90.2003.19
Conferma dell'istituzione d'ufficio da parte del Consiglio di Stato di un perimetro di protezione di un bene culturale
22 gennaio 2007Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2003.19
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TRAM
Titolo:
Conferma dell'istituzione d'ufficio da parte del Consiglio di Stato di un perimetro di protezione di un bene culturale
BENE STORICO
NORME DI ATTUAZIONE
art. 26 COST
art. 78 cpv. 1 COST
art. 78 cpv. 2 COST
art. 28 cpv. 2 let. h LALPT
art. 37 cpv. 1 LALPT
art. 7 LBC
art. 19 LBC
art. 20 cpv. 3 LBC
art. 21 LBC
art. 22 LBC
art. 3 cpv. 1 LPN
art. 5 LPN
art. 1 cpv. 2 let. a LPT
art. 3 cpv. 2 LPT
art. 17 cpv. 1 let. c LPT
Incarto n.
90.2003.19
Lugano
22 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice
supplente)
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
RI 1 RI 2RI 3
contro
la risoluzione __________ 2002, con la quale il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore di PI 1;
viste le risposte:
-
27 febbraio 2003 del municipio
di PI 1,
-
7 aprile 2003 del
Dipartimento del Territorio, Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del
mapp. 0 di PI 1, ubicata in località M__________ e di 6'509 mq. Sulla
particella, costituita in proprietà per piani, sorge la Casa M__________,
un tempo denominata Antica Osteria M__________, punto di ristoro e posto di cambio per i cavalli. L'edificio, una struttura massiccia a pianta rettangolare, con
ampio tetto in piode, circondata da un vasto prato, era iscritto nell'elenco
dei monumenti storici e artistici secondo la cessata legge cantonale sui
monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Attualmente ospita una
clinica veterinaria, un locale pubblico e alcuni appartamenti.
Il piano regolatore approvato dal
Consiglio di Stato il __________ __________2 inseriva questa particella nella
zona residenziale speciale (Rs), che comprendeva i sedimi circostanti i monumenti
storici (art. 44 cpv. 1 NAPR 1982). La particella era vincolata da una
limitazione della facoltà di costruzione per complessivi 800 mq di superficie
utile lorda (SUL) entro le linee di arretramento in corrispondenza con l'angolo
nord-ovest del giardino, in adiacenza del riale che confina con la proprietà. La superficie restante del fondo doveva
invece essere mantenuta libera da ogni costruzione, installazione o recinzione,
senza modifiche fisiche del terreno ad eccezione delle strutture di parcheggio segnate
sul piano (art. 44 cpv. 3 e 4 NAPR 1982).
Nelle sedute del 31 agosto 1999 e 13
settembre 1999, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale
del piano regolatore. Il mapp. 0 è stato attribuito alla zona edificabile mista
speciale (Ms), retta dall'art. 28.7 NAPR, che ricalca i contenuti della zona
mista (M 12). A protezione della Casa M__________, dichiarata bene
culturale di interesse cantonale (art. 42 NAPR), il legislativo comunale ha
tuttavia imposto, come del resto già il precedente piano regolatore, la
concentrazione dei nuovi edifici nella porzione nord-ovest del fondo.
B. Con risoluzione __________ 2002, il Consiglio di Stato ha approvato
il nuovo piano regolatore. Per quanto qui interessa, l'Esecutivo cantonale ha
confermato la definizione di Casa M__________ quale bene culturale
protetto a livello cantonale e l'edificabilità con nuove costruzioni sul fondo
limitatamente alla parte nord-ovest del giardino. Ad ulteriore protezione dell'edificio,
ha inoltre delimitato d'ufficio un perimetro di protezione giusta l'art. 22
cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio
1997 (LBC), che si estende a tutto il mapp. __________0, come pure su parte del
fondo limitrofo verso sud. L'Esecutivo cantonale ha quindi introdotto d'ufficio
un nuovo art. 42 bis NAPR, che codifica tale perimetro di rispetto e gli
interventi ammissibili entro lo stesso.
C. Contro la decisione
del Consiglio di Stato, RI 1, RI 2 e hanno inoltrato ricorso al tribunale.
Chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata che istituisce
il perimetro di rispetto sul mapp. 0 e il relativo art. 42 bis NAPR. In via subordinata,
essi chiedono oltre all'annullamento su tale aspetto della decisione qui
dedotta in giudizio, la pubblicazione da parte del comune di PI 1 di una
variante pianificatoria, che confermi l'edificabilità della loro proprietà. Dei
motivi si dirà nei considerandi.
La Divisione della pianificazione
territoriale, in rappresentanza del Governo, chiede che il ricorso venga
respinto, mentre il comune ne postula l'accoglimento.
D. Il 17 novembre 2004 si sono svolti l'udienza
e il sopralluogo, a seguito dei quali, il 30 novembre 2004, i ricorrenti hanno
confermato le loro allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è inoltre tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT). Esso appare pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art.
3.
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I
ricorrenti, pur non contestando la decisione di dichiarare bene culturale di
interesse cantonale la Casa M__________, insorgono contro la definizione
del perimetro di rispetto operata d'ufficio dal Consiglio di Stato, ritenuta
lesiva dell'autonomia comunale nonché dell'art. 7 LBC, dal momento che né l'autorità
locale, né i proprietari sono stati informati di questa intenzione. L'Esecutivo
cantonale avrebbe inoltre applicato in modo troppo restrittivo l'art. 22 cpv. 2
LBC, ignorando l'esistenza di efficaci misure di pianificazione comunale già
esistenti secondo il piano regolatore vigente. Gli insorgenti ritengono poi che
l'autorità cantonale non avrebbe chiarito l'effetto dell'istituzione del
perimetro di protezione, che comporterebbe l'inedificabilità del loro fondo,
ciò che sarebbe pure in contrasto con i parametri edificatori stabiliti per la zona Ms dall'art. 28.7 NAPR, norma approvata senza
riserve dal Consiglio di Stato.
4.
4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale,
è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio
della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse
pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi
giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello
Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere
rispettati nell'attività dello Stato.
4.2
Rettamente nella fattispecie l'esistenza di una base
legale non è messa in discussione dai ricorrenti, ed è comunque data, e meglio
come si vedrà più sotto al consid. 5.
4.3
In merito all'interesse pubblico, va ricordato che in linea generale
si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una
sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un
bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT
I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).
4.4
Il
principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà
siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i
diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto
quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che
sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT
II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari,
op. cit., n. 595-610).
5.
5.1. La
protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de
la nature ed du patrimoine) compete ai Cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). Nell'adempimento
dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi
della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti
caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali;
quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 cpv. 2
Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio del 1. luglio 1966, LPN). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LPN, la
Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni
sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere
affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi
storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove
predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio
federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza
nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L'iscrizione d'un oggetto
d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita
specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato
per quanto possibile, quantomeno nell'adempimento dei compiti della Confederazione
(cfr. art. 6 LPN; Rausch/ Marti/ Griffel,
Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564). L'iscrizione di un oggetto
d'importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza
certa anche per i Cantoni nell'adempi-mento di compiti propri. Agli inventari
ai sensi dell'art. 5 LPN deve infatti essere attribuito, quantomeno sotto
l'aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1
LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni
direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera
adeguata mediante la pianificazione dell'utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n.
565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone, per i comuni contemplati
dall'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza
nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si è imposta
anche negli altri idiomi), allestito a norma dell'art. 5 LPN e della relativa
ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore
impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale,
mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata
scheda obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a verificare se
le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la
tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.
Inoltre, l'art. 1 cpv. 2 lett. a e l'art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che
Confederazione, Cantoni e comuni, in qualità di autorità preposte alla
pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e
protetto. L'art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti
caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono
venir assegnati alle zone protette.
5.2
A
livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio
(art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2
lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani
regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni
fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e
dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e
della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT, il piano regolatore
può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di
essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio
(cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli
edifici (cpv. 1 lett. g).
5.3
Nel
nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione
dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la LMS. Questa nuova legge, fondata su una nozione di
cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento
non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei
valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e
permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche
apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono
prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.
Di pari passo la coscienza civico-culturale della gente stessa è cresciuta; in
un mondo in veloce trasformazione, questa sente maggiormente il bisogno di conservare
e tramandare certe testimonianze capaci di fornire dei punti di riferimento
forti alle esigenze d'identifica-zione e coesione sociale e culturale. Ben si
comprende quindi la sostituzione, nella nuova legge, del termine di
"monumento storico" con quello di "bene culturale", inteso
appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato. (cfr. messaggio del
Consiglio di Stato n. 4387 del 14 marzo 1995 concernente il disegno di legge
sulla protezione dei beni culturali, cifra 4.1, RVGC, sessione ordinaria
primaverile 1997, pag. 1020 seg.).
5.3.1
La
protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente
pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni
culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la
definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che
riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico
o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico,
etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni
suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le
costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di
costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti
secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza
alternarne la sostanza. Fra
questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di
culto o d'arredo, utensili. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di
tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme
(come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere
protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art. 2-4 del
progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Dalla nozione di bene culturale è
per contro a priori escluso tutto quanto non risulti dal lavoro dell'uomo. Sono
quindi esclusi dal campo d' applicazione della legge le componenti naturali del
territorio, cioè quei beni che vengono genericamente definiti come beni
naturalistici ed ambientali, in quanto non prodotti dall'uomo. È il territorio
costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in
applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio
non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia
incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art.
22.
cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b), RVGC cit., pag. 1023).
5.3.2
Secondo
l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione
pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse
cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è
attribuito un significato culturale, che travalica l'ambito locale e sono
protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti
per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che
rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle
istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art.
21.
cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano
a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La
ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato
che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20
e segg. LBC).
5.3.3
L'art.
19.
LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e,
pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri
secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini
della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza
che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto
luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla
conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività
si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover
essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento
all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032).
La legge
affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di
volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di
individuare l'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene
(messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag.
1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in
parte contrapposte: d'un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo,
dall'altro consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2.,
pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili,
giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di
adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale:
la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni
singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio
sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua
proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà
dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare,
quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv.
1.
LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione
sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio
di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).
5.3.4
Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene
culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e
strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle
adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il
quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione
o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La
citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione
sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve
essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto
spaziale (cfr. anche Wiederkehr
Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag.
84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare
un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione
nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non
potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una
facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza
la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione
analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art.
12.
della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli
immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di
"adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi
nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).
6.
Il
ricorrenti contestano preliminarmente la procedura adottata dal Consiglio di
Stato che, senza interpellare né l'autorità locale, né i proprietari
interessati dalla misura pianificatoria, ha apportato modifiche d'ufficio,
violando in tal modo l'autonomia comunale e l'art. 7 LBC.
6.1
In sede di
approvazione di un piano regolatore il Consiglio di Stato, quando ritiene di
non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, deve
di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo
esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale.
Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore
- e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli
organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata
d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili
alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze
o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).
La via della modifica d'ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con
tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un
rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di
Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.
6.2
Come si è visto, secondo
l'art. 20 LBC la messa sotto tutela di un bene culturale immobile avviene nel
contesto della procedura di adozione o modifica del piano regolatore; le
autorità competenti sono il legislativo comunale per gli immobili di interesse
locale e il Consiglio di Stato per gli immobili di interesse cantonale (art. 20
cpv. 2 e 3 LBC e art. 15 cpv. 5 del regolamento sulla protezione dei beni
culturali del 6 aprile 2004, RBC; cfr. anche messaggio citato, cap. 6, ad art.
20-21 e Cattaneo Beretta, op.
cit., n. 4.3.1.2). Il Consiglio di Stato, quindi, ben poteva modificare d'ufficio
il piano regolatore in punto all'istituzione di un perimetro di rispetto del
bene culturale C__________. Ancorché realizzata attraverso lo strumento
del piano regolatore, l'istituzione del perimetro di rispetto rientrava anzi,
giuridicamente, nelle competenze esclusive del Governo.
6.3
La procedura di
modifica d'ufficio seguita dal Consiglio di Stato è quindi esente da critica e
le censure ricorsuali a questo proposito vanno respinte. Né ai ricorrenti tali
modifiche hanno causato una lesione illegittima dei loro diritti, dal momento
che questo tribunale esamina con piena cognizione i casi in cui è impugnata una
modifica d'ufficio dell'autorità inferiore (cfr. sopra consid. 2), per cui non
vi sarebbe nemmeno una violazione del diritto di essere sentito, in quanto - se
del caso - sanata in questa sede.
6.4
Nemmeno è stato
violato nella fattispecie l'art. 7 LBC, come preteso dai ricorrenti. La norma
citata, inserita al titolo II della LBC, dal marginale “misure di promozione”,
recita che il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere
a informazioni e consulenze (cpv. 1). Esso emana raccomandazioni ai proprietari
sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali (cpv. 2). Il disposto
non concerne quindi la procedura di adozione di misure a tutela di un bene
culturale nell'ambito dell'adozione o revisione del piano regolatore o del
piano di utilizzazione cantonale (cfr. sopra consid. 5.3), per cui i ricorrenti
a torto si appellano a tale norma per dedurne - perlomeno implicitamente - una
violazione del loro diritto di essere sentito e dell'autonomia comunale nella
procedura di revisione generale del piano regolatore.
7.
Quanto
alla delimitazione di un perimetro di rispetto a Casa M__________, essa
risponde sicuramente ad un sufficiente interesse pubblico e non viola il
principio della proporzionalità.
7.1
Si è visto
sopra che la tutela di un bene culturale, quando le circostanze lo impongono,
può esigere di delimitare un perimetro entro il quale gli interventi edilizi
suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene
protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC; cfr. consid. 5.3.4.). Ciò è il
caso in concreto, visto l'oggetto descritto sopra, di cui anche i ricorrenti
riconoscono esplicitamente il valore storico culturale e artistico. L'estensione
della protezione non solo all'edificio stesso, ma anche al territorio che lo
circonda, così come delimitato d'ufficio dal Consiglio di Stato, risponde
certamente ad un pubblico interesse dato dal fatto che la Casa M__________
è circondata verso ovest e verso nord da un vasto prato non edificato e verso
sud da una costruzione e da un'ampia area pure non edificata, mentre a est
confina con la strada cantonale. Nell'ottica della protezione del bene protetto
nel suo contesto spaziale, si rivela quindi necessaria l'imposizione del perimetro
di rispetto, dato l'impatto visivo che l'edificazione delle adiacenze ora
libere da costruzioni potrebbe creare sulla Casa M__________. A nulla
vale poi l'asserzione dei ricorrenti secondo cui il piano regolatore precedente
prevedeva già misure di pianificazione la cui efficacia nell'ottica della
protezione dell'edificio protetto era stata riconosciuta come valida dal
Consiglio di Stato. In effetti, a prescindere dal fatto che con la presente
revisione generale del piano di utilizzazione comunale viene contemporaneamente
abrogato il precedente piano (cfr. dispositivo della sentenza impugnata, n. 2),
le autorità competenti devono tra l'altro elaborare uno strumento pianificatorio
conforme anche alle normative nel frattempo entrate in vigore, come appunto in
concreto la LBC, che prevede laddove necessario l'adozione di misure quali l'imposizione
di perimetri di rispetto. Anche da questo punto di vista, quindi, la decisione
del Consiglio di Stato risponde certamente ad un sufficiente interesse pubblico,
prevalente su quello del privato.
7.2
Se l'idoneità del vincolo non può esser
posta seriamente in discussione, la necessità del vincolo in questione deve
pure essere confermata. Né del resto sembrano essere possibili a questi fini
misure meno incisive della proprietà, visto e ritenuto che il perimetro si
estende al limite dell'area edificabile sul mapp. 0 e comprende pure una
piccola porzione dell'ampio fondo limitrofo verso sud, aree che sono a stretto
contatto con il massiccio edificio. In tali circostanze, la decisione impugnata
non viola nemmeno il principio della proporzionalità.
8.
Occorre infine precisare che
l'imposizione di un perimetro di rispetto non ha come conseguenza l'inedificabilità
dei terreni ivi inclusi, come ritengono gli insorgenti: in effetti, il nuovo
art. 42 bis NAPR, introdotto dal Consiglio di Stato, non fa che riprendere, in
buona sostanza, i contenuti degli art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 1 LBC. Giusta quest'ultimo
disposto, qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza
di un bene protetto può difatti essere eseguito solo con l'autorizzazione del
Consiglio di Stato; competenza che quest'ultimo ha delegato all'ufficio dei
beni culturali, il quale potrà decidere solo dopo aver raccolto il preavviso
della commissione dei beni culturali (art. 19 cpv. 3 RPBC). Donde l'inserimento
d'ufficio da parte del Governo, all'art. 42 bis cpv. 2 NAPR, dell'obbligo di
sottoporre ad esame del menzionato ufficio tutte le domande di costruzione
all'interno dei perimetri di rispetto. Interventi entro gli stessi sono dunque
possibili, osservando le rispettive norme di piano regolatore (in concreto
quelle per la zona Ms). L'edificazione
dei fondi compresi nei perimetri di rispetto non viene quindi pregiudicata;
vengono semplicemente esclusi gli interventi suscettibili di compromettere la
conservazione o la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC; art.
42.
bis cpv. 2 NAPR).
9.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giudizio è posta a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Il comune di PI 1, il quale ha postulato l'accoglimento del ricorso, può essere
esentato dal pagamento delle spese processuali, non
essendo comparso in causa per difendere interessi economici propri bensì in
veste di ente pianificante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso 27 gennaio 2003 di RI 1, RI 2 e RI 3, PI 1, è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 1'200.- (milleduecento), è posta a carico
dei ricorrenti in solido.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
i,;
i,;
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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