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Decisione

90.2000.50

zona di pianificazione cantonale a protezione della pianificazione del collegamento viario A2-A13

5 aprile 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'ambito

delle indicazioni scaturite dallo studio sul "Concetto di sviluppo del

Piano di Magadino", volto a conseguire un riordino dell'organizzazione

territoriale unitamente ad un miglioramento della qualità ambientale di questo

comprensorio e a selezionare le utilizzazioni ammissibili e auspicabili del

territorio, coordinandole con gli obiettivi del piano direttore e delle

pianificazioni locali, il Consiglio di Stato ha adottato, con risoluzione 27

giugno 2000 (n. 2771), una zona di pianificazione a salvaguardia della

progettazione del nuovo collegamento viario A2-A13 che, unitamente al

potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e alle misure di accompagnamento,

costituisce uno dei tasselli strategici della mobilità sul Piano di Magadino.

La zona di pianificazione, della durata di cinque anni, è stata istituita sui

comprensori comunali di __________, __________, __________, __________ e __________

__________ __________, così come risulta dalle planimetrie 1:2'000 e dalla scheda

descrittiva annesse alla decisione governativa, affinché l'attività edilizia e

gli interventi di urbanizzazione delle aree edificabili non pregiudichino o

rendano più ardua le possibilità di attuazione del previsto progetto e, più in

generale, della strategia di mobilità che informa l'intero comprensorio del

Piano di Magadino. Di conseguenza, all'interno del perimetro di questa zona è

consentita senza restrizioni l'attuale utilizzazione dei fondi, senza modifica

del loro stato fisico, e sono ammessi la manutenzione degli edifici ed i manufatti

esistenti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. La pubblicazione è

avvenuta dal 10 luglio al 10 settembre 2000 presso le cancellerie dei comuni

interessati.

B. La zona di

pianificazione che concerne il comprensorio territoriale del comune di __________

ha incluso, in località __________, il mapp. 14, di proprietà dellaRI 1. Questo

fondo presenta una superficie di 14'293 mq di natura prativa e completamente

sgombra da edificazioni.

C. Con ricorso

20 settembre 2000 la RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, chiedendo l'estromissione del suo fondo dalla

zona di pianificazione. A sostegno dell'impugnativa, essa lamenta una grave restrizione

della proprietà, data dall'impossibilità di poter disporre del proprio fondo, incluso

in zona industriale, per impiantarvi uno stabilimento capace di almeno un'ottantina

di posti di lavoro. La ricorrente sostiene inoltre che la pianificazione del

nuovo collegamento viario A2-A13 non sarebbe assolutamente compromessa dallo

stralcio del provvedimento impugnato, ritenuto che la collocazione del mapp. 14

è sul margine della zona di pianificazione. In questo senso, conclude, l'interesse

privato all'insediamento industriale deve essere considerato preponderante.

D. La

divisione della pianificazione territoriale postula il rigetto dell'impugnativa,

con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di

diritto (cfr. risposta 13 febbraio 2001).

E. Nell'aprile

del 2001 si sono tenute le numerose udienze in contraddittorio con i privati

che sono insorti contro la zona di pianificazione, a cui la ricorrente ha

comunicato di rinunciare, con scritto 15 marzo 2001, rimettendosi al giudizio

del tribunale sulla scorta degli allegati e delle risultanze istruttorie.

F. Frattanto

la RI 1 è stata sciolta per fusione con la __________. Quest'ultima, cui è

stato trapassato il mapp. 14, è quindi succeduta nel procedimento quale

ricorrente. L'impugnativa contro la zona di pianificazione è stata mantenuta

(cfr. inc. 90.2003.34, risposta 29 dicembre 2004 della __________ __________,

pag. 4).

G. Nelle more

del giudizio, il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda A

di piano direttore relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino, che

consolida nella pianificazione cantonale di ordine superiore gli studi fino ad

allora eseguiti. In particolare, per quanto riguarda la mobilità sul Piano di

Magadino, l'allegato 1, di dato acquisito, della scheda settoriale A.12 tratta

del collegamento viario A2-A13, definendolo, indicativamente, nella

rappresentazione grafica n. 12. La scheda A è stata impugnata con 13 ricorsi

davanti al Gran Consiglio, che li ha respinti nella seduta del 12 marzo 2003.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione della ricorrente, al pari della sua dante causa, certa

(art. 64 cpv. 2 LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

Secondo l'art.

27.

cpv. 1 LPT se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità

competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente

delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più

ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Sempre per comprensori esattamente

delimitati, l'art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se

conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso

del territorio lo giustificano. In particolare, se i piani mancano o devono

essere modificati. La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle

relative competenze pianificatorie, dal municipio, rispettivamente dal

Consiglio di Stato: quest'ultimo può stabilire zone di pianificazione a

salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e

della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle

pianificazioni locali (art. 60 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art.

63.

cpv. 2 LALPT il principio secondo cui all'interno della zona è vietato ogni

intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione,

al cpv. 3 della stessa disposizione, che le domande di costruzione in contrasto

con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono

sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione. La zona di

pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che

sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con

facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza

(art. 62 LALPT).

In

sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990

n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto

di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col

suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli

scopi fondamentali dell'istituto quello di impedire che modifiche del territorio

durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei

pianificatori (DTF 113 Ia 357 consid. 2a, bb). A questo stadio l'assetto

definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l'azione.

3.

Giova qui

ricordare che la limitazione della proprietà posta in essere da una zona di

pianificazione è compatibile con la garanzia sancita dall'art. 26 Cost. solo se

si fonda su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico

preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la

garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove

equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.). Per i motivi che sono appena

stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT

garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione

manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero

sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del

vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79

consid 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il

provvedimento si giustifichi in quanto tale.

4.

Nella

fattispecie in esame, come già rilevato, giusta gli articoli 58 e 60 LALPT se

problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano, il

Consiglio di Stato ha la competenza di adottare dei provvedimenti a

salvaguardia di obiettivi generali della pianificazione del territorio e della

protezione dell'ambiente. L'operato del Governo è senz'altro sorretto da una

valida base legale.

5.

L'interesse

pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria

intenzione pianificatoria (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine). Nel caso concreto,

l'intenzione pianificatoria è manifesta, dato che, come evidenziato in narrativa,

la misura contestata si inserisce in un ampio contesto come la riconsiderazione

dell'assetto territoriale del Piano di Magadino. La premessa d'origine parte

dalla constatazione che il Piano di Magadino riveste a livello cantonale un'importante

valenza strategica e multifunzionale per la presenza di notevoli contenuti paesaggistici,

naturalistici, agricoli e turistici, ma anche come piattaforma di distribuzione

del traffico cantonale, che merita una rivalorizzazione attraverso una nuova e

più ordinata organizzazione del territorio, tenuto conto della necessità d'integrazione

di alcuni interventi infrastrutturali, come ad esempio l'Alp Transit nella sua

variante ottimizzata. Gli obiettivi alla base del concetto di sviluppo del

comprensorio, concretizzati in uno studio articolato in tre fasi (il già

menzionato "Concetto di sviluppo del Piano di Magadino", il

successivo "Piano di coordinamento territoriale" e, infine, la

recente adozione a piano direttore di una specifica scheda comprensoriale:

scheda di coordinamento A), consistono nella promozione della qualità

ambientale e paesaggistica grazie al progetto del Parco fluviale, nel favorire

uno sviluppo economico e turistico della regione, nel rafforzamento del settore

agricolo, nonché nel sciogliere i nodi che rendono disagevole la mobilità. In

ordine a quest'ultimo obiettivo, rilevato come a livello cantonale la

polarizzazione delle attività lungo l'asse Lugano-Bellinzona determini lo

sviluppo di una forte gravitazione del Locarnese su Bellinzona e Lugano, in

aggiunta, a livello regionale, delle esigenze poste dalla presenza di poli

urbani quali Bellinzona e __________ (zone industriali, centri commerciali,

ecc. nell'ambito dei processi di suburbanizzazione e periurbanizzazione), lo

studio ha evidenziato la necessità di promuovere per il Piano di Magadino,

attraverso una strategia di azione multimodale, il traffico pubblico, la

moderazione della circolazione e una politica dei posteggi, regolando l'afflusso

dei veicoli verso gli agglomerati urbani e i relativi centri, oltre che

realizzare nuovi tratti stradali in corrispondenza dei punti critici della rete

esistente. Fra i diversi e articolati progetti, atti ad essere operativi a

breve termine, a garantire un miglioramento della struttura spaziale e

ambientale del comprensorio, ad assicurare le condizioni ottimali di sicurezza

e funzionalità nella circolazione stradale e a evitare lo spostamento dei nodi

problematici in altre località, si pone la pianificazione di un nuovo

collegamento viario A2-A13, completo dalla rotonda dell'aeroporto fino alla

nuova diramazione con l'A2. L'interesse pubblico a una misura di protezione di

questo genere va quindi ricercato in concreto nel fatto che l'opera prevista è

da concepire come parte di un progetto destinato a rimodellare radicalmente l'assetto

del traffico di tutto il comprensorio e finalizzato al miglioramento

qualitativo delle potenzialità di sviluppo regionale del Sopraceneri e all'accrescimento

della qualità di vita negli abitati toccati dagli effetti negativi della

mobilità stradale d'attraversamento lungo le "sponde" del Piano di

Magadino. Quindi, la rilevanza sul piano territoriale dell'intervento allo

studio, sul quale peraltro la ricorrente nulla ha da obiettare, anche perché

riguarda, come nel caso del suo terreno, comprensori attribuiti dalle

pianificazioni locali alle zone edificabili, richiede di mantenere la

pianificazione al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie, che

potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più arduo lo

svolgimento. È questa la funzione della zona di pianificazione qui contestata

che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile intesse pubblico.

6.

Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se, per rapporto

alle circostanze concrete, la misura pianificatoria all'esame risulta

ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica

sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n. 31 consid.

2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della proporzionalità

(DTF 118 Ia 394).

6.1

A

tale proposito occorre premettere che il tracciato del collegamento A2-A13,

consolidato a livello indicativo nella scheda comprensoriale A del piano

direttore, riprende il progetto di grande massima della cosiddetta

"variante '95". Pertanto, dalla rotonda dello "__________"

il tracciato si sviluppa in direzione della località __________ fino a

raggiungere la linea ferroviaria __________ -__________, costeggiandola il più

possibile fino alla diramazione con l'autostrada A2, tranne tuttavia nel tratto

tra lo svincolo di __________ e quello di __________ -est, laddove, attraversando

una vasta zona industriale, il tracciato dovrà essere coordinato con la riorganizzazione

territoriale di quell'area. È proprio in questo territorio che è situato il

fondo della ricorrente, giustificandone quindi l'inclusione nella zona di

pianificazione. Va rilevato in proposito che il piano cartografico n. 12 del

piano direttore (scala 1:25'000) circoscrive quell'area con doppio tratteggio

color grigio, indicandola in legenda quale area di verifica insediativa. Per questa

zona, l'allegato 3 della scheda settoriale A.10 (cfr. pure scheda settoriale

A.12, allegato 1, ambiente e territorio) stabilisce come obiettivo il riordino

dell'utilizzazione e i limiti dell'insediamento, attraverso i seguenti elementi

di verifica rispettivamente di modifica: dezonamento oltre il nuovo limite insediativo

determinato dal tracciato stradale della “variante 95”; riordino e ristrutturazione

insediativa con l'ausilio di un Piano d'indirizzo urbanistico elaborato dal

Cantone in collaborazione con i comuni interessati; recupero di aree di

compensazione agricola; adeguamento delle aree di protezione e valorizzazione naturalistica

(cfr. scheda settoriale A.10, allegato 3, provvedimento n. 2). Oltre che da

queste misure, non si può escludere che il fondo in parola possa essere

direttamente interessato dal tracciato del collegamento viario stesso: la

scheda settoriale A.12 avverte difatti che il tracciato riportato nei piani è

indicativo e comporta una fascia di progettazione di circa 100 m (50 dall'asse

della strada). Va comunque ricordato che il provvedimento contestato deve innanzitutto

garantire, senza intoppi di sorta, la pianificazione del collegamento viario

A2-A13, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza

se la superficie dell'insorgente, ora bloccata, verrà e in quale misura effettivamente

vincolata. Di conseguenza, il limite della zona di pianificazione non appare

eccedere queste previsioni, né al tribunale, in queste condizioni, è consentito

d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le

implicazioni.

6.2

Ciò

detto, sull'idoneità delle zona di pianificazione ad impedire che l'intendimento

pianificatorio venga compromesso da interventi pregiudizievoli non possono esserci

dubbi. E' questo lo strumento deputato per simili evenienze. D'altro canto, nessun

altro provvedimento di salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge

(decisione sospensiva, blocco edilizio) è applicabile nella fattispecie.

Occorre tuttavia distinguere l'idoneità del provvedimento stesso da quella dell'ordinamento

pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui la

ricorrente avversa l'ordinamento pianificatorio in fieri, le sue censure non

sono ammissibili in questa sede, in quanto premature: sarà eventualmente nel

corso della procedura di adozione del piano generale (art. 13 Legge sulle

strade, che rinvia agli art. 46 e segg. LALPT) che essa potrà proporre

osservazioni in merito e, se del caso, adire le vie di ricorso. La misura

prevista, oltre ad essere idonea, è pure necessaria al raggiungimento dello

scopo previsto. Trattandosi nel caso specifico di programmare un reticolo viario

di tale importanza, il cui tracciato interessa direttamente il fondo dell'insorgente

e comunque, per il comparto ove è ubicato, impone un coordinamento e un

riassetto della pianificazione locale, non si vede infatti come il processo

pianificatorio in atto possa essere adeguatamente tutelato, concedendo ai

proprietari un uso libero ed immediato, che vada oltre lo stato attuale d'utilizzazione

dei fondi. Nella ponderazione degli interessi si deve in questo caso tener

conto che la zona di pianificazione serve a proteggere la pianificazione di una

porzione importante del comprensorio del Piano di Magadino e difficilmente può

essere rimessa in forse per gli inconvenienti che potrebbero derivarne al

singolo caso. Va tuttavia ricordato che un apprezzabile elemento di proporzionalità

è già insito negli effetti stessi della zona di pianificazione, che non vieta

sic et simpliciter qualsiasi iniziativa edificatoria, ma impedisce piuttosto

che un intervento possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.

Intervento, che soltanto in un caso concreto potrà essere valutato dall'autorità

competente conforme o in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione, a

seconda del grado di definizione raggiunto in quel momento. Trattandosi inoltre

di un vincolo i cui effetti sono limitati nel tempo e considerando l'importanza

della pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende pertanto a favore dell'interesse

pubblico. Di conseguenza, la zona di pianificazione è proporzionata al sacrificio

imposto alla ricorrente.

7.

La zona di

pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale,

giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di

proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico della ricorrente (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La __________,

__________, è condannata al pagamento della tassa di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'000.- (mille).

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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