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Decisione

90.2002.157

destinazione residenziale di un comparto situato in un comprensorio industriale-artigianale: destinazione consolidata di fatto

13 settembre 2004Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 23 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione

generale del piano regolatore (revisione 96). In quella sede, un ampio comparto

di forma trapezoidale delimitato a ovest da via __________, a sud da via

__________ (dallo specifico toponimo della località), a est dal tracciato

ferroviario e infine a nord, lungo tutto il confine del mapp. 268, dalla zona

artigianale-commerciale, è stato assegnato alla zona intensiva, destinata

prevalentemente alla residenza (art. 15 NAPR). Quest'area, che presenta una

superficie di circa 17'000 mq, è composta da una quindicina di fondi e risulta

parzialmente edificata con una decina di edifici a contenuti esclusivamente residenziali.

B. Con risoluzione

7 maggio 2002 (n. 20) il CON1 ha approvato il piano regolatore. Esso ha

tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il

piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria

decisione. Per quanto riguarda queste ultime decisioni, il Governo ha

anticipato l'intenzione di non approvare, per quanto qui può interessare,

l'attribuzione del comparto __________ alla zona residenziale intensiva,

fissando nel contempo un termine al comune e ai proprietari interessati,

affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti presentando in

merito le loro osservazioni.

C. Preso atto

delle considerazioni inoltrate da comune e alcuni proprietari, con risoluzione

22 ottobre 2002 (n. 4963), il CON1 ha negato l'approvazione del citato azzonamento,

rinviando gli atti al comune con l'indicazione di procedere, attraverso una

variante, ad un riazzonamento del comparto, attribuendolo preferibilmente alla

zona artigianale-commerciale limitrofa.

D. Con ricorso

22 novembre 2002, il RICO1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo la

conferma della zona residenziale intensiva, così come adottata dal consiglio

comunale. A sostegno della sua impugnativa, il comune lamenta la violazione dell'autonomia

comunale e del diritto.

E. La

divisione della pianificazione territoriale postula il rigetto dell'impugnativa.

F. In data 18

settembre 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in

seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e

domande.

G. Ritenuto

che la decisione avrebbe potuto modificare integralmente o parzialmente la

destinazione pianificatoria del comparto oggetto del ricorso, il Tribunale ha

notificato l'impugnativa del comune ai proprietari interessati, assegnando loro

un termine per presentare le osservazioni. Entro la scadenza prefissata sono

giunte le risposte di PINT11 proprietaria del mapp. 2533, di PINT10 proprietari

del mapp. 2540, di PINT6 proprietario del mapp. 15, di PINT6 proprietaria del

mapp. 2534, di PINT3 proprietaria del mapp. 270, di PINT10 proprietario del

mapp. 2420, di PINT1 proprietaria del mapp. 266, che hanno aderito all'impugnativa

del comune, mentre la PINT2 proprietaria del mapp. 268, ha comunicato, in buona

sostanza, di rimettersi alla decisione di codesto Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il ricorso è

dunque ricevibile.

Considerandi

2.

La questione

centrale della vertenza è l'asserita violazione dell'autonomia comunale. A tale

proposito va ritenuto che in campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di

autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il CON1

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il CON1 non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccne - per poter ossequiare l'art. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore

disposta d'ufficio dal CON1.

3.

In concreto, occorre stabilire se l’intervento del CON1 che ha

decretato lo stralcio della zona residenziale intensiva dal comparto

__________, si giustifica alla luce dei principi suesposti.

4.

Giusta

l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione

e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I

piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello

comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.

cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione

all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità

incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.

con rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio fabbricabile

dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private

o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del

commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero

ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni

differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono

ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista -

soprattutto - di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3

cpv. 3 LPT; Flückiger, ibidem; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 5, Hänni, Planungs-, Bau-

und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 159). In quest'ottica

occorre, in particolare, ripartire razionalmente i luoghi destinati

all'abitazione e al lavoro e preservare, per quanto possibile, i primi da immissioni

nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti

(art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT).

5.

Dal

profilo territoriale, il comprensorio urbano di __________ gravita attorno all'asse

viario di via __________, che da __________ conduce alla dogana commerciale e

turistica del __________, marcando la separazione fra gli insediamenti abitativi

e quelli lavorativi. Difatti, a settentrione di questa strada cantonale,

laddove il territorio è orograficamente caratterizzato da un dolce andamento

collinare, sono insediati i nuclei tradizionali di __________ e __________

connessi e attorniati da un tessuto formato dai nuovi quartieri d'abitazione. Mentre

a sud, sulla vasta pianura, naturale prolungamento della __________, hanno trovato

spazio essenzialmente attività artigianali ed industriali, oltre che importanti

infrastrutture doganali. Il comparto __________ è ubicato nel comprensorio

meridionale, nella fascia territoriale compresa tra la strada cantonale e il

parallelo binario industriale __________ -__________.

6.

A sostegno

della sua decisione e riprendendo le argomentazioni già espresse nella risoluzione

del 7 maggio 2002, il CON1 ha sostanzialmente ritenuto inopportuna, malgrado la

presenza di alcuni edifici a carattere abitativo, l'attribuzione del comparto all'esame

alla zona residenziale, considerando più appropriata la sua inclusione in una

zona a carattere misto artigianale-commerciale. Ciò perché l'insediamento di

nuovi contenuti residenziali al di sotto della strada cantonale andava

scoraggiato, sia per motivi urbanistici che pianificatori (protne dalle immissioni).

Inoltre, il Governo ha ritenuto che tale azzonamento si poneva in contrasto con

gli indi_PINT11 della pianificazione superiore relativa al progetto di collegamento

ferroviario __________ -__________ -__________ -__________ -__________

-__________ in atto (cfr. risoluzione 7 maggio 2002, pag. 30; risoluzione

impugnata 22 ottobre 2002, pag. 5). Questo ha provocato le contestazioni del

comune, giacché, a fronte di una situazione esistente costituita da un

complesso di edifici a destinazione esclusivamente abitativa, che la proposta

pianificatoria intendeva per l'appunto consolidare, l'inserimento di contenuti

artigianali e commerciali, proprio perché assenti attualmente nel comparto e

perché incompatibili con la residenza, sarebbe fonte di una serie di conflitti

che la soluzione comunale avrebbe per contro il pregio di scongiurare.

7.

Come

illustra il rapporto tecnico sulle scelte pianificatorie del PR 1996 per i

comparti in località __________ e __________, allestito il 18 luglio 2002 dal

pianificatore comunale e allegato alle osservazioni del RAPP1 il previgente

piano regolatore del 1976 suddivideva il comprensorio urbano del comune

fondamentalmente in tre settori: a nord le zone residenziali, a sud quelle lavorative

industriali ed infine una zona mista di transizione a cavallo della strada

cantonale per il __________, comprendente anche il comparto __________: la zona

mista residenziale-artigianale RAr4. Essa consentiva l'insediamento di

contenuti non residenziali, a condizione che fossero compatibili con le abitazioni

(cfr. art. 43 vNAPR). Al momento di intraprendere i lavori per la revisione di

cui ci si occupa, sulla scorta di quanto effettivamente realizzato sotto

l'imperio della vecchia pianificazione, il comune ha tuttavia constatato che

via __________ era divenuta di fatto un elemento di demarcazione fra la

residenza e le attività lavorative, in quanto che la zona RAr4 era stata

edificata come residenziale nel settore a nord di questa strada, mentre nella fascia

a sud, fino alla linea ferroviaria, si erano insediati edifici a contenuti

lavorativi. Uniche eccni di una certa consistenza a questa suddivisione erano

alcuni comparti nel settore sud: __________ e __________, edificati con edifici

abitativi. Di conseguenza, preso atto di questa evoluzione, che in parte aveva

sconfessato le aspettative e gli indi_PINT11 dati dall'allora vigente

pianificazione, il comune ha ritenuto importante codificarla con il nuovo piano

regolatore. Esso ha optato per la conversione della zona RAr4 in una zona

artigianale-commerciale, laddove si erano insediati contenuti lavorativi (a sud

di via __________), e in una zona residenziale intensiva, laddove i contenuti

erano prettamente abitativi. Per il comparto __________, come è noto, il comune

ha ritenuto di privilegiare i contenuti abitativi insediatisi, assegnandolo

alla zona residenziale intensiva, malgrado fosse inserito in un contesto

territoriale, le cui destinazioni preponderanti erano lavorative.

8.

Un attento

esame della realtà della zona, che risulta nota a questo Tribunale attraverso

l'esperimento del sopralluogo, suffraga in parte, come si vedrà in seguito, le

tesi comunali. Come anticipato, il comune, convertendo la preesistente zona

RAr4, ha ridefinito la fascia territoriale compresa tra la cantonale per il

__________ e il parallelo binario industriale esistente, delimitando un vasto

comparto che dall'area del __________ si estende verso sud-ovest fino al

confine settentrionale del mapp. 268, attribuendolo alla zona

artigianale-commerciale. Mentre il territorio che dal suddetto mappale si

estende fino al comprensorio agricolo in località __________, da questi

nettamente separato dal primo tratto di via __________ e dall'intera via

__________, è stato attribuito alla zona residenziale intensiva qui in discussione.

A consolidare il confine fra le due zone d'utilizzazione, sul limite del mapp.

268, il piano regolatore prevede una fascia alberata profonda m. Il

sopralluogo ha permesso di appurare che il comparto __________, di forma

trapezoidale, risulta per poco meno di 3/5 già edificato con una decina di

costruzioni di una certa consistenza volumetrica e destinate esclusivamente

all'abitazione, vale a dire: quattro palazzine, di cui due da 4, una da 3 e

l'ultima da 5 piani, e cinque edifici da 2 piani. Otto di queste costruzioni

formano un nucleo ubicato verso l'angolo occidentale del comparto, costituendo

un fronte edificato conchiuso ed omogeneo sia su via __________, sia su via

__________. Pur non evidenziando singolarmente particolari contenuti architettonici

di pregio, questi edifici, per la loro disposizione ordinata, sia per ciò che

concerne i volumi che le tipologie delle edificazioni, costituiscono nel loro

complesso un insediamento equilibrato, formante un'unità insediativa

chiaramente individuabile sul terreno, la cui dignità e idoneità residenziale

non può essere misconosciuta. I restanti due edifici sono invece ubicati in

posizione discosta: a sud, separata da questo insediamento da una fascia di

terreni inedificati, è sita a ridosso del tracciato ferroviario una costruzione

bifamigliare di due piani; infine, sull'angolo nord del comparto, a contatto

con via __________, insiste un edificio di due piani, separato dal nucleo di

cui si diceva dalla vasta superficie del mapp. 268.

8.1

Per

quanto riguarda il nucleo sopramenzionato, la soluzione che attribuisce alla

zona residenziale i fondi su cui sorgono fabbricati riconoscibilmente di tipo

abitativo appare sorretta da motivi plausibili. La suddivisione delle

utilizzazioni ammesse a monte e a valle della strada cantonale, valido

principio informatore della revisione del piano regolatore, deve purtuttavia

tenere conto di una realtà preesistente e compiuta, quale quella che ci occupa,

che trova nella soluzione pianificatoria non approvata una ragionevole

sistemazione e conferisce a questo agglomerato un assetto confacente. È

indubbio, alla luce delle predette circostanze, che il comune ha inteso mediare

alle esigenze di un'oculata conservazione dell'attuale impianto urbanistico,

nel rispetto di quanto venutosi a creare sotto l'imperio del vecchio piano regolatore,

con l'esigenza di ridefinire le funzioni e promuovere la separazione tra le

zone lavorative e residenziali. Nel contempo, non sono stati trascurati gli

importanti interessi dei privati che già vi hanno edificato con costruzioni a

contenuti esclusivamente abitativi. Proprio in ragione di questo fatto, un

indirizzo teso alla riconversione del comparto da residenziale ad artigianale,

come auspica il Governo, appare già sin d'ora imposizione più velleitaria che

realistica. Difatti, per quanto oggi è possibile valutare, nell'ipotesi di

un'estensione della limitrofa zona artigianale-commerciale al comparto

all'esame, si assisterebbe senz'altro in prima battuta all'inserimento di alcune

costruzioni non residenziali sui terreni attualmente inedificati, con il

risultato di serrare su due lati l'insediamento abitativo poc'anzi descritto.

Nondimeno, non appare verosimile e automatico che anche sul lungo periodo si

possa assistere a una riconversione dell'abitato, che peraltro, nella maggior

parte dei casi, implicherebbe la demolizione degli edifici. A maggior ragione

se si è in presenza di un insediamento compatto e caratterizzato da un ottimo

stato di manutenzione, prospiciente oltretutto, sugli altri due lati del

comparto, il comprensorio agricolo dello __________, la cui vicinanza, certamente,

non scoraggia la funzione residenziale. Per le predette ragioni, si prospetta, piuttosto,

un congelamento e consolidamento della sostanza edilizia esistente

parallelamente ad un inserimento di edifici a destinazione artigianale, all'insegna

di una commistione di contenuti e di tipologie di costruzioni, a tutto detrimento

di un comparto, la cui situazione urbanistica dovrebbe risultare viceversa ben

definita e meglio strutturata. Inoltre, vi sarebbe l'aggravante che la fascia

alberata prevista dal comune sul limite fra le due zone, con funzione sia di area

di stacco che di protne per il comparto residenziale più sensibile, verrebbe

automaticamente a cadere. Una tale cesura posta nel bel mezzo di una zona

artigianale-commerciale, essendo privata del suo scopo d'origine, non sarebbe

più sorretta da un valido motivo di interesse pubblico, oltre che risultare in

contraddizione con il preteso indirizzo di convertire il suddetto nucleo

abitativo alla funzione lavorativa. Ciò, tuttavia, a chiudere il cerchio,

lascerebbe insoluto il problema dei conflitti causati dalla coabitazione nel

medesimo comparto di contenuti fra di loro poco compatibili. In questo senso,

non si può negare un fondamento alle preoccupazioni del comune e che la sua proposta

pianificatoria, almeno in parte, sia sprovvista di valide ragioni.

8.2

Ciò

detto, se nel comprensorio a sud della strada cantonale, largamente dominato da

utilizzazioni lavorative, la presenza di un insediamento inconfondibilmente di

natura residenziale giustifica l'eccne, nello stesso tempo la limita laddove la

stessa non ha motivi d'essere. E' il caso della part. 268, un'ampia superficie

rettangolare di circa 5'000 mq, che è posta ortogonalmente rispetto alla

cantonale e al tracciato ferroviario, congiungendoli in pratica, e per questo

fungente da cuscinetto fra il comparto edificato residenziale, che si sviluppa

oltre il suo lato sud-occidentale, e la zona artigianale-commerciale sul suo

lato nord-orientale. Malgrado questo fondo sia completamente inedificato, la

pianificazione comunale lo assegna al comparto residenziale intensivo

(__________). Se in astratto non si può tacciare d'erronea questa soluzione,

nella misura in cui la definizione pianificatoria del comparto residenziale

mantiene una sua coerenza (constatazione, questa, che sarebbe altrettanto valida

se rapportata alla limitrofa zona artigianale-commerciale), va comunque

ritenuto che questo fondo ne costituisce in concreto un ampliamento per un suo

futuro sviluppo, che, riferito al contesto sopramenzionato, ricordiamo, di

comprensorio destinato alle attività lavorative, appare, come rettamente

rilevato dal CON1 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 5), quantomeno inopportuno

e va quindi scoraggiato. In quanto tale, la necessità di ampliare questo

comparto con l'introduzione di nuovi ulteriori contenuti residenziali non

appare giustificata, né da valide ragioni pianificatorie, né dalle circostanze

e dai bisogni locali, e quindi carente dal profilo dell'interesse pubblico. A

maggior ragione se si considera, in aggiunta, che la zona residenziale a nord

della strada cantonale, laddove il comune ha posto le basi pianificatorie per

un suo corretto e naturale sviluppo territoriale, risulta sovradimensionata

(cfr. risoluzione del CON1 d'approvazione del piano regolatore del 7 maggio

2002, pag. 24), come peraltro più volte riconosciuto dallo stesso municipio nel

corso dell'evasione delle pratiche attinenti all'approvazione del piano

regolatore. D'altronde, che l'inclusione del mapp. 268 nel comparto __________

non fosse una scelta coerente con gli indici, PINT11 alla base del piano

regolatore è stato, quantomeno implicitamente, riconosciuto dal pianificatore

comunale nelle conclusioni del suo rapporto tecnico (cfr. Rapporto tecnico

sulle scelte pianificatorie del PR 1996 per i comparti in località __________ e

__________, 18 luglio 2002, pag. 2), laddove ne propone lo scorporo, con la

conseguente traslazione della fascia alberata lungo il confine sud-ovest, allo

scopo di circoscrivere una zona occupata soltanto dagli edifici residenziali esistenti.

8.3

Giustificato con quanto precede risulta per contro l'inclusione della fascia

inedificata a sud, formata dai mapp. 2534, 2533, 270, che con la part. 415,

quest'ultima edificata, costituisce un completamento organico all'interno della

sostanza edilizia già esistente, conferendo una giusta consistenza nonché un'evidente

coerenza pianificatoria alla delimitazione meridionale del comparto, che trova

nell'asse ferroviario il suo limite più facilmente riconoscibile. Viceversa,

l'attribuzione di questi fondi alla zona artigianale-commerciale apparirebbe,

dal punto di vista dei contenuti, ma anche da quello urbanistico, come una

propaggine ingiustificata delle funzioni lavorative in quelle residenziali.

9.

Inconferente

appare, da ultimo, l'argomento addotto dal Governo circa il problema della

tutela dalle immissioni foniche. Nella risoluzione d'approvazione del piano regolatore,

il CON1 ha ritenuto che la modifica di azzonamento in __________ si poneva in

contrasto con i disposti dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), in

quanto doveva essere dimostrato il rispetto dei i valori di pianificazione per

un grado di sensibilità al rumore (GDS) II, come quello attribuitogli dal

comune (cfr. risoluzione del CON1 d'approvazione del piano regolatore del 7

maggio 2002, pag. 41). Con ciò il Governo assume che il comparto __________,

essendo interessato da una modifica di azzonamento dato dalla conversione della

zona RAr4 in zona intensiva, costituisce una nuova zona edificabile ai sensi

dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb, la cui istituzione può essere prevista soltanto se

sono rispettati i valori di pianificazione. A torto, tuttavia.

9.1

Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPAmb le nuove zone per la costruzione di abitazioni o

di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere

previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i

valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati

mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 1

prima frase LPAmb). Nella seconda frase del cpv. 1, l'art. 24 LPAmb dispone

però che il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una

delimitazione di nuove zone edificabili. In concreto, contrariamente

all'opinione del CON1 non è il cambiamento di destinazione che avrebbe

interessato il comparto __________ con la nuova pianificazione che impone la dimostrazione

del rispetto dei valori di pianificazione per poterlo attribuire alla zona

intensiva, bensì se questo territorio costituisce una nuova zona ai sensi dell'art.

24.

LPAmb.

9.2

L'art. 24 cpv. 1 LPAmb, rispettivamente l'art. 29 OIF, che lo attua, riguardano

tutte quelle situazioni in cui sono delimitate per la prima volta zone

edificabili a contenuti sensibili al rumore. È il caso dell'attribuzione alla

zona edificabile di un territorio che precedentemente non lo era, essendo ad

esempio incluso in zona agricola. Più delicata è invece la situazione di una

zona edificabile approvata prima dell'entrata in vigore della LPT e la cui conformità

con il diritto federale non è stata esaminata, come nel caso del piano

regolatore di __________ del 1976. A tale proposito il Tribunale federale ha

stabilito che se un territorio, interessato da un vecchio piano delle zone che

non risponde ai requisiti della LPT, è compreso nel comprensorio largamente edificato

ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT ed è poi assegnato ad una zona edificabile,

non può essere giuridicamente qualificato di nuova zona per la costruzione ai

sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb (cfr. DTF del 6 dicembre 1996, in URP/DEP 1997,

pag. 505 segg., consid. 3). Di conseguenza, non vi è obbligo di rispettare i valori

di pianificazione, né di prevedere misure di pianificazione, di sistemazione o

costruzione, né di effettuare cambiamenti di destinazione conformemente

all'art. 24 cpv. 2 LPAmb.

In concreto,

non fa alcun dubbio che il territorio che era incluso nella zona RAr4 a sud

della cantonale, comprendente perciò l'attuale comparto __________, sia urbanizzato

e faccia parte del comprensorio ampiamente edificato del comune, come si evince

agevolmente dal compendio di urbanizzazione, sebbene quest'ultimo sia aggiornato

soltanto al 1994, e come peraltro questo Tribunale ha potuto accertare con i

numerosi sopralluoghi effettuati nel corso del mese di settembre del 2003.

Pertanto, il comparto all'esame, non costituendo una nuova zona edificabile, nulla

osta, dal profilo della legislazione ambientale, alla sua attribuzione alla

zona residenziale intensiva con un GDS II (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b OIF).

9.3

Si

potrebbe ritenere che la prossimità al comparto in discussione di importanti

vie di comunicazione, quali via __________ e il futuro asse ferroviario

__________ -__________ -__________ -__________ -__________ -__________, causi immissioni

foniche che comunque, malgrado un eventuale intervento di risanamento,

condizionerebbero l'edificazione proprio perché alla zona è stato attribuito un

GDS II (cfr. art. 22 LPAmb e 31 OIF). Va però ritenuto che il comparto

__________, considerando lo scorporo dei mapp. 266 (parzialmente), 267 e 268, risulta

discosto nel suo angolo nord da via __________ per abbondanti 30 m ed è

parzialmente schermato da questa strada dalle edificazioni che vi si affacciano

sul lato sud, in modo da godere di una relativa tranquillità anche nelle fasce

orarie di maggior traffico, come appurato in sede di sopralluogo. Non si può

infine trascurare che il fronte prospiciente questo asse stradale - ossia il

versante a contatto con via __________ - risultando già integralmente edificato

con abitazioni, merita senz'altro di conservare una protne fonica garantita da

un GDS II. In merito al previsto tracciato ferroviario, va considerato in

generale come l'estromissione della funzione residenziale e la riconversione

del comparto in artigianale-commerciale hanno consentito al comune di attribuire

un GDS III. Contrariamente a quanto ha assunto il Governo, il comune ha così

predisposto una pianificazione che dal profilo delle immissioni foniche risulta

tutt'altro che in contrasto con la pianificazione di ordine superiore. Difatti,

la futura linea ferroviaria, che attraverserà da un capo all'altro il

territorio comunale, troverà le condizioni più favorevoli, laddove lambisce il

territorio edificabile del comune, circa 2000 m, per risolvere i problemi

legati al rispetto dei valori posti dall'OIF. In questo contesto, l'esiguo

fronte lungo poco meno di un centinaio di metri del comparto __________, che si

affaccia sulla ferrovia, impone certamente con un GDS II al futuro impianto

misure foniche di contenimento accresciute rispetto al resto della tratta.

Tuttavia sarebbe fuori luogo ritenere, e il Governo se ne guarda bene

dall'affermare, che ciò possa essere causa di costi sproporzionati, peggio ancora

che ne possa compromettere la realizzazione. Un declassamento del grado di

sensibilità al rumore non entra inoltre, quantomeno per il momento, in linea di

conto, poiché il comparto non è già esposto al rumore della linea ferroviaria

(art. 43 cpv. 2 OIF).

. In

conclusione, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. Di

conseguenza, la zona residenziale intensiva in località __________, tranne i

mapp. 266 (parzialmente), 267 e 268, è approvata con un GDS II. Poiché il

comune non è comparso in causa per tutelare interessi economici propri, bensì

in veste di ente pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di

giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. La risoluzione 22 ottobre 2002 (n. 4963) con

cui il _CON1 ha deciso alcune parti sospese del piano regolatore è annullata

nella misura in cui non approva la zona residenziale intensiva con un grado di

sensibilità al rumore II in località __________; questa zona è pertanto

approvata, tranne che per quanto concerne i mapp. 266 (parzialmente), 267 e

268.

2. Lo Stato è

condannato a versare al fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. _PINT1

2. _PINT2

3. _PINT3

4. _PINT4

5. _PINT5

6. _PINT6

7. _PINT7

8. _PINT8

9. _PINT9

. _PINT10

. _PINT11

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Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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