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Decisione

90.2003.2

Obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili

30 aprile 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i mezzi di trasporti pubblici e privati.

4.4.1. La strada in discussione, definita quale strada di servizio

(C3), presenta una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza di 3.5 m. A partire dalla strada di raccordo B2 (via Arbustei) sale per un tratto rettilineo di

circa 70 metri costeggiando il riale e poi piega a sinistra ad angolo retto per

circa 20 m, per terminare al confine sud del mapp. 254. La strada è pianificata

sul mappale 667, ora di proprietà comunale e sui mappali 255 e 253, sui quali

ricalca l'attuale pista sterrata esistente realizzata privatamente per accedere

in particolare ai mapp. 611 e 258. Attraverso la strada in oggetto, il comune

intende urbanizzare un comparto residenziale, adempiendo ai suoi obblighi

legali in materia di equipaggiamento delle zone edificabili. A mente dei ricorrenti,

tuttavia, il tracciato della strada dovrebbe essere allungato fino al confine

nord del mapp. 254, andando a lambire uno scorporo di terreno del mapp. 258,

per consentire l'accesso alle loro proprietà. Il comune mette invece in

discussione la necessità dell'opera in questa sua maggiore estensione,

sostenendo che i fondi interessati sono comunque accessibili grazie ad accordi

privati iscritti a registro fondiario quali servitù prediali.

4.2. Le argomentazioni del comune, confermate dal Consiglio di Stato nella

decisione impugnata, meritano piena conferma. In effetti, l'obbligo, per l'ente

pubblico, di urbanizzare le zone edificabili sancito all'art. 19 cpv. 2 LPT non

può essere in alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui

interessa - come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte

di queste zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa

essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una

Considerandi

strada di servizio) realizzata dalla collettività. In concreto, il comune ha

indiscutibilmente atteso al suo obbligo di equipaggiare il settore in oggetto prevedendo

la strada C3, che termina in corrispondenza del confine sud del mapp. 254. La (minima)

completazione dell'urbanizzazione, per quanto riguarda l'accesso ai mapp. 611,

di proprietà di __________, e mapp. 258, di proprietà di __________, incombe invece

ai proprietari medesimi, che possono far capo - per raggiungere la pubblica via

- ai diritti di passo pedonale e con ogni veicolo iscritti a registro fondiario

a favore dei predetti fondi ed a carico delle proprietà adiacenti. Risulta in

particolare che i terreni in oggetto dispongono di siffatte servitù prediali a

carico degli adiacenti mapp. 254, 255 (quest'ultimo, oltretutto, di proprietà esclusiva

del ricorrente __________), oltre che il mapp. 258 medesimo: ciò che permette

ai ricorrenti di colmare la distanza di circa 25 m che separa i mapp. 661 e 258 dalla strada di servizio C3, pianificata dal comune, sfruttando oltretutto

il tracciato stradale esistente, in terra battuta.

4.3

Invano i ricorrenti si dolgono di un atteggiamento contraddittorio del

municipio, che ha in un primo tempo aderito alla loro richiesta, per poi

rifiutarla. Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità competente ad adottare

il piano regolatore è il legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), cui il

municipio sottopone delle proposte (art. 32 cpv. 1 LALPT), giova rilevare che,

l'avesse voluto, il comune avrebbe effettivamente potuto prevedere un prolungamento

della strada di servizio in oggetto sino ai fondi dei ricorrenti. Una tale

scelta rientrava indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente

locale nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia

comunale). Per contro, alla luce delle premesse fattuali del caso concreto, il

comune non potrebbe essere costretto a tanto, contro la sua volontà, se non negando

questo spazio d'azione che gli è riconosciuto, violando cioè la sua autonomia.

4.4

Il gravame dev'essere, di conseguenza, respinto.

5.

La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido

(art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm;

RL 3.3.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 19, LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT; 4, 7

Lstr 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 1'200.-, è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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