90.2002.107
ricorso contro la revisione del piano regolatore
25 gennaio 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
90.2002.107
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, TPT
Titolo:
ricorso contro la revisione del piano regolatore
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
art. 28 cpv. 3 let. e LALPT
art. 68 LALPT
art. 15 LPT
art. 16 LPT
art. 26 OPT
Incarto n.
90.2002.107
Lugano
25 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti, giudice supplente
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 giugno 2002 della
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 14 maggio 2002 (n. 2284) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 13 agosto 2002 della
divisione della pianificazione territoriale;
- 27 agosto 2002 del RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
__________, __________ e __________ sono proprietari, in comunione ereditaria,
dei mappali 1304 (mq 58'430), 1307 (mq 12'314) e 1517 (mq 19'657) di __________.
Fatti
I tre fondi sono confinanti, pianeggianti e prativi. Sul mapp. 1307, che è
separato da una strada dagli altri due fondi, è ubicata l'azienda agricola
della famiglia __________.
B. Il
previgente piano regolatore attribuiva i fondi dei ricorrenti alla zona
agricola. Era stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 agosto
1985 (n. 4417). La risoluzione, che accoglieva un ricorso dei qui insorgenti,
suggeriva al comune di __________ di elaborare una variante di piano regolatore
relativa alla zona industriale J1.
C. __________
ha dato seguito a questo suggerimento adottando, il 28 agosto 1995, il piano
particolareggiato della zona industriale J1, che confermava l'esclusione dei
mapp. 1304, 1307 e 1517 dalla zona industriale.
I proprietari
hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro quest'impostazione
pianificatoria.
Il
Governo ha approvato il piano e respinto il ricorso sulla base delle indicazioni
del Piano direttore cantonale e considerata l'ampiezza della zona industriale
di __________ (risoluzione governativa 21 maggio 1997, n. 2496).
È stato quindi interposto ricorso innanzi a
questo tribunale.
D. Il ricorso
è diventato privo d'oggetto ed è stato stralciato dai ruoli con decreto 10
marzo 2004 (inc. 90.1997.65).
E. Il 2 maggio
2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato un nuovo piano regolatore,
che ha confermato l'assegnazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti alla zona
agricola.
F. I
proprietari hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo
nuovamente l'inserimento dei loro fondi nella zona industriale. A sostegno
della richiesta hanno richiamato, tra l'altro, i contenuti del loro ricorso (24
giugno 1997) contro la risoluzione che approvava il piano particolareggiato
della zona industriale J1.
G. Il
Consiglio di Stato ha approvato il piano e ha respinto il ricorso con la
risoluzione impugnata (pagg. 31 segg.). La decisione precisava che i terreni
dei ricorrenti erano inseriti dal piano direttore cantonale fra le superfici
per l'avvicendamento delle colture (SAC) e che la zona industriale di __________
era largamente dimensionata e presentava un'ampia disponibilità di superfici libere.
La
risoluzione (per una svista del Governo) non abrogava il piano
particolareggiato della zona industriale J1, che è ad ogni modo stato abrogato
successivamente, con risoluzioni 14 e 28 gennaio 2003. Queste decisioni non
sono state contestate e sono cresciute in giudicato.
H. I
proprietari indicati in ingresso inoltrano ricorso innanzi a questo tribunale.
Essi chiedono sempre l'inserimento dei fondi nella zona industriale J1.
Formulano, in via subordinata, la richiesta di inserire in tale zona almeno i
mapp. 1307 e 1517 ed in via ancor più subordinata essi chiedono l'attribuzione
alla zona industriale del mapp. 1517. A sostegno delle richieste, ricordano l'istoriato
dal primo piano regolatore comunale (1976) ed invocano, in particolare, le
indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nella risoluzione 7 agosto 1985
(che accoglieva il ricorso 9 aprile 1984), nonché gli argomenti esposti nel ricorso
24 giugno 1997 a questo tribunale contro il successivo piano particolareggiato.
I ricorrenti censurano pure il fatto che il Consiglio di Stato ha deciso senza
sentirli e senza esperire un sopralluogo. Gli insorgenti espongono infine
diversi argomenti a favore dell'inserimento in zona industriale dei fondi.
I. Con
osservazioni 27 agosto 2002 il RA 2 ha chiesto l'inserimento del mapp. 1517 in
zona industriale. La divisione della pianificazione territoriale ha invece
chiesto al tribunale di respingere il ricorso (osservazioni 13 agosto 2002).
L. Il 6
novembre 2002 si è tenuta l'udienza di discussione, seguita dal sopralluogo.
Nel corso dell'udienza il legale dei ricorrenti ha ritirato il ricorso per i
mapp. 1304 e 1307, mantenendolo per il mapp. 1517.
M. Con scritto
6 giugno 2003 il patrocinatore degli insorgenti, richiamate le prove offerte
nel ricorso, ha chiesto l'esperimento di una perizia sull'idoneità agricola del
mapp. 1517.
N. La
Divisione della pianificazione del territorio ha formulato le sue osservazioni
il 15 luglio 2003, versando contemporaneamente agli atti un estratto della
rappresentazione grafica della carta dell'idoneità agricola dei suoli, che
assegna il mapp. 1517 alla categoria dei terreni molto idonei alla
campicoltura. Ne è seguito uno scambio di osservazioni, di cui si dirà all'occorrenza
sotto. I ricorrenti si sono rimessi al giudizio di questo tribunale sull'opportunità
di esperire una perizia circa l'idoneità agricola del mapp. 1517.
O. Gli
insorgenti hanno presentato delle conclusioni in data 17 agosto 2004. Nelle stesse
contestano dal profilo sostanziale e da quello procedurale i documenti che
hanno portato all'inclusione del mapp. 1517 nell'area SAC. Essi rilevano anche,
tra l'altro, che la procedura di identificazione della idoneità agricola ad opera
della Sezione dell'agricoltura è posteriore al piano direttore cantonale, non
lo avrebbe pertanto influenzato e sarebbe estranea al suo contenuto, ragione
per la quale il piano direttore non sarebbe nemmeno opponibile ai ricorrenti,
anche in considerazione della costante volontà del comune di inserire almeno il
mapp. 1517 in zona industriale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
Considerandi
2.
La
procedura amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 18
cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio
gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua
iniziativa le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapporti
interessi e rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di
trattamento, della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8
CCS, applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la
parte può altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità
procede al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare
ad assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun
nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a), come
mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi-Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).
Nel caso
concreto, non è necessario esperire una perizia sull'idoneità agricola del
mapp. 1517, perché questa risulta dai documenti agli atti (in particolare dall'estratto
della rappresentazione grafica della carta dell'idoneità agricola dei suoli e
documenti annessi), è stata visivamente accertata dal giudice delegato durante
il sopralluogo e, in definitiva, non costituisce nemmeno una circostanza
decisiva ai fini del giudizio.
Il
sopralluogo in contraddittorio è stato esperito da questo tribunale, che ha
quindi sanato ogni eventuale vizio a dipendenza del fatto che - come da prassi -
il Consiglio di Stato ha deciso senza l'ispezione dei luoghi in
contraddittorio.
Il fatto
che gli accertamenti sull'idoneità agricola del mapp. 1517 non siano stati eseguiti
in contraddittorio è irrilevante, anche perché i ricorrenti hanno avuto la possibilità
di esprimersi al riguardo innanzi a questo tribunale.
3.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta.
Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),
che decide i ricorsi -e approva il piano- con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali.
Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT).
Il
Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento
a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra
più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od
opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo
corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione – per potere ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett.
b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
I piani d'utilizzazione
– in Ticino chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg.
LALPT) – disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi
delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT).
5.
A norma
dell'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione
già edificati in larga misura (lett. a), o quelli prevedibilmente necessari all'edificazione
e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile, sempre che, dopo una ponderazione
degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba essere incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che ancorché
soddisfatti – non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario ASPAN, ad art. 15 n. 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, n. 314). La definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre
tener conto, segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2
lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50 segg.;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 317).
La
differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti
pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Tutte le zone edificabili devono
ad ogni modo rispettare i criteri dell'art. 15 LPT, devono in particolare
soddisfare, anche prese singolarmente, il criterio della probabile necessità
entro 15 anni.
L'orizzonte
temporale di 15 anni e l'applicazione del classico metodo delle tendenze,
generalmente idonei per valutare l'estensione delle zone residenziali, non sono
sempre adeguati per valutare le esigenze dell'industria. Per calcolare il
fabbisogno di superfici industriali ed artigianali è opportuno fare capo a
criteri particolari, quali il fabbisogno regionale o le prospettive di sviluppo
economico a medio e lungo termine (Flückiger, op. cit., n. 72 ad art. 15 LPT).
Tutti questi criteri vanno applicati alla luce dei principi dello sviluppo
sostenibile (art. 73 Cost; cfr. Anne Petitpierre-Sauvain, Fondements
écologiques de l'ordre constitutionnel suisse, in Thürer et al., Verfassungsrecht
der Schweiz, pag. 586) e di un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del
suolo (art. 75 Cost). Decisivo è pure il fatto che la politica degli insediamenti
industriali ha una valenza regionale, anche per evitare insediamenti
industriali dispersi “a macchia di leopardo”.
6.
La
risoluzione governativa che approva il piano regolatore (pag. 17) riconosce che
__________ ha conosciuto una forte crescita di popolazione, anche se le zone
residenziali sono molto estese, in altre parole dimensionate in modo più che
abbondante per assorbire il probabile aumento nell'orizzonte temporale
2015-2020. La risoluzione precisa inoltre che la progressiva occupazione delle
zone industriali-artigianali non ha invece raggiunto le dimensioni e le qualità
attese. Al momento dell'approvazione del piano, la dimensione delle zone
riservate alle attività produttive e di servizio era più che sufficiente, con
le unità lavorative attestate a 950-1000, corrispondenti ad un tasso d'occupazione
del 50%.
In sede di
udienza, il tecnico comunale ha precisato che la zona edificabile di __________
e soprattutto quella di __________ conoscono un certo incremento edilizio. Nel
corso dell'istruttoria non sono tuttavia emersi concreti in questo senso,
perlomeno per quanto concerne la zona industriale in disamina.
Dal
giorno dell'approvazione del piano regolatore (14 maggio 2002), è stata rilasciata
una sola licenza edilizia di un certo rilievo, quella concessa il 16 giugno
2003.
per l'edificazione di un nuovo centro industriale al mapp. 51 RFD (il
permesso di costruzione non è però ancora stato utilizzato). D'altra parte,
anche negli anni che hanno preceduto l'approvazione del piano la zona industriale
J1 ha conosciuto un'attività edilizia contenuta, con l'eccezione della nuova
centrale di distribuzione __________ (licenza edilizia 17 dicembre 2001).
Lo
sviluppo edilizio registrato è quindi più che modesto. In simili circostanze un
tasso d'occupazione del 50% garantisce ampi margini d'incremento, ben oltre l'orizzonte
temporale di 15 anni stabilito dall'art. 15 LPT.
Lo
conferma la scarsa qualità degli insediamenti presenti nella zona industriale
in disamina. Nella stessa si trovano diversi terreni liberi da costruzioni, ed
anche l'azienda agricola __________ (casa, stalla e terreni agricoli ai mapp.
44, 45, 46, 47 e 48). La maggioranza dei fondi è invece occupata da depositi di
ghiaia, terra, croste d'asfalto, macchinari e materiale per la costruzione,
silos, impianti per il trattamento del materiale terroso o degli inerti
(stabilimento __________ al mapp. 16 RF, __________ sempre al mapp. 16,
deposito __________ al mapp. 1541, deposito dell'impresa di costruzioni __________
al mapp. 1533; stabilimento e depositi __________ ai mapp. 16 e 19 RF; deposito
della ditta __________ al mapp. 212). Solo i mapp. 207 e 209 ospitano un
insediamento recente e di qualità, la citata Centrale di distribuzione __________,
che non è ad ogni modo uno stabilimento industriale nel senso classico del
termine. Questa situazione tende a confermare la debolezza della domanda di
terreno industriale, in ogni caso per iniziative di qualità. Il quadro
complessivo non può dunque giustificare l'ampliamento della zona industriale.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto già per il mancato soddisfacimento dei
criteri posti dall'art. 15 LPT.
7.
Il ricorso
deve inoltre essere respinto in considerazione delle norme relative alla tutela
degli spazi agricoli.
7.1
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad
assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto
possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e
comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura
produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i
terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura
(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25
febbraio 2003, in vigore dal 1 giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile
devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
Il
messaggio del Consiglio federale (FF 1996 III 471) spiega che la delimitazione
delle zone agricole persegue essenzialmente quattro scopi. Il primo è di
politica agraria: le zone agricole devono assicurare l'approvvigionamento della
popolazione con prodotti alimentari di qualità, in quantità sufficiente e a
prezzi vantaggiosi. Il secondo scopo è di politica fondiaria: l'attribuzione di
un terreno alla zona agricola permette di ridurre il rischio di vendite
speculative e di evitare che le superfici agricole siano accaparrate dal
mercato immobiliare (con conseguente lievitazione dei prezzi). In terzo luogo,
persegue uno scopo urbanistico, poiché consente di limitare l'insediamento
anarchico di nuove costruzioni, salvaguardando i siti naturali e l'istituzione
di zone di svago. Da ultimo, l'istituzione di zone agricole persegue anche
degli obiettivi di protezione ambientale e tutela del paesaggio.
7.2
Le
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei
all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68.
cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche
(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo
(coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno
(pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel
rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione
totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati,
una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di
alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la
relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27
cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce
per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).
Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano
le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni
comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la
qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole; devono inoltre garantire che la quota dell'estensione
totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30
cpv. 1 e 2 OPT).
7.3
Nel
nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la
zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e art. 68 LALPT).
I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola
intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel
piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
7.4
Nel
concreto caso, è assodato che il mapp. 1517 appartiene al comprensorio SAC
definito dal piano direttore cantonale: questo fondo dev'essere di conseguenza
attribuito alla zona agricola del piano regolatore.
L'idoneità
all'uso agricolo del fondo, situato a confine del terreno sul quale sorge l'azienda
agricola __________ (mapp. 1304), è inoltre stata visivamente accertata in sede
di sopralluogo ed è confermata dall'estratto della rappresentazione grafica della
carta dell'idoneità agricola dei suoli (e relativi allegati). Queste circostanze
confermano oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza dell'attribuzione alla
zona agricola del mappale. I ricorrenti credono che l'idoneità agricola del
fondo sia stata accertata dopo l'allestimento del piano direttore. Al di là
della rilevanza (prettamente formale) di questo argomento, in realtà, come è
noto, le SAC designate nel piano direttore si fondano sugli studi di base di
tale piano, risalenti agli anni 1984/86 e su quelli specifici della sezione
agricoltura (cfr. il testo della scheda 3.1.), che sono stati successivamente
aggiornati.
7.5
L'attribuzione
alla zona agricola del mapp. 1517 è infine giustificata dal fatto che il
terreno si presenta come un bel prato pianeggiante; che confina su due lati con
una zona agricola abbastanza vasta. Il fondo __________ appartiene ad uno
spazio inedificabile coerente, che comprende diversi altri terreni situati sia
ad __________, sia nel vicino comune di __________. Il fondo è quindi parte
integrante di un comprensorio agricolo conforme al precetto sancito dall'art.
16.
cpv. 2 LPT.
8.
Per le
precedenti motivazioni il ricorso deve essere integralmente respinto e la risoluzione
del Consiglio di Stato confermata. La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Non sono
attribuite ripetibili al comune, che non è assistito da un avvocato ed ha
cambiato posizione nel corso della procedura, escludendo dapprima il fondo
dalla zona agricola e chiedendo per finire a questo tribunale di accogliere il
ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili
alla fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. I
ricorrenti sono condannati, in solido, al versamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 2'500.-. Non sono assegnate ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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