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Decisione

90.2002.139

Istituzione d'ufficio da parte del Consiglio di Stato di un perimetro di rispetto per un bene culturale di interesse cantonale.

13 agosto 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni nell’adempimento di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell’art.

5 LPN dev’essere infatti attribuito, quantomeno sotto l’aspetto sostanziale, il

valore delle concezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che

i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6

cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la

pianificazione dell’utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii). È

quanto si avvera, nel nostro Cantone e per quanto qui possa interessare, per i

comuni contemplati dall’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di

importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si

è imposta anche negli altri idiomi), allestito a norma dell’art. 5 LPN e della

relativa ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore

impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale,

mediante l’affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata

scheda obbliga quindi i comuni interessati dall’inventario ISOS a verificare se

le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la

tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

Inoltre, l’art. 1 cpv. 2 lett. a e l’art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che

Confederazione, Cantoni e Comuni, in qualità di autorità preposte alla

pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto.

L’art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti caratteristici, i

luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle

zone protette.

5.2. A

livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all’istituto del piano del paesaggio

(art. 28 cpv. 1 LALPT); la LALPT prevede espressamente, all’art. 28 cpv. 2

lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani

regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni

fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e

dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e

della vista panoramica. Inoltre, secondo l’art. 29 LALPT il piano regolatore

può prevedere l’obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di

essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio

(cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli

edifici (cpv. 1 lett. g).

Nel nostro

Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione

dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la legge per la protezione

dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946, improntata su una nozione

più moderna di cultura, intesa come l'insieme di tutti quei valori, usi e

costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo. In parallelo

all'evoluzione di questa nozione, il termine di "monumento storico" è

stato sostituito con quello di "bene culturale" inteso appunto quale

prodotto dell'attività culturale in senso lato.

La protezione

del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico

(cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili

che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L’art. 2 LBC dà la definizione di bene

culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per

la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i

manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone

archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come

oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Fra questi

ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o

d'arredo, utensili.

Secondo

l'art. 3 LBC sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione

pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli

d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze

cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono

protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti

per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che

rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle

istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art.

21 cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano

a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La

ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato

che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20

e segg. LBC).

5.3.

L’art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della

protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica

i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale

ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e

l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività

in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla

conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività

si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover

essere tramandati alle generazioni a venire.

Si rileva

comunque che un vincolo di protezione dei beni culturali risponde, per principio,

all'interesse pubblico (DTF 120 Ia 270 consid. 4a; 119 Ia 305 consid. 4b e rinvii).

La protezione dei monumenti si può estendere anche agli edifici caratteristici

del periodo in cui sono sorti (DTF 126 I 219 consid. 2e, 120 Ia 270 consid. 4a;

sentenza del Tribunale federale del 6 maggio 1998 nella causa S.-S., consid. 4a

, pubblicata in ZBl 101/2000, pag. 99 segg.; RDAT I-2001 n. 49, consid. 6). Non

è per contro necessaria una particolare pregevolezza degli immobili che si intendono

proteggere (RDAT cit., ibidem, con rinvii), né il mantenimento delle

loro funzioni e strutture originarie.

La legge

affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di

volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di

individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene

(messaggio citato del Consiglio di Stato, capitolo 6, ad art. 19). Il regime

giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte:

d’un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall’altro

consentire l’esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2.).

Per quanto concerne la protezione dei beni immobili,

giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di

adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione

cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di

ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto

al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali

la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione

dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame

preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr.

art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della

protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e

il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3

LBC).

5.4.

Secondo l’art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene

Considerandi

culturale si estende all’ oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione

o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La

citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione

sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve

essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto

spaziale (cfr. anche (Wiederkehr

Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l' importanza di un bene culturale, in particolare un immobile,

risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto

spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi

limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il

portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la

delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione

analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art.

12.

della cessata legge sui monumenti storici del 15 aprile 1946). Tale

perimetro di rispetto verrà delimitato per gli immobili, nel piano delle zone.

Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene

protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione

concreta (cfr. messaggio citato del Consiglio di Stato, n. 6 ad art. 22).

6.

In concreto, contrariamente

a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’imposizione di un vincolo che istituisce

un perimetro di rispetto sulla sua proprietà è senz’altro sorretta da un

sufficiente interesse pubblico.

RI 1, quale villaggio, è inserito nell’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

(ISOS). Secondo la descrizione data nell’inventario ISOS,

ripresa anche dalla divisione della pianificazione territoriale nella propria

risposta al ricorso, la Piazza S, posta trasversalmente rispetto al vicolo principale

(Via G), è uno spazio che “un tempo,

doveva contrarre uno stretto rapporto con l'ampio paesaggio a vigna, a nord dell'insediamento,

e lo stacco era costituito semplicemente da un muro in sassi a vista, alto

forse quanto un uomo (I-De II). Oggi questo muro è sormontato da una ringhiera

in ferro nello stesso stile della villa e della casa comunale, simile alla villa,

ma un po' più grande; entrambi gli edifici (E 0.0.17, E 0.0.18), sono stati

costruiti in mezzo alle vigne a cavallo tra il XIX e XX sec. Si collocano

arretrati, a una certa distanza dai margini della piazza - ciò che ne marca il

prestigio - annunciato da un viale alberato, in linea coi portali d'accesso.

Tutto il resto dell'edificazione della piazza è dovuta al XVIII sec., anche la

chiesa parrocchiale (E 1.0.1), citata, per la prima volta, poco dopo che la

parrocchia si staccò da Riva San Vitale (1528), e ricostruita quasi completa-

mente nel linguaggio formale tardo barocco, nel XVII sec. (1771-76). E'

situata, in posizione esposta, su un basso 'pulpito' del terreno, che si avanza

notevolmente davanti al margine dell'insediamento, verso valle, e che marca il

limite orientale dell'edificazione storica.

Originariamente,

anche ad una visione da lontano, doveva fungere da baricentro edilizio

dell'insediamento; oggi ha perso questo ruolo pressoché totalmente dato che

l'espansione edilizia nel primo piano, un tempo libero da edificazione, ha

risparmiato solo la stretta fascia prativa (I-De I), dalla quale emergono le

parti più vecchie del complesso e l'abside della chiesa.

All'interno

del nucleo, il suo alto valore permane, comunque, non sminuito nemmeno dalla

presenza dei grandi edifici recenti che estendono la loro influenza negativa

fino dentro la piazza (0.0.16). Si colloca come punto terminale, monumentale,

all'estremità stretta della piazza e le conferisce l'importanza d'obbligo, per

poter fungere - nonostante la posizione eccentrica rispetto all'edificazione -

come centro di gravità spaziale del nucleo.” (scheda ISOS

relativa al RI 1, 2. stesura, 1989, “Sviluppo dell’insediamento”, pag. 3).

La necessità di tutelare nella loro

interezza e nei loro elementi costitutivi quali beni culturali sia la chiesa

parrocchiale, sia la piazza, a mente del Consiglio di Stato uno dei pochi

esempi ancora esistenti conservatasi nelle sue strutture di piazza di carattere

lombardo scaturisce chiaramente già da questa descrizione, né del resto il comune

lo contesta direttamente, limitandosi ad asserzioni circa il perimetro di rispetto

della piazza. Il valore storico, urbanistico, culturale e architettonico della

piazza di S per contro, impone una

protezione non solo della piazza in sé, ma anche dei suoi elementi costitutivi,

quali ad esempio le facciate degli edifici, la colonna con la statua, e il muro

su alcune particelle che si affacciano sulla piazza. La decisione del Consiglio

di Stato di tutelare la piazza S__________ e la chiesa parrocchiale risponde

quindi ad un chiaro interesse pubblico che prevale rispetto all’interesse del comune

quale proprietario di infrastrutture pubbliche che sorgono all’interno del perimetro

(casa comunale, edificio scolastico, ecc.).

6.2

Accertata la necessità di proteggere

la piazza e la chiesa, del resto riconosciuta anche dallo stesso comune, il

Consiglio di Stato ha imposto d’ufficio il vincolo del perimetro di rispetto

della

piazza e della chiesa, da via ai G__________

lungo tutta la piazza fino all’intersezione tra via P e via e lungo questa via

fino all’altezza dell’edificio delle scuole comunali per risalire fino alla via

ai

Quanto all’interesse pubblico di questo

vincolo, si è visto sopra che la tutela di un bene culturale, quando le

circostanze lo impongono può esigere di delimitare un perimetro entro il quale

gli interventi edilizi suscettibili di compromettere la conservazione o la

valorizzazione del bene protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC). Ciò è

il caso in concreto, visto l’oggetto descritto sopra, di cui anche il comune ha

riconosciuto l’importanza storica culturale e artistica.

7.

Riguardo al perimetro delimitato dal

Consiglio di Stato, che certo può apparire di primo acchito eccessivo rispetto

allo scopo che l’istituzione dello stesso si prefigge, occorre rilevare che

esso comprende i fondi che si affacciano direttamente sulla piazza, come pure

le costruzioni che - poco o tanto - sono visibili da questa e la cui

edificazione potrebbe compromettere la valorizzazione e la conservazione della

piazza e della chiesa. Occorre inoltre rilevare che taluni fondi risultano

rialzati rispetto al livello della strada, come il fondo della ricorrente, per

cui a maggior ragione si impone un vincolo di perimetro di rispetto assai

ampio, ritenuto l’impatto visivo che l’edificazione degli stessi potrebbe

creare sui beni protetti.

Se l’idoneità del vincolo non può esser

messa seriamente in discussione - del resto la stessa ricorrente la ammette -

la necessità del vincolo in questione deve pure essere confermata. Lo scopo del

perimetro non consiste tuttavia, come sembra a torto sostenere la ricorrente,

unicamente nella protezione del muro di cinta della sua proprietà, ma nella

tutela della piazza nella sua interezza e globalità (piazza, muri, facciate,

colonna, chiesa, ecc.). Né del resto sembrano essere possibili a questi fini

misure meno incisive della proprietà, visto e ritenuto che il perimetro si

estende al limite delle edificazioni oggi presenti rispettivamente sulla zona

AP-EP dove sorge il centro scolastico e nella zona di

contorno del nucleo (area retrostante il municipio),

fondi che, come detto, sono visibili e mantengono uno stretto contatto con la

piazza.

Occorre comunque precisare che

l’imposizione di un perimetro di rispetto non ha come conseguenza

l’inedificabilità dei terreni ivi inclusi: la norma che il Consiglio di Stato

ha inserito d’ufficio nelle NAPR dispone infatti che sono vietati solo quegli interventi

suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione

dei beni culturali e sancisce nel contempo il controllo degli interventi da

parte della commissione dei beni culturali. Interventi che sono comunque

possibili nel rispetto delle norme di piano regolatore, ossia, per il fondo

della ricorrente, delle norme della zona Cn dove il suo fondo è inserito.

L’utilizzazione dei fondi compresi nel perimetro di rispetto non viene quindi

irragionevolmente compromessa (cfr. RDAT I-2001 n. 49, con rinvii). Si rileva

infine che la richiesta ricorsuale di limitare il perimetro al limite stabilito

dal comune per gli spazi liberi di valore ambientale non avrebbe in ogni caso

lo scopo di preservare i beni culturali, dal momento che in esso, di dimensioni

comunque limitate, non sono possibili nuove costruzioni (art. 31 cifra 7 NAPR).

Questo vincolo, adottato dal comune e approvato dal Consiglio di Stato, non è

stato contestato dalla ricorrente. Pure inimpugnato è il vincolo di linea di

costruzione imposto tra l’altro anche sul fondo della ricorrente.

Per concludere, la decisione del Consiglio

di Stato di delimitare un perimetro di rispetto della Piazza S__________ e

della Chiesa parrocchiale omonima risponde ad un prevalente interesse pubblico

e non viola il principio della proporzionalità. Il ricorso deve quindi essere

respinto.

8.

La tassa di giustizia e le spese sono a

carico della parte soccombente (art. 28 LPamm). Il comune, che aveva pure

postulato l’accoglimento del ricorso, può essere esonerato dal pagamento delle

spese processuali non essendo comparso in causa per difendere interessi

economici propri, bensì in veste di ente pianificante.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso di RI 1, , è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1500.- (millecinquecento) sono poste a carico diRI

1,.

3. Intimazione

a:

t

erzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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