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Decisione

90.2003.12

contestazione dell'attribuzione alla zona agricola

30 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari dei mapp. 347, 349, 360 e 794 di __________.

B. Il primo piano regolatore

del comune, approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio 1979, escludeva questi

terreni dalla zona edificabile.

C. Il 13 marzo 2000 il

consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che inserisce i

mapp. 347, 349, 360 e 794 in zona agricola. I proprietari hanno presentato ricorso

contro questa scelta pianificatoria, chiedendo al Consiglio di Stato di attribuire

almeno i mapp. 360 e 794 alla zona edificabile.

D. Con risoluzione 26

novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano

regolatore e ha respinto il ricorso. Delle motivazioni poste a fondamento della

decisione governativa si dirà all'occorrenza sotto.

E. Con impugnativa 13

gennaio 2003 __________, __________ e __________ chiedono a questo Tribunale di

annullare parzialmente la decisione governativa e di inserire in zona residenziale

semintensiva, disciplinata dall'art. 29 NAPR, il loro mapp. 360 nonché le

vicine part. 361 e 362. Nel ricorso si sostiene, tra l'altro, che i mappali

appartengono (in particolare a causa del rilievo del terreno) alla vicina zona

edificabile del __________, non sono utilizzati a scopo agricolo e possono

essere inseriti in zona edificabile senza stravolgere i parametri di contenibilità

del piano regolatore.

F. La divisione della

pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso, confermando gli

argomenti esposti nella risoluzione impugnata (osservazioni 30 aprile 2003). Il

municipio ne postula l'accoglimento per due motivi: lo sviluppo edilizio in atto

ed il fatto che già il piano d'indirizzo attribuiva l'area alla zona

edificabile (osservazioni 17 marzo 2003).

G. In data 15 settembre 2004

si è tenuta l’udienza, seguita dal sopralluogo, nel corso del quale sono state

scattate alcune fotografie che sono state acquisite agli atti. Il 3 novembre

2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha presentato un memoriale, nel quale segnala

tra l'altro il fatto che l'attribuzione alla zona edificabile di terreni appartenenti

all'area SAC non è inconsueta.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del tribunale è data. Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).

In prima istanza gli insorgenti hanno

formalmente chiesto l'attribuzione alla zona edificabile dei loro mapp. 360 e

794. Innanzi a questo Tribunale chiedono l'inserimento in zona edificabile dei mapp.

360, 361 e 362 (gli ultimi due terreni appartengono ad altre persone, che hanno

presentato ricorso a questo Tribunale formulando la stessa domanda). Nuove

domande non sono tuttavia ammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm e art. 38 cpv. 4

lett. b LALPT). Il ricorso potrebbe pertanto essere dichiarato ricevibile

limitatamente alla domanda di inserire in zona edificabile il mapp. 360 RFD.

Siccome gli insorgenti in prima istanza non erano patrocinati da un legale e

hanno formulato delle domande non molto chiare, il tribunale esamina,

prudenzialmente, tutte le domande.

Considerandi

2.

In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

L'area oggetto del

ricorso (mapp. 360, 361 e 362) è situata ad ovest dello stabilimento dei mulini

__________. Essa appartiene alla parte alta di un vasto e pregiato comprensorio

agricolo, formato anche da superfici per l'avvicendamento colturale (SAC). La superficie

agricola delimitata dal piano regolatore comunale è assai estesa ed inizia

proprio in corrispondenza della fascia del mapp. 362 posta sul ciglio di una

strada di servizio. A monte di questa strada, prevista dal piano viario, inizia

la zona residenziale.

In un primo tempo (piano di indirizzo) il

comune intendeva inserire le part. 360, 361 e 362 in zona residenziale, ma ha infine optato, probabilmente

a seguito delle indicazioni del piano direttore e dell'opposizione dipartimentale,

per l'attribuzione alla zona agricola (categoria altri terreni idonei

all'agricoltura). Questa scelta è stata confermata dal Consiglio di Stato.

La risoluzione impugnata (pagg. 51 seg.) ha

respinto il ricorso di prima istanza giudicando la richiesta di inserire in

zona edificabile del mapp. 360 incompatibile con la tutela della zona agricola,

con la protezione delle basi naturali della vita, con la garanzia di un

sufficiente approvvigionamento del Paese, con l'uso parsimonioso del suolo

(anche a dipendenza della già notevole estensione delle zone edificabili

previste dal piano regolatore di __________).

4.

I

piani regolatori hanno lo scopo di grantire un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75

cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,

secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati

edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione

ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie

queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi

generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato

alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,

Commentario ASPAN della LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione

delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti

(art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).

5.

La superficie di cui

gli insorgenti chiedono l'attribuzione alla zona edificabile (con conseguente

esclusione dalla zona agricola) non è edificata e non appartiene nemmeno al

comprensorio largamente edificato. Si inserisce al contrario in un vasto e

pregiato comprensorio agricolo. La domanda formulata nel ricorso non può quindi

essere accolta sulla base dell'art. 15 lett. a LPT.

Resta da stabilire se l'inserimento in zona

edificabile dei mapp. 360, 361 e 362 è giustificato dall'art. 15 lett. b LPT,

in altre parole dalla necessità di soddisfare i bisogni di sviluppo del comune

di __________.

6.

La contenibilità del

piano regolatore di __________ è superiore al doppio della situazione effettiva

(3'100 unità insediative rispetto alle attuali 1'250 circa). La riserva

presente nel piano regolatore è quindi più che sufficiente per soddisfare i

bisogni di sviluppo del comune nei prossimi 15 anni. In simili circostanze,

come rettamente considerato dall'autorità di prima istanza, un aumento delle

superfici edificabili è da escludersi. Infatti, una zona edilizia

sovradimensionata non rispetta il principio dell’uso misurato del suolo (art. 1

cpv. 1 LPT) ed è illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b).

7.

Le domande formulate

nel ricorso devono essere inoltre respinte in considerazione delle norme

relative alla tutela degli spazi agricoli.

7.1

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998,

in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo

termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il

paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;

esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia

con le loro differenti funzioni e comprendere: a) i terreni idonei alla

coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento

dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale,

devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1 giugno 2003; BU 2003,

180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

7.2

Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori

idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee

comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i

prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.

68.

cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche

(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,

fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a

una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità

dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle

SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente

per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di alimentazione (art. 26

cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione

tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del

Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino

un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice

(art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni

designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo

per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e

la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano

attribuite alle zone agricole; devono inoltre garantire che la quota

dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente

(art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

7.3

In Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati

dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala

1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona

agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e, art. 68 cpv.

1.

LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola

intensiva, che deve essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel

piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

7.4

Le rappresentazioni grafiche del piano

direttore cantonale attribuiscono le part. 360, 361 e 362 all'area SAC, alla

quale appartengono anche i fondi agricoli sottostanti. Il catasto delle idoneità

agricole indica inoltre che i tre fondi sono idonei alla viticoltura ed alla campicoltura.

Il sopralluogo ha confermato l'assoluta idoneità agricola dei fondi.

Ne consegue che la loro attribuzione alla

zona agricola è legittima. L'attribuzione alla zona agricola dei fondi assolve

anche una funzione di salvaguardia del paesaggio (art. 16 cpv. 1 LPT) e

rispetta infine anche la necessità di delimitare ampie superfici agricole contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

8.

Il ricorso dev'essere

quindi integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28

PAmm). Non si assegnano ripetibili al comune, perché non è patrocinato da un legale

ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili

alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico dei ricorrenti, in

solido.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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