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Decisione

90.1997.32

ricorso contro la modifica d'ufficio della valutazione di un rustico

6 ottobre 2004Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica

dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio,

se:

a.

il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati

posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b.

il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c.

la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il

cambiamento di destinazione; e

d.

il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere

degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate

soltanto se:

a.

l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b.

il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia

necessario;

c.

l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente

immutati;

d.

è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e

tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione,

sono ribaltati sul proprietario;

e.

la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f.

non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."

Non è lecito eludere il

principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la

regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori

dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato

solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante

cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio

della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo

insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in

discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione

e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per

giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24

LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi

ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione

sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3. Nel Cantone Ticino la

problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti

perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di

coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del territorio

fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione

di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone

edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio

tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento").

Nella versione approvata

dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo

strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con

edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del

coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto

protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra

foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare,

valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle

zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione

non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale,

le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature,

impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le

aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La scheda stabilisce, in

seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo

"Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi devono anzitutto

preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione,

definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco,

le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per

attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale),

allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile,

raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del

territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi

storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i

servizi esistenti.

Sulla scorta di tali

elementi conoscitivi i comuni:

·

decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel

senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una

ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

·

decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

·

indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo;

·

definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione

attiva e la protezione del paesaggio;

·

definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli

edifici.

La scelta degli edifici da

proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver

analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare

questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario:

quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente

riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a più riprese

riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio

federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del

14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente

base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra

3).

L'inventario serve,

quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della

situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso

permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione

e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle

direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli

edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono

difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere

(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale

"Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla catalogazione degli

edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un

ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni

di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici,

potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente

da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del

perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette

e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano

regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art.

28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo

"Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione

delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per

legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di

destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia

meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come

spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale

alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un edificio che

nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a”

(circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo

svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

·

il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente

stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

·

l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione

siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento

d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed

edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione

federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4. L'inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed

approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41

cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti

categorie:

1. Edifici meritevoli

di conservazione:

a) edifici

rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa

la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici

rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione,

per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo

meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici

diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che

rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura

edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno

caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;

c) edifici

rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che

vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere,

lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la

tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici

rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle

superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella

zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

Considerandi

2.

Edifici diroccati

non ricostruibili:

edifici diroccati per i

quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non

appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3.

Edifici rustici già

trasformati:

edifici rustici già

trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o,

se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4.

Altri edifici

rilevati:

tutti gli altri edifici

esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non

tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono

inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a

trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una

istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente,

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere cognitivo del

Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta

d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

3.1. Nell'ambito

dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di __________

ha classificato la costruzione n. 31, al mapp. n. 2863, nella categoria

"meritevole 1a". Approvando la variante di piano regolatore il

Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione in "diroccato

2".

Il ricorrente contesta la

valutazione del Governo. Chiede la conferma della classificazione comunale,

ossia che l'edificio venga attribuito alla categoria "meritevole 1a".

Sostiene che, sulla scorta della licenza edilizia 18 febbraio 1993 (recte: 26

febbraio 2003), è stato rifatto il tetto in tegole grigie ed aggiunto un

locale. Per questo motivo il rustico andrebbe protetto e conservato essendo,

inoltre, parte integrante del paesaggio alpestre.

3.2

La valutazione

effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. Infatti alla data,

determinante, del rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, ovvero

nell'agosto 1991, la costruzione era in stato di abbandono e non aveva un tetto

(cfr. fotografie riferite al rilievo, agli atti). Trattasi dunque di un diroccato

giusta l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero

non degna di conservazione. Il permesso edilizio rilasciato successivamente,

limitato al solo rifacimento del tetto "escluso qualsiasi cambiamento

di destinazione del rustico" (cfr. avviso 10 febbraio 1993 della

Sezione della pianificazione urbanistica; licenza edilizia municipale 26

febbraio 1993), non muta tale conclusione. A maggior ragione non la sovvertono

gli ulteriori interventi realizzati dall'insorgente senza un valido titolo autorizzativo

rilevati dall'ufficio delle domande di costruzione nello scritto 6 maggio 2003.

Va peraltro ricordato, a titolo puramente abbondanziale che, com'è stato esposto

al considerando 2 che precede, gli inventari degli edifici situati fuori dalle

zone edificabili fungono semplicemente quale base per l'ulteriore pianificazione

e non costituiscono la sede per decidere in merito al tipo di utilizzazione ed

alle modifiche ammissibili per gli edifici inventariati; un'attribuzione al fabbricato

alla categoria desiderata dal ricorrente non potrebbe pertanto comunque

supplire all'eventuale assenza dei necessari permessi edilizi rispettivamente

la sua non attribuzione a tale categoria non pregiudicherebbe gli effetti di

quelli di cui egli disporrebbe o potrebbe conseguire.

3.3

Il ricorso deve,

dunque, essere respinto.

4.

La tassa di giudizio è

posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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