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Decisione

90.2003.70

Non attribuzione alla zona edificabile di fondi già edificati per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT

13 agosto 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i prossimi 15 anni sarebbe possibile un trend evolutivo 7.5 volte maggiore di

quello che ha caratterizzato lo sviluppo dell’ultimo decennio e un incremento

della popolazione del 96% rispetto a quella attuale, ciò che appare altamente

improbabile. Sovradimensionamento che è stato accertato anche per quanto

riguarda i posti di lavoro e i posti turistici all’interno per perimetro edificabile

del piano regolatore (cfr. decisione citata, pag. 19). Avuto riguardo

all’aumento oggettivamente pronosticabile della popolazione, la contenibilità

teorica del piano regolatore appare quindi eccessiva e pertanto lesiva

dell’art. 15 lett. b LPT. Di conseguenza, l’inserimento delle particelle qui in

oggetto nella zona edificabile non si giustifica nemmeno per questi motivi, non

sussistendo nel comune di PI 1 alcuna necessità di un ampliamento delle zone

edificabili, dato che esse tengono conto abbondantemente delle presumibili

necessità per lo sviluppo nei successivi quindi anni, mentre l’aggiunta di

nuove zone edificabili a quelle già esistenti porterebbe a un loro ulteriore

sovradimensionamento, incompatibile con quanto previsto dagli art. 1, 3 e 15

LPT. La mancata attribuzione dei fondi litigiosi alla zona edificabile risponde

di conseguenza a un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello dei

ricorrenti (RDAT I-2001 n. 49 pag. 199 e segg.).

Certo, le particelle dei ricorrenti sono di

modeste dimensioni rispetto alla superficie totale delle zone edificabili per

cui si potrebbe credere che l’inserimento di queste particelle in quella zona

non porterebbe a conseguenze significative da un profilo del dimensionamento

del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni di un fondo non

sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di modeste proporzioni

contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto edificabile (DTF 116 Ia 236

e seg.). D’altro canto, per quanto concerne gli interessi privati dei

ricorrenti, occorre ricordare che il mero vantaggio finanziario che essi

potrebbe trarre dallo sfruttamento più redditizio del fondo non è decisivo (DTF

104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c). La criticata soluzione, che tiene

conto dell’e-stesa area edificabile di cui dispone il Comune e dell’interesse

generale a determinare ampie superficie contigue idonee al-l’agricoltura, è

quindi perfettamente giustificata.

3.5. Ammesso l’interesse pubblico, non si

può nemmeno affermare che al contestata misura pianificatoria sia lesiva del

principio della proporzionalità, necessaria e idonea a raggiungere il citato

scopo d’interesse pubblico desiderato. L’inserimento in zona edificabile dei

fondi dei ricorrenti potrebbe creare le premesse per l’apertura di un vasto

azzonamento a carattere edificabile a monte della strada, ciò che andrebbe ad

intaccare il valore paesaggistico e naturalistico del comparto. A giusta

ragione il Governo ha pertanto negato l’approvazione dell’assetto pianificatorio

Considerandi

adottato dal consiglio comunale di PI 1ed inserito gli stessi nella zona

limitrofa più affine, ovvero la zona agricola. In concreto, la misura decretata

dal Consiglio di Stato non si rivela neppure particolarmente incisiva, in

quanto le possibilità edificatorie dei fondi in oggetto sono già state

abbondantemente sfruttate. Gli edifici esistenti potranno inoltre essere oggetto

di ulteriori interventi in conformità con l’art. 24 LPT.

3.6

Nemmeno la censura di violazione

dell’autonomia comunale può essere accolta. A questo proposito va

ricordato che l’autonomia del Comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta,

dal momento che questo ente è tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico

superiore e a porre il piano regolatore in sua consonanza, ciò che in concreto

ha fatto il Consiglio di Stato negando la sua approvazione all’inserimento dei

fondi litigiosi in zona edificabile (cfr. anche sopra, consid. 2).

4.

Inconsistenti sono pure le critiche dei

ricorrenti S__________ __________ relative alla (presunta) violazione della

buona fede da parte dell’autorità che, nell’ambito della procedura di concessione

delle licenze edilizie per la ristrutturazione dell’edificio che sorge sulla

loro particella, avrebbero rilasciato non meglio precisate assicurazioni circa

l’inse-rimento del loro fondo nella zona edificabile.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9

Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale

si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi

o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg.,

122.

II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione

di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la

sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a

determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve

anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una

persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto

dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale

l'individuo ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente

riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste

assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può

modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione

giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è

pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a

questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381 e seg.).

Queste condizioni non sono realizzate

nella fattispecie, già per il solo fatto che, secondo le generiche asserzioni

dei ricorrenti, comunque non supportate da prova concreta, le presunte assicurazioni

sarebbero state rilasciate da un funzionario della sezione pianificazione

urbanistica del dipartimento del territorio e non già dall’organo competente

per l’adozione di tali misure. Le censure sono quindi prive di fondamento.

5.

In conclusione, i gravami dei ricorrenti

devono essere respinti. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico di

__________, e di __________ RI 1 e __________RI 2

tutti soccombenti in questo procedimento (art. 28 PAmm). IlPI 1, che pure

aveva postulato l’accoglimento dei ricorsi, può essere per contro sollevato dal

pagamento delle stesse non essendo comparso in causa per

difendere interessi economici propri bensì in veste di ente pianificante.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso di __________ è respinto.

2.Il ricorso di __________ RI 1 e M__________ RI 2 è respinto.

3.Le tasse e spese di giustizia di complessivi Fr. 1'600.- sono poste

a carico di __________ per un importo di Fr. 800.- (ottocento) e per un importo

di Fr. 800.- (ottocento) a carico di M__________ M__________ e M__________ F__________

Z__________, tutti con vincolo di solidarietà.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 3

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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