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Decisione

90.2003.110

ricorso contro la pubblicazione da parte del municipio di una modifica d'ufficio del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato

13 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 13 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il

piano particolareggiato del __________ (__________), che si prefigge di attuare

una riqualifica generale dell'area urbanizzata attraversata da via __________,

compresa fra la rotonda di via __________ e il sottopasso di via __________.

B. RI 1, RI 2

e RI 3, proprietari in comunione ereditaria dei mapp. 259, 260 e 261 di __________,

interessati dal menzionato piano, sono insorti contro quella deliberazione

dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, il mantenimento dell'indice di sfruttamento

pari a 1, l'abolizione delle volumetrie assegnate e dell'imposizione di linee

di arretramento, infine la soppressione del vincolo di posteggi privati in

superficie sui loro fondi.

C. Con risoluzione

22 gennaio 2002 (n. 365) il Consiglio di Stato ha approvato il piano

particolareggiato. Esso ha, nel contempo, respinto il ricorso dei signori __________,

tranne che - parzialmente - per quanto riguardava la superficie delle

volumetrie assegnate alle costruzioni sui mapp. 259 e 260: aderendo alla

proposta del municipio di __________, il Governo ha aumentato la profondità

della fascia edificabile a volumetria assegnata a partire dalla linea di costruzione

posta su via __________ (da 9) a 12 m, disponendo una modifica (dallo stesso

impropriamente definita) d'ufficio del piano (cfr. ris. impugnata, pag. 48).

D. Il 2

settembre 2003 il municipio di __________ ha disposto la pubblicazione presso l'ufficio

tecnico comunale delle modifiche apportate d'ufficio dal Consiglio di Stato al __________.

Tra queste figurava un estratto del piano “concetti d'intervento”, n. 548-1, attraverso

il quale veniva illustrata la modifica della superficie della volumetria assegnata

concernente i mapp. 259 e 260. La pubblicazione indicava la possibilità di

ricorrere dinanzi al tribunale entro il termine di pubblicazione.

E. Con ricorso

21 ottobre 2003 i proprietari insorgono innanzi a questo tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa riproponendo le contestazione e le domande

sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato.

F. Il

municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la

reiezione integrale del ricorso.

__________

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei

ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del

gravame il tribunale considera quanto segue.

1.2.

Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore

e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo tribunale nel termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la

risoluzione del Consiglio di Stato, del 22 gennaio 2002, è stata notificata a

mezzo invio raccomandato al patrocinatore degli insorgenti consegnato alla posta

il successivo 24 gennaio 2002. Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la

stessa è pertanto venuto a scadenza parecchio tempo prima dell'inoltro del

gravame in esame, proposto il 21 ottobre 2003. Questo dev'essere pertanto

considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.

1.3. Gli

insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione

della risoluzione governativa impugnata, per quanto concerneva le modifiche d'ufficio,

disposta dal municipio di __________ il 2 settembre 2003, durante il periodo 22

settembre/21 ottobre 2003 (cfr. FU del 12 settembre 2003, n. 73/2002, pag. 6497).

Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo

(cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione 22 gennaio 2002 e relativi rinvii alle

cifre 5.12 e 4.2.3 del giudicato), indicava in effetti la possibilità di

aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa. L'opinione

degli insorgenti non può tuttavia essere tutelata.

In primo luogo, la pubblicazione in

discussione riguarda un singolo aspetto, ben circoscritto, delle contestazioni

sollevate dai ricorrenti: quello dell'abolizione delle volumetrie assegnate ai

mapp. 259 e 260. In nessun caso essa permetterebbe di far ripartire i termini

di ricorso per il complesso delle contestazioni sollevate dinanzi al Consiglio

di Stato e da questo decise nella risoluzione 22 gennaio 2002, tosto notificata

al ricorrenti.

In secondo luogo, nemmeno per questo specifico

e limitato tema i ricorrenti possono appellarsi al termine di ricorso indicato

nell'avviso municipale, in concreto di per sé ossequiato. Tale termine ritorna

difatti applicabile solo per coloro che hanno preso conoscenza delle decisioni

disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del __________

attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di __________:

sistema alternativo di notifica che può essere, di principio, impiegato solo eccezionalmente,

quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati

senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA;

Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in

materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i ricorrenti,

ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio

generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. La pubblicazione

della risoluzione governativa ad opera del municipio non implicava inoltre alcun

mutamento della situazione giuridica dei ricorrenti: di natura eminentemente

esecutiva, essa si limitava in effetti ad illustrare sui piani quanto era stato

sancito in modo chiaro, a livello sostanziale, dal Governo nella risoluzione

impugnata ed era pertanto perfettamente noto a questi ultimi sin dal suo

ricevimento. La pubblicazione adempiva pertanto semplicemente lo scopo di

soddisfare il principio della pubblicità dei piani e spiegava quindi effetti

solo verso terzi rispettivamente la collettività. Corrobora ulteriormente

questa conclusione il dispositivo n. 6 della decisione contestata, che fissava,

per i già ricorrenti in prima istanza, un termine di 30 giorni dalla notificazione

della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa

in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata entro tale

termine.

Considerandi

2.

La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2.I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di

giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.- (seicento).

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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