90.2002.149
richiesta di ampliamento della zona edificabile. Riduzione rispetto al precedente piano regolatore
8 ottobre 2004Italiano21 min
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Numero d'incarto:
90.2002.149
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, TPT
Titolo:
richiesta di ampliamento della zona edificabile. Riduzione rispetto al precedente piano regolatore
BENE PAESAGGISTICO
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
PONDERAZIONE
art. 15 LPT
Incarto n.
90.1997.123
90.2002.149
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 26 settembre 1997 e 29 ottobre
2002 di
RI1 già in __________, ora eredi
RI2
RI3
RI4
RI5
RI6
patr. da: PR1
contro
le risoluzioni 27 agosto 1997 (n. 4207) e 1 ottobre
2002 (n. 4627) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione,
rispettivamente alcune varianti del piano regolatore del PI1;
viste le risposte:
a) al ricorso 26 settembre
1997:
- 20 novembre 1997 del RA2;
-
9 dicembre 1997 della
divisione della pianificazione territoriale;
b) al ricorso 29 ottobre 2002:
-
9 gennaio 2003 del RA2;
-
9 gennaio 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti menzionati in ingresso sono proprietari del mapp. 670
di __________, ubicato in località __________, a monte dell’autostrada A2. Il
fondo ha una superficie complessiva di 58’037 mq ed è delimitato, verso
nord-est, da via al __________ e, verso nord-ovest e sud-ovest, da via __________.
Sulla sommità del colle del __________ è posta una vecchia villa, mentre nella
parte bassa del fondo, ai margini di via al __________, sono concentrati gli
altri edifici, tra cui una vecchia casa colonica.
B. Il piano
regolatore approvato dal Consiglio di Stato in data 25 febbraio 1976, attribuiva
alla zona residenziale estensiva (R2) una fascia di terreno lunga ca. 240 m ed
avente una profondità di ca. 40 m, collocata nella parte bassa del fondo, come
pure l’area nord-ovest del colle del __________, dove era posta la villa padronale
ed il relativo giardino, per una superficie complessiva di ca. 17'200 mq
(secondo i calcoli effettuati dall’ufficio tecnico di __________). Il restante
terreno era attribuito alla zona residua.
Nella
seduta del 21 marzo 1996 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In questa sede, solo un’area di forma rettangolare
di circa 2’700 mq (sempre secondo i precitati calcoli dell’ufficio tecnico
comunale), collocata nell’avvallamento tra il colle del __________ ed il
promontorio che sale verso il nucleo di __________, e adiacente via al __________,
è stata attribuita alla zona edificabile (NV, nucleo villaggio). Per il
restante il terreno è stato assegnato alla zona agricola e zona di protezione
del paesaggio.
C. Con ricorso
24 giugno 1996, i proprietari sono insorti contro questa deliberazione dinanzi
al Consiglio di Stato chiedendo che, per il mappale in oggetto, venisse riconfermata
l’estensione della zona edificabile come da piano regolatore previgente.
D. Con
risoluzione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
e respinto il ricorso in parola, per motivi legati essenzialmente alla
contenibilità del piano ed al valore paesaggistico del comparto.
E. Con ricorso
26 settembre 1997 i già ricorrenti sono insorti innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione, postulandone l’annullamento. A sostegno
della loro impugnativa hanno affermato che la riduzione della zona edificabile
operato dal comune era contraria al principio della proporzionalità e lesiva
del principio della parità di trattamento. Gli insorgenti hanno pertanto
sollecitato, in via principale, il ripristino dell'assegnazione della
superficie assegnata dal previgente piano regolatore alla zona residenziale
estensiva (R2) o alla zona nucleo villaggio (NV); in via subordinata che
quantomeno la villa e il terreno circostante fossero esclusi dalla zona agricola,
mentre che la parte bassa del fondo doveva rimanere attribuita alla zona
fabbricabile come previsto dal piano regolatore del 1996.
F. Sia la
divisione della pianificazione territoriale che il municipio hanno postulato la
reiezione del gravame.
G. In data 5
febbraio 1998 ha avuto luogo l’udienza. In questa sede le parti si sono riconfermate,
a titolo cautelativo, nelle rispettive allegazioni e domande in attesa di una
(possibile) variante di piano regolatore concernente l’assetto pianificatorio
della località __________. Il procedimento è stato, di fatto, sospeso.
H. Nella
seduta del 20 giugno 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti del piano regolatore. Tra di esse una prevedeva una rettifica
d’ordine urbanistico del limite di zona in località __________, ciò che ha
comportato un contenuto ampliamento della superficie edificabile NV, per circa
160 mq, sul mapp. 670. La proposta avanzata dal comune in sede di esame
preliminare di estendere la zona edificabile in loco di circa 2’000 mq, in
corrispondenza di via al __________, aveva suscitato l'opposizione del
dipartimento del territorio ed era pertanto stata abbandonata.
Fatti
I. Con
ricorso 15 ottobre 2001, i proprietari si sono aggravati contro questa deliberazione
innanzi al Consiglio di Stato al quale hanno nuovamente chiesto, riproponendo
in sostanza quanto allegato nei ricorsi 24 giugno 1996 e 26 settembre 1997, un'estensione
della zona edificabile sul loro fondo. Oltre alle domande formulate nel gravame
26 settembre 1997, essi hanno chiesto, in via più subordinata, che fosse perlomeno
resa edificabile l’area di 2’000 mq contigua ai fabbricati ubicati sulla parte
bassa del fondo, com’era nelle intenzioni, poi abbandonate, del municipio.
J. Con
decisione 1 ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha approvato la variante relativa
alla modifica dell’assetto pianificatorio in località __________ e respinto il
ricorso dei ricorrenti menzionati in ingresso. Esso ha considerato che
un’estensione della zona edificabile in loco era inconciliabile con la
necessità di ridurre le zone edificabili sul territorio comunale, già sovraddimensionate.
Al contempo un simile intervento sarebbe stato contrario sia ai principi
pianificatori che ad interessi di carattere naturalistico. La creazione di una appendice
edificabile che si incuneava nella zona agricola entrava in contrasto con i
criteri che determinano la delimitazione delle zone e non si giustificava
neppure dal punto di vista dell’interesse pubblico.
K. Con ricorso
29 ottobre 2002 i proprietari indicati in ingresso si sono aggravati contro
quest’ultima risoluzione innanzi a codesto Tribunale, ribadendo le domande già
sottoposte al giudizio del Governo. Essi si prevalgono di una violazione della
garanzia della proprietà. La misura pianificatoria non sarebbe sorretta da un
interesse pubblico preponderante e sarebbe pure lesiva del principio di
proporzionalità. I ricorrenti eccepiscono altresì una violazione della parità
di trattamento.
L. La
divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiezione del
gravame; dal canto suo, il comune ha ricordato come, nonostante l’impegno
profuso, il progetto tendente ad un ulteriore estensione della zona edificabile
sul mapp. 670, presentato in sede di esame preliminare, non abbia ricevuto
l’avvallo dal dipartimento del territorio e sia pertanto stato abbandonato.
M. Il 3 marzo
2004 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio durante i
quali sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. In questa
occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili.
1.2.
Com’è stato anticipato nella narrativa, con risoluzione 1 ottobre 2002 il Consiglio
di Stato ha approvato una serie di varianti di piano regolatore volte ad adeguarlo
alla risoluzione di approvazione 27 agosto 1997. Una di queste, nel mentre confermava,
per il mapp. 670, l’azzonamento previsto dal piano originario, prevedeva una
leggera estensione sul fondo della zona edificabile vecchio nucleo (NV),
nell’ordine di poco meno di 200 mq (cfr. risoluzione 1 ottobre 2002, cifra
4.2.2, lett. f, pag. 24 seg., che parla di circa 160 mq). Quale possa essere
l’effetto dell’approvazione di tale variante sul gravame inoltrato dagli insorgenti
il 26 settembre 1997 contro la decisione di approvazione del piano regolatore
27 agosto 1997 – e segnatamente se questo possa essere diventato privo
d’oggetto – è quesito che può rimanere irrisolto. In effetti, ancorché
ricevibile questa impugnativa, che sottopone al giudizio del Tribunale le
stesse motivazioni e le stesse domande di quella presentata, successivamente,
avverso la menzionata variante, dev’essere comunque sia respinta nel merito.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio
(cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, n. 314).
4. I
ricorrenti si prevalgono di una violazione della garanzia della proprietà,
adducendo che la misura pianificatoria che ha portato alla riduzione della zona
edificabile sul loro terreno non è sorretta da un interesse pubblico sufficiente
e non è conforme al principio della proporzionalità.
4.1. Allo
scopo di soddisfare i principi della LPT e gli obiettivi del piano direttore,
segnatamente quelli in merito al dimensionamento delle zone edificabili, la revisione
del piano regolatore adottata dal consiglio comunale il 21 marzo 1996 ha
proposto, segnatamente, una significativa riduzione della zona edificabile
residenziale estensiva (R2) rispetto a quanto prevedeva il piano regolatore
approvato dal Governo il 25 febbraio 1976 (30000 mq secondo quanto riportato
nella risoluzione di approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra
3.6.2, lett. d, pag. 17). Questa riduzione interessava essenzialmente due soli
fondi: il mapp. 666, in località __________, ed il mapp. 670, di proprietà dei
ricorrenti, posto sotto il primo e separato da quest’ultimo da via al __________,
in località __________. In sede di approvazione della revisione del piano
regolatore, dopo aver eseguito la verifica dell'estensione della zona
edificabile, il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che queste erano
comunque sia abbondantemente sovraddimensionate in relazione ad un’ipotesi di
sviluppo realistica del comune per i successivi 10-15 anni. In effetti, di
fronte ad un aumento della popolazione di circa 450 unità negli ultimi 15 anni
(da 2070 residenti nel 1980 a 2524 unità di popolazione legale permanente nel
1995; cfr. i pertinenti Annuari statistici ticinesi dei comuni), pari a circa
il 22%, il piano presentato rendeva invece possibile quantomeno il raddoppio
delle unità insediative (UI, comprensive degli abitanti e dei posti di lavoro),
che passavano da 3146 UI a 6470 UI. Per questo motivo il Governo ha concluso
che ampliamenti della zona edificabile dovevano essere esclusi rispettivamente
limitati al minimo indispensabile, ed anzi che, laddove risultava ancora
possibile, dovevano essere promosse delle ulteriori non attribuzioni di terreno
al territorio fabbricabile (cfr. risoluzione di approvazione del piano
regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. a, pag. 14 seg.). Passando in
rassegna le varie scelte operate a livello comunale, il Governo ha indi ritenuto
di non poter approvare la definizione degli azzonamenti con funzione residenziale
proposti tramite il nuovo piano regolatore per cinque comparti (__________, __________,
__________, __________ e __________), perché in contrasto con la già
sovrabbondante contenibilità del piano e la tutela del territorio agricolo
Considerandi
rispettivamente, per la località __________, perché incompatibile con
l’inquinamento fonico provocato dall’autostrada A2 (cfr. risoluzione di
approvazione del piano regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. d ed e,
pag. da 17 a 21). Il Governo ha pertanto rinviato gli atti al comune affinché
adottasse una variante che tenesse in migliore considerazione i precetti della
pianificazione del territorio (ibidem).
4.2
Attraverso la variante di piano regolatore adottata dal consiglio comunale il
20.
giugno 2001, l’estensione della zona fabbricabile concernente i cinque
suddetti comparti è stata circoscritta in misura importante (cfr. gli allegati
al messaggio municipale 7 maggio 2001), incontrando di conseguenza l’avallo
governativo (cfr. risoluzione di approvazione delle varianti 1 ottobre 2002, cifra
4.2
, lett. a-e, pagg. da 21 a 24). La contenibilità del piano regolatore,
rimaneggiato dopo la prima risoluzione di approvazione del 27 agosto 1997 e
malgrado il contenimento delle aree insediative, è però rimasta comunque sia
eccessiva. Secondo il rapporto di pianificazione, datato maggio 2001, questa si
attestava a circa 6’300 UI (cioè 170 UI in meno di quello sottoposto in un
primo tempo al Governo), permettendo pur sempre il quasi raddoppio della
presenza insediativa, a quel momento di 3’233 UI (cfr. pag. 16 del menzionato
documento). Il mantenimento in zona edificabile residenziale di tutto la
superficie del mapp. 670 riservata a questo scopo dal previgente piano regolatore,
approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976, come detto pari a circa
17’200 mq, non risponde pertanto ad una prevedibile necessità di terreni
fabbricabili giusta l’art. 15 lett. b LPT. La diminuzione dell’area insediativa
in loco, la quale è sta circoscritta al complesso di stabili ubicati nella
parte basa del fondo, per circa 2’900 mq, risponde invece pienamente
all’obiettivo, di interesse generale, di impedire rispettivamente ridurre le
zone edificabili troppo vaste. (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).
In
concreto non risulta adempiuto neppure il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT.
Infatti, con terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il
territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole
particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona
edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad
art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). Il fondo dei ricorrenti, di notevoli dimensioni, si trova invece ai
margini del comprensorio edificato costituito dal nucleo di __________ e dagli
edifici posti ad ovest di via __________, in località __________. Esso funge da
cuscinetto tra la precitata zona edificata, da cui risulta però separato
tramite la rete viaria (via al __________ e via __________), e l’area verde,
posta ad est, con la quale condivide la natura essenzialmente agricola. Di
conseguenza, esso non può essere considerato come ampiamente edificato nel
senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
4.3
Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi in presenza oltre al
già riconosciuto interesse pubblico a ridurre le zone edificabili troppo vaste
(consid. 4.1) va considerata la necessità di tutelare il comparto __________.
Questo rappresenta, per la morfologia, la posizione e per il carattere agricolo
che lo contraddistingue, una delle ultime aree del comune particolarmente significative
da un punto di vista paesaggistico. Gli elementi morfologici caratteristici
sono il colle del __________, un leggero avvallamento con orientamento
nord-ovest sud-est che inizia dal paese e un pendio che sale verso il pianoro __________.
Il colle, sulla cui sommità nella parte antistante il nucleo sorge la vecchia
villa al map. 670, è l'elemento dominante della zona. In parte prativo, in
parte vignato esso rappresenta una naturale barriera verso l’autostrada. La
conca allungata che dal nucleo si spinge verso __________ di sopra è ricca di ambienti
tipici legati ad attività agricole tradizionali: prati, piccoli campi ,
pascoli, vigneti, e siepi. Alternandosi fra loro essi formano un mosaico
ambientale sicuramente ricco di specie animali e vegetali che negli agglomerati
o nelle zone sfruttate in modo intensivo (__________) non riescono più a
sopravvivere. Il paesaggio che questi ambienti formano valorizza l’intera parte
sud del nucleo del paese e, proprio grazie alla vicinanza dell’agglomerato,
rappresenta un elemento particolarmente significativo anche da un punto
ricreativo, (molto attrattiva è la passeggiata che, attraversando la conca,
sale verso il pianoro per poi rientrare nel nucleo; da citare inoltre il
sentiero che conduce verso __________). Singoli elementi quali muri a secco, un
filare di salici capitozzati, una strada agricola tradizionale, ecc. aumentano
il particolare fascino dell’area ed il suo valore paesaggistico. (cfr. arch. __________,
Studio delle componenti naturali nell’ambito della revisione del piano
regolatore – PI1, Rapporto finale, novembre 1989, p. 15 segg.).
Va, al
contempo, rilevato che il catasto delle idoneità agricole annovera a vario
titolo il mapp. 670 tra i fondi idonei all'agricoltura, se si eccettuano i
sedimi degli edifici e le aree immediatamente adiacenti.
Ben si
comprende pertanto l’assegnazione del fondo tranne che per quanto concerne il
gruppo compatto di edifici ubicati nella sua parte bassa, a confine con via al __________,
alla zona di protezione del paesaggio (art. 42 NAPR) e, in pari tempo, in
quella agricola (art. 40 NAPR).
L’interesse
pubblico alla salvaguardia del comparto prevale pertanto indiscutibilmente
sull’interesse privato dei ricorrenti a mantenere inalterata la superficie
della zona edificabile sul proprio fondo.
4.4
Nemmeno le soluzioni prospettate dai ricorrenti a titolo subordinato possono
entrare in linea di conto.
In primo
luogo, la vecchia villa e le sue adiacenze non può essere esclusa dal territorio
agricolo. Come risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole e
come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, le superfici in oggetto,
costituite dal sedime dell’abitazione, dai viali di accesso, piazzali, aiuole,
ecc. non si prestano effettivamente per lo sfruttamento agricolo. Questo
elemento di valutazione era però ben noto alle autorità preposte alla
pianificazione che, per decidere la funzione dell’area in questione, ne hanno invece
dovuto fare astrazione. L’azzonamento, in quanto volto a disciplinare la
funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere
condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o, come si avvera
nel caso in esame, una parte di essa posta all’interno del suo perimetro.
Quest’ultimo deve inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel
territorio, naturali o artificiali. Queste regole trovano un esplicito
riscontro nell’ambito della determinazione della zona agricola attraverso
l’art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa funzione ampie
superfici contigue. L’inclusione delle aree in oggetto nella zona agricola
rappresenta pertanto un’ineludibile conseguenza dell’applicazione di tali principi.
In
secondo luogo, non può essere dato seguito alla domanda di mantenere
l’edificabilità quantomeno sulla superficie di circa 2’000 mq costituente il
prolungamento, lungo via al __________, della sola area edificabile (NV) di cui
dispone il mapp. 670. In effetti, come aveva già osservato il dipartimento in
sede di esame preliminare della corrispondente proposta in tal senso sottopostagli
dal municipio, al di là dell’obiettivo di contenere la zona edificabile, non
appare per nulla giustificato sotto l’aspetto urbanistico ampliare la zona del
nucleo verso l’aperta campagna mediante un’appendice che si incunea nella zona
agricola (cfr. esame preliminare 30 maggio 2000, pag. 7 seg.). Quest’opinione, successivamente
ribadita dal Governo nell’ambito della decisione di approvazione delle varianti
1.
ottobre 2002 (cfr. cifra 4.2.2, lett. f, pag. 24 seg.), è condivisa dal
Tribunale, che ha anche esperito un sopralluogo a questo scopo. Alla necessità
di tutelare la siepe posta lungo via al __________, subito dopo la zona edificabile,
pure evocata in quest’ultimo giudicato e contestata dai ricorrenti, pertocca pertanto
un ruolo complementare, comunque non decisivo.
L’applicazione
del principio della proporzionalità, invocato dai ricorrenti, non permette
pertanto di condurre ad un risultato più favorevole per gli stessi.
5.
I
ricorrenti lamentano inoltre una disparità di trattamento perché,
parallelamente alla riduzione dell’area edificabile del mapp. 670 il Governo ha
approvato una corrispondente estensione della stessa nelle località __________,
__________ e al __________ ed inoltre ha confermato il mantenimento dei vicini
mapp. 774, 775,777 nella zona edificabile.
Il
principio dell’uguaglianza giuridica ancorato all’art. 8 Cost. esige che la
legge e le decisioni d’esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e
in modo diverso situazioni diverse.
Nell’ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente
limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora
prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione. L’invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell’arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a).
In
concreto, la riduzione della superficie fabbricabile del mapp. 670 appare conforme
al principio che reggono la pianificazione del territorio; merita pertanto
tutela.
Va
inoltre rilevato che le estensioni della zona edificabile cui accennano i
ricorrenti sono di ben modesta entità rispetto alla riduzione operata a carico
dei mapp. 666 e 670 e dei vari altri comparti sparsi sul territorio comunale
(si pensi, ad esempio, per la zona residenziale semintensiva R3, alla località __________,
posta appena sotto il mapp. 670, della quale sono stati sacrificati circa
17’630 mq; cfr. l’allegato D al messaggio 7 maggio 2001): 1600 mq per quanto
concerne la località al __________ (cfr. risoluzione di approvazione del piano
regolatore 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. d, pag. 17) e 3150 mq per quanto
concerne la località __________ (cfr. risoluzione di approvazione delle varianti
1.
ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. a, pag. 21). In merito alla definizione
delle aree fabbricabili in località __________, interessanti i mapp. 666 e 1279
ed approvate per una superficie di circa 5’800 mq (cfr. l’allegato B al
messaggio municipale 7 maggio 2001), per quanto concerne il mapp. 666, posto
sopra il mapp. 670, di proprietà dei ricorrenti, quella che è stata definita
dal Governo come estensione della zona edificabile costituisce però nient’altro
che il mantenimento nella zona edificabile di una ulteriore porzione del fondo
stesso, del quale sono comunque sia stati sacrificati quasi 16’000 mq di
terreno edilizio; si ricorderà difatti che l’intero mapp. 666 era integralmente
attribuito ala zona R2 dal previgente piano regolatore approvato dal Governo il
25.
febbraio 1976. L’inclusione ex novo del mapp. 1279 nella zona residenziale
estensiva, per circa 1’450 mq, è stata invece annullata da parte del Tribunale
con sentenza di data odierna, per gli stessi motivi che hanno condotto alla
reiezione dei gravami dei qui ricorrenti.
Un
confronto infine con i mapp. 774, 775 e 777, di dimensioni nettamente inferiori
del mapp. 670 ed ubicati sull’altro lato di via __________, a diretto contatto
con le costruzioni del nucleo, appare invece improponibile.
6.
In
conclusione i gravami devono essere respinti.
7.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi,
in quanto ricevibili, sono respinti.
2. Le tasse di
giustizia e le spese, di fr. 1500.- (millecinquecento), sono poste a carico dei
ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
Terzi implicati
PI1
rappr. da: RA2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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