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Decisione

90.2003.34

coordinamento della pianificazione di una zona industriale con opere stradali di competenza cantonale secondo gli indirizzi del piano comprensoriale del Piano di Magadino

8 aprile 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. Giusta l'art.

75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata

e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del

territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art.

2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse

tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura

del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un

tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di

utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le

indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta

di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT)

e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e

segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore

disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il

contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21

cpv. 1 LPT).

4. I piani

regolatori devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo

alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli

interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a

salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,

parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314). La

definizione dell'idoneità all'edificazione deve inoltre tener conto,

segnatamente, delle esigenze del diritto ambientale (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3

cpv. 3 lett. b LPT; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 50 segg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 317).

Il piano

regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni

grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26

LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle

zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il

piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra

l'altro, le zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La

destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata dal

comune; segnatamente possono essere previste zone per residenza esclusivamente

o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con

adeguati servizi (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT). Le rappresentazioni grafiche

fissano, inoltre, la rete dei servizi pubblici, in particolare degli acquedotti,

fognature ed elettrodotti e per l'approvvigionamento d'energia, fissando la distinzione

in opere di urbanizzazione generale e particolare (art. 28 cpv. 2 lett. o

LALPT). Il programma di realizzazione indica i costi delle opere e il modo in

cui sono coperti, come pure l'ordine progressivo degli interventi pubblici e il

coordinamento delle fasi di attuazione (art. 30 LALPT).

5. 5.1. Nell'ambito

dell'esame del dimensionamento del piano regolatore (art. 15 lett. b LPT), il

Consiglio di Stato ha rilevato che il piano delle zone edificabili sottoposto

per approvazione confermava l'assetto di quelle del previgente piano regolatore

(PR 88), da un lato, ed estendeva inoltre alcuni settori, tramite nuovi azzonamenti

(in particolare: zona di mantenimento e parte della zona industriale J) o

adattamenti puntuali, dall'altro lato. A mente del Governo, questi intendimenti

non potevano essere sostenuti, ritenuto come la revisione aveva parimenti operato

una densificazione dei parametri edificatori, che di per sé stessa contribuiva

ad aumentare la ricettività di un piano risultante di conseguenza, per la combinazione

degli effetti dell'una con quelli degli altri, ampiamente sovradimensionato. Anzitutto,

esso ha desunto dal rapporto di pianificazione (pag. 30) che la contenibilità

teorica del nuovo piano regolatore corrispondeva a 4'279 unità insediative

(UI), di cui 2'403 abitanti e 1874 posti di lavoro. Questo risultato veniva

conseguito applicando un grado di attuazione estremamente basso, soprattutto

per quanto concerneva le zone residenziali (del 60%) e, inversamente, un alto

rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 60 mq): adottando

tuttavia i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80% rispettivamente

rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq), la contenibilità

teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, per quanto riguardava gli

abitanti, a 3'600-4'600 unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la

popolazione residente nel comune, a fine millennio, era di 738 persone, i posti

di lavoro 355 (dati del 1995): in totale 1090 unità insediative. Di conseguenza,

la contenibilità teorica del piano regolatore superava largamente le

prevedibili necessità di sviluppo demografico ed edilizio nell'arco dei 15 anni,

rendendo possibile un aumento di almeno cinque volte degli abitanti e dei posti

di lavoro. La conclusione del Consiglio di Stato, secondo cui in presenza di zone

edificabili in generale sovradimensionate s'imponeva un ridimensionamento della

loro estensione, merita piena condivisione, in quanto è proprio ciò che

richiede l'applicazione dell'art. 15 LPT. Né le generiche allegazioni di alcuni

ricorrenti, sprovviste come sono di una seria analisi fondata su dati oggettivi,

possono mutare il carattere ampiamente inattendibile - e, pertanto, illegittimo

- della prognosi di sviluppo alla base del dimensionamento di questo piano regolatore.

5.2. Il

Governo ha poi ritenuto che l'ampiezza della zona edificabile del previgente

piano regolatore non poteva comunque essere confermata, e a maggior ragione gli

ampliamenti dovuti alla revisione, anche per la vistosa carenza della

pianificazione dal profilo delle opere di urbanizzazione (art. 28 cpv. 2 lett.

o e 30 LALPT): onere inevitabilmente a carico del comune (art. 19 cpv. 2 LPT).

Se questa lacuna era riscontrabile in una o più delle sue varie componenti a

dipendenza del comparto edificabile oggetto di analisi puntuale (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 26, 28, 35), difettavano in generale i dati

relativi alla rete per lo smaltimento delle acque, oltre che un programma di

realizzazione e una relazione finanziaria che ne prevedessero i tempi di

realizzazione, rispettivamente i costi e la loro sostenibilità (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 23).

5.3. Questo

il quadro generale tracciato dall'Autorità d'approvazione per quanto riguarda il

dimensionamento della zona edificabile frutto della revisione, di cui ci si

occupa. In merito alle sue implicazioni in riferimento all'esame dei specifici

comparti qui oggetto di ricorso, vale a dire la zona industriale J, il Governo ha

operato, come anticipato in narrativa, una distinzione tra la zona in località

Quadri e quella in località Baragie.

6. Zona

industriale in località Quadri

6.1.

Tracciandone l'istoriato pianificatorio, il Consiglio di Stato ha ricordato che

il comparto Quadri, di circa 128'000 mq di superficie, era stato incluso in

zona industriale dal 1980 e che nei 15 anni successivi, in aggiunta ai due

fabbricati preesistenti, era stato edificato con soltanto una nuova costruzione

(mapp. 287; cfr. rapporto di pianificazione, pag. 16). Tant'è che lo stesso comune

di __________, rilevando lo scarso interesse da parte degli operatori economici

verso questa zona, dettato da un'offerta sovrabbondante di terreni industriali

a livello regionale per rapporto ad una domanda in flessione, conseguenza del processo

di deindustrializzazione in corso, da una parte, e di una trasformazione del

procedimenti produttivi che riducevano la superficie per addetto, dall'altro

lato, ha adottato il 12 dicembre 1994 una zona di pianificazione della durata

di due anni. La misura era volta, in concomitanza all'avvio degli studi per la

revisione generale del PR 88, a consentire un ripensamento dell'azzonamento in

relazione alla sua attuale funzione, all'evoluzione della domanda dei terreni

industriali ed alle necessità infrastrutturali, nell'interesse di un utilizzo

razionale del territorio e di un nuova impostazione dell'immagine spaziale del

comune (cfr. scheda descrittiva della zona di pianificazione comunale: comparto

zona industriale J, doc. in atti). Frattanto, però, aveva preso l'avvio la

pianificazione generale di ordine superiore, in chiave comprensoriale, del

Piano di Magadino, che avrebbe anche posto gli indirizzi determinanti le sorti

del comparto in località Quadri. Imperniata sullo studio per un concetto di

sviluppo del Piano di Magadino, essa perseguiva due obiettivi generali: conseguire

un riordino dell'organizzazione territoriale unitamente a un miglioramento

della qualità ambientale di questo comprensorio e selezionare le utilizzazioni

ammissibili e auspicabili del territorio, coordinandole con gli obiettivi d'organizzazione

territoriale del piano direttore e delle pianificazioni locali. Fra le scelte

strategiche, la creazione di un parco fluviale e l'integrazione dei differenti

grandi progetti infrastrutturali da realizzare sul Piano di Magadino, fra cui

il collegamento viario A2-A13. Scaduta tuttavia la zona di pianificazione

comunale senza che il progetto della scheda direttrice comprensoriale fosse

giunta ad un grado di maturazione tale - giacché ancora allo stadio di

allestimento - da chiarire il destino del settore Quadri, il comune aveva

adottato il piano regolatore, di cui ci si occupa, assegnando dunque il

comparto all'esame alla zona industriale J. Dal canto suo, il Consiglio di

Stato aveva adottato il 27 giugno 2000 una zona di pianificazione a salvaguardia

della progettazione del nuovo collegamento viario A2-A13, che andava ad

interessare anche il comparto Quadri (risoluzione impugnata, pag. 28).

6.2.

Sulla base di queste premesse, il Governo ha ritenuto che il comparto industriale

in località Quadri non poteva essere approvato. Intanto perché quel territorio,

geograficamente appartenente al complesso della vasta zona agricola del Piano

di Magadino, avvertiva sensibilmente la forte conflittualità della zona

industriale. Quest'ultima, peraltro, non si giustificava né dal punto di vista

della contenibilità del piano regolatore, estremamente elevata per quanto

riguardava le attività lavorative, né dalla situazione di fatto, che testimoniava

uno scarso grado di attuazione e sfruttamento a questo scopo, indice di modesto

interesse, conservando tuttavia un'effettiva utilizzazione agricola. Inoltre, il

comparto difettava di accesso sufficiente e delle necessarie condotte d'acqua e

di energia: l'urbanizzazione risultava dunque troppo carente per considerare servita

una zona preposta all'insediamento industriale, comunque inidonea anche dal

profilo dell'organizzazione fondiaria. Per questi motivi e ritenute le indiscusse

qualità pedologiche dei terreni, il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio

il settore all'esame alla zona agricola (risoluzione impugnata, pag. 28).

6.3. I

ricorrenti dissentono da quanto ritenuto dall'Autorità governativa. Tutti contestano

che la zona all'esame non sia urbanizzata: ricordano che essa è circoscritta da

strade adeguate e l'accesso è garantito dal ponte edificato ad est della

stazione ferroviaria, che la collega, attraverso percorsi sul territorio di __________,

alla strada cantonale. Opera, fanno notare, in favore della quale i proprietari

hanno versato a suo tempo contributi di miglioria. In merito alle

canalizzazioni, sostengono che a nord del tracciato ferroviario è posato il

collettore consortile principale per lo smaltimento delle acque luride, mentre

l'allacciamento alle condotte dell'acqua potabile e alla rete elettrica sarebbe

facilmente eseguibile. Ritengono che la scarsa attuazione del comparto non sia

dovuta alla sua modesta attrattività e quindi al conseguente disinteresse degli

operatori economici, bensì all'alto grado d'incertezza generato dal susseguirsi

di ben tre zone di pianificazione (1986, 1995 e 2000), che con ogni evidenza hanno

inibito iniziative imprenditoriali concrete, alcune delle quali ad opera degli

stessi ricorrenti. D'altra parte, sarebbe proprio la zona di pianificazione

attualmente in vigore, adottata a salvaguardia della progettazione del

tracciato del collegamento viario A2-A13, che spiegherebbe a cosa sia veramente

finalizzata l'attribuzione d'ufficio del comparto in parola alla zona agricola,

stralciandolo dalla zona edificabile: realizzare il tronco viario espropriando

la superficie necessaria al valore agricolo e non a quello industriale. Quanto

all'eccessiva contenibilità, essi ritengono che gli spazi riservati all'industria

a livello regionale sono insufficienti, tenuto oltretutto conto degli sviluppi

di eventuali aggregazioni comunali.

6.4. Con

le osservazioni ai ricorsi, la divisione della pianificazione territoriale del

dipartimento del territorio pone di nuovo l'accento sul mancato sviluppo del

comparto nel corso degli anni. A tale riguardo, ribadisce come l'incertezza pianificatoria

dovuta alle zone di pianificazione abbia influito solo in minima parte sullo

scarso interesse dimostrato dagli operatori economici. L'indifferenza, semmai,

sarebbe il prodotto delle stesse ragioni che hanno portato il municipio di __________

ad adottare la zona di pianificazione nel 1995: la constatazione del rallentamento

delle attività economiche nel settore produttivo e l'abbondanza di aree simili

sul mercato fondiario regionale. A sostegno di questa tesi, vengono citati i

dati desunti dalla scheda settoriale A.10 del piano direttore relativa al piano

comprensoriale del Piano di Magadino, da cui si evince che le riserve di

superfici non edificate ammontano a complessivi 470 ha, vale a dire il 41% del

superficie edificabile netta totale (1'136 ha), suddivisi in 300 ha a scopo residenziale,

140 ha a scopo produttivo e 30 ha per funzioni pubbliche. Infine, la divisione

avverte che, per quanto riguarda il previsto collegamento viario A2-A13, il cui

sviluppo interessa il comparto in discussione, soltanto allo stadio del

tracciato definitivo sarà possibile valutare il corretto destino delle aree situate

fra quest'ultimo e la linea ferroviaria.

6.5. A

prescindere dalla questione della contenibilità delle zone destinate alle

attività lavorative, su cui si avrà modo di ritornare in seguito, il tribunale

ritiene che la zona edificabile in località Quadri, così come adottata dal

comune, non può essere approvata già soltanto per la carenza

dell'urbanizzazione. In particolare, si fa riferimento alla rete viaria,

laddove il piano del traffico non fa nient'altro che codificare la situazione

esistente.

6.5.1. Come

accennato, il settore Quadri, di forma rettangolare per una superficie di quasi

128'000 mq, è lambito sui quattro lati da altrettante stradine, non più larghe

di 4 m, appena asfaltate, di cui 3 sono classificate dal piano del traffico come

strade di servizio, mentre la quarta, sul lato est, a contatto con la zona industriale

di __________, come percorso pedonale e ciclabile: tale è la situazione

rilevata durante il sopralluogo (cfr. fotografie, in atti) e tale è stata

ripresa a livello cartografico dal piano regolatore. Non poteva essere

altrimenti, giacché il programma di realizzazione non fornisce traccia di

prospettati interventi riguardanti le opere viarie della zona industriale, né

in merito ai costi, né in merito alla programmazione temporale. Ora, queste

strade, funzionali certamente ad un utilizzo agricolo, non possono esserlo altrettanto

ad una zona in cui si esercitano attività produttive: né per l'assetto, con

calibri talmente modesti da non consentire l'incrocio fra due automezzi, men

che meno se pesanti, né dal profilo costruttivo, non rispettando le più

elementari regole dell'arte (assenza di cordoli, se del caso di marciapiedi, di

una rete di canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche, sopportazione

di carico insufficiente, limitato attualmente ad un massimo di 12 t), né da

quello gerarchico, aspetto fondamentale per un'adeguata gestione dei flussi di

autocarri di una certa mole che usualmente sono di servizio ad una zona

industriale. La pianificazione della rete stradale relativa al comparto in

esame, limitandosi a confermare semplicemente la situazione esistente, rinuncia

pertanto a realmente organizzare la viabilità e porsi nel contempo quale

elemento urbanistico ordinatore che, in assenza d'impiego di istituti quali il

piano particolareggiato o il piano di quartiere, contribuisca a strutturare

almeno in embrione quella vasta area, indirizzando sommariamente una distribuzione

equilibrata e razionale degli spazi aperti ed edificati. L'estesa e compatta

superficie industriale in loco risulta invece sprovvista, ad esempio, di un

qualunque asse stradale di raccolta, di linee di arretramento o la definizione

di spazi verdi, fasce alberate, ecc., ed è pertanto esposta al rischio di

un'edificazione disordinata e qualitativamente scadente. Rischio peraltro

aggravato, quantomeno in parte, dalla struttura fondiaria del comparto. Con

queste premesse la violazione delle disposizioni legali relative alla pianificazione

dell'urbanizzazione (art. 15 lett. b, 19 LPT, art. 28 cpv. 2 lett. o, 30 e 77

segg. LALPT) appare assodata.

6.5.2. A

fronte di questa situazione, risulta senz'altro irrilevante se, come sostengono

i ricorrenti, l'accesso al comparto dalla strada cantonale sarebbe garantito

attraverso le strade della limitrofa zona industriale di __________, tramite il

ponte situato ad est della stazione ferroviaria. Va comunque precisato che, proprio

in occasione del sopralluogo con i rappresentanti del comune, il tribunale ha

avuto modo di appurare, transitando per quella zona, come lo stato di queste

strade non si discostasse da quello descritto per il comparto in località __________.

Né aiuta alcuni insorgenti richiamare l'attenzione sull'accesso costituito dal

sottopassaggio alla ferrovia in località __________: esso risulta da anni

completamente inagibile, giacché occluso tramite colmataggio, né la

documentazione del piano regolatore indica in qualche modo, al pari di tutte le

altre infrastrutture, una previsione di ripristino (cfr. programma di realizzazione

15 novembre 1999, in atti).

6.5.3. Il

quesito circa l'urbanizzazione del comparto __________, per quanto concerne

l'approvvigionamento idrico, energetico e di smaltimento delle acque di rifiuto

può, pertanto, rimanere irrisolto.

6.6. Il Consiglio

di Stato, negando l'approvazione al comparto industriale in località Quadri,

non ha però rinviato gli atti al comune per l'allestimento di una nuova proposta

pianificatoria (art. 37 LALPT) che emendasse le carenze d'urbanizzazione riscontrate.

Esso ha ritenuto che sulla base dell'alta contenibilità del piano regolatore si

giustificava un'estromissione del settore dalla zona edificabile e la sua

attribuzione d'ufficio alla zona agricola, precisando in seguito, con le

osservazioni ai ricorsi, che pure a livello regionale si riscontrava una certa

sovrabbondanza di superfici edificabili destinate alle attività produttive. A

tale proposito, il tribunale ha già considerato che, per quanto riguardava le

attività lavorative riferite alla realtà locale, non si poteva negare il vistoso

sovradimensionamento del piano regolatore di __________ e che ciò ne poteva giustificare

il ridimensionamento (cfr. consid. 5.1). Sebbene anche i dati relativi alle

riserve edificabili pertinenti al comprensorio del Piano di Magadino non depongano,

a prima vista, a favore dell'attribuzione del comparto in parola alla zona

edificabile, va pur sempre ritenuto come l'approccio alle zone destinate all'insediamento

industriale risponde a considerazioni più complesse e mirate di una semplice

valutazione di ordine quantitativo, sopratutto se condotta in modo generico, a

livello locale o regionale, che possa essere. Valutazione questa, che troverà

senz'altro rilevanza una volta chiariti da parte di ogni attore, comune e

Cantone, tutti i fattori determinanti e condizionanti la pianificazione, di cui

sino ad ora si è fatto però astrazione. Nel caso specifico, come vedremo, la questione

si pone innanzitutto sul piano del coordinamento della pianificazione locale con

alcune opere di competenza cantonale che, per la loro notevole incidenza sul

territorio, certamente influiscono a determinarne l'assetto, l'organizzazione e

la destinazione (art. 2 cpv. 1 LPT). Coordinazione che, assente nel caso di specie,

può spiegare in parte le ragioni per le quali il comune ha scelto di esporsi, forzando

la mano, proponendo una pianificazione della zona industriale J nei termini

appena descritti. Va dunque premesso quanto segue.

6.6.1. Il

tema dell'insediamento industriale ha una valenza sovracomunale che ne richiede

la soluzione nel quadro di una politica di largo respiro di livello superiore.

Il problema non può essere risolto lasciando che ogni comune immetta sul

mercato la sua piccola o grande zona industriale, aspettando che sia poi la domanda

a decidere dove l'industria si istallerà effettivamente. Il rischio è che le

imprese, anziché concentrarsi in una zona prima di intaccare la prossima, le

invadano tutte alla spicciolata: sparsi gli stabilimenti, sparse le zone. Lo

spreco di terreno è evidente e va evitato. Una siffatta pianificazione finisce

per ritagliare nel territorio una disseminazione di aree virtuali (porzione

delle singole zone destinata a non essere occupata) che, sommate comune per

comune, possono raggiungere una ragguardevole estensione. Sono superfici per lo

più sottratte all'agricoltura e spesso non compensabili in natura, il che pone

a carico dei comuni l'onere del compenso pecuniario, senza che vi faccia

riscontro, nella misura del mancato utilizzo dell'area, alcun ritorno fiscale.

Il procedimento è incompatibile con il precetto di un uso parsimonioso del

fattore suolo. È innegabile che lo strumento pianificatorio per eccellenza per

gestire questa materia è il piano direttore cantonale. È questo il livello in

cui devono trovare espressione le linee portanti della politica territoriale,

al fine, come enuncia l'art. 12 LALPT, di assicurare una pianificazione

coerente e continua del territorio cantonale, volta a garantire un

armonioso sviluppo socio-economico ed il rispetto delle esigenze ambientali,

Considerandi

attraverso il coordinamento verticale e orizzontale dei diversi gradi di pianificazione,

in particolare di quelle regionali e comunali tra di loro.

6.6.2

Il

16.

ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento A

di piano direttore relativa al piano comprensoriale del Piano di Magadino.

Questa scheda è stata impugnata con 13 ricorsi davanti al Gran Consiglio, che

li ha respinti nella seduta del 12 marzo 2003. La necessità di una riconsiderazione

dell'assetto territoriale del Piano di Magadino in chiave comprensoriale è

scaturita dalla constatazione che questo territorio riveste a livello cantonale

un'importante valenza strategica e multifunzionale per la presenza di notevoli

contenuti paesaggistici, naturalistici, agricoli e turistici, ma anche come

piattaforma di distribuzione del traffico cantonale. Indispensabile quindi una rivalorizzazione

di queste risorse e specificità attraverso una nuova e più ordinata

organizzazione del territorio nel contesto urbano di appartenenza fra gli

agglomerati di __________ e __________, tenuto conto della necessità

d'integrazione di alcuni interventi infrastrutturali. Gli obiettivi alla base

del concetto di sviluppo del comprensorio, concretizzati in uno studio

articolato in tre fasi (il "Concetto di sviluppo del Piano di Magadino",

il successivo "Piano di coordinamento territoriale" e, infine, l'adozione

a piano direttore della specifica scheda comprensoriale di coordinamento A),

consistono di conseguenza nella promozione della qualità ambientale e paesaggistica,

nel favorire uno sviluppo economico e turistico della regione, nel

rafforzamento del settore agricolo, nonché nel sciogliere i nodi che rendono disagevole

la mobilità. L'incremento di queste potenzialità deve dunque avvenire

attraverso il coordinamento e l'unificazione, in un disegno urbano coerente,

delle principali componenti territoriali del Piano di Magadino, secondo la

seguente impostazione: una riorganizzazione del fondovalle attraverso la

realizzazione di un parco fluviale d'importanti dimensioni con contenuti

polifunzionali (natura, agricoltura e svago), il consolidamento, con

miglioramento qualitativo, degli insediamenti turistico-residenziali sulla

sponda destra rispettivamente commerciali-produttivi su quella sinistra,

considerando oltre che il parco del Piano di Magadino, la forza paesaggistica

rappresentata dalle fasce pedemontane e montane sovrastanti, il coordinamento

della pianificazione di infrastrutture di servizio d'importanza cantonale (collegamento

stradale diretto A2-A13, collegamento ferroviario diretto __________ -__________,

aeroporto cantonale, centri sportivi comprensoriali, eventuale stazione Alp Transit;

cfr. rapporto esplicativo della scheda di coordinamento A di piano direttore

relativo al piano comprensoriale del Piano di Magadino, settembre 2001, pagg. 3

segg.).

6.6.3

In

ordine alla problematica relativa alla mobilità, rilevato come a livello cantonale

la polarizzazione delle attività lungo l'asse __________ -__________ determini

lo sviluppo di una forte gravitazione del __________ su __________ e __________,

in aggiunta, a livello regionale, alle esigenze poste dalla presenza di poli

urbani quali __________ e __________ (zone industriali, centri commerciali,

ecc. nell'ambito dei processi di suburbanizzazione e periurbanizzazione), lo

studio ha evidenziato la necessità di promuovere per il Piano di Magadino,

attraverso una strategia di azione multimodale, il traffico pubblico, la moderazione

della circolazione e una politica dei posteggi, regolando l'afflusso dei

veicoli verso gli agglomerati urbani e i relativi centri, oltre che realizzare

nuovi tratti stradali in corrispondenza dei punti critici della rete esistente.

Fra i diversi e articolati progetti, atti ad essere operativi a breve termine,

a garantire un miglioramento della struttura spaziale e ambientale del

comprensorio, ad assicurare le condizioni ottimali di sicurezza e funzionalità

nella circolazione stradale e a evitare lo spostamento dei nodi problematici in

altre località, si pone come già anticipato la pianificazione di un nuovo

collegamento viario A2-A13, completo dalla rotonda dell'aeroporto fino alla

nuova diramazione con l'A2. Questa opera costituisce uno dei tasselli di un

progetto destinato a rimodellare radicalmente l'assetto del traffico di tutto

il comprensorio e finalizzato al miglioramento qualitativo delle potenzialità

di sviluppo regionale del Sopraceneri e all'accrescimento della qualità di vita

negli abitati toccati dagli effetti negativi della mobilità stradale d'attraversamento

lungo le "sponde" del Piano di Magadino. Il tracciato di questa

strada, consolidato a livello indicativo nella pianificazione direttrice,

riprende il progetto di grande massima della cosiddetta "variante '95".

Pertanto, dalla rotonda dello "__________" il tracciato si sviluppa

in direzione della località __________ fino a raggiungere la linea ferroviaria __________

-__________, costeggiandola il più possibile fino alla diramazione con l'autostrada

A2, discostandosene tuttavia nel tratto tra lo svincolo di __________ e quello

di __________ -est, laddove è ubicata la vasta zona industriale, che viene così

in parte intersecata, comparto in località __________ compreso. A tale

proposito, la scheda settoriale A.12 del piano direttore relativa al piano

comprensoriale, che tratta specificatamente il tema della mobilità sul Piano di

Magadino e, pertanto, del collegamento viario A2-A13, stabilisce, attraverso

gli allegati 1 (ambiente e territorio) e 4 (provvedimenti urbanistici), entrambi

di dato acquisito, che si dovrà procedere con una pianificazione d'indirizzo

che preveda la riorganizzazione territoriale e un nuovo disegno urbanistico dell'area

a nord della ferrovia a __________ e __________, pertanto anche della zona industriale,

fissando parallelamente i principi e i criteri per procedere all'individuazione

dei compensi agricoli. Dal punto di vista procedurale, toccherà dunque al

Cantone, in collaborazione con i comuni, elaborare tale concetto di indirizzo pianificatorio.

6.6.4

Con

ciò, sono esplicitamente richiamati i principi pianificatori relativi agli insediamenti,

rispettivamente le aree di verifica insediativa del Piano di Magadino: provvedimenti

della scheda settoriale A.10, elencati negli allegati 1 e 3. Scopo di questo coordinamento

è la valorizzazione dell'insediamento e l'integrazione delle grandi

infrastrutture previste nel comprensorio, perseguendo una composizione qualitativa

del grande spazio rurale, quale elemento di riferimento di valore cantonale e

nazionale rispetto al quale ridefinire i limiti. Nell'ambito delle revisioni

dei piani regolatori i comuni applicano i principi esposti nell'allegato 1 e il

Cantone ne assicura il rispetto all'atto dell'approvazione. Per quanto qui

interessa, tra i principi materiali per la revisione dei piani regolatori si

possono citare la verifica della compatibilità economica dell'infrastrutturazione

delle aree non ancora urbanizzate e insediate (principio n. 2) e la richiesta

per le funzioni d'interesse sovracomunale di localizzazione in prossimità di

nodi di servizio del traffico pubblico e/o privato (principio n. 5). In merito

alle aree di verifica insediativa, il piano cartografico n. 12 del piano

direttore (scala 1:25'000) ne identifica una come tale, circoscrivendola con

doppio tratteggio color grigio: trattasi appunto dell'area di attività produttive

di __________ -__________, di cui si è detto sopra, comprendente pertanto anche

il comparto in località Quadri. Per questa zona, l'allegato 3 stabilisce come obiettivo

il riordino dell'utilizzazione e i limiti dell'insediamento, attraverso i

seguenti elementi di verifica rispettivamente di modifica: dezonamento oltre il

nuovo limite insediativo determinato dal tracciato stradale della “variante

95”; riordino e ristrutturazione insediativa con l'ausilio di un Piano d'indirizzo

urbanistico elaborato dal Cantone in collaborazione con i comuni interessati; recupero

di aree di compensazione agricola; adeguamento delle aree di protezione e

valorizzazione naturalistica (cfr. scheda settoriale A.10 di piano direttore,

allegato 3, provvedimento n. 2).

6.7

Da

questa articolata, ma necessaria, illustrazione risulta che il Cantone, con la

scheda di coordinamento A di piano direttore relativa al piano comprensoriale

di Magadino, si è dotato di uno strumento inteso a dare una risposta di ordine

superiore alla complessità delle problematiche che investono il Piano di Magadino,

tramite precisi indirizzi a garanzia del coordinamento tra la propria azione pianificatoria

e quella dei comuni interessati. Riassumendo, i punti salienti per la

fattispecie trattati dalla scheda sono i seguenti: il contesto, costituito dal

grande spazio multifunzionale (rurale, naturalistico e di svago) del parco

fluviale, quale elemento centrale di riferimento per i limiti, la strutturazione

e la valorizzazione delle aree riservate agli insediamenti, in casu la zona

industriale di __________ -__________, e per l'inserimento delle grandi

infrastrutture di servizio di importanza cantonale, quale il collegamento

stradale A2-A13. La pianificazione di quest'ultimo costituisce a questo stadio,

come vedremo, il fattore più importante, sebbene non l'unico, condizionante il

destino del comparto in località Quadri.

6.7.1

Si

è più volte ricordato che la cartografia n. 12 del piano direttore include il

settore Quadri come appendice ovest del vasto complesso delle aree produttive

di __________ -__________, ripreso peraltro a titolo indicativo dai piani

regolatori allora in vigore dei due comuni. Questa zona industriale, compatta,

di forma rettangolare, appare come una delle più consistenti del Piano di Magadino.

Il piano direttore le dedica particolare attenzione giacché, di tutte le aree insediative

della sponda sinistra, è l'unica eccezionalmente inserita nel parco del Piano

di Magadino, in quanto si sviluppa a nord la linea ferroviaria: asse che

costituisce il limite massimo del comprensorio edificabile indicativo, che però

si estende a sud verso la fascia pedemontana. Dalla lettura del piano, si

rileva che il tracciato del collegamento stradale A2-A13 attraversa la zona

industriale da un capo all'altro, tagliandola longitudinalmente e scorporandone

la porzione più all'interno del parco fluviale. Ciò riguarda in particolar modo

il settore Quadri, che verrebbe così dimezzato, ma pure il restante della zona

industriale che, sebbene toccata per ora nei suoi margini, potrebbe essere

apprezzabilmente ridotta. La scheda settoriale A.12 avverte comunque che il

tracciato riportato nei piani è indicativo e comporta una fascia di

progettazione di circa 100 m (50 m dall'asse della strada). Questo induce,

pertanto, a formulare una prima considerazione: fintanto che il tracciato

stradale non verrà consolidato in un piano generale, non è possibile pronosticare

in modo attendibile l'entità e il luogo specifico in cui la zona industriale di

__________ -__________ dovrà essere ridotta, in virtù del principio secondo cui

il territorio oltre la strada - ossia verso il centro del Piano di Magadino - dovrà

essere escluso dall'area fabbricabile (cfr. scheda settoriale A.10, allegato 3,

provvedimento n. 2). Oltre a ciò la zona di pianificazione, adottata a

salvaguardia della progettazione del tracciato viario, tutela proprio all'altezza

del comparto Quadri una doppia opzione di accesso ortogonale all'impianto

stradale. La prima variante prevede una bretella che, agganciandosi alla

rotonda __________, costeggia sul lato ovest il comparto Quadri. La seconda

variante, che si collega invece alla rotonda pianificata in prossimità dello

stabilimento della __________, è predisposta per un aggancio posizionato più ad

est. Ora, è quantomeno assai probabile che la combinazione, non ancora

definita, del tracciato delle bretelle di accesso con quello dell'asse stradale

principale di collegamento A2-A13 avrà delle ulteriori ripercussioni sulla

definizione dell'estensione della zona industriale in loco. Ciò che conta - e

che basta - ai fini del presente giudizio è tuttavia che la pianificazione

direttrice, di ordine superiore, non esclude a priori, bensì sembra pronosticare

la possibilità che almeno una parte del settore all'esame rimanga inserita

nella zona produttiva. È quanto ammette implicitamente anche la divisione della

pianificazione territoriale quando, nelle osservazioni, afferma che una volta

definito il tracciato definitivo della strada di collegamento A2-A13 si potrà

valutare il corretto destino delle aree fra questo e la linea ferroviaria (cfr.

risposta 29 agosto 2003, lett. c, pag. 4).

6.7.2

In

aggiunta a quanto precede, va rilevato che l'allegato 3 della scheda settoriale

A.10 impone al Cantone, in collaborazione con i comuni interessati, l'elaborazione

di una pianificazione d'indirizzo che preveda la riorganizzazione territoriale

e un nuovo disegno urbanistico dell'area: incombenza rimasta, sino ad ora, inevasa.

Se ne capisce bene la ragione; questa misura, che riguarderebbe anche il

settore Quadri, non può che essere attuata in stretta correlazione con la

pianificazione del collegamento viario A2-A13 (provvedimento difatti previsto anche

dalla scheda settoriale A.12, allegato 1, agricoltura/insediamenti e procedure),

opera che, per la sua notevole incidenza sul territorio, anche quale elemento pianificatorio

ordinatore (cfr. consid. precedente), ne costituisce pertanto la premessa

fondamentale. L'attribuzione d'ufficio e immediata del comparto Quadri alla

zona agricola, sia pure corredata da considerazioni di ordine locale, regionale

e generale non può, di conseguenza, essere tutelata, perché pregiudica, anticipandolo

in modo parziale e approssimativo, quel processo di riorganizzazione

territoriale e urbanistico, che viceversa il piano direttore vuole coordinato

con il consolidamento in chiave pianificatoria del tracciato stradale, per

mezzo di una pianificazione d'indirizzo che consideri l'area industriale dei

due comuni nel suo complesso unitamente alle componenti territoriali

circostanti, nel quadro di una valutazione di livello regionale. Pena, un azzonamento

suscettibile di essere subito sconfessato dalla pianificazione cantonale, non

appena allestito il piano generale. Una retrocessione di parte o tutto il

comparto Quadri dalla zona agricola a quella industriale, vuoi per ragioni di

riordino territoriale, voi per motivi urbanistici, funzionali, di contenibilità

o altro ancora, oltre a scontrarsi con i rigori della pertinente legislazione

cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr), potrebbe anche

condurre, se ammessa, a una compensazione pecuniaria, che potrebbe gravare gli

stessi proprietari (art. 11 cpv. 2 LTagr); a giusta ragione questi reclamano quindi

un chiarimento in merito alla destinazione dei loro fondi.

6.7.3

Per tutti questi motivi, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato inserisce

d'ufficio il comparto in località Quadri in zona agricola deve essere annullata

e i ricorsi devono essere accolti su questo specifico punto.

6.8

A tutt'oggi,

dunque, il Cantone non ha ancora allestito il piano generale del collegamento

viario A2-A13, né ovviamente una pianificazione d'indirizzo per la riorganizzazione

territoriale e un nuovo disegno urbanistico dell'area. In assenza di questi presupposti,

va da sé che un coordinamento effettivo fra le pianificazioni di diverso

livello non risulta per ora attuabile, ritenuto come quella comunale dipenda da

quella cantonale. Di conseguenza, oltre che per ragioni di economia

procedurale, non si giustifica una retrocessione dell'incarto al comune per

nuova proposta pianificatoria. Va quindi precisato quanto segue.

6.8.1

Sebbene

all'epoca dell'adozione del piano regolatore la scheda A relativa al piano

comprensoriale del Piano di Magadino non era stata ancora adottata, un suo

primo progetto era già stato posto in consultazione presso i comuni (dal 12.2.1999

al 31.3.1999; art. 15 LALPT) e gli studi preparatori erano ormai da tempo

conosciuti. In particolare, dal piano di coordinamento territoriale (PCT)

emergevano già a grandi linee le ripercussioni del passaggio del collegamento

viario nella zona industriale di __________ -__________, ossia la riconsiderazione

completa di quel comparto (cfr. PCT, scala 1:17'500: aree di verifica insediativa),

condizionata tuttavia dall'incertezza di un tracciato non ancora consolidato. Proprio

questo fattore d'incertezza, nell'incombenza dell'adozione del nuovo piano

regolatore, unitamente al fatto che il comparto in località Quadri era

praticamente inedificato e soprattutto il piano regolatore, per quanto

riguardava le zone lavorative riferite alla realtà locale, sovradimensionato,

doveva indurre il comune di __________, a quel momento, a riflettere in merito

all'attribuzione di tale comparto alla zona industriale. Un'alternativa, a

questa scelta, poteva essere costituita dall'istituzione di una zona senza

destinazione specifica, in attesa che il Cantone sciogliesse i nodi di sua

competenza a chiarimento della definizione dei limiti massimi della zona

industriale dei due comuni, in modo che poi fosse possibile formulare a livello

regionale la previsione dei bisogni futuri, rispettivamente fossero chiariti

gli elementi che avrebbero deposto con sicurezza per una totale o parziale

attribuzione alla zona agricola. Questa è la funzione della zona senza

destinazione specifica nella sua accezione di zona di riserva che attua il

differimento della pianificazione (art. 18 cpv. 2 LPT, 28 cpv. 2 lett. n

LALPT): zona dal carattere transitorio da potersi eventualmente includere successivamente

in zona edificabile.

6.8.2

A

questo stadio di procedura, tuttavia, ritenute le particolarità poste della

fattispecie e la tempistica che si sta profilando all'orizzonte, il tema della

zona residua appare superato per i seguenti motivi. Si è già rilevato che il 27

giugno 2000 il Consiglio di Stato ha adottato una zona di pianificazione a

salvaguardia della progettazione del tracciato dall'A2-A13. All'interno del perimetro

di questa zona è consentita senza restrizioni l'attuale utilizzazione dei

fondi, senza modifica dello stato fisico, e sono ammessi la manutenzione degli

edifici ed i manufatti esistenti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali.

Per quanto qui interessa, il perimetro circoscrive quasi completamente il

comparto Quadri, tranne la parte centrale dei mapp. 150, 277 e 278, tutti inedificati.

Comunque sia, con l'approvazione del piano regolatore del comune di __________,

il Consiglio di Stato ha abrogato il previgente piano regolatore (PR 88), ad

eccezione del settore indicato nell'allegato 6, che non rileva per la presente

fattispecie (cfr. risoluzione impugnata, pag. 51). Di conseguenza, la combinazione

degli effetti dell'abrogazione del previgente piano regolatore, di questo giudicato

(di annullamento dell'attribuzione d'ufficio del comparto alla zona agricola),

e di quelli della zona di pianificazione comporta per il comparto Quadri l'inibizione

di ogni attività edificatoria, salvo nei casi, invero poco significativi, in

cui si è in presenza di fondi già costruiti (mapp. 152, 287 e 314). La zona di

pianificazione, della durata di cinque anni, scadrà il prossimo 10 luglio 2005,

riservata una proroga, probabile, di altri due anni al massimo (art. 62 cpv. 2

LALPT). Sarà entro questo termine che il Governo dovrà allestire e adottare il

piano generale relativo al collegamento viario A2-A13. In quella sede, in cui

verranno pure risolte le problematiche relative al recupero delle aree di compensazione

agricola, dovrà essere approntato, con la collaborazione dei comuni

interessati, il piano d'indirizzo urbanistico per il riordino e la

ristrutturazione dell'area insediativa. Questo strumento dovrà verificare l'estensione

dell'area industriale di __________ -__________ alla luce delle strategie di

sviluppo regionale e delle vocazioni territoriali del Piano di Magadino

(naturalistico, paesaggistico, agricolo e svago), secondo la scheda

comprensoriale A. Nella misura in cui tale area dovesse essere confermata,

spetterà ai comuni di pianificare e realizzare le necessarie opere di

urbanizzazione giusta gli art. 19 LPT e 78 segg. LALPT.

6.8.3

Ritenuto quanto precede, gli atti relativi al comparto in località Quadri sono

retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione entro la data di scadenza

della zona di pianificazione cantonale concernente il collegamento viario

A2-A13, rispettivamente entro la scadenza di una sua eventuale proroga.

7.

Zona

industriale in località Baragie

7.1

Come

anticipato in narrativa, questo comparto è ubicato a nord della ferrovia

regionale ed è separato dal settore Quadri da una strada agricola. Anch'esso è

afflitto dalle medesime carenze infrastrutturali e pianificatorie (cfr. consid.

6.

). Rispetto a quel settore, tuttavia, il comparto Baragie presenta una

situazione più chiara ed assodata. Il previgente piano regolatore lo inseriva infatti

in zona agricola, conformemente alle indicazioni scaturite dal piano direttore,

che lo designava superficie idonea all'avvicendamento delle colture, SAC (cfr. piano

direttore: rappresentazione grafica n. 12, scala 1:25'000, I edizione: 5 luglio

1990).

7.2

Con

l'adozione della scheda di coordinamento A relativa al piano comprensoriale del

Piano di Magadino, di cui si è ampiamente riferito in precedenza, il settore Baragie,

oltre che confermato in zona SAC, risulta pure direttamente inserito nel perimetro

del parco del Piano di Magadino, trattato alla scheda settoriale A.8, pertanto

escluso dal limite massimo dell'area insediativa indicativa destinata alle

attività produttive di __________ -__________ (cfr. piano direttore:

rappresentazione grafica n. 12, scala 1:25'000, settembre 2001: tratteggio verde).

L'area riservata al parco riguarda esclusivamente superfici fuori dalla zona edificabile,

che consentano dunque di perseguire l'obiettivo di valorizzazione dei tre

settori che lo compongono: agricoltura, natura e svago. Di conseguenza, scopo

del coordinamento, occorre ripetere, è di promuovere il Piano di Magadino nel

suo insieme sviluppando le sue potenzialità agricole, naturali e ricreative, di

salvaguardare e potenziare la ricchezza strutturale e l'originalità del

paesaggio lungo il fiume Ticino, con attenzione al necessario supporto delle

aree di contorno disposte fino ai limiti degli insediamenti edificabili, di promuovere

e sostenere l'agricoltura, quale attività economica e quale attività avente un'importante

funzione strutturante del paesaggio, nonché di promuovere una migliore

percezione e attenzione verso il paesaggio nel suo insieme. Per l'attuazione

del concetto del parco il Cantone è tenuto ad elaborare un piano d'utilizzazione

cantonale (PUC) e appoggia, d'intesa con i comuni e con il supporto di altri

enti e associazioni, la costituzione di una “struttura organizzativa” preposta

alla gestione secondo gli intendimenti fissati nella scheda settoriale.

7.3

A

tale proposito si considera che giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato

il 20 marzo 1998, in vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire

a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il

paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;

esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in

sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei

alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento

dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale,

devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici

contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

7.4

Ora,

tanto l'esame delle rappresentazioni grafiche e della documentazione fotografica

agli atti, quanto le risultanze del sopralluogo dimostrano che la vocazione del

comparto Baragie, costituito dai mapp. 9 e 10, non è di natura insediativa, né

industriale in particolare, e si discosta dunque ampiamente della pianificazione

presentata dal comune, poi non approvata dal Consiglio di Stato. Questi fondi,

che presentano una superficie prativa di complessivi 45'000 mq, sono inseriti

in un chiaro contesto territoriale inedificato, composto da ampie superfici

pianeggianti utilizzate a scopo agricolo e formanti un comprensorio coerente,

facilmente riconoscibile sul territorio. Difatti, esso si estende verso il

centro della piana, oltre dunque quel tracciato ferroviario che marca, come già

spiegato (cfr. consid. 6.7.1), il limite massimo settentrionale delle aree insediative

della sponda sinistra che, secondo il concetto del piano direttore, devono

essere contenute ai suoi margini, specificatamente nella fascia pedemontana. Va

sottolineato che questo limite pianificatorio non è suscettibile di essere sostituito

in quel luogo dal tracciato del futuro collegamento viario A2-A13, posto più a

nord. Difatti, secondo il piano direttore il tracciato della strada di collegamento

è soltanto funzionale, fra le diverse misure di verifica dell'area insediativa,

al ridimensionamento della zona industriale di __________ -__________, eccezionalmente

inserita nel contesto del parco del Piano di Magadino, e non certamente a

favorire l'estensione delle zone edificabili ubicate altrove (cfr. scheda settoriale

A.10, allegato 3, provvedimento n. 2). Ciò rilevato, la presenza di uno

stabilimento industriale al mapp. 4, peraltro escluso dalla zona edificabile, isolato

e disperso casualmente all'interno di questo vasto comprensorio, non basta per

mutarne il carattere agricolo, rispettivamente la naturale appartenenza territoriale

al complesso della vasta zona agricola del Piano di Magadino.

7.5

Per

quanto riguarda specificatamente lo sfruttamento agricolo più da vicino, il

comparto all'esame evidenzia nel suo complesso una particolare idoneità, sia

per la contiguità di superfici sufficientemente ampie, sia con terreni censiti

idonei o molto idonei alla campicoltura, come risulta dagli estratti del catasto

delle idoneità agricole versato agli atti dalla sezione dell'agricoltura (cfr.

doc. in atti). Difatti, non a caso il piano direttore designa la località Baragie,

proprio in corrispondenza dei terreni all'esame, quale superficie idonea all'avvicendamento

delle colture (SAC). Questo è l'oggetto specifico della scheda settoriale 3.1,

di dato acquisito, che vincola quindi il comune di __________ a precisare le

SAC nell'ambito della definizione della zona agricola del proprio piano

regolatore (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 12, scheda di

coordinamento 3.1). Di conseguenza, al comparto all'esame, proprio perché

appartenente al territorio agricolo cantonale, va riconosciuta una chiara

vocazione ad essere attribuito alla zona agricola che, va precisato, può essere

diminuita solo in presenza di importanti esigenze della pianificazione del

territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori, in questo caso,

cantonali (art. 7 LTagr). Presupposti, questi, che nella fattispecie fanno

difetto. La decisione impugnata si pone quindi in conformità con le scelte

strategiche del piano direttore, e ciò senza che il comune abbia addotto motivi

particolari e preponderanti di carattere pianificatorio per discostarsene. Al

contrario, le zone riservate alle attività lavorative del piano regolatore sono

sovradimensionate.

7.6

Infine, quale ingrediente costitutivo del parco del Piano di Magadino, va segnalato

che il comparto si caratterizza anche per la presenza di alcuni contenuti

naturalistici. Il PCT segnala un'area di protezione e di valorizzazione

naturalistica nella fascia meridionale del settore Baragie; elemento che

secondo l'allegato 2 della scheda settoriale A.1 occorre salvaguardare in

funzione di una valorizzazione ottimale del reticolo ecologico nell'intero

comprensorio del Piano di Magadino. Il piano del paesaggio, difatti, lo

riprende segnalandolo in parte come biotopo umido e in parte come superficie di

compensazione ecologica.

7.7

In

conclusione, il comparto in località Baragie, inserito nelle aree di contorno

del territorio lungo il fiume Ticino, contribuisce senz'altro

significativamente, attraverso la sua componente agricola e ambientale, alla

definizione di quello spazio rurale e naturalistico che arricchisce e struttura

il paesaggio secondo gli intendimenti del progetto del parco del Piano di Magadino.

Appartenendovi a tutti gli effetti, esso deve dunque rimanere in zona agricola.

Di conseguenza, la risoluzione del Consiglio di Stato che non approva la zona

industriale J in località Baragie deve essere confermata e i ricorsi respinti su

questo oggetto.

8.

Riassumendo,

i ricorsi del comune di __________, di __________ e __________ __________, di __________

__________, di __________ __________ e delle __________ __________ __________ __________,

nella misura in cui contestano l'attribuzione d'ufficio del comparto in

località Quadri alla zona agricola, devono essere accolti, mentre i ricorsi del

comune di __________ e della __________ __________, concernenti il comparto in

località Baragie devono essere respinti. A carico di quest'ultima deve essere

posta la tassa di giudizio e le spese, proporzionalmente al grado di soccombenza,

ritenuto che il comune può essere sollevato dal pagamento delle stesse (art. 28

PAmm). Lo Stato, parzialmente soccombente in questo procedimento, è tenuto a

pagamento di indennità a titolo di ripetibili, commisurate all'esito dei

gravami, agli insorgenti e ai resistenti patrocinati da un avvocato (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

del comune di __________, nella misura in cui non è sospeso, ed i ricorsi di __________

e __________, di __________, di __________ e delle __________ sono parzialmente

accolti;

§. La risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 618) con

cui il Consiglio di Stato ha attribuito d'ufficio il comparto in località

Quadri alla zona agricola è annullata;

§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato

per nuova decisione conformemente a quanto stabilito al consid. 6.8.3.

2. Il ricorso della

__________ è respinto.

3. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'000.- (cinquemila), sono poste a

carico della __________ __________. Lo Stato è tenuto a rifondere, a titolo di

ripetibili, complessivi fr. 6'500.- (seimilacinquecento), suddivisi in fr. 5'000.-

(cinquemila) alle __________ __________ __________ __________ e in fr. 1'500.-

(millecinquecento) alla __________ __________.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

2, 3 rappr. da: RA 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7

6, 7 patr. da: PR 1

8. PI 8

8 patr. da: PR 2

9. PI 9

10. PI 10

10 rappr. da: RA 4

11. PI 11

12. PI 12

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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