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Decisione

90.2003.69

mancata attribuzione alla zona industriale

13 agosto 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6 121 I 245 consid. 6e/dd; 117 Ia 302

consid. 4b; 116 Ia 193 consid. 3b e riferimenti).

Né tanto meno il Consiglio di Stato ha

violato l’autonomia comunale: come sopra ricordato (cfr. consid. 2) l’autonomia

del comune nell'ambito pianificato rio non è assoluta, dal momento che, esso è

tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico superiore e a porre il piano

regolatore in sua consonanza, ciò che in concreto l’esecutivo cantonale ha imposto

di fare al comune.

Nemmeno può essere ravvisata nella decisione impugnata una

lesione del principio della proporzionalità, dal momento che il Consiglio di

Considerandi

Stato si è limitato a non approvare la zona industriale Ia nelle immediate

vicinanze e adiacenze dello svincolo autostradale.

Si osserva comunque che il Consiglio di Stato non ha negato

a priori un futuro inserimento del comparto nella zona industriale nella quale

era inserito già con il piano regolatore del 1983. Il Governo ha semplicemente

rifiutato l’approvazione del PR su questo punto in quanto allo stato attuale

delle cose e visti gli importanti progetti delle opere viarie in corso di

progettazione e le ripercussioni che potrebbero portare, si rendono necessari

ulteriori approfondimenti che dovranno essere effettuati dal comune tenendo in

considerazione il concetto globale di piano dei trasporti del Mendrisiotto.

3.5

Discende da quanto sopra che il

ricorso dei proprietari del mapp. 761 di deve essere integralmente respinto.

4.

La tassa di giustizia segue la soccombenza

(art. 28 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso di RI 4, è inammissibile.

2. Il

ricorso di RI 1, RI 2 e RI 3 è respinto.

3. La

tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico di RI 4 in ragione di fr.

500.- e in ragione di fr. 1'500.- a carico di RI 1, in solido.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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