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Decisione

90.2003.31

Vincolo d'inedificabilità per opere d'interesse sovracomunale (circonvallazione)

23 giugno 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i finanziamenti sulla base dei programmi d'agglomerato, è sorta la necessità di

trattare congiuntamente i temi della mobilità e degli insediamenti. Ciò ha portato

la riunione e semplificazione delle due schede R3 (rete urbana, concetto di

organizzazione territoriale del Luganese - COTAL) e M3 (mobilità, Piano regionale

dei trasporti del Luganese - PTL) in una nuova scheda R/M3 (rete urbana e

mobilità, Agglomerato del Luganese).

7. 7.1. I mapp. 1184 e 742 sono

situati nel comparto delimitato a nord da

via Lugano, a sud e a est da Via Molinazzo, e a ovest da via vecchio Vedeggio.

Come ricordato in narrativa, il Consiglio di Stato ha di principio approvato la

zona CO-SE in corrispondenza dei fondi dei ricorrenti. È qui necessario

chiarire che la risoluzione impugnata è formulata in modo poco felice per

quanto attiene al riassunto delle modifiche

d'ufficio riportato a pag. 109, dove l'Esecutivo cantonale dichiara di voler

modificare il limite della zona CO-SE. Ora, una simile volontà non emerge

affatto né dai considerandi, né dall'esegesi della variante (con riferimento

alla precedente modificazione apportata d'ufficio per la zona TER3). Del resto,

il Governo non ha assegnato questo territorio a una diversa zona prevista dal

piano regolatore o da esso appositamente istituita. Che questa superficie sia

invece di principio assegnata alla zona CO-SE, approvata, lo conferma in

particolare la formulazione del cpv. 8 aggiunto dal Governo all'art. 42 NAPR,

che disciplina appunto la CO-SE. A quest'azzonamento, tuttavia, si sovrappone un vincolo che esclude la

costruzione di edifici, che interessa un'area (formata da tutto il mapp.

1184 e una porzione di circa 800 mq del

mapp. 742) che è comunque computabile come superficie edificabile. Tale

modifica è stata dettata dal fatto che i fondi erano interessati da aspetti di

ordine superiore e più precisamente dal tracciato della nuova strada di

circonvallazione Agno-Bioggio. Per lo stesso motivo il Governo ha stralciato

d'ufficio la destinazione di svago SVA dalla zona agricola contermine, in

quanto ritenuta incompatibile con un uso ricreativo.

7.2. Il piano direttore in vigore inserisce la parte ovest del comparto all'esame nell'Area suburbana strategica

del Basso Vedeggio 5a mentre la parte est è attribuita all'Area di svago

regionale Golfo di Agno, dove sono previste attrezzature di svago, sportive, pubbliche e turistiche (cfr. allegato II

"Scenario auspicato dell'organizzazione

territoriale", vincolante, della nuova scheda R/M3 del piano direttore,

adottata dal Consiglio di Stato il 26 marzo 2014). La scheda R/M3 - che

propugna, nel delineare lo scenario auspicato dell'organizzazione territoriale

del Luganese, una visione e una trattazione congiunta dei temi legati alla mobilità

e agli insediamenti - elenca, fra le misure concernenti la rete viaria e lo stazionamento, quelle relative al comparto

del Basso Vedeggio che si concretizzano nella strada di circonvallazione

Agno-Bioggio, di dato acquisito (cfr. scheda R/M3, 3. Misure, p.to 3.4, pag.

18). Il comparto è pure interessato dalla problematica relativa ai grandi

generatori di traffico, trattata alla scheda R8, ciò che ha indotto il comune,

come esposto in narrativa, ad adottare nel 2010 una zona di pianificazione.

7.3. Per quanto attiene alla strada di circonvallazione

Agno-Biog-gio, la scheda R/M3 - che rinvia, sempre al p.to 3.4, pag. 18, alle

misure approfondite nell'ambito dei Programmi d'agglomerato del Luganese di

prima e seconda generazione (PAL1 e PAL2) - e le relative rappresentazioni

cartografiche prevedono che la nuova strada si sviluppi dall'incrocio delle

Cinque Vie di Bioggio al Vallone di Agno. Il tracciato, a partire dalle Cinque

Vie di Bioggio, continua con un andamento diagonale fino a Molinazzo (Bioggio),

oltrepassa il fiume Vedeggio, si accosta all'A2 ai piedi della scarpata dai Mulini di Bioggio alla Piodella, e prosegue

fino alla rotonda delle Bollette,

seguendo il tracciato della strada cantonale esistente (via Lugano). Dalla

rotonda delle Bollette la strada si dirige verso sud, interessando i mapp. 1184

e 742, e attraversa il piano di Agno in sotterranea (cosiddetto sottopasso di

Agno), per poi congiungersi con la cantonale esistente in località Vallone

(cfr. anche PAL2, Rapporto finale 14 giugno 2012, pag. 206-207). Nella seduta

del 2 dicembre 2008 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione

cantonale stradale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 Lstr (testo modificato il 21

giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 1° dicembre 2012, BU 2011, 542)

concernente la strada cantonale PA 398 (circonvallazione Agno-Bioggio), volto a

salvaguardare il terreno necessario per l'esecuzione dell'opera, che è stato

tuttavia annullato da questo Tribunale (STA 90.2009.20-27 del 1° giugno 2010). L'elaborazione del progetto stradale ai

sensi dell'art.10 segg. Lstr da parte

del Cantone è, invece, tutt'ora in corso. Da notare inoltre che, secondo

l'allegato II "Scenario auspicato dell'organizzazione territoriale"

della scheda R/M3, il tratto della strada di circonvallazione che dalla

Piodella prosegue verso la rotonda delle Bollette per poi scendere verso sud,

funge da spartiacque fra l'area di svago regionale del Golfo di Agno e l'area

funzionale strategica 5a Basso Vedeggio.

8. 8.1. L'adeguamento del piano

regolatore a quanto stabilito dal piano direttore (che vincola unicamente le

autorità, art. 9 cpv. 1 LPT) riveste carattere sostanziale: i proprietari,

pertanto, devono poter contestare i vincoli posti sui loro fondi, al pari di

qualsiasi altro

provvedimento previsto dalla pianificazione dell'utilizzazione (in questo senso

cfr. STPT 90.1996.27-28, 90.2002.102-106,

90.2005.21 14 aprile 2005 consid. 5.1., riferita all'integrazione delle SAC nei piani regolatori).

8.2. Nel caso concreto, non v'è dubbio

che il comparto in parola, in cui sono situati i mapp. 1184 e 742, è vincolato

dalle succitate previsioni pianificatorie di ordine superiore. La costruzione

della circonvallazione, in particolare, è atta a influire direttamente sul

destino pianificatorio dell'area oggetto d'esame. I ricorrenti, tuttavia, non mettono in discussione il

tracciato stabilito dalla pianificazione direttrice, che ha determinato la

decisione del Governo di modificare il piano adottato dal comune. Non mette qui

in conto, dunque, di esprimersi sulle previsioni del piano direttore relative

all'ubicazione del manufatto stradale. Resta quindi solo da verificare la

soluzione imposta dal Consiglio di Stato per porre in consonanza il piano

regolatore con quest'opera.

9. Come visto, il Governo ha ritenuto che il settore in

contestazione fosse toccato dal progetto di circonvallazione. Esso ha comunque approvato la zona edificabile anche in

corrispondenza di questo lembo di territorio, disponendo però un vincolo

d'inedificabilità, mitigato dalla possibilità di conteggiare la superficie come

edificabile. La soluzione approntata dal Governo non va esente da critiche.

9.1. La costruzione di una strada cantonale

qual è la circonvallazione Agno-Bioggio avviene attraverso il progetto stradale

ai sensi dell'art. 10 segg. Lstr. Questa disposizione, nell'attuale versione, è

il frutto di un'importante revisione

della Lstr, adottata il 12 aprile

2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha modificato la procedura di

approvazione di questi impianti. Attraverso questa revisione è difatti stata

abbandonata la procedura di approvazione dei progetti in due fasi (procedura

completa di piano generale, seguita da una seconda procedura di progetto

definitivo), che è stata sostituita da quella del solo progetto stradale.

Questa soluzione, già scelta dalla Confederazione e da altri Cantoni, permette

non solo di guadagnare tempo, ma anche di eliminare tutte quelle incertezze che

sorgono in punto alla ripartizione dei contenuti tra le due fasi, soprattutto

quando dev'essere svolto l'esame d'impatto ambientale (cfr. il relativo

messaggio 11 febbraio 2003, n. 5361, pubbl. in: RVGC, anno parlamentare

2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., pag. 4157 seg.). La natura, a un tempo

pianificatoria e d'autorizzazione a costruire, del progetto stradale elimina

inoltre ogni possibile discussione circa la conformità del progetto con la sua

base pianificatoria. La duplice indole

di questo strumento lo situa, gerarchicamente, al livello dei piani di

utilizzazione cantonali (cfr. nello

stesso senso il più recente rapporto n. 6309 R, del 1° marzo 2011, della

Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9 dicembre

2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pubbl. in:

RVGC anno parlamentare 2011-2012, vol.

1, pag. 483 segg., pag. 494). Ciò implica, per quanto concerne gli effetti, che le norme e i piani regolatori comunali

in contrasto con il progetto stradale decadono con l'entrata in vigore di

quest'ultimo (momento che, per questo strumento, coincide con la sua crescita in giudicato) rispettivamente che i comuni

sono tenuti ad uniformare allo stesso i piani già in vigore (cfr. art. 24 cpv.

3, 51 cpv. 3 e

4 LALPT, in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 18 cpv.

3 e 49 cpv. Lst; STA 52.2014.301/ 320/323

del 27 febbraio 2015 consid. 2.1., 52.2012.57 del 26 giugno 2012 consid. 2.1., 52.2008.273 del

3 febbraio 2009 consid. 4.2.).

9.2. Come visto, allo stadio attuale non è ancora stato pubblicato il progetto

stradale relativo alla circonvallazione Agno-Bioggio. Ciò ingenera incertezza

circa l'esatta ubicazione dell'opera, non ancora consolidata a livello di

pianificazione dell'utilizzazione, ma prevista unicamente da quella direttrice.

Il Consiglio di Stato non avrebbe dunque

dovuto approvare la zona edificabile in corrispondenza del territorio

che riteneva potenzialmente interessato dalla costruzione della strada in forza

delle previsioni pianificatorie di ordine

superiore. In un simile frangente si giustificava, invece, il differimento della

pianificazione comunale attraverso l'istituzione di una zona senza destinazione specifica, nella sua accezione di zona di riserva che attua il

differimento della pianificazione (art. 18 cpv. 2 LPT, 28 cpv. 2 lett. n

LALPT): zona dal carattere transitorio valida solo per quelle aree che non

possono ancora ricevere una collocazione definitiva all'interno del piano

regolatore. Il destino pianificatorio del

comparto in esame, dunque, avrebbe dovuto essere stabilito unicamente una volta

sciolto il nodo relativo all'esatta area occupata dall'infrastruttura, ovvero

dopo la crescita in giudicato del progetto stradale relativo alla

circonvallazione. A quel momento, infatti, il piano regolatore

comunale dovrà essere in ogni caso esaminato e, ove necessario, adattato alla

pianificazione di ordine superiore.

9.3. Come visto in narrativa, nel caso concreto è ancora applicabile la LPamm abrogata. In vigenza di questa legge, il Tribunale

cantonale amministrativo non poteva modificare la decisione impugnata a danno

del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LPamm). Da questa norma giurisprudenza e

dottrina avevano dedotto che il Tribunale era vincolato dalle domande avanzate

dalle parti (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 65). Pertanto,

nel caso concreto non entra in linea di conto l'assegnazione del territorio oggetto di contestazione alla zona senza

destinazione specifica. Un simile agire costituirebbe un'inammissibile reformatio

in peius, poiché escluderebbe l'area in

parola dalla zona fabbricabile, ciò che com-porterebbe indubbiamente una

perdita di valore della proprietà.

9.4. Ne discende che, con la precisazione

espressa in precedenza, il provvedimento previsto nel quadro di un piano

regolatore, dev'essere comunque considerato sorretto da una valida base legale.

10. La restrizione della proprietà contestata, volta a evitare l'insorgere

di contrasti tra la pianificazione dell'utilizzazione e quella direttrice,

risponde a un sicuro interesse pubblico. Non è dunque necessario dilungarsi in

merito.

11. Resta da esaminare se, inoltre, la modifica operata dal Governo

risponde al principio di proporzionalità.

11.1. Innanzitutto il divieto di erigere fabbricati permette senz'altro di

raggiungere lo scopo d'interesse pubblico prefisso, ricordato poc'anzi. Esso

adempie dunque senz'altro alle regola dell'idoneità. Impraticabili, invece,

sono le alternative prospettate dai ricorrenti

con le domande poste in via subordinata. Infatti, per quanto riguarda la

linea d'arretramento - prescindendo dal fatto che essa esplicherebbe effetti

analoghi al provvedimento impugnato - questa presuppone la conoscenza, a oggi

non data, del tracciato definitivo della strada. Siccome poi - come visto - quanto previsto dal piano direttore non viene

contestato, essa dovrebbe comunque tutelare l'area individuata dal

Governo. In merito all'adozione di misure a salvaguardia della pianificazione,

invece, dev'essere considerato che in ambito

di pianificatorio entra in considerazione unicamente l'istituto della

zona di pianificazione (art. 57 segg. Lst).

Anche questo strumento, tuttavia, si rivela inadatto. La durata massima

del provvedimento è infatti fissata in cinque anni (art. 60 cpv. 2 Lst),

prorogabile di altri due al massimo (cpv. 3). Per la progettazione definitiva

di opere di grande impatto territoriale e finanziario come la circonvallazione

Agno-Bioggio, un arco temporale di sette anni è tuttavia manifestamente insufficiente.

Lo prova, del resto, proprio il caso concreto, ove si pensi che la

realizzazione di questa struttura impegna le autorità ormai da svariati

decenni.

11.2. La pianificazione impugnata risulta

anche la meno lesiva degli interessi dei ricorrenti, in altre parole

rispetta la regola della necessità (supra, 4). Infatti, pur inibendo

l'attività edilizia nell'area interessata dal provvedimento, la modifica decisa

dall'Esecutivo permette comunque di computare la superficie colpita come edificabile.

A torto i ricorrenti temono che, a seguito dei mutamenti della proprietà

fondiaria, tale facoltà sia di fatto preclusa: seppure la formulazione del

nuovo cpv. 8 non brilli per chiarezza, appare evidente che la superficie in

parola potrà essere computata in relazione all'intero comparto CO-SE e non

unicamente all'interno del singolo fondo. Del resto, l'unica alternativa

praticabile allo stadio attuale sarebbe, come visto, più gravosa per la proprietà

(supra, 9.). Da ultimo, l'estensione della superficie vincolata non eccede i bisogni della futura opera

stradale. In questo senso, appare infondata la censura di disparità di

trattamento rispetto ai vicini mappali 735 e 735, che non vengono toccati dalla

circonvallazione.

12. Merita piena conferma anche lo stralcio effettuato dal Governo della

destinazione di svago, sovrapposta alla zona agricola delimitata a est da Via

Molinazzo. Come visto, la variante impugnata

circoscrive questa funzione alla porzione ovest e nord-ovest del comparto. Secondo

le previsioni di ordine superiore (non contestate, come visto, dagli insorgenti)

la porzione ovest del comparto inserito in zona agricola verrebbe infatti invasa

dal tracciato della strada di circonvallazione, di modo che l'uso a scopi ricreativi

avallato nel 1993 dal Gran Consiglio risulta per intanto irrealistico e impraticabile.

Improponibili risultano invece le ulteriori critiche dei ricorrenti, volte a mettere

in discussione l'azzonamento agricolo,

censure che avrebbero semmai dovuto essere sollevate davanti al Consiglio di

Stato in seguito alla pubblicazione dell'adozione della pianificazione.

A ogni buon conto si osserva che, contrariamente a quanto da essi sostenuto,

non sarà nell'ambito della variante volta a un

aggiornamento generale della tematica dell'agricoltura, ordinata dal Consiglio

di Stato nella decisione impugnata

(cfr. p.to 8 del dispositivo, pag. 114, che rinvia al punto 5.2 "Decisioni

che richiedono l'adozione di una variante del PR", pag. 110, e più

precisamente p.to 5.2. lett. C), bensì nell'ambito dell'elaborazione del

progetto stradale relativo alla circonvallazione che verrà assegnata una vera e

propria funzione pubblica (sedime stradale) al territorio invaso dall'opera,

modificandone, di conseguenza, lo statuto pianificatorio.

13. Fermo tutto quanto precede, deve essere anche riconosciuto che il

Governo, nella risoluzione impugnata, ha dato seguito alle indicazioni date nel

1993 del Gran Consiglio, limitando al minimo indispensabile i correttivi necessari

per porle in sintonia con le previsioni del piano direttore, tutt'ora

d'attualità. La relativa censura deve quindi essere rigettata.

14. Pure da respingere è la pretesa violazione dell'autonomia comunale

istituto che, notoriamente, non permette di tutelare soluzioni contrarie al

diritto (DTF 116 Ia 221 consid. 2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23

consid. 2, 1989 n. 26 consid. 2c con rinvii.

15. In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso

5 marzo 2003 dev'essere integralmente

respinto, mentre quello 15 marzo 2004 è dichiarato irricevibile.

16. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28

LPamm), mentre non essendovi parti

patrocinate nemmeno si pone il quesito dell'assegnazione di ripetibili (art. 31

LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso 5

marzo 2003 è respinto.

Considerandi

2.

Il ricorso

15.

marzo 2004 è irricevibile.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

;

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario