Lexipedia

Decisione

90.2003.13

mancata attribuzione alla zona edificabile e decisione sospeva sul vincolo AP-EP (posteggi)

30 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il primo piano regolatore del comune di __________

è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio 1979.

Il 13 marzo 2000 il consiglio comunale ha

adottato la revisione generale del piano. Il mapp. 106, un fondo non edificato

di 1648 mq, di proprietà dei ricorrenti, è stato quasi integralmente attribuito

ad una zona edificabile (zona di completazione del nucleo). La parte alta del

fondo, che confina con una strada, è stata attribuita ad una zona P destinata

alla realizzazione di un posteggio pubblico.

B. __________ hanno

presentato ricorso contro il vincolo P.

C. Con risoluzione 26

novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo piano

regolatore ed ha evaso i ricorsi di prima istanza.

Il Governo non ha approvato l'istituzione

della zona di completazione del nucleo ed ha ritornato gli atti al comune

affinché provveda all'elaborazione di una nuova proposta pianificatoria (cfr. ris.

impugnata, cifra 4.2.3, pag. 26).

Il Consiglio di Stato ha parallelamente

sospeso la procedura relativamente al ricorso __________, per permettere

l'elaborazione di una variante di PR che comprenda tutto il mapp. 106, anche

perché l'ubicazione scelta per il posteggio non è stata ritenuta molto convincente

(cfr. ris. cit., cifra 4.4.2, pag. 34 seg.).

D. Con atto di ricorso 13

gennaio 2003 i proprietari del mapp. 106, a titolo cautelativo, hanno ribadito

che il loro fondo non va destinato a posteggi pubblici e che il terreno deve

restare edificabile. Il ricorso è sintetico e parte probabilmente dal

presupposto errato che la decisione relativa all'azzonamento del fondo sia

stata sospesa, mentre in realtà la procedura è stata sospesa solo relativamente

al vincolo P.

E. La divisione della

pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni 30

aprile 2003), con argomenti che saranno, se del caso, ripresi nei considerandi

di diritto. Il municipio di __________ chiede al Tribunale di evadere l'impugnativa

ai sensi dei considerandi: in sostanza chiede la conferma delle scelte comunali.

F. In data 15 settembre

2004 si è tenuta l’udienza, nel corso della quale si è in particolare cercato

di chiarire l'oggetto del ricorso. I rappresentanti dello Stato hanno riconosciuto

che ai signori __________ non è stata prospettata la decisione di non approvazione

della zona di completazione del nucleo. I ricorrenti hanno ammesso di non avere

valutato correttamente la portata della decisione, perché si erano concentrati

sulla parte relativa all'evasione del loro ricorso di prima istanza.

Considerato, in diritto

1. La competenza del

tribunale è data e il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). La

legittimazione dei ricorrenti è data (art. 38 cpv. 4 lett. b/c LALPT).

La ricevibilità del ricorso è nondimeno

dubbia. Nella misura in cui sembra diretto solo contro la sospensione della

procedura relativa al vincolo P, l'impugnativa contesta una decisione incidentale,

che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti

riparabile (art. 44 PAmm). Nel concreto caso i ricorrenti non provano e non

sostengono nemmeno l'esistenza di un tale danno. La giurisprudenza di questo

tribunale ritiene nondimeno soddisfatto il requisito del danno irreparabile,

anche in assenza di una specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando

una decisione governativa ha l'effetto di rimandare nel tempo l'approvazione

dell'assegnazione di un fondo alla zona edificabile. In definitiva, in

qualsiasi modo si voglia interpretare l'oggetto del ricorso __________ (la

decisione sospensiva sul ricorso contro il vincolo P o la mancata approvazione

della zona di completazione del nucleo), è chiaro che gli insorgenti chiedono

che il loro fondo sia attribuito alla zona edificabile. Il ricorso è quindi

considerato ricevibile e viene evaso (considerate le particolarità della

fattispecie e stante in particolare la mancata anticipazione da parte dello

Stato della decisione di non approvazione) sia rispetto al vincolo P, sia per

quanto concerne la mancata approvazione dell'inserimento in zona edificabile

della porzione non colpita dal vincolo.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento

a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra

più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od

opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la

soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente

dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità

governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto

la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001

n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I

piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa

utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75

cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,

agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,

secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati

edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed

urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste

esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione

globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio

tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,

parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La

differenziazione delle zone edificabili spetta al diritto cantonale e agli enti

pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).

4.

Zona di

completazione del nucleo

Il mapp. 106 ha una superficie assai vasta. Ha una forma irregolare,

vagamente simile a un quadrato. Non è edificato. È delimitato dal palazzo

comunale (a valle), da una strada (a monte), dal riale __________ e dal nucleo

(sui due lati).

Nel piano regolatore 1979 e nel DFU la

part. 106 non era edificabile e apparteneva ad una zona di protezione paesaggistica.

Nel 1982 è stata attribuita ad una zona residenziale estensiva, con una

variante di PR.

Il PR oggetto di questa procedura

attribuisce la superficie non vincolata del mapp. 106 RFD alla zona di

completazione del nucleo (piano del nucleo in scala 1:1000); che permette l'edificazione

di volumi maggiori rispetto alla variante di PR 1982. Questa scelta non è stata

approvata dal Governo, che ha ritornato gli atti al comune invitandolo ad

elaborare una nuova pianificazione. I proprietari chiedono a questo tribunale

di annullare la decisione e di confermare l'inserimento del fondo in zona edificabile.

5.

La richiesta deve

essere respinta. Il sopralluogo ha confermato la correttezza delle valutazioni

formulate nella risoluzione impugnata. Il fondo, assai esteso e libero da costruzioni,

è circondato a tenaglia dal nucleo storico ed occupa una posizione paesaggisticamente

piuttosto delicata, proprio a lato del nucleo, sopra la casa comunale. Nella

zona di completazione del nucleo è ammessa la realizzazione di nuove

costruzioni. L'art. 28 cifra 5 NAPR, che la disciplina, si limita a stabilire i

seguenti parametri: altezza massima m. 9.00, indice di sfruttamento massimo

0.

, indice di occupazione massimo 40%, distanza dai confini m. 3.00.

Considerata l'estensione del mapp. 106, questa regolamentazione permetterebbe

la realizzazione di nuove costruzioni, ed in particolare di edifici sparsi

delle più diverse tipologie. Questo si pone in urto con la tutela del nucleo e

con i principi della pianificazione territoriale.

È quindi effettivamente necessario

elaborare una variante di PR, che dovrà salvaguardare il contesto nel quale il mapp.

106.

si inserisce, senza forzatamente sottrarre all'edificazione l'intero fondo,

come spiegato nella risposta 30 aprile 2003 delle Divisione della pianificazione

territoriale.

6.

Vincolo P

Merita

conferma anche la decisione di sospendere la procedura riguardante il vincolo P

e il relativo ricorso.

In definitiva, il fondamento della

sospensione della procedura relativa al vincolo di posteggio pubblico risiede

nella mancata approvazione della zona di completazione del nucleo. La seconda

decisione, mediante la quale gli atti sono stati ritornati al comune affinché

elabori una nuova pianificazione, implica e giustifica anche la decisione sospensiva,

come rettamente spiegato nella risoluzione impugnata (pag. 34). Infatti, la

nuova pianificazione, per essere coerente ed anche per rispettare gli interessi

dei proprietari, deve riguardare tutto il mapp. 106, compresa la superficie

gravata dal vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico. Al riguardo

si osserva che la stessa risoluzione impugnata (pag. 34) esprime delle

perplessità sull'ubicazione del posteggio. La variante che il comune dovrà

allestire ne potrà rispettivamente dovrà tenere conto.

7.

La tassa di giustizia e

le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 900.- (novecento) sono poste a carico

dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster