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Decisione

90.2003.68

Non approvazione di un comparto zona industriale per mancato coordinamento con gli interventi viari cantonali e federali; autonomia comunale in campo di Legge sulla protezione dei beni culturali per q

13 agosto 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6 121 I 245 consid. 6e/dd; 117 Ia 302 consid.

4b; 116 Ia 193 consid. 3b e riferimenti).

Né tantomeno il Consiglio di Stato ha

violato l’autonomia comunale: come sopra ricordato (cfr. consid. 2) l’autonomia

del comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta, dal momento che il comune

è tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico superiore e a porre il piano

regolatore in sua consonanza, ciò che in concreto l’esecutivo cantonale ha

imposto di fare al comune.

Si osserva comunque che il Consiglio di Stato non ha negato

a priori un futuro inserimento del comparto nella zona industriale nella quale

era inserito già con il piano regolatore del 19__________. Il Governo ha

semplicemente rifiutato l’approvazione del piano regolatore in quanto allo

stato attuale delle cose e visti gli importanti progetti delle opere viarie in

corso di progettazione e le ripercussioni che potrebbero avere, si rendono

necessari ulteriori approfondimenti che dovranno essere effettuati dal comune

tenendo in considerazione il concetto globale del piano dei trasporti del __________.

4. La ricorrente contesta pure la mancata

approvazione della zona Ns nella quale parte del fondo n. 0 RFD è stato

inserito. Sostiene che la stessa non poggia su una base legale sufficiente, non

è giustificata da un interesse pubblico preponderante né è conforme al

principio della proporzionalità, costituendo una grave violazione della

garanzia della proprietà. Ravvisa anche per questo aspetto una lesione del

principio dell’autonomia comunale e della parità di trattamento.

4.1. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost. ; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2).

Rettamente

nella fattispecie l’esistenza di una base legale non è messa in discussione.

In linea

generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell’esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di

pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a

edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige

invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo

di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione

per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi

del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e

i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n.

595-610).

4.2. La

protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de

la nature ed du patrimoine) compete ai cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.).

Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione

gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei

paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali

e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art.

78 cpv. 2 Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 Legge federale sulla protezione della

natura e del paesaggio del 1. luglio 1966, LPN). Giusta l’art. 3 cpv. 1 LPN, la

Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni

sono tenuti, nell’adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere

affinché le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi

storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove

predomini in essi l’interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio

federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza

nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L’iscrizione d’un oggetto

d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente

di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato per

quanto possibile, quantomeno nell’adempimenti dei compiti della Confederazione

(cfr. art. 6 LPN; Rausch/ Marti/ Griffel,

Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564).

L’iscrizione di un oggetto d’importanza

nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per

i Cantoni nell’adempimento di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell’art.

5 LPN dev’essere infatti attribuito, quantomeno sotto l’aspetto sostanziale, il

valore delle concezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che

i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6

cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la

pianificazione dell’utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii). È

quanto si avvera, nel nostro Cantone e per quanto qui possa interessare, per i

comuni contemplati dall’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di

importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si

è imposta anche negli altri idiomi), allestito a norma dell’art. 5 LPN e della

relativa ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore

impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale,

mediante l’affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata

scheda obbliga quindi i comuni interessati dall’inventario ISOS a verificare se

le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la

tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente.

Inoltre, l’art. 1 cpv. 2 lett. a e l’art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che

Confederazione, Cantoni e Comuni, in qualità di autorità preposte alla

pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e

protetto. L’art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti

caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono

venir assegnati alle zone protette.

4.3. A

livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all’istituto del piano del paesaggio

(art. 28 cpv. 1 LALPT); la LALPT prevede espressamente, all’art. 28 cpv. 2

lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani

regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni

fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e

dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e

della vista panoramica. Inoltre, secondo l’art. 29 LALPT il piano regolatore

può prevedere l’obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di

essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio

(cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli

edifici (cpv. 1 lett. g).

Nel

nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la

legge per la protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946, improntata

su una nozione più moderna di cultura, intesa come l'insieme di tutti quei

valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo. In

parallelo all'evoluzione di questa nozione, il termine di "monumento

storico" è stato sostituito con quello di "bene culturale" inteso

appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato.

La protezione

del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico

Considerandi

(cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili

che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L’art. 2 LBC dà la definizione di bene

culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per

la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche

religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico,

archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di

protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i

manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone

archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come

oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Fra questi

ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o

d'arredo, utensili.

Secondo

l'art. 3 LBC sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione

pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli

d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze

cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono

protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti

per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che

rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle

istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art.

21.

cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano

a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La

ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato

che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20

e segg. LBC).

4.4

L’art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della

protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica

i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale

ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e

l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività

in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla

conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la

collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto

da dover essere tramandati alle generazioni a venire.

Si rileva

comunque che un vincolo di protezione dei beni culturali risponde, per principio,

all'interesse pubblico (DTF 120 Ia 270 consid. 4a; 119 Ia 305 consid. 4b e rinvii).

La protezione dei monumenti si può estendere anche agli edifici caratteristici

del periodo in cui sono sorti (DTF 126 I 219 consid. 2e, 120 Ia 270 consid. 4a;

sentenza del Tribunale federale del 6 maggio 1998 nella causa S.-S., consid. 4a

, pubblicata in ZBl 101/2000, pag. 99 segg.; RDAT I-2001 n. 49, consid. 6). Non

è per contro necessaria una particolare pregevolezza degli immobili che si intendono

proteggere, né il mantenimento delle loro funzioni e strutture originarie (RDAT

cit., ibidem, con rinvii).

La legge

affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di

volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di

individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene

(messaggio citato del Consiglio di Stato, capitolo 6, ad art. 19). Il regime

giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte:

d’un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall’altro

consentire l’esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2.).

Per quanto concerne la protezione dei beni immobili,

giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di

adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione

cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di

ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto

al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali

la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione

dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame

preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr.

art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della

protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e

il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3

LBC).

4.5

Secondo l’art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene

culturale si estende all’ oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e

strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione

o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La

citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione

sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve

essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto

spaziale (cfr. anche (Wiederkehr

Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l' importanza di un bene culturale, in particolare un immobile,

risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto

spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi

limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il

portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la

delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione

analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art.

12.

della cessata legge sui monumenti storici del 15 aprile 1946). Tale

perimetro di rispetto verrà delimitato per gli immobili, nel piano delle zone.

Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene

protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione

concreta (cfr. messaggio citato del Consiglio di Stato, n. 6 ad art. 22).

4.6

In concreto la ricorrente non contesta tanto

l’inserimento della sua proprietà nella zona degli insediamenti tradizionali

sparsi (Ns), approvata anche dal Consiglio di Stato, quanto la mancata

approvazione delle prescrizioni particolari relative alla possibilità di

ampliamento della struttura. Il Governo, infatti, ha ritenuto che un ampliamento

è possibile unicamente se subordinato alla parte esistente e sulla base di un

progetto volumetrico e architettonico che permetta di dimostrare il rispetto

della tipologia e la qualità nel rapporto con il paesaggio. Tale scopo non

sarebbe raggiunto con l’istituzione di un settore di completazione adiacente la

masseria, che potrebbe alterare la tipologia dell’edificio e nel contempo

pregiudicherebbe la libertà progettuale della proprietaria. L’esecutivo

cantonale ha quindi imposto al comune l’elaborazione di una variante che

preveda unicamente una volumetria massima senza vincolare il progetto a priori

ad un preciso settore di completazione.

Sebbene comprensibili, le ragioni del

Consiglio di Stato non possono tuttavia essere confermate in questa sede.

Innanzitutto si rileva che attualmente la masseria, con il mulino e la segheria

sono oggetto di tutela unicamente a livello locale, anche se il Cantone ha

ipotizzato una protezione anche a livello cantonale, non appena allestito

l’inventario cantonale dei beni culturali che potrà dare informazioni su

oggetti della medesima natura presenti sul territorio ticinese. La competenza

su questo oggetto spetta quindi al comune (art. 20 cpv. 2 LBC), il quale,

nell’ambito dell’autonomia che gli viene riconosciuta, ha la facoltà di deter-

minare gli interventi edificatori

ammissibili a salvaguardia del bene culturale. In questo senso, il legislativo

comunale ha quindi emanato l’art. 33 NAPR che dispone il principio del

mantenimento dell’impianto architettonico originario e della salvaguardia degli

spazi liberi di valore ambientale, con indicazione di un settore di protezione,

di un settore di completazione e di spazi liberi di correlazione. La decisione

del comune di determinare un perimetro di completazione della masseria,

criticata invero in modo assai generico dal governo come inappropriata per lo

scopo che vorrebbe raggiungere, risulta per contro adeguata, ragionevole e

opportuna, e rientra in quell’autonomia decisionale che la LBC lascia al comune

relativamente a beni culturali tutelati a livello locale. Certo, anche la

soluzione proposta dal Governo è adeguata al fine preposto, d’altra parte non

può essere disatteso che l’autorità superiore di approvazione della

pianificazione deve lasciare sufficiente margine di apprezzamento alle autorità

locali per adempiere ai loro compiti e interviene unicamente nei casi in cui la

soluzione proposta dal comune non poggi su criteri oggettivi e sia

manifestamente insostenibile. Evenienza che non si verifica in concreto. Già

per questo motivo la decisione del Consiglio di Stato deve essere annullata con

accoglimento del ricorso.

5.

Discende da quanto sopra che il ricorso dev’essere

parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese vengono ridotte in ragione

del parziale grado di soccombenza della ricorrente (art. 28 LPamm). Il comune,

che non ha formulato precise richieste in merito al presente ricorso,

limitandosi a confermare il proprio ricorso su questi punti e le osservazioni a

suo tempo inoltrate al Consiglio di Stato, può essere esonerato dal pagamento

delle spese processuali, non essendo comparso in causa per difendere interessi

economici propri bensì in veste di ente pianificante. Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà alla ricorrente un’indennità per ripetibili ridotte (art. 31

LPAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso dellaRI 1, , è parzialmente accolto.

§

Di conseguenza la risoluzione n. 19 del 6 maggio 20 (n. 34) con cui il

Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di PI 1 è

annullata nella misura in cui non ha approvato

l’inserimento della __________ nella zona degli insediamenti tradizionali sparsi

Ns.

2. La tassa di

giustizia di Fr. 800.- è posta a carico dellaRI 1, , alla quale lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà l’importo di Fr. 600.- a titolo di ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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