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Decisione

90.2003.16

Vincoli edificatori gravanti una casa tipica (rustico) situata in zona nucleo

5 aprile 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i due sentieri precitati, è posta - in posizione leggermente rialzata - una

cappelletta raffigurante la crocifissione con sottostante fontana, classificata

quale monumento di interesse locale (cfr. art. 33 NAPR). Poco più ad est, sull'altro

lato del viottolo, si sviluppa un fronte contiguo di case, aventi

caratteristiche tipologiche analoghe a quelle dell'edificio oggetto del

presente contendere, che delimita verso monte l'agglomerato tradizionale di __________.

Sul lato occidentale del mapp. 430 si apre invece un comparto urbanizzato

contraddistinto da un'edificazione estensiva (zona residenziale estensiva),

tipica dei nuovi insediamenti che si sono sviluppati, in epoca più recente,

nelle adiacente del villaggio originario. Tenuto conto delle caratteristiche

tipologiche tradizionali del fabbricato in parola e della sua particolare

ubicazione, esso concorre pienamente a completare in modo armonico la

definizione del nucleo. Nel contempo la vicinanza con la cappella, posta alla

sommità del viottolo che divide la casa delle ricorrenti dagli edifici posti ad

est, impone una certa cautela nell'autorizzare interventi che potrebbero

compromettere l'assetto del comparto ed avere un impatto estetico negativo.

Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano particolareggiato

occorre senz'altro riconoscere la sussistenza di un chiaro interesse pubblico

ai vincoli pianificatori che gravano il mappale in oggetto.

6.6.1. Le ricorrenti lamentano anche una violazione del principio

della proporzionalità dei vincoli all'esame. Esse sostengono che le misure

pianificatorie imposte limitano gravemente il loro diritto di proprietà in

quanto non permettono la ristrutturazione e trasformazione a scopo abitativo del

loro immobile. Esse si dolgono anche di una discriminazione per rapporto ai

proprietari di quei fondi per i quali il piano particolareggiato ammette l'innalzamento

rispettivamente la trasformazione e ricostruzione degli immobili ivi posti.

Queste censure si rivelano però infondate.

6.2. Com'è stato sostenuto nella risposta

presentata dalla divisione della pianificazione territoriale e, successivamente,

compiutamente spiegato in sede di udienza dal rappresentante della stessa, il

potenziale edificatorio dell'immobile non è trascurabile, ma è comunque sia più

che sufficiente per permettere, con adeguate soluzioni progettuali, una

qualificata ed idonea strutturazione di spazi abitativi all'interno delle

volumetrie imposte dal piano particolareggiato. Invano quindi le ricorrenti

chiedono di poter sopraelevare il corpo centrale con un ulteriore piano, criticando

tutte quelle scelte operate dall'autorità comunale che potrebbero ostacolare il

perseguimento di questo fine. Intanto, al di là delle possibilità effettive di

sfruttamento a scopo abitativo già concesse attraverso la trasformazione del

corpo principale, composto come detto da un pianterreno (semi-interrato), da un

Considerandi

primo piano e da un sottotetto, esse dimenticano totalmente quelle ulteriori,

tutt'altro che insignificanti, concesse attraverso la possibilità di

ricostruire il corpo avanzato, quantomeno su di un piano. In secondo luogo, i

vincoli imposti sul mapp. 430 sono coerenti con quanto previsto per gli

immobili ubicati ad est del fabbricato in oggetto (mapp. 429, 428, 427, 426,

425, 419 e 418), facenti anch'essi parte del fronte di case che delimita verso

monte il nucleo di __________. Anche per questi stabili, infatti, il piano

stabilisce dei vincoli di mantenimento integrale della volumetria; per i mapp.

428.

429 viene invero ammesso un rialzamento della parte costruita a monte, ma

solo se se l'intervento è finalizzato all'equilibrio volumetrico degli attuali

corpi edilizi che si affacciano ad est, verso la corte del mapp. 428. Gli

edifici per cui il piano particolareggiato prevede, nell'ambito di interventi

conservativi, la possibilità di sopraelevazione costituiscono dei casi isolati;

anche in queste ipotesi però le altezze sono stabilite in modo che possano integrarsi

nel contesto circostante. In consonanza con gli obiettivi perseguiti dal piano

particolareggiato (consid. 5.1), segnatamente con quello di salvaguardare l'uniformità

del tessuto edificato, anche per gli stabili sprovvisti di elementi meritevoli

di conservazione e, pertanto, per i quali è concessa la possibilità di

ricostruzione o nuova edificazione, il piano particolareggiato impone delle

altezze per adeguarli alle volumetrie circostanti. Le ricorrenti tacciano di arbitrario

il principio adottato dal comune di __________ di perseguire un'armonizzazione

dell'altezza delle costruzioni del nucleo. Trattasi invece di una scelta

legittima, adottata in piena autonomia dall'autorità pianificatoria del comune,

cui il tribunale non può sostituirsi; nel caso di specie essa appare, ad ogni

buon conto, più che difendibile, per non dire quantomai opportuna. I

provvedimenti pianificatori adottati in relazione al fabbricato delle

insorgenti appaiono dunque idonei al conseguimento dello scopo prefissato e

rispondono ad una reale necessità. Vincoli meno incisivi di quelli qui in

contestazione non avrebbero permesso di salvaguardare adeguatamente le peculiarità

tipologiche dell'edificio e, di riflesso, l'identità del borgo. Inoltre un ulteriore

incremento dei parametri edificatori, come postulato dalle ricorrenti,

finirebbe per compromettere il delicato equilibrio tra l'edifico ed il suo

contesto. Si creerebbe infatti una rottura tra il fronte contiguo di immobili

posti ad est, oltre il viottolo, ed il fabbricato in parola, il cui colmo

verrebbe a trovarsi ad una quota ben superiore a quella degli edifici più

prossimi, che già attualmente sono più bassi. Nello stesso tempo la posizione

dominante della cappelletta, posta in posizione sopraelevata rispetto al fronte

edificato, ne risulterebbe compromessa. I vincoli in contestazione devono

pertanto essere ritenuti ragionevoli se confrontati con il sacrificio, come

detto contenuto, imposto al privato e non discriminatori.

7.

Di conseguenza i

vincoli gravanti il mapp. 430, essendo sorretti da un interesse pubblico preponderante,

risultando proporzionati e conformi al principio della parità di trattamento,

devono essere confermati ed il ricorso respinto.

8.

La tassa di giudizio e

le spese devono essere poste a carico delle ricorrenti, soccombenti in questo

procedimento (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico delle ricorrenti,

in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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