Lexipedia

Decisione

90.2003.11

contestazione dell'attribuzione alla zona agricola

30 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1 è proprietaria del

mapp. 361 di __________. Si tratta di una particella di complessivi 784 mq, non

edificata.

B.

Il primo piano

regolatore del comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato l’8

maggio 1979, attribuiva la part. 361 alla zona residua.

C.

Il 13 marzo 2000 il

consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che inserisce

il mapp. 361 in zona agricola. RI 1 ha presentato ricorso

contro questa scelta pianificatoria del comune, chiedendo l'attribuzione del

suo terreno alla zona residenziale semintensiva (art. 29 NAPR).

D. Con risoluzione 26

novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano

regolatore e ha respinto il ricorso di RI 1. Delle motivazioni poste a fondamento

della decisione governativa si dirà all'occorrenza sotto.

E. Con ricorso 13 gennaio

2003 RI 1 chiede a questo Tribunale di annullare la decisione governativa e di

inserire in zona residenziale semintensiva il suo mapp. 361 nonché le part. 360

e 362, di altrui proprietà. Nel ricorso si sostiene, tra l'altro, che i mappali

appartengono da ogni profilo alla vicina zona edificabile del __________, non

sono utilizzati a scopo agricolo e possono essere inseriti in zona edificabile

senza stravolgere i parametri di contenibilità del piano regolatore

F. La divisione della

pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso, confermando gli

argomenti esposti nella risoluzione impugnata (osservazioni 30 aprile 2003). Il

municipio chiede l'accoglimento dell'impugnativa, considerato lo sviluppo

edilizio in atto e siccome nel piano d'indirizzo il mapp. 361 era già

attribuito alla zona edificabile (osservazioni 17 marzo 2003).

G. In data 15 settembre 2004

si è tenuta l’udienza, seguita dal sopralluogo, nel corso del quale sono state

scattate alcune fotografie che sono state acquisite agli atti. Nel corso dell'udienza

le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. Il 3

novembre 2004 il patrocinatore di RI 1 ha presentato un memoriale, nel quale

segnala tra l'altro il fatto che l'attribuzione alla zona edificabile di

terreni appartenenti all'area SAC non è inconsueta.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data. Il ricorso è tempestivo (art. 38

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett.

b LALPT).

In

prima istanza RI 1 ha formalmente chiesto l'attribuzione alla zona edificabile

del solo mapp. 361 (di sua proprietà), innanzi a questo Tribunale chiede

l'inserimento in zona edificabile, oltre che del mapp. 361, anche dei mapp. 360

e 362, che appartengono ad altre persone. Nuove domande non sono tuttavia ammissibili

(art. 63 cpv. 2 PAmm e art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso potrebbe

pertanto essere dichiarato ricevibile limitatamente alla domanda di inserire in

zona edificabile il mapp. 361 RFD. Siccome l'insorgente non era patrocinata da

un legale in prima istanza, considerato il fatto che le domande formulate nel

ricorso presentato al Consiglio di Stato non sono molto chiare ed anche per

evitare inutili formalismi, il tribunale esamina, prudenzialmente, tutte le

domande.

2. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.

6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter

ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. L'area oggetto del

ricorso di seconda istanza (mapp. 360, 361 e 362) è situata ad ovest dello

stabilimento dei Mulini __________. Essa appartiene alla parte alta di un vasto

e pregiato comprensorio agricolo, formato anche da superfici per l'avvicendamento

colturale (SAC). La grande superficie agricola delimitata dal piano regolatore

comunale inizia proprio in corrispondenza della fascia del mapp. 362 posta sul

ciglio di una strada di servizio. A monte di questa strada, prevista dal piano

viario, inizia la zona residenziale comunale.

In un primo tempo (piano di indirizzo) il

comune intendeva inserire tutta l'area in zona residenziale, ma ha infine

optato, probabilmente a seguito delle indicazioni del piano direttore e dell'opposizione

dipartimentale, per l'attribuzione alla zona agricola (categoria altri terreni

idonei all'agricoltura).

Questa scelta è stata confermata dal

Consiglio di Stato. La risoluzione impugnata (pagg. 51 seg.) ha respinto il

ricorso di prima istanza poiché l'inserimento in zona edificabile del mapp. 361

è stato giudicato incompatibile con la tutela della zona agricola, con la

protezione delle basi naturali della vita, con la garanzia di un sufficiente

approvvigionamento del Paese, con l'uso parsimonioso del suolo (anche a dipendenza

della già notevole estensione delle zone edificabili previste dal piano regolatore

di __________).

4. I piani

regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1

Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione ed

urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste

esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione

globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio

tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per

l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore

assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi

generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -

ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena

citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN della LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione

delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti

(art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).

5. La superficie di cui

l'insorgente chiede l'attribuzione alla zona edificabile (con conseguente

esclusione dalla zona agricola) non è edificata e non appartiene nemmeno al

comprensorio largamente edificato. Si inserisce al contrario in un vasto e

pregiato comprensorio agricolo. La domanda formulata da RI 1 non può quindi

essere accolta sulla base dell'art. 15 lett. a LPT.

Resta da stabilire se l'inserimento in zona

edificabile dei mapp. 360, 361 e 362 è giustificato dall'art. 15 lett. b LPT,

in altre parole dalla necessità di soddisfare i bisogni di sviluppo del comune

di __________.

6. La contenibilità del

piano regolatore di __________ è superiore al doppio della situazione effettiva

(3'100 unità insediative rispetto alle attuali 1'250 circa). La riserva

presente nel piano regolatore è quindi più che sufficiente per soddisfare i

bisogni di sviluppo del comune nei prossimi 15 anni. In simili circostanze, un

aumento delle superfici edificabili è da escludersi. Infatti, una zona edilizia

sovradimensionata non rispetta il principio dell’uso misurato del suolo (art. 1

cpv. 1 LPT) ed è illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b).

7. Le

domande formulate nel ricorso devono essere inoltre respinte in considerazione

delle norme relative alla tutela degli spazi agricoli.

7.1.

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le

zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad

assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto

possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e

comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore dal 1

giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie

superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

7.2.

Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei

all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee

comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i

prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.

68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche

(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,

fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a

una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio

ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è

necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per

l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv.

3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra

Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del

Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione

minima di 3'500 ettari; FF 1992

Considerandi

II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC

insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i

dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle

stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle

zone agricole; devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale

minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e

2.

OPT).

7.3

In Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati

dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala

1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona

agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e, art. 68 cpv.

1.

LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona

agricola intensiva, che deve essere delimitata in base a criteri vincolanti

fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

7.4

Le rappresentazioni grafiche del piano

direttore cantonale attribuiscono le part. 360, 361 e 362 all'area SAC, alla

quale appartengono anche i fondi agricoli sottostanti. Il catasto delle idoneità

agricole indica inoltre che i tre fondi sono idonei alla viticoltura ed alla campicoltura.

Il sopralluogo ha confermato l'assoluta idoneità agricola dei fondi.

Ne consegue che la loro attribuzione alla

zona agricola è legittima. L'attribuzione alla zona agricola dei fondi assolve

anche una funzione di salvaguardia del paesaggio (art. 16 cpv. 1 LPT) e rispetta

infine la necessità di delimitare ampie superfici agricole contigue (art. 16

cpv. 2 LPT).

8.

Il ricorso dev'essere

quindi integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28

PAmm). Non si assegnano ripetibili al comune, perché non è patrocinato da un

legale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili

alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster