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Decisione

90.2002.73

ricorso contro l'approvazione del piano regolatore

17 gennaio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I mappali

76 e 75 (parte non edificata) appartengono, infatti, al comprensorio agricolo

che forma una cintura verde sotto il nucleo di __________. Si tratta di una

superficie agricola a balze, digradante verso il sottostante piano di __________,

abbastanza ampia e contigua, quindi conforme all'art. 16 cpv. 2 LPT. Il piano

direttore cantonale attribuisce tutto il comprensorio alla categoria degli “altri

terreni idonei all'utilizzazione agricola”, che devono obbligatoriamente essere

attribuiti alla zona agricola (art. 68 LALPT). La scelta operata dal comune e

confermata dal Consiglio di Stato è quindi conforme alle norme che tutelano le

aree agricole. Anche da questo profilo sfugge pertanto ad ogni censura.

L'area in

questione assolve anche un'evidente funzione di tutela paesaggistica, sia generale,

sia rispetto al nucleo di __________. Si tratta di una funzione espressamente

prevista dall'art. 16 LPT, a norma del quale le zone agricole servono non solo

Considerandi

a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, ma

anche a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago (nel merito degli

scopi perseguiti dalla delimitazione delle zone agricole cfr. il Messaggio del

Consiglio federale relativo alla modifica 20 marzo 1998 dell'art. 16 LPT, FF

1996.

III 471). La scelta operata dal comune di attribuire i mapp. 76 e 75

(parte) alla zona agricola merita pertanto piena conferma. Lo scopo

paesaggistico della misura è d'altra parte rafforzato dall'imposizione di una

zona di protezione paesaggistica, che si sovrappone alla zona agricola.

L'inserimento

nella zona NV della superficie in disamina non è invece giustificata da

importanti esigenze della pianificazione territoriale. Sarebbe in contrasto con

l'art. 15 LPT, con la protezione del paesaggio e le normative che disciplinano

la zona agricola (art. 7 LTAgr), ponendo anche un problema di compenso agricolo,

come precisato, con riferimento ad altri fondi, nella risoluzione impugnata

(pag. 14).

8.

Il ricorso

deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non

si assegnano ripetibili al comune, che non è patrocinato da un avvocato e si è

rimesso al giudizio del tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili

alla fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al versamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'000.-. Non sono assegnate ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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