90.2003.107
non approvazione d'estensione di una zona edificabile: motivi urbanistici, paesaggistici e agricoli preponderanti
4 febbraio 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
90.2003.107
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, TPT
Titolo:
non approvazione d'estensione di una zona edificabile: motivi urbanistici, paesaggistici e agricoli preponderanti
BENE PAESAGGISTICO
BUONA FEDE
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
IDONEITÀ
PIANO DIRETTORE
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
PRINCIPIO INQUISITORIO
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2003.107
Lugano
4 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano
Furger, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1 ottobre 2003 di
__________, __________
patr.
da: PR 1
contro
la
risoluzione del 26 agosto 2003 (n. 3574), con cui il Consiglio di Stato ha
deciso alcune parti sospese del piano regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 9 dicembre 2003 del RA 1;
- 11 dicembre 2003 della divisione
della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 20 marzo
2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del
piano regolatore. In quella sede, i mapp. 443 e 463, di proprietà di __________
__________, sono stati interamente assegnati alla zona di protezione del
paesaggio e, per quanto non attribuiti all'area forestale, parzialmente alla
zona residenziale estensiva R2 e alla zona agricola. Questi fondi, contigui, sono
ubicati in località __________: il mapp. 443 presenta una superficie di 8'331
mq, parzialmente edificata con un fabbricato di due piani adibito a grotto, con
un piazzale e con un'infrastruttura per il gioco delle bocce, mentre il mapp.
463, di 5'444 mq, risulta completamente inedificato.
B. Con risoluzione 17 dicembre
2002 (n. 6115) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha
tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie, modificato il
piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso infine su altri la propria
decisione. Relativamente a queste ultime decisioni, il Governo ha anticipato l'intenzione
di non approvare, per quanto qui può interessare, l'estensione rispetto al
previgente piano regolatore della zona residenziale estensiva R2 in località __________,
fissando nel contempo un termine al comune e al proprietario interessato, affinché
potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti presentando delle osservazioni.
C. Preso atto delle
considerazioni inoltrate da comune e proprietario, con risoluzione 26 agosto
2003 (n. 3574), il Consiglio di Stato ha approvato l'estensione della zona
edificabile, tuttavia limitatamente alla superficie che comprendeva la parte
edificata del mapp. 443, come indicato nell'allegato grafico 1 alla decisione,
attribuendo d'ufficio le restanti superfici dei mapp. 443 e 463 alla zona
agricola, con motivazioni che verranno riprese nei considerandi di diritto
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 8 e seg.).
D. Con ricorso 1 ottobre 2003, __________
__________ insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo l'approvazione di tutta la
porzione dei suoi fondi in zona residenziale estensiva R2, così come adottata
dal consiglio comunale. A sostegno dell'impugnativa, il ricorrente lamenta la
violazione dell'autonomia comunale e della garanzia della proprietà, giacché l'ampliamento
in parola adempirebbe a tutti i requisiti posti dall'art. 15 LPT, mentre i
fondi, in quanto tali, non dimostrerebbero alcuna idoneità agricola. L'insorgente,
richiamando la convenzione 9 febbraio 2000, con cui si era impegnato verso il
comune ad assumere in proprio l'onere del compenso pecuniario per la
sottrazione del territorio agricolo dovuto all'attribuzione parziale dei suoi
fondi alla zona edificabile, fa valere inoltre la violazione del principio
della buona fede: in contropartita della prospettata attribuzione alla zona edificabile,
esso avrebbe quindi accettato, suo malgrado, l'attribuzione alla zona agricola
di una porzione del mapp. 443, che il previgente piano regolatore (PR 81) includeva
in zona R2.
E. Il municipio postula l'accoglimento
del gravame, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne postula
il rigetto.
F. Nelle more della procedura, __________
__________ è deceduto. Con scritto 11 e 12 marzo 2004 __________ RI 1 e __________
RI 2 hanno comunicato di mantenere l'impugnativa.
G. In data 3 giugno 2004 si
sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante i quali i
rappresentanti del comune hanno versato agli atti alcune fotografie raffiguranti
Fatti
i luoghi. Le parti hanno quindi riconfermato le rispettive allegazioni e domande
e l'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del tribunale
è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
delle ricorrenti, al pari del loro dante causa, certa (art. 38 cpv. 4 lett. c
LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In merito alla pretesa
violazione del principio della buona fede, le ricorrenti hanno domandato l'audizione
testimoniale di __________ __________, già membro della commissione edilizia
comunale ed attualmente municipale.
2.1
La procedura
amministrativa è retta dal cosiddetto principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1
PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli elementi
suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove
necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e rispettando
il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento, della buona fede
e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CCS, applicabile per la sua
portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione
delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento anticipato,
in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del
giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a), come mezzi di prova superflui o non
pertinenti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 18 n. 1b).
2.2
Nel caso di specie,
la situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta in modo più
che sufficiente dalla copiosa documentazione versata agli atti dalle autorità
intimate, completata dal verbale della commissione edilizia della seduta del 5
dicembre 1995 e dalla convenzione 9 febbraio 2000, allegati dalle stesse
ricorrenti all'impugnativa e rimasti incontestati (cfr. doc. C e D, in atti).
In particolare, da questi ultimi documenti, come pure dal confronto delle
rappresentazioni grafiche del piano regolatore, si evince perfettamente che l'apertura
della nuova area edificabile sulle porzioni all'esame dei mapp. 443 e 463 è
anche frutto dell'attribuzione in compensazione alla zona agricola di una
porzione del mapp. 443, che il previgente piano regolatore assegnava alla zona
R2. Non occorre quindi eseguire ulteriori approfondimenti, tramite l'esperimento
del teste __________. Di conseguenza, il tribunale non accede alla richiesta delle
insorgenti, in quanto non risulta necessario; comunque, date le circostanze,
superfluo ai fini del giudizio.
3.
In campo pianificatorio il
comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo
del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone
Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide
i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa
controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano
tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.
Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono
i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del
Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
I piani regolatori hanno lo
scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni
idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)
e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di
massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona
edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la
legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in
particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,
nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I
criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona
edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.
Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del
territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
5.
Nell'ambito dell'esame del
dimensionamento del piano regolatore (art. 15 lett. b LPT), il Consiglio di
Stato ha rilevato che il piano delle zone edificabili sottoposto per
approvazione era stato esteso in alcuni settori rispetto al previgente piano
regolatore (PR 81), tramite ampliamenti o adattamenti puntuali. Dal rapporto di
pianificazione (pag. 45) il Governo ha desunto che la contenibilità teorica del
nuovo piano regolatore in merito alle zone residenziali corrispondeva a 4'500
unità insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando un grado di
attuazione del piano estremamente basso (60%) e, inversamente, un alto rapporto
superficie utile lorda/unità insediative (di 50 mq per le zone intensive e di
60.
mq per le zone estensive) in luogo degli usuali 35-45 mq per abitante:
adottando un parametro usuale del 70-80% per il grado di attuazione,
rispettivamente di 50 mq, per lo meno anche per le zone estensive, di superficie
abitativa per residente, la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava,
in realtà, a 5'046 abitanti, che consentiva un potenziale di sviluppo -
rispetto alla situazione di effettivi 3'566 abitanti (1998) - pari ad un incremento
del 40% dei residenti. Incremento, questo, di gran lunga superiore alla
previsione formulata dal comune di un aumento della popolazione con un tasso
del 20% che, ritenuto il rallentamento, se non addirittura la diminuzione, dell'evoluzione
demografica nell'ultimo decennio, andava oltretutto valutato come ottimistico.
Considerando che la contenibilità del piano regolatore eccedeva quindi il
presumibile bisogno per lo sviluppo demografico nei prossimi 10-15 anni, il
Governo ha concluso che l'esame degli ampliamenti riscontrati, anche se in
taluni casi di modesta entità, doveva essere oggetto di una particolare attenzione
ai fini di una corretta delimitazione della zona edificabile del comprensorio
comunale (cfr. risoluzione governativa 17 dicembre 2002, pag. 17 e segg.).
Questa valutazione merita di essere condivisa, per quanto concerne
particolarmente l'evoluzione del numero di abitanti, che qui interessa. In effetti,
anche volendo ritenere le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune
e considerare i (quantomai parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo
piano regolatore permetterebbe comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni,
almeno ulteriori 934 abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della
popolazione del 26%. Per contro, l'evoluzione demografica del comune ha evidenziato
una tendenza della crescita in costante e consolidato rallentamento in questi
ultimi quarant'anni. Dai dati ripresi dal rapporto di pianificazione (pag. 12),
si evince certamente un aumento della popolazione residente, tuttavia con tassi
di crescita decennali che nel corso degli anni hanno subito una notevole e
progressiva flessione: da un aumento dell'80% registrato negli anni '60, si
passa ad uno del 30% negli anni '70, del 25% negli anni '80 e infine ad un
modesto 7,5% tra il 1990 e il 1998. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha
ritenuto che un tasso di crescita del 20%, quale aumento oggettivamente
pronosticabile della popolazione nei prossimi 10-15 anni, fosse una previsione
ottimistica, come ha del resto sottolineato anche il pianificatore comunale
(cfr. rapporto di pianificazione, pag. 14). Ciò a fronte di una contenibilità
teorica del piano regolatore che, con tutte le riserve sui parametri
precedentemente illustrate, condivise anche dal tribunale, consente per lo meno
uno sviluppo demografico del 26%, con quindi un ampio margine rispetto al
presumibile fabbisogno del comune. Per questa ragione, ritenuto che il nuovo
piano regolatore prevede un incremento dell'indice di sfruttamento all'interno
della zona edificabile, si giustificava un particolare rigore nella valutazione
di alcuni ampliamenti della zona edificabile rispetto al perimetro del piano
regolatore precedente (PR 81).
Posta questa premessa, il
Consiglio di Stato ha altresì rilevato che alcuni ampliamenti difettavano di
una intelligibilità in termini di inserimento organico e logico nel quadro del
territorio insediativo comunale, oltre che risultare in contrasto con i provvedimenti
auspicati per i singoli quartieri che compongono l'agglomerato luganese. In
particolare, per quanto riguardava la zona residenziale, sono stati individuati
alcuni ampliamenti puntuali, fra cui quello concernente il fondo delle
ricorrenti, che davano luogo a delle propaggini, incoerenti nella loro
configurazione, della zona edificabile nei comparti agricoli del territorio
comunale. Principalmente per questi motivi, unitamente ad altri che si avrà
modo di illustrare nel seguito, tali ampliamenti non sono stati in seguito
approvati (cfr. risoluzione governativa 17 dicembre 2002, pag. 21; risoluzione
impugnata, pag. 8).
6.
Prima di entrare nel
merito, occorre rilevare che nell'ambito del secondo aggiornamento del piano
direttore relativo al piano dei trasporti del luganese (PTL), adottato dal
Consiglio di Stato il 14 marzo 2001, il cantone ha elaborato un modello di organizzazione
territoriale dell'agglomerato del luganese, oggetto di una specifica scheda di
coordinamento (scheda 10.4), quale componente pianificatoria e urbanistica per
una gestione coordinata dello sviluppo della regione, che si integra, nel
quadro del promovimento di una politica efficace della mobilità, alla
componente trasportistica-ambientale, oggetto della scheda di coordinamento
12.23
Tramite la scheda 10.4, sono state perciò fissate le grandi linee dell'organizzazione
di questa regione, il cui quadro di riferimento territoriale è dato dall'agglomerato
del luganese, definito Nuova Città, comprendente il territorio dei comuni
elencati nell'allegato 1, fra cui figura anche il comune di __________, e suddiviso
in 18 parti urbane omogenee denominate quartieri, indipendenti dunque dai
confini giurisdizionali comunali, dotati di proprie individualità e qualità
(allegati grafici 3 e 4). Il quartiere costituisce dunque l'unità territoriale
di riferimento per gli interventi urbanistici e pianificatori finalizzati alla
caratterizzazione della Nuova Città. Gli indirizzi pianificatori definiti dalla
scheda 10.4 per ognuno dei 18 quartieri sono improntati alla difesa delle loro
specificità, al miglioramento della loro unità morfologica, alla promozione
spaziale e ambientale dei loro spazi collettivi, ad incentivare lo sviluppo
delle singole potenzialità, ad accrescerne il ruolo e le qualità funzionali,
ecc., e devono essere concretizzati attraverso le pianificazioni locali. Il
coordinamento e la conformità sono verificati dal cantone in sede d'esame dei
piani regolatori. Il comune di __________ è interessato principalmente da tre
quartieri della Nuova Città: il Quartiere __________ (n. 11), il Quartiere __________
-__________ (n. 12) e, per quanto qui interessa, il Quartiere __________ -__________
(n. 13) che, per la sua peculiare caratteristica insediativa, è stato
attribuito alla categoria dei quartieri estensivi. Per questo quartiere, che si
estende lungo la fascia pedemontana delimitata a est da via __________ (__________)
e a ovest dal bosco collinare del __________, sono auspicate, unitamente ad
altre, le funzioni e gli interventi seguenti: la residenza, la limitazione dell'espansione
a macchia d'olio delle aree edificabili e la valorizzazione delle aree a
vocazione agricola (vigneti) in funzione paesaggistica e produttiva (cfr. scheda
10.
, elenco dei provvedimenti pianificatori n. 10.4.2.13).
7.
Le particelle delle
ricorrenti sono ubicate per l'appunto nel Quartiere __________ -__________,
caratterizzato dall'alternanza di aree boschive, coltive e vigneti con l'area
insediativa del comune. Quest'ultima, che si sviluppa dal nucleo di __________
in modo omogeneo fino ad occupare parte della fascia pedemontana, trova il suo
limite naturale verso nord nell'area forestale e, più a valle, nel corso del
riale in località __________, che già costituiva il confine della zona
residenziale R2 e R3 del vecchio piano regolatore. Oltre il riale, ai cui
margini insiste il grotto al mapp. 443, si apre invece un ampio comparto
agricolo che, includendo anche il vasto parco delimitato sui mapp. 485 e 486,
si estende fino alla località __________, a separazione dunque dell'abitato di __________
da quello di __________. Con la revisione del piano regolatore in oggetto, il
comune ha confermato la zona estensiva residenziale R2, estendendola tuttavia
ben oltre il riale __________, con un ampliamento di forma trapezoidale, che
non soltanto integra la limitrofa parte edificata del mapp. 443, ma pure il
soprastante pianoro di circa 2'000 mq di superficie, situato a cavallo del
confine fra i mapp. 443 e 463. Il Consiglio di Stato, pur avendo preannunciato
in un primo momento l'intenzione di non approvare questo ampliamento, ha poi
riconosciuto con la risoluzione impugnata che la fascia del mapp. 443, occupata
dal piazzale, dal grotto e dal campo di bocce, direttamente accessibile da via __________,
meritava di essere integrata nella zona edificabile, in quanto ad essa
funzionalmente e urbanisticamente connessa e perché congruente con l'andamento
orografico del comparto. Viceversa, queste correlazioni difettavano alla
porzione restante, quella qui controversa, giacché completamente inedificata e,
dal profilo morfologico, completamente distinta da un marcato dislivello di
circa 8 m. Pertanto non poteva essere approvata in zona edificabile. Come
rettamente ha rilevato il Governo, questo ampliamento, che riguarda essenzialmente
il suddetto pianoro, costituisce senz'altro una propaggine, incoerente nella
sua configurazione, della zona edificabile nel comparto agricolo, di cui si
diceva, non supportata da valide ragioni urbanistiche e pianificatorie. Risulta
difatti evidente, come ha potuto constatare questo tribunale durante l'esperimento
del sopralluogo, a conferma di quanto già si poteva rilevare dall'esame dei
piani, che quest'estensione costituirebbe, a non averne dubbio, un ampliamento
a macchia d'olio della zona edificabile che il piano direttore, riferito al
modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato del luganese, si
prefigge di evitare proprio in questo comprensorio territoriale, a salvaguardia
delle specificità urbanistiche, morfologiche e territoriali del Quartiere __________
-__________ (cfr. consid. 6).
8.
La zona residenziale
estensiva R2, così come è stata ripristinata dal Consiglio di Stato, vale a
dire con l'ammissione del trascurabile ampliamento concernente l'area edificata
del mapp. 443, non solo risulta conforme agli indirizzi del piano direttore, ma
adempie anche al requisito dell'art. 15 lett. a LPT. Con terreni già edificati
in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera
compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di
superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). Il pianoro a cavallo dei mapp. 443 e 463 fa invece parte, come
illustrato poc'anzi, di un ampio territorio completamente inedificato che, per
la diffusa presenza di vigneti intercalati da fasce boschive e prative, si differenzia
morfologicamente e funzionalmente dalla zona edificabile in oggetto. Esso non
può pertanto essere considerato come edificato in larga misura nel senso
restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
9.
Nell'ambito di una
ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 4), va poi considerato che
il comparto inedificato che include parzialmente il mapp. 443 e interamente il
mapp. 463, proprio perché caratterizzato dall'alternanza di aree boschive e di
vigneti, forma altresì un paesaggio di pregio, che funge, come si è già
accennato in precedenza, da importante area di stacco tra l'insediamento di __________
e quello più a nord di __________; tant'è che il comune l'ha incluso sia in
zona agricola, sia nella zona di protezione del paesaggio. Questa zona, oltre a
attuare gli intendimenti del piano direttore che, si ricorda, sono di valorizzazione
delle aree a vocazione agricola (vigneti) in funzione paesaggistica e
produttiva, concretizza pure l'indirizzo della scheda 8.1 del piano direttore
relativa alle linee di forza del progetto di paesaggio cantonale. Gli studi di
base per l'elaborazione del piano direttore hanno evidenziato che, in generale,
nei territori pedemontani lo sviluppo degli insediamenti, degli impianti e
delle infrastrutture tende a cancellare l'alternanza "territorio insediato
- territorio libero da insediamenti" ancora leggibile. Scopo del coordinamento
è dunque quello di preservare gli spazi liberi tra aree insediative di singoli
comuni o agglomerati mediante la definizione di linee di forza che assicurino
una funzione strutturante e d'equilibrio per il paesaggio, salvaguardandolo
dalle tendenze che potrebbero portare alla sua banalizzazione. In concreto, le
cartografie del piano direttore indicano una linea di forza in prossimità dei
fondi delle ricorrenti (cfr. piano direttore, piano cartografico 1:25'000, n.
14). Di conseguenza, richiamata altresì l'idoneità agricola dei mapp. 443 e 463
che, contrariamente a quanto sostenuto dalle insorgenti, si prestano alla
viticoltura e sfalcio, come attesta la carta delle idoneità agricole versata
agli atti dalla sezione dell'agricoltura, si giustifica pertanto appieno di preservare
questo territorio da un'ulteriore edificazione anche per motivi di ordine agricolo
e paesaggistico.
10.
Non giova da ultimo alle
ricorrenti il richiamo al principio della buona fede, per il fatto che la
porzione residua ovest del mapp. 443 non interessata dall'area boschiva, che il
previgente piano regolatore assegnava alla zona R2, è stata attribuita alla
zona agricola per favorire il trasferimento dell'edificabilità sulla porzione
dei mapp. 443 e 463 oggetto dell'ampliamento in parola. Va innanzitutto
rilevato che la convenzione 9 febbraio 2000, con cui __________ __________ si
era impegnato verso il comune ad accollarsi il contributo pecuniario
sostitutivo in caso di sottrazione dell'area agricola, giacché all'epoca era
negato all'ente pianificante il diritto di regresso nei confronti del
proprietario del fondo interessato (cfr. previgente art. 11 cpv. 2 LTagr, modificato
con novella legislativa entrata in vigore il 1 settembre 2002, BU 2002, 209),
non costituiva "né una condizione né una garanzia per l'inserimento
parziale dei fondi in zona edificabile, l'adozione della variante al Piano
regolatore essendo di competenza del Consiglio comunale, riservata l'approvazione
da parte delle competenti autorità cantonali" (cfr. convenzione 9
febbraio 2000, lett. g, doc. D in atti). Approvazione che, come visto, il
Consiglio di Stato, se non per tutto l'ampliamento presentato dal comune, ha
comunque accordato per la fascia edificata del mapp. 443, che il previgente
piano escludeva dalla zona edificabile. D'altro canto, va considerato che la
lamentata diminuzione dell'area fabbricabile è stata quantomeno compensata all'ampliamento
approvato dal Consiglio di Stato.
11.
In conclusione, ad eccezione
della superficie edificata del mapp. 443, l'estensione della zona edificabile
in località __________ in corrispondenza dei mapp. 443 e 463 non poteva dunque
essere approvata sia per motivi di contenibilità, sia per ragioni di ordine
pianificatorio, urbanistico, paesaggistico e agricolo. Motivi, questi, che
giustificano parimenti la conseguente attribuzione d'ufficio di queste
superfici alla zona agricola e a quella di protezione del paesaggio - quest'ultima,
peraltro, già prevista dal piano del paesaggio adottato dal consiglio comunale
e rimasta incontestata - al pari delle restanti porzioni di questi fondi,
nonché dell'intero comparto. La risoluzione impugnata, ponendo pertanto il piano
regolatore in consonanza con l'ordinamento giuridico, non è nemmeno lesiva dell'autonomia
comunale.
12.
Il ricorso va, dunque,
respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico delle
insorgenti (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
RI 1 e RI 2 sono condannate
al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1'200.- (milleduecento).
3.
Intimazione
a:
terzi
implicati
PI
1.
rappr.
da: RA 2
CO
1.
rappr.
da: RA 1
Per
il Tribunale della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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