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Decisione

90.2003.19

Conferma dell'istituzione d'ufficio da parte del Consiglio di Stato di un perimetro di protezione di un bene culturale

22 gennaio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del

mapp. 0 di PI 1, ubicata in località M__________ e di 6'509 mq. Sulla

particella, costituita in proprietà per piani, sorge la Casa M__________,

un tempo denominata Antica Osteria M__________, punto di ristoro e posto di cambio per i cavalli. L'edificio, una struttura massiccia a pianta rettangolare, con

ampio tetto in piode, circondata da un vasto prato, era iscritto nell'elenco

dei monumenti storici e artistici secondo la cessata legge cantonale sui

monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Attualmente ospita una

clinica veterinaria, un locale pubblico e alcuni appartamenti.

Il piano regolatore approvato dal

Consiglio di Stato il __________ __________2 inseriva questa particella nella

zona residenziale speciale (Rs), che comprendeva i sedimi circostanti i monumenti

storici (art. 44 cpv. 1 NAPR 1982). La particella era vincolata da una

limitazione della facoltà di costruzione per complessivi 800 mq di superficie

utile lorda (SUL) entro le linee di arretramento in corrispondenza con l'angolo

nord-ovest del giardino, in adiacenza del riale che confina con la proprietà. La superficie restante del fondo doveva

invece essere mantenuta libera da ogni costruzione, installazione o recinzione,

senza modifiche fisiche del terreno ad eccezione delle strutture di parcheggio segnate

sul piano (art. 44 cpv. 3 e 4 NAPR 1982).

Nelle sedute del 31 agosto 1999 e 13

settembre 1999, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale

del piano regolatore. Il mapp. 0 è stato attribuito alla zona edificabile mista

speciale (Ms), retta dall'art. 28.7 NAPR, che ricalca i contenuti della zona

mista (M 12). A protezione della Casa M__________, dichiarata bene

culturale di interesse cantonale (art. 42 NAPR), il legislativo comunale ha

tuttavia imposto, come del resto già il precedente piano regolatore, la

concentrazione dei nuovi edifici nella porzione nord-ovest del fondo.

B. Con risoluzione __________ 2002, il Consiglio di Stato ha approvato

il nuovo piano regolatore. Per quanto qui interessa, l'Esecutivo cantonale ha

confermato la definizione di Casa M__________ quale bene culturale

protetto a livello cantonale e l'edificabilità con nuove costruzioni sul fondo

limitatamente alla parte nord-ovest del giardino. Ad ulteriore protezione dell'edificio,

ha inoltre delimitato d'ufficio un perimetro di protezione giusta l'art. 22

cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio

1997 (LBC), che si estende a tutto il mapp. __________0, come pure su parte del

fondo limitrofo verso sud. L'Esecutivo cantonale ha quindi introdotto d'ufficio

un nuovo art. 42 bis NAPR, che codifica tale perimetro di rispetto e gli

interventi ammissibili entro lo stesso.

C. Contro la decisione

del Consiglio di Stato, RI 1, RI 2 e hanno inoltrato ricorso al tribunale.

Chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata che istituisce

il perimetro di rispetto sul mapp. 0 e il relativo art. 42 bis NAPR. In via subordinata,

essi chiedono oltre all'annullamento su tale aspetto della decisione qui

dedotta in giudizio, la pubblicazione da parte del comune di PI 1 di una

variante pianificatoria, che confermi l'edificabilità della loro proprietà. Dei

motivi si dirà nei considerandi.

La Divisione della pianificazione

territoriale, in rappresentanza del Governo, chiede che il ricorso venga

respinto, mentre il comune ne postula l'accoglimento.

D. Il 17 novembre 2004 si sono svolti l'udienza

e il sopralluogo, a seguito dei quali, il 30 novembre 2004, i ricorrenti hanno

confermato le loro allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei

ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è inoltre tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT). Esso appare pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art.

3.

OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I

ricorrenti, pur non contestando la decisione di dichiarare bene culturale di

interesse cantonale la Casa M__________, insorgono contro la definizione

del perimetro di rispetto operata d'ufficio dal Consiglio di Stato, ritenuta

lesiva dell'autonomia comunale nonché dell'art. 7 LBC, dal momento che né l'autorità

locale, né i proprietari sono stati informati di questa intenzione. L'Esecutivo

cantonale avrebbe inoltre applicato in modo troppo restrittivo l'art. 22 cpv. 2

LBC, ignorando l'esistenza di efficaci misure di pianificazione comunale già

esistenti secondo il piano regolatore vigente. Gli insorgenti ritengono poi che

l'autorità cantonale non avrebbe chiarito l'effetto dell'istituzione del

perimetro di protezione, che comporterebbe l'inedificabilità del loro fondo,

ciò che sarebbe pure in contrasto con i parametri edificatori stabiliti per la zona Ms dall'art. 28.7 NAPR, norma approvata senza

riserve dal Consiglio di Stato.

4.

4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale,

è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse

pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi

giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello

Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere

rispettati nell'attività dello Stato.

4.2

Rettamente nella fattispecie l'esistenza di una base

legale non è messa in discussione dai ricorrenti, ed è comunque data, e meglio

come si vedrà più sotto al consid. 5.

4.3

In merito all'interesse pubblico, va ricordato che in linea generale

si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una

sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un

bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse

deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT

I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).

4.4

Il

principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà

siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i

diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto

quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 103-106; Scolari,

op. cit., n. 595-610).

5.

5.1. La

protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de

la nature ed du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). Nell'adempimento

dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi

della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti

caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;

quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 cpv. 2

Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del

paesaggio del 1. luglio 1966, LPN). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la

Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni

sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere

affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi

storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove

predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio

federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza

nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita

specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato

per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione

(cfr. art. 6 LPN; Rausch/ Marti/ Griffel,

Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564). L'iscrizione di un oggetto

d'importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza

certa anche per i Cantoni nell'adempi-mento di compiti propri. Agli inventari

ai sensi dell'art. 5 LPN deve infatti essere attribuito, quantomeno sotto

l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1

LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni

direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera

adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n.

565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone, per i comuni contemplati

dall'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza

nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si è imposta

anche negli altri idiomi), allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa

ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore

impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale,

mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata

scheda obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se

le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la

tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

Inoltre, l'art. 1 cpv. 2 lett. a e l'art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che

Confederazione, Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla

pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e

protetto. L'art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti

caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono

venir assegnati alle zone protette.

5.2

A

livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio

(art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2

lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani

regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni

fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e

dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e

della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore

può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di

essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio

(cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli

edifici (cpv. 1 lett. g).

5.3

Nel

nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione

dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la LMS. Questa nuova legge, fondata su una nozione di

cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento

non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei

valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e

permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche

apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono

prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

Di pari passo la coscienza civico-culturale della gente stessa è cresciuta; in

un mondo in veloce trasformazione, questa sente maggiormente il bisogno di conservare

e tramandare certe testimonianze capaci di fornire dei punti di riferimento

forti alle esigenze d'identifica-zione e coesione sociale e culturale. Ben si

comprende quindi la sostituzione, nella nuova legge, del termine di

"monumento storico" con quello di "bene culturale", inteso

appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato. (cfr. messaggio del

Consiglio di Stato n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge

sulla protezione dei beni culturali, cifra 4.1, RVGC, sessione ordinaria

primaverile 1997, pag. 1020 seg.).

5.3.1

La

protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente

pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni

culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la

definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che

riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico

o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico,

etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni

suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le

costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di

costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti

secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza

alternarne la sostanza. Fra

questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di

culto o d'arredo, utensili. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di

tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme

(come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere

protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art. 2-4 del

progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Dalla nozione di bene culturale è

per contro a priori escluso tutto quanto non risulti dal lavoro dell'uomo. Sono

quindi esclusi dal campo d' applicazione della legge le componenti naturali del

territorio, cioè quei beni che vengono genericamente definiti come beni

naturalistici ed ambientali, in quanto non prodotti dall'uomo. È il territorio

costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in

applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio

non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia

incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art.

22.

cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b), RVGC cit., pag. 1023).

5.3.2

Secondo

l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione

pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse

cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è

attribuito un significato culturale, che travalica l'ambito locale e sono

protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti

per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che

rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle

istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art.

21.

cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano

a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La

ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato

che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20

e segg. LBC).

5.3.3

L'art.

19.

LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e,

pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri

secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini

della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza

che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto

luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla

conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività

si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover

essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento

all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032).

La legge

affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di

volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di

individuare l'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene

(messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag.

1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in

parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo,

dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2.,

pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili,

giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di

adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale:

la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni

singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio

sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua

proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà

dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare,

quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv.

1.

LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione

sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio

di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

5.3.4

Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene

culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione

o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La

citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione

sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve

essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto

spaziale (cfr. anche Wiederkehr

Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag.

84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare

un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione

nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non

potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una

facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza

la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione

analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art.

12.

della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli

immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di

"adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi

nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

6.

Il

ricorrenti contestano preliminarmente la procedura adottata dal Consiglio di

Stato che, senza interpellare né l'autorità locale, né i proprietari

interessati dalla misura pianificatoria, ha apportato modifiche d'ufficio,

violando in tal modo l'autonomia comunale e l'art. 7 LBC.

6.1

In sede di

approvazione di un piano regolatore il Consiglio di Stato, quando ritiene di

non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, deve

di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo

esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale.

Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore

- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli

organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze

o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).

La via della modifica d'ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con

tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un

rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di

Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.

6.2

Come si è visto, secondo

l'art. 20 LBC la messa sotto tutela di un bene culturale immobile avviene nel

contesto della procedura di adozione o modifica del piano regolatore; le

autorità competenti sono il legislativo comunale per gli immobili di interesse

locale e il Consiglio di Stato per gli immobili di interesse cantonale (art. 20

cpv. 2 e 3 LBC e art. 15 cpv. 5 del regolamento sulla protezione dei beni

culturali del 6 aprile 2004, RBC; cfr. anche messaggio citato, cap. 6, ad art.

20-21 e Cattaneo Beretta, op.

cit., n. 4.3.1.2). Il Consiglio di Stato, quindi, ben poteva modificare d'ufficio

il piano regolatore in punto all'istituzione di un perimetro di rispetto del

bene culturale C__________. Ancorché realizzata attraverso lo strumento

del piano regolatore, l'istituzione del perimetro di rispetto rientrava anzi,

giuridicamente, nelle competenze esclusive del Governo.

6.3

La procedura di

modifica d'ufficio seguita dal Consiglio di Stato è quindi esente da critica e

le censure ricorsuali a questo proposito vanno respinte. Né ai ricorrenti tali

modifiche hanno causato una lesione illegittima dei loro diritti, dal momento

che questo tribunale esamina con piena cognizione i casi in cui è impugnata una

modifica d'ufficio dell'autorità inferiore (cfr. sopra consid. 2), per cui non

vi sarebbe nemmeno una violazione del diritto di essere sentito, in quanto - se

del caso - sanata in questa sede.

6.4

Nemmeno è stato

violato nella fattispecie l'art. 7 LBC, come preteso dai ricorrenti. La norma

citata, inserita al titolo II della LBC, dal marginale “misure di promozione”,

recita che il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere

a informazioni e consulenze (cpv. 1). Esso emana raccomandazioni ai proprietari

sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali (cpv. 2). Il disposto

non concerne quindi la procedura di adozione di misure a tutela di un bene

culturale nell'ambito dell'adozione o revisione del piano regolatore o del

piano di utilizzazione cantonale (cfr. sopra consid. 5.3), per cui i ricorrenti

a torto si appellano a tale norma per dedurne - perlomeno implicitamente - una

violazione del loro diritto di essere sentito e dell'autonomia comunale nella

procedura di revisione generale del piano regolatore.

7.

Quanto

alla delimitazione di un perimetro di rispetto a Casa M__________, essa

risponde sicuramente ad un sufficiente interesse pubblico e non viola il

principio della proporzionalità.

7.1

Si è visto

sopra che la tutela di un bene culturale, quando le circostanze lo impongono,

può esigere di delimitare un perimetro entro il quale gli interventi edilizi

suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene

protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC; cfr. consid. 5.3.4.). Ciò è il

caso in concreto, visto l'oggetto descritto sopra, di cui anche i ricorrenti

riconoscono esplicitamente il valore storico culturale e artistico. L'estensione

della protezione non solo all'edificio stesso, ma anche al territorio che lo

circonda, così come delimitato d'ufficio dal Consiglio di Stato, risponde

certamente ad un pubblico interesse dato dal fatto che la Casa M__________

è circondata verso ovest e verso nord da un vasto prato non edificato e verso

sud da una costruzione e da un'ampia area pure non edificata, mentre a est

confina con la strada cantonale. Nell'ottica della protezione del bene protetto

nel suo contesto spaziale, si rivela quindi necessaria l'imposizione del perimetro

di rispetto, dato l'impatto visivo che l'edificazione delle adiacenze ora

libere da costruzioni potrebbe creare sulla Casa M__________. A nulla

vale poi l'asserzione dei ricorrenti secondo cui il piano regolatore precedente

prevedeva già misure di pianificazione la cui efficacia nell'ottica della

protezione dell'edificio protetto era stata riconosciuta come valida dal

Consiglio di Stato. In effetti, a prescindere dal fatto che con la presente

revisione generale del piano di utilizzazione comunale viene contemporaneamente

abrogato il precedente piano (cfr. dispositivo della sentenza impugnata, n. 2),

le autorità competenti devono tra l'altro elaborare uno strumento pianificatorio

conforme anche alle normative nel frattempo entrate in vigore, come appunto in

concreto la LBC, che prevede laddove necessario l'adozione di misure quali l'imposizione

di perimetri di rispetto. Anche da questo punto di vista, quindi, la decisione

del Consiglio di Stato risponde certamente ad un sufficiente interesse pubblico,

prevalente su quello del privato.

7.2

Se l'idoneità del vincolo non può esser

posta seriamente in discussione, la necessità del vincolo in questione deve

pure essere confermata. Né del resto sembrano essere possibili a questi fini

misure meno incisive della proprietà, visto e ritenuto che il perimetro si

estende al limite dell'area edificabile sul mapp. 0 e comprende pure una

piccola porzione dell'ampio fondo limitrofo verso sud, aree che sono a stretto

contatto con il massiccio edificio. In tali circostanze, la decisione impugnata

non viola nemmeno il principio della proporzionalità.

8.

Occorre infine precisare che

l'imposizione di un perimetro di rispetto non ha come conseguenza l'inedificabilità

dei terreni ivi inclusi, come ritengono gli insorgenti: in effetti, il nuovo

art. 42 bis NAPR, introdotto dal Consiglio di Stato, non fa che riprendere, in

buona sostanza, i contenuti degli art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 1 LBC. Giusta quest'ultimo

disposto, qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza

di un bene protetto può difatti essere eseguito solo con l'autorizzazione del

Consiglio di Stato; competenza che quest'ultimo ha delegato all'ufficio dei

beni culturali, il quale potrà decidere solo dopo aver raccolto il preavviso

della commissione dei beni culturali (art. 19 cpv. 3 RPBC). Donde l'inserimento

d'ufficio da parte del Governo, all'art. 42 bis cpv. 2 NAPR, dell'obbligo di

sottoporre ad esame del menzionato ufficio tutte le domande di costruzione

all'interno dei perimetri di rispetto. Interventi entro gli stessi sono dunque

possibili, osservando le rispettive norme di piano regolatore (in concreto

quelle per la zona Ms). L'edificazione

dei fondi compresi nei perimetri di rispetto non viene quindi pregiudicata;

vengono semplicemente esclusi gli interventi suscettibili di compromettere la

conservazione o la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC; art.

42.

bis cpv. 2 NAPR).

9.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giudizio è posta a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Il comune di PI 1, il quale ha postulato l'accoglimento del ricorso, può essere

esentato dal pagamento delle spese processuali, non

essendo comparso in causa per difendere interessi economici propri bensì in

veste di ente pianificante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso 27 gennaio 2003 di RI 1, RI 2 e RI 3, PI 1, è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 1'200.- (milleduecento), è posta a carico

dei ricorrenti in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

i,;

i,;

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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