90.2002.73
ricorso contro l'approvazione del piano regolatore
17 gennaio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
90.2002.73
Data decisione, Autorità:
17.01.2005, TPT
Titolo:
ricorso contro l'approvazione del piano regolatore
NUCLEO
art. 15 LPT
art. 16 LPT
Incarto n.
90.2002.73
Lugano
17 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Claudio Cereghetti, giudice supplente
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2002 di
RI 1
contro
la decisione 17 aprile 2002 (n. 1746) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 13 giugno 2002 della
divisione della pianificazione territoriale;
- 30 ottobre 2002 del RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietario dei mapp. 75 e 76 di __________. Sul mapp. 1075 (di 1'056 mq)
sorgono alcuni edifici contigui, che fanno parte del nucleo. Il mapp. 76 ha una superficie di 165 mq e confina su
due lati con il mapp. 75. A monte della parte edificata del mapp. 75 corre una
strada di servizio (mapp. 78). Una strada comunale (mapp. 77), non inserita nel
piano del traffico, passa sopra il mapp. 76 e la parte libera da costruzione
del mapp. 75.
B. L'assemblea
comunale di __________ ha adottato il piano regolatore proposto dal municipio
nel corso delle sedute 5 e 11 aprile 2000. Il piano inserisce la parte edificata
del mapp. 75 (circa i 2/3 del fondo) alla zona del nucleo tradizionale. Il
mapp. 76 e la porzione rimanente del mapp. 75 sono stati attribuiti alla zona
agricola, alla quale si sovrappone una zona di protezione del paesaggio.
Il piano
regolatore è il primo adottato dal comune. In precedenza il perimetro della
zona edificabile provvisoria era definito da un piano allestito dal dipartimento
dell'ambiente sulla base dell'art. 8 del decreto esecutivo sull'ordinamento
provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DEPT).
C. RI 1 ha
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
l'inserimento dei mapp. 75 e 76 nella zona del nucleo tradizionale. A sostegno
di tale richiesta il ricorrente ha fatto tra l'altro valere la volontà d'edificazione
da parte delle figlie.
D. Il
Consiglio di Stato ha approvato il piano e respinto il ricorso RI 1 con
risoluzione 17 aprile 2002 (n. 1746).
E. RI 1 ha
impugnato la risoluzione innanzi a questo tribunale, riproponendo le argomentazioni
e le domande del ricorso di prima istanza.
Il RA 2si
è rimesso al giudizio del tribunale.
La
Divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la reiezione dell'impugnativa
osservando, tra l'altro, che quello in disamina è il primo piano regolatore del
comune e che i mapp. 75 e 76 erano esclusi dalla zona edificabile provvisoria
definita dal piano DEPT.
F. Il 10 marzo
2004 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, seguita dal sopralluogo. Al
ricorrente è stato impartito un termine di 60 giorni per comunicare l'eventuale
ritiro del ricorso. Con scritto 7 maggio 2004 RI 1 ha comunicato di mantenere l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta.
Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),
che decide i ricorsi -e approva il piano- con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali.
Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT).
Il
Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento
a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra
più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od
opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo
corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione – per potere ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett.
b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
3. I piani d'utilizzazione
– in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) – disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi delimitano, in primo luogo, le
zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
4. A norma
dell'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione
già edificati in larga misura (lett. a), o quelli prevedibilmente necessari all'edificazione
e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile, a meno che, dopo una ponderazione
e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del
territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba
essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che ancorché soddisfatti – non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN, ad art. 15 n. 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La definizione
dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto, segnatamente, delle
esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3 cpv. 3 lett. b LPT;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50 segg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., n. 317).
La
differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti
pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Tutte le zone edificabili devono
ad ogni modo rispettare i criteri dell'art. 15 LPT, devono in particolare
soddisfare, anche prese singolarmente, il criterio della probabile necessità
entro 15 anni.
5. La zona
del nucleo tradizionale (NV) interessa diversi nuclei del comune di __________.
È disciplinata dall'art. 33 NAPR. Vi sono ammesse anche nuove costruzioni. Nel
nucleo di __________ la zona NV comprende le costruzioni (spesso contigue) e le
aree libere circostanti. Praticamente tutti i fondi compresi nel perimetro di
zona sono edificati, anche se nelle aree libere esistono possibilità
edificatorie consistenti.
6. Il mapp.
75 ha una superficie complessiva di 1'056 mq, di cui circa 2/3 appartengono
alla zona NV. Complessivi 265 mq sono già edificati. Su questa superficie sorge
un edificio assai grande, di forma irregolare, parallelo alla strada comunale.
La costruzione esistente può essere ampliata sulla base dell'art. 33 NAPR; quest'ultima
norma permette anche nuove costruzioni nella zona NV. L'esclusione dalla zona
edificabile del mapp. 76 e del mapp. 75 (parte) non è quindi particolarmente
penalizzante per il proprietario. RI 1 può realizzare una nuova abitazione per
le figlie facendo capo agli spazi esistenti, oppure realizzare una nuova
costruzione (con ampliamento contiguo) all'interno del perimetro edificabile
definito dal piano in contestazione.
Non vi
sono per contro ragioni di diritto che impongano un ampliamento del perimetro
edificabile. Il ricorrente non lo pretende nemmeno e si limita ad invocare i
bisogni legati alla realizzazione di un'abitazione primaria per le figlie, un
argomento giuridicamente irrilevante. Dal profilo giuridico è invece di rilievo
il fatto che il limite della zona NV riprende quello del piano DEPT, confermando
la precedente pianificazione. Decisivo è pure il fatto che le zone edificabili
di __________, anche applicando un grado di attuazione di solo il 60% ed una
superficie utile lorda superiore ai parametri usuali (risoluzione impugnata,
pagg. 18 segg.), presentano riserve abbondanti, che permettono oltre il
raddoppio delle unità insediative (risoluzione governativa 16 marzo 2004, n.
1070, pag. 8). Per queste ragioni merita conferma la scelta di non ampliare le
zone edificabili rispetto a quanto stabilito dal piano della zona edificabile
provvisoria ai sensi dell'art. 8 DEPT. D'altra parte, per questo ed altri
motivi il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso la decisione di approvare l'inserimento
in zona edificabile di diversi comparti, come risulta dagli allegati 3 e 7
(zona NV), dall'allegato 4 (zona residenziale) e dagli allegati 5 e 6 (zone
edificabili di interesse comunale). Con risoluzione 16 marzo 2004 il Consiglio
di Stato ha poi negato la sua approvazione o approvato solo in parte diverse di
queste zone. L'ampliamento della zona fabbricabile chiesto dal ricorrente non è
compatibile con queste decisioni, che tendono a ridurre l'estensione del
perimetro edificabile. Sarebbe un atto incoerente, contrario al criterio del
dimensionamento (art. 15 LPT) e ai principi di guida della pianificazione territoriale
(art. 1 e 3 LPT).
7. Il ricorso
va infine respinto anche sulla base della ponderazione globale degli interessi
in presenza (art. 3 OPT) ed in forza dei principi relativi alla tutela della zona
agricola e del paesaggio.
Fatti
I mappali
76 e 75 (parte non edificata) appartengono, infatti, al comprensorio agricolo
che forma una cintura verde sotto il nucleo di __________. Si tratta di una
superficie agricola a balze, digradante verso il sottostante piano di __________,
abbastanza ampia e contigua, quindi conforme all'art. 16 cpv. 2 LPT. Il piano
direttore cantonale attribuisce tutto il comprensorio alla categoria degli “altri
terreni idonei all'utilizzazione agricola”, che devono obbligatoriamente essere
attribuiti alla zona agricola (art. 68 LALPT). La scelta operata dal comune e
confermata dal Consiglio di Stato è quindi conforme alle norme che tutelano le
aree agricole. Anche da questo profilo sfugge pertanto ad ogni censura.
L'area in
questione assolve anche un'evidente funzione di tutela paesaggistica, sia generale,
sia rispetto al nucleo di __________. Si tratta di una funzione espressamente
prevista dall'art. 16 LPT, a norma del quale le zone agricole servono non solo
Considerandi
a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, ma
anche a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago (nel merito degli
scopi perseguiti dalla delimitazione delle zone agricole cfr. il Messaggio del
Consiglio federale relativo alla modifica 20 marzo 1998 dell'art. 16 LPT, FF
1996.
III 471). La scelta operata dal comune di attribuire i mapp. 76 e 75
(parte) alla zona agricola merita pertanto piena conferma. Lo scopo
paesaggistico della misura è d'altra parte rafforzato dall'imposizione di una
zona di protezione paesaggistica, che si sovrappone alla zona agricola.
L'inserimento
nella zona NV della superficie in disamina non è invece giustificata da
importanti esigenze della pianificazione territoriale. Sarebbe in contrasto con
l'art. 15 LPT, con la protezione del paesaggio e le normative che disciplinano
la zona agricola (art. 7 LTAgr), ponendo anche un problema di compenso agricolo,
come precisato, con riferimento ad altri fondi, nella risoluzione impugnata
(pag. 14).
8.
Il ricorso
deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non
si assegnano ripetibili al comune, che non è patrocinato da un avvocato e si è
rimesso al giudizio del tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili
alla fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al versamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'000.-. Non sono assegnate ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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