90.2003.72
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13 agosto 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
90.2003.72
Data decisione, Autorità:
13.08.2006, TRAM
Titolo:
Non approvazione dell'inserImento di due fondi nella zona completamento nucleo al fine di proteggere il nucleo; non attribuzione alla zona edificabile di fondi già edificati per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per assenza dei requisiti dell'art. 15 LPT
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
NUCLEO
PIANO DIRETTORE
art. 12 LALPT
art. 22 cpv. 1 LALPT
art. 5 LPN
art. 6 LPN
art. 15 LPN
art. 9 LPT
art. 15 let. b LPT
Incarto n.
90.2003.72
Lugano
13 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina, Flavia Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 del
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione del (n. 19__________) con cui il
Consiglio di Stato si è pronunciato sull’approvazione delle parti sospese del
piano regolatore del RI 1;
vista la risposta 10 settembre 2003 della divisione
della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella seduta del 15 febbraio 2000, il
consiglio comunale di RI 1 ha adottato la revisione generale del piano
regolatore. Con decisione n. del 9 luglio 20, il Consiglio di Stato si è pronunciato
sull’approvazione di questa revisione. In particolare, e per quanto qui di
interesse, l’esecutivo cantonale ha in quell’occasione preannunciato
l’intenzione di non approvare, così come adottato dal consiglio comunale,
l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 (parzialmente) nella zona di contorno al
nucleo tradizionale (Cn; cfr. decisione citata pag. 21 e seg.), l’ampliamento
della zona edificabile in località B con l’inserimento dei fondi n. 5, 6 e 8
(parzialmente) RFD nella zona residenziale estensiva (Re; cfr. decisione citata
pag. 27) e la zona industriale Ia in località L (cfr. decisione citata, pag.
29).
Nel contempo, il Governo ha concesso al comune
la facoltà di esprimersi in merito alla sua manifestata intenzione di negare
l’approvazione del PR su questi punti. Facoltà di cui ha fatto uso il comune,
il quale, nelle sue osservazioni del 10 settembre 2002, ha ribadito sui primi due punti la
decisione del consiglio comunale mentre per la questione della zona industriale
L ha confermato la sua disponibilità ad adeguare il PR secondo quanto proposto
dal Consiglio di Stato, a condizione di non dover sopportare alcun onere
finanziario.
B. del __________ il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione
all’inserimento in zona Re dei mappali n. 5, 6 e 8 RFD in località B ed ha
attribuito gli stessi alla zona agricola. Nella propria decisione esso ha
ribadito la necessità di mantenere l’attuale limite di zona in corrispondenza
di via B__________; l’estensione della zona residenziale a monte della stessa
non sarebbe stata opportuna in quanto avrebbe posto le premesse per la
creazione di un ampio azzonamento a carattere edificabile in loco e sarebbe andato
ad intaccare un ampio contesto caratterizzato da edifici sparsi. L’inclusione
di soli tre fondi in zona residenziale contrastava coi principi pianificatori;
gli stessi non potevano infatti essere estrapolati dal contesto in cui sono
inseriti, caratterizzato - come detto - dalla presenza di altri edifici aventi
le stesse caratteristiche di edifici sparsi nel territorio. L’assegnazione di
questi fondi alla zona edificabile non poteva essere legittimata solo dalla
volontà di sanare la situazione edificatoria esistente (decisione citata, pag.
11 e seg.).
Anche per la zona Cn il Consiglio di Stato
ha negato l’inserimen-to dei mappali n. 3 e 4 RFD, ritenuto che l’attuazione
delle potenzialità edificatorie in quella zona pregiudicherebbe fortemente la
definizione del nucleo sottostante nei suoi limiti e colmerebbero quello stacco
necessario per il rispetto della sostanza edificata sottostante, compromettendo
gli scopi di salvaguardia del nucleo tradizionale inserito nell’inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). L'esecutivo ha
quindi ordinato al comune di elaborare una variante pianificatoria per la definizione
e regolamentazione dei fondi in questione (decisione citata, pag. 4 e seg.).
Per quanto riguarda la zona industriale L,
il Consiglio di Stato ha pure confermato la non approvazione, dal momento che
un approfondimento della tematica pianificatoria si rendeva necessario per
garantire il coordinamento della pianificazione locale con il piano dei
trasporti del Mendrisiotto (decisione citata, pag. 13).
C. Con ricorso del 10 giugno 2003 il RI 1 è
insorto innanzi a questo Tribunale avverso quest’ultima decisione governativa,
postulandone l’annullamento e la conferma dell’assetto pianificatorio adottato
dal consiglio comunale. Ha pure chiesto di accertare che tutti i costi della
variante di PR imposta dal Consiglio di Stato per l’adeguamento della zona
industriale Ia in località L fossero a carico dell’autorità cantonale. Dei
motivi si dirà nei considerandi.
D. La divisione della pianificazione territoriale,
riproponendo in sostanza quanto esposto dal Consiglio di Stato nella
risoluzione precitata ha postulato la reiezione del gravame.
In data 13 maggio 2004 si sono tenuti
l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio. In questa sede il comune, preso
atto delle osservazioni del 10 settembre 2003 della divisione della pianificazione
territoriale in rappresentanza del Cantone Ticino, con cui l’autorità cantonale
ha confermato che i costi relativi alla variante pianificatoria sarebbero stati
assunti dal progetto autostradale, ha quindi ritenuto evasa la relativa
censura. Il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto su questo punto. Per
il rimanente, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
richieste.
Per completezza va osservato che anche
alcuni privati hanno contestato la decisione dell’esecutivo cantonale
sull’aspetto della zona edificabile B e sull’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD
nella zona Cn. I rispettivi ricorsi sono stati evasi in data odierna con
separate decisioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il
ricorso è dunque ammissibile nella misura in cui non è divenuto privo di
oggetto relativamente alle censure relative alla zona industriale L.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione
di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
A
proposito dell’esclusione dei fondi n. 3 e 4 RFD dalla zona di contorno del
nucleo, operata dal Consiglio di Stato con la decisione qui impugnata, il
comune sostiene che la normativa della zona Cn (art. 35 NAPR) così come adottata
dal consiglio comunale – il cui scopo consiste nel tutelare adeguatamente il
nucleo storico e tradizionale di RI 1 nel rispetto degli elementi di pregio
ambientale ed architettonico – sarebbe già di per sé più ristrettiva rispetto a
quanto previsto per altre zone edificabili. A ciò andrebbe aggiunto il fatto
che il comparto in questione è già prevalentemente edificato e adibito a scopi
residenziali. Il comune considera inoltre come non vincolante l’inventario
degli insediamenti svizzeri da proteggere nel quale è inserito pure il nucleo
di RI 1: tale documento non interferirebbe nella sua pianificazione ma
costituirebbe unicamente un atto di sensibilizzazione. Il comune ricorrente
ritiene di conseguenza la decisione dell’esecutivo cantonale priva di interesse
pubblico e lesiva del principio della proporzionalità e dell’autonomia
comunale. A torto.
3.1
Nel
concreto caso, la scelta di preservare dall’edificazione la fascia a monte del
nucleo di RI 1 risponde a un interesse pubblico chiaro e prevalente su quello
dei proprietari toccati e a questo proposito va quindi confermata la decisione
del Consiglio di Stato e respinto il ricorso del comune. Infatti, nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi in presenza,
come è stato possibile rilevare in sede di sopralluogo, il nucleo tradizionale
di __________ presenta ancora oggi caratteristiche storico - architettoniche
degne di particolare rilevanza, ed una struttura insediativa che ha mantenuto -
sostanzialmente inalterato nel tempo - il suo carattere originario. La
pregevolezza dell’agglo-merato può essere garantita solo ricercando una
migliore definizione della trama urbanistica del nucleo attraverso interventi
che costituiscono un valido completamento architettonico e urbanistico dello
stesso. In questa ottica, particolare attenzione va riservata anche alla
pianificazione dei fondi che fungono da cornice al nucleo, quali quello oggetto
del presente ricorso.
Come giustamente rilevato dal Consiglio di
Stato, l’attuazione delle potenzialità edificatorie previste dal comune per i fondi
n. 3 e 4 RFD, indipendentemente dalla normativa di cui all’art. 35 NAPR, contravviene
a questi obiettivi e rischia di indebolire in modo rilevante i limiti spaziali
del nucleo sottostante. Verrebbe infatti annullato lo stacco visivo tra la
struttura tradizionale del nucleo e la sostanza edificata circostante che
presenta caratteristiche architettoniche estranee all’impianto originario.
Certo, il comparto in questione,
come ribadito dal comune nel ricorso, è già edificato e urbanizzato e quindi
risponderebbe in sostanza ai requisiti dell’art. 15 LPT per un suo inserimento
nella zona edificabile. Tuttavia, è chiaramente prevalente nella fattispecie l’interesse
di proteggere il nucleo, non permettendo l’edificazione così come adottata dal
consiglio comunale.
3.2
Di particolare rilievo è inoltre il fatto che il
nucleo di RI 1, quale villaggio, è meritevole di protezione, anche, ma non
solo, perché è inserito nell’inventario degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS; cfr. art. 5 LPN e l'appendice 1 dell’ordinanza del 9
settembre 1981 riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere;
OISOS). Nel nostro Cantone, ai comuni interessati
dall’inventario ISOS, tra cui figura il RI 1 (come villaggio), la scheda 8.4
del piano direttore impone di promuovere la protezione degli insediamenti di
importanza nazionale, mediante l’affinamento delle misure pianificatorie di
protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati
dall’inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui
dispongono sono adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti
ed a modificarle opportunamente. Orbene, secondo l’art. 12 LALPT il piano
direttore assicura una pianificazione coerente e continua del territorio
cantonale ed è inteso in particolare a determinare le grandi linee
dell’organizza-zione territoriale e dell’uso del suolo (cpv. 1 lett. a),
rispettivamente a garantire il coordinamento delle pianificazioni (cpv. 1 lett.
b). Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario in modo definitivo
e vincolante la destinazione e l’uso ammissibile del fondo; esso per contro
vincola le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT, art. 22 cpv. 1 LALPT; DTF 119 Ia 285
consid. 3a), e vieta al comune di adottare piani regolatori che lo contrastano
(cfr. art. 26 cpv. 2 LPT, art. 24 cpv. 3 LALPT; cfr. anche RDAT 2003-II n. 41 e
riferimenti). Nell’allestimento del piano regolatore il comune è quindi tenuto
ad osservare e applicare i principi stabiliti nel piano direttore.
In concreto, il RI 1 non poteva dunque, in quanto tenutovi
dal piano direttore, ignorare il contenuto dell’inventario ISOS, che lo
concerneva e che sollecitava una protezione speciale per il nucleo del
villaggio e auspicava attorno allo stesso una fascia libera da edificazioni
(cfr. ISOS, sviluppo dell’insediamento, pag. 60; cfr. anche la decisione del
TPT del 24.10.2002, inc. 90.2001.68).
3.3
A ragione, pertanto, l’esecutivo cantonale ha
censurato, per i motivi sopra esposti, l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD
nella zona Cn, senza con ciò aver violato, come vorrebbe far credere il
ricorrente, la sua autonomia comunale. Va comunque a questo riguardo ricordato
che l’autonomia del comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta, dal
momento che, come sopra ricordato, questo ente è tenuto a rispettare
l'ordinamento giuridico superiore e a porre il piano regolatore in sua consonanza,
ciò che il Consiglio di Stato ha imposto al comune con il rinvio del piano
regolatore per una nuova definizione della zona di contorno del nucleo.
3.4
Stanti così le cose, non sarebbe
nemmeno stata possibile una misura meno incisiva e quindi la decisione del
Consiglio di Stato di annullare l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD nella zona
Cn è senz’altro proporzionata allo scopo di protezione delle peculiarità
dell’insediamento storico del nucleo del villaggio che essa intende raggiungere.
4.
Il comune ricorrente contesta la decisione
del Consiglio di Stato anche in merito all’esclusione di tre fondi – part. n.
5, 6 e 8 RFD – in località B dalla zona edificabile Re. Osserva come le particelle
siano già tutte urbanizzate e edificate e costituiscono un complesso unitario
direttamente adiacente alla zona residenziale a valle di via B, pure
integralmente edificata. Queste costruzioni si distinguerebbero chiaramente
dalle rimanenti edificazioni sparse nell’ulteriore comprensorio a monte della
strada comunale. Per questi motivi l’inserimento nella zona edificabile dei tre
mappali in questione si imporrebbe già in applicazione dell’art. 15 lett. a
LPT, trattandosi di fondi idonei all’edificazione e appartenenti al territorio
già largamente edificato. Gli edifici sono inoltre stati di recente
ristrutturati con il benestare dell’autorità cantonale e sono pure state
dichiarate come non soggette alla legge federale sul diritto fondiario rurale.
La decisione impugnata sarebbe quindi lesiva dell’autonomia comunale.
4.1
I piani regolatori hanno lo scopo di
garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni
idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)
e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di
massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona
edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la
legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in
particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,
nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a; 118
Ia 151 consid. 4b e rinvii). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona edificabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, op. cit., n. 314).
4.2
Dal profilo dell’art. 15 lett. a LPT,
l’area edificabile include essenzialmente il territorio edificato ristretto,
oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già urbanizzate e di
superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6a-aa; 121 II 417
consid. 5a; RDAT II-2002 n. 78 consid. 3.1).
La zona
residenziale del B si sviluppa per lo più a valle dell’omonima strada comunale.
Il comparto presenta una forma allungata e risulta chiaramente delimitato, a
monte (sud) da via B, a valle, dalla zona forestale e di protezione della
natura Selvetta, mentre a nord – est vi è un’ampia zona agricola e di protezione
del paesaggio. Il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di varie case
monofamiliari; in effetti, quasi tutte le particelle del comparto a valle di
via B risultano edificate. Il terreno presenta una struttura morfologica
prevalentemente pianeggiante fatta eccezione per un leggero declivio verso la
sottostante zona boschiva.
Ora, la
porzione di terreno interessata dalla misura pianificatoria qui contestata è ubicata
sul lato opposto della strada, poco prima della piazza di giro prevista dal nuovo
piano regolatore. Il comparto che si sviluppa a monte di via B presenta
caratteristiche sostanzialmente diverse da quello descritto più sopra: il territorio,
ricoperto prevalentemente da bosco, sale infatti con una pendenza importante
verso il confine col comune di T. I fondi n. 5, 6 e 8 RFD sono ubicati proprio
ai piedi del pendio. Inoltre, fatta eccezione per i terreni precitati ed alcuni
edifici sparsi ubicati più ad ovest, attribuiti alla zona agricola, il
comprensorio a monte della strada comunale risulta scarsamente edificato.
In sede di
sopralluogo questo tribunale ha potuto constatare come il tracciato della
strada comunale riproduca in modo chiaro sul territorio il limite tra due
comparti che presentano caratteristiche morfologiche e funzionali diverse: a
valle della stessa si sviluppa infatti una zona pianeggiante caratterizzata da
un’edificazione estensiva, mentre a monte della stessa si apre invece una zona
verde di grande importanza per il comune caratterizzata dalla presenza di
boschi e prati, nei quali trovano posto alcuni edifici sparsi. Nonostante la
prossimità dei fondi oggetto del presente procedimento con la zona residenziale
del B che si sviluppa a valle della strada comunale, questo tribunale ritiene
che, per i motivi sopra esposti, gli stessi debbano venire considerati parte
integrante dell’area verde descritta più sopra e che pertanto non possano
essere considerati come ampiamente edificati nel senso restrittivo della
giurisprudenza.
Certo, i fondi
in questione risultano attualmente già edificati e sono urbanizzati. Tale
circostanza non conferisce tuttavia un diritto all’attribuzione degli stessi
alla zona edificabile. Né il fatto che i fondi siano stati dichiarati non
soggetti alla legge federale sul diritto fondiario rurale può far mutare questa
conclusione, ritenuto che altre sono le condizioni per un non assoggettamento a
tale legge rispetto alle esigenze della LPT.
Già per questi motivi, l’assegnazione degli
stessi alla zona agricola – zona ad essi più affine – decretata dal Consiglio
di Stato merita pertanto tutela, ritenuto che, ai sensi della LPT, alla zona
agricola va riconosciuto un ruolo multifunzionale, in quanto persegue non solo
obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli
insediamenti, quale eccellente strumento di protezione dell’ambiente, del paesaggio
e delle aree di svago.
4.3
Ma quand’anche i fondi potessero essere
considerati idonei all’edificazione e in larga misura edificati ai sensi
dell’art. 15 lett. a LPT, queste sole circostanze non sarebbero sufficienti per
conferire ai rispettivi proprietari il diritto a farli attribuire alla zona edificabile
(DTF 122 II 326 consid. 6a; 455 consid. 4a). Infatti, anche un terreno che
adempie ambedue le esigenze poste dalla citata norma va infatti attribuito a
tale zona soltanto se dopo una ponderazione globale degli interessi, che la
legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare, sanciti
in particolare dagli art. 1 e 3 LPT, non debba venir incluso nel territorio
fuori della zona edificabile (DTF 124 II 391 consid. 4, 121 II 417 consid. 3d e
rinvii).
Quale interesse pubblico preponderante è
considerato tra l’altro il fatto di impedire l’ingrandimento di una zona
edilizia già sovradimensionata, ampiamente sufficiente per accogliere le prevedibili
unità insediative.
A questo
proposito si rileva che la zona edificabile di RI 1 risulta abbondantemente
sovradimensionata in relazione ad un ipotesi di sviluppo per i prossimi 10-15
anni. In effetti la contenibilità del piano supera di molto la tendenza di
incremento della popolazione che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni, con un
aumento di sole 117 unità (rapporto di pianificazione, punto n. 4.1. pag. 7 e
punto 6.2. pag. 14). Essa permetterebbe di conseguire quasi il raddoppio della
situazione insediativa accertata nel 2000 (contenibilità del PR 2002
equivalente a ca. 5040 unità insediative (UI) contro una situazione reale di
2329.
UI nel 2000). Come rilevato anche nella decisione del n. 34 del Consiglio
di Stato (cifra 3.4.1, lett. a, pag. 16 e segg.), con tali cifre per i prossimi
15.
anni sarebbe possibile un trend evolutivo 7.5 volte maggiore di quello che
ha caratterizzato lo sviluppo dell’ultimo decennio e un incremento della popolazione
del 96% rispetto a quella attuale, ciò che appare altamente improbabile. Sovradimensionamento
che è stato accertato anche per quanto riguarda i posti di lavoro e i posti
turistici all’interno per perimetro edificabile del piano regolatore (cfr. decisione
citata, pag. 19). Avuto riguardo all’aumento oggettivamente pronosticabile
della popolazione, la contenibilità teorica del piano regolatore appare quindi
eccessiva e pertanto lesiva dell’art. 15 lett. b LPT.
Di
conseguenza, l’inserimento delle particelle qui in oggetto nella zona
edificabile non si giustifica nemmeno per questi motivi, non sussistendo nel RI
1.
alcuna necessità di un ampliamento delle zone edificabili, dato che esse
tengono conto abbondantemente delle presumibili necessità per lo sviluppo nei
successivi quindici anni, mentre l’aggiunta di nuove zone edificabili a quelle
già esistenti porterebbe a un loro ulteriore sovradimensionamento, incompatibile
con quanto previsto dagli art. 1, 3 e 15 LPT. La mancata attribuzione del fondo
litigioso alla zona edificabile risponde di conseguenza a un sufficiente
interesse pubblico, prevalente su quello dei ricorrente a edificarlo (RDAT
I-2001 n. 49 pag. 199 e segg.).
Invero, le tre particelle in questione sono
di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale delle zone edificabili
per cui si potrebbe credere che l’inserimento di queste particelle in quella zona
non porterebbe a conseguenze significative da un profilo del dimensionamento
del piano. Ora, secondo costante giurisprudenza, le dimensioni di un fondo non
sono determinanti al riguardo, in quanto anche particelle di modeste
proporzioni contribuiscono ad ampliare o a ridurre un comparto edificabile (DTF
116.
Ia 236 e seg.).
4.4
Ammesso l’interesse pubblico, non si
può nemmeno affermare che al contestata misura pianificatoria sia lesiva del
principio della proporzionalità, necessaria e idonea a raggiungere il citato
scopo d’interesse pubblico desiderato. L’inserimento in zona edificabile dei
fondi in questione potrebbe creare le premesse per l’apertura di un vasto azzonamento
a carattere edificabile a monte della strada, ciò che andrebbe ad intaccare il
valore paesaggistico e naturalistico del comparto. A giusta ragione il Governo
ha pertanto negato l’approvazione dell’assetto pianificatorio adottato dal
consiglio comunale di RI 1 ed inserito gli stessi nella zona limitrofa più affine,
ovvero la zona agricola.
In concreto, la misura decretata dal
Consiglio di Stato non si rivela neppure particolarmente incisiva, in quanto le
possibilità edificatorie dei fondi in oggetto sono già state abbondantemente
sfruttate. Gli edifici esistenti potranno inoltre essere oggetto di ulteriori
interventi in conformità con l’art. 24 LPT.
4.5
La decisione impugnata risponde quindi
anche su questo punto ad un interesse pubblico, e non viola né il principio
della proporzionalità. Contrariamente all'opinione del comune ricorrente, il
Consiglio di Stato, obbligando di fatto il comune a non assegnare i fondi n6 e
8.
RFD alla zona edificabile, non è intervenuto in una questione di opportunità ma
si è limitato ad affermare che i requisiti di legge per un'attribuzione a tale
zona non erano riuniti. Ora, per costante giurisprudenza, l'istituto dell'autonomia
comunale non consente di tutelare una soluzione contraria al diritto determinante
(DTF 116 la 221 consid. 2c, 113 Ia 192 consid. 2d; RDAT II-1997 n. 23 pag. 66
consid. 2, 1989 n. 26 pag. 74 consid. 2c e relativi rinvii). Nel caso
specifico, come s'è visto, la soluzione sollecitata dal comune è contraria all'art. 15 LPT: di conseguenza, e già per questa ragione, la
violazione dell'autonomia comunale è richiamata invano.
5.
In conclusione, il gravame del comune
ricorrente deve essere respinto. Il comune può essere esonerato dal pagamento
delle spese processuali, non essendo intervenuto in causa per difendere propri
interessi economici ma in veste di ente pianificante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie.
dichiara
e pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo di
oggetto, il ricorso del 10 giugno 2003 del RI 1 è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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