Lexipedia

Decisione

90.2003.7

contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico e mancata attribuzione alla zona edificabile

30 settembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi di proprietà __________ e __________ inizia un comprensorio agricolo

particolarmente pregiato.

In un

primo tempo (piano di indirizzo) il comune intendeva inserire i mapp. 361 e 362

(parte) in zona residenziale, ma ha infine optato, probabilmente a seguito

delle indicazioni del piano direttore e dell'opposizione dipartimentale, per

l'attribuzione alla zona agricola, categoria altri terreni idonei

all'agricoltura. Questa scelta è stata confermata dal Consiglio di Stato, che

ha respinto il ricorso di prima istanza presentato dalla società.

La ricorrente

chiede anche a questo tribunale di inserire in zona residenziale semintensiva

il mapp. 361 (di complessivi 767 mq) e una superficie pari a circa 1'000 mq del

mapp. 362. Per il mapp. 361 è stato presentato un parallelo ricorso, con

identica domanda, da parte della proprietaria __________.

La

domanda deve essere evasa alla sulla base dei principi generali della pianificazione

territoriale e degli artt. 15 e 16 LPT.

8. I piani

regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1

Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo

alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi

che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare

(cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona

edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.

Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del territorio,

dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario ASPAN della LPT,

ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314). La differenziazione delle zone edificabili

spetta al diritto cantonale e agli enti pianificanti (art. 28 cpv. 2 lett. a

LALPT).

9. La

superficie di cui l'insorgente chiede l'attribuzione alla zona edificabile (con

conseguente esclusione dalla zona agricola) non è edificata e non appartiene

nemmeno al comprensorio largamente edificato. Si inserisce al contrario in un

vasto e pregiato comprensorio agricolo. La domanda formulata dalla ricorrente

non può quindi essere accolta sulla base dell'art. 15 lett. a LPT.

Resta da

stabilire se l'inserimento in zona edificabile è giustificato dall'art. 15

lett. b LPT, in altre parole dalla necessità di inserirli in zona edificabile

al fine di soddisfare i bisogni di sviluppo del comune.

10. La

risoluzione impugnata (pag. 52) respinge il ricorso di prima istanza, spiegando

che l'inserimento in zona edificabile dei fondi di proprietà __________ è

incompatibile con la già eccessiva estensione delle zone edificabili previste

dal piano regolatore di Verscio. Le argomentazioni esposte dal Consiglio di

Stato sono assolutamente condivisibili.

La contenibilità

del piano regolatore di __________ è superiore al doppio della situazione

Considerandi

effettiva (3'100 unità insediative rispetto alle attuali 1'250 circa). La

riserva presente nel piano regolatore è quindi tale escludere ogni ipotesi di

aumento delle superfici edificabili. Infatti, una zona edilizia

sovradimensionata non rispetta il principio dell’uso misurato del suolo (art. 1

cpv. 1 LPT) ed è illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b).

11.

La domanda

della ricorrente di includere le part. n. 361 e 362 (parzialmente) in zona

edificabile residenziale deve essere inoltre respinta in considerazione delle

norme relative alla tutela degli spazi agricoli.

11.1

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere

tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro

differenti funzioni e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione

agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari

compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono

essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1

LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1 giugno 2003; BU

2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

11.2

Le

superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori

idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti

soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati

naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68

cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche

(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità,

fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a

una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità

dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima

delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base

sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di

alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la

relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27

cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce

per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).

Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano

le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni

comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la

qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano

attribuite alle zone agricole; devono inoltre garantire che la quota

dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente

(art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

11.3

In

Ticino le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati

dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala

1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona

agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e, 68 cpv. 1

LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona

agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti

fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

11.4

Nel

concreto caso va rilevato che le rappresentazioni grafiche del piano direttore

cantonale attribuiscono le part. 361 e 362 all'area SAC. Il catasto delle

idoneità agricole li qualifica inoltre di terreni idonei alla viticoltura e campicoltura.

Ne consegue che l'attribuzione dei fondi alla zona agricola è legittima. Il

ricorso deve pertanto essere respinto su questo oggetto.

12.

Visto

l'esito del ricorso, si preleva una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).

Lo Stato, parzialmente soccombente nel procedimento, è tenuto al pagamento di

un'indennità (ripetibili) ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato (art. 31

PAmm). La tassa di giudizio viene pertanto compensata con le ripetibili. Al

comune, che non si è fatto patrocinare da un legale in questa procedura e che

ha chiesto l'accoglimento del ricorso, non sono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto e di conseguenza:

§. la

risoluzione impugnata è annullata e riformata nella misura in cui stralcia

l'art. 33 NAPR e la zona speciale di particolare interesse architettonico e

paesaggistico il località Mulini, che sono approvati;

§§. la

risoluzione è confermata ed il ricorso è respinto per quanto concerne l'attribuzione

alla zona agricola dei mapp. 361 e 362 (parte).

2. La tassa di

giustizia è compensata con le ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster