90.2003.10
mancata approvazione di una zona monumentale. Contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico. Decisione di sospensione relativa all'azzonamento di un fondo
30 settembre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
90.2003.10
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TPT
Titolo:
mancata approvazione di una zona monumentale. Contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico. Decisione di sospensione relativa all'azzonamento di un fondo
BENE STORICO
PARCHEGGIO O POSTEGGIO
PIANO PARTICOLAREGGIATO
ZONA MISTA
art. 15 LPT
art. 54 LPT
Incarto n.
90.2003.10
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
vista la risposta 30 aprile
2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il primo
piano regolatore del RI 1 è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio
1979.
B. Il 13 marzo
2000 il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano
regolatore. Con risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato l'ha
approvata. Ha tuttavia negato l’approvazione di alcune proposte pianificatorie,
modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso su altri la propria
decisione.
C. Con ricorso
13 gennaio 2003 il RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la risoluzione
governativa, sollevando diverse contestazioni. Una di queste, relativa alla
delimitazione d'ufficio di un perimetro di rispetto nel complesso monumentale
della chiesa di S. Fedele, è stata successivamente ritirata. Il comune ha
inoltre chiesto al Tribunale (scritto 12 luglio 2005) di sospendere la
procedura per quanto concerne la contestazione dello stralcio d'ufficio del
concetto di strada di circonvallazione e la non approvazione della zona
residenziale semi-estensiva a valle della chiesa di __________. Devono,
pertanto, essere decise le seguenti tre domande: conferma della zona
monumentale della __________ e della zona speciale di interesse architettonico
e paesaggistico in località __________ (le due zone sono state stralciate dal
Governo), annullamento della decisione di sospendere l'azzonamento del mapp.
106.
Delle argomentazioni
poste a fondamento delle richieste formulate nel ricorso si dirà,
all’occorrenza, in diritto.
D. La divisione
della pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni
30 aprile 2003), con argomenti che saranno pure, se del caso, ripresi nei considerandi
di diritto.
E. In data 15
settembre 2004 si è tenuta l’udienza, seguita dal sopralluogo. Il comune e la
divisione della pianificazione territoriale si sono riconfermati nelle
rispettive allegazioni e domande, in ogni caso per quanto concerne le
contestazioni ancora pendenti.
F. Dopo
l'udienza, lo Stato e il comune hanno presentato delle osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del comune certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il ricorso
è quindi ricevibile.
Considerandi
2.
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle
soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali
del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente
che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I piani
regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15.
LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi
che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare
(cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,
nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I
criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona
edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.
Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del
territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,
Commentario ASPAN della LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La
differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti
pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Tutte le zone edificabili devono
ad ogni modo rispettare i criteri dell'art. 15 LPT; devono in particolare soddisfare,
anche prese singolarmente, il criterio della probabile necessità entro 15 anni.
4.
zona
monumentale della Chiesa di __________
Il
Consiglio di Stato non ha approvato la zona monumentale della chiesa di __________
(cfr. ris. impugnata, cifra 4.1.6, pag. 19, allegato 3). A norma dell'art. 34
NAPR, pure stralciato (cfr. ris. cit., cifra 4.6, pag. 44), tale zona comprende
la chiesa, il cimitero e la casa parrocchiale (cifra 1). All'interno della zona
è vietato qualsiasi intervento che possa pregiudicare il valore monumentale
della chiesa e dei suoi dintorni (cifra 2).
Il
Governo, pur ritenendo che la zona monumentale fosse opportuna e coerente, non
l'ha approvata per diversi motivi: l'art. 34 NAPR e gli elaborati grafici
contengono alcune imprecisioni (la zona comprende elementi d'interesse
cantonale ed altri di interesse comunale); la zona è situata al centro di un
comparto per il quale è prevista l'elaborazione di un piano particolareggiato.
Parallelamente allo stralcio della zona monumentale il Consiglio di Stato ha
istituito un perimetro di rispetto del complesso monumentale ai sensi dell'art.
22.
cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997
(LBC). Il comune ha presentato ricorso contro l'introduzione di questo
perimetro di rispetto e lo ha successivamente ritirato, alla luce di quanto è
emerso in sede di udienza e sopralluogo. La domanda di annullamento dello
stralcio della zona monumentale, sommariamente motivata, è invece stata
mantenuta, anche se costituiva probabilmente un corollario della domanda di
annullamento del perimetro di rispetto.
Non
occorre sindacare oltre la questione. Le motivazioni del comune non possono, infatti,
essere condivise. Le imprecisioni segnalate dal Governo sono reali e il comune
non le contesta. L'istituzione di un perimetro di rispetto, l'introduzione
d'ufficio del nuovo art. 26bis NAPR e il previsto piano particolareggiato tutelano
adeguatamente il complesso monumentale. Mantenere anche la zona monumentale
equivarrebbe ad una sovrapposizione di vincoli e ad un appesantimento della
pianificazione inutile e lesivo della sicurezza del diritto.
5.
zona speciale di particolare interesse architettonico e paesaggistico
(Mulini __________)
5.1
Il
primo piano regolatore di __________, approvato l’8 maggio 1979, attribuiva
l'area dei Mulini __________ alla zona residua. Con variante 6 aprile 1982,
l'area è stata inserita in una zona AP-EP, denominata "fondi privati
dove (si) prevedono realizzazioni d'interesse pubblico".
Con la
risoluzione impugnata il Consiglio di Stato non ha approvato l'istituzione, sul
medesimo comparto, di una zona speciale di particolare interesse architettonico
e paesaggistico, comprendente il complesso dei mulini ed alcuni fondi liberi
circostanti. L'autorità di prima istanza ha ritenuto che tale zona presentasse
una destinazione e una situazione pianificatoria troppo incerte, ritenuta anche
l'intenzione del comune di elaborare un piano particolareggiato (cfr. ris.
impugnata, cifra 4.2.2, pag. 25 e allegato 5). Il Governo ha di conseguenza
stralciato anche l'art. 33 NAPR, che disciplinava la zona speciale (cfr. ris.
cit., cifra 4.6, pag. 43). La norma precisava che la zona dei Mulini __________
è destinata alla residenza, alle attività commerciali e artigianali non moleste
(cifra 1) e che ogni intervento edilizio deve sottostare al principio del
recupero conservativo della struttura architettonica originale e soggiace
all'elaborazione di un piano particolareggiato secondo i disposti degli art. 54
e 55 LALPT (cifra 2).
Il
Consiglio di Stato, che pur stralciando la zona ha recepito gli intenti del
comune e ha compreso il valore del complesso dei mulini per la collettività di __________,
ha invitato il comune a definire tramite una variante di PR la pianificazione
della zona, tenendo conto di quanto indicato nella risoluzione di approvazione
del piano e nell'esame preliminare 12 novembre 1997.
5.2
La
decisione di stralcio è stata contestata, oltre che dal comune, anche dalla __________
e da __________. È stata ampiamente discussa in sede di udienza e sopralluogo
ed è stata oggetto di successive prese di posizione.
Il
municipio di __________ sostiene che la pianificazione adottata è sufficientemente
precisa e che il previsto allestimento di un piano particolareggiato non
impedisce l'approvazione della destinazione di zona.
5.3
L'area dei Mulini __________ si incunea nel comparto situato a valle dell'abitato
di __________, che è sottratto all'edilizia privata (territorio agricolo, zone
AP-EP). L'area è marcata dalla presenza del complesso dei mulini, anche perché
si tratta di una sostanza edilizia particolare, di dimensioni ragguardevoli,
che ha un notevole impatto paesaggistico e costituisce la testimonianza storica
di una precedente attività produttiva. Parte degli spazi dei mulini è già stata
recuperata per altri scopi, in particolari residenziali. La differenza di quota
e la presenza di una strada (e di alcuni alberi) contribuiscono a staccare il
complesso dei mulini dall'abitato di __________.
Considerata
la posizione eccentrica dei mulini rispetto all'abitato, nonché la particolare
(e considerevole) sostanza edilizia esistente, non vi sono ragioni che giustifichino
di annullare la pianificazione adottata dal comune e condivisa da tutti i
proprietari interessati. La scelta di istituire una zona edificabile mista,
destinata alla coesistenza della residenza e di attività commerciali e artigianali
non moleste, è legittima e adeguata alla sostanza edilizia esistente ed anche
ai primi interventi di recupero effettuati. La presenza di diverse attività
corrisponde sia alla storia passata del comparto, sia alla realtà attuale. Non
vi sono pertanto ragioni per limitare l'autonomia pianificatoria del Comune,
ritenuto che, considerati anche i progressi tecnologici della nostra epoca, la
coesistenza della residenza e di attività commerciali ed artigianali non
moleste non è di per se problematica e lo è ancora meno nel concreto caso,
viste le particolarità della fattispecie (le dimensioni ragguardevoli degli
edifici e la loro tipologia, gli interventi di rinnovo già eseguiti, la
concreta impossibilità di insediare aziende moleste o grandi attrattori di
traffico). D'altra parte, la promozione di una certa compenetrazione delle
utilizzazioni, in particolare all'interno di complessi edilizi da recuperare,
non è illegale o contraria ai principi fondamentali della pianificazione del
territorio. Si tratta anzi di un concetto importante e attuale.
5.4
Il
Consiglio di Stato ha giustificato la non approvazione della zona speciale di
particolare interesse architettonico e paesaggistico anche in relazione
all'obbligo di allestire un piano particolareggiato (art. 33 cifra 2 NAPR,
stralciato). In effetti, tale disposto precisa che "ogni intervento
edilizio deve sottostare al principio del recupero conservativo della struttura
architettonica originale e soggiace all'elaborazione di un piano
particolareggiato secondo i disposti degli art. 54 e 55 LALPT".
L'argomento
sviluppato dal Consiglio di Stato non può essere condiviso. In linea generale,
come ricordato dalla stessa divisione della pianificazione territoriale nelle
osservazioni 1° ottobre 2004, gli art. 54 e 55 LALPT non vietano ad un comune
di definire preventivamente quantomeno la funzione di una determinata zona e di
subordinarne l'edificazione all'elaborazione di un piano particolareggiato. Non
sussistono ragioni che, nel concreto caso, impongano di scostarsi da quanto
permesso dalla LALPT. Un piano particolareggiato si distingue da un piano
regolatore innanzi tutto per la sua elevata densità normativa, in altre parole
per la maggiore precisione delle prescrizioni e dei vincoli imposti ai
proprietari. Nella fattispecie, è senz'altro possibile elaborare un piano
particolareggiato rispettando la destinazione di zona definita dal piano
regolatore. Il piano particolareggiato potrà definire nel dettaglio, con
l'attenzione richiesta dalla necessità di tutelare adeguatamente il complesso
dei mulini, parametri quali distanze, altezze, caratteristiche estetiche delle
costruzioni, materiali, destinazione e sistemazione delle aree libere da costruzioni.
D'altra
parte, un piano particolareggiato è adottato secondo la stessa procedura
prevista per il piano regolatore, che culmina con l'approvazione da parte del
Consiglio di Stato. Le preoccupazioni formulate dall'autorità cantonale,
ancorché pertinenti, potranno quindi essere affrontate e troveranno soluzione
nella fase di piano particolareggiato. Sino all'approvazione di tale piano non
saranno possibili nuovi interventi edilizi (art. 33 cifra 2 NAPR); la tutela
del comparto è quindi assicurata. Da questo profilo la soluzione adottata dal
comune è in definitiva migliore di quella imposta dal Governo, che ha chiesto
al comune di elaborare una variante di piano regolatore, prospettando un quadro
giuridico complesso e di difficile applicazione (le norme valide per gli
edifici fuori del perimetro delle zone edificabili, eventualmente l'art. 36
cpv. 3 LPT) al complesso in oggetto.
5.5
Il
Governo sembra giustificare la mancata approvazione della zona speciale di
particolare interesse architettonico e paesaggistico anche a causa della
presenza di alcuni fondi non edificati. L'argomento non resiste alle critiche
formulate dai vari ricorrenti. I fondi liberi potranno eventualmente essere
edificati solo se e quando sarà stato approvato il piano particolareggiato e
secondo quanto sarà prescritto da questo strumento. Tale piano potrebbe peraltro
concentrare la possibilità di interventi edilizi negli stabili esistenti, anche
perché scopo della zona speciale (e quindi del futuro piano particolareggiato)
è il recupero conservativo della struttura architettonica originale e non
l'edificazione sui fondi liberi (art. 33 NAPR).
6.
sospensione
dell'azzonamento del mapp. 106
6.1
Il
mapp. 106 ha una superficie assai vasta (1648 mq) e non è edificato. È delimitato
dal palazzo comunale (a valle), da una strada (a monte), da un corso d'acqua e
dal nucleo.
Il fondo
non era edificabile e apparteneva ad una zona di protezione paesaggistica, nel
piano regolatore 1979 e nel DFU. Nel 1982, mediante variante di piano regolatore,
è stato attribuito ad una zona residenziale estensiva.
La
pianificazione adottata dal comune (piano del nucleo in scala 1:1000)
attribuisce il mapp. 106 RFD a due zone. Prevalentemente ad una zona di
completazione del nucleo (che permette l'edificazione di volumi maggiori
rispetto alla variante di PR 1982) e in minima parte ad una zona destinata alla
realizzazione di un posteggio pubblico (P). I proprietari del fondo hanno
presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il vincolo P.
Il
Consiglio di Stato non ha approvato le scelte pianificatorie del comune. La
procedura d'approvazione (compresa l'evasione del ricorso presentato dai
proprietari) è stata sospesa per quanto concerne il vincolo di posteggio
pubblico. La zona di completazione del nucleo non è invece stata approvata ed
il Governo ha ritornato gli atti al comune invitandolo ad elaborare una nuova
pianificazione. Delle argomentazioni poste a fondamento della decisione
impugnata si dirà all'occorrenza sotto.
6.2
Il
comune è insorto contro questa decisione e chiede una conferma delle sue scelte
pianificatorie. Il ricorso non è molto chiaro. Sembrerebbe formalmente diretto
solo contro la decisione sospensiva.
In ogni
caso il ricorso viene integralmente respinto, sia per la sospensione della zona
P sia per quanto concerne la mancata approvazione della zona di completazione
del nucleo.
Il
sopralluogo ha infatti confermato la correttezza delle valutazioni formulate
nella risoluzione impugnata. Il fondo, assai vasto e libero da costruzioni, è
circondato a tenaglia dal nucleo storico ed occupa una posizione
paesaggisticamente piuttosto delicata. La realizzazione di nuove costruzioni
sparse, come permesso dai parametri stabiliti dall'art. 28 cifra 5 NAPR, si
porrebbe in urto con la tutela del nucleo e con i principi della pianificazione
territoriale. È quindi necessario elaborare una variante, la quale non dovrà
forzatamente sottrarre il fondo all'edificazione, ma dovrà essere adeguata e
precisa nei contenuti, in modo tale da salvaguardare il contesto nel quale il
mapp. 106 si inserisce, come spiegato nella risposta 30 aprile 2003 delle divisione
della pianificazione territoriale.
Di
conseguenza, siccome è confermata la decisione di ritornare gli atti al comune
affinché elabori una nuova pianificazione, è pure condivisa la scelta di
sospendere l'approvazione del vincolo P (cfr. ris. impugnata, cifra 4.4.2, pag.
34). La nuova pianificazione, per essere coerente, dovrà difatti comprendere
anche la piccola porzione del mapp. 106 gravata a questo scopo.
7.
Il RI 1 può
essere sollevato dal pagamento delle spese. Lo Stato, parzialmente soccombente
nel procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità per ripetibili al
comune, patrocinato da un avvocato (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non viene sospeso, il ricorso è parzialmente
accolto;
§. di conseguenza la risoluzione impugnata è
annullata nella misura in cui stralcia l'art. 33 NAPR e la zona speciale di particolare
interesse architettonico e paesaggistico in località Mulini, che sono approvati.
2. Non si
prelevano tasse e spese. Lo Stato è tenuto a rifondere al comune di __________ fr.
600.- (seicento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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