrizioni

particolari fissate nel documento “accordo di pianificazione”, sottoscritto dal

municipio, in rappresentanza del comune, e dal proprietario il 18 gennaio 1999.

Questo prevedeva, segnatamente, che E__________ S__________ si impegnava a

ripristinare l'utilizzazione agricola del mapp. 503 entro il termine di due

anni dall'approvazione della variante da parte del Consiglio di Stato (patto 1)

e a smantellare, entro la stessa data, le attività moleste esercitate all'esterno

sul mapp. 507 (patto 2). All'art. 45 NAPR veniva altresì aggiunto un capoverso

2, secondo cui gli edifici e i manufatti esistenti sul mapp. 503 avrebbero dovuto

essere demoliti ed il terreno adeguatamente bonificato per l'utilizzazione

agricola entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della variante.

G. Gli eredi

del fu RI 1 indicati in ingresso sono insorti contro quella deliberazione dinanzi

al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla nella misura in

cui confermava il mantenimento in zona agricola dei mapp. 504, 601 e 619, già

di proprietà del loro dante causa, sui quali vantavano il diritto di ricupera

di cui già si è detto, e l'art. 45 NAPR. Oltre all'inidoneità agricola dei fondi

essi hanno anche eccepito una disparità di trattamento, giacché il mapp. 507,

di proprietà di E__________ S__________ era stato inserito nella zona

fabbricabile.

Con

ricorso 30 maggio 2001 è insorta dinanzi al Consiglio di Stato anche S__________

C__________, cittadina attiva di __________ e proprietaria del mapp. 236, posto

nelle vicinanze dei depositi della __________, per contestare l'inserimento

nella zona artigianale-industriale del mapp. 507, in quanto contrario - segnatamente

- ai principi del diritto federale concernente la delimitazione del territorio

edificabile e di quello agricolo, a quelli cantonali concernenti la conservazione

del territorio agricolo e al piano direttore.

H. Con

decisione del 14 maggio 2002 (n. 2285), il Consiglio di Stato ha approvato la

precisazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture all'interno

delle zone agricole (cfr ris. cit., cifra 4, pag. 9), mentre che ha rifiutato la

ratifica della proposta di assegnare il mapp. 507 alla zona artigianale-industriale,

in quanto lesiva dei principi dei principi fondamentali della pianificazione

del territorio; la proposta tendeva difatti ad istituire una mini-zona artigianale-industriale

in un vasto comprensorio agricolo, chiaramente delimitato dalla zona

fabbricabile da via __________ (cfr. ris. cit., cifra 4, pag. 4 segg.). Il

Governo ha quindi disposto d'ufficio l'assegnazione del mapp. 507 alla zona

delle superfici per l'avvicendamento delle colture (cfr. ris. cit., cifra 4,

pag. 8 e allegato 1 alla risoluzione). Il ricorso degli eredi del fu RI 1 è

pertanto stato respinto, mentre che quello di S__________ C__________ è stato accolto

(cfr. ris. cit, pag. 11 seg.).

I. Con

ricorso 19 giugno 2002 gli eredi del fu RI 1 si sono aggravati contro quest'ultima

risoluzione innanzi a questo tribunale, riproponendo motivi e domande

sottoposte al giudizio del Governo. Essi hanno anche prodotto copia della

decisione 9 ottobre 1998 della sezione dell'agricoltura, attraverso la quale è

stato accertato che i mapp. 504, 601 e 619 non sono assoggettati alla legge

federale sul diritto fondiario rurale, tra l'altro perché non risultano idonei

allo sfruttamento agricolo.

Con

impugnativa 14 giugno 2002 anche E__________ S__________ ha impugnato il

giudicato governativo, postulando il suo annullamento e la conferma della variante

disposta dal consiglio comunale di __________. L'insorgente mette in evidenza i

vantaggi di quest'ultima soluzione per l'agricoltura e sostiene che la piccola

zona edificabile che verrebbe creata non è contraria al diritto federale;

lamenta inoltre una lesione dell'autonomia del comune e un comportamento

contraddittorio dell'autorità cantonale, che si era dichiarata favorevole alla variante

in sede di esame preliminare.

Anche il

comune di __________ è insorto dinanzi al tribunale con gravame 13 giugno 2002,

adducendo in sostanza gli stessi argomenti sollevati nel ricorso di E__________

S__________ e formulando analoga domanda. Aggiunge che fu addirittura l'allora

presidente del tribunale a suggerire al comune, durante il sopralluogo del 18

novembre 1996, di dar prova di realismo e trovare una soluzione praticabile.

La

divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la reiezione di tutti i

ricorsi. Il municipio ha postulato l'accoglimento di quello di E__________ S__________,

mentre che S__________ C__________ ne ha sollecitato la reiezione. Il municipio

ha, di converso, postulato la reiezione del gravame degli eredi del fu RI 1,

mentre che E__________ S__________ ha dichiarato di non opporsi al suo

accoglimento.

J. Il 14

ottobre 2003 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio,

durante i quali sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in

seguito agli atti. In quest'occasione, i procedimenti sono rimasti sospesi per

studiare la possibilità di risolvere i problemi di edificabilità delle proprietà

di E__________ S__________ mediante la procedura di rilascio del permesso di costruzione

per edifici ubicati fuori delle zone edificabili. Con scritto 8 marzo 2005 il

municipio di __________ ha tuttavia sollecitato l'evasione dei gravami.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. a, b e c

LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili, ad eccezione del gravame 19 giugno

2002 della comunione ereditaria S__________ J__________, F__________ M__________,

D__________ J__________ e T__________ J__________, per i motivi che verranno

spiegati in seguito.

Considerandi

2.

In campo pianificatorio

il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. I

piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani

regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

3.2

Le

zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.3

Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1.

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,

per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti

funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto

possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2

LPT).

3.4

Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei

territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive

idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come

pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre

l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle

condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle

caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della

forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici),

come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv.

2.

OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in

periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese

secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima

delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità

federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile

1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500

ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da

6.

a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura,

fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione

e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC

siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota

dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata

costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

3.5

Nel

nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono

delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in

scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono

la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni

possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che

dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore

(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger,

op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto, tale presupposto non è - di tutta evidenza - adempiuto.

Il complesso di fondi in esame si situa difatti al centro di un ampio settore inedificato,

a vocazione agricola, delimitato, a nord da via __________, ad est da via __________,

a sud dal centro di formazione professionale __________ e ad ovest da via __________.

L'attribuzione

dei fondi in esame alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una

prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta

l'art. 15 lett. b LPT: disposizione peraltro nemmeno invocata dai ricorrenti.

In effetti, le zone edificabili (artigianali-industriali) del comune sono già

state previste al momento dell'adozione del piano regolatore e sono state ubicate

circa 300 m a sud dei fondi in oggetto, in località __________. Bisogna poi

tenere particolarmente in considerazione l'ampia offerta di terreni di questa

natura su scala regionale.

Siccome

la porzione dei territorio in esame non può essere attribuita alla zona fabbricabile

già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, merita tutela la

decisione di assegnarla - al pari del circostante territorio - alla zona

agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16

LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere

difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo

obiettivi di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli

insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22

maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Già

per questo motivo l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui la porzione di terreno

in discussione sarebbe inadatta alla lavorazione agricola, perde di rilievo e

non merita particolare approfondimento. Poco importa quindi se le aree

interessate siano inidonee in quanto tali alla coltivazione agricola. Come si

può dedurre dalla comune esperienza e come risulta inoltre dagli estratti del

catasto delle idoneità agricole versato agli atti dalla sezione dell'agricoltura,

le superfici in oggetto, costituite dal sedime degli edifici, dagli accessi, dai

posteggi, dai piazzali ecc., non si prestano effettivamente per lo sfruttamento

agricolo, contrariamente a quelle ancora prative. Questo elemento di

valutazione era però ben noto all'autorità. Per decidere la pianificazione

delle aree in questione bisogna in effetti fare astrazione della loro specifica

situazione. Di principio l'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la

funzione di un determinato territorio, non può in effetti essere condizionato

dallo stato in cui versa una singola particella o una parte di essa posta all'interno

del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee

già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole trovano un

esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona agricola attraverso

l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie

superfici contigue. L'inclusione delle aree in oggetto nella zona agricola

rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione di tali

principi. La soluzione impugnata è avvalorata dal fatto che non può entrare in

esame l'assegnazione delle superfici interessate ad un'altra zona di utilizzazione.

Del pari la circostanza, asserita dagli insorgenti, secondo cui i fondi siano urbanizzati,

non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione del fondo alla zona

edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434 consid. 3g).

Ferme

queste premesse, non si può accedere nemmeno alla domanda, formulata dal comune

e da E__________ S__________, di inserire quantomeno in zona artigianale-industriale

il mapp. 507, dove sorgono due stabili, ed in particolare il deposito

principale dell'impresa __________, eretto alla fine degli anni '80, creando

quella che è stata ripetutamente definita dagli stessi atti della variante come

una mini-zona edificabile. Com'è noto tali zone disattendono i principi della

pianificazione territoriale, che mirano ad impedire la dispersione delle costruzioni

sul territorio (cfr. RDAT I-2003 n. 57 consid. 4.5. con rinvio). La circostanza

che il mapp. 507 sia già edificato non permette di mutare questa conclusione,

ma anzi la corrobora; essa attesta semmai una volta di più che, in concreto, la

sostanza edilizia presente in loco condiziona completamente la pianificazione,

mentre che - di principio - deve valere esattamente il contrario. Gli edifici,

in quanto utilizzati per l'attività lavorativa - e pertanto in modo non

conforme alla funzione agricola della zona - sono comunque sia protetti nella

situazione di fatto, nella misura in cui sono stati eretti lecitamente, e possono

inoltre essere oggetto di interventi edilizi conformemente alla disciplina

prevista per i fondi ubicati fuori dalle zone edificabili (cfr. segnatamente

art. 24 LPT). Va peraltro rilevato che, nell'ottica pianificatoria,

determinante, la creazione della mini-zona fabbricabile in esame non può essere

vista semplicemente come un'opportunità di risolvere dei problemi contingenti

del ricorrente __________, come la necessità di riorganizzare ed migliorare le

costruzioni esistenti al servizio dell'impresa di costruzioni al mapp. 507;

essa ha invece come effetto ultimo di legittimare in via definitiva l'insediamento

sul fondo in parola di (qualsiasi) attività di tipo produttivo in un contesto prettamente

agricolo e oltretutto, immediatamente dirimpetto alla zona residenziale

semi-estensiva, ubicata sull'altro lato di via __________, rispetto alla quale

non solo non presenta alcuna relazione ma può solo costituire motivo di conflitto.

L'assegnazione

dei mapp. 503, 504, 507, 601 e 619 alla zona agricola appare pertanto corretta

e dev'essere confermata così come disposta nella revisione del piano regolatore

comunale approvata dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 1996. Illegittima è invece

la variante attraverso la quale si è voluto scorporare dal territorio agricolo

il mapp. 507 per assegnarlo alla zona fabbricabile; il rifiuto della sua

ratifica da parte del Consiglio di Stato, consegnato nella risoluzione 14

maggio 2002, merita quindi tutela. Invano i ricorrenti rimproverano un comportamento

contraddittorio all'autorità cantonale, per quanto concerne la non approvazione

della variante: in sede di esame preliminare 22 febbraio 2000 il dipartimento

del territorio aveva difatti condiviso quella proposta tendente ad inserire per

lo meno il mapp. 507 nella zona artigianale-industriale, successivamente

bocciata da parte del Consiglio di Stato. In effetti, l'opinione del

dipartimento non vincola il Governo, che è l'autorità competente ad approvare i

piani regolatori (art. 37 LALPT), tantomeno questa opinione dipartimentale era

opponibile alla ricorrente S__________ C__________. Pure ininfluente è il fatto,

non sostanziato, evocato nel ricorso del comune e nei documenti pianificatori, secondo

cui fu addirittura l'allora presidente del tribunale a

suggerire al comune, durante il sopralluogo del 28 novembre 1996, di dar prova

di realismo e trovare una soluzione praticabile. Va semmai rilevato che, al

termine di quell'udienza, relativa alla contestazione dell'inserimenti di tutti

i fondi nella zona agricola, ai ricorrenti venne fissato un termine per

comunicare al tribunale se mantenevano l'impugnativa.

5.

5.1. A

questo punto trattasi di verificare la bontà della decisione di qualificare,

all'interno delle zona agricole, le superfici per l'avvicendamento delle

colture (SAC), adottata dal consiglio comunale in sede di variante del pian

regolatore ed approvata da parte del Consiglio di Stato con risoluzione 14

maggio 2002. Questa designazione interessa tutti i fondi assegnati alla zona

agricola dalla revisione del piano regolatore, approvata il 27 febbraio 1996,

ed ubicati sul piano, ad eccezione del mapp. 507 che, com'è noto, tramite la

variante appena discussa, è stato attribuito alla zona artigianale-industriale.

La prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4 cpv. 1 LTAgr e

28.

cpv. 2 lett. e LALPT, non esente da riserve, non si limita difatti ad esigere

che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata

nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona -

vengano ulteriormente specificate le SAC (RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.3).

Questa operazione riveste carattere sostanziale; l'autorità non può pertanto

limitarsi a riprendere, in seno alla pianificazione dell'utilizzazione, le SAC

designate a livello cantonale; essa deve per contro verificare che i terreni

interessati rispondano effettivamente ai requisiti legali previsti per queste superfici.

Le SAC designate in sede di piano direttore si fondano infatti sugli studi di

base di tale piano, risalenti agli anni 1984/86. È pertanto possibile che nell'ambito

dell'aggiornamento e dell'approfondimento di tali dati in vista di un

adeguamento a tale strumento dei piani regolatori comunali delle porzioni di

territorio debbano essere escluse dalle SAC (ibidem). Giacché si è voluto

integrare le SAC nei piani di utilizzazione, i proprietari devono inoltre poter

contestare l'attribuzione dei loro fondi a tale categoria di terreni, al pari

di qualsiasi altro provvedimento previsto da tali piani.

5.2

In

concreto, attraverso la variante adottata alle date 3 e 4 aprile 2000, il consiglio

comunale di __________ ha assegnato alle SAC i mapp. 503, 504, 601 e 619. A

quel momento tutte quelle proprietà appartenevano a E__________ S__________.

Egli non ha tuttavia contestato tale specifica attribuzione dei suoi fondi né

dinanzi al Governo (dove non ha presentato alcun ricorso), né in questa sede. Contro

la variante in parola sono invece insorti gli eredi del fu RI 1, per sollecitare

ancora una volta - analogamente a quanto aveva chiesto quest'ultimo nel gravame

inoltrato contro la revisione del paino regolatore - l'inserimento dei mapp.

504, 601 e 619, già di proprietà del loro appena menzionato dante causa, alla

zona fabbricabile. Ora, a prescindere dalla ricevibilità di una tale domanda

(la variante non si pronunciava in merito all'attribuzione dei menzionati fondi

alla zona edificabile oppure a quella agricola, che era già stata decisa in

sede di revisione del piano regolatore), essi non erano legittimati a sollevare

questa censura, non essendo proprietari dei fondi al momento della

pubblicazione della variante; tantomeno qualcuno di essi risultava domiciliato

a __________ a quella data (art. 35 cpv. 2 LALPT; 38 cpv. 4 lett. b LALPT). E'

bensì vero che sui mappali in oggetto questi ricorrenti vantavano dei diritti.

Al momento dell'acquisto E__________ S__________ si era difatti impegnato a

versare un'ulteriore indennità di fr. 130.-- il mq qualora, entro 10 anni dalla

data della conclusione del contratto, i mapp. 504, 601 e 619 fossero stati

inclusi nella zona edificabile; in caso contrario il venditore avrebbe potuto

esercitare un diritto di ricupera sui fondi medesimi, al prezzo di vendita.

Ora, tuttavia, di tutta evidenza tanto il diritto al versamento di un

conguaglio sul prezzo di vendita quanto quello di ricupera erano strettamente

legati all'inclusione dei fondi interessati nella zona edificabile, mentre che quest'inclusione

è stata negata a tutti i livelli.

5.3

Rimane pertanto da esaminare solo se è

giustifica l'attribuzione alle SAC del mapp. 507, ovvero del fondo ove sono

ubicati i depositi principali per l'attività dell'impresa di costruzioni, i piazzali,

i posteggi per gli autocarri ecc., disposta d'ufficio da parte del Governo nella

risoluzione 14 maggio 2002. Al riguardo la risposta può solo essere negativa. Com'era

ampiamente prevedibile, il catasto delle idoneità agricole versato agli atti

dalla sezione dell'agricoltura dichiara difatti l'intera particella, di 4788

mq, siccome priva di idoneità agricole. Su questo oggetto il gravame di E__________

S__________ dev'essere accolto. Il mapp. 507 rimane pertanto genericamente

assegnato alla zona agricola, come disposto nella revisione generale del piano

regolatore.

6.

6.1. Nei

gravami 2 aprile 1996 E__________ S__________ e RI 1 avevano contestato anche l'art.

45.

NAPR, intitolato “beni da ripristinare”, secondo cui:

“Entro

tre anni dall'entrata in vigore del piano regolatore il municipio provvede a

far eliminare le utilizzazioni abusive, non conformi alla destinazione

agricola, dei fondi in località __________”.

Essi hanno

invocato la tutela della situazione di fatto (Besitz-

standsgarantie), talora chiamata tutela delle situazioni acquisite. All'udienza 28 novembre

1996.

il municipio si era impegnato a riformulare la disposizione onde evitare

equivoci interpretativi. Questa promessa non è tuttavia stata mantenuta. Frattanto,

attraverso la variante adottata dal consiglio comunale alle date 3 e 4 aprile

2000, a questo disposto normativo è stato aggiunto un capoverso 2 dal seguente

tenore:

“Gli edifici

e i manufatti esistenti sul fondo part. n. 503 devono in particolare essere demoliti

e tutto il terreno adeguatamente bonificato per l'utilizzazione agricola, entro

il termine di due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.”

Questo capoverso

è stato proposto nell'ambito della variante scaturita dall'accordo di

pianificazione 18 gennaio 1999, secondo cui, in contropartita dell'inserimento

del mapp. 507 nella zona artigianale-industriale, E__________ S__________ si

impegnava a ripristinare l'utilizzazione agricola del mapp. 503, occupato da

diversi edifici di varia natura. Cadendo la variante, bisogna ritenere che

questo capoverso, determinante per l'economia dell'accordo di pianificazione,

non sia stato approvato da parte del Governo.

Quanto alle

censure mosse al primo capoverso, il tribunale considera quanto segue.

6.2

In

principio, il nuovo diritto non si applica alle costruzioni ed agli impianti esistenti.

Le opere costruite in modo legittimo e, in genere, i valori così creati possono

essere mantenuti e utilizzati anche sotto l'impero del nuovo diritto, riservato

il caso della sussistenza di motivi di polizia particolarmente pressanti e imprescindibili,

quali le misure di pubblica sicurezza (pericolo di alluvioni, frane, incendi

ecc.) o di prevenzione da immissioni gravemente nocive per l'uomo e l'ambiente

in genere (inquinamento atmosferico, fonico o idrico ecc.). La giurisprudenza

ha infatti dedotto dalla garanzia della proprietà e dal principio dell'irretroattività

delle leggi una protezione della situazione di fatto, la quale esige che le

nuove disposizioni restrittive possano essere applicate alle costruzioni

esistenti solo se un interesse pubblico importante lo esige e se il principio della

proporzionalità è rispettato (cfr. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad

art. 70 LE n. 507, con rinvii).

6.3

In concreto,

la norma prescrive al municipio di allontanare dei fondi in discussione “le

utilizzazioni abusive, non conformi alla destinazione agricola” degli

stessi. Com'è appena stato spiegato, non basta tuttavia che l'utilizzazione di

un fondo non risulti conforme alla funzione della zona cui viene assegnato da

un piano regolatore per potere pretendere la cessazione dell'attività esercitata

sullo stesso. Per conseguire questo scopo è invece necessario che sussistano

dei particolari, pressanti motivi di interesse generale ed inoltre che sia rispettato

il principio della proporzionalità. La disposizione precisa quindi che deve

trattarsi, in più, cioè cumulativamente, di utilizzazioni abusive. Con questa specificazione

la disposizione diventa però pleonastica. Il municipio ha difatti già il

compito di esigere il rispetto della disciplina pianificatoria ed edilizia sul

territorio comunale (art. 48 cpv. 1 LE; Scolari , op.cit., ad art. 48 LE n.

1376) e, pertanto, di ripristinare la legalità, quando questa è violata, tramite

l'adozione di opportuni provvedimenti (ordini di demolizioni, di divieti d'uso

ecc.; cfr. art. da 42 a 47 LE). Per utilizzare i termini medesimi dell'esecutivo

di __________, l'art. 45 NAPR costituisce, di conseguenza, “evidentemente

... una dichiarazione di volontà politica” (cfr messaggio 3 febbraio 2000 di

aggiornamento del piano regolatore, pag. 15), sprovvista di una portata normativa

vera e propria. Con queste premesse, la disposizione rappresenta alla fin fine

solo un'illegittima ingerenza (art. 9 cpv. 2 LOC) nella sfera delle specifiche competenze

del municipio, e dev'essere annullata.

7.

Per i motivi esposti ai considerandi precedenti, i ricorsi 2

aprile 1996 e 14 giugno 2002 di E__________ S__________ e 2 aprile 1996 del fu RI

1, ora eredi, devono essere parzialmente accolti. Il gravame 13 giugno 2002 del

comune di __________ dev'essere respinto. Quello, infine, del 19 giugno 2002

degli eredi del fu RI 1 dichiarato irricevibile.

8.

La tassa di giudizio viene posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente

al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune, che non è intervenuto

nella lite per tutelare interessi propri, bensì in veste di ente pianificante,

può essere sollevato dal suo pagamento (art. 28 PAmm). Nella misura in cui è soccombente

il comune è però tenuto al versamento di un'indennità a titolo di ripetibili ai

ricorrenti, patrocinati da avvocati (art. 31 PAmm). Le ripetibili conseguenti

all'annullamento dell'inserimento d'ufficio nelle superfici per l'avvicendamento

delle colture del mapp. 507 sono dovute dallo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi 2

aprile 1996 di RI 1, già in Tenero, e di E__________ S__________ sono parzialmente

accolti;

§.

La risoluzione 27 febbraio 1996 (n. 817) con cui il Consiglio di Stato ha

approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui

approva l'art. 45 NAPR.

2. Il ricorso

14 giugno 2002 di E__________ S__________ è parzialmente accolto;

§.

La risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2285) con cui il Consiglio di Stato ha approvato

alcune varianti del piano regolatore di __________ è annullata nella misura in

cui assegna d'ufficio il mapp. 507 alle superfici per l'avvicendamento delle colture.

3. Il ricorso

13 giugno 2002 del comune di __________ è respinto.

4. Il ricorso

19 giugno 2002 della comunione ereditaria S__________ J__________, F__________

M__________, D__________ J__________ e T__________ J__________ è irricevibile.

5. La tassa di

giudizio, di fr. 4'000.--, è posta a carico di E__________ S__________ e della

comunione ereditaria S__________ J__________, F__________ M__________, D__________

J__________ e T__________ J__________ in ragione di metà ciascuno. Il comune di

__________ è tenuto a versare a __________ e

alla

comunione ereditaria S__________ J__________, F__________ M__________, D__________

J__________ e T__________ J__________ fr. 1'000.-- di ripetibili, in ragione di

metà ciascuno. Lo Stato è tenuto a versare a E__________ S__________ fr. 500.--

per ripetibili.

6. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 2

2. PI 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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