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Decisione

90.2003.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta del 15 febbraio 2000, il

consiglio comunale di RI 1 ha adottato la revisione generale del piano

regolatore. Con decisione n. del 9 luglio 20, il Consiglio di Stato si è pronunciato

sull’approvazione di questa revisione. In particolare, e per quanto qui di

interesse, l’esecutivo cantonale ha in quell’occasione preannunciato

l’intenzione di non approvare, così come adottato dal consiglio comunale,

l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 (parzialmente) nella zona di contorno al

nucleo tradizionale (Cn; cfr. decisione citata pag. 21 e seg.), l’ampliamento

della zona edificabile in località B con l’inserimento dei fondi n. 5, 6 e 8

(parzialmente) RFD nella zona residenziale estensiva (Re; cfr. decisione citata

pag. 27) e la zona industriale Ia in località L (cfr. decisione citata, pag.

29).

Nel contempo, il Governo ha concesso al comune

la facoltà di esprimersi in merito alla sua manifestata intenzione di negare

l’approvazione del PR su questi punti. Facoltà di cui ha fatto uso il comune,

il quale, nelle sue osservazioni del 10 settembre 2002, ha ribadito sui primi due punti la

decisione del consiglio comunale mentre per la questione della zona industriale

L ha confermato la sua disponibilità ad adeguare il PR secondo quanto proposto

dal Consiglio di Stato, a condizione di non dover sopportare alcun onere

finanziario.

B. del __________ il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione

all’inserimento in zona Re dei mappali n. 5, 6 e 8 RFD in località B ed ha

attribuito gli stessi alla zona agricola. Nella propria decisione esso ha

ribadito la necessità di mantenere l’attuale limite di zona in corrispondenza

di via B__________; l’estensione della zona residenziale a monte della stessa

non sarebbe stata opportuna in quanto avrebbe posto le premesse per la

creazione di un ampio azzonamento a carattere edificabile in loco e sarebbe andato

ad intaccare un ampio contesto caratterizzato da edifici sparsi. L’inclusione

di soli tre fondi in zona residenziale contrastava coi principi pianificatori;

gli stessi non potevano infatti essere estrapolati dal contesto in cui sono

inseriti, caratterizzato - come detto - dalla presenza di altri edifici aventi

le stesse caratteristiche di edifici sparsi nel territorio. L’assegnazione di

questi fondi alla zona edificabile non poteva essere legittimata solo dalla

volontà di sanare la situazione edificatoria esistente (decisione citata, pag.

11 e seg.).

Anche per la zona Cn il Consiglio di Stato

ha negato l’inserimen-to dei mappali n. 3 e 4 RFD, ritenuto che l’attuazione

delle potenzialità edificatorie in quella zona pregiudicherebbe fortemente la

definizione del nucleo sottostante nei suoi limiti e colmerebbero quello stacco

necessario per il rispetto della sostanza edificata sottostante, compromettendo

gli scopi di salvaguardia del nucleo tradizionale inserito nell’inventario

federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). L'esecutivo ha

quindi ordinato al comune di elaborare una variante pianificatoria per la definizione

e regolamentazione dei fondi in questione (decisione citata, pag. 4 e seg.).

Per quanto riguarda la zona industriale L,

il Consiglio di Stato ha pure confermato la non approvazione, dal momento che

un approfondimento della tematica pianificatoria si rendeva necessario per

garantire il coordinamento della pianificazione locale con il piano dei

trasporti del Mendrisiotto (decisione citata, pag. 13).

C. Con ricorso del 10 giugno 2003 il RI 1 è

insorto innanzi a questo Tribunale avverso quest’ultima decisione governativa,

postulandone l’annullamento e la conferma dell’assetto pianificatorio adottato

dal consiglio comunale. Ha pure chiesto di accertare che tutti i costi della

variante di PR imposta dal Consiglio di Stato per l’adeguamento della zona

industriale Ia in località L fossero a carico dell’autorità cantonale. Dei

motivi si dirà nei considerandi.

D. La divisione della pianificazione territoriale,

riproponendo in sostanza quanto esposto dal Consiglio di Stato nella

risoluzione precitata ha postulato la reiezione del gravame.

In data 13 maggio 2004 si sono tenuti

l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio. In questa sede il comune, preso

atto delle osservazioni del 10 settembre 2003 della divisione della pianificazione

territoriale in rappresentanza del Cantone Ticino, con cui l’autorità cantonale

ha confermato che i costi relativi alla variante pianificatoria sarebbero stati

assunti dal progetto autostradale, ha quindi ritenuto evasa la relativa

censura. Il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto su questo punto. Per

il rimanente, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e

richieste.

Per completezza va osservato che anche

alcuni privati hanno contestato la decisione dell’esecutivo cantonale

sull’aspetto della zona edificabile B e sull’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD

nella zona Cn. I rispettivi ricorsi sono stati evasi in data odierna con

separate decisioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e

la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il

ricorso è dunque ammissibile nella misura in cui non è divenuto privo di

oggetto relativamente alle censure relative alla zona industriale L.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno

un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente

attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione

di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;

II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

A

proposito dell’esclusione dei fondi n. 3 e 4 RFD dalla zona di contorno del

nucleo, operata dal Consiglio di Stato con la decisione qui impugnata, il

comune sostiene che la normativa della zona Cn (art. 35 NAPR) così come adottata

dal consiglio comunale – il cui scopo consiste nel tutelare adeguatamente il

nucleo storico e tradizionale di RI 1 nel rispetto degli elementi di pregio

ambientale ed architettonico – sarebbe già di per sé più ristrettiva rispetto a

quanto previsto per altre zone edificabili. A ciò andrebbe aggiunto il fatto

che il comparto in questione è già prevalentemente edificato e adibito a scopi

residenziali. Il comune considera inoltre come non vincolante l’inventario

degli insediamenti svizzeri da proteggere nel quale è inserito pure il nucleo

di RI 1: tale documento non interferirebbe nella sua pianificazione ma

costituirebbe unicamente un atto di sensibilizzazione. Il comune ricorrente

ritiene di conseguenza la decisione dell’esecutivo cantonale priva di interesse

pubblico e lesiva del principio della proporzionalità e dell’autonomia

comunale. A torto.

3.1

Nel

concreto caso, la scelta di preservare dall’edificazione la fascia a monte del

nucleo di RI 1 risponde a un interesse pubblico chiaro e prevalente su quello

dei proprietari toccati e a questo proposito va quindi confermata la decisione

del Consiglio di Stato e respinto il ricorso del comune. Infatti, nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi in presenza,

come è stato possibile rilevare in sede di sopralluogo, il nucleo tradizionale

di __________ presenta ancora oggi caratteristiche storico - architettoniche

degne di particolare rilevanza, ed una struttura insediativa che ha mantenuto -

sostanzialmente inalterato nel tempo - il suo carattere originario. La

pregevolezza dell’agglo-merato può essere garantita solo ricercando una

migliore definizione della trama urbanistica del nucleo attraverso interventi

che costituiscono un valido completamento architettonico e urbanistico dello

stesso. In questa ottica, particolare attenzione va riservata anche alla

pianificazione dei fondi che fungono da cornice al nucleo, quali quello oggetto

del presente ricorso.

Come giustamente rilevato dal Consiglio di

Stato, l’attuazione delle potenzialità edificatorie previste dal comune per i fondi

n. 3 e 4 RFD, indipendentemente dalla normativa di cui all’art. 35 NAPR, contravviene

a questi obiettivi e rischia di indebolire in modo rilevante i limiti spaziali

del nucleo sottostante. Verrebbe infatti annullato lo stacco visivo tra la

struttura tradizionale del nucleo e la sostanza edificata circostante che

presenta caratteristiche architettoniche estranee all’impianto originario.

Certo, il comparto in questione,

come ribadito dal comune nel ricorso, è già edificato e urbanizzato e quindi

risponderebbe in sostanza ai requisiti dell’art. 15 LPT per un suo inserimento

nella zona edificabile. Tuttavia, è chiaramente prevalente nella fattispecie l’interesse

di proteggere il nucleo, non permettendo l’edificazione così come adottata dal

consiglio comunale.

3.2

Di particolare rilievo è inoltre il fatto che il

nucleo di RI 1, quale villaggio, è meritevole di protezione, anche, ma non

solo, perché è inserito nell’inventario degli insediamenti svizzeri da

proteggere (ISOS; cfr. art. 5 LPN e l'appendice 1 dell’ordinanza del 9

settembre 1981 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere;

OISOS). Nel nostro Cantone, ai comuni interessati

dall’inventario ISOS, tra cui figura il RI 1 (come villaggio), la scheda 8.4

del piano direttore impone di promuovere la protezione degli insediamenti di

importanza nazionale, mediante l’affinamento delle misure pianificatorie di

protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati

dall’inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui

dispongono sono adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti

ed a modificarle opportunamente. Orbene, secondo l’art. 12 LALPT il piano

direttore assicura una pianificazione coerente e continua del territorio

cantonale ed è inteso in particolare a determinare le grandi linee

dell’organizza-zione territoriale e dell’uso del suolo (cpv. 1 lett. a),

rispettivamente a garantire il coordinamento delle pianificazioni (cpv. 1 lett.

b). Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario in modo definitivo

e vincolante la destinazione e l’uso ammissibile del fondo; esso per contro

vincola le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT, art. 22 cpv. 1 LALPT; DTF 119 Ia 285

consid. 3a), e vieta al comune di adottare piani regolatori che lo contrastano

(cfr. art. 26 cpv. 2 LPT, art. 24 cpv. 3 LALPT; cfr. anche RDAT 2003-II n. 41 e

riferimenti). Nell’allestimento del piano regolatore il comune è quindi tenuto

ad osservare e applicare i principi stabiliti nel piano direttore.

In concreto, il RI 1 non poteva dunque, in quanto tenutovi

dal piano direttore, ignorare il contenuto dell’inventario ISOS, che lo

concerneva e che sollecitava una protezione speciale per il nucleo del

villaggio e auspicava attorno allo stesso una fascia libera da edificazioni

(cfr. ISOS, sviluppo dell’insediamento, pag. 60; cfr. anche la decisione del

TPT del 24.10.2002, inc. 90.2001.68).

3.3

A ragione, pertanto, l’esecutivo cantonale ha

censurato, per i motivi sopra esposti, l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD

nella zona Cn, senza con ciò aver violato, come vorrebbe far credere il

ricorrente, la sua autonomia comunale. Va comunque a questo riguardo ricordato

che l’autonomia del comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta, dal

momento che, come sopra ricordato, questo ente è tenuto a rispettare

l'ordinamento giuridico superiore e a porre il piano regolatore in sua consonanza,

ciò che il Consiglio di Stato ha imposto al comune con il rinvio del piano

regolatore per una nuova definizione della zona di contorno del nucleo.

3.4

Stanti così le cose, non sarebbe

nemmeno stata possibile una misura meno incisiva e quindi la decisione del

Consiglio di Stato di annullare l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD nella zona

Cn è senz’altro proporzionata allo scopo di protezione delle peculiarità

dell’insediamento storico del nucleo del villaggio che essa intende raggiungere.

4.

Il comune ricorrente contesta la decisione

del Consiglio di Stato anche in merito all’esclusione di tre fondi – part. n.

5, 6 e 8 RFD – in località B dalla zona edificabile Re. Osserva come le particelle

siano già tutte urbanizzate e edificate e costituiscono un complesso unitario

direttamente adiacente alla zona residenziale a valle di via B, pure

integralmente edificata. Queste costruzioni si distinguerebbero chiaramente

dalle rimanenti edificazioni sparse nell’ulteriore comprensorio a monte della

strada comunale. Per questi motivi l’inserimento nella zona edificabile dei tre

mappali in questione si imporrebbe già in applicazione dell’art. 15 lett. a

LPT, trattandosi di fondi idonei all’edificazione e appartenenti al territorio

già largamente edificato. Gli edifici sono inoltre stati di recente

ristrutturati con il benestare dell’autorità cantonale e sono pure state

dichiarate come non soggette alla legge federale sul diritto fondiario rurale.

La decisione impugnata sarebbe quindi lesiva dell’autonomia comunale.

4.1

I piani regolatori hanno lo scopo di

garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni

idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)

e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in

particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a; 118

Ia 151 consid. 4b e rinvii). I criteri posti dall'art. 15 LPT per

l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore

assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi

generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -

ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona edificabile (cfr. la giurisprudenza appena

citata; inoltre Flückiger,

Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, op. cit., n. 314).

4.2

Dal profilo dell’art. 15 lett. a LPT,

l’area edificabile include essenzialmente il territorio edificato ristretto,

oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già urbanizzate e di

superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6a-aa; 121 II 417

consid. 5a; RDAT II-2002 n. 78 consid. 3.1).

La zona

residenziale del B si sviluppa per lo più a valle dell’omonima strada comunale.

Il comparto presenta una forma allungata e risulta chiaramente delimitato, a

monte (sud) da via B, a valle, dalla zona forestale e di protezione della

natura Selvetta, mentre a nord – est vi è un’ampia zona agricola e di protezione

del paesaggio. Il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di varie case

monofamiliari; in effetti, quasi tutte le particelle del comparto a valle di

via B risultano edificate. Il terreno presenta una struttura morfologica

prevalentemente pianeggiante fatta eccezione per un leggero declivio verso la

sottostante zona boschiva.

Ora, la

porzione di terreno interessata dalla misura pianificatoria qui contestata è ubicata

sul lato opposto della strada, poco prima della piazza di giro prevista dal nuovo

piano regolatore. Il comparto che si sviluppa a monte di via B presenta

caratteristiche sostanzialmente diverse da quello descritto più sopra: il territorio,

ricoperto prevalentemente da bosco, sale infatti con una pendenza importante

verso il confine col comune di T. I fondi n. 5, 6 e 8 RFD sono ubicati proprio

ai piedi del pendio. Inoltre, fatta eccezione per i terreni precitati ed alcuni

edifici sparsi ubicati più ad ovest, attribuiti alla zona agricola, il

comprensorio a monte della strada comunale risulta scarsamente edificato.

In sede di

sopralluogo questo tribunale ha potuto constatare come il tracciato della

strada comunale riproduca in modo chiaro sul territorio il limite tra due

comparti che presentano caratteristiche morfologiche e funzionali diverse: a

valle della stessa si sviluppa infatti una zona pianeggiante caratterizzata da

un’edificazione estensiva, mentre a monte della stessa si apre invece una zona

verde di grande importanza per il comune caratterizzata dalla presenza di

boschi e prati, nei quali trovano posto alcuni edifici sparsi. Nonostante la

prossimità dei fondi oggetto del presente procedimento con la zona residenziale

del B che si sviluppa a valle della strada comunale, questo tribunale ritiene

che, per i motivi sopra esposti, gli stessi debbano venire considerati parte

integrante dell’area verde descritta più sopra e che pertanto non possano

essere considerati come ampiamente edificati nel senso restrittivo della

giurisprudenza.

Certo, i fondi

in questione risultano attualmente già edificati e sono urbanizzati. Tale

circostanza non conferisce tuttavia un diritto all’attribuzione degli stessi

alla zona edificabile. Né il fatto che i fondi siano stati dichiarati non

soggetti alla legge federale sul diritto fondiario rurale può far mutare questa

conclusione, ritenuto che altre sono le condizioni per un non assoggettamento a

tale legge rispetto alle esigenze della LPT.

Già per questi motivi, l’assegnazione degli

stessi alla zona agricola – zona ad essi più affine – decretata dal Consiglio

di Stato merita pertanto tutela, ritenuto che, ai sensi della LPT, alla zona

agricola va riconosciuto un ruolo multifunzionale, in quanto persegue non solo

obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli

insediamenti, quale eccellente strumento di protezione dell’ambiente, del paesaggio

e delle aree di svago.

4.3

Ma quand’anche i fondi potessero essere

considerati idonei all’edificazione e in larga misura edificati ai sensi

dell’art. 15 lett. a LPT, queste sole circostanze non sarebbero sufficienti per

conferire ai rispettivi proprietari il diritto a farli attribuire alla zona edificabile

(DTF 122 II 326 consid. 6a; 455 consid. 4a). Infatti, anche un terreno che

adempie ambedue le esigenze poste dalla citata norma va infatti attribuito a

tale zona soltanto se dopo una ponderazione globale degli interessi, che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare, sanciti

in particolare dagli art. 1 e 3 LPT, non debba venir incluso nel territorio

fuori della zona edificabile (DTF 124 II 391 consid. 4, 121 II 417 consid. 3d e

rinvii).

Quale interesse pubblico preponderante è

considerato tra l’altro il fatto di impedire l’ingrandimento di una zona

edilizia già sovradimensionata, ampiamente sufficiente per accogliere le prevedibili

unità insediative.

A questo

proposito si rileva che la zona edificabile di RI 1 risulta abbondantemente

sovradimensionata in relazione ad un ipotesi di sviluppo per i prossimi 10-15

anni. In effetti la contenibilità del piano supera di molto la tendenza di

incremento della popolazione che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni, con un

aumento di sole 117 unità (rapporto di pianificazione, punto n. 4.1. pag. 7 e

punto 6.2. pag. 14). Essa permetterebbe di conseguire quasi il raddoppio della

situazione insediativa accertata nel 2000 (contenibilità del PR 2002

equivalente a ca. 5040 unità insediative (UI) contro una situazione reale di

2329.

UI nel 2000). Come rilevato anche nella decisione del n. 34 del Consiglio

di Stato (cifra 3.4.1, lett. a, pag. 16 e segg.), con tali cifre per i prossimi

15.

anni sarebbe possibile un trend evolutivo 7.5 volte maggiore di quello che

ha caratterizzato lo sviluppo dell’ultimo decennio e un incremento della popolazione

del 96% rispetto a quella attuale, ciò che appare altamente improbabile. Sovradimensionamento

che è stato accertato anche per quanto riguarda i posti di lavoro e i posti

turistici all’interno per perimetro edificabile del piano regolatore (cfr. decisione

citata, pag. 19). Avuto riguardo all’aumento oggettivamente pronosticabile

della popolazione, la contenibilità teorica del piano regolatore appare quindi

eccessiva e pertanto lesiva dell’art. 15 lett. b LPT.

Di

conseguenza, l’inserimento delle particelle qui in oggetto nella zona

edificabile non si giustifica nemmeno per questi motivi, non sussistendo nel RI

1.

alcuna necessità di un ampliamento delle zone edificabili, dato che esse

tengono conto abbondantemente delle presumibili necessità per lo sviluppo nei

successivi quindici anni, mentre l’aggiunta di nuove zone edificabili a quelle

già esistenti porterebbe a un loro ulteriore sovradimensionamento, incompatibile

con quanto previsto dagli art. 1, 3 e 15 LPT. La mancata attribuzione del fondo

litigioso alla zona edificabile risponde di conseguenza a un sufficiente

interesse pubblico, prevalente su quello dei ricorrente a edificarlo (RDAT

I-2001 n. 49 pag. 199 e segg.).

Invero, le tre particelle in questione sono

di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale delle zone edificabili

per cui si potrebbe credere che l’inserimento di queste particelle in quella zona

non porterebbe a conseguenze significative da un profilo del dimensionamento

del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni di un fondo non

sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di modeste

proporzioni contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto edificabile (DTF

116.

Ia 236 e seg.).

4.4

Ammesso l’interesse pubblico, non si

può nemmeno affermare che al contestata misura pianificatoria sia lesiva del

principio della proporzionalità, necessaria e idonea a raggiungere il citato

scopo d’interesse pubblico desiderato. L’inserimento in zona edificabile dei

fondi in questione potrebbe creare le premesse per l’apertura di un vasto azzonamento

a carattere edificabile a monte della strada, ciò che andrebbe ad intaccare il

valore paesaggistico e naturalistico del comparto. A giusta ragione il Governo

ha pertanto negato l’approvazione dell’assetto pianificatorio adottato dal

consiglio comunale di RI 1 ed inserito gli stessi nella zona limitrofa più affine,

ovvero la zona agricola.

In concreto, la misura decretata dal

Consiglio di Stato non si rivela neppure particolarmente incisiva, in quanto le

possibilità edificatorie dei fondi in oggetto sono già state abbondantemente

sfruttate. Gli edifici esistenti potranno inoltre essere oggetto di ulteriori

interventi in conformità con l’art. 24 LPT.

4.5

La decisione impugnata risponde quindi

anche su questo punto ad un interesse pubblico, e non viola né il principio

della proporzionalità. Contrariamente all'opinione del comune ricorrente, il

Consiglio di Stato, obbligando di fatto il comune a non assegnare i fondi n6 e

8.

RFD alla zona edificabile, non è intervenuto in una questione di opportunità ma

si è limitato ad affermare che i requisiti di legge per un'attribuzione a tale

zona non erano riuniti. Ora, per costante giurisprudenza, l'istituto dell'autonomia

comunale non consente di tutelare una soluzione contraria al diritto determinante

(DTF 116 la 221 consid. 2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23 pag. 66

consid. 2, 1989 n. 26 pag. 74 consid. 2c e relativi rinvii). Nel caso

specifico, come s'è visto, la soluzione sollecitata dal comune è contraria all'art. 15 LPT: di conseguenza, e già per questa ragione, la

violazione dell'autonomia comunale è richiamata invano.

5.

In conclusione, il gravame del comune

ricorrente deve essere respinto. Il comune può essere esonerato dal pagamento

delle spese processuali, non essendo intervenuto in causa per difendere propri

interessi economici ma in veste di ente pianificante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie.

dichiara

e pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo di

oggetto, il ricorso del 10 giugno 2003 del RI 1 è respinto.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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