Lexipedia

Decisione

90.2002.143

Esclusione di una zona, inserita d'ufficio dal Consiglio di stato, dall'area d'interesse archeologico disciplinata dalle NAPR.

13 agosto 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti contestano l’inserimento della zona C__________ e della loro

particella nell’area di interesse archeologico del piano regolatore. Ritengono

che l’interesse pubblico, basato sull’ipotesi di una possibile presenza di uno

o più castelli in quella zona non sarebbe sufficientemente provato dal momento

che si fonderebbe esclusivamente su indicazioni d’ordine toponomastico. In assenza

di indizi concreti come pure di ritrovamenti archeologici in passato, la misura

pianificatoria in questione si rivelerebbe quindi sproporzionata. Essi chiedono

pertanto lo stralcio della zona “C__________” e della loro proprietà dalle zone

di interesse archeologico del piano regolatore.

D.

La divisione della pianificazione territoriale

ribadisce per contro la necessità di tutelare l’area in oggetto; fonti storiche

e indicazioni toponomastiche indurrebbero infatti ad ipotizzare che sul territorio

si trovassero uno o più castelli di origine medioevale. Ricorda altresì che

l’inserimento di questo comparto nella zona di interesse archeologico non

comprometterebbe il carattere edificabile del fondo, assegnato alla zona

residenziale estensiva (Re). La misura in esame servirebbe unicamente quale strumento

di informazione, prevenzione e controllo in caso di ritrovamenti archeologici

ed espleterebbe i suoi effetti unicamente al momento in cui venissero

effettuati degli interventi sulle costruzioni e sui sedimi interessati.

Ritenuta la limitata incisività del vincolo sui diritti dei proprietari,

l’interesse pubblico dovrebbe essere ammesso. Per questi motivi la divisione

della pianificazione territoriale postula pertanto la reiezione del ricorso.

Dal conto suo il RA 2 chiede invece

l’accogli-mento dello stesso. Esso osserva come in loco non vi sia mai stato

alcun ritrovamento archeologico. Per quanto attiene alla designazione toponomastica

del comparto, rileva che, in origine la designazione C__________ si riferiva non

tanto alla proprietà G__________ quanto ad alcuni caseggiati situati ai margini

del nucleo storico di __________ e posti in posizione più rialzata rispetto al

centro del paese.

E. In data 14 maggio 2004 si

sono tenuti l’udienza di discussione e il sopralluogo. Le parti si sono

riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste.

considerando, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data ed il

ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La legittimazione ricorsuale è

riconosciuta ai singoli coeredi che nella fattispecie agiscono congiuntamente

(art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT) e non alla comunione ereditaria fu ing. D__________

G__________ in quanto tale, priva di personalità giuridica secondo i disposti

del diritto civile e quindi priva della capacità di essere parte in giudizio

(RDAT I-2003 n. 56; 1984 n. 77; II-1995 n. 56; cfr. anche DTF 119 Ib 57 consid.

1a; 116 Ib 449 consid. 2 e rinvii). Il ricorso è dunque

ammissibile.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I

ricorrenti contestano l’esistenza di un interesse pubblico sufficiente per

l’imposizione del vincolo di zona di interesse archeologico di “C__________”

sulla particella di loro proprietà. Considerano pure sproporzionata la misura

adottata d’ufficio dal Consiglio di Stato, dal momento che non vi sarebbe alcun

concreto indizio per far supporre la presenza di reperti storici sulla loro

proprietà, non bastando la semplice dicitura toponomastica per lasciar supporre

la presenza di interessi di tipo archeologico. Essi invocano quindi

indirettamente una violazione della garanzia della proprietà.

3.1

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

Rettamente

nella fattispecie l’esistenza di una base legale non è messa in discussione.

Per quanto attiene al pubblico interesse, in linea generale si ritiene pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle

sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del

territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000

n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati

(RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610).

3.2

Prima di verificare l’esistenza di un sufficiente interesse pubblico alla

tutela della zona in questione, si ricorda in generale

che i beni archeologici sono considerati beni culturali ai quali si

applicano tutte le disposizioni della LBC (cfr. art. 2 LBC). Trattasi di beni

che rivestono importanza per la collettività, sia per l’interesse sortivo o

artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico,

etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico, ecc. Fra i beni

suscettibili di protezione trovano posto gli immobili cioè, a titolo

esemplificativo, le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o

accessorie di costruzioni, le zone archeologiche (messaggio n. 4387 del 14

marzo 1995 del Consiglio di Stato, capitolo 6 ad art. 2-4). Le zone archeologiche

individuate beneficiano della protezione come beni immobili d' interesse

cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC) e vengono quindi delimitate come tali nel piano

regolatore giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. a del regolamento sulla protezione dei

beni culturali del 6 aprile 2004 (RBC). La necessità di una normativa speciale

più rigorosa per questo tipo di beni, deriva dal fatto che il Cantone è il

responsabile esclusivo del patrimonio archeologico (art. 34 e segg. LBC), in

quanto proprietario virtuale di tutti gli oggetti d' interesse

scientifico-archeologico esistenti nel sottosuolo cantonale (art. 724 CC e art.

38.

LBC; cfr. messaggio citato del Consiglio di Stato, capitolo 4 in ingresso).

L’art. 19 LBC definisce le

condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a

priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un

bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è

l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso

nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento della

memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma

che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i

propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni

a venire. La legge affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il

compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della

collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la

protezione di un bene (messaggio citato del Consiglio di Stato, capitolo 6 ad

art. 19).

4.

Sulla

questione dell’inserimento della località C__________ tra le zone di interesse

archeologico, il Consiglio di Stato si è limitato a seguire il preavviso

dell’Ufficio dei beni culturali (in seguito UBC), il quale a questo proposito

senza motivazione alcuna, ha semplicemente riferito di aver identificato

quattro aree di interesse archeologico a PI 1, tra le quali appunto anche

l’area C__________ (cfr. decisione impugnata, consid. 3.4.3. lett. g punto n. 4

pag. 39 e preavviso 11.03.2001 dell’UBC, pag. 4 e 5 e allegati). In seguito, a

richiesta del patrocinatore dei ricorrenti, l’UBC ha precisato, facendo

riferimento all’opera di Virgilio Gilardoni, Il romanico, a pagina, di aver indicato

le zone di interesse archeologico sulla base di fonti storiche e di indicazioni

toponomastiche che indurrebbero ad ipotizzare la presenza sul territorio di uno

o più castelli di origine medievale (cfr. scritto del 13 settembre 2002

dell’UBC). In occasione dell’udienza di discussione l’UBC ha confermato tale

riferimento.

4.1

Da un

punto di vista storico-archeologico, il comune di __________ era sito in

posizione dominante rispetto alle antiche vie di comunicazione che correvano

tra __________ e __________ - passando sul versante occidentale della piana

solcata dal L__________, mantenendosi ai piedi del promontorio del M__________ __________

- e tra M__________ e i comuni della montagna (T__________ e B__________),

tutte località di antichissima origine e di notevole importanza archeologica

(cfr. inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera, IVS, scheda

TI 24, pagina 1). In particolare a PI 1 sono state portate alla luce tombe di

cremati risalenti al periodo romano. Gli storici reputano che proprio PI 1

fosse la sede di un potente gruppo di arimanni (Gilardoni, op. cit., pag.; IVS

citato). In località P__________ vi sono stati dei ritrovamenti di un antico

castello e parimenti analisi sul terreno hanno permesso di individuare un’area

di valore storico in corrispondenza del nucleo di C__________.

Per il

rimanente non è stato possibile accertare la presenza di ulteriori beni di interesse

archeologico (nemmeno per quanto riguarda la primitiva chiesa di S__________),

né tantomeno le citate fonti storiche permettono di ipotizzare la presenza di

altri castelli sul territorio di PI 1 e in particolare in corrispondenza della

proprietà dei ricorrenti. Inoltre, le ulteriori indicazioni riportate nei testi

citati dall’UBC e di cui si è riferito sopra sono irrilevanti ai fini del

presente giudizio. Del resto, la stessa divisione della pianificazione

territoriale ammette, nella sua risposta al ricorso, il carattere puramente

ipotetico dell’interesse archeologico dell’area in questione (cfr. risposta del

13.

gennaio 2003, pag. 2 in

fine).

È ben vero che

la denominazione toponomastica del sito nell’attuale mappa catastale è “C__________”:

tuttavia, in assenza di altri elementi più concreti, questo fatto non basta per

imporre il vincolo pianificatorio, anche se le indicazioni toponomastiche

possono essere assai significative da un punto di vista archeologico, dal momento

che la tradizione orale ha, nella maggior parte dei casi un tangibile fondamento

materiale. A questo proposito si rileva inoltre che la denominazione “C__________”

ha origini assai recenti, tant’è vero che in una vecchia mappa comunale del

1870.

la località in oggetto appariva ancora con la denominazione “__________”.

Per dovere di completezza si aggiunge pure che la zona in esame viene anche indicata

nell’uso corrente quale “__________”, denominazione questa riconducibile alla

presenza sul promontorio, fino a metà degli anni ’60, dell’omonima villa. Si

osserva infine che nelle proprie osservazioni al ricorso, le stesse autorità

comunali segnalano come, in origine, la località C__________ si riferisse non

tanto all’area oggetto della presente vertenza quanto ad alcuni caseggiati

posti tra via B__________ e via R__________ (cfr. osservazioni del 19 novembre

2002) e ubicati in posizione sopraelevata rispetto al centro del nucleo storico

(il cosiddetto nucleo di C__________).

4.2

Nel caso

concreto l’interesse archeologico della località “__________” è quindi solo

lontanamente ipotizzato e non risulta supportato da nessun altro elemento concreto.

Se è pur vero che è degno di protezione quel bene culturale non ancora protetto,

nel quale si “presume” la presenza di valori che giustificano misure di protezione

preventiva (art. 15 LBC e art. 3 RBC), l’adozione di misure di protezione non

può fondarsi solo su mere supposizioni, ma deve essere supportata da indizi

concreti e oggettivi di presenza di un bene culturale. In effetti, un vincolo

pianificatorio di area di interesse archeologico comporta delle restrizioni

della proprietà che, pur senza compromettere la natura edificabile del fondo,

restringe la libera facoltà di intervento sullo stesso da parte del

proprietario e lo sottopone ad una sorveglianza speciale dello Stato. In ogni

caso, l’istituzione della protezione di un bene culturale presuppone che

l’interesse pubblico cantonale o locale alla conservazione e alla valorizzazione

dell’oggetto in quanto testimonianza culturale prevalga rispetto ad altri

interessi (cfr. art. 19 LBC) in particolare quelli privati.

In concreto,

per le considerazioni che precedono, l’interesse alla protezione dell’area in

questione non può quindi ritenersi dato, visto il carattere solo ipotetico

dell’interesse archeologico dell’area interessata dal provvedimento, che deve

quindi cedere di fronte all’interesse del privato di poter usufruire

liberamente della proprietà. Già per questo motivo il ricorso deve essere pertanto

accolto.

4.3

Ad ogni

buon conto, si osserva che qualora venissero trovati dei beni culturali degni

di protezione, i proprietari saranno ad ogni modo tenuti in particolare a segnalare

tale ritrovamento alle autorità competenti (art. 15 LBC), a consentire l’esame

da parte delle autorità competenti, a fornire le informazione utili ai fini delle

decisioni sulle eventuali misure di protezione (art. 16 LBC) ed a concedere

l’accesso e l’occupazione del loro fondo (art. 38 LBC).

4.4

Dato

l’accoglimento del gravame già per la mancanza di interesse pubblico prevalente

sull’interesse dei privati, ci si può esimere dall’esaminare l’ulteriore censura

di violazione del principio della proporzionalità.

5.

Visto l ‘esito del procedimento, non si

prelevano tasse e spese di giustizia (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone

Ticino, soccombente in questo procedimento, è tenuto al pagamento di un’in-dennità

a titolo di ripetibili ai ricorrenti, essendo questi patrocinati da un legale

(art. 31 PAmm). Al comune non vengono riconosciute indennità a questo titolo,

non essendo rappresentato da un legale.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza la risoluzione 9 luglio 20 (n.

34) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore

di __________ è annullata nella misura in cui prevede l’inserimento d’ufficio

nel piano del paesaggio di un’area di interesse archeologico in località __________

e riporta questa località nella lista delle aree disciplinate dall’art. 26

NAPR.

2. Non si

prelevano tasse di giustizia e spese. Lo Stato del Cantone Ticino è condannato

a versare ai ricorrenti complessivamente Fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster