90.2003.70
Non attribuzione alla zona edificabile di fondi già edificati per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT
13 agosto 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2003.70
Data decisione, Autorità:
13.08.2006, TRAM
Titolo:
Non attribuzione alla zona edificabile di fondi già edificati per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
PONDERAZIONE
art. 26 COST
art. 15 let. a LPT
art. 15 let. b LPT
Incarto n.
90.2003.70
90.2003.71
Lugano
13 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina, Flavia Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a)
b)
patr. da: PR 1 6901 Lugano;
contro
la risoluzione __________ (n. 19__________) con cui
il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’approvazione delle parti sospese
del piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
-
15 settembre 2003 delRA
3;
-
10 settembre 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. S__________ C__________, M__________ J__________ e A__________
S__________, componenti della comunione ereditaria RI 1, sono
proprietari della part. n. 8 RFD di __________, RI 2 della particella n. 1 RFD
e RI 1 della particella n. 5 RFD, site __________ in
località __________ e tutte edificate. Il piano regolatore comunale del 19 e la
variante del inserivano questi fondi nella zona agricola e nella zona
forestale, assoggettandoli parzialmente a vincolo di area naturale di
particolare valore ambientale.
Nella seduta del 15 febbraio 2000, il
consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano
regolatore. In questa sede ha proceduto ad alcuni adattamenti della zona
edificabile che hanno portato, tra l’altro, all’inserimento in zona
residenziale estensiva (Re) delle particelle n. 1 RFD e 5 RFD e della fascia
inferiore della part. n. 8 RFD, per complessivi 2'800 m2 circa.
La rimanente porzione della part. n. 8 RFD rimaneva inserita nella zona
agricola e in quella forestale con vincoli di protezione del paesaggio e della
natura.
B. Con risoluzione n. n. 34__________ del __________
il Consiglio di Stato ha manifestato l’intenzione di non approvare il parziale
inserimento in zona residenziale estensiva dei fondi citati per motivi legati
essenzialmente al sovradimensionamento del piano ed alle caratteristiche
edificatorie del comparto che si sviluppa a monte di via B__________. Il
Governo ha quindi assegnato alle parti interessate un termine per presentare le
proprie osservazioni, facoltà di cui tutte hanno fatto uso.
Con risoluzione n. 19__________ del __________
il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione all’inserimento in zona
edificabile (Re) dei mappali n. 5 e 1 e di parte del fondo n. 8 RFD ed ha attribuito
gli stessi alla zona agricola. Nella propria decisione esso ha ribadito la
necessità di mantenere l’attuale limite di zona in corrispondenza di via __________;
l’estensione della zona residenziale a monte della stessa non sarebbe stata
opportuna in quanto avrebbe posto le premesse per la creazione di un ampio azzonamento
a carattere edificabile in loco e sarebbe andato ad intaccare un ampio contesto
caratterizzato da edifici sparsi. L’inclusione di soli tre fondi in zona
residenziale contrastava coi principi pianificatori; gli stessi non potevano
infatti essere estrapolati dal contesto in cui erano inseriti, caratterizzato -
come detto - dalla presenza di altri edifici aventi la medesima tipologia di
edifici sparsi nel territorio. Né tanto meno l’assegnazione di questi fondi
alla zona edificabile poteva essere legittimata dalla sola volontà di sanare la
situazione edificatoria esistente.
C. Con ricorsi rispettivamente del 5 e 6 giugno
2003 S__________ C__________, M__________ J__________, A__________ S__________,
e M__________ M__________ e M__________ F__________ Z__________ sono insorti
innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa,
postulandone l’annullamento e la conferma dell’assetto pianificatorio adottato
dal consiglio comunale. Dei motivi si dirà nei considerandi.
D. La divisione della pianificazione
territoriale, riproponendo in sostanza quanto esposto dal Consiglio di Stato
nelle risoluzioni precitate ha chiesto la reiezione dei gravami. Il PI 1 ha
invece domandato l’accoglimento dei ricorsi.
Per completezza va osservato che il PI 1 ha
pure contestato con separato ricorso la decisione del Consiglio di Stato per
quanto riguarda la mancata attribuzione del comparto B__________ alla zona
edificabile, unitamente ad altre censure che esulano dal contesto dei presenti
gravami. Il suo ricorso verrà pertanto evaso con separata decisione.
In data 13 maggio 2004 si sono tenuti
l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio. In questa sede le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato
integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14
luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data, i ricorsi
sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa
(art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). I ricorsi sono dunque ammissibili. Visto il medesimo fondamento di fatto delle due impugnative, la
congiunzione delle cause in un unico giudizio s'impone ai sensi dell'art. 51
LPAmm.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione
di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. I
ricorrenti sostengono che l’esclusione dalla zona edificabile della porzione
dei loro terreni originariamente inseritavi dall’autorità comunale sarebbe
lesiva del diritto della proprietà garantito dall’art. 26 Cost., non risponderebbe
ad un interesse pubblico sufficiente e violerebbe il principio della
proporzionalità e quello dell’autonomia comunale. I ricorrenti S__________ C__________,
M__________ J__________ e A__________ S__________ ritengono pure non rispettato
il principio della buona fede per avere le autorità, nell’ambito delle
procedure di rilascio dei permessi edilizi per la ristrutturazione e
edificazione del loro mappale, rilasciato assicurazioni sull’attribuzione dei
fondi alla zona edificabile.
3.1. Alla stregua di ogni altra restrizione
di diritto pubblico, il mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile
è di regola compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà soltanto
se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse
pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art.
36 cpv. 1 e 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2).
Rettamente
in concreto i ricorrenti non contestano la base legale a fondamento del
provvedimento litigioso, comunque pacifica.
In linea generale si ritiene pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle
sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del
territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno
importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere
sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid.
4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità
esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo
scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati
((DTF 125 I 209 cond. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b e rinvii; RDAT II-2000 n.
75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106).
3.2. I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi
che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr.
in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,
nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a; 118
Ia 151 consid. 4b e rinvii). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che –
ancorché soddisfatti – non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona edificabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, op. cit., n. 314).
3.3. Dal profilo dell’art. 15 lett. a LPT,
l’area edificabile include essenzialmente il territorio edificato ristretto,
oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già urbanizzate e di
superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6a-aa; 121 II 417
consid. 5a; RDAT II-2002 n. 78 consid. 3.1).
La zona
residenziale del __________ si sviluppa per lo più a valle dell’omonima strada
comunale. Il comparto presenta una forma allungata e risulta chiaramente delimitato,
a monte (sud) da via __________, a valle, dalla zona forestale e di protezione
della natura Selvetta, mentre a nord – est vi è un’ampia zona agricola e di protezione
del paesaggio. Il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di varie case
monofamiliari; in effetti, quasi tutte le particelle del comparto a valle di
via B__________ risultano edificate. Il terreno presenta una struttura
morfologica prevalentemente pianeggiante fatta eccezione per un leggero declivio
verso la sottostante zona boschiva.
Ora, la
porzione di terreno interessata dalla misura pianificatoria qui contestata è
ubicata sul lato opposto della strada, poco prima della piazza di giro prevista
dal nuovo piano regolatore. Il comparto che si sviluppa a monte di via __________
risulta ricoperto prevalentemente da bosco e sale con una pendenza importante
verso il confine con il comune di __________. I fondi n. 5, 1 e 8 RFD sono
ubicati proprio ai piedi del pendio. Inoltre, fatta eccezione per i terreni
precitati ed alcuni edifici sparsi ubicati più ad ovest, attribuiti alla zona
agricola, il comprensorio a monte della strada comunale risulta scarsamente
edificato e quindi con caratteristiche essenzialmente diverse rispetto a quelle
del comparto densamente edificato a valle di via B.
In sede di
sopralluogo questo tribunale ha potuto constatare come il tracciato della
strada comunale riproduca in modo chiaro sul territorio il limite tra due
comparti che presentano caratteristiche morfologiche e funzionali differenti: a
valle della stessa si sviluppa infatti una zona pianeggiante caratterizzata da
un’edificazione estensiva, mentre a monte della stessa si apre una vasta zona
verde caratterizzata dalla presenza di boschi e prati, nei quali trovano posto
alcuni edifici sparsi. Nonostante la prossimità dei fondi oggetto del presente
procedimento con la zona residenziale del __________ che si sviluppa a valle
della strada comunale, questo tribunale ritiene che, per i motivi sopra
esposti, gli stessi debbano venire considerati parte integrante dell’area verde
descritta più sopra e che pertanto non possano essere considerati come
ampiamente edificati nel senso restrittivo della giurisprudenza.
Certo, i fondi
risultano attualmente già edificati e sono urbanizzati. Tale circostanza non
conferisce tuttavia un diritto all’attribuzione degli stessi alla zona
edificabile. Né il fatto che i fondi siano stati dichiarati non soggetti alla
legge federale sul diritto fondiario rurale può far mutare questa conclusione,
ritenuto che altre sono le condizioni per un non assoggettamento a tale legge
rispetto alle esigenze della LPT.
Già per questi motivi, l’assegnazione degli
stessi alla zona agricola – zona ad essi più affine – decretata dal Consiglio
di Stato merita pertanto tutela, ritenuto che, ai sensi della LPT, alla zona
agricola va riconosciuto un ruolo multifunzionale, in quanto persegue non solo
obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli
insediamenti, quale eccellente strumento di protezione dell’ambiente, del paesaggio
e delle aree di svago.
3.4. Ma quand’anche i fondi potessero essere
considerati idonei all’edificazione e in larga misura edificati ai sensi
dell’art. 15 lett. a LPT, queste sole circostanze non sarebbero sufficienti per
conferire ai rispettivi proprietari il diritto a farli attribuire alla zona edificabile
(DTF 122 II 326 consid. 6a; 455 consid. 4a). Infatti, anche un terreno che
adempie ambedue le esigenze poste dalla citata norma va attribuito a tale zona
soltanto se dopo una ponderazione globale degli interessi, che la legislazione
sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare, sanciti in
particolare dagli art. 1 e 3 LPT, non debba venir incluso nel territorio fuori
della zona edificabile (DTF 124 II 391 consid. 4, 121 II 417 consid. 3d e
rinvii).
Quale interesse pubblico preponderante è
considerato tra l’altro il fatto di impedire l’ingrandimento di una zona
edilizia già sovradimensionata, ampiamente sufficiente per accogliere le prevedibili
unità insediative.
A questo
proposito si rileva che la zona edificabile di PI 1 risulta abbondantemente
sovradimensionata in relazione ad un ipotesi di sviluppo per i prossimi 10-15
anni. In effetti la contenibilità del piano supera di molto la tendenza di
incremento della popolazione che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni, con un
aumento di sole 117 unità (rapporto di pianificazione, punto n. 4.1. pag. 7 e
punto 6.2. pag. 14). Essa permetterebbe di conseguire quasi il raddoppio della
situazione insediativa accertata nel 2000 (contenibilità del PR 20__________
equivalente a ca. 5040 unità insediative (UI) contro una situazione reale di
2329 UI nel 2000). Come rilevato anche nella decisione del __________ n. 34__________
del Consiglio di Stato (cifra 3.4.1, lett. a, pag. 16 e segg.), con tali cifre per
Fatti
i prossimi 15 anni sarebbe possibile un trend evolutivo 7.5 volte maggiore di
quello che ha caratterizzato lo sviluppo dell’ultimo decennio e un incremento
della popolazione del 96% rispetto a quella attuale, ciò che appare altamente
improbabile. Sovradimensionamento che è stato accertato anche per quanto
riguarda i posti di lavoro e i posti turistici all’interno per perimetro edificabile
del piano regolatore (cfr. decisione citata, pag. 19). Avuto riguardo
all’aumento oggettivamente pronosticabile della popolazione, la contenibilità
teorica del piano regolatore appare quindi eccessiva e pertanto lesiva
dell’art. 15 lett. b LPT. Di conseguenza, l’inserimento delle particelle qui in
oggetto nella zona edificabile non si giustifica nemmeno per questi motivi, non
sussistendo nel comune di PI 1 alcuna necessità di un ampliamento delle zone
edificabili, dato che esse tengono conto abbondantemente delle presumibili
necessità per lo sviluppo nei successivi quindi anni, mentre l’aggiunta di
nuove zone edificabili a quelle già esistenti porterebbe a un loro ulteriore
sovradimensionamento, incompatibile con quanto previsto dagli art. 1, 3 e 15
LPT. La mancata attribuzione dei fondi litigiosi alla zona edificabile risponde
di conseguenza a un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello dei
ricorrenti (RDAT I-2001 n. 49 pag. 199 e segg.).
Certo, le particelle dei ricorrenti sono di
modeste dimensioni rispetto alla superficie totale delle zone edificabili per
cui si potrebbe credere che l’inserimento di queste particelle in quella zona
non porterebbe a conseguenze significative da un profilo del dimensionamento
del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni di un fondo non
sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di modeste proporzioni
contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto edificabile (DTF 116 Ia 236
e seg.). D’altro canto, per quanto concerne gli interessi privati dei
ricorrenti, occorre ricordare che il mero vantaggio finanziario che essi
potrebbe trarre dallo sfruttamento più redditizio del fondo non è decisivo (DTF
104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c). La criticata soluzione, che tiene
conto dell’e-stesa area edificabile di cui dispone il Comune e dell’interesse
generale a determinare ampie superficie contigue idonee al-l’agricoltura, è
quindi perfettamente giustificata.
3.5. Ammesso l’interesse pubblico, non si
può nemmeno affermare che al contestata misura pianificatoria sia lesiva del
principio della proporzionalità, necessaria e idonea a raggiungere il citato
scopo d’interesse pubblico desiderato. L’inserimento in zona edificabile dei
fondi dei ricorrenti potrebbe creare le premesse per l’apertura di un vasto
azzonamento a carattere edificabile a monte della strada, ciò che andrebbe ad
intaccare il valore paesaggistico e naturalistico del comparto. A giusta
ragione il Governo ha pertanto negato l’approvazione dell’assetto pianificatorio
Considerandi
adottato dal consiglio comunale di PI 1ed inserito gli stessi nella zona
limitrofa più affine, ovvero la zona agricola. In concreto, la misura decretata
dal Consiglio di Stato non si rivela neppure particolarmente incisiva, in
quanto le possibilità edificatorie dei fondi in oggetto sono già state
abbondantemente sfruttate. Gli edifici esistenti potranno inoltre essere oggetto
di ulteriori interventi in conformità con l’art. 24 LPT.
3.6
Nemmeno la censura di violazione
dell’autonomia comunale può essere accolta. A questo proposito va
ricordato che l’autonomia del Comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta,
dal momento che questo ente è tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico
superiore e a porre il piano regolatore in sua consonanza, ciò che in concreto
ha fatto il Consiglio di Stato negando la sua approvazione all’inserimento dei
fondi litigiosi in zona edificabile (cfr. anche sopra, consid. 2).
4.
Inconsistenti sono pure le critiche dei
ricorrenti S__________ __________ relative alla (presunta) violazione della
buona fede da parte dell’autorità che, nell’ambito della procedura di concessione
delle licenze edilizie per la ristrutturazione dell’edificio che sorge sulla
loro particella, avrebbero rilasciato non meglio precisate assicurazioni circa
l’inse-rimento del loro fondo nella zona edificabile.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9
Cost., conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale
si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi
o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 e seg.,
122.
II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione
di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la
sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a
determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve
anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una
persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto
dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale
l'individuo ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente
riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste
assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può
modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione
giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è
pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a
questo proposito DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381 e seg.).
Queste condizioni non sono realizzate
nella fattispecie, già per il solo fatto che, secondo le generiche asserzioni
dei ricorrenti, comunque non supportate da prova concreta, le presunte assicurazioni
sarebbero state rilasciate da un funzionario della sezione pianificazione
urbanistica del dipartimento del territorio e non già dall’organo competente
per l’adozione di tali misure. Le censure sono quindi prive di fondamento.
5.
In conclusione, i gravami dei ricorrenti
devono essere respinti. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico di
__________, e di __________ RI 1 e __________RI 2
tutti soccombenti in questo procedimento (art. 28 PAmm). IlPI 1, che pure
aveva postulato l’accoglimento dei ricorsi, può essere per contro sollevato dal
pagamento delle stesse non essendo comparso in causa per
difendere interessi economici propri bensì in veste di ente pianificante.
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso di __________ è respinto.
2.Il ricorso di __________ RI 1 e M__________ RI 2 è respinto.
3.Le tasse e spese di giustizia di complessivi Fr. 1'600.- sono poste
a carico di __________ per un importo di Fr. 800.- (ottocento) e per un importo
di Fr. 800.- (ottocento) a carico di M__________ M__________ e M__________ F__________
Z__________, tutti con vincolo di solidarietà.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 3
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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