90.2003.22
legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali
3 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2003.22
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TPT
Titolo:
legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali
LEGITTIMAZIONE
art. 35 cpv. 2 let. b LALPT
art. 38 LALPT
art. 38 cpv. 4 let. c LALPT
art. 43 LPAMM
art. 103 OG
art. 48 PA
Incarto n.
90.2003.22
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2003 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
RI 8
RI 9
RI 10
RI 11
RI 12
RI 13
RI 14
contro
la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5498) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2003 delRA 2;
- 7 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 20 novembre 2002 il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1
che in predetta sede esso ha negato
l’inserimento in zona residenziale estensiva (Re) del mapp. 332 di __________,
Considerandi
di proprietà del comune, ed ha invitato le autorità comunali ad elaborare una
variante;
che con ricorso 30 gennaio 2003 i ricorrenti
menzionati in ingresso, legittimatisi quali cittadini e consiglieri comunali di
__________, sono insorti contro la risoluzione menzionata innanzi a questo
tribunale chiedendo che l’assetto pianificatorio adottato dal consiglio
comunale venga confermato ed il mapp. 332 attribuito alla zona residenziale
estensiva;
che la divisione della pianificazione
territoriale ha postulato la reiezione del gravame mentre il municipio ne ha
chiesto l’accoglimento;
che, frattanto, RI 1 è deceduta;
considerato, in diritto
che la competenza del tribunale è data e il
ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che agli insorgenti va, per contro negata la
legittimazione a ricorrere;
che, a norma dell’art. 38 LALPT, contro le
decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio, entro 30 giorni dalla notificazione. Sono
legittimati a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli
stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d’ufficio decise dal
Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c);
che, in concreto, gli insorgenti possono
vantare unicamente un interesse degno di protezione secondo la terminologia
impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett. c LALPT, ispirata alla
legislazione federale (art. 48 lett. a PA; 103 lett. a OG), ovvero un interesse
legittimo ai sensi dell’art. 43 PAmm, all’impugnazione della risoluzione
governativa;
che, impugnando (unicamente) la risoluzione
governativa, essi non possono invece prevalersi della legittimazione, nella
forma dell'actio popularis, circoscritta in materia pianificatoria all'impugnazione
delle decisioni del legislativo comunale (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT;
RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4);
che, introducendo il requisito
dell’interesse degno di protezione (o legittimo) il legislatore ha quindi
voluto, in primo luogo, escludere l’actio popularis, cosicché difetta della
legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti
che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto
l’esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l’oggetto
della contestazione. D’altro lato basta però l’esistenza di un interesse degno
di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti
soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,
ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in
ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa
prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento o
alla modificazione della decisione contestata e dunque all’ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 con rinvii);
che gli insorgenti non possono tuttavia
prevalersi, nel caso in esame, di un interesse degno di protezione ad impugnare
la risoluzione governativa: essi non sono difatti toccati, dalla stessa, in
misura superiore a quella degli altri cittadini del comune; poco importa, a
questo riguardo, se gli insorgenti hanno partecipato, in veste di consiglieri
comunali, all’adozione del provvedimento impugnato;
che semmai un ricorso nell’interesse del
comune - vuoi in veste di proprietario, vuoi di ente pianificatore - avrebbe
dovuto essere inoltrato dal municipio in nome del comune stesso, essendo
quest’ultimo organo legittimato a rappresentare il comune in vertenze di
carattere amministrativo anche senza l’autoriz-zazione del consiglio comunale
(art. 13 cpv. 1 lett. I, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT
II-1999 n. 48 con rinvii);
che nel caso specifico ciò non è avvenuto;
che in tali circostanze il ricorso va
dichiarato irricevibile, tranne che per RI 1, in relazione alla quale va
stralciato dai ruoli;
che le spese e la tassa di giustizia seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- (trecento) è posta a carico di __________, in solido.
3. Intimazione
a:
Terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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