90.2003.13
mancata attribuzione alla zona edificabile e decisione sospeva sul vincolo AP-EP (posteggi)
30 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
90.2003.13
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TPT
Titolo:
mancata attribuzione alla zona edificabile e decisione sospeva sul vincolo AP-EP (posteggi)
ATTREZZATURE
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
PONDERAZIONE
art. 14 LPT
Incarto n.
90.2003.13
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2003 di
RI 1
RI 2
RI 3
patr. da: PR 2
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
viste le
risposte:
- 17
marzo 2003 del PI 2;
- 30
aprile 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
Fatti
A.
Il primo piano regolatore del comune di __________
è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio 1979.
Il 13 marzo 2000 il consiglio comunale ha
adottato la revisione generale del piano. Il mapp. 106, un fondo non edificato
di 1648 mq, di proprietà dei ricorrenti, è stato quasi integralmente attribuito
ad una zona edificabile (zona di completazione del nucleo). La parte alta del
fondo, che confina con una strada, è stata attribuita ad una zona P destinata
alla realizzazione di un posteggio pubblico.
B. __________ hanno
presentato ricorso contro il vincolo P.
C. Con risoluzione 26
novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano
regolatore ed ha evaso i ricorsi di prima istanza.
Il Governo non ha approvato l'istituzione
della zona di completazione del nucleo ed ha ritornato gli atti al comune
affinché provveda all'elaborazione di una nuova proposta pianificatoria (cfr. ris.
impugnata, cifra 4.2.3, pag. 26).
Il Consiglio di Stato ha parallelamente
sospeso la procedura relativamente al ricorso __________, per permettere
l'elaborazione di una variante di PR che comprenda tutto il mapp. 106, anche
perché l'ubicazione scelta per il posteggio non è stata ritenuta molto convincente
(cfr. ris. cit., cifra 4.4.2, pag. 34 seg.).
D. Con atto di ricorso 13
gennaio 2003 i proprietari del mapp. 106, a titolo cautelativo, hanno ribadito
che il loro fondo non va destinato a posteggi pubblici e che il terreno deve
restare edificabile. Il ricorso è sintetico e parte probabilmente dal
presupposto errato che la decisione relativa all'azzonamento del fondo sia
stata sospesa, mentre in realtà la procedura è stata sospesa solo relativamente
al vincolo P.
E. La divisione della
pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni 30
aprile 2003), con argomenti che saranno, se del caso, ripresi nei considerandi
di diritto. Il municipio di __________ chiede al Tribunale di evadere l'impugnativa
ai sensi dei considerandi: in sostanza chiede la conferma delle scelte comunali.
F. In data 15 settembre
2004 si è tenuta l’udienza, nel corso della quale si è in particolare cercato
di chiarire l'oggetto del ricorso. I rappresentanti dello Stato hanno riconosciuto
che ai signori __________ non è stata prospettata la decisione di non approvazione
della zona di completazione del nucleo. I ricorrenti hanno ammesso di non avere
valutato correttamente la portata della decisione, perché si erano concentrati
sulla parte relativa all'evasione del loro ricorso di prima istanza.
Considerato, in diritto
1. La competenza del
tribunale è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La
legittimazione dei ricorrenti è data (art. 38 cpv. 4 lett. b/c LALPT).
La ricevibilità del ricorso è nondimeno
dubbia. Nella misura in cui sembra diretto solo contro la sospensione della
procedura relativa al vincolo P, l'impugnativa contesta una decisione incidentale,
che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile (art. 44 PAmm). Nel concreto caso i ricorrenti non provano e non
sostengono nemmeno l'esistenza di un tale danno. La giurisprudenza di questo
tribunale ritiene nondimeno soddisfatto il requisito del danno irreparabile,
anche in assenza di una specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando
una decisione governativa ha l'effetto di rimandare nel tempo l'approvazione
dell'assegnazione di un fondo alla zona edificabile. In definitiva, in
qualsiasi modo si voglia interpretare l'oggetto del ricorso __________ (la
decisione sospensiva sul ricorso contro il vincolo P o la mancata approvazione
della zona di completazione del nucleo), è chiaro che gli insorgenti chiedono
che il loro fondo sia attribuito alla zona edificabile. Il ricorso è quindi
considerato ricevibile e viene evaso (considerate le particolarità della
fattispecie e stante in particolare la mancata anticipazione da parte dello
Stato della decisione di non approvazione) sia rispetto al vincolo P, sia per
quanto concerne la mancata approvazione dell'inserimento in zona edificabile
della porzione non colpita dal vincolo.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento
a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra
più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od
opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente
dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto
la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001
n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La
differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti
pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).
4.
Zona di
completazione del nucleo
Il mapp. 106 ha una superficie assai vasta. Ha una forma irregolare,
vagamente simile a un quadrato. Non è edificato. È delimitato dal palazzo
comunale (a valle), da una strada (a monte), dal riale __________ e dal nucleo
(sui due lati).
Nel piano regolatore 1979 e nel DFU la
part. 106 non era edificabile e apparteneva ad una zona di protezione paesaggistica.
Nel 1982 è stata attribuita ad una zona residenziale estensiva, con una
variante di PR.
Il PR oggetto di questa procedura
attribuisce la superficie non vincolata del mapp. 106 RFD alla zona di
completazione del nucleo (piano del nucleo in scala 1:1000); che permette l'edificazione
di volumi maggiori rispetto alla variante di PR 1982. Questa scelta non è stata
approvata dal Governo, che ha ritornato gli atti al comune invitandolo ad
elaborare una nuova pianificazione. I proprietari chiedono a questo tribunale
di annullare la decisione e di confermare l'inserimento del fondo in zona edificabile.
5.
La richiesta deve
essere respinta. Il sopralluogo ha confermato la correttezza delle valutazioni
formulate nella risoluzione impugnata. Il fondo, assai esteso e libero da costruzioni,
è circondato a tenaglia dal nucleo storico ed occupa una posizione paesaggisticamente
piuttosto delicata, proprio a lato del nucleo, sopra la casa comunale. Nella
zona di completazione del nucleo è ammessa la realizzazione di nuove
costruzioni. L'art. 28 cifra 5 NAPR, che la disciplina, si limita a stabilire i
seguenti parametri: altezza massima m. 9.00, indice di sfruttamento massimo
0.
, indice di occupazione massimo 40%, distanza dai confini m. 3.00.
Considerata l'estensione del mapp. 106, questa regolamentazione permetterebbe
la realizzazione di nuove costruzioni, ed in particolare di edifici sparsi
delle più diverse tipologie. Questo si pone in urto con la tutela del nucleo e
con i principi della pianificazione territoriale.
È quindi effettivamente necessario
elaborare una variante di PR, che dovrà salvaguardare il contesto nel quale il mapp.
106.
si inserisce, senza forzatamente sottrarre all'edificazione l'intero fondo,
come spiegato nella risposta 30 aprile 2003 delle Divisione della pianificazione
territoriale.
6.
Vincolo P
Merita
conferma anche la decisione di sospendere la procedura riguardante il vincolo P
e il relativo ricorso.
In definitiva, il fondamento della
sospensione della procedura relativa al vincolo di posteggio pubblico risiede
nella mancata approvazione della zona di completazione del nucleo. La seconda
decisione, mediante la quale gli atti sono stati ritornati al comune affinché
elabori una nuova pianificazione, implica e giustifica anche la decisione sospensiva,
come rettamente spiegato nella risoluzione impugnata (pag. 34). Infatti, la
nuova pianificazione, per essere coerente ed anche per rispettare gli interessi
dei proprietari, deve riguardare tutto il mapp. 106, compresa la superficie
gravata dal vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico. Al riguardo
si osserva che la stessa risoluzione impugnata (pag. 34) esprime delle
perplessità sull'ubicazione del posteggio. La variante che il comune dovrà
allestire ne potrà rispettivamente dovrà tenere conto.
7.
La tassa di giustizia e
le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 900.- (novecento) sono poste a carico
dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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