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Decisione

90.2003.109

ricorso contro una variante di piano regolatore

18 luglio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali è ammessa la trasformazione. Il Consiglio di Stato ha confermato tale

scelta (cfr. risoluzione impugnata, pag. 4 seg.). La ricorrente contesta tale

assunto. Afferma che si tratta di un diroccato, il cui mantenimento non sarebbe

attuabile. Sostiene che il manufatto fa parte del piccolo nucleo antico “____________________”.

Chiede pertanto che esso venga assegnato alla categoria “meritevole 1b” e

possa, di conseguenza, essere ricostruito. Il mantenimento nella categoria

“meritevole 1a” e, pertanto, l’assoggettamento alla severa regolamentazione

prescritta all’art. 49 NAPR per gli interventi di trasformazione, toglierebbe invece

qualsiasi incentivo al risanamento del manufatto.

3.2. La

valutazione effettuata dal municipio e dal Consiglio di Stato devono essere

confermate. Infatti alla data, determinante, del rilievo dell'edificio

effettuato per conto del comune, la costruzione versava in un discreto stato di

conservazione (cfr. fotografie riferite al rilievo del marzo 2001): al

manufatto, completo nelle sue strutture di base, mancava solo una veramente

minima parte del tetto. Non si era dunque in presenza di un diroccato giusta

l'art. 29 seconda frase RLALPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non

degna di conservazione. Già per questo motivo un’attribuzione del fabbricato

alla categoria “meritevole 1b”, ossia tra quelli edifici diroccati che possono

essere ricostruiti e adibiti a residenza, non entra in linea di conto. La

circostanza secondo cui in occasione del sopralluogo, esperito il 12 aprile

u.s., il tribunale ha potuto appurare che la copertura dell’edificio è

frattanto diminuita, non permette di mutare questa conclusione. In effetti, a

prescindere dalle cause che hanno condotto a questo stato di cose, va ribadito

che determinante per la valutazione in sede di inventario è

Considerandi

difatti, di principio, lo stato dell'edificio al momento in cui viene allestito

questo documento, riservato il caso - che qui non interessa - in cui la

costruzione venga successivamente trasformata sulla scorta dei necessari

permessi.

A titolo abbondanziale, il tribunale condivide comunque l’opinione

del Consiglio di Stato, secondo cui la manciata di edifici insistenti nella

località “____________________” non possa costituire un nucleo meritevole di

conservazione nel senso restrittivo inteso dalle direttive cantonali (cfr.

consid. 2.4.), che potrebbe addirittura legittimare la ricostruzione di edifici

diroccati posti nello stesso, poiché questi non formano una struttura edilizia

unica e nemmeno presentano una trama architettonicamente coerente e

significativa. Come ha pertanto rilevato il Governo nella risoluzione

impugnata, l’assegnazione della costruzione alla categoria “meritevole 1a”

risulta, alla fin fine, la più favorevole per la ricorrente: qualora non avesse

adempiuto ai requisiti di questa categoria, la costruzione in oggetto avrebbe

dovuto essere catalogata tra i diroccati (non ricostruibili).

Sia infine soggiunto, per completezza, che nemmeno attribuendo

l’edificio alla categoria preconizzata dalla ricorrente (meritevole 1b),

quest’ultima avrebbe potuto conseguire una libertà progettuale sostanzialmente

maggiore di quella prevista per gli edifici della categoria “meritevole 1a”,

allo scopo di creare una nuova residenza in loco. L’art. 49 cifra 1.2 NAPR, che

regolamenta la ricostruzione dei diroccati che fanno parte di un nucleo

meritevole di conservazione, prescrive difatti che questa “deve esser

eseguita sul sedime dei rispettivo diroccato” e rinvia, per il rimanente,

alla disciplina prescritta per gli interventi sugli altri edifici meritevoli di

conservazione, ovvero – segnatamente - alla cifra 1.1. della stessa

disposizione, che regge la riattazione e la trasformazione degli stabili

assegnati alla categoria “meritevole 1a”.

3.3

Il

ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.

La

tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è

posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Comune di Cugnasco, 6516 Cugnasco

rappr. da: Municipio di Cugnasco, 6516 Cugnasco

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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