90.2003.2
Obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili
30 aprile 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
90.2003.2
Data decisione, Autorità:
30.04.2009, TRAM
Titolo:
Obbligo dell'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili
URBANIZZAZIONE
art. 19 cpv. 2 LPT
Incarto n.
90.2003.2
Lugano
30 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice
supplente)
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2002 di
RI 1
contro
la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498), con cui il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore di Bironico;
viste le risposte:
-
27 febbraio 2003 del
municipio di Bironico,
-
7 aprile 2003 della
Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 sono comproprietari del mapp. 611 di
Bironico, di 558 mq, ubicato in località Ciòs. Il fondo, inedificato, è incluso
nel comparto edificabile residenziale a sud del nucleo ed è delimitato su tre
lati dalla strada cantonale che porta a Medeglia, nonché da un riale verso sud.
Di forma pressoché rettangolare e dalla pendenza pronunciata, il mapp. 611 confina
a monte con la strada comunale che conduce verso Camignolo e a valle con la
part. 258, anch'essa inedificata, di proprietà di RI 2. A RI 2 appartiene pure il mapp. 255, adiacente alla part. 258, che si trova a ridosso del riale.
Attualmente queste particelle sono accessibili, partendo da valle, dalla strada
realizzata sulla part. 667, nel frattempo acquistata dal comune di Bironico, e
attraverso una strada sterrata privata, sita a cavallo dei mapp. 253 e 254, da
un lato, e il mapp. 255, dall'altro, che lambisce il lato sud della part. 258.
B. Il piano
regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 14 settembre 1982 inseriva
questo comparto nella zona edificabile residenziale R2. Nelle sedute del 31
agosto 1998 e 13 settembre 1999 il consiglio comunale di Bironico ha adottato
la revisione del piano regolatore. In quella sede il comparto in questione è
stato inserito nella zona residenziale estensiva (Re); è inoltre stata prevista
una strada di servizio (C3) di 3.5 m di larghezza che, partendo da via
Arbustei, sale in corrispondenza con il menzionato riale fino ai mapp. 253 e
255 per poi piegare a 90° a sinistra sul confine di questi due fondi e
arrestarsi all'altezza del confine sud del mapp. 254.
C. Contro questa decisione si sono aggravati al
Consiglio di Stato RI 1 e RI 2. Hanno chiesto di prolungare la prevista strada
di servizio C3 lungo il mapp. 254 e fino al confine sud mapp. 611, al fine di
permettere l'urbanizzazione oltre che di quest'ultimo fondo anche del mapp.
258, entrambi non sufficientemente e convenientemente accessibili dalle attuali
vie di transito. Con risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498) il Consiglio di
Stato ha approvato il piano regolatore e respinto il ricorso. Ha considerato
che il comparto in questione fosse dotato di sufficiente accesso dall'attuale pista
privata lungo la part. 254, non senza rilevare anche le altre possibilità di
accedervi, sia dalla soprastante strada comunale C1 (mapp. 252) così come dal mapp.
259, ubicato a nord dei mapp. 611 e 258.
D. Il 30 dicembre
2002 RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Tribunale della pianificazione del
territorio contro la decisione governativa, ribadendo le domande e i motivi già
addotti precedentemente. La Divisione della pianificazione territoriale ha
chiesto la reiezione dell'impugnativa, mentre il municipio di Bironico si è dichiarato
disposto a prolungare la strada fino alla particella 611.
E. Il 17
novembre 2004 si sono svolti l'udienza e il sopralluogo. In quell'occasione il rappresentante
del comune ha versato agli atti un estratto della risoluzione municipale 15
novembre 2004, giusta cui il nuovo esecutivo, distanziandosi da quanto sostenuto
da quello precedente, si opponeva alle domande dei ricorrenti. Dopo discussione,
la procedura è stata sospesa al fine di permettere alle parti di trovare una
soluzione amichevole. Con scritti del 1° dicembre 2004 e del 6 febbraio 2007,
il municipio ha in seguito comunicato l'intenzione di procedere alla
continuazione della strada fino al mapp. 611. Contrariamente a quanto espresso
in precedenza, il 10 dicembre 2008 l'esecutivo comunale ha però informato il
Tribunale dell'acquisto da parte del comune della strada al mapp. 667 che,
dalla sottostante strada comunale sale parallelamente al riale fino al mapp.
255, e della conseguente decisione di non più prevedere alcuna continuazione
della strada C3 nel senso richiesto dai ricorrenti. Tali intenzioni sono state
confermate anche in occasione dell'udienza svoltasi il 15 gennaio 2009, in occasione della quale i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste e motivazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in
cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con
effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990;
LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da
parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il
Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il
piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000
(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999
n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale
interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81
consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi
in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente
una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.
3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT).
L'ente pubblico deve inoltre equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2
LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali,
cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1
legge sulle strade, del 23 marzo 1983; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono
invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore
(art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett.
p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano
regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per
Fatti
i mezzi di trasporti pubblici e privati.
4.4.1. La strada in discussione, definita quale strada di servizio
(C3), presenta una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza di 3.5 m. A partire dalla strada di raccordo B2 (via Arbustei) sale per un tratto rettilineo di
circa 70 metri costeggiando il riale e poi piega a sinistra ad angolo retto per
circa 20 m, per terminare al confine sud del mapp. 254. La strada è pianificata
sul mappale 667, ora di proprietà comunale e sui mappali 255 e 253, sui quali
ricalca l'attuale pista sterrata esistente realizzata privatamente per accedere
in particolare ai mapp. 611 e 258. Attraverso la strada in oggetto, il comune
intende urbanizzare un comparto residenziale, adempiendo ai suoi obblighi
legali in materia di equipaggiamento delle zone edificabili. A mente dei ricorrenti,
tuttavia, il tracciato della strada dovrebbe essere allungato fino al confine
nord del mapp. 254, andando a lambire uno scorporo di terreno del mapp. 258,
per consentire l'accesso alle loro proprietà. Il comune mette invece in
discussione la necessità dell'opera in questa sua maggiore estensione,
sostenendo che i fondi interessati sono comunque accessibili grazie ad accordi
privati iscritti a registro fondiario quali servitù prediali.
4.2. Le argomentazioni del comune, confermate dal Consiglio di Stato nella
decisione impugnata, meritano piena conferma. In effetti, l'obbligo, per l'ente
pubblico, di urbanizzare le zone edificabili sancito all'art. 19 cpv. 2 LPT non
può essere in alcun modo interpretato - per quanto concerne l'accesso, che qui
interessa - come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte
di queste zone, così che ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa
essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una
Considerandi
strada di servizio) realizzata dalla collettività. In concreto, il comune ha
indiscutibilmente atteso al suo obbligo di equipaggiare il settore in oggetto prevedendo
la strada C3, che termina in corrispondenza del confine sud del mapp. 254. La (minima)
completazione dell'urbanizzazione, per quanto riguarda l'accesso ai mapp. 611,
di proprietà di __________, e mapp. 258, di proprietà di __________, incombe invece
ai proprietari medesimi, che possono far capo - per raggiungere la pubblica via
- ai diritti di passo pedonale e con ogni veicolo iscritti a registro fondiario
a favore dei predetti fondi ed a carico delle proprietà adiacenti. Risulta in
particolare che i terreni in oggetto dispongono di siffatte servitù prediali a
carico degli adiacenti mapp. 254, 255 (quest'ultimo, oltretutto, di proprietà esclusiva
del ricorrente __________), oltre che il mapp. 258 medesimo: ciò che permette
ai ricorrenti di colmare la distanza di circa 25 m che separa i mapp. 661 e 258 dalla strada di servizio C3, pianificata dal comune, sfruttando oltretutto
il tracciato stradale esistente, in terra battuta.
4.3
Invano i ricorrenti si dolgono di un atteggiamento contraddittorio del
municipio, che ha in un primo tempo aderito alla loro richiesta, per poi
rifiutarla. Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità competente ad adottare
il piano regolatore è il legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), cui il
municipio sottopone delle proposte (art. 32 cpv. 1 LALPT), giova rilevare che,
l'avesse voluto, il comune avrebbe effettivamente potuto prevedere un prolungamento
della strada di servizio in oggetto sino ai fondi dei ricorrenti. Una tale
scelta rientrava indiscutibilmente nel margine di manovra che spetta all'ente
locale nel contesto della pianificazione del suo territorio (autonomia
comunale). Per contro, alla luce delle premesse fattuali del caso concreto, il
comune non potrebbe essere costretto a tanto, contro la sua volontà, se non negando
questo spazio d'azione che gli è riconosciuto, violando cioè la sua autonomia.
4.4
Il gravame dev'essere, di conseguenza, respinto.
5.
La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti in solido
(art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 19, LPT, 3 OPT, 37, 38 LALPT; 4, 7
Lstr 18, 25, 28, 31, 49, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 1'200.-, è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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