90.2002.157
destinazione residenziale di un comparto situato in un comprensorio industriale-artigianale: destinazione consolidata di fatto
13 settembre 2004Italiano23 min
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Numero d'incarto:
90.2002.157
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, TPT
Titolo:
destinazione residenziale di un comparto situato in un comprensorio industriale-artigianale: destinazione consolidata di fatto
CONTENIBILITÀ
INQUINAMENTO FONICO
PONDERAZIONE
POTERE COGNITIVO
ZONA ARTIGIANALE
ZONA RESIDENZIALE
art. 28 cpv. 2 let. a LALPT
art. 22 LPAMB
art. 24 LPAMB
art. 1 LPT
art. 3 LPT
art. 14 LPT
art. 29 OIF
art. 43 OIF
Incarto n.
90.2002.157
settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 novembre 2002 del
RICO1
rappr. dal RAPP1
patr. da: PATR1
contro
la risoluzione 22 ottobre 2002 (n. 4963), con cui il
CON1 ha deciso alcune parti sospese del piano regolatore del RICO1;
viste le risposte:
- 30 gennaio 2003
della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 17 agosto 2004 di PINT11;
- 19 agosto 2004
dellaPINT2;
- 23 agosto 2004 di PINT10;
- 24 agosto 2004 di PINT6;
- 25 agosto 2004 di PINT12;
- 28 agosto 2004 di PINT3;
- 30 agosto di PINT10;
- 31 agosto 2004 di PINT1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 23 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
generale del piano regolatore (revisione 96). In quella sede, un ampio comparto
di forma trapezoidale delimitato a ovest da via __________, a sud da via
__________ (dallo specifico toponimo della località), a est dal tracciato
ferroviario e infine a nord, lungo tutto il confine del mapp. 268, dalla zona
artigianale-commerciale, è stato assegnato alla zona intensiva, destinata
prevalentemente alla residenza (art. 15 NAPR). Quest'area, che presenta una
superficie di circa 17'000 mq, è composta da una quindicina di fondi e risulta
parzialmente edificata con una decina di edifici a contenuti esclusivamente residenziali.
B. Con risoluzione
7 maggio 2002 (n. 20) il CON1 ha approvato il piano regolatore. Esso ha
tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il
piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria
decisione. Per quanto riguarda queste ultime decisioni, il Governo ha
anticipato l'intenzione di non approvare, per quanto qui può interessare,
l'attribuzione del comparto __________ alla zona residenziale intensiva,
fissando nel contempo un termine al comune e ai proprietari interessati,
affinché potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti presentando in
merito le loro osservazioni.
C. Preso atto
delle considerazioni inoltrate da comune e alcuni proprietari, con risoluzione
22 ottobre 2002 (n. 4963), il CON1 ha negato l'approvazione del citato azzonamento,
rinviando gli atti al comune con l'indicazione di procedere, attraverso una
variante, ad un riazzonamento del comparto, attribuendolo preferibilmente alla
zona artigianale-commerciale limitrofa.
D. Con ricorso
22 novembre 2002, il RICO1 insorge innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo la
conferma della zona residenziale intensiva, così come adottata dal consiglio
comunale. A sostegno della sua impugnativa, il comune lamenta la violazione dell'autonomia
comunale e del diritto.
E. La
divisione della pianificazione territoriale postula il rigetto dell'impugnativa.
F. In data 18
settembre 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in
seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e
domande.
G. Ritenuto
che la decisione avrebbe potuto modificare integralmente o parzialmente la
destinazione pianificatoria del comparto oggetto del ricorso, il Tribunale ha
notificato l'impugnativa del comune ai proprietari interessati, assegnando loro
un termine per presentare le osservazioni. Entro la scadenza prefissata sono
giunte le risposte di PINT11 proprietaria del mapp. 2533, di PINT10 proprietari
del mapp. 2540, di PINT6 proprietario del mapp. 15, di PINT6 proprietaria del
mapp. 2534, di PINT3 proprietaria del mapp. 270, di PINT10 proprietario del
mapp. 2420, di PINT1 proprietaria del mapp. 266, che hanno aderito all'impugnativa
del comune, mentre la PINT2 proprietaria del mapp. 268, ha comunicato, in buona
sostanza, di rimettersi alla decisione di codesto Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il ricorso è
dunque ricevibile.
Considerandi
2.
La questione
centrale della vertenza è l'asserita violazione dell'autonomia comunale. A tale
proposito va ritenuto che in campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di
autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il CON1
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il CON1 non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccne - per poter ossequiare l'art. 33
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore
disposta d'ufficio dal CON1.
3.
In concreto, occorre stabilire se l’intervento del CON1 che ha
decretato lo stralcio della zona residenziale intensiva dal comparto
__________, si giustifica alla luce dei principi suesposti.
4.
Giusta
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo
in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione
e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e
formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. I
piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello
comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.
cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione
all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità
incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.
con rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il territorio fabbricabile
dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le rispettive necessità, private
o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del
commercio, dell'amministrazione, dello sport, della cultura, del tempo libero
ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni
differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, tali zone devono
ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale in vista -
soprattutto - di promuovere la qualità della vita (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3
cpv. 3 LPT; Flückiger, ibidem; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 5, Hänni, Planungs-, Bau-
und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 159). In quest'ottica
occorre, in particolare, ripartire razionalmente i luoghi destinati
all'abitazione e al lavoro e preservare, per quanto possibile, i primi da immissioni
nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti
(art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT).
5.
Dal
profilo territoriale, il comprensorio urbano di __________ gravita attorno all'asse
viario di via __________, che da __________ conduce alla dogana commerciale e
turistica del __________, marcando la separazione fra gli insediamenti abitativi
e quelli lavorativi. Difatti, a settentrione di questa strada cantonale,
laddove il territorio è orograficamente caratterizzato da un dolce andamento
collinare, sono insediati i nuclei tradizionali di __________ e __________
connessi e attorniati da un tessuto formato dai nuovi quartieri d'abitazione. Mentre
a sud, sulla vasta pianura, naturale prolungamento della __________, hanno trovato
spazio essenzialmente attività artigianali ed industriali, oltre che importanti
infrastrutture doganali. Il comparto __________ è ubicato nel comprensorio
meridionale, nella fascia territoriale compresa tra la strada cantonale e il
parallelo binario industriale __________ -__________.
6.
A sostegno
della sua decisione e riprendendo le argomentazioni già espresse nella risoluzione
del 7 maggio 2002, il CON1 ha sostanzialmente ritenuto inopportuna, malgrado la
presenza di alcuni edifici a carattere abitativo, l'attribuzione del comparto all'esame
alla zona residenziale, considerando più appropriata la sua inclusione in una
zona a carattere misto artigianale-commerciale. Ciò perché l'insediamento di
nuovi contenuti residenziali al di sotto della strada cantonale andava
scoraggiato, sia per motivi urbanistici che pianificatori (protne dalle immissioni).
Inoltre, il Governo ha ritenuto che tale azzonamento si poneva in contrasto con
gli indi_PINT11 della pianificazione superiore relativa al progetto di collegamento
ferroviario __________ -__________ -__________ -__________ -__________
-__________ in atto (cfr. risoluzione 7 maggio 2002, pag. 30; risoluzione
impugnata 22 ottobre 2002, pag. 5). Questo ha provocato le contestazioni del
comune, giacché, a fronte di una situazione esistente costituita da un
complesso di edifici a destinazione esclusivamente abitativa, che la proposta
pianificatoria intendeva per l'appunto consolidare, l'inserimento di contenuti
artigianali e commerciali, proprio perché assenti attualmente nel comparto e
perché incompatibili con la residenza, sarebbe fonte di una serie di conflitti
che la soluzione comunale avrebbe per contro il pregio di scongiurare.
7.
Come
illustra il rapporto tecnico sulle scelte pianificatorie del PR 1996 per i
comparti in località __________ e __________, allestito il 18 luglio 2002 dal
pianificatore comunale e allegato alle osservazioni del RAPP1 il previgente
piano regolatore del 1976 suddivideva il comprensorio urbano del comune
fondamentalmente in tre settori: a nord le zone residenziali, a sud quelle lavorative
industriali ed infine una zona mista di transizione a cavallo della strada
cantonale per il __________, comprendente anche il comparto __________: la zona
mista residenziale-artigianale RAr4. Essa consentiva l'insediamento di
contenuti non residenziali, a condizione che fossero compatibili con le abitazioni
(cfr. art. 43 vNAPR). Al momento di intraprendere i lavori per la revisione di
cui ci si occupa, sulla scorta di quanto effettivamente realizzato sotto
l'imperio della vecchia pianificazione, il comune ha tuttavia constatato che
via __________ era divenuta di fatto un elemento di demarcazione fra la
residenza e le attività lavorative, in quanto che la zona RAr4 era stata
edificata come residenziale nel settore a nord di questa strada, mentre nella fascia
a sud, fino alla linea ferroviaria, si erano insediati edifici a contenuti
lavorativi. Uniche eccni di una certa consistenza a questa suddivisione erano
alcuni comparti nel settore sud: __________ e __________, edificati con edifici
abitativi. Di conseguenza, preso atto di questa evoluzione, che in parte aveva
sconfessato le aspettative e gli indi_PINT11 dati dall'allora vigente
pianificazione, il comune ha ritenuto importante codificarla con il nuovo piano
regolatore. Esso ha optato per la conversione della zona RAr4 in una zona
artigianale-commerciale, laddove si erano insediati contenuti lavorativi (a sud
di via __________), e in una zona residenziale intensiva, laddove i contenuti
erano prettamente abitativi. Per il comparto __________, come è noto, il comune
ha ritenuto di privilegiare i contenuti abitativi insediatisi, assegnandolo
alla zona residenziale intensiva, malgrado fosse inserito in un contesto
territoriale, le cui destinazioni preponderanti erano lavorative.
8.
Un attento
esame della realtà della zona, che risulta nota a questo Tribunale attraverso
l'esperimento del sopralluogo, suffraga in parte, come si vedrà in seguito, le
tesi comunali. Come anticipato, il comune, convertendo la preesistente zona
RAr4, ha ridefinito la fascia territoriale compresa tra la cantonale per il
__________ e il parallelo binario industriale esistente, delimitando un vasto
comparto che dall'area del __________ si estende verso sud-ovest fino al
confine settentrionale del mapp. 268, attribuendolo alla zona
artigianale-commerciale. Mentre il territorio che dal suddetto mappale si
estende fino al comprensorio agricolo in località __________, da questi
nettamente separato dal primo tratto di via __________ e dall'intera via
__________, è stato attribuito alla zona residenziale intensiva qui in discussione.
A consolidare il confine fra le due zone d'utilizzazione, sul limite del mapp.
268, il piano regolatore prevede una fascia alberata profonda m. Il
sopralluogo ha permesso di appurare che il comparto __________, di forma
trapezoidale, risulta per poco meno di 3/5 già edificato con una decina di
costruzioni di una certa consistenza volumetrica e destinate esclusivamente
all'abitazione, vale a dire: quattro palazzine, di cui due da 4, una da 3 e
l'ultima da 5 piani, e cinque edifici da 2 piani. Otto di queste costruzioni
formano un nucleo ubicato verso l'angolo occidentale del comparto, costituendo
un fronte edificato conchiuso ed omogeneo sia su via __________, sia su via
__________. Pur non evidenziando singolarmente particolari contenuti architettonici
di pregio, questi edifici, per la loro disposizione ordinata, sia per ciò che
concerne i volumi che le tipologie delle edificazioni, costituiscono nel loro
complesso un insediamento equilibrato, formante un'unità insediativa
chiaramente individuabile sul terreno, la cui dignità e idoneità residenziale
non può essere misconosciuta. I restanti due edifici sono invece ubicati in
posizione discosta: a sud, separata da questo insediamento da una fascia di
terreni inedificati, è sita a ridosso del tracciato ferroviario una costruzione
bifamigliare di due piani; infine, sull'angolo nord del comparto, a contatto
con via __________, insiste un edificio di due piani, separato dal nucleo di
cui si diceva dalla vasta superficie del mapp. 268.
8.1
Per
quanto riguarda il nucleo sopramenzionato, la soluzione che attribuisce alla
zona residenziale i fondi su cui sorgono fabbricati riconoscibilmente di tipo
abitativo appare sorretta da motivi plausibili. La suddivisione delle
utilizzazioni ammesse a monte e a valle della strada cantonale, valido
principio informatore della revisione del piano regolatore, deve purtuttavia
tenere conto di una realtà preesistente e compiuta, quale quella che ci occupa,
che trova nella soluzione pianificatoria non approvata una ragionevole
sistemazione e conferisce a questo agglomerato un assetto confacente. È
indubbio, alla luce delle predette circostanze, che il comune ha inteso mediare
alle esigenze di un'oculata conservazione dell'attuale impianto urbanistico,
nel rispetto di quanto venutosi a creare sotto l'imperio del vecchio piano regolatore,
con l'esigenza di ridefinire le funzioni e promuovere la separazione tra le
zone lavorative e residenziali. Nel contempo, non sono stati trascurati gli
importanti interessi dei privati che già vi hanno edificato con costruzioni a
contenuti esclusivamente abitativi. Proprio in ragione di questo fatto, un
indirizzo teso alla riconversione del comparto da residenziale ad artigianale,
come auspica il Governo, appare già sin d'ora imposizione più velleitaria che
realistica. Difatti, per quanto oggi è possibile valutare, nell'ipotesi di
un'estensione della limitrofa zona artigianale-commerciale al comparto
all'esame, si assisterebbe senz'altro in prima battuta all'inserimento di alcune
costruzioni non residenziali sui terreni attualmente inedificati, con il
risultato di serrare su due lati l'insediamento abitativo poc'anzi descritto.
Nondimeno, non appare verosimile e automatico che anche sul lungo periodo si
possa assistere a una riconversione dell'abitato, che peraltro, nella maggior
parte dei casi, implicherebbe la demolizione degli edifici. A maggior ragione
se si è in presenza di un insediamento compatto e caratterizzato da un ottimo
stato di manutenzione, prospiciente oltretutto, sugli altri due lati del
comparto, il comprensorio agricolo dello __________, la cui vicinanza, certamente,
non scoraggia la funzione residenziale. Per le predette ragioni, si prospetta, piuttosto,
un congelamento e consolidamento della sostanza edilizia esistente
parallelamente ad un inserimento di edifici a destinazione artigianale, all'insegna
di una commistione di contenuti e di tipologie di costruzioni, a tutto detrimento
di un comparto, la cui situazione urbanistica dovrebbe risultare viceversa ben
definita e meglio strutturata. Inoltre, vi sarebbe l'aggravante che la fascia
alberata prevista dal comune sul limite fra le due zone, con funzione sia di area
di stacco che di protne per il comparto residenziale più sensibile, verrebbe
automaticamente a cadere. Una tale cesura posta nel bel mezzo di una zona
artigianale-commerciale, essendo privata del suo scopo d'origine, non sarebbe
più sorretta da un valido motivo di interesse pubblico, oltre che risultare in
contraddizione con il preteso indirizzo di convertire il suddetto nucleo
abitativo alla funzione lavorativa. Ciò, tuttavia, a chiudere il cerchio,
lascerebbe insoluto il problema dei conflitti causati dalla coabitazione nel
medesimo comparto di contenuti fra di loro poco compatibili. In questo senso,
non si può negare un fondamento alle preoccupazioni del comune e che la sua proposta
pianificatoria, almeno in parte, sia sprovvista di valide ragioni.
8.2
Ciò
detto, se nel comprensorio a sud della strada cantonale, largamente dominato da
utilizzazioni lavorative, la presenza di un insediamento inconfondibilmente di
natura residenziale giustifica l'eccne, nello stesso tempo la limita laddove la
stessa non ha motivi d'essere. E' il caso della part. 268, un'ampia superficie
rettangolare di circa 5'000 mq, che è posta ortogonalmente rispetto alla
cantonale e al tracciato ferroviario, congiungendoli in pratica, e per questo
fungente da cuscinetto fra il comparto edificato residenziale, che si sviluppa
oltre il suo lato sud-occidentale, e la zona artigianale-commerciale sul suo
lato nord-orientale. Malgrado questo fondo sia completamente inedificato, la
pianificazione comunale lo assegna al comparto residenziale intensivo
(__________). Se in astratto non si può tacciare d'erronea questa soluzione,
nella misura in cui la definizione pianificatoria del comparto residenziale
mantiene una sua coerenza (constatazione, questa, che sarebbe altrettanto valida
se rapportata alla limitrofa zona artigianale-commerciale), va comunque
ritenuto che questo fondo ne costituisce in concreto un ampliamento per un suo
futuro sviluppo, che, riferito al contesto sopramenzionato, ricordiamo, di
comprensorio destinato alle attività lavorative, appare, come rettamente
rilevato dal CON1 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 5), quantomeno inopportuno
e va quindi scoraggiato. In quanto tale, la necessità di ampliare questo
comparto con l'introduzione di nuovi ulteriori contenuti residenziali non
appare giustificata, né da valide ragioni pianificatorie, né dalle circostanze
e dai bisogni locali, e quindi carente dal profilo dell'interesse pubblico. A
maggior ragione se si considera, in aggiunta, che la zona residenziale a nord
della strada cantonale, laddove il comune ha posto le basi pianificatorie per
un suo corretto e naturale sviluppo territoriale, risulta sovradimensionata
(cfr. risoluzione del CON1 d'approvazione del piano regolatore del 7 maggio
2002, pag. 24), come peraltro più volte riconosciuto dallo stesso municipio nel
corso dell'evasione delle pratiche attinenti all'approvazione del piano
regolatore. D'altronde, che l'inclusione del mapp. 268 nel comparto __________
non fosse una scelta coerente con gli indici, PINT11 alla base del piano
regolatore è stato, quantomeno implicitamente, riconosciuto dal pianificatore
comunale nelle conclusioni del suo rapporto tecnico (cfr. Rapporto tecnico
sulle scelte pianificatorie del PR 1996 per i comparti in località __________ e
__________, 18 luglio 2002, pag. 2), laddove ne propone lo scorporo, con la
conseguente traslazione della fascia alberata lungo il confine sud-ovest, allo
scopo di circoscrivere una zona occupata soltanto dagli edifici residenziali esistenti.
8.3
Giustificato con quanto precede risulta per contro l'inclusione della fascia
inedificata a sud, formata dai mapp. 2534, 2533, 270, che con la part. 415,
quest'ultima edificata, costituisce un completamento organico all'interno della
sostanza edilizia già esistente, conferendo una giusta consistenza nonché un'evidente
coerenza pianificatoria alla delimitazione meridionale del comparto, che trova
nell'asse ferroviario il suo limite più facilmente riconoscibile. Viceversa,
l'attribuzione di questi fondi alla zona artigianale-commerciale apparirebbe,
dal punto di vista dei contenuti, ma anche da quello urbanistico, come una
propaggine ingiustificata delle funzioni lavorative in quelle residenziali.
9.
Inconferente
appare, da ultimo, l'argomento addotto dal Governo circa il problema della
tutela dalle immissioni foniche. Nella risoluzione d'approvazione del piano regolatore,
il CON1 ha ritenuto che la modifica di azzonamento in __________ si poneva in
contrasto con i disposti dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), in
quanto doveva essere dimostrato il rispetto dei i valori di pianificazione per
un grado di sensibilità al rumore (GDS) II, come quello attribuitogli dal
comune (cfr. risoluzione del CON1 d'approvazione del piano regolatore del 7
maggio 2002, pag. 41). Con ciò il Governo assume che il comparto __________,
essendo interessato da una modifica di azzonamento dato dalla conversione della
zona RAr4 in zona intensiva, costituisce una nuova zona edificabile ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb, la cui istituzione può essere prevista soltanto se
sono rispettati i valori di pianificazione. A torto, tuttavia.
9.1
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPAmb le nuove zone per la costruzione di abitazioni o
di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere
previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i
valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati
mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 1
prima frase LPAmb). Nella seconda frase del cpv. 1, l'art. 24 LPAmb dispone
però che il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non implica una
delimitazione di nuove zone edificabili. In concreto, contrariamente
all'opinione del CON1 non è il cambiamento di destinazione che avrebbe
interessato il comparto __________ con la nuova pianificazione che impone la dimostrazione
del rispetto dei valori di pianificazione per poterlo attribuire alla zona
intensiva, bensì se questo territorio costituisce una nuova zona ai sensi dell'art.
24.
LPAmb.
9.2
L'art. 24 cpv. 1 LPAmb, rispettivamente l'art. 29 OIF, che lo attua, riguardano
tutte quelle situazioni in cui sono delimitate per la prima volta zone
edificabili a contenuti sensibili al rumore. È il caso dell'attribuzione alla
zona edificabile di un territorio che precedentemente non lo era, essendo ad
esempio incluso in zona agricola. Più delicata è invece la situazione di una
zona edificabile approvata prima dell'entrata in vigore della LPT e la cui conformità
con il diritto federale non è stata esaminata, come nel caso del piano
regolatore di __________ del 1976. A tale proposito il Tribunale federale ha
stabilito che se un territorio, interessato da un vecchio piano delle zone che
non risponde ai requisiti della LPT, è compreso nel comprensorio largamente edificato
ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT ed è poi assegnato ad una zona edificabile,
non può essere giuridicamente qualificato di nuova zona per la costruzione ai
sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb (cfr. DTF del 6 dicembre 1996, in URP/DEP 1997,
pag. 505 segg., consid. 3). Di conseguenza, non vi è obbligo di rispettare i valori
di pianificazione, né di prevedere misure di pianificazione, di sistemazione o
costruzione, né di effettuare cambiamenti di destinazione conformemente
all'art. 24 cpv. 2 LPAmb.
In concreto,
non fa alcun dubbio che il territorio che era incluso nella zona RAr4 a sud
della cantonale, comprendente perciò l'attuale comparto __________, sia urbanizzato
e faccia parte del comprensorio ampiamente edificato del comune, come si evince
agevolmente dal compendio di urbanizzazione, sebbene quest'ultimo sia aggiornato
soltanto al 1994, e come peraltro questo Tribunale ha potuto accertare con i
numerosi sopralluoghi effettuati nel corso del mese di settembre del 2003.
Pertanto, il comparto all'esame, non costituendo una nuova zona edificabile, nulla
osta, dal profilo della legislazione ambientale, alla sua attribuzione alla
zona residenziale intensiva con un GDS II (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b OIF).
9.3
Si
potrebbe ritenere che la prossimità al comparto in discussione di importanti
vie di comunicazione, quali via __________ e il futuro asse ferroviario
__________ -__________ -__________ -__________ -__________ -__________, causi immissioni
foniche che comunque, malgrado un eventuale intervento di risanamento,
condizionerebbero l'edificazione proprio perché alla zona è stato attribuito un
GDS II (cfr. art. 22 LPAmb e 31 OIF). Va però ritenuto che il comparto
__________, considerando lo scorporo dei mapp. 266 (parzialmente), 267 e 268, risulta
discosto nel suo angolo nord da via __________ per abbondanti 30 m ed è
parzialmente schermato da questa strada dalle edificazioni che vi si affacciano
sul lato sud, in modo da godere di una relativa tranquillità anche nelle fasce
orarie di maggior traffico, come appurato in sede di sopralluogo. Non si può
infine trascurare che il fronte prospiciente questo asse stradale - ossia il
versante a contatto con via __________ - risultando già integralmente edificato
con abitazioni, merita senz'altro di conservare una protne fonica garantita da
un GDS II. In merito al previsto tracciato ferroviario, va considerato in
generale come l'estromissione della funzione residenziale e la riconversione
del comparto in artigianale-commerciale hanno consentito al comune di attribuire
un GDS III. Contrariamente a quanto ha assunto il Governo, il comune ha così
predisposto una pianificazione che dal profilo delle immissioni foniche risulta
tutt'altro che in contrasto con la pianificazione di ordine superiore. Difatti,
la futura linea ferroviaria, che attraverserà da un capo all'altro il
territorio comunale, troverà le condizioni più favorevoli, laddove lambisce il
territorio edificabile del comune, circa 2000 m, per risolvere i problemi
legati al rispetto dei valori posti dall'OIF. In questo contesto, l'esiguo
fronte lungo poco meno di un centinaio di metri del comparto __________, che si
affaccia sulla ferrovia, impone certamente con un GDS II al futuro impianto
misure foniche di contenimento accresciute rispetto al resto della tratta.
Tuttavia sarebbe fuori luogo ritenere, e il Governo se ne guarda bene
dall'affermare, che ciò possa essere causa di costi sproporzionati, peggio ancora
che ne possa compromettere la realizzazione. Un declassamento del grado di
sensibilità al rumore non entra inoltre, quantomeno per il momento, in linea di
conto, poiché il comparto non è già esposto al rumore della linea ferroviaria
(art. 43 cpv. 2 OIF).
. In
conclusione, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. Di
conseguenza, la zona residenziale intensiva in località __________, tranne i
mapp. 266 (parzialmente), 267 e 268, è approvata con un GDS II. Poiché il
comune non è comparso in causa per tutelare interessi economici propri, bensì
in veste di ente pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di
giudizio (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. La risoluzione 22 ottobre 2002 (n. 4963) con
cui il _CON1 ha deciso alcune parti sospese del piano regolatore è annullata
nella misura in cui non approva la zona residenziale intensiva con un grado di
sensibilità al rumore II in località __________; questa zona è pertanto
approvata, tranne che per quanto concerne i mapp. 266 (parzialmente), 267 e
268.
2. Lo Stato è
condannato a versare al fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. _PINT1
2. _PINT2
3. _PINT3
4. _PINT4
5. _PINT5
6. _PINT6
7. _PINT7
8. _PINT8
9. _PINT9
. _PINT10
. _PINT11
. _PINT6
. _PINT10
. _PINT14
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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