90.2003.11
contestazione dell'attribuzione alla zona agricola
30 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
90.2003.11
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TPT
Titolo:
contestazione dell'attribuzione alla zona agricola
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
IDONEITÀ
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
art. 15 LPT
art. 19 LPT
Incarto n.
90.2003.11
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il
consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
viste le risposte:
- 17 marzo 2003 del PI 2;
- 30 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
RI 1 è proprietaria del
mapp. 361 di __________. Si tratta di una particella di complessivi 784 mq, non
edificata.
B.
Il primo piano
regolatore del comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato l’8
maggio 1979, attribuiva la part. 361 alla zona residua.
C.
Il 13 marzo 2000 il
consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che inserisce
il mapp. 361 in zona agricola. RI 1 ha presentato ricorso
contro questa scelta pianificatoria del comune, chiedendo l'attribuzione del
suo terreno alla zona residenziale semintensiva (art. 29 NAPR).
D. Con risoluzione 26
novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano
regolatore e ha respinto il ricorso di RI 1. Delle motivazioni poste a fondamento
della decisione governativa si dirà all'occorrenza sotto.
E. Con ricorso 13 gennaio
2003 RI 1 chiede a questo Tribunale di annullare la decisione governativa e di
inserire in zona residenziale semintensiva il suo mapp. 361 nonché le part. 360
e 362, di altrui proprietà. Nel ricorso si sostiene, tra l'altro, che i mappali
appartengono da ogni profilo alla vicina zona edificabile del __________, non
sono utilizzati a scopo agricolo e possono essere inseriti in zona edificabile
senza stravolgere i parametri di contenibilità del piano regolatore
F. La divisione della
pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso, confermando gli
argomenti esposti nella risoluzione impugnata (osservazioni 30 aprile 2003). Il
municipio chiede l'accoglimento dell'impugnativa, considerato lo sviluppo
edilizio in atto e siccome nel piano d'indirizzo il mapp. 361 era già
attribuito alla zona edificabile (osservazioni 17 marzo 2003).
G. In data 15 settembre 2004
si è tenuta l’udienza, seguita dal sopralluogo, nel corso del quale sono state
scattate alcune fotografie che sono state acquisite agli atti. Nel corso dell'udienza
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il 3
novembre 2004 il patrocinatore di RI 1 ha presentato un memoriale, nel quale
segnala tra l'altro il fatto che l'attribuzione alla zona edificabile di
terreni appartenenti all'area SAC non è inconsueta.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data. Il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett.
b LALPT).
In
prima istanza RI 1 ha formalmente chiesto l'attribuzione alla zona edificabile
del solo mapp. 361 (di sua proprietà), innanzi a questo Tribunale chiede
l'inserimento in zona edificabile, oltre che del mapp. 361, anche dei mapp. 360
e 362, che appartengono ad altre persone. Nuove domande non sono tuttavia ammissibili
(art. 63 cpv. 2 PAmm e art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso potrebbe
pertanto essere dichiarato ricevibile limitatamente alla domanda di inserire in
zona edificabile il mapp. 361 RFD. Siccome l'insorgente non era patrocinata da
un legale in prima istanza, considerato il fatto che le domande formulate nel
ricorso presentato al Consiglio di Stato non sono molto chiare ed anche per
evitare inutili formalismi, il tribunale esamina, prudenzialmente, tutte le
domande.
2. In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. L'area oggetto del
ricorso di seconda istanza (mapp. 360, 361 e 362) è situata ad ovest dello
stabilimento dei Mulini __________. Essa appartiene alla parte alta di un vasto
e pregiato comprensorio agricolo, formato anche da superfici per l'avvicendamento
colturale (SAC). La grande superficie agricola delimitata dal piano regolatore
comunale inizia proprio in corrispondenza della fascia del mapp. 362 posta sul
ciglio di una strada di servizio. A monte di questa strada, prevista dal piano
viario, inizia la zona residenziale comunale.
In un primo tempo (piano di indirizzo) il
comune intendeva inserire tutta l'area in zona residenziale, ma ha infine
optato, probabilmente a seguito delle indicazioni del piano direttore e dell'opposizione
dipartimentale, per l'attribuzione alla zona agricola (categoria altri terreni
idonei all'agricoltura).
Questa scelta è stata confermata dal
Consiglio di Stato. La risoluzione impugnata (pagg. 51 seg.) ha respinto il
ricorso di prima istanza poiché l'inserimento in zona edificabile del mapp. 361
è stato giudicato incompatibile con la tutela della zona agricola, con la
protezione delle basi naturali della vita, con la garanzia di un sufficiente
approvvigionamento del Paese, con l'uso parsimonioso del suolo (anche a dipendenza
della già notevole estensione delle zone edificabili previste dal piano regolatore
di __________).
4. I piani
regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN della LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione
delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti
(art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).
5. La superficie di cui
l'insorgente chiede l'attribuzione alla zona edificabile (con conseguente
esclusione dalla zona agricola) non è edificata e non appartiene nemmeno al
comprensorio largamente edificato. Si inserisce al contrario in un vasto e
pregiato comprensorio agricolo. La domanda formulata da RI 1 non può quindi
essere accolta sulla base dell'art. 15 lett. a LPT.
Resta da stabilire se l'inserimento in zona
edificabile dei mapp. 360, 361 e 362 è giustificato dall'art. 15 lett. b LPT,
in altre parole dalla necessità di soddisfare i bisogni di sviluppo del comune
di __________.
6. La contenibilità del
piano regolatore di __________ è superiore al doppio della situazione effettiva
(3'100 unità insediative rispetto alle attuali 1'250 circa). La riserva
presente nel piano regolatore è quindi più che sufficiente per soddisfare i
bisogni di sviluppo del comune nei prossimi 15 anni. In simili circostanze, un
aumento delle superfici edificabili è da escludersi. Infatti, una zona edilizia
sovradimensionata non rispetta il principio dell’uso misurato del suolo (art. 1
cpv. 1 LPT) ed è illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b).
7. Le
domande formulate nel ricorso devono essere inoltre respinte in considerazione
delle norme relative alla tutela degli spazi agricoli.
7.1.
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le
zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad
assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto
possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e
comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura
produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i
terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura
(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25
febbraio 2003, in vigore dal 1
giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie
superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
7.2.
Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei
all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche
(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,
fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a
una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio
ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è
necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per
l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv.
3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra
Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del
Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione
minima di 3'500 ettari; FF 1992
Considerandi
II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC
insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i
dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle
stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle
zone agricole; devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale
minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e
2.
OPT).
7.3
In Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati
dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala
1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona
agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e, art. 68 cpv.
1.
LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona
agricola intensiva, che deve essere delimitata in base a criteri vincolanti
fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
7.4
Le rappresentazioni grafiche del piano
direttore cantonale attribuiscono le part. 360, 361 e 362 all'area SAC, alla
quale appartengono anche i fondi agricoli sottostanti. Il catasto delle idoneità
agricole indica inoltre che i tre fondi sono idonei alla viticoltura ed alla campicoltura.
Il sopralluogo ha confermato l'assoluta idoneità agricola dei fondi.
Ne consegue che la loro attribuzione alla
zona agricola è legittima. L'attribuzione alla zona agricola dei fondi assolve
anche una funzione di salvaguardia del paesaggio (art. 16 cpv. 1 LPT) e rispetta
infine la necessità di delimitare ampie superfici agricole contigue (art. 16
cpv. 2 LPT).
8.
Il ricorso dev'essere
quindi integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28
PAmm). Non si assegnano ripetibili al comune, perché non è patrocinato da un
legale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili
alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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