90.2003.21
Attribuzione di fondi alla zona edificabile e alla zona per la formazione di un parco giochi: requisito del comprensorio ampiamente edificabile non adempiuto e carenza di basi pianificatorie.
27 gennaio 2005Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2003.21
Data decisione, Autorità:
27.01.2005, TPT
Titolo:
Attribuzione di fondi alla zona edificabile e alla zona per la formazione di un parco giochi: requisito del comprensorio ampiamente edificabile non adempiuto e carenza di basi pianificatorie.
BENE PAESAGGISTICO
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
PONDERAZIONE
STUDI PIANIFICATORI
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
VINCOLO SPECIALE
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2003.21
90.2003.104
Lugano
27 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2003 e 17 settembre
2003 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
le risoluzioni del 17 dicembre 2002 (n. 6115) e del
26 agosto 2003 (n. 3574), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione, rispettivamente ha deciso alcune parti sospese del piano
regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
a) al ricorso 29 gennaio
2003:
- 4 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 28 aprile 2003 del RA 2;
- 11 maggio 2004 di PI 2,
patr. da avv. __________ PR 2;
b) al ricorso 17 settembre
2003:
- 9 dicembre 2003 del RA 1;
- 11 dicembre 2003 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp. 215 e 1362, di proprietà
di __________ RI 1, sono stati entrambi assegnati alla zona di protezione del
paesaggio, tuttavia il primo è stato attribuito alla zona agricola, mentre il secondo
alla zona residenziale estensiva R2. Questi fondi, contigui, sono ubicati in
località __________: il mapp. 215 presenta una superficie prativa e vignata di
2'259 mq, invece sul mapp. 1362, di 881 mq, insiste un'abitazione di due piani
con piscina. Confinante su due lati con il mapp. 215 e sugli altri due con via __________
e via __________, il mapp. 218, di proprietà del comune e di 458 mq di
superficie, è stato gravato da un vincolo pubblico finalizzato alla realizzazione
di un parco giochi per bambini (AP6). Sul versante opposto di via __________,
in località __________, si estende invece verso est il mapp. 272, di proprietà
di PI 2. Questo fondo, in origine di 38'066 mq di superficie, è stato anch'esso
interamente incluso nella zona di protezione del paesaggio: la fascia centrale,
comprendente una villa padronale di quattro piani e una masseria di due, è
stata attribuita alla zona residenziale estensiva R2, mentre la porzione
restante che la circonda è stata assegnata segnatamente, in quanto non
boschiva, in parte alla zona agricola e in parte a parco privato.
Tra l'adozione del piano regolatore e il
presente giudizio il mapp. 272 ha costituito l'oggetto di due frazionamenti e
di una rettifica di confine, che ne hanno ridotto sensibilmente la superficie
(a mq 8'413). La parte centrale della particella, attribuita all'area fabbricabile,
qui controversa, ha mantenuto, ad ogni buon conto, il numero originale. Anche
le particelle ulteriormente ricavate dal mapp. 272, ovvero i mapp. 1768, 1851 e
1852, sono rimaste di proprietà di PI 2. Il tribunale non tiene quindi conto di
questi fatti nuovi, giacché nuocciono alla chiarezza dell'esposizione e sono comunque
insuscettibili di modificare il giudizio.
B. Con ricorso
28 marzo 2001, __________ RI 1 è insorto contro quella deliberazione dinanzi al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e l'attribuzione del mapp. 215
alla zona residenziale estensiva R2, in cui era già ricompreso il mapp. 1362,
lo stralcio del vincolo AP6 dal mapp. 218 e la traslazione della fascia
edificabile centrale del mapp. 272 alla sua parte inferiore, a contatto e lungo
via __________, a ripristino della situazione così come era prevista dal
vecchio piano regolatore.
C. Con
risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6115) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso
infine su altri la propria decisione. Relativamente a queste ultime decisioni, il
Governo ha anticipato l'intenzione di non approvare, per quanto qui può
interessare, l'istituzione rispetto al previgente piano regolatore della zona
edificabile in località __________, comprendente dunque il mapp. 1362, fissando
nel contempo un termine al comune e ai proprietari interessati, affinché
potessero esercitare il loro diritto di essere sentiti presentando delle osservazioni.
Contestualmente, il Governo ha sospeso la propria decisione in merito alla richiesta
ricorsuale d'attribuzione del mapp. 215 a quella medesima zona, respingendo l'impugnativa
sui punti riguardanti i mapp. 218 e 272 (cfr. risoluzione 17 dicembre 2002,
pag. 88 e seg.), con motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi
di diritto.
D. Con ricorso
29 gennaio 2003, __________ RI 1 è insorto innanzi a questo tribunale avverso
la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento. Da un lato,
esso ha chiesto l'attribuzione dei mapp. 215 e 1362 alla zona residenziale estensiva
R2, malgrado la decisione d'approvazione della zona edificabile in località __________
fosse ancora, come detto, in sospeso (mapp. 1362), al pari dell'evasione del
ricorso in punto alla destinazione del mapp. 215. Dall'altro lato, il
ricorrente ha riproposto le sue critiche in merito all'assetto edificatorio del
mapp. 272, incongruente e contrario al principio di uno sfruttamento razionale
del suolo, e la domanda di stralcio del vincolo AP6 gravante il mapp. 218,
giacché tale destinazione risultava a suo giudizio incompatibile, sia con la
salvaguardia degli alberi di pregio colà ubicati, sia con la vicinanza della
strada cantonale che, assai trafficata, avrebbe costituito una concreta fonte
di pericolo per la futura utenza del parco giochi.
E. Il
municipio ha postulato l'accoglimento parziale del gravame, mentre la divisione
della pianificazione territoriale ne ha postulato il rigetto, nella misura in
cui era ricevibile.
F. Frattanto,
il Consiglio di Stato, preso atto delle considerazioni inoltrate da comune e da
alcuni proprietari, ha negato con risoluzione 26 agosto 2003 (n. 3574) l'approvazione
della zona residenziale estensiva R2 in località __________, rinviando gli atti
al comune affinché adottasse una variante che riproponesse una pianificazione
del comparto conforme con i precetti della pianificazione del territorio (cfr. risoluzione
26 agosto 2003, pag. 8). Il Governo ha di conseguenza respinto il ricorso del
proprietario citato in ingresso, confermando l'attribuzione del mapp. 215 alla
zona agricola (cfr. risoluzione 26 agosto 2003, pag. 15).
G. Con ricorso
17 settembre 2003 il proprietario citato in ingresso è di nuovo insorto innanzi
a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo l'approvazione del mapp. 1362 nella zona residenziale
estensiva R2, così come adottata dal consiglio comunale. A sostegno della sua
impugnativa, l'insorgente lamenta una violazione della garanzia della
proprietà, ritenuto che nella fattispecie sono riuniti tutti i requisiti dell'art.
15 LPT per includere il proprio fondo in zona residenziale estensiva R2. Esso eccepisce
inoltre una disparità di trattamento, nonché la violazione dell'autonomia comunale.
H. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula il rigetto.
Fatti
I. Ritenuto
che l'esito del ricorso 29 gennaio 2003 avrebbe potuto modificare integralmente
o parzialmente l'assetto edificatorio del mapp. 272, il tribunale ha notificato
l'impugnativa al suo proprietario, PI 2, assegnandogli un termine per
presentare osservazioni. Entro la scadenza prefissata, il chiamato in causa ha inoltrato
una risposta concludente, per quanto concerneva il suddetto fondo, alla
reiezione del gravame.
L. In data 3
giugno 2004 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito
agli atti. Dopo ampia discussione, le parti hanno quindi riconfermato le
rispettive allegazioni e domande.
M. Con
decisione 12 novembre 2004, il presidente del tribunale ha concesso d'ufficio,
a titolo supercautelare, il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in
seguito all'inoltro di una domanda di costruzione concernente il mapp. 272,
proprio nella porzione edificabile contestata dal ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c
LALPT). I ricorsi sono in principio ricevibili. Va tuttavia rilevato che con
risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6115) il Consiglio di Stato ha, da un lato, sospeso
la decisione d'approvazione del comparto edificabile in località __________,
anticipando semplicemente l'intenzione di non approvarlo, e dall'altro lato,
sospeso coerentemente il ricorso limitatamente alla richiesta d'attribuzione
del mapp. 215 a quella stessa zona. Senza dunque attendere l'emanazione della
successiva decisione governativa, avvenuta poi con risoluzione 26 agosto 2003
(n. 3574), l'insorgente si è comunque aggravato al tribunale con impugnativa 29
gennaio 2003. Orbene, il ricorrente non contesta la sospensione della decisione
d'approvazione, rispettivamente del ricorso in quanto tali, bensì l'eventuale
non approvazione del comparto edificabile, che include il suo mapp. 1362,
rispettivamente l'eventuale non attribuzione allo stesso del mapp. 215, ancor
prima dell'emanazione della decisione di merito da parte del Consiglio di
Stato, e quindi senza conoscerne né le motivazioni né le conclusioni. Per
quanto riguarda specificatamente questi oggetti, il ricorso si appalesa
prematuro e quindi irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile
presso il tribunale. Pertanto, il ricorso 29 gennaio 2003 (inc. 90.2003.21) può
essere evaso solo per quanto concerne la contestazione del vincolo del vincolo
AP6, gravante il mapp. 218, e dell'assetto dell'area edificabile riguardante il
mapp. 272.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
mapp.
272.
e 1362
3.1
Mediante
i ricorsi, l'insorgente chiede la conferma dell'attribuzione del proprio mapp.
1362.
in zona residenziale estensiva R2, così come prevedeva il piano regolatore
in approvazione in località __________, rispettivamente lo stralcio della
fascia edificabile in località __________ dalla parte centrale del mapp. 272,
anch'essa attribuita alla zona residenziale estensiva R2.
3.2
A
tale proposito si osserva che i piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata
e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del
territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo,
le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba
venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
3.3
Va
premesso che nell'ambito dell'esame del dimensionamento del piano regolatore
(art. 15 lett. b LPT), il Consiglio di Stato ha rilevato che il piano delle
zone edificabili sottoposto per approvazione era stato esteso in alcuni settori
rispetto al previgente piano regolatore (PR 81), tramite ampliamenti o adattamenti
puntuali. In merito alle zone residenziali, il Governo ha accertato, dopo aver
apportato alcuni correttivi ai parametri impropriamente considerati dal comune,
una contenibilità teorica di 5'046 abitanti, che consentiva un potenziale di sviluppo
- rispetto alla situazione allora attuale di effettivi 3'566 abitanti (1998) -
pari ad un incremento del 40% dei residenti. Incremento, questo, di gran lunga
superiore alla previsione formulata dal comune di un aumento della popolazione
con un tasso del 20% che, ritenuto il rallentamento, se non addirittura la
diminuzione, dell'evoluzione demografica nell'ultimo decennio, andava
oltretutto valutato come ottimistico. Considerando che la contenibilità del
piano regolatore eccedeva quindi il presumibile bisogno per lo sviluppo
demografico nei prossimi 10-15 anni, il Governo ha concluso rettamente che l'esame
degli ampliamenti riscontrati, anche se in taluni casi di modesta entità,
doveva essere condotto con particolare rigore (cfr. risoluzione impugnata, pag.
17.
e segg.). Tant'è che con risoluzione n. 3574 del 26 agosto 2003, esso ha
negato a giusta ragione per questi ed altri motivi l'estensione della zona
edificabile a scopi residenziali rispetto al perimetro del piano regolatore
precedente. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la formazione di
zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni
devono essere di conseguenza applicate, a maggior ragione, anche al fondo del
ricorrente (mapp. 1362), che fa parte insieme ai fondi adiacenti, come si avrà
modo di vedere in seguito, di una zona edificabile istituita al centro di un
comprensorio inedificato.
3.4
Il
Consiglio di Stato non ha approvato in particolare l'istituzione della zona residenziale
estensiva R2 in località __________, adottata dal comune, giacché l'impianto di
questa zona, volto semplicemente al consolidamento delle edificazioni presenti,
fra cui quella del ricorrente, attraverso il loro recupero al regime edilizio, costituirebbe
un disegno eccessivamente frammentato dell'uso del territorio e degli spazi
insediativi, contrario ad un uso razionale e parsimonioso del suolo. Il
tribunale non può che far sue le considerazioni espresse dall'autorità di prime
cure. Come risulta dai piani, dalla documentazione fotografica e dal sopralluogo
esperito dal tribunale, la zona all'esame è stata delineata unicamente mediante
l'unione lineare dei fondi su cui insistono alcuni edifici abitativi,
integrandovi gli spazi liberi che vi si intercalano (mapp. 1361). Ciò ha dato
luogo ad un risultato territorialmente disorganico ed incoerente che, con una fascia
edificabile dallo sviluppo irregolare e trasversale, giacché ritagliata in più
comparti dal carattere eminentemente agricolo, rispecchia quindi, proprio perché
condizionata e circoscritta alle sole preesistenze, la frammentarietà data da
una disseminazione casuale di edifici, tutti sorti sul territorio ancor prima
che il comune disponesse di un piano regolatore, e impotenti per questo a
formare un insediamento sufficientemente concluso. Questa zona presenta difatti
un andamento scomposto e irrazionale nel bel mezzo di un comprensorio che, per
la cospicua presenza di terrazzamenti coltivati a vigneto e di distese prative
intercalate da fasce boschive, funge paesaggisticamente da area di stacco tra l'insediamento
di __________, limitato a nord-ovest da via __________ e a sud dalla fascia
boschiva che declina dall'area forestale del __________, e il nucleo di __________.
In siffatte circostanze, non può nemmeno essere ritenuto come adempiuto il
presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Difatti, con terreni già edificati in
larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera
compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). La zona non approvata all'esame, nettamente separata,
come detto in precedenza, dalla zona residenziale del comune, edificata con soltanto
8.
edifici abitativi diluiti in sequenza su di un asse ideale di 250 m, interrotto
oltretutto dal tracciato di alcuni assi viari, quali via __________ (cfr. mapp.
270.
e 271) e via __________ (mapp. 219), non può essere considerata nella sua
inconsistenza come edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla
giurisprudenza. Essa costituisce piuttosto una microzona edificabile a sé
stante. Ora, la creazione di piccole zone edificabili, isolate dal comprensorio
edificato e edificabile, contrasta con i principi della pianificazione del
territorio ed è contraria alla legge (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n.
18, con rinvii alla giurisprudenza). Per questi motivi, la risoluzione del Consiglio
di Stato che non ha approvato la zona edificabile in località __________,
ponendo il piano regolatore in consonanza con l'ordinamento giuridico, non è nemmeno
lesiva dell'autonomia comunale; va pertanto confermata e il ricorso, in merito
al mapp. 1362, va respinto.
3.5
Le
considerazioni illustrate al paragrafo precedente valgono anche per quanto
concerne la pianificazione riguardante il vasto mapp. 272, che il Governo ha per
contro approvato, respingendo di conseguenza il ricorso del qui insorgente. In
questo caso, però, va premesso che a differenza della situazione del comparto
in località __________, assegnato fuori dalla zona edificabile dal previgente
piano regolatore, il mapp. 272 presentava invece nel suo margine est, lungo via
__________, una fascia edificabile in pendìo profonda circa 20 m che, con il
nuovo piano regolatore, è stata grosso modo traslata nella parte centrale del
fondo, per includervi dunque la villa e la fattoria esistenti, in precedenza
attribuiti alla zona agricola. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il
riassetto della zona edificabile riguardante questo fondo era giustificato dalla
concentrazione dell'edificazione nella parte pianeggiante, più favorevole, preservando
quindi il territorio circostante dall'uso edilizio e riservandolo all'attività
agricola, nonché dalla presenza di due edifici importanti, quali la villa e la
masseria, anche se queste costruzioni non erano state poste sotto tutela dal
piano regolatore.
Queste
argomentazioni non possono convincere. Occorre precisare che il mapp. 272, tanto
per superficie, di ben 38'066 mq, quanto per conformazione, di forma grosso
modo triangolare, delimitato dunque a nord da via __________ e __________, a
est da via __________ e a sud da un'ampia distesa forestale, può essere
considerato di per sé stesso come un comparto territoriale, avente una sua
unitarietà e una sua specifica definizione. Completamente inedificato, salvo
che per la presenza al suo centro della villa padronale e della masseria, entrambe
in evidente stato di degrado e d'abbandono, esso è caratterizzato per la
maggior parte da superfici prative, aperte, in leggero declivio e da alcuni
vigneti, tanto che la sua vocazione agricola non può essere messa in discussione,
giacché segnalata dal piano direttore quale superficie idonea all'avvicendamento
delle colture (SAC), peraltro confermata dalla carta delle idoneità agricole
versata agli atti dalla sezione dell'agricoltura, che attesta il fondo come
idoneo alla viticoltura, campicoltura e sfalcio. Al pari del comparto in
località __________, di cui costituisce l'appendice a valle, esso esplica paesaggisticamente
la medesima funzione di area di stacco tra gli insediamenti di __________ e di __________.
Ora, con il piano regolatore di cui ci si occupa, il comune ha delimitato nella
sua parte centrale una fascia rettangolare di circa 6'000 mq, includendovi come
detto gli edifici esistenti, assegnandola semplicemente alla zona residenziale estensiva
R2, senza tuttavia accompagnarla da un indirizzo urbanistico approfondito e di
qualità, né da misure di tipo pianificatorio (piano particolareggiato o piano
di quartiere), né eventualmente da misure di protezione legate alla salvaguardia
dei beni culturali, che legittimino e fondino un interesse pubblico preponderante,
rispettivamente un importante interesse d'ordine pianificatorio, verificabili, a
sostegno da un lato dell'istituzione di un'isola edificabile nel bel mezzo di
un comparto a vocazione non edificabile, dall'altro lato, della compromissione
di questo territorio agricolo, particolarmente sensibile anche dal profilo
paesaggistico. La sola presenza di due edifici, fossero anche di pregio, in
aggiunta a un più che generico proposito di un loro recupero al regime
edilizio, ma di cui il piano regolatore fa comunque astrazione, in un comparto,
questo sì, assodato di pregio dal profilo agricolo e paesaggistico, non basta
per mutare la connotazione di questa pianificazione, quale istituzione di una
microzona edificabile, genericamente abbandonata a un regime edificatorio e
destinazioni qualsiasi, come se ne possono trovare altrove nel territorio
comunale, ritagliata in un contesto eminentemente rurale, pertanto non
approvabile in quanto contraria all'art. 15 LPT. Poco importa che questa area
fabbricabile non sia nient'altro che il riassetto di un fondo, che già
disponeva sotto l'imperio del previgente piano regolatore e altrove di una
superficie edificabile: operazione rilevante semmai soltanto dal profilo del
compenso agricolo e del calcolo della contenibilità del piano. Il ricorso va di
conseguenza parzialmente accolto su questo punto e la risoluzione del Consiglio
di Stato, che approva la zona edificabile sul mapp. 272, va annullata. Il
comune dovrà, di conseguenza attraverso una variante, riproporre un assetto
pianificatoriamente confacente del mapp. 272.
In questa sede potrà essere vagliata anche l'eventualità
di ripristinare l'edificabilità sulla parte bassa del fondo (parte dell'attuale
mapp. 1851). Tale ripristino non discende infatti, direttamente dall'
applicazione del diritto pianificatorio, ma dipende, in primo luogo, dalla
volontà dell'autorità di pianificazione, che fruisce all'uopo di potere d'apprezzamento
e di autonomia protetta (cfr. consid. 2). Esso sfugge di conseguenza, al potere
del tribunale (art. 38 cpv. 2 LALPT). Per questo stesso motivo il tribunale rinuncia
anche a prendere posizione sulla legittimità di un tale ripristino, sollecitato
dall'insorgente, nel contesto dell'assetto pianificatorio istituito tramite il
nuovo piano regolatore.
4.
mapp.
218: vincolo AP6
4.1
Il
ricorrente contesta il vincolo che grava il mapp. 218, volto alla realizzazione
di un parco giochi per bambini (AP6), la cui ubicazione è ritenuta pericolosa
per la vicinanza di via __________, strada cantonale che, collegando __________
__________ con la piana del __________, conoscerebbe un apprezzabile carico
veicolare, per via del traffico pendolare durante gli orari di punta. Inoltre,
a mente dell'insorgente, la realizzazione del vincolo in parola andrebbe ad
invalidare lo scopo della zona di protezione istituita a salvaguardia degli
alberi di pregio ubicati su detto fondo.
4.2
L'ubicazione
del futuro parco giochi sul mapp. 218 si inserisce nel concetto finalizzato ad una
ripartizione, possibilmente omogenea, sul territorio comunale di attrezzature
per lo svago dei bambini. Difatti, il piano delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico ne prevede una sul margine sud-ovest (AP1), a servizio dell'insediamento
di __________, una sul margine nord-est (AP5), in località __________ __________,
a servizio del nucleo di __________ e, all'incirca nel punto mediano, quella
posta in contestazione. Ciò rilevato, se strategicamente questa ubicazione
appare più che sostenibile, dall'altro lato tale scelta, considerata la
finalità del vincolo, desterebbe qualche perplessità circa la sicurezza degli
utenti e la tranquillità del luogo, proprio per la prossimità con una strada
classificata dal piano del traffico come strada di raccolta. E' pur vero che un
arretramento del parco giochi, magari impiantandolo sul retrostante mapp. 215, più
discosto dall'asse viario, sarebbe stato consigliabile dal profilo delle
immissioni moleste. Nondimeno, come ha rettamente osservato il Consiglio di
Stato, al momento della realizzazione della struttura, questi aspetti dovranno
essere presi in considerazione, in modo tale da essere ovviati con gli
opportuni accorgimenti tecnici. Va comunque ritenuto che dal profilo della sicurezza
delle vie d'accesso, sia lungo via __________, sia lungo via __________ il
piano indica quantomeno la formazione di un marciapiede. Di conseguenza, le censure
del ricorrente, comunque di natura assai generica, non sono di portata tale da
inficiarne la pianificazione.
4.3
Contrariamente
a quanto sembrerebbe sostenere l'insorgente, il piano del paesaggio non
istituisce sul mapp. 218 una zona d'interesse naturalistico, bensì salvaguarda,
singolarmente, gli alberi che vi insistono quali elementi naturali protetti. In
particolare, per quanto concerne le alberature, l'art. 26 cifra 5 lett. c NAPR
dispone che “in principio è vietato l'abbattimento o la capitozzatura degli
alberi protetti. Qualsiasi intervento di potatura dovrà essere affidato a
personale specializzato”. Orbene, ritenute le modalità di protezione esplicate
dalla norma, un parco giochi per bambini non risulta essere in contrasto con la
presenza sul fondo di alcuni alberi di pregio, a meno che in sede di realizzazione
o successivamente non se ne preveda l'abbattimento, vietato di principio.
4.4
Per
questi motivi, il ricorso deve essere respinto anche su questo punto e il vincolo
pubblico AP6 deve essere confermato.
5.
In
conclusione, il ricorso 29 gennaio 2003 dev'essere, in quanto ricevibile,
parzialmente accolto, mentre quello del 17 settembre 2003 viene integralmente
respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del
ricorrente e del resistente, PI 2, proporzionalmente al grado di soccombenza,
ritenuto che il comune può essere sollevato dal pagamento della stessa (art. 28
PAmm). Il comune e il resistente, soccombenti in questo procedimento, sono
inoltre tenuti al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili all'insorgente,
essendo quest'ultimo patrocinato da un legale (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso 29
gennaio 2003, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§. La risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6115) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è
annullata nella misura in cui approva l'inserimento parziale del mapp. 272 in
zona residenziale estensiva R2.
2.Il ricorso 17 settembre 2003 è integralmente respinto.
3.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'800.- (milleottocento),
sono poste a carico dell'insorgente, in ragione di fr. 1'400.- (millequattrocento),
e del resistente PI 2, in ragione di fr. 400.- (quattrocento). Il resistente e
il comune sono condannati a versare complessivi fr. 400.- (quattrocento), ciascuno
in ragione della metà, al ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
1 rappr. da: RA 2
2. PI 2
patr. da: PR 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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