90.2003.25
Abbandono di un vincolo AP-EP in vista del traferimento della sede di una scuola media: sussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento per carenza di un'effettiva alternativa
27 gennaio 2005Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2003.25
Data decisione, Autorità:
27.01.2005, TPT
Titolo:
Abbandono di un vincolo AP-EP in vista del traferimento della sede di una scuola media: sussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento per carenza di un'effettiva alternativa
COMPENSO AGRICOLO
EDIFICIO
INQUINAMENTO FONICO
MODIFICA D'UFFICIO
PONDERAZIONE
PREVISIBILITÀ VAGA DELL'OPERA
art. 37 cpv. 1 LALPT
art. 2 LPT
art. 15 LPT
art. 18 LPT
art. 13 LTAGR
art. 43 OIF
Incarto n.
90.2003.25
Lugano
27 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2003 del
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione del 17 dicembre 2002 (n. 6115), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di RI 1;
vista la risposta 4 aprile 2003 della divisione della
pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il mapp. 648, di
proprietà dello __________ __________ __________ __________, è stato attribuito
alla zona industriale lN, mentre il mapp. 769, di proprietà di __________ __________,
è stato assegnato alla zona artigianale-industriale AR-IN. Il mapp. 648,
ubicato in località __________ di sotto, presenta una superficie di 25'057 mq,
edificata con un complesso immobiliare che ospita la scuola media di __________.
Sul mapp. 769, di 8'585 mq di superficie e ubicato in località __________, insiste
invece un laboratorio.
B. Con risoluzione 17 dicembre 2002 (n. 6115) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune
proposte pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e
sospeso infine su altri la propria decisione. Per quanto concerne il mapp. 648,
proprio per la presenza della sede della scuola media, ancora in esercizio in quegli
edifici, e ritenuto che lo spostamento altrove non era ancora divenuto maturo, il
Governo non ha approvato l'inclusione di questa superficie in zona industriale.
Esso ha quindi ripristinato d'ufficio il vincolo di attrezzature e costruzioni
d'interesse pubblico (scuola), così come già la gravava il previgente piano
regolatore (PR 81), attribuendole inoltre, sempre d'ufficio, un grado di sensibilità
al rumore (GDS) II (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 25, 28, 43, 56 e 109). In
merito al mapp. 769, l'Autorità governativa ha considerato che l'assegnazione
alla zona artigianale-industriale comportava per una parte della superficie una
sottrazione del territorio agricolo, la cui compensazione, in casu pecuniaria,
non era stata prevista dal comune. Essa ha pertanto sospeso in merito la decisione
d'approvazione, fino a quando il legislativo comunale non avesse preliminarmente
stanziato il necessario credito, quantificato dallo stesso Governo in fr. 24'300.-
(cfr. risoluzione impugnata, pagg. 24, 32, 112 e 113).
C. Con ricorso
31 gennaio 2003, il comune di RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso
la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo
per il mapp. 648 l'approvazione in zona industriale con un GDS III, così come
adottata dal consiglio comunale. A sostegno della sua impugnativa, il
ricorrente lamenta la violazione dell'autonomia comunale e dei principi sanciti
dalla LPT. A mente dell'insorgente, la sostituzione del previgente vincolo
AP-EP con l'attribuzione del fondo alla zona industriale si giustificherebbe per
la completa inadeguatezza dell'attuale ubicazione della sede scolastica,
inserita in un contesto territoriale che, per la presenza di stabilimenti industriali
e del limitrofo impianto aeroportuale, generatori dunque di importanti
immissioni moleste, ne imporrebbe lo spostamento altrove. Spostamento che
sarebbe peraltro già considerato dall'avanzato studio del piano particolareggiato
del comprensorio riva del lago (PRP3), che prevede per l'appunto tra la sponda
del Vedeggio e il tracciato ferroviario una nuova sede per la scuola media. Transitoriamente,
quindi, per effetto della garanzia delle situazioni acquisite, non sarebbe
comunque impedita la prosecuzione dell'esercizio dell'attività scolastica negli
edifici attuali, con la sostanziale differenza che, con un GDS III, attribuito
alla zona industriale, in luogo del GDS II, imposto dal Consiglio di Stato, si
eviterebbero inutili e dispendiosi interventi di risanamento su un impianto, sì
vetusto, ma divenuto nelle previsioni ormai provvisorio. Con il ricorso in
parola il comune contesta inoltre che il compenso pecuniario di fr. 24'300.-
per la sottrazione di territorio agricolo, riferito alla prevista inclusione
del mapp. 769 in zona artigianale-industriale, sia corretto: a mente del
ricorrente la superficie soggetta a compenso non sarebbe di 900 mq, come ha
considerato il Consiglio di Stato, bensì di 762 mq che, in applicazione dei
parametri usuali, darebbe luogo a un compenso sostitutivo di fr. 20'600.-.
Chiede pertanto che tale importo sia rettificato.
D. La
divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione del gravame
per quanto concerne le richieste riferite al mapp. 648, mentre ne propone l'accoglimento
in merito alla riformulazione dell'importo del compenso pecuniario per la
sottrazione di territorio agricolo.
E. In data 1
giugno 2004 si è tenuta l'udienza, durante la quale sono acquisite agli atti
alcune fotografie raffiguranti i luoghi. Rinunciando al sopralluogo, le parti
hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande in merito all'azzonamento
del mapp. 648, mentre per quanto riguardava il compenso pecuniario hanno
concordato su quanto richiesto dal comune.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a
e c LALPT).
1.1. Il
ricorrente contesta l'importo di fr. 24'300.-, quantificato dal Governo quale
contributo pecuniario sostitutivo per l'attribuzione del mapp. 769 alla zona
artigianale-industriale, ritenendo invece più corretto un importo di 20'600, che
sarebbe riferito alla superficie realmente soggetta a compensazione. Richiesta di
rettifica, cui la divisione della pianificazione territoriale in sede di osservazioni,
prima, e i rappresentanti del Consiglio di Stato in sede d'udienza, poi, hanno
accondisceso.
1.2. A tale
proposito occorre premettere che giusta l'art. 7 LTagr la diminuzione di aree
agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT può essere operata solo per importanti
esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti
strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui alla lettera
a ) dell'art. 68 cpv. 1 LALPT, fra di esse, segnatamente, le superfici per l'avvicendamento
colturale e degli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla
foraggicoltura di prima e seconda priorità, deve inoltre essere compensata dall'ente
pianificante (art. 8 LTagr). La compensazione dev'essere, di principio, reale
(art. 9 LTagr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile,
dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTagr). La
forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione
del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste
dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTagr). Nel caso del piano regolatore
questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT).
1.3. Se
per consolidata prassi cantonale, che in questa sede il ricorrente non pone in
contestazione, per l'approvazione di una variante avente come effetto di
diminuire le aree agricole, quindi soggetta a compensazione, è richiesto lo
stanziamento preventivo da parte dell'ente pianificante di un credito a
copertura del contributo pecuniario sostitutivo in caso d'impossibilità di compensazione
reale, presupposto legale per la fissazione di quest'ultimo è l'approvazione di
tale pianificazione da parte del Consiglio di Stato (cfr. combinati art. 7 e 13
cpv. 1 LTagr). In concreto, il Governo ha sospeso la decisione d'approvazione
sull'attribuzione del mapp. 769 alla zona artigianale-industriale, fissando un
termine entro il quale il consiglio comunale avrebbe dovuto stanziare un
credito necessario per il compenso agricolo, quantificato in fr. 24'300.- (cfr.
risoluzione impugnata, dispositivo n. 4, pag. 113). Con la risoluzione impugnata,
il Consiglio di Stato ha dunque soltanto ordinato al comune di adempire la
premessa che avrebbe in seguito condotto ad approvare l'attribuzione alla zona
edificabile del mapp. 769, segnatamente la votazione del credito necessario.
Esso non ha dunque formalmente fissato l'importo della compensazione agricola
ai sensi della LTagr, ma ne ha semplicemente anticipato l'ordine di grandezza. La
contestazione del compenso pecuniario, essendo prematura, deve dunque essere
dichiarata inammissibile. Sarà soltanto al momento dell'approvazione della
parte sospesa del piano regolatore, che il Governo fisserà nei termini di legge
l'importo del contributo pecuniario sostitutivo che la riguarda e che, qualora
dovesse essere ritenuto eccessivo dal comune in riferimento al credito
stanziato, potrà essere contestato in questa sede. Con questa riserva, quindi,
il ricorso è ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1.
LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle
altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono
difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili
(art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del
territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli
edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i
bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione
e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di
concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità
pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di
queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni,
determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15
lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e
che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza
(RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27 e II-1997
n. 22). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le
rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare,
tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di
interesse pubblico di importanza locale, sovraccomunale, cantonale o federale
(lett. d).
4.
Lamentando
la violazione dell'autonomia comunale e alcuni principi sanciti dalla LPT, il
comune contesta la risoluzione del Consiglio di Stato nella misura in cui per
il mapp. 648 non ha approvato, da un lato, l'attribuzione alla zona industriale
IN e ha reintrodotto, dall'altro lato, attraverso una modifica d'ufficio, il
vincolo di costruzioni d'interesse pubblico (CP- altri Enti o privati, art. 58
NAPR) destinato alla scuola media, così come era già previsto dal vecchio piano
regolatore. In buona sostanza, il ricorrente critica l'ubicazione della sede
scolastica, inadeguata in un contesto industriale, postulandone lo spostamento,
giustificato peraltro dalla nuova sede che sarebbe già prevista dal piano
particolareggiato del comprensorio riva del lago (PRP3), in avanzato fase di
allestimento. Le circostanze a sostegno dello stralcio del vincolo pubblico
previsto dal PR 81 attraverso l'adozione del nuovo piano regolatore sarebbero
dunque, a mente del comune, già ampiamente realizzate.
4.1
Con
la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la delimitazione della zona
industriale era in principio corretta, in ragione della funzione del comparto
considerato nel contesto territoriale del quartiere del __________, della zona
delimitata dal PR 81 e dalle attività esistenti. Ciò, tuttavia, ad eccezione
dell'inclusione in quella zona del mapp. 648, con cui si faceva indebitamente
astrazione dell'area occupata dagli edifici della scuola media, che il PR 81 già
destinava, per contro, alla zona per edifici pubblici (AP-EP). Pur riconoscendo
che l'ubicazione di quella sede scolastica non fosse tra le più felici,
ritenuto il contesto in cui era inserita, il Consiglio di Stato ha considerato
che il vincolo AP-EP non poteva essere abbandonato in mancanza di condizioni
pianificatorie sostitutive praticabili e concordate in tutte sue componenti (strutturali,
programmatiche e finanziarie), alludendo con ciò anche al piano particolareggiato
del comprensorio riva del lago (PRP3), riservato certamente dal piano
regolatore, ma ancora in fase di allestimento. Il Governo ha ritenuto pertanto
che i presupposti per la modifica del piano regolatore su questo punto facevano
difetto.
4.2
Tema
della controversia non è tanto se la zona industriale, con o senza l'inclusione
del mapp. 648, sia sostenibile in quanto tale, ma se il vincolo di attrezzatura
pubblica, che lo gravava con il previgente piano regolatore, possa essere abbandonato,
come intende il comune con la revisione adottata, rispettivamente reintrodotto
e confermato, come ha decretato il Consiglio di Stato con la modifica d'ufficio.
4.3
In
sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene
di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale,
esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova
decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia
comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano
regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano
agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata
d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili
alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare
carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con
rinvii). La via della modifica d'ufficio presuppone che la soluzione
sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e
inutilmente dilatorio un rinvio. Occorre quindi, in concreto, stabilire se la
decisione del Consiglio di Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.
4.4
Preliminarmente va annotato che gli edifici ubicati sul mapp. 648 sono stati edificati
nel 1971 specificatamente per ospitare la sede dell'allora ginnasio cantonale.
All'epoca il comune di __________ non disponeva ancora di un piano regolatore,
che è stato adottato soltanto nella seduta del consiglio comunale del 21
novembre 1977 e approvato con risoluzione 20 gennaio 1981 dal Consiglio di
Stato (PR 81). Come più volte accennato, il primo ordinamento territoriale riguardante
questo comune ha consolidato la destinazione del fondo in parola, proprio per
la preesistenza dell'importante sede scolastica, gravandolo di un vincolo AP-EP
destinato alla scuola media unificata. Già allora, il comparto circostante era
caratterizzato dalla presenza di alcune attività lavorative, consolidatesi con
l'attribuzione alla zona artigianale: venivano così poste quelle condizioni di
conflittualità, per la contiguità delle differenti destinazioni, che oggi ritroviamo
intatte e a cui il comune ha cercato di dare una soluzione attraverso la revisione
del piano regolatore all'esame.
Ciò
premesso, che l'ubicazione di una sede scolastica in un siffatto comparto
presti il fianco ad alcune censure, condivise peraltro dallo stesso Consiglio
di Stato nella risoluzione, non basta ancora per negare l'interesse pubblico al
vincolo AP-EP che già gravava il terreno in parola. Al contrario, ritenuto come
ancora attuale e dimostrato il fabbisogno di una scuola media sul territorio di
__________, non fa alcun dubbio la sussistenza di un interesse pubblico alla
conferma della funzione scolastica in edifici appositamente costruiti a questo
scopo e di cui il piano in approvazione non poteva dunque fare astrazione,
ritenuta inoltre l'ininterrotta utilizzazione sull'arco di un trentennio. Semmai,
la questione va posta sul piano della ponderazione, che vede da un lato l'interesse
al mantenimento in quel luogo della sede scolastica, contrapposto a quello di
un suo trasloco in un luogo più consono, in favore di un riassetto del comparto
in funzione delle attività produttive già esistenti. Ciò, tuttavia, a una
condizione: che venga approntata e presentata un'alternativa nelle debite forme
di legge, che ne consenta già oggi il processo di ponderazione. Per converso,
la semplice intenzione di programmare una nuova ubicazione, rinviando la
questione ad un piano particolareggiato ancora in fieri, e limitando dunque l'azione
pianificatoria al solo stralcio del vincolo esistente, senza perciò una
coordinazione con l'istituzione di un'alternativa, che risulti in quanto tale valida
e concretamente realizzabile (cfr. consid. 3), quindi suscettibile di un
apprezzamento completo e circostanziato attraverso la ponderazione di tutti gli
elementi in giuoco, non poteva essere avvallata, come rettamente ha ritenuto il
Consiglio di Stato. In questo caso, l'allegazione di censure che si rifanno ai
principi enunciati dalla LPT, fossero anche condivisibili e fondate, come il conflitto
generato dal contesto lavorativo, in cui la scuola risulta essere l'elemento
sensibile, vincolante dunque per il comparto circostante, che portino a
ritenere inopportuna l'attuale ubicazione al punto da auspicarne lo spostamento,
non giustificano ancora la misura attuata dal comune che, di per sé stessa,
appare palesemente monca. La carenza di una effettiva ed immediata alternativa è
generatrice di un'incertezza, tale che, da un lato, l'attribuzione del mapp.
648.
alla zona industriale non risulta supportata da un interesse pubblico, in
quanto quest'ultimo risiede ancora materialmente nell'utilizzo, pronosticabile
a lungo termine, del fondo a scopo scolastico, difettando in concomitanza, dall'altro
lato, il presupposto legale per lo stralcio del vincolo AP-EP, per i motivi
precedentemente illustrati. A questo proposito, il conclamato piano
particolareggiato del comprensorio riva del lago (PRP3) in allestimento, quindi
non ancora adottato, né approvato, in cui il comune intenderebbe inserire la
nuova sede della scuola media, segnatamente tra la sponda ovest del vecchio
Vedeggio e il tracciato ferroviario (cfr. doc., in atti), non sembra comunque privo
di riserve. In sede d'esame preliminare, sia quello riferito al piano
regolatore, sia quello riguardante il PRP3, il dipartimento del territorio aveva
avvertito il comune che la realizzazione in quel comprensorio di un nuovo
complesso scolastico a sostituzione di quello esistente fosse tutt'altro che
assicurata, principalmente per motivi di carattere finanziario, ma anche per le
perplessità sollevate dalla nuova ubicazione, ritenuta l'adiacenza della linea
ferroviaria, fonte di rumore e di pericolo (cfr. esame preliminare del piano d'indirizzo
della revisione del PR comunale 22 gennaio 1998, pagg. 16 e 17; esame
preliminare del piano di indirizzo del piano particolareggiato per la zona riva
lago 27 dicembre 1999, pag. 9). Esso aveva di conseguenza invitato il comune ad
una verifica e ad un approfondimento della reale fattibilità
tecnico-finanziaria prima di assumerne il vincolo nel piano particolareggiato. Annotazioni,
queste, ribadite dalla divisione della pianificazione territoriale del
dipartimento del territorio che, in occasione delle osservazioni al ricorso del
comune, ha chiarito una volta per tutte come nei programmi e nei piani finanziari
attuali, per il periodo antecedente il 2010-2015, non sia previsto lo
spostamento della sede scolastica di __________ (cfr. risposta 4 aprile 2003,
pag. 2). A questo stadio di procedura, quindi, e sulla base degli elementi
effettivamente disponibili, il grado di indeterminazione che concerne la
realizzazione di una nuova scuola media risulta assai elevato, tanto da far
apparire, per ora, come improponibili sia gli intendimenti alla base dello
stralcio del vincolo AP-EP, sia l'attribuzione del mapp. 648 alla zona
artigianale-industriale. Da queste considerazioni discende che l'azzonamento
presentato dal comune, per i motivi precedentemente illustrati, configurava
pure una violazione dell'obbligo di pianificare (art. 2 LPT). Va da sé che il
Consiglio di Stato, ripristinando d'ufficio sul mapp. 648 il previgente vincolo
di attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (scuola) e rinviando la
pianificazione al comune, affinché questi provveda a completare il relativo
disposto normativo con i necessari parametri edificatori (art. 58 NAPR), non ha
violato l'art. 37 cpv. 1 LALPT, né l'autonomia comunale.
4.5
Altrettanto
dicasi per quanto riguarda l'attribuzione d'ufficio del grado di sensibilità al
rumore (GDS) II, in sostituzione del GDS III previsto in origine dal comune. Basti
qui ricordare che l'art. 43 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza contro l'inquinamento
fonico (OIF) dispone che nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste,
segnatamente, per quanto qui interessa, le zone riservate agli edifici e impianti
pubblici, è applicabile il GDS II. L'attribuzione di questo grado,
corrispondendo alla destinazione pianificatoria del mapp. 648 ripristinata d'ufficio
dal Consiglio di Stato, risulta di conseguenza corretta. Quanto all'eventualità
di un declassamento del GDS (art. 43 cpv. 2 OIF), a cui sembrerebbe alludere il
ricorrente (cfr. ricorso, cifra 8, pag. 7), giustificato dal fatto che il mapp.
648.
sarebbe già esposto al rumore per la vicinanza dell'aeroporto, va ritenuto
quanto segue. In genere il declassamento è un provvedimento a carattere
eccezionale legato principalmente all'esigenza di poter edificare in zone
irrimediabilmente esposte a rumore eccessivo dove non esiste alternativa alcuna
per limitare le immissioni di rumore, né tramite misure pianificatorie, né mediante
il risanamento dell'impianto inquinante. Nel caso specifico è indubbio che l'area
aeroportuale adiacente, come pure le industrie che cingono il fondo in parola siano
fonte di apprezzabili immissioni foniche, tali da condizionarne l'edificabilità
in senso restrittivo. Tuttavia, la circostanza che il fondo sia già esposto al
rumore non basta a giustificare il provvedimento. Difatti, l'aspetto che qui
rileva non verte sull'esigenza edificatoria legata al mapp. 648 che, come
risulta dai piani e dai luoghi, noti al tribunale, è in pratica completamente
costruito con l'impianto scolastico esistente e, come si desume dal rapporto di
pianificazione, quest'ultimo risulta addirittura sovradimensionato, in quanto capace
di ospitare più di 800 allievi (anno 1975) contro una previsione di 190 per il
2010.
(cfr. loc. cit., pag. 57), bensì sulla necessità di una tutela accresciuta
dalle immissioni foniche per la presenza della sede scolastica, scopo precipuo
dell'attribuzione di un GDS II in luogo di un più permissivo, dal profilo della
protezione fonica, GDS III. Per queste ragioni, nemmeno un declassamento ai sensi
dell'art. 43 cpv. 2 OIF può entrare in linea di conto.
5.
In
conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va, dunque, respinto.
Poiché il comune non è comparso in causa per tutelare interessi economici
propri, bensì in veste di ente pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa
e spese di giudizio (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e tasse di giudizio.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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