90.2003.110
ricorso contro la pubblicazione da parte del municipio di una modifica d'ufficio del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato
13 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
90.2003.110
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TPT
Titolo:
ricorso contro la pubblicazione da parte del municipio di una modifica d'ufficio del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato
TEMPESTIVITÀ
art. 38 cpv. 1 LALPT
art. 46 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
90.2003.110
Lugano
13 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2003 di
RI 1
RI 2
RI 3
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 365) con cui il Consiglio
di Stato ha approvato il piano particolareggiato del __________ (__________)
del comune di __________;
viste le risposte:
-
25 novembre 2003 della divisione della
pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
-
3 dicembre 2003 del RA
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 13 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il
piano particolareggiato del __________ (__________), che si prefigge di attuare
una riqualifica generale dell'area urbanizzata attraversata da via __________,
compresa fra la rotonda di via __________ e il sottopasso di via __________.
B. RI 1, RI 2
e RI 3, proprietari in comunione ereditaria dei mapp. 259, 260 e 261 di __________,
interessati dal menzionato piano, sono insorti contro quella deliberazione
dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, il mantenimento dell'indice di sfruttamento
pari a 1, l'abolizione delle volumetrie assegnate e dell'imposizione di linee
di arretramento, infine la soppressione del vincolo di posteggi privati in
superficie sui loro fondi.
C. Con risoluzione
22 gennaio 2002 (n. 365) il Consiglio di Stato ha approvato il piano
particolareggiato. Esso ha, nel contempo, respinto il ricorso dei signori __________,
tranne che - parzialmente - per quanto riguardava la superficie delle
volumetrie assegnate alle costruzioni sui mapp. 259 e 260: aderendo alla
proposta del municipio di __________, il Governo ha aumentato la profondità
della fascia edificabile a volumetria assegnata a partire dalla linea di costruzione
posta su via __________ (da 9) a 12 m, disponendo una modifica (dallo stesso
impropriamente definita) d'ufficio del piano (cfr. ris. impugnata, pag. 48).
D. Il 2
settembre 2003 il municipio di __________ ha disposto la pubblicazione presso l'ufficio
tecnico comunale delle modifiche apportate d'ufficio dal Consiglio di Stato al __________.
Tra queste figurava un estratto del piano “concetti d'intervento”, n. 548-1, attraverso
il quale veniva illustrata la modifica della superficie della volumetria assegnata
concernente i mapp. 259 e 260. La pubblicazione indicava la possibilità di
ricorrere dinanzi al tribunale entro il termine di pubblicazione.
E. Con ricorso
21 ottobre 2003 i proprietari insorgono innanzi a questo tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa riproponendo le contestazione e le domande
sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato.
F. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la
reiezione integrale del ricorso.
__________
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività del
gravame il tribunale considera quanto segue.
1.2.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore
e di evasione dei ricorsi è dato ricorso a questo tribunale nel termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT). In concreto, la
risoluzione del Consiglio di Stato, del 22 gennaio 2002, è stata notificata a
mezzo invio raccomandato al patrocinatore degli insorgenti consegnato alla posta
il successivo 24 gennaio 2002. Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la
stessa è pertanto venuto a scadenza parecchio tempo prima dell'inoltro del
gravame in esame, proposto il 21 ottobre 2003. Questo dev'essere pertanto
considerato tardivo e, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
1.3. Gli
insorgenti giustificano la tempestività del gravame con riferimento alla pubblicazione
della risoluzione governativa impugnata, per quanto concerneva le modifiche d'ufficio,
disposta dal municipio di __________ il 2 settembre 2003, durante il periodo 22
settembre/21 ottobre 2003 (cfr. FU del 12 settembre 2003, n. 73/2002, pag. 6497).
Tale pubblicazione, effettuata dietro precisi ordini e direttive del Governo
(cfr. dispositivo n. 5 della risoluzione 22 gennaio 2002 e relativi rinvii alle
cifre 5.12 e 4.2.3 del giudicato), indicava in effetti la possibilità di
aggravarsi dinanzi a questo tribunale entro il termine della stessa. L'opinione
degli insorgenti non può tuttavia essere tutelata.
In primo luogo, la pubblicazione in
discussione riguarda un singolo aspetto, ben circoscritto, delle contestazioni
sollevate dai ricorrenti: quello dell'abolizione delle volumetrie assegnate ai
mapp. 259 e 260. In nessun caso essa permetterebbe di far ripartire i termini
di ricorso per il complesso delle contestazioni sollevate dinanzi al Consiglio
di Stato e da questo decise nella risoluzione 22 gennaio 2002, tosto notificata
al ricorrenti.
In secondo luogo, nemmeno per questo specifico
e limitato tema i ricorrenti possono appellarsi al termine di ricorso indicato
nell'avviso municipale, in concreto di per sé ossequiato. Tale termine ritorna
difatti applicabile solo per coloro che hanno preso conoscenza delle decisioni
disposte dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del __________
attraverso la loro pubblicazione, effettuata da parte del municipio di __________:
sistema alternativo di notifica che può essere, di principio, impiegato solo eccezionalmente,
quando tutti i destinatari della decisione non possono essere identificati
senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA;
Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1) ma che, per questo stesso motivo, in
materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola. Chi, come i ricorrenti,
ha ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio
generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può invece appellarsi a tale termine. La pubblicazione
della risoluzione governativa ad opera del municipio non implicava inoltre alcun
mutamento della situazione giuridica dei ricorrenti: di natura eminentemente
esecutiva, essa si limitava in effetti ad illustrare sui piani quanto era stato
sancito in modo chiaro, a livello sostanziale, dal Governo nella risoluzione
impugnata ed era pertanto perfettamente noto a questi ultimi sin dal suo
ricevimento. La pubblicazione adempiva pertanto semplicemente lo scopo di
soddisfare il principio della pubblicità dei piani e spiegava quindi effetti
solo verso terzi rispettivamente la collettività. Corrobora ulteriormente
questa conclusione il dispositivo n. 6 della decisione contestata, che fissava,
per i già ricorrenti in prima istanza, un termine di 30 giorni dalla notificazione
della decisione stessa per aggravarsi dinanzi a questo tribunale. L'impugnativa
in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata entro tale
termine.
Considerandi
2.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di
giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.- (seicento).
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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