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Decisione

90.2003.22

legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali

3 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

90.2003.22

Data decisione, Autorità:

03.11.2004, TPT

Titolo:

legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali

LEGITTIMAZIONE

art. 35 cpv. 2 let. b LALPT

art. 38 LALPT

art. 38 cpv. 4 let. c LALPT

art. 43 LPAMM

art. 103 OG

art. 48 PA

Incarto n.

90.2003.22

Lugano

3 novembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2003 di

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

RI 5

RI 6

RI 7

RI 8

RI 9

RI 10

RI 11

RI 12

RI 13

RI 14

contro

la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498) con cui il

Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

- 27 febbraio 2003 delRA 2;

- 7 aprile 2003 della

divisione della pianificazione territoriale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con risoluzione 20 novembre 2002 il

Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1

che in predetta sede esso ha negato

l’inserimento in zona residenziale estensiva (Re) del mapp. 332 di __________,

Considerandi

di proprietà del comune, ed ha invitato le autorità comunali ad elaborare una

variante;

che con ricorso 30 gennaio 2003 i ricorrenti

menzionati in ingresso, legittimatisi quali cittadini e consiglieri comunali di

__________, sono insorti contro la risoluzione menzionata innanzi a questo

tribunale chiedendo che l’assetto pianificatorio adottato dal consiglio

comunale venga confermato ed il mapp. 332 attribuito alla zona residenziale

estensiva;

che la divisione della pianificazione

territoriale ha postulato la reiezione del gravame mentre il municipio ne ha

chiesto l’accoglimento;

che, frattanto, RI 1 è deceduta;

considerato, in diritto

che la competenza del tribunale è data e il

ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);

che agli insorgenti va, per contro negata la

legittimazione a ricorrere;

che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le

decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della

pianificazione del territorio, entro 30 giorni dalla notificazione. Sono

legittimati a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli

stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio decise dal

Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c);

che, in concreto, gli insorgenti possono

vantare unicamente un interesse degno di protezione secondo la terminologia

impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. c LALPT, ispirata alla

legislazione federale (art. 48 lett. a PA; 103 lett. a OG), ovvero un interesse

legittimo ai sensi dell’art. 43 PAmm, all’impugnazione della risoluzione

governativa;

che, impugnando (unicamente) la risoluzione

governativa, essi non possono invece prevalersi della legittimazione, nella

forma dell'actio popularis, circoscritta in materia pianificatoria all'impugnazione

delle decisioni del legislativo comunale (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT;

RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4);

che, introducendo il requisito

dell’interesse degno di protezione (o legittimo) il legislatore ha quindi

voluto, in primo luogo, escludere l’actio popularis, cosicché difetta della

legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti

che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto

l’esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l’oggetto

della contestazione. D’altro lato basta però l’esistenza di un interesse degno

di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti

soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,

ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in

ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa

prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento o

alla modificazione della decisione contestata e dunque all’ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii);

che gli insorgenti non possono tuttavia

prevalersi, nel caso in esame, di un interesse degno di protezione ad impugnare

la risoluzione governativa: essi non sono difatti toccati, dalla stessa, in

misura superiore a quella degli altri cittadini del comune; poco importa, a

questo riguardo, se gli insorgenti hanno partecipato, in veste di consiglieri

comunali, all’adozione del provvedimento impugnato;

che semmai un ricorso nell’interesse del

comune - vuoi in veste di proprietario, vuoi di ente pianificatore - avrebbe

dovuto essere inoltrato dal municipio in nome del comune stesso, essendo

quest’ultimo organo legittimato a rappresentare il comune in vertenze di

carattere amministrativo anche senza l’autoriz-zazione del consiglio comunale

(art. 13 cpv. 1 lett. I, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT

II-1999 n. 48 con rinvii);

che nel caso specifico ciò non è avvenuto;

che in tali circostanze il ricorso va

dichiarato irricevibile, tranne che per RI 1, in relazione alla quale va

stralciato dai ruoli;

che le spese e la tassa di giustizia seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- (trecento) è posta a carico di __________, in solido.

3. Intimazione

a:

Terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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